GUIDE
PUBBLICATE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
PUBBLICAZIONE
ED ESEMPI APPLICATIVI PER LA EN ISO 13849-1(Institute
for Occupational Safety and Health of the German Social Accident
Insurance (IFA)
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DI GUIDE UTILI
DECRETO
LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17
Guida
all'applicazione della Direttiva 2006/42/CE - 2° Edizione - GIUGNO
2010 – IT
NUOVA
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
Menzione
della direttiva bassa tensione nelle dichiarazioni di conformità
della macchine
NUOVA LINEA GUIDA ISPESL
GUIDE PUBBLICATE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Guidance on the application of the essential health and safety
requirements on ergonomics
These documents provide guidance on the application of the essential
health and safety requirements relating to ergonomics in section
1.1.6 of Annex I to the Machinery Directive and the corresponding
harmonised standards
Equipment used for lifting persons
This document clarifies the status of two categories of equipment:
1.interchangeable equipment assembled with lifting machinery for the
purpose of lifting persons that is subject to Directive 2006/42/EC.
2.equipment used for the purpose of lifting persons with machinery
designed for lifting goods that is not subject to Directive
2006/42/EC.
Classification of equipment used for lifting loads with lifting
machinery
This document gives an explanation of the term 'lifting accessory'
as defined in Article 2 (d) of Directive 2006/42/EC. It shows
examples of equipment considered as lifting accessories and examples
of equipment used for lifting loads not considered as lifting
accessories.
Manually loaded trucks for the collection of household refuse
incorporating a compression mechanism
This document provides an interpretation of the term 'manually
loaded' in relation to the scope of Annex IV 13 of Directive
2006/42/EC. It shows examples of machinery in the scope of Annex IV
13 and examples of machinery not in the scope of Annex IV 13.
DOWNLOAD
Proposta di
corsi di formazione
Testo della 2006/42/CE
Testo della rettifica della 2006/42/CE
Testo della 2009/127/CE
- modifica della direttiva inerente le macchine per l'applicazione
di pesticidi
Guida
sulla definizione di immissione sul mercato
Guida
sulla definizione di "fabbricante"
Classification of equipment used for lifting loads with lifting
machinery
Interchangeable equipment for lifting persons and equipment used
with machinery designed for lifting goods for the purpose of lifting
persons
Manually loaded trucks for the collection of household refuse
incorporating a compression mechanism
comunicazione sulla validità della EN 954-1
le nuove definizioni contenute dell'allegato I
guida del Comitato Europeo Oleoidraulico e Pneumatico
guida sulla nuova Direttiva di Valeri Vanni
guida
sulle nuove norme armonizzate
guida sulle Quasi Macchine
guida sugli insiemi di macchine
guida sulla EN ISO 13849-1 - Performance Level
guida sulla EN ISO 14121-1 - Analisi del rischio
guida sulla nuova EN 60204-1
guida sull'uso dei marchi commerciali
guida sulla sostituzione della targa di
una macchina
DECRETO
LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17
Finalmente è stato pubblicato il
d.lgs. che recepisce la
direttiva macchine 2006/42/CE.
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 - Attuazione della
direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (GU n. 41 del 19-2-2010
- Suppl. Ordinario n.36).
Entrata in vigore del provvedimento:
06/03/2010
IMPORTANTI NOVITA'
Nel testo del decreto è inserito un articolo dedicato unicamente
alle sanzioni Amministrative che il Ministero dello Sviluppo
Economico può contestare a seguito di una accettata non conformità
della macchina.
ART. 15 - (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il
suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio
macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del
presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato
chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della
prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai
medesimi requisiti.
2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una
quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle
prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a
18.000 euro.
3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o
il suo mandatario che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di
cui all’articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui
all’allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero
mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di
cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di
conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa
apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore
i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della
marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro.
6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano
le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per
cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine
per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed
il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo.
Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della
sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono
rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che
sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La
sanzione è determinata secondo i criteri di cui all’articolo 11
della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare,
della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni
caso la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di
150.000 euro.
8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è
tenuto a rifondere le spese sostenute per l’attuazione delle
procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con
successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei
relativi importi che, versati all’entrata del bilancio dello Stato,
sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a
sostenere tali oneri.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla
competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo
economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo
periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo
economico.
Guida all'applicazione della Direttiva 2006/42/CE
-
2° Edizione - GIUGNO 2010 - IT
Questa 2^ Edizione
della Guida all'applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE
include commenti sul Preambolo, sulle disposizioni di legge di cui
agli articoli, sui requisiti essenziali di sicurezza e salute di cui
all'allegato I e sui requisiti per le dichiarazioni di cui
all'allegato II.
La 2 ° edizione della guida è completata con i commenti su allegati da III a XI della
Direttiva Macchine.

Scarica il testo della guida alla direttiva 2006/42/CE

NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
Il 9 giugno
2006 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
il testo della
Direttiva 2006/42/CE relativa alle Macchine che modifica anche la
direttiva ascensori 95/16/CE.
QUESTE LE SCADENZE PIÙ IMPORTANTI:
- Pubblicazione Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea:
09 giugno 2006
-
Adozione e pubblicazione delle disposizioni di ogni
stato membro di attuazione:
entro 29 giugno 2008
-
Applicazione obbligatoria:
a partire dal 29 dicembre 2009
-
Entrata in vigore per pistole sparachiodi, pistole
per macellazione o per marchiare:
29 giugno 2011
CONSIGLIO
Visti i contenuti
della nuova Direttiva 2006/42/CE, non è possibile la “semplice
sostituzione dei riferimenti numerici”.
È indispensabile:
1.
verificare la corretta applicazione dei contenuti negli aspetti
progettuali =
ADEGUATA ANALISI DEI RISCHI
2.
verificare la corretta applicazione dei contenuti negli aspetti
costruttivi =
CORRETTA PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA SULLA BASE DELL’ATTUALE
STATO DELLA TECNICA
3.
nella
conformità ai requisiti essenziali
=
VERIFICA DEL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E
TUTELA DELLA SALUTE
4.
verificare la corretta applicazione dei contenuti nei contenuti del
fascicolo tecnico =
DOCUMENTARE LA PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA
5.
verificare la corretta applicazione dei contenuti nei contenuti del
manuale delle istruzioni per l’uso
=
REDIGERE ED AGGIORNARE LE ISTRUZIONI
6.
espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità
ai sensi dell'articolo 12 = ESPLETARE LA
CORRETTA PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
7.
redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II,
parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina =
AGGIORNARE I CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE
CE DI CONFORMITA’
8.
apporre la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16 =
APPORRE MARCATURA CE
La nuova direttiva macchine si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di
trasmissione meccanica;
g)
quasi-macchine.
Ai
fini della direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti
elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f)
a) «macchina»:
i)
insieme equipaggiato o destinato ad
essere equipaggiato di un sistema di azionamento
diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o
di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro
solidamente per un'applicazione ben determinata;
ii)
insieme di cui al punto i), al quale mancano solamente elementi
di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti
di energia e di movimento;
iii)
insieme di cui ai punti i) o ii), pronto per essere installato
e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo
di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
iv)
insiemi di macchine di cui ai punti i), ii) o iii), o di
quasi-macchine di cui alla lettera g), che per raggiungere uno
stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un
funzionamento solidale;
v)
insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile,
collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di
pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
omissis…
c)
«componente di sicurezza»:
componente
— destinato ad
espletare una funzione di sicurezza, e
— immesso sul
mercato separatamente, e
— il cui
guasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle
persone, e
— che non è
indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o
che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
omissis…
Definizione di quasi macchina
g) «quasi-macchine»:
insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non
sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un
sistema di azionamento è una quasi-macchina (drive system).
Le
quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate
o assemblate ad altre macchine o ad altre
quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina
disciplinata dalla presente direttiva
Esclusioni
dal campo di applicazione:
a) i
componenti di sicurezza,
destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in
sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della
macchina originaria;
omissis…
e)
i seguenti mezzi di trasporto
omissis…
k)
i prodotti elettrici ed elettronici
che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della
direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni
limiti di tensione:
— elettrodomestici
destinati a uso domestico,
— apparecchiature audio
e video,
— apparecchiature nel
settore delle tecnologie dell'informazione,
— macchine ordinarie da
ufficio,
— apparecchiature di
collegamento e di controllo a bassa tensione,
— motori elettrici;
Nuove definizioni più puntuali:
«fabbricante»:
persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una
macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed
è responsabile della conformità della macchina o della
quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione
sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per
uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è
considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette
sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina
oggetto della presente direttiva;
«immissione
sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno
della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di
una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
«messa
in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua
destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto
della presente direttiva;
omissis…
Cosa
fare per immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina
dal 29.12.2009?
Il fabbricante o il suo
mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio
una macchina:
a) si accerta che
soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute indicati dall'allegato I =
ADEGUATA ANALISI DEI RISCHI + CORRETTA PROGETTAZIONE
ANTINFORTUNISTICA
b) si accerta che il
fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile
= DOCUMENTARE LA PROGETTAZIONE
ANTINFORTUNISTICA
c) fornisce in
particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le
istruzioni = REDIGERE IL MANUALE DELLE
ISTRUZIONI
d) espleta le
appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi
dell'articolo 12 = ESPLETARE LA CORRETTA
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
e) redige la
dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1,
sezione A, e si accerta che accompagni la macchina =
REDIGERE LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’
f) appone la marcatura
«CE» ai sensi dell'articolo 16 =
APPORRE
MARCATURA CE
Cosa
fare per immettere sul mercato una quasi macchina dal 29.12.2009
Il fabbricante di una
quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul
mercato, si accertano che:
a) sia preparata la
pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B =
DOCUMENTARE LA PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA
b) siano preparate le
istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI =
REDIGERE Le
istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere
una descrizione delle condizioni da rispettare Per effettuare una
corretta incorporazione nella macchina finale
c) sia stata redatta la
dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1,
sezione B = REDIGERE LA DICHIARAZIONE DI
INCORPORAZIONE
Le principali modifiche riguardano:
-
Modifica del
definizione di macchina,
che nella nuova Direttiva si riferisce anche alle macchina prive
di un sistema di azionamento
-
Introduzione
del concetto di “quasi-macchina”
con precisi obblighi inerenti:
-
effettuazione dell’analisi dei rischi e redazione della
“documentazione tecnica pertinente”,
-
redazione delle istruzioni di assemblaggio;
-
redazione di una specifica dichiarazione di incorporazione;
-
non
applicazione della clausola di salvaguardia, etc…
-
Inclusione
nel campo di applicazione degli ascensori da cantiere per
il trasporto di persone o di persone e cose, sino ad oggi
esclusi
-
Inclusione
nel campo di applicazione degli apparecchi portatili a carica
esplosiva ove la carica esplosiva non ha un’azione diretta
sul pezzo (pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per
marchiare)
-
Esclusione
degli apparecchi appartenenti al campo di applicazione della
Direttiva Bassa Tensione
dettagliatamente elencati
-
Inclusione
degli apparecchi elettrici che rientrano nella definizione di
“macchina” e destinati all’uso collettivo e professionale
che sono esclusi dalla 98/37/CE
-
Introduzione
di una nuova definizione di componente di sicurezza
-
Costituzione
di un elenco non esaustivo dei componenti di sicurezza
-
Modifica del
campo di applicazione della Direttiva Ascensori
-
Inclusione
nel campo di applicazione di catene, funi e cinghie di
sollevamento
-
Modifica
delle procedure di valutazione della conformità:
-
Macchine
in allegato IV con rispetto delle norme
armonizzate di tipo “C” che coprono tutti i rischi
pertinenti della macchina: possibilità di certificazione con
controllo interno della fabbricazione senza intervento
dell’Organismo notificato
-
Per le
macchine in allegato IV possibilità di agire in regime di
Garanzia Qualità Totale: sistema della qualità
della progettazione, fabbricazione, ispezione finale e
prove, approvato da un Organismo notificato (non è il
sistema ISO 9001), applicabile per una o più categorie di
macchine.
-
Introduzione
di una scadenza degli attestati CE di conformità
rilasciati da Organismi Notificati
-
Obbligo di
introdurre nel fascicolo tecnico documentazione relativa alla
valutazione del rischio che dimostri la procedura seguita (con
la 98/37/CE non era obbligatorio)
-
Modifiche
dei contenuti della dichiarazione CE di conformità e della
dichiarazione d’incorporazione
-
Modifiche
del contenuto dell’allegato IV
-
Modifica
delle procedure di salvaguardia per le macchine e per le
procedure di contestazione di una norma armonizzata
-
Introduzione
di misure specifiche per le “macchine potenzialmente
pericolose”, ovvero quelle simili alla macchina per le quali
è stata inoltrata una procedura di salvaguardia, o perché
costruite conformemente ad una norma armonizzata ritenuta non
più rispondente ai requisiti essenziali della direttiva (de
armonizzata)
-
Modifiche
all’allegato I
Ø
Definizione puntuale dell’iter di “Valutazione dei rischi”. Con il
processo di valutazione e riduzione dei rischi il fabbricante:
-
stabilisce i limiti della macchina
(uso previsto o scorretto ragionevolmente prevedibile)
-
individua pericoli e situazioni pericolose
ai quali può dare origine la macchina
-
stima
i rischi
(gravità di eventuale lesione, danno a salute e probabilità che il
rischio si verifichi)
-
valuta
i rischi per stabilire se ne è richiesta una riduzione
secondo l'obiettivo della direttiva,
-
elimina i pericoli o riduce i rischi
applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto
1.1.2, lettera b) (principi di integrazione della sicurezza)
Ø
contenuti
del manuale delle istruzioni per l’uso
Ø
modifica
di termini
Ø
nuovi
requisiti per ascensori da cantiere e quelli con velocità inferiore
a 0,15 m/sec e per macchine da impatto
Ø
definizione precisa della procedura di valutazione del rischio,
Ø
precisi
concetti riguardanti l’ergonomia
Ø
necessita
di impiegare protezioni interbloccate con blocco anche per gli
organi di trasmissione e non solo per gli utensili
Ø
modifica
dei requisiti per le macchine specifiche con operazioni di
sollevamento cose, persone, etc…
Ø
Avviamento: è stata introdotta la possibilità, purchè ciò non
ingeneri situazioni pericolose, di effettuare la rimessa in marcia
tramite un’azione volontaria su un dispositivo di comando diverso
dal comando di marcia. Per esempio il riavviamento della macchina
alla chiusura dei ripari che prima non era consentito
Ø
Arresto:
è stato introdotto il concetto di arresto operativo, che consente di
fermare la macchina senza togliere energia agli attuatori, purche’
tale condizione sia monitorata e mantenuta in sicurezza
Ø
Ripari: è
stata eliminata la distinzione tra ripari mobili di tipo A e B. I
sistemi di fissaggio dei ripari fissi devono rimanere sulla macchina
anche quando viene rimosso il riparo
Ø
Energia
elettrica: La novità è costituita dalla precisazione che, anche se
si applicano gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva
bassa tensione 73/23/CE, gli obblighi concernenti la valutazione
della conformità sono disciplinati esclusivamente dalla direttiva
macchine. Perciò si applicherà un’unica procedura per entrambe le
direttive.
Ø
Rumore e
vibrazioni: E’ stata aggiunta la precisazione che il rumore e le
vibrazioni possono essere valutati in base ai dati comparativi di
macchine simili. Il livello di rumore per cui diventa obbligatorio
fornire il dato di potenza acustica, è stato portato da 85 a 80
db(A).
Ø
Emissioni di
sostanze: E’ stato specificato che l’aspirazione non è l’unico
sistema di captazione, ma che il fabbricante può adottare anche
altri sistema purché ottengano lo stesso effetto.
Ø
Informazioni
sulla macchina: La nuova direttiva invita ad usare preferibilmente
immagini e pittogrammi.
Ø
Marcatura:
Indicazione del mandatario se previsto
Ø
Istruzioni
per l’uso: La macchina deve essere corredata di Manuale istruzioni
originale (nella lingua del fabbricante) e di una traduzione nella
lingua dell’utilizzatore.
-
Modifiche ai
contenuti del manuale delle istruzioni per l’uso
-
Per ogni
tipo rappresentativo di macchina della serie:
Definizione della procedura secondo la quale il fabbricante
assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i
pertinenti requisiti della direttiva. Il fabbricante elabora il
fascicolo tecnico e deve prendere tutte le misure necessarie
affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità
della macchina fabbricata a tale fascicolo e ai requisiti della
direttiva
-
Modifica del
concetto di norma armonizzata
-
Modifica
della direttiva ascensori 95/16/CE:
-
Il
confine tra le due Direttive (Macchine e Ascensori) è stato
indicato nella velocità del supporto del carico:
Direttiva Macchine v ≤ 0, 15 m/s - Direttiva Ascensori v >
0, 15 m/s
-
Saranno
considerati "Ascensori" e dovranno avere, come fatto fino ad
ora, una cabina (supporto del carico completamente chiuso)
tutti gli elevatori con velocità superiore a 0.15 m/s.
Questi elevatori saranno soggetti alla Direttiva Ascensori
95/16/CE e dovranno rispettarne i Requisiti Essenziali di
Sicurezza (RES).
-
Saranno
considerati "Apparecchi per il sollevamento di persone o di
persone e cose” e potranno non avere una cabina tutti i
sollevatori con velocità inferiore o uguale a 0.15 m/s.
Questi elevatori saranno soggetti alla Direttiva Macchine
2006/42/CE e dovranno rispettare i Requisiti Essenziali di
Sicurezza (RES) di tale Direttiva
-
Per
“supporto del carico” si intende la parte dell’ascensore che
sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle
-
Vengono
aggiunte le seguenti esclusioni:
-
gli
apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera
0,15 m/s
-
gli
apparecchi di sollevamento dai quali possano essere effettuati
lavori
-
le scale
mobili e i marciapiedi mobili
Menzione
della direttiva bassa tensione nelle dichiarazioni di conformità
della macchine
Nelle
dichiarazioni di conformità delle macchine in accordo alla direttiva
2006/42/CE non DOVREBBE
essere citata la direttiva bassa tensione; infatti la
linea guida relativa alla direttiva 2006/95/CE (edizione agosto
2007) recita:
For electrical
machinery that is not in any of the categories listed in Article
1(2) (k) and in the related clarifications above, the guidance
given in paragraphs 30 of this guide remains valid. However, it
should be noted that section 1.5.1 of Annex I to Directive
2006/42/EC has been reworded as follows:
“1.5.1. Electricity supply
Where machinery has an electricity supply, it must be designed,
constructed and equipped in such a way that all hazards of an
electrical nature are or can be prevented.
The safety objectives set out in Directive 73/23/EEC shall apply
to machinery. However, the obligations concerning conformity
assessment and the placing on the market and/or putting into
service of machinery with regard to electrical hazards are
governed solely by this Directive.”
This implies that, whilst machinery with an electrical supply
within the voltage limits of the “Low Voltage” Directive must
fulfill the safety objectives of the “Low Voltage” Directive,
the manufacturer's EC Declaration of conformity should not
refer to the LVD.
Questo in forza della modifica
del requisito essenziale 1.5.1 della direttiva 2006/42/CE che ha
precisato che gli obblighi concernenti la valutazione della
conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di
macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica
sono disciplinati
esclusivamente dalla direttiva macchine.
Sullo stesso aspetto la linea guida della Commissione Europea
sulla direttiva 2006/42/CE (prima edizione del dicembre 2009) ha
precisato:
§222
– The second paragraph of section 1.5.1 makes the safety
requirements of the Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC
(formerly Directive 73/23/EEC as amended) applicable to
machinery. The second sentence of this paragraph makes it clear
that the procedures of the LVD relating to the placing on the
market and putting into service are not applicable to machinery
subject to the Machinery Directive. This means that the
Declaration of conformity for machinery subject to the Machinery
Directive shall not refer to the LVD.
NUOVA
LINEA GUIDA ISPESL
IL 29 DICEMBRE ENTRA IN VIGORE
IN TUTTA EUROPA LA
NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE IN
SOSTITUZIONE DELLA DIRETTIVA 98/37/CE.
L'ISPESL PUBBLICA UNA GUIDA DI CONFRONTO FRA LA
NUOVA E LA VECCHIA DIRETTIVA MACCHINE
Il 29 dicembre del 2009 entra in vigore in tutta Europa la nuova
direttiva macchine 2006/42/CE in sostituzione della direttiva
98/37/CE. I cambiamenti sono molteplici e non tutti evidenti.
E’ in preparazione presso la Commissione Europea una guida per
chiarirne il contenuto.
L’ISPESL, sulla scia di quanto è stato fatto in Inghilterra da
ETUI-REHS (European Trade Union Institute for Research, Education,
Health and Safety) e dal KAN (Commission for Occupational Health and
Standardization) che ha messo a confronto il testo inglese della
nuova direttiva con il corrispondente testo della direttiva
98/37/CE, ha ritenuto opportuno elaborare un utile documento di
confronto delle due direttive nella versione italiana, tenendo conto
delle esperienze maturate in Italia nell’applicazione della
direttiva 98/37/CE.
Nel documento vengono evidenziate anche le difformità fra le
versioni italiane e le corrispondenti versioni inglesi, che si
ritengono di particolare utilità nell’interpretazione del contenuto
tecnico dei requisiti essenziali di sicurezza. Il confronto fra i
testi è stato condotto evidenziando tutte le differenze che possono
dare adito a diverse interpretazioni e fornendo commenti
esplicativi e strumenti utili ad un esame critico della nuova
direttiva.
La
prefazione del documento, a cura dell’Ing. Emilio Borzelli, ricorda
che “il 29 dicembre del 2009 entra in vigore in tutta Europa la
nuova direttiva macchine
2006/42/CE in sostituzione della direttiva 98/37/CE. I
cambiamenti sono molteplici e non tutti evidenti. E’ in preparazione
presso la Commissione Europea una guida per chiarirne il contenuto”.
Con la direttiva
2006/42/CE gli Stati membri dovranno adeguarsi per garantire sul
loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, segnatamente
dei lavoratori e, all’occorrenza, degli animali domestici e dei
beni, specie nei confronti dei rischi che derivano dall’uso delle
macchine.
Se tra le novità introdotte dalla direttiva ci sono 12
definizioni tecniche, di cui alcune nuove rispetto alla
precedente 98/37/CE, forse una di particolare rilievo e interesse è
quella che riguarda le “quasi macchine”.
Secondo questa definizione le “quasi macchine” sono “insiemi che
costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado
di garantire un'applicazione ben determinata”.
Le quasi-macchine sono “unicamente destinate ad essere incorporate o
assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi
per costituire una macchina” disciplinata dalla direttiva.
Per questa tipologia di prodotti, secondo la direttiva, non vige più
l’obbligo dell’apposizione della marcatura CE di conformità, ma va
redatta la sola Dichiarazione di Incorporazione.
Il fabbricante delle quasi - macchine sarà tenuto ad accompagnarle
con un’apposita dichiarazione d’incorporazione e dalle istruzioni
per l’assemblaggio delle stesse con le altre parti.
Ricordiamo infine che rientrano nel campo di applicazione della
presente direttiva, modificando in questo senso la direttiva
95/16/CE, anche gli ascensori da cantieri per il trasporto di
persone o di persone e cose.
(Clicca
qui per scaricare la linea guida ISPESL)
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