Le attività sono il
cuore del nostro
operato.
Esse rappresentano quello che svolgiamo e quindi qualificano il
nostro "prodotto/servizio".
Le attività di cui ci occupiamo sono:
(Clicca sui titoli
per aprire il file/collegamento corrispondente)
Referente Tecnico per COBEST S.r.l.
(gruppo
UCIMU - Sistemi per Produrre)
Al fine di
garantire un servizio ingegneristico e specialistico, Valeri Vanni grazie ad
una
stretta collaborazione, è il referente tecnico di Cobest S.r.l. partecipata
UCIMU
Sistemi Per Produrre attraverso SOFIMU.
Questa collaborazione porta alla
fornitura di un
servizio specialistico e costantemente aggiornato con l’evoluzione tecnica nel settore
dell’automazione industriale, essendo il loro
referente tecnico.
DI CHE COSA CI OCCUPIAMO
Marcatura CE
Circuiti di comando che svolgono funzioni di
sicurezza
REDAZIONE FASCICOLO TECNICO ED ANALISI DEI RISCHI
REDAZIONE MANUALE DELLE ISTRUZIONI PER L'USO E LA
MANUTENZIONE - MANUALI TECNICI
DIRETTIVE
COMUNITARIE BASATE SUL NUOVO APPROCCIO
Ø
Nuovo
Approccio
Ø
Marcatura CE
Ø
Approccio Globale
Ø
Direttive dopo il 7 maggio 1985 - "Nuovo Approccio"
Ø
Direttiva macchine
(2006/42/CE)
Ø
Direttiva bassa tensione
(nuova
2006/95/CE)
Ø
Direttiva EMC
(nuova 2004/108/CE)
Ø
Attrezzature a pressione
(97/23/CE)
Ø
Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in
atmosfera esplosiva
(94/9/CEE)
Ø
Dispositivi medici
(93/42/CEE)
Ø
Dispositivi di protezione individuale
(89/686/CEE)
Ø
Apparecchi a gas
(90/396/CEE)
Ø
Ascensori
(95/16/CE)
Certificazione e sicurezza dei prodotti - MARCATURA CE
Direttiva 89/106/CEE
“prodotti da
costruzione” MARCATURA CE di….
DIRETTIVE
ATEX: Direttiva di prodotto 94/9/CE
Direttiva sociale 99/92/CE
Conformità
a norme UL, CSA, GOST-R, mercato Cinese, etc
Consulenza
ed interventi per adeguamento delle macchine in servizio
(direttive 89/655/CEE e 95/63/CE)
CONTROLLO IN ACCETTAZIONE PER
ACQUISTO: cosa deve controllare il datore di
lavoro
Servizio
di controllo in accettazione per l’acquisto DI MACCHINE ed impianti
REQUISITI
MINIMI DI SICUREZZA PER
L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
UTILIZZATE PER ESEGUIRE LAVORI IN QUOTA
CONSULENZA PER NORMATIVA SANZIONATORIA
CONSULENZA PER ATTIVITA' TECNICHE
PERIZIE ASSEVERATE, COMPRESE CONSULENZE
PER I TRIBUNALI
L’EMISSIONE
ACUSTICA AMBIENTALE DELLE
MACCHINE
ED ATTREZZATURE DESTINATE A
FUNZIONARE
ALL’APERTO
LAVORI
ELETTRICI SUI QUADRI ELETTRICI DELLE MACCHINE E NEGLI STABILIMENTI
RIFIUTI
DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)
PARCHI
GIOCO:
Controlli di sicurezza delle attrezzature usate nelle aree da gioco
ISO
9000 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
Marcatura CE
Con l'entrata in vigore delle direttive di
prodotto cambiano le regole per la libera circolazione delle merci
all'interno del mercato comunitario. A partire da questo momento le
merci per poter essere liberamente commercializzate devono
rispettare alcune regole di sicurezza.
Il rispetto di tali direttive viene attestato mediante una
dichiarazione di conformità stilata dal produttore e l'apposizione
sul prodotto stesso della marcatura CE.
A questo fine è necessario che il fabbricante effettui l'analisi di
rischio dei prodotti e costituisca il “fascicolo tecnico” di
costruzione.
I prodotti devono, inoltre, essere accompagnati da istruzioni per
l'uso che soddisfino i requisiti essenziali per una corretta
installazione, utilizzo e manutenzione in condizioni di sicurezza e
per evitare usi impropri.
L'area marcatura CE di Quadra assiste i propri clienti, anche
attraverso la progettazione di specifici percorsi formativi del
personale addetto allo sviluppo ed alla sicurezza dei prodotti,
nell'adeguamento ai requisiti delle direttive
comunitarie: direttiva macchine 2006/42/CE, direttiva bassa tensione
2006/95/CE, direttiva attrezzature a pressione (PED) 97/23/CE,
direttiva apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)
94/9/CE, direttiva dispositivi medici 93/42/CE e diagnostici in
vitro 98/79/CE, direttiva materiali da costruzione 89/106/CE,
direttiva emissione acustica ambientale di macchine destinate ad
essere utilizzate all'aperto 2000/14/CE, direttiva compatibilità
elettromagnetica 2004/108/CE, mediante servizi quali:
-
ricerca delle norme applicabili ai prodotti
-
valutazione dei rischi
-
costituzione di fascicoli tecnici
-
redazione di istruzioni per l'uso
-
prove strumentali
-
analisi dei circuiti di comando aventi
funzioni di sicurezza (PL & SIL)
Circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza
La direttiva macchine 2006/42/CE prescrive che
i sistemi di comando siano progettati e costruiti in modo da evitare
l'insorgere di situazioni pericolose ed in particolare in modo tale
che un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando
non crei situazioni pericolose.
Al fine di soddisfare tale requisito, è possibile prendere a
riferimento la norma armonizzata UNI EN ISO 13849-1:2008 (che a
partire dal 2012 sostituirà definitivamente la UNI EN 954-1:1998).
Tale norma stabilisce i requisiti di sicurezza ed una guida ai
principi per la progettazione e l'integrazione della parti dei
sistemi di comando che svolgono funzioni di sicurezza (SRP/CS),
inclusa la progettazione del software.
Nello specifico la norma UNI EN ISO 13849-1:2008:
-
definisce le
principali funzioni di sicurezza delle macchine (arresto di
emergenza, interblocco del riparo mobile, ripristino, barriere
fotoelettriche, tappeti sensibili, blocco del riparo, velocità
ridotta, ecc.)
-
fornisce una
procedura per la determinazione del livello di prestazione
richiesto per ciascuna funzione di sicurezza (PLr)
-
descrive una
procedura semplificata per la stima del Performance Level (PL)
dei circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza; tale
stima prende in considerazione l'affidabilità dei componenti (MTTFd
o B10d), la copertura diagnostica (DC), la categoria del
circuito di comando, le misure contro i guasti di causa comune
(CCF)
-
determina i
requisiti di sicurezza del software;
-
è applicabile
a tutti i circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza
indipendentemente dal tipo di tecnologia ed energia utilizzate
(elettrica, idraulica, pneumatica, ecc.).
Al fine di supportare le aziende negli
adempimenti previsti dalla direttiva macchine e dalla norma UNI EN
ISO 13849-1:2008, Valeri Vanni supporta le aziende
mediante:
-
valutazione
dei rischi presenti sulla macchina in accordo con la norma UNI
EN ISO 12100:2010
-
identificazione delle funzioni di sicurezza e dei circuiti di
comando che svolgono funzioni di sicurezza (circuiti elettrici,
elettronici, pneumatici, idraulici, ecc.)
-
determinazione del PLr per ciascuna funzione di sicurezza
-
stima del
livello di prestazione (PL), eventualmente mediante l'utilizzo
dei software maggiormente diffusi (Sistema e Pascal);
-
confronto con
il livello di prestazione richiesto (PLr);
-
nel caso in
cui il PL dovesse risultare non adeguato, ovvero inferiore al
PLr, individuazione, in collaborazione con i progettisti, delle
soluzioni che è possibile adottare per poter aumentare il
livello di prestazione (ad esempio mediante modifiche della
struttura del circuito di comando o scelta di componenti
maggiormente affidabili)
-
verifica del
soddisfacimento dei requisiti previsti per il software che
svolge funzioni di sicurezza
-
validazione
dei circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza
inclusa la redazione di una procedura per l'esecuzione delle
prove previste.
Per ciascuna delle suddette attività, Valeri Vanni è in
grado di elaborare un rapporto tecnico in cui sono indicati sia i
risultati ottenuti sia le eventuali non conformità riscontrate
(incluse le indicazioni per poter conformarsi ai requisiti della
norma); tali rapporti possono poi entrare a far parte del fascicolo
tecnico della macchina
REDAZIONE FASCICOLO TECNICO ED ANALISI DEI RISCHI
La direttiva
macchine 2006/42/CE, come del resto la 98/37/CE e la 89/392/CE che
l'hanno preceduta, elenca in dettaglio la documentazione che il
fabbricante di macchine o impianti deve produrre. Contrariamente a
quanto si è portati a pensare, la documentazione non si limita al
manuale delle istruzioni per l'uso, ma include un documento
altrettanto importante: IL FASCICOLO TECNICO.
Di cosa si tratta?
Il fascicolo tecnico è una raccolta di tutta la parte documentale
che ha coinvolto la progettazione, la costruzione, il collaudo della
macchina. In esso sono inclusi i calcoli strutturali, le
caratteristiche dei materiali utilizzati, i disegni costruttivi, gli
schemi, la documentazione del materiale da commercio, le misurazioni
di rumore aereo e di compatibilità elettromagnetica. Ma,
soprattutto, il fascicolo deve includere l'analisi dei rischi.
Inoltre il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove
necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina
per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o
costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni
di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le
relazioni e i risultati pertinenti.
CONTENUTI DEL FASCICOLO TECNICO

Contrariamente al manuale di uso e manutenzione, il fascicolo
tecnico non deve essere fornito al cliente, ma deve essere
archiviato presso il costruttore.
L'analisi dei rischi può essere considerata la parte più importante
del fascicolo tecnico, ed è da ritenersi assolutamente
indispensabile. Tale intervento, per il quale possono essere
applicate differenti metodologie, mira ad analizzare in dettaglio le
caratteristiche meccaniche, elettriche, idrauliche, ambientali,
operative della macchina, allo scopo di evidenziare possibili fonti
di rischio per l'operatore e per la macchina stessa. Dall'analisi,
da farsi preferibilmente sul prototipo, scaturisce un elenco di
rischi esistenti, che dovrebbero essere eliminati in sede
progettuale. Ove ciò non sia possibile, e il rischio si presenti
tale anche sulla versione commercializzata, dovranno essere citate
tutte le contromisure che l'operatore dovrà adottare per le cautele
del caso. Tali informazioni, identificate con il termine "rischi
residui", dovranno essere riportate sul manuale di uso e
manutenzione.
REDAZIONE MANUALE DELLE ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE -
MANUALI TECNICI
La direttiva
macchine 2006/42/CE, elenca in dettaglio le informazioni minime che
il manuale delle istruzioni deve contenere (cfr. allegato 1, punto
1.7.4.2).
La realizzazione del manuale di uso e manutenzione deve sempre
scaturire da un'analisi dei rischi già effettuata. Uno degli errori
più comuni è infatti quello di realizzare prima il manuale, e solo
in un secondo tempo il fascicolo tecnico e l' analisi dei rischi.
Realiziamo di manuali tecnici, istruzioni, libretti d'uso per
qualsiasi applicazione, macchinario, impianto, software, sia in
ambito civile che industriale o militare. Manuali per macchine e
impianti, software e firmware, controllori di processo,
elettrodomestici, macchine agricole, apparecchiature biomedicali,
veicoli e apparati militari, telefonia, trasmissione dati,
elettronica e computer, auto e moto, attrezzature hobbistiche e
altro.
I nostri redattori, formati con anni di esperienza nei più svariati
settori, sono distribuiti capillarmente sul territorio italiano, in
modo da poter raggiungere il cliente evitando trasferte onerose. Il
loro intervento in azienda è strutturato secondo procedure interne
che contengono al massimo il coinvolgimento del cliente. Ogni
conversazione viene registrata o videoripresa, in modo che le
informazioni trasmesse non debbano essere ripetute più volte. Le
domande e i chiarimenti necessari vengono condensati in pochi
interventi programmati. La segretezza delle informazioni acquisite
viene garantita contrattualmente all'atto della ricezione
dell'ordine.
I manuali possono essere realizzati in formato cartaceo, in formato
.pdf, in versione ipertestuale o multimediale, in formato html per
la pubblicazione su Internet o Intranet aziendale.
Oltre alla Direttiva Macchine, rispondono ai requisiti previsti
dalle norme UNI per la documentazione tecnica.
DIRETTIVE COMUNITARIE
BASATE SUL NUOVO APPROCCIO
NUovo Approccio
Con la
Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 sono stati adottati
nuovi principi per il ravvicinamento delle legislazioni degli
stati membri.
E' stato stabilito che:
-
Le direttive
fissano i requisiti essenziali di salute, sicurezza, igiene e
protezione dell'ambiente.
-
Le specifiche
tecniche supplementari sono definite da Norme Tecniche "armonizzate"
elaborate dagli Istituti Europei di Normalizzazione -CEN, CENELEC ed
ETSI- su mandato della Commissione. Tali norme debbono essere
obbligatoriamente trasposte in norme tecniche nazionali, ed
eventuali norme in conflitto debbono essere ritirate.
- Le norme
tecniche non hanno carattere cogente; al costruttore che non le
applica spetta il compito di dimostrare che il proprio prodotto
soddisfi in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalle direttive.
-
Viceversa, il
prodotto realizzato sulla base delle norme armonizzate beneficia di
una presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle
direttive.
-
In assenza di
norme armonizzate, ed in via transitoria, gli Stati membri sono
tenuti ad accettare come conformi ai requisiti essenziali i prodotti
eseguiti secondo le norme d'origine puramente nazionale, che siano
state oggetto di una particolare procedura di riconoscimento da
parte della Commissione.
Direttive dopo il 7 maggio 1985 - "Nuovo Approccio"
Le
principali caratteristiche, sono di seguito esplicitate:
-
coprono
solo gli aspetti giuridici,
-
si focalizzano
sulle esigenze essenziali di sicurezza,
-
introducono il
principio di presunzione di conformità per i prodotti marcati CE
e accompagnati da Dichiarazione di Conformità,
-
rinviano
all'uso volontario delle norme tecniche armonizzate,
- attribuiscono
al fabbricante (o al suo mandatario) la responsabilità di
rilasciare la Dichiarazione di Conformità e apporre la marcatura
CE;
- nella
maggior parte dei casi il fabbricante può procedere in modo
autonomo alla valutazione della conformità del proprio prodotto
conservando idonea documentazione (fascicolo tecnico)
-
in altri casi,
per quei prodotti che il legislatore europeo ha giudicato
potenzialmente più rischiosi, è previsto l'intervento di un
Organismo di terza parte, o Organismo Notificato, che,
alternativamente o congiuntamente:
○
verifica e
approva, mediante esami e prove su un prototipo, la progettazione
del prodotto,
○ approva unitariamente
ogni esemplare del prodotto (solo la produzione/installazione ovvero
anche la progettazione)
○ approva e sorveglia il
sistema di garanzia del fabbricante (assumendo come riferimento le
norme UNI EN ISO 9000): garanzia qualità totale della produzione o
dei prodotti.
Marcatura CE + Dichiarazione di Conformità = prodotto conforme a
tutte le esigenze di sicurezza, salute, igiene e protezione
dell'ambiente ad esso applicabili.
Marcatura CE
La
dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono il passaporto che
permette ai prodotti la libera circolazione in Europa.
E' infatti stabilita già nel "Trattato di Roma" del 1957 l'esigenza
di rimuovere le barriere tecniche che ostacolano la libera
circolazione dei prodotti (Artt 100 & 30 -36).
Successivamente con
la Risoluzione del Consiglio del 7
maggio 1985
è stato affermato il principio che un prodotto legalmente
commercializzato in uno stato membro possa essere legalmente
commercializzato anche sul territorio degli altri stati membri e che
inoltre le esigenze di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente
dovessero essere armonizzate in Europa mediante le Direttive
Comunitarie
Approccio Globale
Un nuovo
traguardo è stato raggiunto nel 1993 con la Decisione del Consiglio
93/446/CEE che ha introdotto il Sistema Modulare
identificando in modo univoco i principi e le procedure per la
valutazione di conformità e l'apposizione della marcatura CE.
La valutazione di conformità può essere eseguita utilizzando uno o
più dei seguenti moduli, secondo quanto previsto dalla direttiva di
riferimento:
-
Modulo A
(Controllo di fabbricazione interno)
-
Modulo B (Esame
CE del tipo)
- Modulo C
(Conformità al tipo)
-
Modulo D
(Garanzia qualità produzione)
-
Modulo E
(Garanzia qualità prodotti)
-
Modulo F
(Verifica su prodotto)
-
Modulo G
(Verifica di un unico prodotto)
-
Modulo H
(Garanzia qualità totale)
Tutti i moduli richiedono l'intervento di un Organismo Notificato,
tranne il Modulo A.
MACCHINE – MSD 2006/42/CE
La
direttiva si applica:
a)
macchine:
Ø
insieme
equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di
azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di
parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro
solidamente per un'applicazione ben determinata tra loro,
Ø
insieme
di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di
collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di
energia e di movimento,
Ø
insieme
di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato
e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di
trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
Ø
insiemi
di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di
quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno
stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un
funzionamento solidale,
Ø
insieme
di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra
loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica
fonte di energia è la forza umana diretta;
b) attrezzature intercambiabili: dispositivo che, dopo la
messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato
alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di
modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura
in cui tale attrezzatura non è un utensile
c) componenti di sicurezza: componente destinato ad espletare
una funzione di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, il cui
guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle
persone, e che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata
progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito
con altri componenti
d) accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non
collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa
del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico
stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad
essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le
loro componenti sono considerate accessori di sollevamento
e) catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate
e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine
per il sollevamento o di accessori di sollevamento
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica:
componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una
macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante
collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima. Allorché sono
immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un
singolo prodotto
g) quasi-macchine:
insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non
sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un
sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono
unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre
macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una
macchina disciplinata dalla presente direttiva
La direttiva non
si applica
(elenco non esaustivo): i prodotti elettrici ed elettronici che
rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della
direttiva 72/23/CEE del consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni
limiti di tensione (3): — elettrodomestici destinati a uso
domestico, — apparecchiature audio e video, — apparecchiature nel
settore delle tecnologie dell'informazione, — macchine ordinarie da
ufficio, — apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa
tensione, — motori elettrici.
APPLICAZIONI
Ø
Montacarichi
e piattaforme per disabili
Direttiva bassa tensione
2006/95/CE
La Direttiva
73/23/CEE e successive modifiche (nuovo testo 2006/95/CE), nota con
il nome di Direttiva Bassa Tensione per il suo campo di
applicazione, è stato il primo documento legislativo europeo
elaborato per l'armonizzazione tecnica ad utilizzare i principi poi
definiti e formalizzati dieci anni più tardi con la "Risoluzione del
Consiglio relativa ad una nuova strategia in materia di
armonizzazione tecnica e normalizzazione (85/C136/01)" nota come
filosofia del "Nuovo Approccio".
L'obiettivo che fin dal lontano 1973 veniva perseguito dalla
direttiva era l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali,
la libera circolazione dei prodotti elettrici negli stati membri,
l'incremento del progresso tecnico garantendo la sicurezza degli
utilizzatori. La direttiva, recepita in Italia con Legge 791 del
1977, (e pertanto operante in Italia da quasi trent’anni !!)
conteneva tutte le caratteristiche di una direttiva nuovo approccio,
vale a dire il vasto campo di applicazione, l'obbligatorietà degli
elementi essenziali, l'armonizzazione totale ed il rinvio alle norme
quale presunzione di conformità.
L'argomento è tornato poi di attualità perchè la direttiva CEE
93/68, pubblicata il 31/8/93 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee ha apportato alcune modifiche alla vecchia 73/23,
introducendo anche per il materiale elettrico di bassa tensione la
marcatura CE.
Campo di applicazione
Il campo di applicazione della direttiva è estremamente vasto,
comprendendo tutti i materiali elettrici (apparecchi utilizzatori e
componenti) previsti per essere utilizzati con una tensione nominale
tra 50 e 1000V in corrente alternata e 75 e 1500V in corrente
continua.
Esistono certi tipi di prodotti che sono esclusi dal campo di
applicazione della direttiva, in quanto rientranti in altre
direttive (materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti
esposti a pericoli di esplosione; parti elettriche per radiologia ed
uso clinico (ai dispositivi medici si applica la direttiva 93/42;
materiali elettrici di ascensori e montacarichi materiali nei
riguardi dei disturbi radio-elettrici; etc..);
Come si vede il campo di applicazione comprende la stragrande
maggioranza dei prodotti e componenti elettrici/elettronici; solo le
prese e spine di corrente per uso domestico venivano escluse a causa
della mancata armonizzazione dei sistemi utilizzati nei diversi
paesi della Comunità.
Requisiti di sicurezza
Come tutte le direttive Nuovo Approccio introduce è il rispetto dei
requisiti essenziali di sicurezza. In generale si può affermare che
l'Allegato I della direttiva stabilisce quali requisiti essenziali i
seguenti:
• presenza di adeguata marcatura e documentazione tecnica per l'uso
e l'installazione;
• presenza di adeguati mezzi di connessione alla sorgente di
alimentazione;
• protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
• corretto dimensionamento degli isolamenti sia come distanze
superficiali che distanze in aria ed attraverso l'isolamento sia
come scelta dei materiali in funzione della tensione di lavoro, del
grado di inquinamento e della categoria di installazione;
• progetto e realizzazione mirata a ridurre il pericolo di
sovratemperature, archi elettrici o radiazioni pericolose;
• adeguato dimensionamento e scelta dei materiali per la
realizzazione degli involucri sia per la resistenza agli agenti
atmosferici previsti nell'uso, sia come resistenza alle
sollecitazioni meccaniche;
• corretto dimensionamento delle protezioni in modo da garantire la
sicurezza in condizioni di sovraccarico;
E'
bene rilevare come tra i requisiti essenziali vengano inclusi non
solo elementi atti a preservare dal pericolo elettrico in senso
stretto ma anche provvedimenti mirati a ridurre pericoli di natura
non elettrica che possono derivare dal materiale elettrico. Tutto
ciò può portare a sovrapposizioni con altre direttive, quali ad
esempio la direttiva macchine (D.P.R. 459/96).
Il tempo e l'esperienza aiuteranno senza dubbio a districarsi nella
risoluzione pratica di casi in cui allo stesso prodotto possano
applicarsi più direttive; a tale proposito occorre però sottolineare
che non esiste nessun documento ufficiale che riporti per ogni
prodotto la direttiva cui questo deve conformarsi, ma questa
"scelta" deve essere fatta dal costruttore stesso sulla base
dell'analisi del rischio. In pratica il costruttore dovrà
identificare i rischi che il prodotto può presentare in caso di uso
corretto o di uso ragionevolmente non corretto e, in conseguenza,
definire i relativi requisiti di sicurezza applicabili.
Questi requisiti poi possono essere previsti da una o più direttive
ed andranno comunque soddisfatti tutti indipendentemente dalla
direttiva cui appartengono. Infatti per l'applicazione di una
direttiva occorre che vengano soddisfatte due condizioni:
• il prodotto rientra nel campo di applicazione della direttiva;
• si applicano i rischi ai quali i requisiti essenziali della direttiva
si riferiscono.
Il
rinvio alle norme armonizzate
Un'operazione così delicata di analisi del rischio e rispetto dei
relativi requisiti risulta tanto più semplificata quanto più si
rendono disponibili normative tecniche armonizzate di prodotto o di
famiglie di prodotti che identificano per ogni rischio il relativo
requisito di sicurezza e la prova sperimentale di dimostrazione
della conformità.
La direttiva stabilisce la presunzione di conformità ai requisiti
essenziali per i prodotti che soddisfino alle norme armonizzate o,
in mancanza di queste, ad una norma IEC o una norma di un Paese CEE
purché garantisca un livello di sicurezza equivalente.
La pubblicazione di una norma EN sulla gazzetta ufficiale della
comunità la rende norma armonizzata e pertanto documento
utilizzabile per la presunzione di conformità ai requisiti.
Tuttavia l'uso della norma tecnica non è obbligatorio. Un
costruttore può scegliere di non utilizzare una norma tecnica
(oppure per prodotti particolarmente innovativi può non esistere la
relativa norma) ed è tenuto solo a dimostrare il soddisfacimento dei
requisiti essenziali.
Procedura per la marcatura
Con la modifica CEE 93/68 anche la direttiva bassa tensione si è
allineata alle procedure di certificazione previste dall'approccio
modulare (Decisione del Consiglio del 13 dicembre 1990); il modulo
da applicare è il modulo "A" che prevede che il costruttore assolva
ai seguenti oneri:
• redigere la dichiarazione di conformità;
• allestire il fascicolo tecnico.
La
dichiarazione di conformità, che conterrà una serie di dati (nome ed
indirizzo del costruttore o di un suo rappresentante autorizzato
nella Comunità; descrizione del prodotto o componente elettrico;
riferimento alle eventuali norme armonizzate utilizzate; etc..), a
differenza della direttiva macchine, non dovrà accompagnare tutti i
componenti elettrici, ma dovrà essere tenuta a disposizione
dell'autorità di controllo per un periodo di 10 anni dall'immissione
sul mercato del prodotto o dell'ultimo esemplare per prodotti in
serie. In sede CENELEC è in corso di elaborazione una dichiarazione
di conformità standard perla direttiva bassa tensione. Nel caso in
cui il costruttore non utilizzi norme armonizzate per la
dimostrazione della conformità ai requisiti dovrà dimostrare la
rispondenza con una relazione tecnica di un Organismo Notificato
(IMQ, CESI, IENGF, Istituto Italiano Saldatura, Firenze Tecnologia
Lab. CE.TA.CE.). Il fascicolo tecnico costituisce la raccolta della
documentazione sul prodotto, utile per dimostrare all'autorità di
controllo che lo stesso è conforme ai requisiti essenziali di
sicurezza. Anche il fascicolo tecnico deve essere tenuto a
disposizione delle autorità per un periodo minimo di dieci anni. La
marcatura CE, apposta dal costruttore sul prodotto o componente (in
alternativa sull'imballo, sulle istruzioni d'uso o sul certificato
di garanzia) deve essere visibile (altezza minima 5mm) leggibile ed
indelebile. Il prodotto può portare altri marchi (es. marchi di
qualità) ma tali indicazioni non devono poter essere confuse con il
significato del simbolo CE.
Entrata in vigore e periodo transitorio
La direttiva Bassa Tensione modificata dall’applicazione della 93/68
è pertanto divenuta obbligatoria Dal 1° gennaio 1997, e quindi i
prodotti di bassa tensione dovranno portare la marcatura CE.
E' poi bene ricordare che un prodotto per poter essere marcato CE
dovrà soddisfare tutte le direttive che lo riguardano (es. direttiva
compatibilità elettromagnetica).
Conclusioni
La marcatura CE per il materiale elettrico ha essenzialmente uno
scopo amministrativo di controllo, per le Autorità competenti, della
circolazione dei prodotti nel territorio dell'Unione. Dal punto di
vista del consumatore, in pratica, la sicurezza e la qualità del
prodotto dipendono interamente dalla serietà del costruttore che ha
marcato il prodotto. Sotto tale aspetto la contemporanea presenza di
un marchio di qualità potrà invece dimostrare una maggiore garanzia
dovuta al controllo continuo di una parte terza non solo sul
progetto, ma anche su tutta la produzione. Per quanto riguarda
invece il costruttore serio occorre sottolineare che, malgrado il
modulo A di certificazione non richieda l'intervento obbligatorio di
una parte terza, risulta invece obbligatoria l'effettuazione delle
prove che dimostrino la conformità dei prodotti ai requisiti.
Inoltre si richiede al fabbricante una conoscenza approfondita ed
aggiornata delle normative per evitare errori o omissioni. In una
tale situazione può essere conveniente per il fabbricante rivolgersi
ad un istituto indipendente, meglio se riconosciuto come competente
ed imparziale come è un organismo notificato che disponga delle
conoscenze necessarie nel campo della normativa e che sia in grado
di effettuare le prove richieste.
APPLICAZIONI
Ø
DIRETTIVA
BASSA TENSIONE - frigoriferi, congelatori e produttori di ghiaccio
Ø
DIRETTIVA
BASSA TENSIONE - macchine per refrigerazione
Ø
QUADRI
ELETTRICI
Direttiva EMC
2004/108/CE
La Direttiva
Compatibilità Elettromagnetica (CEE 89/336), recepita in Italia con
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 476, e nella nuova edizione
2004/108/CE prescrive l'obbligo per le apparecchiature elettriche ed
elettroniche, affinchè possano essere immesse nel mercato
comunitario, di soddisfare ai requisiti seguenti:
a) i disturbi elettromagnetici da esse generati devono essere
limitati ad un livello che permetta agli altri apparecchi radio e di
telecomunicazione di funzionare in modo conforme alla loro
destinazione;
b)devono avere un adeguato livello di immunità intrinseca contro i
disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo
conforme alla loro destinazione.
In pratica il fabbricante deve accertare e dichiarare la conformità
del prodotto ai requisiti della direttiva, o a sua scelta, alle
norme armonizzate applicabili, provandolo con l'allestimento di un
"fascicolo tecnico della costruzione". Quest'ultimo può comprendere
le informazioni sulla progettazione, la costruzione ed il
funzionamento del prodotto e comprenderne una descrizione generale
che includa, anche per le varianti, i disegni e gli schemi di
progettazione e costruzione, i risultati dell'analisi dei rischi
applicabili, con un elenco delle norme e delle soluzioni alternative
adottate per soddisfare i requisiti essenziali, quelli dei calcoli,
delle prove e dei controlli, le istruzioni per l'uso. Inoltre il
fabbricante deve assicurare di aver preso le misure necessarie
perchè il processo di fabbricazione sia tale da rendere e da
mantenere il prodotto conforme alla documentazione tecnica ed ai
requisiti della direttiva applicabili.
A questo punto il fabbricante può apporre la marcatura CE sul suo
prodotto ed immetterlo sul mercato.
Riassumendo la procedura di marcatura CE consiste nelle seguenti
operazioni:
• Stesura del fascicolo tecnico complessivo, comprendente:
1) le prove richieste per la certificazione..
2) tutta la documentazione tecnica del prodotto
3) allestimento di un criterio di controllo e mantenimento della
conformità di tutti i prodotti al capostipite provato.
• Archiviazione del Fascicolo Tecnico a disposizione delle Autorità
competenti per almeno 10 anni dalla data dell'ultimo prodotto
immesso sul mercato.
• Redazione da parte del fabbricante per ciascun modello della
"Dichiarazione Europea di conformità" sulla base delle prove
eseguite.
• Apposizione su ogni prodotto venduto del marchio CE.
Il marchio CE deve essere applicato su tutti i prodotti immessi sul
mercato (sulla carcassa dello stesso e se questo non fosse possibile
sul manuale d'uso o, in ultima analisi, sul certificato di
garanzia).
Come si vede da questo quadro, malgrado il modulo A di
certificazione non richieda l'intervento obbligatorio di una parte
terza, risulta invece obbligatoria l'effettuazione delle prove che
dimostrino la conformità dei prodotti ai requisiti. Inoltre si
richiede al fabbricante una conoscenza approfondita ed aggiornata
delle normative per evitare errori o omissioni. In una tale
situazione può essere conveniente per il fabbricante rivolgersi ad
un istituto indipendente, meglio se riconosciuto come competente ed
imparziale come è un organismo notificato che disponga delle
conoscenze necessarie nel campo della normativa e che sia in grado
di effettuare le prove richieste.
RECIPIENTI
A PRESSIONE - PED 97/23/CE
La
marcatura CE dei dispositivi in pressione si riferisce
all'applicazione della Direttiva Europea 97/23/CE.
Il 29 maggio 2002 è entrata in vigore la direttiva europea 97/23/CE,
meglio conosciuta come PED, recepita dalla Repubblica Italiana
attraverso il d.lgs. n. 93 del 25 Febbraio 2000.
La direttiva prevede la marcatura delle attrezzature a pressione e
degli insiemi la cui pressione massima ammissibile (PS) è superiore
a 0,5 bar, in funzione dei campi di utilizzo (pressioni,
temperature), dei tipi di fluido utilizzati (acqua, gas,
idrocarburi, ecc.) e del rapporto dimensione/pressione previsto per
l'utilizzo.
Scopo della direttiva 97/23/CE è armonizzare tutte le legislazione
degli stati appartenenti alla Comunità Europea in tema di
attrezzature a pressione con particolare riguardo ai criteri di
progettazione, fabbricazione controllo, collaudo e campo di
applicazione e in questo modo consentire la libera circolazione
delle attrezzature a pressione e dei relativi accessori.
La direttiva richiede la rispondenza ai requisiti essenziali di
sicurezza ai quali il fabbricante deve uniformare i prodotti e il
processo produttivo. Il produttore ha l'obbligo di valutare e
ridurre i rischi del prodotto immesso sul mercato.
ITER DI CERTIFICAZIONE:
L'organismo procede ad effettuare verifiche e controlli basati su
criteri di sorveglianza dei sistemi di qualità aziendali a vari
livelli per il rilascio di certificati CE di tipo per particolari
modelli di prodotto e per le verifiche finali prima della messa in
servizio, se necessario. Procede quindi con:
-
la scelta dei modelli da sottoporre a certificazione / marcatura;
-
l'esame della documentazione del fascicolo tecnico e del progetto;
-
la definizione dei controlli da effettuare col costruttore;
la verifica degli stessi in corso d'opera.
L'organismo emette quindi il libretto e marcatura CE del manufatto.
APPLICAZIONI
Ø
DIRETTIVA
PED: Impianti Frigoriferi, di
Condizionamento e di Antincendio
APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE UTILIZZATI IN ATMOSFERA ESPLOSIVA – ATEX 94/9/CEE
DISPOSITIVI
MEDICI
(Direttiva 93/42/CEE)
(Clicca
qui per scaricare il documento)
La Direttiva è
relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri concernenti i dispositivi medici ed
agli accessori. Ai fini della Direttiva
93/42/CEE,
s’intende per:
Ø
“dispositivo medico”
qualsiasi strumento,
apparecchio, impianto, sostanza
o altro prodotto,
utilizzato da solo o in
combinazione, compreso il
software informatico impiegato
per il corretto
funzionamento e destinato dal
fabbricante ad esser
impiegato nell'uomo a scopo di:
a) diagnosi,
prevenzione, controllo, terapia
o attenuazione di
una malattia; b) diagnosi,
controllo, terapia,
attenuazione o compensazione di
una ferita o di un
handicap; c) studio,
sostituzione o modifica
dell'anatomia o di un processo
fisiologico; d)
intervento sul
concepimento.
Ø
“accessorio”: prodotto
che, pur non essendo un
dispositivo, sia destinato in
modo specifico dal
fabbricante ad essere
utilizzato con un dispositivo
per consentirne l'utilizzazione
prevista dal
fabbricante stesso.
La marcatura CE dei Dispositivi Medici si riferisce alla
applicazione della Direttiva comunitaria 93/42/CEE e del suo
recepimento in Italia con il D. Lgs. 46/97.
La direttiva 93/42/CEE si applica ai dispositivi medici e agli
accessori, escludendo i dispositivi destinati alla diagnosi in
vitro, i dispositivi impiantabili attivi, i farmaci, i prodotti
cosmetici, il sangue e il plasma umani, gli organi e i tessuti di
origine umana.
Dal 14 Giugno 1998 tutti i dispositivi medici prodotti ed immessi
sul mercato devono essere marcati CE e devono quindi soddisfare i
requisiti essenziali previsiti dalla direttiva, relativi alla
concezione e alla costruzione, soprattutto per quanto concerne la
scelta dei materiali, la compatibilità tra questi materiali e i
tessuti e le cellule biologiche, per minimizzare il rischio di
contaminazione per il personale che partecipa al trasporto,
all'immagazzinamento e all'impiego e per i pazienti.
La Direttiva suddivide i prodotti in quattro classi, in funzione
della pericolosità del dispositivo stesso. Le regole di
classificazione sono riportate nell'allegato IX della Direttiva. Per
ogni classe la Direttiva indica diverse possibili procedure per
l'attestazione della conformità ai requisiti essenziali. In
particolare:
- per la classe I il fabbricante (o il suo mandatario
nell'Unione europea) può apporre la marcatura CE dopo aver
effettuato una Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali;
- per le Classi IIa, IIb, e III è previsto l'intervento di
un Organismo Notificato.
Il fabbricante può scegliere tra certificazione del prodotto
(certificazione di Tipo + prove per lotti), certificazione del
sistema di qualità aziendale completo, oppure un sistema misto
(certificazione di Tipo + sistema di qualità della produzione o del
prodotto).
Poiché i requisiti previsti dalla Direttiva 93/42/CEE coincidono per
la maggior parte con i requisiti della ISO 9001:2000 + ISO 13485, è
buona regola che le aziende del settore adottino un sistema qualità
conforme a questi requisiti e che quindi si segua un processo di
verifica completo.
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
(Direttiva 89/686/CEE)
La Direttiva
è relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri concernenti i dispositivi di
protezione individuale.
Ai fini della Direttiva 89/686/CEE, s’intende per
dispositivi di protezione individuale i prodotti che
hanno la funzione di salvaguardare la persona che
l'indossi o comunque li porti con sé da rischi per la
salute e la sicurezza.
APPARECCHI A
GAS
(Direttiva 90/396/CEE)
La Direttiva
è relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri concernenti gli apparecchia a gas,
ovvero:
Ø
gli apparecchi utilizzati per la cottura, il
riscaldamento, la produzione di acqua
calda, il
raffreddamento, l’illuminazione ed il
lavaggio, che
bruciano combustibili gassosi ed
hanno una
temperatura normale dell’acqua, se
impiegata, non
superiore a 105° C; essi sono di
seguito
denominati "apparecchi". Sono
assimilati agli
apparecchi i bruciatori ad aria
soffiata nonchè i corpi
di scambio di calore destinati ad
essere attrezzati
con tali bruciatori;
Ø
i dispositivi di sicurezza, di
controllo e di regolazione
e i sottogruppi, diversi dai
bruciatori ad aria soffiata
e dai corpi di scambio di calore
destinati ad essere
attrezzati con tali bruciatori,
commercializzati
separatamente per uso professionale e
destinati ad
essere incorporati in un apparecchio
a gas o
montati per costituire un apparecchio
a gas; essi
sono di seguito denominati
"dispositivi".
ASCENSORI
(Direttiva 95/16/CE)
La marcatura CE secondo la
Direttiva 95/16/CE rappresenta un requisito obbligatorio per la
commercializzazione e messa in servizio di nuovi ascensori.
La Direttiva 95/16/CE, recepita dalla normativa italiana con il DPR
162/99, prevede la marcatura CE di tutti gli ascensori installati
successivamente al 1 luglio 1999.
La Direttiva
è relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni. Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori.
Per
ascensore s’intende un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose soltanto di cose se la cabina accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona.
Secondo la direttiva, gli installatori sono "responsabili
della progettazione, fabbricazione ed installazione" degli
ascensori: spetta all'installatore dichiarare la conformità
dell'impianto, seguendo una delle procedure previste dalla
direttiva, e apporre la Marcatura CE. Nello svolgimento di questa
attività è previsto l'intervento di un Organismo Notificato.
Per ascensori e montacarichi regolarmente in servizio il DPR 162/99
prevede, a cura del proprietario, il conferimento dell'incarico per
l'esecuzione di verifiche periodiche biennali e, ove necessario, di
verifiche straordinarie (a seguito di verifica periodica con esito
negativo, modifiche o incidente di notevole importanza). Con il
nuovo regolamento tali verifiche possono essere eseguite oltre che
dagli Enti Pubblici anche dagli Organismi Notificati.
DIRETTIVA
PED ed impianti FRIGORIFERI,
di
CONDIZIONAMENTO e di ANTINCENDIO
(clicca
qui per scaricare il documento imp. FRIGORIFERI)
(clicca
qui per scaricare il documento imp. ANTINCENDIO)
La direttiva europea 97/23/CE,
meglio nota
come PED (Pressure Equipment Directive), si applica alle attrezzature a pressione ed
agli insiemi,cioè a quegli impianti costruiti da un
Fabbricante che intende commercializzarli per
essere posti in esercizio così come li ha
assemblati.
In questa tipologia di impianti rientrano anche
- gli Impianti Frigoriferi e di Condizionamento.
- gli Impianti antincendio
La PED è entrata in vigore obbligatoriamente dal
30/5/2002: da questa data
gli impianti frigoriferi, di condizionamento
ed antincendio sono interessati, sia a livello di
componenti che d’impianto,
dall’applicazione della direttiva.
Conseguentemente, gli installatori devono
adeguarsi alle nuove disposizioni normative.
Chi costruisce e commercializza (Fabbricante) un
impianto frigorifero o di condizionamento
o di antincendio destinato a funzionare così come
è stato assemblato (Insieme), deve soddisfare
obbligatoriamente le disposizioni imposte dalla
Direttiva europea 97/23/CE (PED).
Valeri Vanni con proprio staff
tecnico è
in grado di supportare gli INSTALLATORI DI
IMPIANTO FRIGORIFERO, DI CONDIZIONAMENTO
e di ANTINCENDIO, in tutte le attività di:
- Analisi dei rischi;
- Redazione del fascicolo
tecnico della costruzione;
- Redazione del manuale delle
istruzioni per l’uso dell’impianto;
- Supporto per gestione
pratiche con L’Organismo Notificato.
Certificazione e sicurezza dei prodotti - MARCATURA CE
Valeri Vanni,
per ognuna delle sopra indicate
Direttive Comunitarie di Prodotto, assiste le Aziende per le seguenti macro attività:
Ø
Consulenza
tecnico progettuale ingegneristica: sviluppo di tutte le attività
tecnico/progettuali riguardanti il supporto ai
tecnici aziendali per la progettazione della sicurezza
delle macchine e dei beni strumentali che devono
essere immessi sul mercato o messi in servizio
(NUOVA COSTRUZIONE),
Ø
Consulenza
per verifica adeguatezza soluzioni
antinfortunistiche:
verificare della rispondenza ai requisiti minimi di
sicurezza e servizio di diagnostica e verifica applicazione
norme armonizzate.
Ø
Sviluppo
documentale:
predisposizione e fornitura di tutti i documenti
necessari per supportare le soluzioni
tecnico/progettuali antinfortunistiche, previsti
dalle direttive di prodotto e necessari
all’Azienda.
Analisi dei prodotti E DELLE RELATiVE FAMIGLIE
Analisi dei prodotti
e supporto tecnico per l’identificazione
delle famiglie di prodotto in base agli elementi sostanziali
che possono variare le prestazioni del prodotto
Verifica
conformità ALLE NORME TECNICHE (norme di tipo “C”) E DISPOSIZIONI
COGENTI
Il servizio concerne
l’identificazione, ricerca,
acquisto,
interpretazione ed analisi delle nuove norme
tecniche
(CEI, UNI, CEN, CENELEC, ISO, IEC ed UL/CSA), o
disposizioni di legge (legislazione nazionale, comunitaria,
americana-canadese, russa e cinese, etc…) applicabili ai
prodotti.
Analisi dei rischi
L'attività svolta in
stretta collaborazione con l'azienda,
ovvero il processo iterativo per ottenere la sicurezza, si
sviluppa, nelle seguenti fasi:
Ø
Determinazione dei limiti
della macchina Analisi
funzionale, Analisi fattibilità
antinfortunistica (vedere
punto 5 della EN 1050)
Ø
Identificazione del pericolo
Determinazione delle
specifiche tecniche antinfortunistiche (vedere
punto 6
della EN 1050)
Ø
Stima dei rischi
Analisi dei pericoli secondo la
guida combinata delle norme armonizzate
(vedere
punto 7 della EN 1050)
Ø
Valutazione dei rischi
(vedere punto 8 della EN
1050) La macchina è sicura? Se no...
Ø
Riduzione dei rischi
(La riduzione dei rischi e la
scelta di adeguate misure di sicurezza non fanno parte
della valutazione dei rischi. Per ulteriori chiarimenti,
vedere il punto 5 della EN ISO 12100-1 E -2
Ø
Eventuale progettazione e
attuazione delle
bonifiche alle non conformità
Ø
Verifica della validità
della documentazione
prodotta a
supporto della soluzione tecnica adottata con
riferimento alle norme o progetto originale
Ø
Definizione dei rischi
residui
stesura del Fascicolo Tecnico
Stesura del Fascicolo Tecnico
della costruzione per
descrivere e raccogliere tutti quegli elementi
pensati e progettati al fine della sicurezza.
Il
fascicolo conterrà anche tutti i riferimenti alla
documentazione prodotta in azienda come disegni,
relazioni di calcolo, schemi e le norme applicate.
Vengono raccolti, descritti e
rappresentanti tutti i dati
relativi alla progettazione antinfortunistica, come
indispensabili per la corretta archiviazione del
progetto, al fine di constatarne la raggiunta
conformità.
Manualistica
Impostazione e/o stesura dei
manuali di uso e
manutenzione per descrivere in maniera completa ed
esaustiva tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto:
dall’installazione, alla messa in servizio, all’uso, alla
manutenzione fino allo smantellamento.
Organizzazione del Piano di Controllo della Produzione –
PREDISPOSIZIONE DI tutte le procedure, moduli, etc… al fine della
registrazione dei controlli e rintracciabilità
Incontri in azienda e
predisposizione delle procedure per il
“Piano di controllo della produzione”, ovvero di un
sistema di controllo della produzione in fabbrica che
garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni
tecniche pertinenti, compresa la predisposizione moduli
per la registrazione dei controlli, secondo la
norme
armonizzate applicabili (per 89/106/CEE).
Selezione ed organizzazione di prove presso laboratori / ORGANISMI
notificati
Selezione ed
organizzazione di prove
presso laboratori
notificati per ogni famiglia di prodotto in base agli
elementi sostanziali che possono variare la sicurezza /
le prestazioni del prodotto.
È in atto una
collabora con Laboratori
Accreditati e
Notificati
che dispongono di
camere anecoiche
per
eseguire le prove prescritte dalle norme armonizzate
EMC e di adeguate strutture per la
verifica delle
prestazioni dei prodotti da costruzione
(resistenza
termica, acustica, etc…).
Per verificare la reale
conformità dei macchinari e degli impianti alla Direttive
73/23/CEE ed alla Direttiva 89/336/CEE, le verifiche
possono avvenire anche presso la sede del cliente
tramite strumenti portabili e danno un immediato
riscontro in merito alla conformità alla norma CEI EN
60204-1 ed all'emissione ed immissione di disturbi
elettromagnetici, etc….
Per le macchine rientranti nell’allegato IV della direttiva
macchine, possiamo metterVi in contatto con i
principali
Organismi notificati per l’esame di tipo CE.
Conformità
a norme UL, CSA, GOST-R, mercato Cinese, etc
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COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
NEL
MERCATO AMERICANO
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
NEL
MERCATO RUSSO
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
NEL
MERCATO CINESE
Qualsiasi apparecchiatura elettrica installata / messa in
servizio nel paese Americano, deve essere conforme
al NEC.
Il NEC (National Electrical Code) nato nel 1897, è il
codice elettrico americano, utilizzato dagli ispettorati
locali per la valutazione delle installazioni delle
apparecchiature ed impianti elettrici.
I prodotti non marcati UL sono sottoposti, da parte
delle AHJs (Organo Competente di Controllo), a
scrupolosi ed approfonditi controlli, poiché hanno la
Responsabilità legale della non pericolosità
dell’impianto finale.
Nel dicembre 2001, la Repubblica Popolare
Cinese è
entrata a far parte della World Trade Organization
(WTO).
Il marchio CCC e la certificazione CCC
(Certificazione
Obbligatoria per la China) sono relativi alla sicurezza e
alla qualità dei prodotti venduti sul mercato cinese,
tenendo conto dell’impatto ambientale.
I prodotti importati senza il marchio CCC saranno
bloccati alla dogana e saranno soggetti a sanzioni.
REQUISITI
MINIMI DI SICUREZZA PER
L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
UTILIZZATE PER ESEGUIRE LAVORI IN QUOTA
(Clicca
qui per scaricare il documento)
Con il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 di
attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori,
sono state apportate alcune modifiche al D. Lgs.
626/94 (modifiche che entreranno in vigore
obbligatoriamente dal 19 luglio 2005).
I servizi riguardano, ma non sono limitati a:
Ø
Definizione delle metodologie di scelta
delle attrezzature
per l’esecuzione di lavoro
in quota;
Ø
Valutazione dello stato di conformità delle
attrezzature attualmente impiegate:
o
di scale,
o
di ponteggi,
o
di sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi;
Ø
Redazione di manuali indicanti i criteri di scelta
delle attrezzature;
Ø
Redazione dei manuali indicanti le metodologie
di corretto impiego
delle attrezzature da fornire
ai lavoratori;
Ø Redazione dei manuali indicanti i controlli da
eseguire, prima, durante e
dopo l’impiego delle
attrezzature;
Ø Organizzazione di corsi di formazione di 20 ore
previsti per i
lavoratori che montano, smontano
e trasformano ponteggi e che impiegato
sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi (formazione prevista
obbligatoriamente dal D. Lgs. 235-2003).
CONSULENZA
PER NORMATIVA SANZIONATORIA
Gli obblighi previsti dal
D.Lgs. 626/94 e dai
successivi aggiornamenti, sono da suddividere
tra i vari soggetti che a titolo operano in
azienda,
e per ciascuno di essi, in caso di
inadempimento,
il decreto prevede appropriate
sanzioni per:
- Datore di lavoro, preposti,
progettisti ed
installatori.
CONSULENZA PER
ATTIVITA' TECNICHE
Analisi tecnico-legali
E' possibile controllare per Voi:
- Tutta la documentazione tecnica
di
corredo di
una Vostra macchina
modello;
- Le dichiarazioni CE di conformità
o dichiarazioni
d'incorporazione delle Vostre macchine;
- Le targhette affisse alla macchina;
al fine di segnalarVi eventuali manchevolezze o difformità
dalla
regola d'arte.
Analisi tecnica dello stato di conformità di nuove macchine
Il servizio riguarda, ma non è limitato a:
- Approvvigionamento ed
interpretazione delle
norme tecniche
- Progettazione e/o realizzazione
delle bonifiche
e degli interventi
- Ausilio al miglioramento dei
manuali di istruzione come
previsto
dalle direttive applicabili
- Adempimenti per la certificazione
del prodotto
ad opera di Organismi
Notificati
- Assistenza nella gestione dei
rapporti con i
laboratori di prove
Quadri
elettrici - impianti elettrici a bordo macchina
Consulenza per rifacimento di quadri
elettrici,
impianti elettrici a bordo macchina e
pulsantiere,
secondo le indicazioni congiunte della CEI EN
60204-1 e della CEI EN 60439-1.
Si dispone di risorse e mezzi per poter
completare quanto già fornito o quanto presente
presso il Vostro stabilimento, con altri servizi,
indispensabili per la realizzazione, finitura e
manutenzione di macchine.
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