Direttiva
89/106/CEE “prodotti da costruzione” - MARCATURA CE di….
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La Direttiva
89/106/CEE
(CPD) del Consiglio, del 21
dicembre 1988 è relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri concernenti i prodotti da
costruzione, ovvero qualsiasi prodotto
fabbricato al fine
di essere permanentemente incorporato in opere di
costruzione (di durata pari alla vita utile
del prodotto), le
quali comprendono gli edifici e le opere di
ingegneria
civile.
La
Direttiva CPD si pone l’obiettivo di assicurare all’utente
che i “prodotti per la costruzione” che vengono
immessi sul mercato siano costruiti o realizzati
in
modo che l’opera di costruzione (gli edifici e le opere di
ingegneria civile), nella quale sono integrati, rispetti alcuni
requisiti ritenuti essenziali per la sicurezza, la salute e
altre esigenze di ordine collettivo dell’utenza.
Per "materiale da
costruzione" si intende qualsiasi
prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente
incorporato in opere di costruzione, le
quali
comprendono gli edifici e le opere di ingegneria
civile.
Il
produttore ha il compito di apporre la marcatura CE
che attesta la conformità ai dettati della Direttiva
89/106/CEE, direttamente sul proprio prodotto, se ciò è
possibile, oppure sull’imballaggio o sui documenti di
accompagnamento.
Sui prodotti
dovranno essere inoltre riportati i
riferimenti alla specificazione tecnica armonizzata
pertinente.
Per il produttore sarà necessario innanzitutto
adeguare i
prodotti alle specificazioni tecniche armonizzate
che
sono o saranno messe a punto da CEN, CENELEC o
dall’EOTA, che verranno predisposte a livello europeo
sulla base della Direttiva.
La CPD prevede che
siano le norme armonizzate di
prodotto ad indicare le procedure per la
valutazione di
conformità. Per la direttiva 89/106/CEE il controllo di
produzione in fabbrica (FPC)è una condizione
necessaria, ma non sufficiente, per poter marcare CE i
prodotti.
Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal
fabbricante devono essere documentati
sistematicamente sotto forma di modalità
e
procedure scritte.
Ø MARCATURA
CE APPARECCHI SANITARI
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SCADENZE:
A seconda della tipologia dei prodotti esistono diverse scadenze per
l’obbligo della marcatura CE:
Norma EN |
Titolo |
Entrata in
vigore della norma armonizzata (inizio marcatura CE volontaria) |
Fine del
periodo di coesistenza (inizio marcatura
CE
obbligatoria) |
EN 997 |
Apparecchi
sanitari - Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con
sifone integrato |
01/01/2008 |
01/01/2009 |
EN 12764 |
Apparecchi sanitari - Specifica
per bagni idromassaggio |
01/01/2009 |
01/01/2010 |
EN 13310 |
Lavelli da cucina
- Requisiti funzionali e metodi di prova |
01/02/2004 |
01/02/2006 |
EN 13407 |
Orinatoi a parete
- Requisiti funzionali e metodi di prova |
01/01/2008 |
01/01/2009 |
EN 14055 |
WC flushing cistern |
|
|
EN 14296 |
Apparecchi sanitari - Lavabi a
canale |
01/03/2006 |
01/03/2008 |
EN 14428 |
Pareti doccia
- Requisiti funzionali e metodi di prova |
01/01/2009 |
01/01/2010 |
EN 14516 |
Vasche da bagno
per impieghi domestici |
01/05/2011 |
01/05/2012 |
EN 14527 |
Piatti doccia
per impieghi domestici |
01/05/2011 |
01/05/2012 |
EN 14528 |
Bidé
- Requisiti funzionali e metodi di prova |
01/01/2008 |
01/01/2009 |
EN 14688 |
Apparecchi sanitari - Lavabi
- Requisiti funzionali e metodi di prova |
01/01/2008 |
01/01/2009 |
COME SI RICONOSCONO GLI
APPARECCHI SANITARI A NORMA?
Tutti gli apparecchi sanitari
descritti conformi alle rispettive norme devono riportare le
seguenti informazioni:
Ø
il numero della norma europea,
la capacità del troppopieno, la pulibilità, la resistenza al carico
e la durabilità.
Il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato sono responsabili dell’applicazione della marcatura
CE il cui simbolo deve apparire sul lavabo o - nei casi in cui
non sia possibile - sulla documentazione che accompagna il prodotto.
Oltre alla marcatura CE devono essere
specificati:
Ø
il nome o il marchio di
identificazione del fabbricante;
Ø le
ultime due cifre dell’anno in cui la marcatura è stata applicata;
Ø il
riferimento della norma europea e le caratteristiche essenziali.
ALLEGATO ZA – SISTEMI
DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’
Il Sistema di
Attestazione della Conformità richiesto dalle norme ai fini della
marcatura CE, corrisponde al Sistema 4:
Ø
Compiti del produttore:
selezione campioni, prove di tipo iniziali, controllo del processo
di produzione, fornitura della documentazione e marcatura ce
Ø Compiti
dell'Organismo Notificato:
nessuno
Spetta alle
Autorità Italiane definire quali tra i requisiti
definiti essenziali dalla norma di prodotto, saranno obbligatori per
l'Italia.
In assenza di
tale definizione, sarà il produttore stesso a decidere i
livelli prestazionali (qualora non sussistano preesistenti
specifiche normative nazionali o progettuali) su PRODOTTI campione
rappresentativi della produzione.
Nel caso in cui le Autorità Italiane
non si pronuncino in merito ai requisiti obbligatori, i Costruttori
potranno scegliere l'opzione NPD sull’etichetta (che
significa "Nessuna prestazione determinata") per i vari
requisiti essenziali.
CONTROLLI DI PRODUZIONE
IN FABBRICA (FPC)Una
volta effettuate le prove sui campioni e ottenuta la
verifica di conformità alla norma, il produttore dovrà dotarsi
di un Piano di Controllo della Produzione che
garantisca il trasferimento delle caratteristiche di quanto testato
sull'intera produzione e che le caratteristiche costruttive
del prodotto siano mantenute nel tempo entro certi limiti.
L’azienda dovrà stabilire delle
procedure documentate che indichino le modalità dei controlli
che il personale addetto dovrà espletare, per
monitorare con frequenza ed esattezza il processo assegnatogli.
Le azioni che vanno adottate nei
processi produttivi
possono essere riassunte nei seguenti punti:
- eseguire controlli di
accettazione sui materiali acquistati.
- eseguire controlli di qualità
durante il ciclo di lavorazione.
- eseguire controlli di qualità sui
prodotti finiti e registrare i risultati dei suddetti controlli.
- controllare e calibrare con cadenza
regolare delle attrezzature utilizzate per i suddetti controlli.
- applicare un sistema documentato per
la qualificazione dei vostri fornitori
- essere in grado di fornire i
prodotti con dichiarazione di conformità (per lotto o
partita)
Il Sistema di controllo prevede che
tutte le fasi produttive, cominciando dall'ordine dei materiali
fino all'uscita del prodotto dallo stabilimento siano
controllate e che tali controlli vengano documentati per
garantirne la rintracciabilità.
La registrazione e l'esito di tali
controlli dovrà essere conservato dal produttore per almeno 5
anni (secondo gli attuali termini di legge)
Una volta eseguiti i test di
laboratorio e controllata la produzione, il produttore è tenuto a
predisporre e conservare in azienda una DICHIARAZIONE CE DI
CONFORMITA’, con la quale è autorizzato alla marcatura ce del
prodotto.
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