D.P.R.
462/01 – verifiche degli impianti di terra – ISPETTORE DELEGATO
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472036, per poter ricevere un'offerta mirata secondo le tipologie del Vs impianto-
L'emanazione
del D.P.R. n°462 del 2001, ed entrato in
vigore il 23 gennaio 2002, ha definito un nuovo sistema
di modalità di attuazione per la messa in servizio,
l'omologazione e la verifica degli impianti
elettrici di
messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in
luoghi
speciali (luoghi con pericolo di esplosione, cantieri
edili,
locali adibiti ad uso medico ed ambienti a maggior rischio
in caso di incendio) installati nei luoghi di lavoro.
ORA
Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico (D. Lgs. 81/2008)
di progettare, installare, gestire e fare manutenzione a
macchine e impianti in modo da escludere rischi per i
lavoratori.
Nel settore degli impianti elettrici, ma non solo, oltre al
già citato obbligo generico, sussiste per il datore di
lavoro un ulteriore obbligo specifico, derivante dal
DPR
462/01.
Tale nuovo obbligo specifico
consiste nella responsabilità
di:
- accertarsi che, al
termine dei lavori (impianti di messa a terra, impianti di protezione
contro i fulmini), l’installatore rilasci la dichiarazione di
conformità, la quale implica, da parte dello stesso installatore, l’omologazione
dell’impianto;
- far effettuare la
verifica periodica agli impianti di terra, di protezione contro i
fulmini e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione,
ogni cinque o due anni secondo i casi.
In particolare, mentre in
precedenza il compito di
effettuare le verifiche era a carico dell’ente
pubblico, con il nuovo DPR 462/01 l’obbligo è
stato trasferito
al datore di lavoro.
Oltre alla denuncia, il datore di
lavoro è tenuto a
garantire l'effettuazione di regolari manutenzioni
dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a
verifica periodica ogni 5 anni; ogni
2 anni per impianti
installati in ambienti speciali (luoghi medici, luoghi con
pericolo di esplosione, strutture recettive oltre i 25 posti
letto, edifici con superfici superiori ai 400 m2,
istituti
scolastici etc...
Il datore di lavoro è responsabile dell'esecuzione delle
verifiche periodiche degli impianti, nei termini di legge.
La mancata verifica non si può più imputare ai ritardi
degli organismi pubblici poiché ora ci si può rivolgere
anche ad un Organismo Abilitato privato.
Valeri Vanni, nominato DELEGAZIONE DI Organismo
Abilitato svolgere tali attività di verifica.
IMPIANTI ELETTRICI E PERSONALE INTERESSATO
DENUNCE E VERIFICHE PERIODICHE
D.P.R.
462 del 22 ottobre 2001
Denunce e verifiche
periodiche degli impianti elettrici: (Vedi articoli su Messa a Terra)
SICUREZZA NEI LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA E DI
MANUTENZIONE
Nuova
Norma CEI 11-27/1
Con riferimento ai due argomenti in oggetto, segnaliamo una serie di
novità legislative e normative che attraverso modifiche e abolizioni
regolamentano la nuova impostazione della sicurezza sia per ciò che
riguarda denunce e verifiche relative agli impianti elettrici che le
modalità per autorizzare il personale (interno e/o ditte
appaltatrici) ad operare con sugli impianti elettrici.
Con la presente ci pregiamo di fornire una prima analisi delle novità
legislative e di fornire ai Datori di Lavoro, Preposti e RSPP in indirizzo,
le fonti normative (le norme CEI non si potrebbero fotocopiare) ed alcuni
suggerimenti pratici per facilitarne l’approccio aziendale. Si ritiene che
le novità richiedano di adeguare sia il Documento di Valutazione del
Rischio che le procedure di lavoro predisposte per operare in sicurezza
negli appalti di lavori elettrici in tensione e fuori tensione.
Analizziamo
le principali novità:
D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001-
Denunce e verifiche periodiche degli impianti elettrici:
Il
decreto definisce le procedure per la messa in esercizio degli impianti
elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, stabilendo che la messa in esercizio di tali
impianti può essere effettuata soltanto dopo che l'installatore ha eseguito
la verifica degli stessi e rilasciato la relativa dichiarazione di
conformità che costituisce omologazione d'impianto.
Entro
trenta giorni
dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione
di conformità all’ISPESL ed all’ASL (o all’ARPA) territorialmente
competenti.
Vengono inoltre
definite le procedure per l'omologazione e la messa in esercizio degli
impianti ubicati in luoghi con pericolo di esplosione, le verifiche
periodiche ed i soggetti abilitati ad eseguirle.
Il datore
di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni, nonchè verifiche
periodiche
ogni cinque anni ad esclusione dei cantieri e degli impianti installati in
luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso d'incendio in
cui la periodicità rimane ogni due anni.
Per
le verifiche, il datore di lavoro potrà rivolgersi all'ASL o all'ARPA o ad
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, come
VERICERT S.r.l. tramite la Delegazione CENTRO ADRIATICO chiamando al tel.
+39 0721 472036.
Altra
novità è rappresentata dalle verifiche a campione che l'ISPESL eseguirà
sulla conformità alla normativa vigente, con oneri a carico del datore di
lavoro.
Inoltre
il decreto 462/2001, contestualmente alla sua applicazione abolisce i
famosi modelli per la denuncia di:
impianti
contro le scariche atmosferiche, MODELLO A
impianti
di terra, MODELLO B
impianti
in luoghi con pericolo di esplosione, MODELLO C .
La data
di entrata in vigore del decreto è il 23 gennaio 2002.
Per
facilitare l’applicazione del Decreto, VERICERT S.r.l. tramite
la Delegazione CENTRO ADRIATICO chiamando al tel. +39 0721 472036 darà risposte in
tempi brevi ai quesiti applicativi del Decreto oppure via e-mail info@vannivaleri.it informando da
subito che esiste un dubbio circa l’interpretazione dei “luoghi
a maggior rischio d’incendio” (fornito rispettivamente dalle vecchie
norme CEI 64/8 e dal nuovo DM 10/3/98) ai fini della periodicità dei
controlli degli impianti di terra (biennale o quinquennale)
Sicurezza nei lavori di impiantistica
elettrica e manutenzione
La
nuova norma CEI 11-27/1 relativa alla “Esecuzione dei lavori elettrici”
stabilisce i requisiti minimi di formazione del personale (definito dalla
noma CEI EN 50110 –1) per lavori non sotto tensione su sistemi di categoria
O, I^, II^ e III^ e lavori sotto tensione su sistemi di categoria O e I^.
Per
consentire una corretta interpretazione dell’ambito di intervento della
nuova norma CEI 11-27/1, viene di seguito riportata la classificazione dei
sistemi elettrici in funzione della tensione nominale (CEI 64/8):
CATEGORIA
|
TENSIONE
IN VOLT
|
Corrente
continua
|
Corrente
alternata
|
0
(zero)
|
≤
120
|
≤
50
|
I
(prima)
|
120÷1.500
|
50÷1.000
|
II
(seconda)
|
1.500÷30.000
|
1.000÷30.000
|
III
(terza)
|
>
30.000
|
>
30.000
|
La
norma CEI 11-27/1 modificando la precedente definizione riportata nella
norma CEI 11-48 (CEI EN50110-1) riporta nuove definizioni di tipologie di
lavoratori, individuando compiti e limiti di attività in base alle
effettive competenze (teoriche e pratiche) degli elettricisti ; la stessa
norma prevede,che le persone incaricate per l'effettuazione dei lavori elettrici,
debbano avere una serie di prescrizioni in merito alla attestazione
della
formazione teorica e pratica.
Nella
tabella successiva vengono riportate tutte le figure previste dalla norma
CEI 11-27/1 (PES e PAV) , con i limiti di competenze fissati in base al
livello di preparazione teorico-pratica necessarie per svolgere lavori su
impianti elettrici
CLASSIFICA
|
DEFINIZIONE
|
COMPETENZE
|
PEI
|
Persona Idonea
|
Lavori SOTTO TENSIONE
|
PES
|
Persona Esperta
|
Lavori FUORI TENSIONE ed in
prossimità
|
PAV
|
Persona Avvertita
|
Lavori FUORI TENSIONE ed in
prossimità
(può operare solo se coordinato da
un PES)
|
PEC
|
Persona Comune
|
Lavori in assenza completa di
rischio elettrico
|
La
novità della norma CEI 11-27/1 consiste nel fatto che i datori di
lavoro continuando ad incaricare solo personale formato ed informato
per lavori elettrici sotto tensione e fuori tensione (nell’ambito delle
categorie 0 e I) rispettando la normativa preesistente (D.P.R. 547/55,
D.P.R. 164/56, D. Lgs. 626/94, Norma CEI 11-48, Norma CEI 11-27), devono attribuire
per iscritto
nell'ambito aziendale le condizioni di PES e PAV a ciascun lavoratore
incaricato di effettuare lavori fuori tensione ed in prossimità, attestato d'idoneità
per
iscritto dei lavoratori incaricati per i lavori sotto tensione di cui al
cap. 6 della Norma CEI 11-27/1.
In
particolare, le linee guida previste per l'attestazione di idoneità
prevedono:
¨ possibilità di
attestare l'idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I
del personale che a giudizio del datore di lavoro abbia maturato la
necessaria formazione teorico-pratica (minimi requisiti formativi di PES e
PAV) prevista al “capitolo 7” della norma in oggetto.La verifica di
conoscenze e la conseguente attestazione previste nella
norma CEI 11-27/1 punti 7.2.1 e 7.2.2 ( Livelli 1A , 1B, 2A e 2B che
sono riportati di seguito ) va fatta a cura dal Datore di
lavoro
ricorrendo a risorse interne e/o esterne all’impresa.
oppure
¨ possibilità di
attestare l'idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I
del personale che a giudizio del datore di lavoro operava senza la
necessaria formazione teorica, subordinandola ad una formazione teorica
avente i contenuti previsti al capitolo 7 della norma in oggetto
(completando la formazione con specifici moduli formativi in aula per ciò
che riguarda la sola teoria (livello 1A e 2A), ricorrendo, solo per la
teoria, a risorse, interne e/o esterne per verificarla e/ integrazione).
Il
Datore di lavoro potrà autorizzare a svolgere i lavori
sotto tensione
solo le persone idonee (PEI) che oltre ad
avere le conoscenze PEI e PAV siano state specificamente
addestrate e formate come da capitolo “6.3 Lavori sotto tensione” della
norma CEI EN 50110 – 1 (11-48) e siano sottoposte a riesame continuo della
autorizzazione (“punto B.1.1” della succitata norma.)
Si
ritiene utile rammentare che la Legge 186 del 1/3/1968 definisce le norme
CEI come normative di buona tecnica e ne rende obbligatorio il rispetto.
Valeri Vanni chiamando al tel. +39 0721 472036 si propone a
svolgere consulenza sia per effettuare le verifiche teorico-pratiche
suddette per il personale che opera su impianti elettricista sia la
formazione teorica attraverso un pacchetto formativo nel rispetto delle
norme citate.
I
corsi teorici di livello 1a e 2a della durata di 12 ore (durata minima
prevista dalla norma CEI 11-27/1) sono dedicati a coloro che possiedono
un’adeguata preparazione pratica (pari ai livelli 1b e 2b), al fine di
fornire i requisiti minimi necessari al riconoscimento dell'idoneità.
Per
consentire l’attestazione di “personale PES e PAV”, in accordo con la norma
CEI 11-27/1, la Valeri Vanni formula pacchetti formativi in base alle
conoscenze teoriche possedute dal personale e delle esigenze aziendali
mettendo a disposizione docenti altamente qualificati e operanti nel
settore dei controlli.
Livello 1a
Conoscenze
teoriche di base per eseguire i lavori elettrici
Principali disposizioni legislative in
materia di sicurezza per i lavori elettrici e in particolare:
Ø
D. Lgs. 81/2008
Ø
Scelta
dell’attrezzatura e dei DPI, la marcatura CE, la conservazione.
Ø
Arco
elettrico e i suoi effetti.
Ø Effetti sul corpo
umano dovuti all’elettricità e nozioni di pronto soccorso.
Ø
Criteri
di sicurezza nella predisposizione dell’area di lavoro (cantiere).
Livello 2a
Conoscenze
teoriche di base per eseguire lavori sotto tensione su sistemi di categoria
0 e I
Ø
Norme
CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto
tensione sui sistemi di Categoria 0 e I).
Ø
Criteri
generali di sicurezza, con riguardo alle caratteristiche dei componenti
elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione.
Ø
Attrezzature
e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione.
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