PARCHI
avventura / PERCORSI ACROBATICI: DA CERTIFICARE SECONDO LE NORME EN
15567-1 - EN 15567-2
Valeri
Vanni, anche tramite i propri collaboratori può occuparti si:
-
analisi preliminare
dei requisiti delle norme tecniche EN 15567-1 - EN 15567-2
-
calcoli strutturali
secondo la EN
15567-1
-
collaudo
statico delle strutture
-
redazione del
manuale uso e di ogni scheda necessaria per la formazione
-
manuale delle
istruzioni per il montaggio per come previsto dalla EN 15567-1
-
assistenza per la
Certificazione da parte di ente terzo EN ISO 17020 A
-
Redazione e
fornitura del piano delle emergenze come previsto da EN 15567-1
-
Redazione e
fornitura del documento di valutazione dei rischi come previsto da
EN 15567-1 e D. Lgs. 81/2008 completo di formazione per primo
soccorso, Registro DPI, Registro infortuni, etc...
Per garantire la sicurezza delle
strutture e definire precise regole di progettazione, costruzione,
controllo, manutenzione e gestione, sono state pubblicate le
seguenti norme: EN 15567-1 ed EN 15567-2.
La norma EN 15567-1 per
la sicurezza nei parchi avventura riguarda le caratteristiche di
progettazione e costruzione, scelta del luogo, valutazione
condizione fisiologica degli alberi usati come supporto, materiali
da utilizzare per piattaforme, cavi e altro.
La norma EN 15567-2 definisce invece le caratteristiche di
operatività, gestione e soccorso-evacuazione degli utenti; la
suddetta norma specifica quali sono le figure previste all’interno
di un parco acrobatico in altezza e quali competenze/formazione
devono avere.
Nel documento della norma viene inoltre sottolineato l’importanza di
fare attenzione alla valutazione dei rischi, alle procedure
d’emergenza ed ai registri dei DPI, infortuni, etc...
Nello specifico le norme
definiscono i requisiti di
sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i
requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato
livello di sicurezza nell’uso di tali attrezzature.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla scelta del luogo
dove installare un percorso acrobatico in modo da garantire che si
trovi in un’area sicura da cui – in caso di emergenza – sia
possibile far defluire rapidamente tutti i partecipanti da qualsiasi
punto in cui essi si trovino.
Vanno anche presi in considerazione (sia in fase di progettazione
sia nella gestione della struttura stessa) fattori locali come la
luminosità, l’umidità, il pericolo di alluvioni e valanghe.
E’ anche indispensabile una valutazione della qualità delle essenze
arboree, attraverso il parere di un esperto in grado di determinare
la condizione fisiologica e meccanica degli alberi utilizzati come
supporto dei cavi e delle piattaforme.
Una prima valutazione da parte di un organismo di certificazione
deve essere eseguita prima di inaugurare il percorso acrobatico;
successivamente la valutazione dovrà avere cadenza annuale per
analizzare le eventuali variazioni intervenute.
Le norme EN15567 forniscono i metodi di calcolo per la realizzazione
dei sistemi di sicurezza individuali (DPI). Questi sistemi devono
essere progettati per poter sopportare il peso di tutti i
partecipanti ed il carico generato da un partecipante in caso di
caduta.
Ma per accedere al percorso è necessario utilizzare imbracature,
funi di sicurezza, moschettoni, guanti e caschi: tutti dispositivi
di sicurezza rispondenti alle norme tecniche di riferimento. Il
fabbricante o fornitore dovrà fornire le istruzioni per la
manutenzione, anche per quanto riguarda i dispositivi di protezione
individuale (verifiche, manutenzione e immagazzinaggio,
registrazione della vita di servizio, identificazione
dell’attrezzatura mediante marcatura).
Il progettista del percorso acrobatico dovrà fornire un documento
relativo alle regole per l’uso del percorso acrobatico che deve
contenere -come minimo – informazioni riguardanti: l’uso degli
elementi, le condizioni meteorologiche nelle quali le attrezzature
non devono essere utilizzate, il numero di persone ammesse, la
tipologia dei partecipanti (altezza minima e peso massimo), il tipo
di abbigliamento appropriato, la descrizione dei dispositivi di
protezione individuale da utilizzare sui percorsi, il piano di
emergenza con la descrizione delle procedure di evacuazione.
Le norme stabiliscono, inoltre, che prima di iniziare un’attività, i
partecipanti debbano ricevere da un istruttore una serie dettagliata
di spiegazioni su: il tipo di percorso e i rischi connessi, le
attrezzature da usare in caso di necessità, il modo in cui
utilizzare tali attrezzature, come interpretare la segnaletica
posizionata all’inizio di ogni percorso, come identificare gli
istruttori e comunicare con loro, cosa fare nell’eventualità di un
incidente.
Gli istruttori dovranno spiegare ai partecipanti i principi delle
varie tecniche da utilizzare durante i percorsi. Dopo aver ricevuto
tutte le informazioni i partecipanti devono superare un percorso di
prova prima di poter avere accesso a tutte le attrezzature.
L’istruttore dovrà inoltre eseguire un controllo sui dispositivi di
protezione individuale che vengono consegnati al partecipante in
modo da verificarne anche l’adeguatezza alla taglia
dell’utilizzatore.
Per i bambini di età inferiore ai sei anni che accedono ai percorsi
è richiesta una supervisione di livello 1, ossia l’istruttore deve
poter intervenire fisicamente in qualsiasi momento del percorso,
mentre i bambini dai sei agli otto anni devono essere sottoposti a
una supervisione di livello 2 , situazione in cui un istruttore è
sufficiente che possa vedere chiaramente il partecipante e
intervenire verbalmente.
Tutti i percorsi acrobatici devono riportare chiaramente il numero
della norma UNI e il nome del fabbricante (o fornitore). All’inizio
di ogni “tappa” del percorso devono essere affissi gli avvisi con le
informazioni necessarie come, ad esempio, il numero massimo di
persone ammesso, tutte le istruzioni speciali (in piedi, seduto, in
ginocchio), dove e come agganciarsi, il grado di difficoltà, ecc..
La difficoltà dei percorsi acrobatici o degli elementi deve essere
chiaramente identificata: si possono utilizzare i colori in scala da
verde a blu, rosso e nero (da facile a molto difficile).
PARCHI
GIOCO: Sicurezza delle attrezzature usate nelle aree da gioco
(Clicca
qui per scaricare il documento)
Le attrezzature impiegate nei parchi gioco pubblici e privati,
compresi i giochi gonfiabili, hanno delle precise norme di riferimento
per quanto concerne la costruzione e l’impiego in sicurezza.
Dette norme definiscono inoltre precisi periodici controlli di
sicurezza inerenti gli standard di sicurezza che le attrezzature
devono mantenere nel tempo.
DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO PER IL GESTORE DEL PARCO GIOCO / PARCHI PER
ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
Decreto 18 Maggio 2007 - Ministero dell'Interno. Norme di sicurezza
per le attività di spettacolo viaggiante (GU n. 136 del 14-6-2007).
Il
decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della
sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come
individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.(Disposizioni sui circhi
equestri e sullo spettacolo viaggiante)
Il decreto è entrato in vigore il
12 dicembre 2007. Per attività di spettacolo si intendono
intrattenimenti e attrazioni (per esempio autoscontro, giostre per
bambini, ecc.) allestite mediante attrezzature mobili, o installate
stabilmente, all'aperto o al chiuso, in parchi di divertimento
destinati allo svago e ad attività ricreative e ludiche.
il DM 18 maggio 2007 è un provvedimento finalizzato a
garantire la sicurezza degli utenti attraverso una forma di
identificazione delle singole attrazioni e la realizzazione di un
fascicolo tecnico che ne segua la storia. Inoltre il gestore che
abbia frequentato un apposito corso di formazione è abilitato a
certificare il corretto montaggio senza avvalersi di tecnici
abilitati, nonché la correttezza degli allacci elettrici ove esista
un impianto di messa a terra e quadri elettrici già presenti.
Il provvedimento prevede nella sostanza che:
- ATTRAZIONE NUOVE
- A decorrere dal mese di dicembre 2007 le
attrazioni nuove devono essere registrate, prima del loro
utilizzo presso le amministrazioni comunali allegando la copia
del libretto dell'attività e del manuale d'uso e manutenzione.
Esse, prima del loro utilizzo, devono essere visionate dalla
Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui luoghi di
spettacolo. Il comune ne registra l'esistenza ed assegna un
codice da riportare su un'apposita targhetta ed applicare
stabilmente sull'attrazione stessa.
- A decorrere dal mese di dicembre 2007 le
attrazioni nuove la cui tipologia non è ancora inserita
nell'elenco ministeriale, oltre alla presentazione della
richiesta di registrazione e della documentazione suddetta,
richiedono il parere della CVLPS comunale o provinciale anche ai
fini dell'inserimento nell'elenco ufficiale delle attrazioni.
- In caso di cessione o distruzione di
un'attività esistente l'esercente deve comunicare la circostanza
al Comune.
- L'acquisto di attrazioni usate deve
avvenire volturando la registrazione dell'attrazione.
- Le attrazioni importate dall'estero
dovranno soggiacere alla medesima procedura, integrata dalla
presentazione del certificato d'origine, copia della fattura di
acquisto, attestazione che l'attrazione abbia già esercitato e
nuovo collaudo di professionista italiano.
- ATTRAZIONI ESISTENTI
- Il parco attrazioni esistente deve
ottenere, entro il mese di dicembre 2009, la registrazione ed il
codice identificativo. A tal fine è necessario predisporre gli
schemi dell'attrazione e documentazione fotografica, verbale di
collaudo di data non anteriore ai sei mesi precedenti,
istruzioni di uso e manutenzione dell'attrazione.
- Ogni attrazione è soggetta a collaudo
annuale.
La nuova disciplina apre uno scenario di
maggiore rigore e va nella direzione di un riconoscimento della
professionalità degli esercenti - la possibilità di attestare il
corretto montaggio.
Ai fini del DM 18 maggio 2007 valgono le seguenti definizioni:
Attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari,
trattenimenti ed attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili,
o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi
divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia
con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai
sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante
compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale;
Parco divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed
attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie
previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.
337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche,
esistente su una medesima area e per il quale è prevista
un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
Gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di
spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di
cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del suddetto
decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o
responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o
del legale rappresentante dal parco medesimo, sia preposto alla
conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
Libretto dell'attività: registro che contiene tutte le
informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa
dell'attività a partire dalle fasi del progetto, esecuzione e
collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di
esercizio, l'elenco della documentazione tecnica ed autorizzativi
disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle
successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie e l'annotazione dei guasti - incidenti verificatisi.
Manuale d'uso e di manutenzione: documento che contiene tutte
le istruzioni, documentazioni, disegni ed informazioni necessarie
per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relativa al
montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di
emergenza ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Attività esistente. Attività di spettacolo viaggiante
compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18
marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale
prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Il Servizio Amministrativo per l'Attività della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
cura tutta l'attività amministrativa in ottemperanza ai nuovi
adempimenti derivanti dal Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio
2007 " Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante",
mediante acquisizione del parere da parte della competente
Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, nel rispetto delle
modalità stabilite per il relativo intervento, individuata secondo i
criteri di ripartizione della competenza prevista nell'art. 142 del
Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635.
L'interessato per ottenere la registrazione e l'assegnazione del
codice identificativo, l'iscrizione nell'apposito elenco
ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337, la
voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice
identificativo deve presentare apposita domanda in bollo al suddetto
Servizio corredata da idonea documentazione.
Anche la cessione, la vendita e la dismissione dell'attività deve
essere comunicata dal gestore al suddetto Servizio e, nel caso di
dismissione, dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne
l'avvenuta distruzione
La Circolare n. 114 del 1
dicembre 2009 chiarisce articolo per articolo tutte le
disposizioni del D.M. 18/05/2007, recante le norme di
sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, emanato allo
scopo di superare la condizione determinata dal D.M. 08/11/1997, che
ha sospeso l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII,
punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico
spettacolo e intrattenimenti, approvata con D.M. 19/08/1996,
sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei
circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante.
Alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri
viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico
spettacolo di cui all'art. 1 del D.M. 19/08/1996, le cui
norme si applicano dunque alle stesse, ai soli fini della
prevenzione incendi, in aggiunta a quelle del D.M. 18/05/2007.
Conformità impianti elettrici
La circolare chiarisce che qualora gli impianti elettrici di
alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i
collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell'energia
elettrica da parte dell'ente fornitore e il quadro elettrico
generale delle stesse attività, rientrino nel campo di applicazione
del D.M. 22/01/2008, n. 37, la dichiarazione di conformità
deve essere redatta secondo quanto stabilito dall'art. 7, del
decreto medesimo. Negli altri casi invece è opportuno l'utilizzo
della modulistica prevista dalla L.C. 24/04/2008, prot. n.
P515/4101 sott.72/E.6.
SERVIZI OFFERTI
L'esperienza e il know-how
sviluppato da Valeri Vanni negli anni sulla materia
“controlli di sicurezza”, nelle aree da gioco sia pubbliche che
private, portano alla naturale predisposizione ad avere
un'eccellente perizia nell'assistere le Amministrazioni Comunali, i
proprietari/gestori di aree da gioco per bambini sia in fase di
progettazione che in occasione delle verifiche periodiche finalizzate
al monitoraggio del grado di deterioramento ed uso al fine di
garantire un idoneo grado di sicurezza.
-
Predisposizione
della documentazione richiesta dal Decreto 18 Maggio 2007
-
Analisi dei
prodotti e delle relative famiglie
-
Selezione ed organizzazione di
prove presso laboratori notificati;
-
Verifica conformità alla norma
armonizzata
-
Analisi dei rischi, sviluppo del
fascicolo tecnico secondo la direttiva macchine 98/37/CE
-
Redazione del manuale delle
istruzioni per installazione, l’uso e manutenzione;
-
Predisposizione della dichiarazione
CE di conformità.
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