EN
60204-1:2018: Armonizzata Direttiva 2006/42/CE "Macchine"
EN 60204-1:2018 Armonizzazione MD
Con la Decisione di
esecuzione (UE) 2020/480 (GU L 102/6 del 02.04.2020), la EN 60204-1:2018
entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE
"macchine" a partire dalla data del 02 Aprile 2020. La norma
sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata 02 Ottobre 2021 (cessazione
Presunzione di Conformità).
EN 60204-1:2018 già Armonizzazione LVD
Con
la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019), la
EN 60204-1:2018 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva 2014/35/UE
"Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre 2019. La
norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021
(cessazione Presunzione di Conformità).
Timeline "Presunzione di
Conformità" Macchine
(*) E' previsto
un periodo di coesistenza della EN 60204-1:2018 ed EN
60204-1:2006 di 18 mesi (dallo 02
Aprile 2020 allo 02 Ottobre 2021) in cui è prevista la
"Presunzione di Conformità" alla Direttiva
2006/42/CE di entrambe le 2 edizioni, con termine ultimo di ritiro
dell'Ed. 2006 il 02 Ottobre 2021.
La Direttiva 2006/42/CE (come
tutte le Direttive e Regolamenti "nuovo Approccio"), si limita a
formulare gli obiettivi di sicurezza.
La
"Presunzione di Conformità" agli obiettivi di sicurezza
è conferita alle macchine se conformi alle norme armonizzate.
Per agevolare la valutazione della conformità a tali obiettivi, al fine
della formulazione di specifiche tecniche dettagliate, è conferita la
"presunzione di conformità" alle macchine conformi alle norme
armonizzate adottate ai sensi del regolamento
(UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea.
NORME
ARMONIZZATE PER LA DIRETTIVA MACCHINE – APRILE 2020
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE (macchine)
sono contenuti nelle:
- 1. comunicazione della
Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018
- 2. decisione di
esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019
- 3. decisione di
esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019
- 4. decisione di
esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019
- 5. decisione di
esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020
I testi devono essere letti
insieme, tenendo conto che le decisioni modificano alcuni riferimenti
pubblicati nella comunicazione (*)
Entrano in regime di armonizzazione, alcune norme tecniche fondamentali per
il progetto di una macchina. Il
ritiro dalle precedenti sarà a partire dal 02.10.2021.
- EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico
delle macchine - parte 1: Regole generali (B)
- EN ISO 20607:2019 Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni
- Principi generali di redazione (B)
- EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e
protezione contro l’esplosione - parte 1: Concetti fondamentali e
metodologia (B)
- EN ISO 19353:2019 Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione
contro l’incendio (B)
EN 60204-1:2018: Armonizzata Direttiva 2014/35/UE
"LVD"
EN 60204-1:2018
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine -
Parte 1: Regole generali IEC 60204-1:2016 (modificata).
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019),
la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva
2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre
2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021
(cessazione "Presunzione di Conformità").
Timeline "Presunzione
di Conformità" BT
La timeline di "Presunzione di Conformità" della EN 60204-1:2018
(Ed. 6a) e EN 60204-1:2006 (Ed. 5a) è schematizzata come: E' previsto un periodo di coesistenza della EN
60204-1:2018 ed EN 60204-1:2006 di 18 mesi (dal 27 Novembre 2019 al 27
maggio 2021) in cui entrambe le 2 edizioni conferiscono la
"Presunzione di Conformità" alla Direttiva 2014/35/UE, con
termine ultimo di ritiro dell'Ed, 2006 il 27 maggio 2021.
La direttiva (come tutte le Direttive e Regolamenti "Nuovo
Approccio"), si limita a formulare gli obiettivi di sicurezza.
La "Presunzione di Conformità" agli obiettivi di sicurezza è
conferita al materiale elettrico conforme alle norme armonizzate.
Per agevolare la
valutazione della conformità a tali obiettivi, al fine della formulazione
di specifiche tecniche dettagliate, è conferita la "presunzione di
conformità" al materiale elettrico conforme alle norme armonizzate
adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea.
Dichiarazione Conformità MOCA IT-EU per tipologia di materiale
Normativa IT (principale)
Materiali regolamentati dal
DM 21/03/1973: - Gomma; - Cellulosa rigenerata; - Carta e cartone; - Vetro;
- Acciaio Inossidabile.
Il DM 21 marzo 1973 è stato più volte modificato, sia su richiesta delle
imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell’Unione
europea; in questo caso nel titolo del provvedimento nazionale è citata la
direttiva di riferimento in modo da riconoscere la natura
dell’aggiornamento.
Altri materiali, che non figurano nel DM 21 marzo 1973, sono stati
oggetto di provvedimenti specifici:
- Banda stagnata (D.M.
18/2/1984 e D.M. 405 del 13/07/1995); - Banda cromata verniciata (D.M 243
del 01/06/1988). - Alluminio; Decreto 18.04.2007 n. 76 - Ceramica.
Normativa EU (principale)
Regolamento (CE) n.
1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU
n. L 86/9 del 18.7.2009)
- Articolo 16 Dichiarazione di conformità
1. Le misure specifiche di
cui all’articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si
riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la
loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata è
disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa
disponibile alle autorità competenti che la richiedano.
2. In difetto di misure
specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di
mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni
di conformità per materiali e oggetti. Regolamento (CE) 2023/2006 sulle
buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari (GMP)
Regolamento (CE) 282/2008
relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al
contatto con gli alimenti.
Regolamento (CE)
450/2009/CE concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a
venire in contatto con gli alimenti.
Regolamento (CE) 10/2011
riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in
contatto con i prodotti alimentari.
Regolamento (CE) 1895/2005
relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in
materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti
alimentari.
Adozione misure nazionali
Il Regolamento (CE)
1935/2004 stabilisce che ove non esistano misure specifiche per i gruppi di
materiali e oggetti elencati nell’allegato I (tra cui l'elenco delle
sostanze autorizzate per essere impiegate nella fabbricazione di materiali
e oggetti), gli stati membri possono adottare disposizioni nazionali
conformi alle norme del trattato. Regolamento (CE) 1935/2004 ... Art. 5
Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti
1. Per i gruppi di
materiali e oggetti elencati nell’allegato I e, se del caso, le
combinazioni di tali materiali e oggetti o di materiali e oggetti riciclati
impiegati nella fabbricazione di tali materiali e oggetti, la Commissione
può adottare o modificare misure specifiche. Tali misure specifiche possono
includere: a) un elenco delle sostanze autorizzate per essere impiegate
nella fabbricazione di materiali e oggetti; b) uno o più elenchi di
sostanze autorizzate incorporate in materiali e oggetti attivi o
intelligenti a contatto con i prodotti alimentari, o di materiali e oggetti
attivi o intelligenti nonché, se necessario, condizioni particolari
d’impiego di tali sostanze e/o dei materiali e oggetti in cui sono
incorporate ...
Articolo 6 Misure
specifiche nazionali
In mancanza di misure
specifiche di cui all'articolo 5, il presente regolamento non impedisce
agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali, a
condizione che siano conformi alle norme del trattato. ...
ALLEGATO I Elenco di gruppi di materiali e oggetti che potrebbero essere
disciplinati da misure specifiche
1. Materiali e oggetti
attivi e intelligenti 2. Adesivi 3. Ceramiche 4. Turaccioli 5. Gomme
naturali 6. Vetro 7. Resine a scambio ionico 8. Metalli e leghe 9. Carta e
cartone 10. Materie plastiche 11. Inchiostri da stampa 12. Cellulosa
rigenerata 13. Siliconi 14. Prodotti tessili 15. Vernici e rivestimenti 16.
Cere 17. Legno
I soggetti obbligati al
rilascio della Dichiarazione MOCA
I produttori di sostanze
destinate ad essere utilizzate per la produzione di MOCA; Produttori di
materiali intermedi e/o semilavorati (es. granuli, preforme, con
riferimento alle materie plastiche) e destinati successivamente ad essere
trasformati in prodotti finiti; Produttori di prodotti finiti (bottiglie,
vaschette ecc) definibili anche come “trasformatori” (che effettuano ad
esempio attività di stampaggio, formatura, accoppiamento di film plastico)
o “assemblatori” (per la produzione di macchinari, attrezzature ed
elettrodomestici); Utilizzatori finali (industria alimentare, dettaglianti,
venditori di alimenti quali catering, ristoranti, ecc.). Importatori che
immettono sul mercato UE sostanze, intermedi o prodotti finiti provenienti
da paesi extra UE.
Regolamento (CE) 1935/2004
... Articolo 2 Definizioni
c) per «impresa» s’intende ogni
soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività
connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della
distribuzione dei materiali e degli oggetti; d) per «operatore economico»
s’intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il
rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa posta
sotto il suo controllo. RESPONSABILE REDAZIONE DICHIARAZIONE MOCA La
responsabilità di preparare la dichiarazione di conformità è del cosiddetto
“Operatore economico” definito dal Regolamento (CE) 1935/2004 come “la
persona fisica o giuridica responsabile di garantire rispetto delle
disposizioni del regolamento stesso nell’impresa posta al suo controllo”.
La Dichiarazione non è comunque unica per i vari soggetti coinvolti nella
filiera di produzione di MOCA in quanto esiste una vera e propria “catena”
di Dichiarazioni. A partire dal produttore iniziale delle materie prime
fino al distributore finale, ciascuno rilascia la propria dichiarazione di
conformità al soggetto economico a valle e detiene quella ricevuta dal
soggetto economico a monte. Anche i semplici commercianti (diversi dalla venditori al consumatore), che si inseriscono
nella filiera devono ricevere la Dichiarazione e rilasciarla nei confronti
del proprio cliente. Le informazioni contenute nella dichiarazione di
conformità non sono le medesime per tutti gli operatori economici in quanto
dipendono dalla posizione nella filiera e dal tipo di prodotto che viene
ceduto.
Rintracciabilità
Concetto importante è quello della rintracciabilità, definita come “la
possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti
attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della
distribuzione” (Art.2 Regolamento (CE) 1935/2004) Il Regolamento,
all’articolo 17, riporta che la rintracciabilità dei materiali e degli
oggetti debba essere garantita in tutte le fasi per facilitare il
controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori
e l’attribuzione della responsabilità. Gli Operatori economici devono
quindi dotarsi di sistemi e procedure che consentano l’individuazione delle
imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se
del caso, le sostanze e i prodotti utilizzati nella loro lavorazione. Tali
informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che dovessero
richiederle (ATS territorialmente competenti). Regolamento (CE) 1935/2004
... Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano
le pertinenti definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, fatta
eccezione per i termini «rintracciabilità» e «immissione sul mercato» per i
quali valgono le seguenti definizioni: a) per «rintracciabilità» s’intende
la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od
oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e
della distribuzione;
b) per «immissione sul
mercato» s’intende la detenzione di materiali e oggetti a scopo di vendita,
comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento,
di cessione nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di
cessione propriamente dette.
2. Si applicano inoltre le
seguenti definizioni: ... c) per «impresa» s’intende ogni soggetto pubblico
o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con
qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della
distribuzione dei materiali e degli oggetti;
d) per «operatore
economico» s’intende la persona fisica o giuridica responsabile di
garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento
nell’impresa posta sotto il suo controllo. ... Articolo 17 Rintracciabilità
1. La rintracciabilità dei
materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il
controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori
e l'attribuzione della responsabilità.
2. Tenendo in debito conto
la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e
di procedure che consentono l’individuazione delle imprese da cui e a cui
sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e
i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure
di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese
disponibili alle autorità competenti che le richiedano.
3. I materiali e gli
oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema
adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o
documentazione o informazioni pertinenti.
Contenuto della
Dichiarazione MOCA
La Dichiarazione di conformità MOCA, che costituisce una “assunzione
di responsabilità” da parte del soggetto che la rilascia deve contenere:
- riferimento al
Regolamento (CE) 1935/2004 (se applicabile) - riferimento al D.M.
21/03/1973 (se applicabile) - riferimento a specifiche norme in riferimento
al materiale oggetto di dichiarazione (es plastica, vetro ecc); - identità
Operatore economico (Soggetto catena) (Ragione sociale e dati di contatto);
- tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso - codice
identificativo o numero della dichiarazione che consente la
rintracciabilità univoca tra la dichiarazione ed i singoli lotti del
medesimo materiale; - traduzione del documento nella lingua del cliente utilizzatore
(importatore o operatore a valle) - informazioni circa l’uso ed eventuali
restrizioni (temperature, tempi di contatto ecc.), sostanze di composizione
e limitazioni o restrizioni agli additivi “a doppi uso”; - tipo di alimenti
per i quali il materiale o l’oggetto è destinato a venire a contatto; -
qualora trattasi di materiali e/o oggetti di plastica riciclata, esplicito
riferimento all’utilizzo di plastica riciclata proveniente esclusivamente
da un processo di riciclo autorizzato e l’indicazione del numero di
registro CE del processo medesimo - dichiarazione che il materiale rispetta
i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche corredato di
test report/analisi.
Materiali e agli oggetti
di plastica riciclata
Regolamento (CE) n. 282/2008 ... Articolo 12 Dichiarazione di conformità e
conservazione delle registrazioni
1. Oltre alle prescrizioni
di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/72/CE (abrogata da Regolamento
(CE) 10/2011 -ndr), la dichiarazione di conformità di materiali ed oggetti
di plastica riciclata deve contenere le informazioni di cui alla parte A
dell'allegato I del presente regolamento.
2. Oltre alle prescrizioni
di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/72/CE (abrogata da Regolamento
(CE) 10/2011 -ndr), la dichiarazione di conformità della plastica riciclata
deve contenere le informazioni di cui alla parte B dell'allegato I del
presente regolamento ... Allegato I parte A - Informazioni supplementari
nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica
riciclata ... La dichiarazione scritta di cui all'articolo 12, paragrafo 1,
deve contenere le seguenti informazioni supplementari:
Una dichiarazione che è
stata impiegata esclusivamente plastica riciclata proveniente da un
processo di riciclo autorizzato e l'indicazione del numero di registro CE
di tale processo autorizzato. - data di compilazione; - firma
dell’operatore economico o del soggetto delegato.
Test report /analisi
Le analisi costituiscono la documentazione necessaria per la compilazione
della Dichiarazione di Conformità, che obbligatoriamente deve accompagnare
i MOCA lungo la filiera alimentare. In sintesi le prove possono essere
suddivise in A, B, C, D, E, F:
A. Migrazione globale su MOCA non ancora a contatto.
Questa tipologia di prova prevede la determinazione ponderale aspecifica
delle sostanze che vengono cedute dal contenitore o dall’imballaggio
durante il contatto con simulanti. La legislazione prevede limiti massimi
diversi: - 10 mg/dm2 o 60 mg/kg per materie plastiche (Regolamento (UE)
10/2011) - 8 mg/dm2 o 50 mg/kg per altri materiali (D.M. 21/03/1973). I
simulanti da utilizzare sono scelti in base alle caratteristiche
dell’alimento a cui è destinato il MOCA: etanolo al 10% (simulante A),
acido acetico al 3 % (simulante B), etanolo al 20 % (simulante C), etanolo
al 50 % (simulante D1), olio vegetale (simulante D2). Le condizioni di
prova, cioè durata e temperatura, dipendono dal reale utilizzo, sono
stabilite dalla legislazione vigente, che prevede comunque la possibilità
di adottare comunque le condizioni più aderenti al processo di contatto.
B. Migrazione coloranti su MOCA non ancora a contatto
E’ consentito colorare i MOCA con le sostanze
previste, ma, per la legge italiana (D.M. 21/03/1973), è previsto un
controllo aspecifico per verificare se avviene una migrazione oltre un
limite fissato. E’ un controllo spettrofotometrico
operato sui medesimi simulanti utilizzati per le prove di migrazione dei
coloranti..
C. Migrazione specifica da MOCA non ancora in contatto
Con la determinazione di migrazione specifica si verifica se la singola
sostanza viene ceduta e in quali quantità. Si utilizzano i simulanti
previsti per estrarre la sostanza dal MOCA, individuando in genere la
soluzione più severa.
D. Migrazione specifica da MOCA già in contatto
Con la determinazione di migrazione specifica si verifica se la singola
sostanza viene ceduta e in quali quantità. Si utilizzano i simulanti
previsti per estrarre la sostanza dal MOCA, individuando in genere la
soluzione più severa. Per alcune sostanze presenti nei contenitori o negli
imballaggi è possibile accertare se sono migrate nel prodotto alimentare.
In particolare le sostanze organiche volatili che derivano da colle,
adesivi, inchiostri di stampa possono essere ricercate anche nell’aria
della confezione del prodotto alimentare e controllate nel tempo per
verificarne l’evoluzione.
E. Prove per specifici materiali
Alcuni materiali, come ad esempio la carta o l’acciaio inox, prevedono
prove specifiche per accertare la conformità al contatto alimentare.
F. Test invecchiamento
Con queste prove si può evidenziare l’andamento nel tempo della componente
aromatica dell’alimento, identificando eventuali criticità dovute
all’interazione con il materiale d’imballaggio o di confezionamento con
conseguente modifica delle caratteristiche organolettiche dell’alimento.
Aggiornamento
Dichiarazione di Conformità
Ogni
Dichiarazione di Conformità deve essere revisionata/aggiornata ad ogni
modifica nella composizione delle materie prime impiegate, oppure a
variazioni del ciclo produttivo o, più semplicemente, quando variano i
riferimenti legislativi. E’ solitamente prevista
una revisione annuale.
Le Sanzioni
Il D.Lgs. 29/2017 (GU 10.02 2017) stabilisce in Italia un regime
sanzionatorio per le violazioni della normativa europea sui materiali e
oggetti destinati al contatto con gli alimenti previste nel Regolamento
(CE) 1935/2004 e nel Regolamento (CE) n. 2023/2006 e dalla legislazione
specifica di dettaglio per i diversi materiali.
Medical electrical equipment
The Secretariat of ISO/TC
299 is pleased to announce that the following documents has been published
by ISO in July 2019:
IEC
80601-2-77:2019 - Medical
electrical equipment – Part 2-77: Particular requirements for the basic
safety and essential performance of robotically assisted surgical equipment
IEC
80601-2-78:2019 - Medical
electrical equipment – Part 2-78: Particular requirements for basic safety
and essential
performance of medical
robots fo rehabilitation, assessment, compensation or alleviation
Dispositivi di comando a due mani: EN ISO 13851:2019
UNI EN ISO
13851:2019 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani -
Principi per la progettazione e la scelta
Data
entrata in vigore: 04 luglio 2019
Il
presente documento descrive le caratteristiche principali dei dispositivi
di controllo a due mani per garantire la sicurezza e stabilisce
combinazioni di caratteristiche funzionali per tre tipi. Essa non si
applica ai dispositivi destinati ad essere utilizzati come dispositivi di
convalida, come dispositivi di comando ad azione mantenuta o come dispositivi
di controllo speciali.
Recepisce:
EN ISO 13851:2019
Adotta:
ISO 13851:2019
Sostituisce:
UNI EN 574:2008
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-iso-13851-2019.html
EN
16985:2018 | Le zone ATEX negli impianti di verniciatura
La
norma è entrata in vigore il 05 Dicembre 2018. Sostituisce: EN
13355:2004+A1:2009 “Impianti di verniciatura - Cabine forno - Requisiti di
sicurezza” EN 12981:2005+A1:2009 “Impianti di verniciatura - Cabine per
l'applicazione di prodotti vernicianti in polvere - Requisiti di sicurezza”
EN 12215:2004+A1:2009 “Impianti di verniciatura - Cabine di verniciatura
per l'applicazione di prodotti vernicianti liquidi - Requisiti di
sicurezza” La norma è stata recepita in Italia con la UNI EN 16985:2019,
entrata in vigore il 31 Gennaio 2019. Nel documento allegato vengono riportati
gli esempi di classificazione dell’Allegato B della norma.
EN
16985:2018 - Annex B (informative)
B.1
Example 1
Figures
B.1 and B.2 show the hazardous zones for a manual spray booth for liquid
coating material with
- CLEL
Liquid < 25% in the internal volume of spray booth;
- CLEL
Liquid < 10% in the internal volume of exhaust air cleaning
system.
Figure
B.1 - Manual spray booth for liquid coating material (top view)
B.2
Example 2
Figures
B.3 and B.4 show the hazardous zones for an automatic spray booth for
liquid coating material with
- CLEL
Liquid < 25% in the internal volume of spray booth;
-
sections of the internal volume which cannot be reached by the robot;
- CLEL
Liquid < 10% and < 25% in the internal volume of exhaust
air cleaning system.
EN 31010:2019 Tecniche di Valutazione del Rischio
Questa Norma internazionale serve all'applicazione della Norma ISO 31000 e
fornisce una guida per la scelta e l'applicazione di tecniche sistematiche
per la valutazione del rischio. La valutazione del rischio effettuata in
conformità a questa Norma rientra nell'ambito più ampio della gestione dei
rischi. In questa Norma si presenta l'applicazione di diverse tecniche, con
specifico riferimento ad altre norme internazionali dove il concetto e
l'applicazione delle singole tecniche sono descritte in maggior dettaglio.
La seconda edizione del 2019 annulla e sostituisce la prima edizione
pubblicata nel 2009. Questa edizione costituisce una revisione tecnica.
Questa edizione include le seguenti modifiche significative rispetto alla
precedente edizione: - maggiori dettagli sul processo di pianificazione,
implementazione, verifica e convalida dell'uso delle tecniche; - il numero
e il campo di applicazione delle tecniche sono stati aumentati; - i
concetti trattati nella ISO 31000 non sono più riportati in questa norma.
La Tabella A (Allegato A) contiene l’elenco delle 41 Tecniche di
Valutazione del rischio, non necessariamente legate alla sicurezza (Ed. 2.0
2019):
1. ALARP/SFAIRP
2. Bayes analysis
3. Bayesian networks/ Influence diagrams
4. Bow tie analysis
5. Brainstorming
6. Business impact analysis
7. Causal mapping
8. Cause consequence analysis
9. Check lists classifications, taxonomies
10. Cindynic approach
11. Conditional value at risk CVaR
12. Consequence likelihood matrix
13. Cost-benefit analysis
14. Cross impact analysis
15. Decision tree analysis
16. Delphi technique
17. Event tree analysis (ETA)
18. Fault tree analysis (FTA)
19. Failure modesand effect and(criticality) analysis FME(C)A
20. F/N diagrams
21. Game theory
22. Hazard analysis and critical control points HACCP
23. Hazard and operability studies HAZOP
24, Human reliability analysis
25. Interviews
26. Ishikawa analysis (fishbone diagram)
27. Layers of protection analysis (LOPA)
28. Markov analysis
29. Monte Carlo analysis
30. Multi criteria analysis
31. Nominal group technique
32. Pareto charts
33. Reliability centred maintenance (RCM)
34. Risk indices
35. Risk register
36. S curves
37. Scenario analysis
38. Surveys
39. Structured what if technique SWIFT
40. Toxicological risk assessment
41. Value at risk (VAR)
Selection of techniques The choice of technique and the way it is applied
should be tailored and scaled to the context and use, and provide
information of the type and form needed by the stakeholders. In general
terms, the number and type of technique selected should be scaled to the
significance of the decision, and take into account constraints on time and
other resources, and opportunity costs. In deciding whether a qualitative
or quantitative technique is more appropriate, the main criteria to
consider are the form of output of most use to stakeholders and the
availability and reliability of data. Quantitative techniques generally
require high quality data if they are to provide meaningful results.
However, in some cases where data is not sufficient, the rigour needed to
apply a quantitative technique can provide an improved understanding of the
risk, even though the result of the calculation might be uncertain. There
is often a choice of techniques relevant for a given circumstance. Several techniques
might need to be considered, and applying more than one technique can
sometimes provide useful additional understanding. Different techniques can
also be appropriate as more information becomes available. In selecting a
technique or techniques the following aspects of context should therefore
be considered: - the purpose of the assessment; - the needs of
stakeholders; - any regulatory and contractual requirements; - the
operating environment and scenario - the importance of the decision (e.g.
the consequences if a wrong decision is made). - any defined decision
criteria and their form; - the time available before a decision must be
made; - information that is available or can be obtained; - the complexity
of the situation; - the expertise available 1094 or that can be obtained;
The characteristics of the techniques relevant to these requirements are
listed in Table A.1. Table A.2 provides a list of techniques, classified
according to these characteristics. Note Although Annex A and B introduce
the techniques severally, it may be necessary to make complementary use of
multiple techniques to assess complex systems. IEC TR 63039: 2016, for
example, guides how to use ETA, FTA and Markov techniques in a
complementarily way so that the combined use is a as an efficient way to
analyse risk of complex system. As the degree of uncertainty, complexity
and ambiguity of the context increases then the need to consult a wider
group of stakeholders will increase, with implications for the combination
of techniques selected. Some of the techniques described in this document
can be applied during steps of the ISO 31000 risk management process other
than their usage in risk assessment. Application of the techniques in the
risk management process of ISO 31000 is illustrated in Figure A.1. Annex B
contains an overview of each technique, its use, its inputs and outputs,
its strengths and limitations and, where applicable, a reference for where
further detail can be found. It categorises techniques according to their
primary application in assessing risk, namely: - eliciting views from
stakeholders; - identifying risk; - analysing sources and drivers of risk;
- analysing controls; - understanding consequences, likelihood and risk; -
analysing dependencies and interactions; - selecting between options; -
evaluating the significance of risk; - reporting and recording.
IEC 60812: la tecnica FMEA - Analisi modi di guasto e loro effetti
La
tecnica FMEA è specificata nella norma IEC 60812 "Tecniche di analisi
per l’affidabilità dei sistemi - Procedura per l’analisi dei modi di
guasto e dei loro effetti (FMEA)".
FMEA
(Failure Mode Effects Analysis) di derivazione aereonautica, automotive e
medicale consente di approcciare l’analisi dei rischi di un prodotto o di
un processo (nuovo o modificato) correlandola a indici relativi e
specificando contromisure che riducono progressivamente l’indice globale di
rischio dell’intero progetto di un prodotto o di un processo
produttivo.
La tecnica si applica a qualsiasi settore merceologico, incluso quello dei
servizi.
FMEA/FMECA
Con l'FMEA
viene effettuata un’analisi di tipo qualitativo dei singoli componenti di
un sistema per determinarne: i “failure mode” (inconvenienti) e gli
“effects” (effetti) sul sistema.
FMECA,
Failure Mode and Effect Criticality Analisys (“Analisi critica dei modi di
guasto/errore e dei loro effetti”) aggiunge un percorso di valutazione
orientato all’assunzione di decisioni operative coerenti.
La FMEA è un’analisi di tipo qualitativo, la FMECA aggiunge valenze
quantitative.
Nell’uso, ormai, quando si parla di FMEA si intende la FMECA.
PROCESSO
Analisi
qualitativa
Per
prima deve essere descritto il corretto svolgimento delle attività
necessarie a realizzare il servizio o il corretto funzionamento del bene.
In riferimento a ciò vengono elencati:
-
tutti i possibili modi di errore/guasto,
- i
loro effetti,
- le
cause potenziali.
L’analisi
qualitativa (FMEA propriamente detta) termina a questo punto, si valutano
le criticità (analisi quantitativa).
Analisi
quantitativa
I tre
elementi analizzati sono presi in considerazione associandovi un giudizio
di valore su criteri predefiniti, che permetterà di calcolare un indice di
priorità del rischio (IPR).
Vengono
considerate:
- la
probabilità che si verifichi la causa del modo di errore/guasto (e quindi
del guasto);
- la
gravità degli effetti dell’errore/guasto;
- la
rilevabilità dell’errore/guasto.
IEC 60204-1:2016 disponibile la versione 6.0
Disponibile sul sito di IEC la nuova norma IEC 60204-1:2016 sugli
equipaggiamenti elettrici di macchine Ed. 6.0 2016
Il processo di
armonizzazione prevede ora il passaggio al CENELEC per EN 60204-1:XXXX
PRINCIPALI NOVITA':
·
nuovi
requisiti riguardanti alimentazione elettrica, ambiente circostante e
compatibilità elettromagnetica (EMC)
·
nuovi
requisiti riguardanti modalità di collegamento e requisiti dei dispositivi
di sezionamento
·
nuovi
requisiti riguardanti protezione contro le tensioni residue e su protezione
mediante interruzione automatica dell’alimentazione
·
nuovi
requisiti riguardanti protezioni di sovracorrente e per la determinazione
della corrente di corto circuito
·
nuovi
requisiti riguardanti terminologia e installazione di apparecchi con
elevate dispersioni verso terra
·
nuovi
requisiti riguardanti comandi senza fili, arresto di emergenza,
realizzazione circuiti aventi funzioni di sicurezza, protezione contro il
malfunzionamento dei circuiti di controllo
·
nuovi
requisiti riguardanti simboli per dispositivi di comando (alimentazione e
funzionamento macchina)
·
nuovi
requisiti riguardanti effetti del riscaldamento
·
nuovi
requisiti riguardanti prevenzione delle correnti parassite
·
nuovi
requisiti riguardanti protezione delle prese di servizio
·
nuovi
requisiti riguardanti marcatura involucri dell’equipaggiamento elettrico
·
nuovi
requisiti riguardanti contenuti e forma della documentazione tecnica
·
nuovi
requisiti riguardanti le prove di sicurezza elettrica
·
Nuove
specifiche sull’applicazione dei PDS (Power Drive Systems, per esempio
inverter)
Applicazione
delle Direttive RoHS e RAEE alle macchine
Ai
sensi delle direttive Direttive RoHS e RAEE è necessario marcare CE le macchine
entro i limiti dei campi di applicazione previsti.
È
pertanto necessario:
- verifica
preliminare dell’assoggettabilità alle Direttive RoHS e RAEE, in
considerazione soprattutto delle recenti modifiche apportate ad
entrambe le Direttive, dell’adozione del campo di applicabilità
esteso, il cosiddetto “Open scope”, e delle esenzioni specificatamente
previste;
- verificata
l’assoggettabilità, ti possiamo assistere in tutte le attività di
carattere amministrativo quali l’iscrizione al Registro dei Produttori
di AEE e il corretto inquadramento delle categorie di AEE
(professionali, domestiche, categoria di appartenenza), la
comunicazione annuale delle AEE immesse sul mercato (con specifico
riferimento alla Direttiva RAEE).
Con specifico
riferimento alla Direttiva RoHS, è necessario svolgere:
- Analisi
dei materiali, delle parti e dei componenti costituenti le
apparecchiature;
- Valutazione
della documentazione fornita dai fornitori di parti, sotto-assiemi,
materiali ecc
- Elaborazione
di fascicolo tecnico
- Dichiarazione
di Conformità CE
IEC
63074 – SAFETY E SECURITY – NOVITÀ PER I COSTRUTTORI DI MACCHINE
Industria
4.0, Internet of Things e sfide per la sicurezza: i nuovi requisiti a
livello di safety e di security.
“Safety”
e “Security” nell’era dell’Industria 4.0
Il primo problema da
affrontare è la differenza linguistica che esiste tra la terminologia
utilizzata in inglese e quella esistente nella lingua italiana. Mentre in
inglese esistono due vocaboli distinti per “safety”
e “security” in italiano ci troviamo nella situazione di dover
tradurre i due termini con la stessa parola, “sicurezza”, anche se
associata a due aspetti diversi. Cerchiamo quindi innanzitutto di chiarire
la differenza tra questi termini utilizzati negli standard internazionali e
nella pratica.
Il concetto di safety (sicurezza per le persone) prevede che i rischi per le
persone e l’ambiente correlati a una macchina o a un impianto siano
eliminati o mitigati in modo che i rischi residui siano accettabili per
l’operatore e utilizzatore. Questo include sia i pericoli in prossimità
dell’impianto sia i pericoli all’interno dell’impianto stesso incluse le
macchine.
Il concetto di security (sicurezza
di una macchina o di un impianto) include la previsione, prevenzione,
e protezione da eventi illegali, indesiderati, intenzionali, non
intenzionali che possono influenzare i sistemi di automazione e controllo e
i loro componenti:
- previsione:
si riferisce a misure che hanno lo scopo
di anticipare minacce verso i suddetti sistemi. Ad es. attività
progettuali di analisi delle minacce, così come raccolta e analisi di
eventi/informazioni in base alle quali ricavare informazioni utili a
processi decisionali inerenti attività di “security”;
- prevenzione:
si riferisce a misure che hanno lo scopo di ridurre la probabilità che una minaccia diventi
effettiva sfruttando le vulnerabilità esistenti. Ad es. utilizzo di
dispositivi di sicurezza perimetrale, firewall, proxy, etc.;
- protezione:
si riferisce a misure che permettono di ridurre
l’impatto realizzato dal verificarsi di minacce. Ad es.
procedure e strumenti per una efficace gestione degli incidenti (“Incident
management”).
Esempi di minacce
possono essere accessi o modifiche non autorizzate dall’esterno, furto di dati sensibili, accessi non autorizzati a livello interno,
malfunzionamenti dovuti a
comportamenti negligenti relativamente alla sicurezza, modifiche non
controllate lungo la catena di fornitura.
In questo contesto
comprendiamo sicurezza informatica e sicurezza fisica.
Ci troviamo già nella
quarta rivoluzione industriale, che annuncia una importante
digitalizzazione dei processi di progettazione e produzione. In
particolare, l’“Industria 4.0″ vuole modernizzare ulteriormente il
settore manifatturiero, affrontando anche alcune questioni legate alla
sicurezza dei processi di automazione e alla resilienza delle tecnologie
coinvolte.
Tutti i settori
industriali saranno impattati da questa nuova rivoluzione e dovranno capire
come far dialogare e convivere questi due mondi (safety e security)
fino a poco tempo fa slegati per mantenere la sicurezza delle macchine,
degli impianti e di tutti gli elementi parti di essi.
L’internet
delle cose (IoT)
associa il tema di internet con gli oggetti
reali della vita di tutti i giorni, oggetti (e dispositivi) che
saranno sempre più connessi e che stanno dando vita a una rete in tutti gli
ambienti che necessitano di controllo, automazione e rilevamento. Nel mondo
industriale si può considerare costituita da 3 elementi:
- sensori:
possono includere capacità di una prima elaborazione dei dati
(“smart”);
- connettività;
- attuatori:
forniscono le capacità di controllare la grandezza monitorata.
L’avvento di una miriade
di dispositivi di questo tipo, spesso con dimensioni e costi ridottissimi,
con capacità di agire fisicamente sui parametri dei processi in questione,
in ogni ambito e applicazione, incrementa esponenzialmente i rischi legati
ad aspetti congiunti di safety e security.
Evoluzione
nell’ambito della standardizzazione
Data l’evoluzione tecnologica
e l’aumentata interazione tra gli aspetti di safety e security delle
macchine, il Comitato Tecnico IEC responsabile della sicurezza delle
macchine (IEC/TC 44) ha proposto un nuovo standard (IEC 63074) con lo scopo di chiarire per i costruttori di
macchine come trattare i due aspetti.
La proposta del nuovo
standard (44/764/NP) è stata formalizzata dal Comitato nazionale tedesco in
data 15 aprile 2016 e la sua approvazione ha portato alla nascita del progetto di Norma IEC 63074 con la
seguente pianificazione: CD (2017-07), CDV (2018-01), FDIS (2018-07) and IS
(2019-12).
È stato quindi creato
dal Comitato TC 44 dell’IEC il Gruppo di Lavoro 15 (WG15) per l’emissione
dello standard. Il WG15 si è riunito la prima volta a Londra nel dicembre
2016 e successivamente a Francoforte nel gennaio 2017 per rivedere i
commenti pervenuti con la nuova proposta. I prossimi incontri pianificati
nel 2017 necessari alla finalizzazione del CD e successivo CDV sono
previsti in Germania a luglio, in Giappone a settembre e a ottobre in
Belgio.
Da notare che lo
standard IEC 63074 nasce anche come guida
per altri Comitati Tecnici (per esempio ISO/TC199) relativamente
agli aspetti della security del sistema di controllo di
sicurezza e in aggiunta è utilizzabile anche per la security dei
sistemi di controllo non legati alla safety. É
inoltre intenzione del TC 44 di rimanere in contatto con gli altri Gruppi
di Lavoro (IEC/TC65/WG20) che si occupano degli aspetti di safety e security e
con gli utenti dello standard tra cui costruttori, integratori ed
utilizzatori. In questo senso il TC65/WG20 sta lavorando alla definizione
della Technical Specification 63069.
In generale, il concetto
di security nel contesto che stiamo considerando, include
sia aspetti di safety, sia aspetti legati a:
- disponibilità
(in generale delle risorse a cui si vuole accedere, siano essi dati o
macchine);
- integrità
di dati;
- confidenzialità
dei dati.
Riassumendo, le minacce e le vulnerabilità alla sicurezza
possono avere:
- impatti legati alla safety:
come ad esempio l’esclusione della funzione di arresto di emergenza, o
la modifica dei parametri delle funzioni di sicurezza che renderebbero
inefficace la protezione nel caso la minaccia diventi reale;
- impatti non legati alla safety:
come perdita di dati confidenziali o danni economici per l’azienda; un
esempio è rappresentato dalla perdita di disponibilità della macchina
attraverso un accesso non autorizzato al sistema di controllo, che
forzi la fermata dell’unità con la funzione di arresto di emergenza.
La norma in oggetto (IEC
63074) invece si occuperà solo dei requisiti relativi alle minacce alla sicurezza (security) e vulnerabilità che possono influenzare il sistema
di controllo di sicurezza SCS (Safety-Related
Control System) della macchina e portare successivamente
alla perdita dell’efficienza ed efficacia del sistema stesso.
Gli aspetti fondamentali
presenti nello standard saranno quindi:
- il
rapporto tra safety e security;
- la
definizione delle minacce
(potenziali violazioni di sicurezza) e
vulnerabilità (debolezze progettuali, implementative, o
operative) del sistema di controllo di sicurezza che possono essere
sfruttate per attaccare la sicurezza della macchina;
- la
determinazione dell’impatto sulle
caratteristiche che determinano la sicurezza e sulla
disponibilità dell’SCS per rendere non efficaci e/o non funzionanti le
sue funzioni di sicurezza (safety functions);
- la
definizione dei modelli per l’identificazione delle minacce che,
sfruttando le vulnerabilità individuate nell’SCS, possono impattare la safety;
- il
legame tra questo standard e gli standard di security della
serie IEC 62443, e l’applicazione dei relativi requisiti per la definire le minacce alla sicurezza e
vulnerabilità.
Lo standard descriverà
come attacchi esterni all’equipaggiamento possono mettere a rischio le
persone, e identificherà i requisiti di
sicurezza necessari per la protezione delle funzioni di sicurezza.
Questi requisiti sono
distribuiti in tutte le fasi del ciclo di
vita delle macchine, e comprendono misure organizzative, tecniche,
o contromisure attive e passive di
mitigazione.
I risultati di ogni fase
dell’analisi devono essere documentati in modo che l’efficacia delle
contromisure utilizzate in precedenza possa essere confrontata con nuovi
scenari di attacco nelle analisi ricorrenti di sicurezza: la prima analisi
viene effettuata prima della messa in funzione della macchina, ma ulteriori
analisi sono comunque necessarie durante il suo utilizzo per evidenziare
eventuali nuove minacce legate all’evoluzione tecnologica.
L’elemento chiave della
norma è rappresentato dalla valutazione del
rischio per la sicurezza (security),
che deve essere effettuata per identificare
le minacce e le vulnerabilità del sistema di controllo di sicurezza,
e determinarne il potenziale impatto. Essa si tradurrà nelle seguenti
attività:
- inventario e descrizione dei dispositivi
coperti dalla valutazione dei rischi di sicurezza (security):
ad esempio un dispositivo collegato al sistema di controllo di
sicurezza;
- una
descrizione delle minacce individuate
e delle loro sorgenti (compresi attacchi intenzionali
sull’hardware, programmi applicativi e relativi software, così come
eventi non intenzionali derivanti da errori umani);
- una
descrizione delle vulnerabilità
identificate che, qualora le minacce divengano effettive, danno
luogo a rischi per la sicurezza;
- una
descrizione delle potenziali
conseguenze derivanti e delle condizioni che le determinano;
- considerazione
delle varie fasi sotto analisi quali
la progettazione, realizzazione, messa in funzione e manutenzione;
- determinazione
delle misure supplementari per
mitigare le conseguenze di una minaccia tra cui ad esempio specifiche
funzioni di controllo della sicurezza, come il monitoraggio dei valori limite;
- una
descrizione delle misure adottate per ridurre
o rimuovere le minacce (contromisure). Le possibili
contromisure legate ai rischi della security vengono
descritte nella norma basandosi sui concetti espressi dalla serie di
standard IEC 62443.
Alla fine del processo,
al costruttore della macchina verrà
richiesto di fornire la documentazione necessaria per informare
l’utilizzatore dei rischi rilevanti per la sicurezza e delle misure
di mitigazione del rischio da prendere in considerazione. Le seguenti
informazioni dovranno essere menzionate nella manualistica:
- dispositivi coperti dalla
valutazione del rischio sicurezza;
- fasi considerate
(progettazione, realizzazione, messa in funzione, utilizzo e
manutenzione);
- misure contro l’accesso
non autorizzato e la modifica;
- misure per garantire l’integrità del sistema,
in particolare per le interfacce in considerazione, software e di
comunicazione.
I
costruttori di macchine quindi dovranno in futuro integrare il processo di
analisi dei rischi di security nell’attuale processo di analisi
dei rischi di safety per progettare le macchine di
conseguenza e informare gli utilizzatori in merito ai rischi residui
inclusi quelli di security.
MARZO
2019 - NORME ARMONIZZATE DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva
2006/42/CE sulle macchine sono contenuti nelle:
1. comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9
marzo 2018
2. decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del
18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019).
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica
alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.
Esistono
tre tipi di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di
conformità alla direttiva 2006/42/CE.
1.
Le norme di
tipo A
specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di
progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola
applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per
la corretta applicazione della direttiva 2006/42/CE, non è
sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
della direttiva 2006/42/CE e pertanto non conferisce una
piena presunzione di conformità.
2.
Le norme di
tipo B
concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi
specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta
gamma di categorie di macchine. L'applicazione delle specifiche
delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
della direttiva 2006/42/CE a cui esse si riferiscono se una norma
di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante dimostra che la
soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina
in questione. L'applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche
per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul
mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti
componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute coperti dalle norme.
3.
Le norme di
tipo C
forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di
macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo
C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme
di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o di tipo B, indicando
quali delle specifiche della norma di tipo A o di tipo B sono
applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un
dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si
discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o di tipo B, le
specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di
tipo A o di tipo B.
L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della
valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
della direttiva 2006/42/CE coperti dalla norma. Talune norme di
tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le
specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una
serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di
macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica
delle specifiche generali della prima parte. Per le norme di tipo C
organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva
2006/42/CE deriva dall'applicazione della prima parte generale insieme alla
pertinente parte specifica della norma.
Elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva
macchine 2006/42/CE al 19 Marzo 2019
(Elenco
consolidato con comunicazione della Commissione pubblicata
nella GU C 092 del 9 marzo 2018 e la Decisione di
esecuzione (UE) 2019/436)
Norme elaborate dal CEN
OEN
(1)
|
Riferimento e titolo della
norma
(Documento di riferimento)
|
Prima pubblicazione
GU
|
Riferimento della norma
sostituita
|
Data di cessazione della
presunzione di conformità della norma sostituita
Nota 1
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
Norme di tipo A
Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i
principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di
macchine.
La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro
essenziale per la corretta applicazione della direttiva macchine, non è
sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute della direttiva e pertanto non
conferisce una piena presunzione di conformità.
CEN
|
EN ISO 12100:2010
Sicurezza del macchinario
Principi generali di progettazione
Valutazione del rischio e riduzione del rischio
(ISO 12100:2010)
|
8.4.2011
|
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003
EN ISO 14121-1:2007
Nota 2.1
|
30.11.2013
|
Norme di tipo B
Le
norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina
o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta
gamma di macchine. L’applicazione delle specifiche delle norme di tipo B
conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della
direttiva macchine a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la
valutazione dei rischi del fabbricante indicano che la soluzione tecnica
specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la
particolare categoria o modello di macchina in questione. L’applicazione di
norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che
sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di
conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.
CEN
|
EN 349:1993+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di
parti del corpo
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 547-1:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per
la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per
l'accesso di tutto il corpo nel macchinario
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 547-2:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi
per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di
accesso
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 547-3:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati
antropometrici
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 574:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Aspetti
funzionali - Principi per la progettazione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 614-1:2006+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte
1: Terminologia e principi generali
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 614-2:2000+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte
2: Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti
lavorativi
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 842:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Segnali visivi di pericolo - Requisiti
generali, progettazione e prove
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 894-1:1997+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di
dispositivi di informazione e di comando - Parte 1: Principi generali per
interazioni dell'uomo con dispositivi di informazione e di comando
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 894-2:1997+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi
di informazione e di comando - Parte 2: Dispositivi di informazione
|
8.9.2009
|
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|
CEN
|
EN 894-3:2000+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di
dispositivi di informazione e di comando - Parte 3: Dispositivi di
comando
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 894-4:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la proget tazione di
dispositivi di informazione e di comando - Parte 4: Ubicazione e
sistemazione di dispositivi di informazione e di comando
|
20.10.2010
|
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|
CEN
|
EN 981:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Sistemi di segnali di pericolo e di
informazione uditivi e visivi
|
8.9.2009
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|
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CEN
|
EN 1005-1:2001+A1:2008
Sicurezza del macchinario -
Prestazione fisica umana - Parte 1: Termini e definizioni
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1005-2:2003+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 2:
Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il
macchinario
|
8.9.2009
|
|
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CEN
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EN 1005-3:2002+A1:2008
Sicurezza del macchinario -
Prestazione fisica umana - Parte 3: Limiti di forza raccomandati per
l'utilizzo del macchinario
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1005-4:2005+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 4:
Valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al macchinario
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1032:2003+A1:2008
Vibrazioni meccaniche - Esame di macchine mobili allo scopo di
determinare i valori di emissione vibratoria
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1093-1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di so stanze
pericolose trasportate dall'aria - Parte 1: Scelta dei metodi di prova
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1093-2:2006+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di so stanze
pericolose trasportate dall'aria - Parte 2: Metodo del gas tracciante per
la misurazione della portata di emissione di uno specifico
inquinante
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1093-3:2006+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose
trasportate dall'aria - Parte 3: Metodo di prova al banco per la
misurazione della portata di emissione di uno specifico inquinante
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1093-4:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di so stanze pericolose
trasportate dall'aria - Parte 4: Rendimento della captazione di un
impianto di aspirazione - Metodo mediante l'uso di traccianti
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1093-6:1998+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di so stanze
pericolose trasportate dall'aria - Parte 6: Rendimento di separazione
massico, scarico libero
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1093-7:1998+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di so stanze
pericolose trasportate dall'aria - Parte 7: Rendimento di separazione
massico, scarico intubato
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1093-8:1998+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze
pericolose trasportate dall'aria - Parte8: Parametro di
concentrazione dell'inquinante, metodo di prova al banco
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1093-9:1998+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze
pericolose trasportate dall'aria - Parte 9: Parametro di
concentrazione dell'inquinante, metodo in sala di prova
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1093-11:2001+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze
pericolose trasportate dall'aria - Parte 11: Indice di decontaminazione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1127-1:2011
Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro
l’esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia
|
18.11.2011
|
EN1127-1:2007
Nota 2.1
|
31.7.2014
|
CEN
|
EN 1127-2:2014
Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro
l’esplosione - Parte 2: Concetti fondamentali e metodologia per attività
in miniera
|
13.2.2015
|
EN 1127-2:2002 +A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta (13.2.2015)
|
CEN
|
EN 1299:1997+A1:2008
Vibrazioni meccaniche e urti - Isolamento vibrazionale dei macchinari -
Informazioni per la messa in opera dell'isolamento della fonte
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1837:1999+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Illuminazione integrata alle macchine
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 3741:2010
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di
energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della
pressione sonora - Metodi di laboratorio in camere riverberanti
(ISO 3741:2010)
|
8.4.2011
|
EN ISO 3741:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.4.2011)
|
CEN
|
EN ISO 3743-1:2010
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia
sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione
sonora - Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole
sorgenti trasportabili - Parte 1: Metodo di comparazione per camere di
prova a pareti rigide
(ISO 3743-1:2010)
|
8.4.2011
|
EN ISO 3743-1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.4.2011)
|
CEN
|
EN ISO 3743-2:2009
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di
rumore utilizzando la pressione sonora - Metodi tecnici progettuali in campo
riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Parte 2: Metodi in
camere riverberanti speciali
(ISO 3743-2:1994)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 3744:2010
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di
energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della
pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente
libero su un piano riflettente
(ISO 3744:2010)
|
8.4.2011
|
EN ISO 3744:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.4.2011)
|
CEN
|
EN ISO 3745:2012
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di
energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della
pressione sonora - Metodi di laboratorio in camere anecoica e
semi- anecoica (ISO 3745:2012)
|
5.6.2012
|
EN ISO 3745:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.9.2012)
|
|
EN ISO 3745:2012/A1:2017
|
09.03.2018
|
Nota 3
|
30.06.2018
|
CEN
|
EN ISO 3746:2010
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di
energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione
sonora - Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un
piano riflettente (ISO 3746:2010)
|
8.4.2011
|
EN ISO 3746:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2011)
|
CEN
|
EN ISO 3747:2010
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di
energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della
pressione sonora - Metodi tecnico progettuale e di controllo per
l'utilizzo in opera in un ambiente riverberante (ISO 3747:2010)
|
8.4.2011
|
EN ISO 3747:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2011)
|
CEN
|
EN ISO 4413:2010
Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e
i loro componenti. (ISO 4413:2010)
|
8.4.2011
|
EN 982:1996+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.11.2011)
|
CEN
|
EN ISO 4414:2010
Pneumatica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i
loro componenti. (ISO 4414:2010)
|
8.4.2011
|
EN 983:1996+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.11.2011)
|
CEN
|
EN ISO 4871:2009
Acustica - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora delle
macchine e delle apparecchiature (ISO 4871:1996)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 5136:2009
Acustica - Determinazione della potenza sonora immessa in un condotto
da ventilatori ed altri sistemi di movimentazione dell'aria - Metodo
con sorgente inserita in un condotto (ISO 5136:2003)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 7235:2009
Acustica - Metodi di misurazione in laboratori per silenziatori
inseriti nei canali e nelle unità terminali per la diffusione del l'aria
- Perdita per inserzione, rumore endogeno e perdite di carico totale
(ISO 7235:2003)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 7731:2008
Ergonomia - Segnali di pericolo per luoghi pubblici e aree di lavoro -
Segnali acustici di pericolo (ISO 7731:2003)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 9614-1:2009
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di
rumore mediante il metodo intensimetrico - Parte 1: Misurazione per
scansione (ISO 9614-1:1993)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 9614-3:2009
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di
rumore mediante il metodo intensimetrico - Parte 3: Metodo di precisione
per la misurazione per scansione
(ISO9614-3:2002)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 10326-1:2016
Vibrazioni meccaniche- Metodo di laboratorio per la valutazione delle
vibrazioni sui sedili dei veicoli - Parte 1: Requisiti di base (ISO
10326- 1:2016, Corrected version 2017-02)
|
09.06.2017
|
EN 30326-1:1994
Nota 2.1
|
30.11.2017
|
CEN
|
EN ISO 11161:2007
Sicurezza del macchinario - Sistemi di fabbricazione integrati -
Requisiti di base (ISO 11161:2007)
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11161:2007/A1:2010
|
26.5.2010
|
Nota 3
|
Data scaduta
(30.9.2010)
|
CEN
|
EN ISO 11201:2010
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchia ture -
Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di
lavoro e in altre specifiche posizioni in campo sonoro praticamente
libero su un piano riflettente con correzioni ambientali
trascurabili (ISO 11201:2010)
|
20.10.2010
|
EN ISO 11201:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.11.2010)
|
CEN
|
EN ISO 11202:2014
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature -
Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di
lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali
approssimate
(ISO 11202:2010)
|
20.10.2010
|
EN ISO 11202:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.11.2010)
|
CEN
|
EN ISO 11203:2009
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature -
Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in
altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora (ISO
11203:1995)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11204:2010
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchia ture -
Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di
lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali
accurate (ISO 11204:2010)
|
20.10.2010
|
EN ISO 11204:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.11.2010)
|
CEN
|
EN ISO 11205:2009
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Metodo
tecnico progettuale per la determinazione dei livelli di pressione sonora
in opera al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni
mediante il metodo intensimetrico (ISO 11205:2003)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11546-1:2009
Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche di
cappottature - Parte 1: Misurazioni di laboratorio (ai fini della
dichiarazione) (ISO 11546-1:1995)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11546-2:2009
Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche di cappottature -
Parte 2: Misurazioni in opera (ai fini dell'accettazione e della
verifica) (ISO 11546-2:1995)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11553-1:2008
Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 1: Requisiti
generali di sicurezza (ISO 11553-1:2005)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11553-2:2008
Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 2: Requisiti di
sicurezza per macchine laser portatili
(ISO 11553-2:2007)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11553-3:2013
Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 3: Riduzione del
rumore e metodi di misurazione del rumore per macchine laser e macchine
laser portatili e relative attrezzature ausiliarie
(classe di accuratezza 2) (ISO 11553-3:2013)
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11554:2008
Ottica e fotonica - Laser e sistemi laser - Metodi di prova della potenza
del fascio, dell'energia e delle caratteristiche temporali (ISO
11554:2006)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11688-1:2009
Acustica - Suggerimenti pratici per la progettazione delle macchine
e delle apparecchiature a bassa emissione di rumore - Parte 1:
Pianificazione (ISO/TR 11688-1:1995)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11691:2009
Acustica - Determinazione dell'attenuazione sonora dei silenziatori in
canali senza flusso - Metodo di laboratorio (ISO 11691:1995)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11957:2009
Acustica - Determinazione della prestazione di isolamento acustico di
cabine - Misurazioni in laboratorio e in opera (ISO 11957:1996)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12198-1:2000+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati
dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 1: Principi generali
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12198-2:2002+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi
generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 2: Procedura di
misurazione dell'emissione di radiazione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12198-3:2002+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati
dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 3: Riduzione della
radiazione per attenuazione o schermatura
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12254:2010
Schermi per posti di lavoro in presenza di laser - Requisiti di sicurezza
e prove
|
26.5.2010
|
EN 12254:1998+A2:08
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.9.2010)
|
CEN
|
EN 12254:2010/AC:2011
|
|
|
|
CEN
|
EN 12786:2013
Sicurezza del macchinario - Guida per la redazione delle clausole sulle
vibrazioni nelle norme di sicurezza
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN 13490:2001+A1:2008
Vibrazioni meccaniche - Carrelli industriali - Valutazione in
laboratorio e specifica delle vibrazioni trasmesse all'operatore dal
sedile
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 13732-1:2008
Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della
risposta dell'uomo al contatto con le superfici - Parte 1: Superfici calde
(ISO 13732-1:2006)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 13732-3:2008
Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della
risposta dell’uomo al contatto con le superfici - Parte 3: Superfici
fredde (ISO 13732-3:2005)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 13753:2008
Vibrazioni meccaniche ed urti - Vibrazioni al sistema mano- braccio -
Metodo per misurare la trasmissibilità delle vibrazioni di materiali
resilienti caricati dal sistema mano-braccio (ISO 13753:1998)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 13849-1:2015
Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla
sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO
13849- 1:2015)
|
13.5.2016
|
EN ISO 13849-1:2008
Nota 2.1
|
30.6.2016
|
CEN
|
EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
|
|
|
|
CEN
|
EN ISO 13849-2:2012
Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla
sicurezza - Parte 2: Validazione (ISO 13849-2:2012)
|
5.4.2013
|
EN ISO 13849-2:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.4.2013)
|
CEN
|
EN ISO 13850:2015
Sicurezza del macchinario - Funzione di arresto di emergenza -
Principi di progettazione (ISO 13850:2015)
|
13.5.2016
|
EN ISO 13850:2008
Nota 2.1
|
31.5.2016
|
|
EN ISO 13855:2010
Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei mezzi di protezione in
funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo umano (ISO
13855:2010)
|
20.10.2010
|
EN 999:1998+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.11.2010)
|
CEN
|
EN ISO 13856-1:2013
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla
pressione - Parte 1: Principi generali di progettazione e di prova di
tappeti e pedane sensibili alla pressione (ISO 13856- 1:2013)
|
28.11.2013
|
EN 1760-1:1997+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
CEN
|
EN ISO 13856-2:2013
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla
pressione - Parte 2: Principi generali di progettazione e di prova
di bordi e barre sensibili alla pressione (ISO 13856- 2:2013)
|
28.11.2013
|
EN 1760-2:2001+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
CEN
|
EN ISO 13856-3:2013
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla
pressione - Parte 3: Principi generali di progettazione e di prova
di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla
pressione (ISO 13856-3:2013)
|
28.11.2013
|
EN
1760-3:2004+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
31.1.2014
|
CEN
|
EN ISO 13857:2008
Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il
raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori (ISO
13857:2008)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 14118:2018 Sicurezza del
macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso (ISO 14118:2017)
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO 14119:2013
Sicurezza del macchinario / Dispositivi di
interblocco associati ai ripari / Principi di
progettazione e di scelta (ISO 14119:2013)
|
11.4.2014
|
EN 1088:1995 +A2:2008
Nota 2.1
|
30.4.2015
|
CEN
|
EN ISO 14120:2015
Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la
progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili (ISO
14120:2015)
|
13.5.2016
|
EN 953:1997
+A1:2009
Nota 2.1
|
31.5.2016
|
CEN
|
EN ISO 14122-1:2016
Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario -
Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due
livelli (ISO 14122-1:2016)
|
9.9.2016
|
EN ISO 14122-1:2001
Nota 2.1
|
31.12.2016
|
CEN
|
EN ISO 14122-2:2016
Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al
macchinario - Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio
(ISO 14122-2:2016)
|
9.9.2016
|
EN ISO 14122-2:2001
Nota 2.1
|
31.12.2016
|
CEN
|
EN ISO 14122-3:2016
Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario -
Scale, scale a castello e parapetti
(ISO 14122-3:2016)
|
9.9.2016
|
EN ISO 14122-3:2001
Nota 2.1
|
31.12.2016
|
CEN
|
EN ISO 14122-4:2016
Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario -
Parte 4: Scale fisse
(ISO 14122-4:2016)
|
9.9.2016
|
EN ISO 14122-4:2004
Nota 2.1
|
31.12.2016
|
CEN
|
EN ISO 14123-1:2015
Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute
derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Parte 1:
Principi e
specifiche per fabbricanti di macchine (ISO 14123-1:2015)
|
13.5.2016
|
EN 626-1:1994
+A1:2008
Nota 2.1
|
31.5.2016
|
CEN
|
EN ISO 14123-2:2015
Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute
derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Parte 2:
Metodologia
per la definizione delle procedure di verifica (ISO 14123-2:2015)
|
13.5.2016
|
EN 626-2:1996
+A1:2008
Nota 2.1
|
30.6.2016
|
CEN
|
EN ISO 14159:2008
Sicurezza del macchinario - Requisiti relativi all'igiene per la progettazione
del macchinario (ISO 14159:2002)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 14738:2008
Sicurezza del macchinario - Requisiti antropometrici per la progettazione
di postazioni di lavoro sul macchinario
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 15536-1:2008
Ergonomia - Manichini computerizzati e sagome del corpo umano - Parte 1:
Requisiti generali (ISO 15536-1:2005)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15967:2011
Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità
massima di aumento della pressione di gas e vapori
|
18.11.2011
|
|
|
CEN
|
EN 16590-1:2014 Trattrici,
macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando
legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione e
lo sviluppo
|
13.2.2015
|
|
|
CEN
|
EN 16590-2:2014 Trattrici,
macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando
legate alla sicurezza - Parte 2: Fase concettuale
|
13.2.2015
|
|
|
CEN
|
EN ISO 19353:2016
Sicurezza del macchinario - Prevenzione e
protezione contro l’incendio
(ISO 19353:2015)
|
9.9.2016
|
EN 13478:2001 +
A1:2008 Nota 2.1
|
31.7.2016
|
CEN
|
EN ISO 20643:2008
Vibrazioni meccaniche - Macchine portatili e condotte a mano - Principi
per la valutazione della emissione di vibrazioni (ISO 20643:2005)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 20643:2008/A1:2012
|
15.11.2012
|
Nota 3
|
Data scaduta
(31.1.2013)
|
CEN
|
EN 30326-1:1994
Vibrazioni meccaniche - Metodo di laboratorio per la valuta zione delle
vibrazioni sui sedili dei veicoli - Requisiti di base (ISO 10326-1:1992)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 30326-1:1994/A1:2007
|
8.9.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.12.2009)
|
CEN
|
EN 30326-1:1994/A2:2011
|
29.2.2012
|
Nota 3
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
Norme di tipo C
Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di
macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria
coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano
pericoli simili.
Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o B, indicando
quali delle specifiche della norma di tipo A o B sono applicabili alla
categoria di macchina di cui trattasi.
Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo
C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o B, le specifiche
della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o
B.
L’applicazione delle specifiche di una norma di tipo sulla base della
valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
della direttiva macchine coperti dalla norma.
Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che
fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di
macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le
varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione
o modifica delle specifiche generali della parte 1.
Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di
conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine deriva
dall’applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte
specifica della norma.
CEN
|
EN 81-3:2000+A1:2008
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori
e dei montacarichi - Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009
|
|
|
|
CEN
|
EN 81-31:2010
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori -
Ascensori per il trasporto di sole merci - Parte 31: Ascensori
accessibili alle sole merci
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 81-40:2008
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli elevatori
- Elevatori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 40:
Montascale e piattaforme elevatrici inclinate per persone con ridotta
mobilità
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 81-41:2010
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori
- Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 41:
Piattaforme elevatrici verticali previste per l’uso da parte di
persone con mobilità ridotta
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 81-43:2009
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori
- Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 43:
Ascensori per gru
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 115-1:2017
Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili —
Parte 1: Costruzione e installazione
|
09.03.2018
|
EN 115-1:2008+A1:2010
Nota 2.1
|
31.01.2019
|
CEN
|
EN 201:2009
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine a iniezione -
Requisiti di sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 267:2009+A1:2011
Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata
|
18.11.2011
|
EN 267:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2012)
|
CEN
|
EN 280:2013+A1:2015
Piattaforme di lavoro mobili elevabili -
Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione -
Sicurezza - Esami e prove
|
15.1.2016
|
EN 280:2013
Nota 2.1
|
28.2.2017
|
CEN
|
EN 289:2014
Macchine per materie plastiche e gomma - Presse - Requisiti di
sicurezza
|
13.2.2015
|
EN 289:2004 +A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
CEN
|
EN 303-5:2012
Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con
alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino
500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura
|
24.8.2012
|
|
|
CEN
|
EN 378-2:2016
Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di
sicurezza ed ambientali - Parte 2: Progettazione, costruzione, prove,
marcatura e documentazione
|
09.06.2017
|
EN 378-2:2008+A2:2012
Nota 2.1
|
30.11.2017
|
CEN
|
EN 415-1:2014
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 1: Terminologia e
classificazione delle macchine per imballare e delle relative
attrezzature
|
15.1.2016
|
EN 415-1:2000 +A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN 415-3:1999+A1:2009
Sicurezza delle macchine per imballare - Formatrici, riempitrici e
sigillatrici
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 415-5:2006+A1:2009
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 5: Macchine
avvolgitrici
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 415-6:2013
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 6: Macchine
avvolgitrici di pallet
|
28.11.2013
|
EN 415-6:2006+A1:2009
Nota 2.1
|
30.11.2013
|
CEN
|
EN 415-7:2006+A1:2008
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 7: Macchine per
imballaggi multipli
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 415-8:2008
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 8: Macchine reggiatrici
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 415-9:2009
Sicurezza delle macchine
per imballare - Parte 9: Metodi di misurazione del rumore per
macchine per imballare, line d’imballaggio e relative attrezzature, grado
di accuratezza 2 e 3
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 415-10:2014
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 10: Requisiti generali
|
11.7.2014
|
|
|
CEN
|
EN 422:2009
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per soffiaggio -
Requisiti di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 453:2014
Macchine per l'industria alimentare - Impastatrici per prodotti
alimentari - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
15.1.2016
|
EN 453:2000+A1:2009
Nota 2.1
|
(Data scaduta)
29.2.2016
|
CEN
|
EN 454:2014
Macchine per l'industria alimentare - Mescolatrici planetarie -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
15.1.2016
|
EN 454:2000+A1:2009
Nota 2.1
|
(Data scaduta)
29.2.2016
|
CEN
|
EN 474-1:2006+A5:2018 Macchine
movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali
Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1
«Visibilità - Campo visivo dell'operatore» di questa norma, ma solo in
relazione alla norma EN 474-5:2006+A3:2013 «Requisiti per escavatori
idraulici», la cui applicazione non conferisce una presunzione di
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 474-2:2006+A1:2008
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 2: Requisiti per
apripista
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 474-3:2006+A1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 3: Requisiti per
caricatori
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 474-4:2006+A2:2012
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 4: Requisiti per terne
|
23.3.2012
|
|
|
CEN
|
EN 474-5:2006+A3:2013
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 5: Requisiti per
escavatori idraulici
|
28.11.2013
|
EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012
Nota 2.1
|
31.1.2014
|
CEN
|
EN 474-6:2006+A1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 6: Requisiti per
autoribaltabili
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 474-7:2006+A1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 7: Requisiti per
motoruspe
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 474-8:2006+A1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 8: Requisiti per
motolivellatrici
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 474-9:2006+A1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 9: Requisiti per
posatubi
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 474-10:2006+A1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 10: Requisiti per
scavafossi
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 474-11:2006+A1:2008
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 11: Requisiti per
compattatori di rifiuti
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 474-12:2006+A1:2008
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 12: Requisiti per
escavatori a fune
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 500-1:2006+A1:2009
Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 1: Requisiti
generali
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 500-2:2006+A1:2008
Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 2:
Requisiti specifici per frese stradali
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 500-3:2006+A1:2008
Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 3: Requisiti
specifici per macchine per la stabilizzazione del suolo e per
macchine riciclatrici
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 500-4:2011
Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 4: Requisiti
specifici per compattatori
|
20.7.2011
|
EN 500-4:2006+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.8.2011)
|
CEN
|
EN 500-6:2006+A1:2008
Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 6: Requisiti
specifici per finitrici stradali
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 528:2008
Trasloelevatori - Requisiti di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 536:2015 Macchine per
costruzioni stradali - Impianti di miscelazione per materiali per
costruzioni stradali - Requisiti di sicurezza
|
15.1.2016
|
|
|
CEN
|
EN 609-1:2017
Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - Parte 1:
Spaccalegna a cuneo
|
09.06.2017
|
EN 609-1:1999
+A2:2009
Nota 2.1
|
30.6.2018
|
CEN
|
EN 609-2:1999+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - Parte
2: Spaccalegna a vite
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 617:2001+A1:2010
Impianti e sistemi di trasporto continuo - Requisiti di sicurezza e
compatibilità elettromagnetica (CEM) per gli impianti di immagazzinamento
di prodotti sfusi in sili, serbatoi, recipienti e tramogge
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 618:2002+A1:2010
Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di
sicurezza e compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature di
movimentazione meccanica di materiale sfuso, esclusi trasportatori a
nastro fissi
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 619:2002+A1:2010
Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di
sicurezza e compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature di movimentazione
meccanica di carichi unitari
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 620:2002+A1:2010
Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di
sicurezza e compatibilità elettromagnetica per trasportatori a nastro
fissi per materiale sfuso
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 676:2003+A2:2008
Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 676:2003+A2:2008/AC:2008
|
|
|
|
CEN
|
EN 690:2013
Macchine agricole - Spandiletame - Sicurezza
|
11.4.2014
|
EN 690:1994+A1:2009
Nota 2.1
|
30.04.2014
|
CEN
|
EN 703:2004+A1:2009
Macchine agricole - Macchine desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e
distributrici di insilati - Sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 706:1996+A1:2009
Macchine agricole - Potatrici per vigneto - Sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 707:1999+A1:2009
Macchine agricole - Spandiliquame - Sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 709:1997+A4:2009
Macchine agricole e forestali - Motocoltivatori provvisti di coltivatori
rotativi, motozappatrici, motozappatrici con ruota(e) motrice(i) -
Sicurezza
|
26.5.2010
|
EN 709:1997+A2:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.12.2010)
|
CEN
|
EN 709:1997+A4:2009/AC:2012
|
|
|
|
CEN
|
EN 710:1997+A1:2010
Requisiti di sicurezza per gli impianti e le macchine per fonderia, per
gli impianti per la preparazione delle forme e delle anime e per gli
impianti ad essi associati
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 710:1997+A1:2010/AC:2012
|
|
|
|
CEN
|
EN 741:2000+A1:2010
Impianti e sistemi di trasporto continuo - Requisiti di sicurezza dei
sistemi e dei loro componenti per il trasporto pneumatico di
materiali sfusi
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 746-1:1997+A1:2009
Apparecchiature di processo termico industriale - Requisiti generali di
sicurezza per apparecchiature di processo termico industriale
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 746-2:2010
Apparecchiature di processo termico industriale - Parte 2: Requisiti
di sicurezza per i sistemi di combustione e di movimentazione e
trattamento dei combustibili
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 746-3:1997+A1:2009
Apparecchiature di processo termico industriale - Parte 3: Requisiti di
sicurezza per la generazione e l'utilizzo di gas di atmosfera
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 792-13:2000+A1:2008
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 13:
Utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 809:1998+A1:2009
Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Requisiti generali di
sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 809:1998+A1:2009/AC:2010
|
|
|
|
CEN
|
EN 818-1:1996+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 1: Condizioni generali
di accettazione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 818-2:1996+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 2: Catena di
tolleranza media per brache di catena - Grado 8
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 818-3:1999+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 3: Catena di
tolleranza media per brache di catena - Grado 4
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 818-4:1996+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 4: Brache
di catena - Grado 8
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 818-5:1999+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 5: Brache di
catena - Grado 4
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 818-6:2000+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 6: Brache di
catena - Informazioni per l'uso e la manutenzione che devono essere
fornite dal fabbricante
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 818-7:2002+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Catene a tolleranza
stretta per paranchi. Grado T (tipi T, DAT, DT)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 848-2:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Fresatrici su un
solo lato con utensile rotante - Parte 2: Fresatrici superiori
monoalbero ad avanzamento manuale e integrato
|
15.11.2012
|
EN 848-2:2007+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.3.2013)
|
CEN
|
EN 848-3:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Fresatrici su un
solo lato con utensile rotante - Parte 3: Foratrici e fresatrici a
controllo numerico
|
5.4.2013
|
EN 848-3:2007+A2:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.4.2013)
|
CEN
|
EN 859:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici
a filo con avanzamento manuale
|
24.8.2012
|
EN 859:2007+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.12.2012)
|
CEN
|
EN 860:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici a
spessore su una sola faccia
|
24.8.2012
|
EN 860:2007+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.12.2012)
|
CEN
|
EN 861:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici
combinate a filo e a spessore
|
24.8.2012
|
EN 861:2007+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.12.2012)
|
CEN
|
EN 869:2006+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per unità di fusione a
pressione di metalli
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 908:1999+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Irrigatori su carro a naspo -
Sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 909:1998+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Macchine per l'irrigazione del tipo a
perno centrale e ad avanzamento delle ali piovane - Sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 930:1997+A2:2009
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di cuoio e similari
- Macchine cardatrici, smerigliatrici, lucidatrici e fresatrici -
Requisiti di sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 931:1997+A2:2009
Macchine per la produzione di calzature - Macchine per il montaggio
- Requisiti di sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 940:2009+A1:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Macchine
combinate per la lavorazione del legno
|
5.6.2012
|
EN 940:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.8.2012)
|
CEN
|
EN 957-6:2010+A1:2014
Attrezzatura fissa di allenamento - Parte 6: Simulatori di corsa,
requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova
|
13.2.2015
|
|
|
CEN
|
EN 972:1998+A1:2010
Macchine per conceria - Macchine alternative a rulli - Requisiti di
sicurezza
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 972:1998+A1:2010/AC:2011
|
|
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|
CEN
|
EN 1010-1:2004+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della
carta - Parte 1: Requisiti comuni
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 1010-2:2006+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione
della carta - Parte 2: Macchine per la stampa e per la verniciatura
comprese le attrezzature di prepress
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 1010-3:2002+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della
carta - Macchine per il taglio
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1010-4:2004+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la stampa e la trasformazione della carta
- Macchine per legatoria, macchine per la trasformazione della carta e
macchine per la finitura della carta
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1012-1:2010
Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Parte 1:
Compressori ad aria
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 1012-2:1996+A1:2009
Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Pompe per vuoto
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1012-3:2013
Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Compressori
di processo
|
11.4.2014
|
|
|
CEN
|
EN 1028-1:2002+A1:2008
Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio con sistema di
adescamento - Parte 1: Classificazione - Requisiti generali e di
sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1028-2:2002+A1:2008
Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio con sistema di
adescamento - Parte 2: Verifica dei requisiti generali e di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1034-1:2000+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la
progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la
finitura della carta - Requisiti comuni
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1034-2:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della
carta - Parte 2: Tamburi scortecciatori
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1034-3:2011
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta -
Parte 3: Riavvolgitrici e bobinatrici
|
29.2.2012
|
EN 1034-3:1999+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
CEN
|
EN 1034-4:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la
progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la
finitura della carta - Parte 4: Impastatrici e relativi impianti di
carico
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1034-5:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta
- Parte 5: Taglierine
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1034-6:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta -
Parte 6: Calandre
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1034-7:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta -
Parte 7: Vasche
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1034-8:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta -
Parte 8: Impianti di raffinazione
|
5.6.2012
|
|
|
CEN
|
EN 1034-13:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta -
Parte 13: Macchine per separare la balla o la serie di balle
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1034-14:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della
carta - Parte 14: Tagliatrici per rotoli
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1034-16:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta -
Parte 16: Macchine per la produzione di carta e cartone
|
5.6.2012
|
|
|
CEN
|
EN 1034-17:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta -
Parte 17: Macchine per la produzione di carta velina
|
15.11.2012
|
|
|
CEN
|
EN 1034-21:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione
e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta
- Parte 21: Spalmatrice
|
15.11.2012
|
|
|
CEN
|
EN 1034-22:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la produzione e la finitura
della carta - Parte 22: Sfibratori per legno
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1034-26:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta -
Parte 26: Macchine per l'imballaggio delle bobine
|
24.8.2012
|
|
|
CEN
|
EN 1034-27:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e
la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta -
Parte 27: Sistemi per la movimentazione delle bobine
|
15.11.2012
|
|
|
CEN
|
EN 1114-1:2011
Macchine per materie plastiche e gomma - Estrusori e linee di
estrusione - Parte 1: Requisiti di sicurezza per estrusori
|
29.2.2012
|
|
|
CEN
|
EN 1114-3:2001+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Estrusori e linee di
estrusione - Parte 3: Requisiti di sicurezza per traini
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1175-1:1998+A1:2010
Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Requisiti
generali per carrelli alimentati a batteria
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN
1175-2:1998+A1:2010Sicurezza dei carrelli industriali -
Requisiti elettrici - Requisiti generali per carrelli
equipaggiati con motore a combustione interna
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 1175-3:1998+A1:2010
Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Requisiti
specifici per sistemi a trasmissione elettrica dei carrelli equipaggiati
con motore a combustione interna
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 1218-1:1999+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Tenonatrici -
Parte 1: Tenonatrici monolato con tavola mobile
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1218-2:2004+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Tenonatrici -
Parte 2: Tenonatrici e/o profilatrici doppie con avanzamento a catena o a
catene
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1218-3:2001+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Tenonatrici
- Parte 3: Tenonatrici ad avanzamento manuale con carro per il taglio di
elementi strutturali
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1218-5:2004+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Tenonatrici
- Parte 5: Profilatrici su un lato con tavola fissa e rulli di
avanzamento o con avanzamento a catena
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1247:2004+A1:2010
Macchine per fonderia - Requisiti di sicurezza per siviere, materiali di
colata, macchine per colata centrifuga, macchine per colata continua
o semicontinua
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 1248:2001+A1:2009
Macchine da fonderia - Requisiti di sicurezza per apparecchia ture
di granigliatura
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1265:1999+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Procedura di prova del rumore per le macchine
e gli equipaggiamenti di fonderia
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1374:2000+A1:2010
Macchine agricole - Scaricatori fissi di insilato per sili circolari -
Sicurezza
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1398:2009
Rampe di carico regolabili - Requisiti di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1417:2014
Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori a cilindri -
Requisiti di sicurezza
|
15.1.2016
|
EN 1417:1996 +A1:2008
Nota 2.1
|
31.12.2016
|
CEN
|
EN 1459-1:2017
Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e
verifiche - Parte 1: Carrelli a braccio telescopico
|
09.03.2018
|
EN
1459:1998+A3:2012
Nota 2.1
|
30.09.2018
|
CEN
|
EN 1459-2:2015 Carrelli
fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 2: Carrelli a
braccio telescopico rotante
|
15.1.2016
|
|
|
CEN
|
EN 1492-1:2000+A1:2008
Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 1: Brache di nastro tessuto piatto
di fibra chimica, per uso generale
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1492-2:2000+A1:2008
Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 2: Brache ad anello continuo di
tessuto di fibra chimica, per uso generale
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1492-4:2004+A1:2008
Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 4: Brache per il solleva mento per
servizi generali realizzate con funi di fibra naturale e chimica
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1493:2010
Sollevatori per veicoli
|
8.4.2011
|
EN 1493:1998+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(4.8.2011)
|
CEN
|
EN 1494:2000+A1:2008
Martinetti spostabili o mobili ed apparecchi di sollevamento associati
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1495:1997+A2:2009
Piattaforme elevabili - Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010
|
|
|
|
Avvertenza: La presente
pubblicazione non riguarda i paragrafi 5.3.2.4, 7.1.2.12 ultimo
capoverso, la tabella 8 e la figura 9 della norma EN 1495:1997, per
i quali non fornisce alcuna presunzione di conformità alle disposizioni
della direttiva 2006/42/CE
|
CEN
|
EN 1501-1:2011+A1:2015
Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e requisiti di
sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento
posteriore
|
18.11.2011
|
EN 1501-1:2011
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN 1501-2:2005+A1:2009
Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento -
Requisiti generali e di sicurezza - Parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a
caricamento laterale
|
29.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1501-3:2008
Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento -
Requisiti generali e di sicurezza - Parte 3: Veicoli raccolta
rifiuti a caricamento frontale
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1501-4:2007
Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento -
Requisiti generali e di sicurezza - Parte 4: Codice di prova
dell'emissione acustica per veicoli raccolta rifiuti
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1501-5:2011
Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza -
Parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti
|
18.11.2011
|
EN 1501-1:1998+A2:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2012)
|
CEN
|
EN 1526:1997+A1:2008
Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti aggiuntivi per
funzioni automatiche sui carrelli
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1539:2015
Essiccatoi e forni nei quali si sviluppano sostanze infiammabili -
Requisiti di sicurezza
|
13.5.2016
|
EN 1539:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.4.2016)
|
CEN
|
EN 1547:2001+A1:2009
Apparecchiature di processo termico industriale - Procedura per prove di
rumorosità per apparecchiature di processo termico industriale,
incluse le attrezzature di manipolazione ausiliarie
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1550:1997+A1:2008
Sicurezza delle macchine utensili - Prescrizioni di sicurezza per la
progettazione e la costruzione di piattaforme porta-pezzi
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1554:2012
Nastri trasportatori - Prove di attrito con tamburo cilindrico
|
24.8.2012
|
|
|
CEN
|
EN 1570-1:2011+A1:2014
Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 1: Piattaforme elevabili
fino a due livelli fissi di sbarco.
|
13.5.2016
|
EN 1570-1:2011
Nota 2.1
|
La data di questa
pubblicazione
|
CEN
|
EN 1570-2:2016
Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 2: Piattaforme
elevabili a servizio di un numero di piani fissi di sbarco di un edificio
maggiore di due, per il trasporto di cose, con velocità verticale non
maggiore di 0,15 m/s
|
09.06.2017
|
|
|
CEN
|
EN 1612-1:1997+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per stampaggio a
reazione - Parte 1: Requisiti di sicurezza per unità di dosaggio e
miscelazione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1672-2:2005+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Parte 2:
Requisiti di igiene
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1673:2000+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Forni a carrello rotativo -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1674:2015
Macchine per l'industria alimentare - Sfogliatrici per panificazione
e pasticceria - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
15.1.2016
|
EN 1674:2000 +A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.3.2016)
|
CEN
|
EN 1677-1:2000+A1:2008
Componenti per brache - Sicurezza - Parte 1: Componenti fucinati di
acciaio, grado 8
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1677-2:2000+A1:2008
Componenti per brache - Sicurezza - Parte 2: Ganci di solleva mento di
acciaio fucinato con dispositivo di chiusura dell'imbocco, grado 8
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1677-3:2001+A1:2008
Componenti per brache - Sicurezza - Parte 3: Ganci di sollevamento di
acciaio fucinati con dispositivo di chiusura autobloccante dell'imbocco -
Grado 8
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1677-4:2000+A1:2008
Componenti per brache - Sicurezza - Parte 4: Maglie, grado 8
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1677-5:2001+A1:2008
Componenti per brache - Sicurezza - Parte 5: Ganci di solleva mento di
acciaio fucinati con dispositivo di chiusura dell'imbocco - Grado 4
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1677-6:2001+A1:2008
Componenti per brache - Sicurezza - Parte 6: Maglie - Grado 4
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1678:1998+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine tagliaverdure - Requisiti
di sicurezza e di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1679-1:1998+A1:2011
Motori alternativi a combustione interna - Sicurezza - Parte 1: Motori
diesel
|
20.7.2011
|
|
|
CEN
|
EN 1755:2000+A2:2013
Sicurezza dei carrelli industriali - Impiego in atmosfere potenzialmente
esplosive - Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri
infiammabili
|
28.11.2013
|
EN 1755:2000+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
CEN
|
EN 1756-1:2001+A1:2008
Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l'installazione su
veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - Sponde caricatrici per
merci
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1756-2:2004+A1:2009
Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l'installazione su veicoli
dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - Parte 2:
Sponde caricatrici per passeggeri
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1777:2010
Piattaforme idrauliche per servizi antincendio e di soccorso -
Requisiti di sicurezza e prove
|
26.5.2010
|
EN 1777:2004+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.9.2010)
|
CEN
|
EN 1804-1:2001+A1:2010
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Requisiti di
sicurezza per armature marcianti ad azionamento oleodinamico - Parte 1:
Elementi di sostegno e requisiti generali
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1804-2:2001+A1:2010
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Requisiti di sicurezza per
armature marcianti ad azionamento oleodinamico - Gambe e puntelli
meccanizzati
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1804-3:2006+A1:2010
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Requisiti di sicu rezza
per armature marchianti ad azionamento oleodinamico - Sistemi di comando
idraulici
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1807-1:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe a nastro -
Parte 1: Seghe a nastro da falegnameria e refendini
|
28.11.2013
|
EN 1807:1999+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
CEN
|
EN 1807-2:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe a nastro -
Parte 2: Segatronchi
|
28.11.2013
|
EN 1807:1999+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
CEN
|
EN 1808:2015
Requisiti di sicurezza per le piattaforme sospese a livelli
variabili - Progettazione strutturale, criteri di stabilità,
costruzione - Esami e prove
|
13.5.2016
|
EN 1808:1999 +A1:2010
Nota 2.1
|
13.5.2016
|
CEN
|
EN 1829-1:2010
Macchine a getto d'acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza -
Parte 1: Macchine
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 1829-2:2008
Macchine a getto d'acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza -
Parte 2: Tubazioni flessibili ed elementi di raccordo
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1829-2:2008/AC:2011
|
|
|
|
CEN
|
EN 1845:2007
Macchine per la fabbricazione di calzature - Macchine per lo
stampaggio di calzature - Requisiti di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1846-2:2009+A1:2013
Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio -
Parte 2: Requisiti comuni - Sicurezza e prestazioni
|
28.11.2013
|
EN 1846-2:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
CEN
|
EN 1846-3:2013
Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio -
Parte 3: Attrezzature installate permanentemente - Sicurezza e
prestazioni
|
28.11.2013
|
EN 1846-3:2002
+A1:2008
Nota 2.1
|
31.1.2014
|
CEN
|
EN 1853:2017
Macchine agricole - Rimorchi - Sicurezza
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 1870-3:2001+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari
- Parte 3: Troncatrici e troncatrici con pianetto
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1870-4:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari -
Parte 4: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico
e/o scarico manuale
|
5.6.2012
|
EN 1870-4:2001+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.9.2012)
|
CEN
|
EN 1870-5:2002+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari -
Parte 5: Seghe circolari da banco/troncatrici con taglio dal basso
|
15.11.2012
|
EN 1870-5:2002+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.3.2013)
|
CEN
|
EN 1870-6:2017
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari -
parte 6: Seghe circolari per legna da ardere
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 1870-7:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe
circolari - Parte 7: Seghe per tronchi monolama con tavola
di avanzamento integrata e carico e/o scarico manuale
|
5.4.2013
|
EN 1870-7:2002
+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.4.2013)
|
CEN
|
EN 1870-8:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari -
Parte 8: Rifilatrici monolama con avanzamento motorizzato dell'unità lama
e carico e/o scarico manuale
|
5.4.2013
|
EN 1870-8:2001+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.5.2013)
|
CEN
|
EN 1870-9:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari -
Parte 9: Troncatrici a doppia lama con avanzamento integrato e con
carico e/o scarico manuale
|
15.11.2012
|
EN 1870-9:2000+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.3.2013)
|
CEN
|
EN 1870-10:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari -
Parte 10: Troncatrici automatiche e semiautomatiche monolama con taglio
dal basso
|
28.11.2013
|
EN 1870-10:2003+A1:2009
Nota 2.1
|
30.11.2013
|
CEN
|
EN 1870-11:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari -
Parte 11: Troncatrici orizzontali automatiche e semiautomatiche con una
sola unità di taglio (seghe radiali)
|
11.4.2014
|
EN 1870-11:2003
+A1:2009
Nota 2.1
|
30.4.2014
|
CEN
|
EN 1870-12:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari -
Parte 12: Troncatrici a pendolo
|
11.4.2014
|
EN 1870-12:2003
+A1:2009
Nota 2.1
|
30.4.2014
|
CEN
|
EN 1870-13:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari -
Parte 13: Sezionatrici orizzontali per pannelli
|
5.6.2012
|
EN 1870-13:2007+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.9.2012)
|
CEN
|
EN 1870-15:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari -
Parte 15: Troncatrici multilama con avanzamento integrato del
pezzo in lavorazione e carico e/o scarico manuale
|
5.4.2013
|
EN 1870-15:2004+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.4.2013)
|
CEN
|
EN 1870-16:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe
circolari - Parte 16: Troncatrici doppie per taglio a V
|
5.4.2013
|
EN 1870-16:2005
+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.4.2013)
|
CEN
|
EN 1870-17:2012+A1:2015
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari -
Parte 17: Troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di
taglio (seghe radiali manuali)
|
13.5.2016
|
EN 1870-17:2012
Nota 2.1
|
La data di questa
pubblicazione
|
CEN
|
EN 1870-18:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe
circolari - Parte 18: Squadratrici
|
28.11.2013
|
EN 1870-1:2007
+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
CEN
|
EN 1870-19:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari -
Parte 19: Seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile) e seghe da
cantiere
|
11.4.2014
|
EN 1870-1:2007 +A1:2009
Nota 2.1
|
31.5.2014
|
CEN
|
EN 1889-1:2011
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine mobili
sotterranee - Sicurezza - Parte 1: Veicoli con pneumatici
|
18.11.2011
|
|
|
CEN
|
EN 1889-2:2003+A1:2009
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine mobili
sotterranee - Sicurezza - Parte 2: Locomotive su rotaie
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1915-1:2013
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali -
Parte 1: Requisiti generali di sicurezza
|
28.11.2013
|
EN 1915-1:2001+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
CEN
|
EN 1915-2:2001+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali -
Parte 2: Requisiti di stabilità e resistenza, calcolo e metodi di prova
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1915-3:2004+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali -
Parte 3: Metodi per la misurazione e la riduzione delle vibrazioni
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1915-4:2004+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali -
Parte 4: Rumore, riduzione e metodi di misurazione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 1953:2013
Apparecchiature di polverizzazione e spruzzatura per prodotti di rivestimento
e finitura - Requisiti di sicurezza
|
28.11.2013
|
EN 1953:1998+A1:2009
Nota 2.1
|
31.3.2014
|
CEN
|
EN 1974:1998+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Macchine affettatrici -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 2151:2008
Acustica - Procedura per prove di rumorosità di compressori e pompe per
vuoto - Metodo tecnico progettuale (grado 2) (ISO 2151:2004)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 2860:2008
Macchine movimento terra - Dimensioni minime di accesso (ISO 2860:1992)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 2867:2011
Macchine movimento terra - Mezzi d'accesso (ISO 2867:2011)
|
18.11.2011
|
EN ISO 2867:2008
Nota 2.1
|
31.7.2014
|
CEN
|
EN ISO 3164:2013
Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle
strutture di protezione - Specifiche per il volume limite di deformazione
(ISO 3164:2013)
|
28.11.2013
|
EN ISO 3164:2008
Nota 2.1
|
30.11.2013
|
CEN
|
EN ISO 3266:2010
Golfari di acciaio fucinati di grado 4 per impiego generale di
sollevamento
(ISO3266:2010)
|
20.10.2010
|
|
|
|
EN ISO 3266:2010/A1:2015
|
13.5.2016
|
Nota 3
|
30.6.2016
|
CEN
|
EN ISO 3411:2007
Macchine movimento terra - Dimensioni ergonomiche degli operatori e
spazio minimo di ingombro dell'operatore
(ISO3411:2007)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 3449:2008
Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro la caduta di
oggetti - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione
(ISO3449:2005)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 3450:2011
Macchine movimento terra - Macchine su ruote gommate o su cingoli in
gomma ad alta velocità - Requisiti di prestazione e metodi di prova
per sistemi di frenatura (ISO 3450:2011)
|
29.2.2012
|
EN ISO 3450:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.5.2012)
|
CEN
|
EN ISO 3457:2008
Macchine movimento terra - Ripari - Definizioni e requisiti
(ISO 3457:2003)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 3471:2008
Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro il ribaltamento
- Prove di laboratorio e requisiti di prestazione (ISO 3471:2008)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 3691-1:2015
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1:
Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i
telescopici e i trasportatori per carichi (ISO 3691-1:2011)
|
15.1.2016
|
EN ISO 3691-1:2012
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.1.2016)
|
CEN
|
EN ISO 3691-5:2014
EN ISO 3691-5:2014 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e
verifiche - Parte 5: Carrelli con operatore a piedi (ISO 3691-5:2014)
|
11.7.2014
|
EN ISO 3691-5:2009
Nota 2.1
|
31.8.2014
|
|
EN ISO 3691-5:2014/AC:2014
|
|
|
|
CEN
|
EN ISO 3691-6:2015
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 6:
Carrelli trasportatori per carichi e persone (ISO 3691-6:2013)
|
13.5.2016
|
EN ISO 3691-6:2013
Nota 2.1
|
13.5.2016
|
|
EN ISO 3691-6:2015/AC:2016
|
|
|
|
CEN
|
EN ISO 4254-1:2015
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali (ISO
4254-1:2013)
|
13.5.2016
|
EN ISO 4254-1:2013
Nota 2.1
|
13.5.2016
|
CEN
|
EN ISO 4254-5:2018
Macchine agricole - Sicurezza - parte 5: Macchine per la lavorazione del
terreno con utensili azionati (ISO 4254-5:2018)
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO 4254-6:2009
Macchine agricole - Sicurezza – Parte 6: Irroratrici e distributori
di concimi liquidi (ISO 4254-6:2009)
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN ISO 4254-6:2009/AC:2010
|
|
|
|
CEN
|
EN ISO 4254-7:2017 Macchine agricole
- Sicurezza - parte 7: Mietitrebbiatrici, falcia-trincia-caricatrici di
foraggio e raccoglitrici di cotone (ISO 4254-7:2017)
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO 4254-8:2018
Macchine agricole - Sicurezza - parte 8: Spandiconcime per concimi solidi
(ISO 4254- 8:2018)
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO 4254-10:2009
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 10: Spandivoltafieno e
ranghiatori rotativi (ISO 4254-10:2009)
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN ISO 4254-10:2009/AC:2010
|
|
|
|
CEN
|
EN ISO 4254-11:2010
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 11:
Raccoglimballatrici (ISO 4254-11:2010)
|
8.4.2011
|
EN 704:1999+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2011)
|
CEN
|
EN ISO 4254-12:2012
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 12: Falciatrici rotative a
disco e a tamburo e trinciatrici (ISO 4254-12:2012)
|
24.8.2012
|
EN 745:1999+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.12.2012)
|
|
EN ISO 4254-12:2012/A1:2017
|
09.03.2018
|
Nota 3
|
30.06.2018
|
CEN
|
EN ISO 4254-14:2016
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 14: Fasciatrici per balle di foraggio
(ISO 4254-14:2016)
|
09.06.2017
|
|
|
CEN
|
EN ISO 5395-1:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i
tosaerba con motore a combustione interna - parte 1: Terminologia
e prove comuni (ISO 5395-1:2013) EN ISO 5395-1:2013/A1:2018
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO 5395-2:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i
tosaerba con motore a combustione interna - Parte 2: Tosaerba
con conducente a piedi (ISO 5395-2:2013)
|
28.11.2013
|
EN 836:1997+A4:2011
Nota 2.1
|
30.9.2014
|
|
EN ISO 5395-2:2013/A1:2016EN ISO 5395-2:2013/A1:2016
|
09.06.2017
|
Nota 3
|
30.6.2017
|
|
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017
|
09.03.2018
|
Nota 3
|
30.6.2018
|
CEN
|
EN ISO 5395-3:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i
tosaerba con motore a combustione interna - parte 3: Tosaerba con
conducente a bordo seduto (ISO 5395-3:2013) EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 EN
ISO 5395-3:2013/A2:2018
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO 5674:2009
Trattrici e macchine agricole e forestali - Protezioni per alberi
cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) - Prove di
resistenza e di usura e criteri di accettazione (ISO 5674:2004,
versione corretta 2005-07-01)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 6682:2008
Macchine movimento terra - Zone di conforto e raggiungibilità dei comandi
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 6683:2008
Macchine movimento terra - Cinture di sicurezza e ancoraggi per
cinture di sicurezza - Requisiti di prestazione e prove
(ISO 6683:2005)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 7096:2008
Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni
trasmesse al sedile dell'operatore (ISO 7096:2000)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 7096:2008/AC:2009
|
|
|
|
CEN
|
EN ISO 8230-1:2008
Requisiti di sicurezza per macchine per lavaggio a secco - Parte 1:
Requisiti generali di sicurezza (ISO 8230-1:2008)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 8230-2:2008
Requisiti di sicurezza per macchine per lavaggio a secco - Parte 2:
Macchine che utilizzano percloroetilene (ISO 8230-2:2008)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 8230-3:2008
Requisiti di sicurezza per macchine per lavaggio a secco -
Parte 3: Macchine che utilizzano solventi infiammabili (ISO
8230-3:2008)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 8528-13:2016
Motore alternativo a combustione interna che aziona gruppi elettrogeni a
corrente alternata - Parte 13: Sicurezza (ISO 8528-13:2016)
|
9.9.2016
|
EN 12601:2010
Nota 2.1
|
30.6.2017
|
CEN
|
EN ISO 9902-1:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Requisiti
comuni (ISO 9902-1:2001)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 9902-1:2001/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.12.2009)
|
EN ISO 9902-1:2001/A2:2014
|
15.1.2016
|
Nota 3
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN ISO 9902-2:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Macchinario di
preparazione alla filatura e di filatura (ISO 9902-2:2001)
|
18.12.2009
|
|
|
EN ISO 9902-2:2001/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.12.2009)
|
EN ISO 9902-2:2001/A2:2014
|
13.2.2015
|
Nota 3
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
CEN
|
EN ISO 9902-3:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità -
Macchinario per la produzione di non tessuti (ISO 9902-3:2001)
|
18.12.2009
|
|
|
EN ISO 9902-3:2001/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.12.2009)
|
EN ISO 9902-3:2001/A2:2014
|
13.2.2015
|
Nota 3
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
CEN
|
EN ISO 9902-4:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Macchinario di
lavorazione del filato e di produzione di corde e cordami (ISO
9902-4:2001)
|
18.12.2009
|
|
|
EN ISO 9902-4:2001/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.12.2009)
|
EN ISO 9902-4:2001/A2:2014
|
13.2.2015
|
Nota 3
|
13.2.2015
|
CEN
|
EN ISO 9902-5:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità -
Macchinario di preparazione alla tessitura e alla maglieria
(ISO 9902-5:2001)
|
18.12.2009
|
|
|
EN ISO 9902-5:2001/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.12.2009)
|
EN ISO 9902-5:2001/A2:2014
|
13.2.2015
|
Nota 3
|
Data scaduta
13.2.2015
|
CEN
|
EN ISO 9902-6:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Macchinario per
la fabbricazione di tessuti (ISO 9902-6:2001)
|
18.12.2009
|
|
|
EN ISO 9902-6:2001/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.12.2009)
|
EN ISO 9902-6:2001/A2:2014
|
13.2.2015
|
Nota 3
|
13.2.2015
|
CEN
|
EN ISO 9902-7:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Macchinario per
la tintura e il finissaggio (ISO 9902-7:2001)
|
18.12.2009
|
|
|
EN ISO 9902-7:2001/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.12.2009)
|
EN ISO 9902-7:2001/A2:2014
|
13.2.2015
|
Nota 3
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
CEN
|
EN ISO 10218-1:2011
Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot
industriali - Parte 1: Robot (ISO 10218-1:2011)
|
18.11.2011
|
EN ISO 10218-1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(1.1.2013)
|
CEN
|
EN ISO 10218-2:2011
Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot
industriali - Sistemi ed integrazione di robot (ISO 10218-2:2011)
|
18.11.2011
|
|
|
CEN
|
EN ISO 10472-1:2008
Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte
1: Requisiti comuni (ISO 10472-1:1997)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 10472-2:2008
Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia
industriale - Parte 2: Macchine lavatrici e lavacentrifughe
(ISO 10472- 2:1997)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 10472-3:2008
Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale -
Parte 3: Tunnel di lavaggio, incluse le macchine
componenti (ISO 10472-3:1997)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 10472-4:2008
Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia
industriale - Parte 4: Essiccatori ad aria (ISO 10472-4:1997)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 10472-5:2008
Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale -
Parte 5: Mangani, introduttori e piegatrici (ISO 10472-5:1997)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 10472-6:2008
Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia
industriale - Parte 6: Presse da stiro e per termocollaggio (ISO
10472-6:1997)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 10517:2009
Tosasiepi portatili a motore - Sicurezza (ISO 10517:2009)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 10517:2009/A1:2013
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
30.9.2014
|
CEN
|
EN ISO 10821:2005
Macchine da cucire industriali - Requisiti di sicurezza delle macchine da
cucire, unità e sistemi di cucito (ISO 10821:2005)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 10821:2005/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.12.2009)
|
CEN
|
EN ISO 11102-1:2009
Motori alternativi a combustione interna - Dispositivo di avviamento
a manovella - Parte 1: Requisiti di sicurezza e prove
(ISO 11102-1:1997)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11102-2:2009
Motori alternativi a combustione interna - Dispositivo di avviamento a
manovella - Parte 2: Metodo di prova dell'angolo di disinnesto
(ISO 11102-2:1997)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11111-1:2009
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni
(ISO 11111-1:2009)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11111-1:2016
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Requisiti
comuni (ISO 11111-1:2016)
|
09.06.2017
|
|
30.11.2017
|
CEN
|
EN ISO 11111-2:2005
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Macchine di preparazione
alla filatura e macchine di filatura (ISO 11111-2:2005)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11111-2:2005/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(31.1.2010)
|
CEN
|
EN ISO 11111-2:2005/A2:2016
|
09.06.2017
|
Nota 3
|
La data di questa
pubblicazione
|
CEN
|
EN ISO 11111-3:2005
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Macchine per la
produzione de non tessuti (ISO 11111-3:2005)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11111-3:2005/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(31.1.2010)
|
CEN
|
EN ISO 11111-3:2005/A2:2016
|
09.06.2017
|
Nota 3
|
La data di questa
pubblicazione
|
CEN
|
EN ISO 11111-4:2005
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Macchine per la
lavorazione del filato e per la produzione di corde e cordami
(ISO 11111-4:2005)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11111-4:2005/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(31.1.2010)
|
CEN
|
EN ISO 11111-4:2005/A2:2016
|
09.06.2017
|
Nota 3
|
La data di questa
pubblicazione
|
CEN
|
EN ISO 11111-5:2005
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Macchine di
preparazione alla tessitura e alla maglieria (ISO 11111-5:2005)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11111-5:2005/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(31.1.2010)
|
CEN
|
EN ISO 11111-5:2005/A2:2016
|
09.06.2017
|
Nota 3
|
La data di questa
pubblicazione
|
CEN
|
EN ISO 11111-6:2005
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Macchine per la
fabbricazione dei tessuti (ISO 11111-6:2005)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11111-6:2005/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(31.1.2010)
|
CEN
|
EN ISO 11111-6:2005/A2:2016
|
09.06.2017
|
Nota 3
|
La data di questa
pubblicazione
|
CEN
|
EN ISO 11111-7:2005
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Macchine per
tintura e finissagio (ISO 11111-7:2005)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11111-7:2005/A1:2009
|
18.12.2009
|
Nota 3
|
Data scaduta
(31.1.2010)
|
CEN
|
EN ISO 11111-6:2005/A2:2016
|
09.06.2017
|
Nota 3
|
La data di questa
pubblicazione
|
CEN
|
EN ISO 11145:2016
Ottica e fotonica - Laser e sistemi laser - Vocabolario e simboli
(ISO 11145:2016)
|
9.9.2016
|
EN ISO 11145:2008
Nota 2.1
|
30.9.2016
|
CEN
|
EN ISO 11148-1:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 1:
Utensili per l'assemblaggio di elementi di collegamento mecca nici non
filettati (ISO 11148-1:2011)
|
24.8.2012
|
EN 792-1:2000+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
CEN
|
EN ISO 11148-2:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 2:
Taglierine e utensili per formare (ISO/FDIS 11148-2:2011)
|
29.2.2012
|
EN 792-2:2000+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
CEN
|
EN ISO 11148-3:2012
Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di
sicurezza - Parte 3: Trapani e maschiatrici (ISO 11148-3:2012)
|
5.4.2013
|
EN ISO 11148-3:2010
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2013)
|
CEN
|
EN ISO 11148-4:2012
Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza -
Parte 4: Macchine utensili a percussione non rotative
(ISO 11148-4:2012)
|
5.4.2013
|
EN ISO 11148-4:2010
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2013)
|
CEN
|
EN ISO 11148-5:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 5:
Trapani a percussione rotativi (ISO 11148-5:2011)
|
29.2.2012
|
EN 792-5:2000+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
CEN
|
EN ISO 11148-6:2012
Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di
sicurezza - Parte 6: Macchine utensili per l'assemblaggio di
elementi di collegamento filettati (ISO 11148-6:2012)
|
5.4.2013
|
EN ISO 11148-6:2010
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2013)
|
CEN
|
EN ISO 11148-7:2012
Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di
sicurezza - Parte 7: Smerigliatrici (ISO 11148-7:2012)
|
15.11.2012
|
EN 792-7:2001+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(28.2.2013)
|
CEN
|
EN ISO 11148-8:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 8:
Levigatrici e lucidatrici (ISO 11148-8:2011)
|
29.2.2012
|
EN 792-8:2001+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
CEN
|
EN ISO 11148-9:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 9:
Smerigliatrici per stampi (ISO 11148- 9:2011)
|
29.2.2012
|
EN 792-9:2001+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(1.6.2012)
|
CEN
|
EN ISO 11148-10:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte
10: Utensili con funzionamento a compressione (ISO 11148-10:2011)
|
29.2.2012
|
EN 792-10:2000+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
CEN
|
EN ISO 11148-11:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 11:
Roditrici e cesoie (ISO 11148-11:2011)
|
29.2.2012
|
EN 792-11:2000+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
CEN
|
EN ISO 11148-12:2012
Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di
sicurezza - Parte 12: Seghetti a movimento alternativo,
oscillante e circo lare (ISO 11148-12:2012)
|
5.4.2013
|
EN 792-12:2000+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2013)
|
CEN
|
EN ISO 11252:2013
Laser e sistemi laser - Dispositivi laser - Requisiti minimi per la
documentazione (ISO 11252:2013)
|
28.11.2013
|
EN ISO 11252:2008
Nota 2.1
|
28.2.2014
|
CEN
|
EN ISO 11553-1:2008
Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 1: Requisiti generali
di sicurezza (ISO 11553-1:2005)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11553-2:2008
Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 2: Requisiti di
sicurezza per macchine laser portatili (ISO 11553-2:2007)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11553-3:2013
Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 3: Riduzione del
rumore e metodi di misurazione del rumore per macchine laser
e macchine laser portatili e relative attrezzature ausiliarie
(classe di accuratezza 2) (ISO 11553-3:2013)
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11554:2017
Ottica e fotonica - Laser e sistemi laser - Metodi di prova
della potenza del fascio, dell’energia e delle caratteristiche temporali
(ISO 11554:2017)
|
09.03.2018
|
EN ISO
11554:2008
Nota 2.1
|
30.06.2018
|
CEN
|
EN ISO 11680-1:2011
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta
a motore - Parte 1: Macchine equipaggiate con un motore a combustione
interna integrato (ISO 11680-1:2011)
|
29.2.2012
|
EN ISO 11680-1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
CEN
|
EN ISO 11680-2:2011
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta
a motore - Parte 2: Macchine per uso con sorgente di potenza portata
a spalla (ISO 11680-2:2011)
|
29.2.2012
|
EN ISO 11680-2:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
CEN
|
EN ISO 11681-1:2011
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a
catena portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali (ISO
11681-1:2011)
|
29.2.2012
|
EN ISO 11681-1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
CEN
|
EN ISO 11681-2:2011
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a
catena portatili - Part 2: Motoseghe a catena per potatura (ISO
11681-2:2011)
|
29.2.2012
|
EN ISO 11681-2:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
|
EN ISO 11681-2:2011/A1:2017
|
09.03.2018
|
Nota 3
|
30.06.2018
|
CEN
|
EN ISO 11806-1:2011
Macchine agricole e forestali - Requisiti di sicurezza e prove
per decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente
- Parte 1: Macchine equipaggiate di un motore a
combustione interna integrato (ISO 11806-1:2011)
|
29.2.2012
|
EN ISO 11806:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
CEN
|
EN ISO 11806-2:2011
Macchine agricole e forestali - Requisiti di sicurezza e prove
per decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente
- Parte 2: Macchine per uso con sorgente di potenza portata a spalla
(ISO 11806-2:2011)
|
29.2.2012
|
|
|
CEN
|
EN ISO 11850:2011
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza generali
(ISO 11850:2011)
|
29.2.2012
|
EN 14861:2004+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.5.2012)
|
|
EN ISO 11850:2011/A1:2016
|
9.9.2016
|
Nota 3
|
31.8.2016
|
CEN
|
EN 12001:2012
Macchine per il trasporto, la proiezione e la distribuzione di
calcestruzzo e malta - Requisiti di sicurezza
|
15.11.2012
|
EN 12001:2003+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(28.2.2013)
|
CEN
|
EN 12012-1:2007+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione
dimensionale - Parte 1: Requisiti di sicurezza per granulatori a lame
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12012-3:2001+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione
dimensionale - Parte 3: Requisiti di sicurezza per trituratori
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12012-4:2006+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione
dimensionale - Parte 4: Requisiti di sicurezza per agglomeratori
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12013:2018
Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori interni - Requisiti
di sicurezza
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 12016:2013
Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per
ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Immunità
|
28.11.2013
|
EN 12016:2004+A1:2008
Nota 2.1
|
28.2.2014
|
CEN
|
EN 12041:2014
Macchine per l'industria alimentare - Formatrici - Requisiti di sicurezza
e di igiene
|
15.1.2016
|
EN 12041:2000 +A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN 12042:2014
Macchine per l'industria alimentare - Spezzatrici automatiche -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
13.2.2015
|
EN 12042:2005+A1:2010
Nota 2.1
|
Data scaduta
13.2.2015
|
CEN
|
EN 12043:2014
Macchine per l'industria alimentare - Celle di lievitazione
intermedia - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
15.1.2016
|
EN 12043:2000 +A1:2010
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN 12044:2005+A1:2009
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari
- Macchine fustellatrici e punzonatrici - Requisiti di sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12053:2001+A1:2008
Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione
delle emissioni di rumore
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12077-2:1998+A1:2008
Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Requisiti per la salute
e la sicurezza - Parte 2: Dispositivi di limitazione e indicazione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12110:2014
Macchine per scavo meccanizzato di gallerie - Accesso alla zona in
pressione - Requisiti di sicurezza
|
13.2.2015
|
EN 12110:2002 +A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
CEN
|
EN 12111:2014
Macchine per scavo meccanizzato di gallerie - Frese e minatori
continui - Requisiti di sicurezza
|
13.2.2015
|
EN 12111:2002+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
CEN
|
EN 12158-1:2000+A1:2010
Montacarichi da cantiere per materiali - Parte 1: Montacarichi
con piattaforma accessibile
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12158-2:2000+A1:2010
Montacarichi da cantiere per materiali - Parte 2: Montacarichi
inclinati con dispositivi di trasporto non accessibili
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12159:2012
Ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata
verticalmente
|
5.4.2013
|
EN 12159:2000
+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.5.2013)
|
CEN
|
EN 12162:2001+A1:2009
Pompe per liquido - Requisiti di sicurezza - Procedura per prove
idrostatiche
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12203:2003+A1:2009
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e
similari - Presse per calzature e pelletteria - Requisiti di sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12267:2003+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Seghe circolari - Requisiti di
sicurezza e di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12268:2014
Macchine per l'industria alimentare - Seghe a nastro - Requisiti di
sicurezza e di igiene
|
15.1.2016
|
EN 12268:2003 +A1:2010
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN 12301:2000+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Calandre - Requisiti di
sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12312-1:2013
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici -
Parte 1: Scale passeggeri
|
28.11.2013
|
EN 12312-1:2001+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta (28.11.2013)
|
CEN
|
EN 12312-2:2014
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa Requisiti specifici -
Parte 2: Veicoli per servizio
di catering
|
13.2.2015
|
EN 12312-2:2002
+A1:2009
Nota 2.1
|
13.2.2015
|
CEN
|
EN 12312-3:2017
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici -
Parte 3: Trasportatori a nastro
|
09.06.2017
|
EN 12312-3:2003 +A1:2009
Nota 2.1
|
31.7.2017
|
CEN
|
EN 12312-4:2014
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici -
Parte 4: Pontili mobili di imbarco passeggeri
|
11.7.2014
|
EN 12312-4:2003+A1:2009
Nota 2.1
|
30.9.2014
|
CEN
|
EN 12312-5:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici -
Parte 5: Mezzi e attrezzature per il rifornimento di car burante
agli aeromobili
|
09.06.2017
|
EN 12312-6:2004
+A1:2009
Nota 2.1
|
30.9.2017
|
CEN
|
EN 12312-6:2017
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici -
Parte 6: Attrezzature antighiaccio
e di sbrinamento per aeromobili
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12312-7:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici -
Parte 7: Mezzi ed attrezzature per la movimentazione degli
aeromobili
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12312-8:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici
- Parte 8: Scalette e piattaforme di manutenzione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12312-9:2013
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici -
Parte 9: Piattaforme di sollevamento per container/pallet
|
28.11.2013
|
EN 123129:2005+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
CEN
|
EN 12312-10:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici -
Parte 10: Veicoli per il trasferimento di container/pallet
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12312-12:2017
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti
specifici - Parte 12: Botti acqua potabile
|
Questa è la prima
pubblicazione
|
EN
12312-12:2002+A1:2009
Nota 2.1
|
30.06.2018
|
CEN
|
EN 12312-13:2017
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti
specifici - Parte 13: Botti igieniche
|
Questa è la prima
pubblicazione
|
EN
12312-13:2002+A1:2009
Nota 2.1
|
30.06.2018
|
CEN
|
EN 12312-14:2014
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa -
Requisiti specifici - Parte 14: Veicoli per il
trasporto e l'imbarco di passeggeri disabili/
invalidi
|
13.2.2015
|
EN 12312-14:2006
+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
13.2.2015
|
CEN
|
EN 12312-15:2006+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici -
Parte 15: Trattori per traino carrelli
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12312-16:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici
- Parte 16: Dispositivi di avviamento
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12312-17:2004+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici -
Parte 17: Apparati per l'aria condizionata
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12312-18:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici -
Parte 18: Mezzi e attrezzature per ossigeno e azoto
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12312-19:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte
19: Martinetti di sollevamento, tripodi, puntoni di coda
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12312-20:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici -
Parte 20: Unità di alimentazione elettrica a terra
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12321:2003+A1:2009
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Specifiche per i requisiti
di sicurezza dei trasportatori blindati ad alette raschianti per lunghe
fronti
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12331:2003+A2:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine tritacarne -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12336:2005+A1:2008
Macchine per scavo meccanizzato di gallerie - Scudo meccanizzato,
spingitubo meccanizzato, spingitubo meccanizzato con estrattore a
coclea, erettore di conci - Requisiti di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12348:2000+A1:2009
Carotatrici su piedistallo - Sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12355:2003+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine scuoiatrici,
scotennatrici e asportatrici di membrane - Requisiti di sicurezza e
di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12385-1:2002+A1:2008
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12385-2:2002+A1:2008
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 2: Definizioni, designazione e
classificazione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12385-3:2004+A1:2008
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Informazioni per l'uso e la
manutenzione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12385-4:2002+A1:2008
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 4: Funi a trefoli per usi
generali nel sollevamento
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12385-10:2003+A1:2008
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 10: Funi spiroidali per usi
strutturali generali
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12387:2005+A1:2009
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria
e similari - Attrezzature modulari per la riparazione della scarpa -
Requisiti di sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12409:2008+A1:2011
Macchine per materie plastiche e gomma - Termoformatrici - Requisiti di
sicurezza
|
29.2.2012
|
EN 12409:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.4.2012)
|
CEN
|
EN 12417:2001+A2:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Centri di lavorazione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010
|
|
|
|
CEN
|
EN 12418:2000+A1:2009
Macchine per taglio di pietra e muratura da cantiere - Sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12463:2004+A1:2011
Macchine per l'industria alimentare - Macchine insaccatrici e macchine
ausiliarie - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
20.7.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12505:2000+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Centrifughe per il tratta mento
degli oli e grassi alimentari - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12525:2000+A2:2010
Macchine agricole - Caricatori frontali - Sicurezza
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12545:2000+A1:2009
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e
similari - Procedura per prove di rumorosità - Requisiti comuni
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12547:2014
Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza
|
15.1.2016
|
EN 12547:1999 +A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN 12549:1999+A1:2008
Acustica - Procedure per prove di rumorosità degli utensili per
l'inserimento di elementi di fissaggio - Metodo tecnico progettuale
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12581:2005+A1:2010
Impianti di verniciatura - Macchinario per l'applicazione di
prodotti vernicianti liquidi organici per immersione ed elettroforesi
- Requisiti di sicurezza
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12621:2006+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Asciugatrici per l'insalata -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12622:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12629-1:2000+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e
di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12629-2:2002+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e
di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 2: Blocchiere
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12629-3:2002+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e
di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 3: Mac chine a piano scorrevole
e a tavola rotante
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12629-4:2001+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e
di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 4: Macchine per la
fabbricazione delle tegole di calcestruzzo
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12629-5-1:2003+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e
di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 5-1: Macchine per la
fabbricazione in verticale delle tubazioni
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12629-5-2:2003+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e
di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 5-2: Macchine per la
fabbricazione in orizzontale delle tubazioni
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12629-5-3:2003+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e
di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 5-3: Macchine per la
precompressione delle tubazioni
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12629-5-4:2003+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e
di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 5-4: Macchine per il
rivestimento delle tubazioni di calcestruzzo
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12629-6:2004+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e
di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 6: Attrezzature fisse e mobili
per la fabbricazione di prodotti armati prefabbricati
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12629-7:2004+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e
di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 7: Attrezzature fisse e mobili
per la fabbricazione su banco di prodotti precompressi
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12629-8:2002+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e
di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 8: Macchine e attrezzature per
la costruzione dei prodotti da costruzione di silicato di calcio (e
calcestruzzo)
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 12635:2002+A1:2008
Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa -
Installazione e utilizzo
|
8.9.2009
|
|
|
Attenzione: per quanto
concerne il punto 5.1 e l’allegato D, questa pubblicazione non riguarda
il riferimento alla norma EN 12453:2000,
la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai
requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui ai punti 1.1.2, 1.1.6,
1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 e 1.5.14 dell’allegato I della
direttiva 2006/42/CE.
|
CEN
|
EN 12643:2014
Macchine movimento terra - Macchine a ruote gommate - Requisiti per la
sterzatura
|
11.7.2014
|
EN 12643:1997+A1:2008
Nota 2.1
|
31.8.2014
|
CEN
|
EN 12644-1:2001+A1:2008
Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l'impiego ed il
collaudo - Parte 1: Istruzioni
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12644-2:2000+A1:2008
Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l'impiego e il
collaudo - Parte 2: Marcatura
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12649:2008+A1:2011
Compattatori di calcestruzzo e macchine lisciatrici - Sicurezza
|
18.11.2011
|
EN 12649:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.1.2012)
|
CEN
|
EN 12653:1999+A2:2009
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di cuoio e similari
- Macchine inchiodatacchi - Requisiti di sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12693:2008
Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti ambientali e di
sicurezza - Compressori refrigeranti di tipo volumetrico
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12717:2001+A1:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Trapani
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12733:2001+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Motofalciatrici condotte a piedi -
Sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12750:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno -
Scorniciatrici su quattro lati
|
28.11.2013
|
EN 12750:2001+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
CEN
|
EN 12753:2005+A1:2010
Impianti di combustione termica per l'abbattimento dei composti organici
volatili emessi da impianti utilizzati per il trattamento delle superfici
- Requisiti di sicurezza
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12757-1:2005+A1:2010
Apparecchiature di miscelazione dei prodotti vernicianti - Requisiti di
sicurezza - Parte 1: Apparecchiature di miscelazione per l'impiego di
ritocco nell'autocarrozzeria
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12779:2004+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la
lavorazione del legno - Sistemi fissi di estrazione di trucioli e polveri
- Prestazioni correlate alla sicurezza e requisiti di sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12851:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Accessori per le macchine aventi
sorgente di movimento ausiliaria - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12852:2001+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine per la lavorazione di
alimenti e frullatori - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12853:2001+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Frullatori e sbattitori
portatili - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010
|
|
|
|
CEN
|
EN 12854:2003+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Frullatori ad immersione -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12855:2003+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Cutter a vasca rotante -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12881-1:2014
Nastri trasportatori - Prove di simulazione
d'infiammabilità - Parte 1: Prove con bruciatore
a propano
|
13.2.2015
|
EN 12881-1:2005+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
CEN
|
EN 12881-2:2005+A1:2008
Nastri trasportatori - Prove di simulazione d'infiammabilità - Parte 2:
Prove al fuoco su vasta scala
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12882:2015
Nastri trasportatori per utilizzo generale - Requisiti di sicurezza
elettrica e protezione contro l'infiammabilità
|
15.1.2016
|
EN 12882:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN 12921-1:2005+A1:2010
Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che utilizzano
sostanze liquide o in fase di vapore - Parte 1: Requisiti di
sicurezza generali
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12921-2:2005+A1:2008
Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che uti
lizzano sostanze liquide o in fase di vapore - Parte 2: Sicurezza delle
macchine che utilizzano detergenti acquosi
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12921-3:2005+A1:2008
Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che uti lizzano
sostanze liquide o in fase di vapore - Parte 3: Sicurezza delle macchine che
utilizzano solventi infiammabili
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12921-4:2005+A1:2008
Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che uti lizzano
sostanze liquide o in fase di vapore - Parte 4: Sicurezza delle macchine
che utilizzano solventi alogenati
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12965:2003+A2:2009
Trattrici e macchine agricole e forestali - Alberi cardanici di
trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni
- Sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12978:2003+A1:2009
Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Dispositivi di
sicurezza per porte e cancelli motorizzati - Requisiti e metodi
di prova
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12981:2005+A1:2009
Impianti di verniciatura - Cabine per l'applicazione di prodotti
vernicianti in polvere - Requisiti di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 12984:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine e apparecchi portatili e/o
guidati a mano con strumenti di taglio azionati meccanicamente -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 12999:2011+A2:2018
Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 13000:2010+A1:2014
Apparecchi di sollevamento - Gru mobili
|
13.2.2015
|
EN 13000:2010
Nota 2.1
|
13.2.2015
|
CEN
|
EN 13001-1:2015
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto -
Parte 1: Principi e requisiti generali
|
15.1.2016
|
EN 13001-1:2004 +A1:2009
Nota 2.1
|
(Data scaduta)
29.2.2016
|
CEN
|
EN 13001-3-1:2012+A2:2018
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte
3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 13001-2:2014
Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il
progetto - Parte 2: Azioni dei carichi
|
15.1.2016
|
EN 13001-2:2011
Nota 2.1
|
(Data scaduta)
29.2.2016
|
CEN
|
EN 13001-3-2:2014 Apparecchi
di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-2: Stati
limite e verifica di idoneità delle funi nei sistemi di avvolgimento e
deviazione
|
15.1.2016
|
|
|
CEN
|
EN 13001-3-3:2014 Apparecchi
di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-3: Stati
limite e verifica di idoneità dei contatti ruota/rotaia
|
15.1.2016
|
|
|
CEN
|
EN 13001-3-5:2016
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte
3-5: Stati limite e verifica dell’idoneità di ganci di sollevamento
fucinati
|
09.06.2017
|
|
|
CEN
|
EN 13001-3-6:2018
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte
3-6: Stati limite e verifica dell'idoneità del macchinario – Cilindri
idraulici
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 13015:2001+A1:2008
Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di
manutenzione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13019:2001+A1:2008
Macchine per la pulizia stradale - Requisiti di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13020:2004+A1:2010
Macchine per il trattamento della superficie stradale - Requisiti di
sicurezza
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13021:2003+A1:2008
Macchine per i servizi invernali - Requisiti di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13023:2003+A1:2010
Metodi per la misurazione del rumore di macchine per la stampa,
macchine per la trasformazione della carta, macchine per la produzione
della carta e attrezzature ausiliarie - Classi di accuratezza 2 e 3
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13035-1:2008
Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione
del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Attrezzatura per
l'immagazzinamento, la movimentazione e il tran sporto all'interno della
fabbrica
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13035-2:2008
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione
del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Attrezzature per
l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto all'esterno dello
stabilimento
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13035-3:2003+A1:2009
Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione
del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Macchine da taglio
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN
13035-3:2003+A1:2009/AC:2010
|
|
|
|
CEN
|
EN 13035-4:2003+A1:2009
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione
del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Tavoli
basculanti
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13035-5:2006+A1:2009
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la
lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Macchine
e impianti per impilare e disimpilare
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13035-6:2006+A1:2009
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la
lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Macchine
per troncaggio
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13035-7:2006+A1:2009
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la
lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 7:
Macchine da taglio per il vetro laminato
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13035-9:2006+A1:2010
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la
lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Impianti
di lavaggio
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13035-11:2006+A1:2010
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione
del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 11:
Trapanatrici
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13042-1:2007+A1:2009
Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione
del vetro cavo - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Alimentatore di
gocce
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13042-2:2004+A1:2009
Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la
lavorazione del vetro cavo - Requisiti di sicurezza - Parte
2: Macchine di caricamento
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13042-3:2007+A1:2009
Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione
del vetro cavo - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Macchine IS
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13042-5:2003+A1:2009
Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la
lavorazione del vetro cavo - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Presse
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13059:2002+A1:2008
Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione
delle vibrazioni
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13102:2005+A1:2008
Macchine per ceramica - Sicurezza - Carico e scarico di piastrelle
di ceramica
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13112:2002+A1:2009
Macchine per conceria - Spaccatrici e ugualizzatrici a nastro - Requisiti
di sicurezza
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13113:2002+A1:2010
Macchine per conceria - Spalmatrici a rullo - Requisiti di sicurezza
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 13114:2002+A1:2009
Macchine per conceria - Reattori di processo rotanti - Requisiti di
sicurezza
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13118:2000+A1:2009
Macchine agricole - Macchine per la raccolta delle patate - Sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13120:2014
Tende interne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza
|
11.7.2014
|
EN 13120:2009
Nota 2.1
|
31.08.2014
|
CEN
|
EN 13128:2001+A2:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Fresatrici (incluse alesatrici)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010
|
|
|
|
CEN
|
EN 13135:2013+A1:2018
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per
l'attrezzatura
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 13140:2000+A1:2009
Macchine agricole - Macchine per la raccolta delle barbabietole da
zucchero e da foraggio - Sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13155:2003+A2:2009
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di
presa del carico
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13157:2004+A1:2009
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Apparecchi di sollevamento
azionati a mano
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13204:2016
Attrezzature idrauliche a doppia azione per
servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e di
prestazione
|
09.06.2017
|
EN 13204:2004
+A1:2012
Nota 2.1
|
30.11.2017
|
CEN
|
EN 13208:2003+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Pelaverdure - Requisiti di
sicurezza e di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13218:2002+A1:2008
Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici fisse
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010
|
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CEN
|
EN 13241:2003+A2:2016 Porte e
cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche
prestazionali Avvertenza: per quanto concerne i punti 4.2.2, 4.2.6,
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.6, la presente pubblicazione non riguarda il
riferimento della norma EN 12453:2000, la cui applicazione non conferisce
una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute di cui ai punti 1.3.7 e 1.4.3 dell'allegato I della
direttiva 2006/42/CE.
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 13288:2005+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Macchine per il sollevamento e
il rovesciamento di recipienti - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13289:2001+A1:2013
Macchine per la lavorazione della pasta - Essiccatoi e raffreddatori
- Requisiti di sicurezza e di igiene
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN 13355:2004+A1:2009
Impianti di verniciatura - Cabine forno - Requisiti di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13367:2005+A1:2008
Macchine per ceramica - Sicurezza - Trasbordatori e apparato
movimentazione dei carri
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009
|
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|
|
CEN
|
EN 13378:2001+A1:2013
Macchine per la lavorazione della pasta - Presse per pasta - Requisiti di
sicurezza e di igiene
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN 13379:2001+A1:2013
Macchine per la lavorazione della pasta - Stenditrici, sfilatrici e troncatrici,
convogliatori di canne, accumulatori per canne - Requisiti di
sicurezza e di igiene
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN 13389:2005+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Mescolatori a bracci
orizzontali - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13390:2002+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Macchine per torte e crostate
- Requisiti di sicurezza e di igiene
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13411-1:2002+A1:2008
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Radance per
branche a fune di acciaio
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13411-2:2001+A1:2008
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 2: Impalmatura
delle asole per brache a fune
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13411-3:2004+A1:2008
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Ferrule
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13411-4:2011
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 4: Capocorda con
metallo fuso o resina
|
20.7.2011
|
EN 13411-4:2002+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.9.2011)
|
CEN
|
EN 13411-5:2003+A1:2008
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Morsetti per
funi
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13411-6:2004+A1:2008
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 6: Capicorda
asimmetrici a cuneo
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13411-7:2006+A1:2008
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 7: Capicorda
simmetrici a cuneo
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13411-8:2011
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 8: Terminali
a pressare e pressatura
|
18.11.2011
|
|
|
CEN
|
EN 13414-1:2003+A2:2008
Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Brache per usi generali
nel sollevamento
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13414-2:2003+A2:2008
Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 2: Linee guida per l'uso e
la manutenzione fornite dal fabbricante
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13414-3:2003+A1:2008
Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Brache ad anello e brache
piatte
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13418:2013
Macchine per materie plastiche e gomma - Unità per avvolgimento film e
foglie - Requisiti di sicurezza
|
28.11.2013
|
EN 13418:2004+A1:2008
Nota 2.1
|
30.11.2013
|
CEN
|
EN 13448:2001+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Gruppi falcianti scavallatori - Sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13457:2004+A1:2010
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari
- Macchine spaccatrici, smussatrici, rifilatrici, incollatrici ed
essiccatrici - Requisiti di sicurezza
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN ISO 13482:2014
Robot e dispositivi robotici — Requisiti di
sicurezza per i robot per la cura personale (ISO
13482:2014)
|
11.7.2014
|
|
|
CEN
|
EN 13524:2003+A2:2014
Macchine per la manutenzione delle strade - Requisiti di sicurezza
|
11.7.2014
|
EN 13524:2003+A1:2009
Nota 2.1
|
31.08.2014
|
CEN
|
EN 13525:2005+A2:2009
Macchine forestali - Sminuzzatrici mobili - Sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13531:2001+A1:2008
Macchine movimento terra - Struttura di protezione in caso di
ribaltamento (TOPS) per escavatori compatti - Prove di laboratorio e
requisiti di prestazione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13534:2006+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine siringatrici per salatura
- Requisiti di sicurezza e di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13557:2003+A2:2008
Apparecchi di sollevamento - Comandi e stazioni di comando
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13561:2015
Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza
|
15.1.2016
|
EN 13561:2004 +A1:2008
Nota 2.1
|
28.2.2017
|
CEN
|
EN 13570:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine mescolatrici - Requisiti
di sicurezza e di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13586:2004+A1:2008
Apparecchi di sollevamento - Accessi
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13591:2005+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Caricatori per forni a ripiani
fissi - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13617-1:2012
Stazioni di servizio - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la
costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di
pompaggio remote
|
24.8.2012
|
EN 13617-1:2004+A1:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.11.2012)
|
CEN
|
EN 13621:2004+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Asciugatrici per l'insalata -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13659:2015
Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza
|
15.1.2016
|
EN 13659:2004 +A1:2008
Nota 2.1
|
28.2.2017
|
CEN
|
EN 13675:2004+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di laminatoi e
sistemi di formatura tubi e loro equipaggiamenti di finitura
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13683:2003+A2:2011
Macchine da giardinaggio - Trituratori/sminuzzatrici con motore incorporato
- Sicurezza
|
20.7.2011
|
|
|
CEN
|
EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013
|
|
|
|
CEN
|
EN 13684:2018
Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi -
Sicurezza
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 13731:2007
Cuscini di sollevamento pneumatici per servizi antincendio e di
soccorso
Requisiti di sicurezza e di prestazione
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13732:2013
Macchine per l'industria alimentare - Refrigeranti del latte sfuso alla
stalla - Requisiti di prestazione, sicurezza e igiene
|
28.11.2013
|
EN 13732:2002+A2:2009
Nota 2.1
|
31.1.2014
|
CEN
|
EN ISO 13766-2:2018
Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili -
Compatibilità elettromagnetica (EMC) di macchine con alimentazione
interna elettrica - parte 2: Requisiti supplementari EMC per le funzioni
di sicurezza (ISO 13766-2:2018)
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 13852-1:2013
Apparecchi di sollevamento - Gru per l'utilizzo in mare aperto - Parte 1:
Gru per l'utilizzo in mare aperto per impieghi generali
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN 13862:2001+A1:2009
Macchine per taglio di superfici piane orizzontali - Sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13870:2015 Macchine per
l'industria alimentare - Macchine porzionatrici - Requisiti di sicurezza
e di igiene
|
15.1.2016
|
EN 13870:2005 +A1:2010 Nota
2.1
|
Data scaduta
(31.3.2016)
|
CEN
|
EN 13871:2014
Macchine per l'industria alimentare - Macchine cubettatrici -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
15.1.2016
|
EN 13871:2005 +A1:2010
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN 13885:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine clippatrici -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13886:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Caldaie per cottura
equipaggiate con mescolatori e/o miscelatori azionati da motore -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13889:2003+A1:2008
Grilli fucinati di acciaio per sollevamento - Grilli diritti e a lira -
Grado 6 - Sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 13898:2003+A1:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per il taglio a freddo dei
metalli
|
8.9.2009
|
|
|
|
EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010
|
|
|
|
CEN
|
EN 13951:2012
Pompe per liquidi - Requisiti di sicurezza - Applicazioni agro-
alimentari - Regole di progettazione per assicurare l'igiene durante
l'utilizzo
|
24.8.2012
|
EN 13951:2003+A1:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.10.2012)
|
CEN
|
EN 13954:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Taglierine per pane -
Requisiti di sicurezza e di igiene
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 13977:2011
Applicazioni ferroviarie - Binario - Requisiti di sicurezza per macchine portatili
e carrelli per la costruzione e la manutenzione
|
20.7.2011
|
|
|
CEN
|
EN 13985:2003+A1:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Cesoie a ghigliottina
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14010:2003+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Attrezzatura per i parcheggi auto matici per
veicoli a motore - Requisiti di sicurezza e di compatibilità
elettromagnetica (EMC) per le fasi di progettazione, fabbricazione,
montaggio e messa in servizio
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14018:2005+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Seminatrici - Sicurezza
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14033-3:2017
Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine per la costruzione e
la manutenzione della infrastruttura ferroviaria - Parte 3: Requisiti
generali di sicurezza
|
09.03.2018
|
EN 14033-3:2009+A1:2011
Nota 2.1
|
30.06.2018
|
CEN
|
EN 14043:2014
Attrezzature aeree a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio
- Scale girevoli con movimenti combinati - Requisiti di
sicurezza e di prestazione e metodi di prova
|
11.7.2014
|
EN 14043:2005
+A1:2009
Nota 2.1
|
31.7.2014
|
CEN
|
EN 14044:2014
Attrezzature a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio -
Scale girevoli con movimenti sequenziali - Requisiti di sicurezza e
di prestazione e metodi di prova
|
11.7.2014
|
EN 14044:2005
+A1:2009
Nota 2.1
|
31.7.2014
|
CEN
|
EN 14070:2003+A1:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Trasferte e macchine speciali
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010
|
|
|
|
CEN
|
EN 14238:2004+A1:2009
Apparecchi di sollevamento - Dispositivi controllati manualmente per
la manipolazione dei carichi
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 14314:2009
Motori alternativi a combustione interna - Impianto di avviamento
autoavvolgente - Requisiti generali di sicurezza (ISO 14314:2004)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14439:2006+A2:2009
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Gru a torre
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14462:2005+A1:2009
Apparecchiature per il trattamento delle superfici - Procedura per prove
di rumorosità delle apparecchiature per il trattamento delle
superfici, incluse le attrezzature manuali asservite - Classi di
accuratezza 2 e 3
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14466:2005+A1:2008
Pompe antincendio - Pompe mobili - Requisiti di sicurezza e di
prestazione, prove
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14492-1:2006+A1:2009
Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 1:
Argani motorizzati
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN
14492-1:2006+A1:2009/AC:2010
|
|
|
|
CEN
|
EN 14492-2:2006+A1:2009
Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte
2: Paranchi motorizzati
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN
14492-2:2006+A1:2009/AC:2010
|
|
|
|
CEN
|
EN 14502-2:2005+A1:2008
Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura per il sollevamento di persone
- Parte 2: Stazioni di comando elevabili
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14655:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Taglia baguette - Requisiti di
sicurezza e di igiene
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 14656:2006+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per presse di
estrusione per acciaio e metalli non ferrosi
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 14658:2005+A1:2010
Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti generali
di sicurezza per apparecchiature di movimentazione continua per
miniere di lignite a cielo aperto
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 14673:2006+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per presse
idrauliche a forgiare a caldo per acciaio e per metalli non ferrosi
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 14677:2008
Sicurezza del macchinario - Metallurgia secondaria - Macchinario e attrezzatura
per il trattamento dell'acciaio liquido
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14681:2006+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per il macchinario e
l'attrezzatura per la produzione di acciaio con forno elettrico ad arco
|
20.10.2010
|
|
|
CEN
|
EN 14710-1:2005+A2:2008
Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di
adescamento - Parte 1: Classificazione, requisiti generali e di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14710-2:2005+A2:2008
Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di
adescamento - Parte 2: Verifica dei requisiti generali e di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14753:2007
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di macchine ed
equipaggiamenti per la colata continua dell'acciaio
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14886:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Unità di taglio a nastro per
espansi a blocchi - Requisiti di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14910:2007+A1:2009
Macchine da giardinaggio - Tagliaerba a motore con conducente a piedi -
Sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14930:2007+A1:2009
Macchine agricole e forestali e da giardinaggio - Macchine portatili
manualmente e condotte a piedi - Determinazione dell'accessibilità
alle superfici calde
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14957:2006+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine lavastoviglie con
convogliatore - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN 14958:2006+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Macchine per la macinazione e la
lavorazione delle farine e delle semole - Requisiti di sicurezza e
di igiene
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14973:2006+A1:2008
Nastri trasportatori per utilizzo nelle installazioni sotterranee -
Requisiti di sicurezza elettrica e di protezione contro l'infiammabilità
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 14982:2009
Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica - Metodi
di prova e criteri di accettazione (ISO 14982:1998)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 14985:2012
Apparecchi di sollevamento - Gru a braccio rotante
|
23.3.2012
|
|
|
CEN
|
EN 15000:2008
Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a
braccio telescopico - Specifiche, caratteristiche e requisiti di
prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico
longitudinale
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15011:2011+A1:2014
Apparecchi di sollevamento - Gru a ponte e a portale
|
11.7.2014
|
EN 15011:2011
Nota 2.1
|
31.8.2014
|
CEN
|
EN ISO 15012-4:2016
Salute e sicurezza in saldatura e nelle tecniche affini - Attrezzatura
per la captazione e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 4:
Requisiti generali (ISO 15012-4:2016)
|
09.06.2017
|
|
|
CEN
|
EN 15027:2007+A1:2009
Seghe murali e seghe a filo trasportabili da cantiere - Sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15056:2006+A1:2009
Apparecchi di sollevamento - Requisiti per spreader per container
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15059:2009+A1:2015
Veicoli battipista - Requisiti di sicurezza
|
15.1.2016
|
EN 15059:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN 15061:2007+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza dei macchinari e degli
equipaggiamenti delle linee di processo nastri
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15067:2007 Macchine
per materie plastiche e gomma - Termosaldatrici per sacchi e sacchetti
- Requisiti di sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15093:2008
Sicurezza del Macchinario - Requisiti di Sicurezza di Laminatori a
Caldo di Prodotti Piani
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15094:2008
Sicurezza del Macchinario - Requisiti di Sicurezza di Laminatori a Freddo
di Prodotti Piani
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15095:2007+A1:2008
Scaffalature e ripiani mobili automatici, magazzini automatici a piani
rotanti, magazzini automatici verticali - Requisiti di Sicurezza
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15162:2008
Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione delle pietre
naturali - Requisiti di sicurezza dei telai
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15163:2008
Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione delle pietre naturali
- Sicurezza - Requisiti per le tagliatrici a filo diamantato
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15164:2008
Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione delle pietre
naturali - Sicurezza - Requisiti per tagliatrici a cinghia e a catena
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15166:2008
Macchine per l'industria alimentare - Macchine automatiche per la
separazione della parte posteriore di carcasse da macello - Requisiti di
sicurezza e di igiene
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15194:2017
Cicli - Cicli elettrici a pedalata assistita - Biciclette EPAC
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 15268:2008
Stazioni di servizio - Requisiti di sicurezza per la costruzione di pompe
sommerse
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15503:2009+A2:2015
Macchine da giardinaggio - Soffiatori, aspiratori e aspiratori- soffiatori
da giardino - Sicurezza
|
13.5.2016
|
EN 15503:2009+A1:2013
Nota 2.1
|
30.6.2017
|
CEN
|
EN 15572:2015 Macchine e
impianti per l'estrazione e la lavorazione della pietra naturale -
Sicurezza - Requisiti per le macchine di finitura bordi
|
15.1.2016
|
|
|
CEN
|
EN 15695-1:2017
Trattrici agricole e forestali e macchine irroratrici semoventi -
Protezione dell’operatore (conducente) da sostanze pericolose -
Parte 1: Classificazione della cabina, requisiti e procedure di prova
|
09.03.2018
|
EN
15695-1:2009
Nota 2.1
|
30.06.2018
|
CEN
|
EN 15695-2:2017
Trattrici agricole e forestali e macchine irroratrici semoventi
-Protezione dell’operatore (conducente) da sostanze pericolose -
Parte 2: Filtri, requisiti e procedure di prova
|
09.03.2018
|
EN
15695-2:2009
Nota 2.1
|
30.06.2018
|
CEN
|
EN 15700:2011
Sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone
per sport invernali o utilizzo turistico
|
29.2.2012
|
|
|
CEN
|
EN ISO 15744:2008
Macchine utensili portatili non elettriche - Procedura per la
misurazione della rumorosità -Metodo tecnico progettuale (grado 2)
(ISO 15744:2002)
|
8.9.2009
|
|
|
CEN
|
EN 15746-2:2010+A1:2011
Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine strada-rotaia ed
equipaggiamenti associati - Parte 2: Requisiti generali di sicurezza
|
29.2.2012
|
EN 15746-2:2010
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.4.2012)
|
CEN
|
EN 15774:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine per la lavorazione di
pasta fresca e ripiena (tagliatelle, cannelloni, ravioli,
tortellini, orecchiette e gnocchi) - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN 15811:2014
Macchine agricole - Ripari fissi e ripari interbloccati con o senza
meccanismo di bloccaggio del riparo per parti di trasmissioni in
movimento
|
15.1.2016
|
EN 15811:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN 15830:2012
Carrelli fuoristrada a braccio telescopico - Visibilità - Metodi di
prova e verifica
|
24.8.2012
|
|
|
CEN
|
EN 15861:2012
Macchine per l'industria alimentare - Affumicatoi - Requisiti di
sicurezza e di igiene
|
24.8.2012
|
|
|
CEN
|
EN 15895:2011+A1:2018
Chiodatrici a sparo - Requisiti di sicurezza - Pistole marcatrici a massa
battente
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 15949:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di laminatori a caldo
per barre, profili e vergella
|
5.6.2012
|
|
|
CEN
|
EN 15954-2:2013
Applicazioni ferroviarie - Binario - Rimorchi ed equipaggiamenti
associati - Parte 2: Requisiti generali di sicurezza
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN 15955-2:2013
Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine smontabili ed
equipaggiamenti associati - Parte 2: Requisiti generali di sicurezza
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN 15997:2011
Quadricicli fuoristrada (ATV - Quad) - Requisiti di sicurezza e
metodi di prova
|
29.2.2012
|
|
|
CEN
|
EN 15997:2011/AC:2012
|
|
|
|
CEN
|
EN 16005:2012
Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in uso - Requisiti e metodi
di prova
|
5.4.2013
|
|
|
|
EN 16005:2012/AC:2015
|
|
|
|
CEN
|
EN 16029:2012
Minimoto per trasporto di persone non su strada pubblica - Veicoli a due
ruote in linea - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
|
24.8.2012
|
|
|
CEN
|
EN ISO 16089:2015
Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici fisse (ISO
16089:2015)
|
13.5.2016
|
EN
13218:2002+A1:2008
Nota 2.1
|
30.06.2017
|
CEN
|
EN ISO 16092-1:2018
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - parte 1: Requisiti generali
di sicurezza (ISO 16092-1:2017)
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO 16092-3:2018
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - parte 3: Requisiti di
sicurezza per presse idrauliche (ISO 16092-3:2017)
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO 16093:2017
Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per il taglio a freddo dei
metalli (ISO 16093:2017)
|
09.03.2018
|
EN
13898:2003+A1:2009
Nota 2.1
|
30.06.2018
|
CEN
|
EN ISO 16119-1:2013
Macchine agricole e forestali - Requisiti relativi ad aspetti ambientali per
irroratrici - Parte 1: Generalità (ISO 16119-1:2013)
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN ISO 16119-2:2013
Macchine agricole e forestali - Requisiti relativi ad aspetti ambientali
per irroratrici - Parte 2: Irroratrici a barra orizzontale (ISO
16119-2:2013)
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN ISO 16119-3:2013
Macchine agricole e forestali - Requisiti relativi ad aspetti ambientali
per irroratrici - Parte 3: Irroratrici per cespugli e colture arboree
(ISO 16119-3:2013)
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN ISO 16119-4:2014 Macchine
agricole e forestali - Requisiti relativi ad aspetti ambientali per
irroratrici - Parte 4: Irroratrici fisse e semi-mobili (ISO 16119-
4:2014)
|
15.1.2016
|
|
|
CEN
|
EN 16191:2014
Macchinario per scavo meccanizzato di gallerie - Requisiti di
sicurezza
|
13.2.2015
|
EN 815:1996+A2:2008
EN 12336:2005
+A1:2008
Nota 2.1
|
13.2.2015
|
CEN
|
EN 16203:2014
Sicurezza dei carrelli industriali - Prove dinamiche
per la verifica della stabilità laterale -
Carrelli controbilanciati
|
13.2.2015
|
|
|
CEN
|
EN 16228-1:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 1: Prescrizioni generali
|
13.2.2015
|
EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Nota 2.1
|
13.2.2015
|
CEN
|
EN 16228-2:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 2: Perforatrici mobili per lavori
di ingegneria civile e geotecnica e per l'industria
mineraria ed estrattiva
|
13.2.2015
|
13.2.2015. EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Nota 2.1
|
13.2.2015
|
CEN
|
EN 16228-3:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 3: Attrezzature per perforazione
orizzontale direzionata (HDD)
|
13.2.2015
|
EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Nota 2.1
|
13.2.2015
|
CEN
|
EN 16228-4:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 4: Attrezzature per fondazioni
|
13.2.2015
|
EN 996:1995+A3:2009
EN 791:1995+A1:2009
Nota 2.1
|
13.2.2015
|
CEN
|
EN 16228-5:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 5: Attrezzature per diaframmi
|
13.2.2015
|
EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Nota 2.1
|
13.2.2015
|
CEN
|
EN 16228-6:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 6: Attrezzature per jetting,
cementazione e iniezione
|
13.2.2015
|
EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Nota 2.1
|
13.2.2015
|
CEN
|
EN 16228-7:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 7: Attrezzature ausiliarie
intercambiabili
|
13.2.2015
|
EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Nota 2.1
|
13.2.2015
|
CEN
|
EN 16230-1:2013+A1:2014
Kart da noleggio - Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per
kart
|
15.1.2016
|
EN 16230-1:2013
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN ISO 16230-1:2015
Macchine agricole e trattrici — Sicurezza dei sistemi e componenti
elettrici ed elettronici ad alto voltaggio (tensione) - Parte 1:
Requisiti generali (ISO 16230-1:2015)
|
15.1.2016
|
|
|
CEN
|
EN ISO 16231-1:2013 Macchine
agricole semoventi - Valutazione della stabilità - Parte 1: Principi (ISO
16231-1:2013)
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN ISO 16231-2:2015 Macchine agricole
semoventi - Valutazione della stabilità - Parte 2: Determinazione della
stabilità statica e procedure di prova (ISO 16231-2:2015)
|
15.1.2016
|
|
|
CEN
|
EN 16246:2012
Macchine agricole - Retroescavatori - Sicurezza
|
5.4.2013
|
|
|
CEN
|
EN 16252:2012
Compattatori per rifiuti o frazioni riciclabili - Presse compattatrici
orizzontali - Requisiti di sicurezza
|
5.4.2013
|
|
|
CEN
|
EN 16307-1:2013+A1:2015
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte
1: Requisiti supplementari per carrelli industriali
motorizzati, esclusi quelli senza conducenti, telescopici,
trasportatori di merci.
|
15.1.2016
|
EN 16307-1:2013
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN 16307-5:2013
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e
verifiche - Parte 5: Requisiti supplementari per
carrelli spinti manualmente
|
11.7.2014
|
|
|
CEN
|
EN 16307-6:2014
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e
verifiche - Parte 6: Requisiti supplementari per
carrelli trasportatori per carichi e persone
|
11.7.2014
|
|
|
CEN
|
EN 16327:2014
Sistemi di lotta contro gli incendi — Miscelatori
(sistemi proporzionatori) a pressione positiva
(PPPS) e sistemi a schiuma ad aria compressa
(CAFS)
|
11.7.2014
|
|
|
CEN
|
EN 16474:2015
Macchine per materie plastiche e gomma - Vulcanizzatrici per pneumatici -
Requisiti di sicurezza
|
15.1.2016
|
|
|
CEN
|
EN 16486:2014 Macchine per la
compattazione di rifiuti o frazioni riciclabili - Compattatori -
Requisiti di sicurezza
|
15.1.2016
|
|
|
CEN
|
EN 16500:2014 Macchine per la compattazione
di rifiuti e frazioni riciclabili - Compattatori verticali — Requisiti di
sicurezza
|
15.1.2016
|
|
|
CEN
|
EN 16590-3:2014
Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo
e comando legate alla sicurezza - Parte 3: Sviluppo in serie, hardware e
software
|
13.2.2015
|
|
|
CEN
|
EN 16590-4:2014
Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo
e comando legate alla sicurezza - Parte 4: Produzione, funzionamento,
modifiche e processi di supporto
|
13.2.2015
|
|
|
CEN
|
EN 16719:2018
Piattaforme di trasporto
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 16743:2016
Macchine per l'industria alimentare - Macchine affettatrici
industriali automatiche - Requisiti di sicurezza e di igiene
|
9.9.2016
|
|
|
CEN
|
EN 16774:2016
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per convertitori
di acciaio e relative attrezzature
|
9.9.2016
|
|
|
CEN
|
EN 16851:2017
Apparecchi di sollevamento - Sistemi di gru a struttura limitata
|
09.06.2017
|
|
|
CEN
|
EN 16952:2018
Macchine agricole - Piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in
frutteto (WPO) - Sicurezza
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN 17059:2018
Linee galvaniche e di anodizzazione - Requisiti di sicurezza
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO 17916:2016
Sicurezza delle macchine per il taglio termico
(ISO 17916:2016)
|
9.9.2016
|
|
|
CEN
|
EN ISO 18217:2015
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Bordatrici con
avanzamento a catena
(ISO 18217:2015)
|
15.1.2016
|
EN 1218-4:2004 +A2:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.3.2016)
|
CEN
|
EN ISO 19085-1:2017
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza -
Parte 1: Requisiti comuni (ISO 19085-1:2017)
|
09.03.2018
|
|
|
CEN
|
EN ISO
19085-2:2017
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza -
Parte 2: Sezionatrici orizzontali per pannelli con barra di
pressione (ISO 19085-2:2017)
|
09.03.2018
|
|
|
CEN
|
EN ISO 19085-4:2018
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 4:
Sezionatrici verticali per pannelli (ISO 19085-4:2018)
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO
19085-5:2017
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 5:
Dimensioni delle seghe (ISO 19085-5:2017)
|
09.03.2018
|
EN
1870-18:2013
Nota 2.1
|
30.6.2018
|
CEN
|
EN ISO 19085-6:2017
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 6: Fresatrici
verticali monoalbero (toupies) (ISO 19085-6:2017)
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO 19085-8:2018
Macchine
per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 8: Levigatrici e
calibratrici a nastro per pezzi rettilinei (ISO 19085-8:2017)
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO 19225:2017
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine ad abbattimento
continuo per lunghe fronti - Requisiti di sicurezza per tagliatrici a
tamburo e macchine robotizzate (ISO 19225:2017)
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO 19432:2012
Macchine e attrezzature per le costruzioni edili - Troncatrici a disco
portatili con motore a scoppio - Requisiti di sicurezza (ISO 19432:2012)
|
15.11.2012
|
EN ISO 19432:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(31.1.2013)
|
CEN
|
EN ISO 19932-1:2013
Macchine per la protezione delle colture - Irroratrici a spalla - Parte
1: Requisiti ambientali e di sicurezza (ISO 19932-1:2013)
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN ISO 19932-2:2013
Macchine per la protezione delle colture - Irroratrici a spalla - Parte
2: Metodi di prova
(ISO 19932-2:2013)
|
28.11.2013
|
|
|
CEN
|
EN ISO 20361:2015
Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura per prove di
rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3
(ISO 20361:2015)
|
9.9.2016
|
EN ISO 20361:2009
Nota 2.1
|
31.12.2015
|
CEN
|
EN ISO 22867:2011
Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova delle vibrazioni
per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna
- Vibrazioni alle impugnature (ISO 22867:2011)
|
29.2.2012
|
EN ISO 22867:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.6.2012)
|
CEN
|
EN ISO 22868:2011
Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per
macchine portatili manualmente con motore a combustione interna
(ISO 22868:2011)
|
20.7.2011
|
EN ISO 22868:2008
Nota 2.1
|
Data scaduta
(30.9.2011)
|
CEN
|
EN ISO 23125:2015 Macchine
utensili - Sicurezza - Torni (ISO 23125:2015)
|
15.1.2016
|
EN ISO 23125:2010
Nota 2.1
|
Data scaduta
(29.2.2016)
|
CEN
|
EN ISO 23125:2010/A1:2012
|
24.8.2012
|
Nota 3
|
Data scaduta
(31.10.2012)
|
CEN
|
EN ISO 28139:2009
Macchine agricole e forestali - Irroratrici a polverizzazione
pneumatica portate a spalla con motore a combustione interna- Requisiti
di sicurezza (ISO 28139:2009)
|
18.12.2009
|
|
|
CEN
|
EN ISO 28881:2013
Macchine utensili - Sicurezza - Macchine a elettro-erosione
(ISO 28881:2013)
|
28.11.2013
|
EN 12957:2001+A1:2009
Nota 2.1
|
28.2.2014
|
CEN
|
EN ISO 28881:2013/AC:2013
|
|
|
|
CEN
|
EN ISO 28927-1:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione
dell’emissione vibratoria - Parte 1: Smerigliatrici verticali e angolari
(ISO 28927-1:2009)
|
26.5.2010
|
|
|
|
EN ISO 28927-1:2009/A1:2017
|
09.03.2018
|
Nota 3
|
30.06.2018
|
CEN
|
EN ISO 28927-2:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione
dell’emissione vibratoria - Parte 2: Avvitatori, avvita dadi e
cacciaviti (ISO 28927-2:2009)
|
26.5.2010
|
|
|
|
EN ISO 28927-2:2009/A1:2017
|
19.03.2019
|
|
|
CEN
|
EN ISO 28927-3:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione
dell’emissione vibratoria - Parte 3: Lucidatrici e levigatrici rotative,
orbitali e a movimento rotorbitale (ISO 28927- 3:2009)
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN ISO 28927-4:2010
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione
dell'emissione vibratoria - Parte 4: Smerigliatrici dritte
(ISO 28927-4:2010)
|
8.4.2011
|
|
|
CEN
|
EN ISO 28927-5:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione
dell’emissione vibratoria - Parte 5: Trapani e trapani a percussione
(ISO 28927-5:2009)
|
26.5.2010
|
|
|
EN ISO 28927-5:2009/A1:2015
|
15.1.2016
|
Nota 3
|
Data scaduta
(31.3.2016)
|
CEN
|
EN ISO 28927-6:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione
dell’emissione vibratoria - Parte 6: Pestelli (ISO 28927-6:2009)
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN ISO 28927-7:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione
dell’emissione vibratoria - Parte 7: Roditrici e cesoie
(ISO 28927-7:2009)
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN ISO 28927-8:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione
dell’emissione vibratoria - Parte 8: Seghetti, lucidatrici e limatrici
con azione alternativa e seghetti con azione rotatoria o oscillatoria
(ISO 28927-8:2009)
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN ISO 28927-9:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione
vibratoria - Parte 9: Martelli disincrostatori e scrostatori ad aghi
(ISO 28927-9:2009)
|
26.5.2010
|
|
|
CEN
|
EN ISO 28927-10:2011
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione
dell’emissione vibratoria - Parte 10: Trapani a percussione, martelli
demolitori e picconatori (ISO 28927-10:2011)
|
18.11.2011
|
|
|
CEN
|
EN ISO 28927-11:2011
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione
dell’emissione vibratoria - Parte 11: Martelli per la lavorazione della
pietra (ISO 28927-11:2011)
|
20.7.2011
|
|
|
CEN
|
EN ISO 28927-12:2012
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione
dell’emissione vibratoria - Parte 12: Smerigliatrici per
stampi (ISO 28927-12:2012)
|
5.4.2013
|
|
|
CEN
|
EN ISO/IEC 80079-38:2016
Atmosfere esplosive - parte 38 Apparecchi e componenti destinati alle
atmosfere esplosive in miniere sotterranee (ISO/IEC 80079-38:2016) EN
ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018
|
19.03.2019
|
|
|
Norme elaborate dal Cenelec
Norme di tipo B
Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della
macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con
una vasta gamma di macchine. L’applicazione delle specifiche delle norme di
tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali
della direttiva macchine a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o
la valutazione dei rischi del fabbricante indicano che la soluzione tecnica
specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la
particolare categoria o modello di macchina in questione. L’applicazione di
norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che
sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di
conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.
Cenelec
|
EN 60204-1:2006 Sicurezza del
macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole
generali IEC 60204-1:2005 (Modificata)
|
26.5.2010
|
|
|
EN 60204-1:2006/A1:2009
IEC 60204-1:2005/A1:2008
|
26.5.2010
|
Nota 3
|
Data scaduta (1.2.2012)
|
EN 60204-1:2006/AC:2010
|
26.5.2010
|
Nota 3
|
Data scaduta
(1.2.2012)
|
Cenelec
|
EN 60204-11:2000
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine -
Parte 11: Prescrizioni per l'equipaggiamento AT con tensioni superiori a
1 000 V AC o 1 500 V DC, ma non superiori a 36 kV IEC 60204-11:2000
|
26.5.2010
|
|
|
EN 60204-11:2000/AC:2010
|
|
|
|
Cenelec
|
EN 60204-32:2008
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine -
Parte 32: Prescrizioni per le macchine di sollevamento IEC 60204-32:2008
|
18.12.2009
|
|
|
Cenelec
|
EN 60204-33:2011
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine -
Parte 33: Prescrizioni per gli equipaggiamenti per la fabbricazione di
semiconduttori IEC 60204-33:2009 (Modificata)
|
18.11.2011
|
|
|
Cenelec
|
EN 61310-1:2008
Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 1:
Prescrizioni per segnali visivi, acustici e tattili IEC 61310-1:2007
|
18.12.2009
|
|
|
Cenelec
|
EN 61310-2:2008
Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 2:
Prescrizioni per la marcatura IEC 61310-2:2007
|
18.12.2009
|
|
|
Cenelec
|
EN 61310-3:2008
Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 3:
Prescrizioni per il posizionamento e il senso di manovra degli attuatori
IEC 61310-3:2007
|
18.12.2009
|
|
|
Cenelec
|
EN 61800-5-2:2007
Azionamenti elettrici a velocità variabile - Parte 5-2: Prescrizioni di
sicurezza - Sicurezza Funzionale IEC 61800-5-2:2007
|
18.12.2009
|
|
|
Cenelec
|
EN 62061:2005 Sicurezza del macchinario
- Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici,
elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza IEC
62061:2005
|
26.5.2010
|
|
|
EN 62061:2005/A1:2013
IEC 62061:2005/A1:2012
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta (18.12.2015)
|
EN 62061:2005/A2:2015
IEC 62061:2005/A2:2015
|
15.1.2016
|
Nota 3
|
31.7.2018
|
EN 62061:2005/AC:2010
|
|
|
|
Norme di tipo C
Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine.
I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una
norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili.
Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o B, indicando
quali delle specifiche della norma di tipo A o B sono applicabili alla
categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di
sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche
di una norma di tipo A o B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono
sulle specifiche della norma di tipo A o B. L’applicazione delle specifiche
di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del
fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine
coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti:
una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una
famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche
per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a
integrazione o modifica delle specifiche generali della parte 1. Per le
norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai
requisiti essenziali della direttiva macchine deriva dall’applicazione
della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della
norma.
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
Cenelec
|
EN 50223:2015
Apparecchiatura automatica per l’applicazione elettrostatica di materiale
infiammabile in fiocco
|
15.1.2016
|
EN 50223:2010
Nota 2.1
|
13.4.2018
|
Cenelec
Cenelec
|
EN 50348:2010
Installazioni di apparecchiature automatiche di spruzzatura elet
trostatica per la spruzzatura di prodotti liquidi infiammabili
|
26.5.2010
|
|
|
EN 50348:2010/AC:2010
|
|
|
|
Cenelec
|
EN 50434:2014
Sicurezza degli apparecchi d'uso domestico e similare - Requisiti
particolari per trituratori da giardino
|
13.2.2015
|
|
|
Cenelec
|
EN 50569:2013
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico
e similare - Norme particolari per centrifughe
asciugabiancheria per uso commerciale
|
11.4.2014
|
|
12.01.2021
|
|
EN 50569:2013/A1:2018
|
19.03.2019
|
|
|
Cenelec
|
EN 50570:2013
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico
e similare - Parte 2: Norme particolari per
asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale
|
11.4.2014
|
|
12.01.2021
|
|
EN 50570:2013/A1:2018
|
19.03.2019
|
|
|
Cenelec
|
EN 50571:2013
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico
e similare - Norme particolari per macchine
lavabiancheria per uso commercial
|
11.4.2014
|
|
12.01.2021
|
|
EN 50571:2013/A1:2018
|
|
|
|
Cenelec
|
EN 50580:2012
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2:
Disposizioni particolari per pistole a spruzzo
|
5.6.2012
|
|
|
EN 50580:2012/A1:2013
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
22.7.2016
|
Cenelec
|
EN 50636-2-91:2014
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico
e similare - Parte 2-91: Norme particolari
per tosaerba e rifilatori d'erba portatili a spinta
IEC 60335-2-91:2008 (Modificata)
|
13.2.2015
|
|
|
Cenelec
|
EN 50636-2-92:2014
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico
e similare - Parte 2: Norme particolari per
scarificatori e aeratori elettrici alimentati dalla
rete con operatore a terra
IEC 60335
IEC 60335-2-92:2002 (Modificata)
|
13.2.2015
|
|
|
Cenelec
|
EN 50636-2-94:2014
Sicurezza degli apparecchi elettrici di uso domestico
e similare - Parte 2-94: Norme particolare
per tosaerba del tipo a forbice
IEC 60335-2-94:2008 (Modificata)
|
13.2.2015
|
|
|
Cenelec
|
EN 50636-2-100:2014
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico
e similare - Parte 2: Prescrizioni particolari
per soffiatori, aspiratori ed aspiratori/soffiatori
portatili da giardino con collegamento alla rete
IEC 60335-2-100:2002 (Modificata)
|
13.2.2015
|
|
|
Cenelec
|
EN 50636-2-107:2015
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte
2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a
batteria IEC 60335-2-107:2012 (Modificata)
|
15.1.2016
|
|
12.01.2021
|
|
EN 50636-2-107:2015/A1:2018
|
19.03.2019
|
|
|
Cenelec
|
EN 60204-31:2013
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
- Parte 31: Prescrizioni particolari per macchine per cucire, unità
e sistemi
IEC 60204-31:2013
|
11.4.2014
|
|
|
Cenelec
|
EN 60335-1:2012
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte
1: Norme generali (IEC 60335-1:2010 modificata) EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017
|
19.03.2019
|
|
|
Cenelec
|
EN 60335-2-8:2015
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico
e similare - Parte 2: Norme particolari per
rasoi, taglia capelli e apparecchi elettrici analoghi
IEC 60335-2-8:2012 (Modificata)
|
13.5.2016
|
|
|
|
EN 60335-2-8:2015/A1:2016
IEC 60335-2-8:2012/A1:2015
|
9.9.2016
|
Nota 3
|
28.12.2018
|
Cenelec
|
EN 60335-2-23:2003
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte
2: Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei
capelli IEC 60335-2-23:2003
|
15.1.2016
|
|
|
EN
60335-2-23:2003/A2:2015
IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Modificata)
|
15.1.2016
|
Nota 3
|
29.9.2017
|
Cenelec
|
EN 60335-2-36:2002
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte
2: Norme particolari per cucine, forni, fornelli e piani di cottura elettrici
per uso collettivo IEC 60335-2-36:2002
|
5.4.2013
|
|
|
EN 60335-2-36:2002/A11:2012
|
5.4.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
EN 60335-2-36:2002/AC:2007
|
|
|
|
Cenelec
|
EN 60335-2-37:2002
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte
2: Norme particolari per friggitrici elettriche per uso col
lettivo IEC 60335-2-37:2002
|
5.4.2013
|
|
|
EN 60335-2-37:2002/A11:2012
|
5.4.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
EN 60335-2-37:2002/A12:2016
|
9.9.2016
|
Nota 3
|
25.1.2019
|
EN 60335-2-37:2002/AC:2007
|
|
|
|
Cenelec
|
EN 60335-2-40:2003
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte
2: Norme particolari per le pompe di calore elettriche, per i
condizionatori d'aria e per i deumidificatori IEC 60335-2-40:2002
(Modificata)
|
28.11.2013
|
|
|
EN 60335-2-40:2003/A11:2004
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
EN 60335-2-40:2003/A12:2005
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
EN 60335-2-40:2003/A1:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Modificata)
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
EN 60335-2-40:2003/A2:2009
IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Modificata)
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
EN 60335-2-40:2003/A13:2012
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
11.7.2014
|
EN 60335-2-40:2003/AC:2010
|
|
|
|
EN 60335-2-40:2003/AC:2006
|
|
|
|
EN
60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013
|
|
|
|
Cenelec
|
EN 60335-2-42:2003
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2:
Norme particolari per forni elettrici a ventilazione forzata, forni per
cottura a vapore e forni combinati convezione- vapore per uso
collettivo IEC 60335-2-42:2002
|
5.4.2013
|
|
|
EN 60335-2-42:2003/A11:2012
|
5.4.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
EN 60335-2-42:2003/AC:2007
|
|
|
|
Cenelec
|
EN 60335-2-47:2003
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte
2: Norme particolari per pentole elettriche per uso collettivo
IEC 60335-2-47:2002
|
5.4.2013
|
|
|
EN 60335-2-47:2003/A11:2012
|
5.4.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
EN 60335-2-47:2003/AC:2007
|
|
|
|
Cenelec
|
EN 60335-2-48:2003
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare- Parte 2:
Norme particolari per grill e tostapane elettrici per uso
collettivo IEC 60335-2-48:2002
|
5.4.2013
|
|
|
EN 60335-2-48:2003/A11:2012
|
5.4.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
EN 60335-2-48:2003/AC:2007
|
|
|
|
Cenelec
Cenelec
Cenelec
|
EN 60335-2-49:2003
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte
2: Norme particolari per armadi caldi elettrici per
uso collettivo IEC 60335-2-49:2002
|
5.4.2013
|
|
|
EN 60335-2-49:2003/A11:2012
|
5.4.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
EN 60335-2-49:2003/AC:2007
|
|
|
|
Cenelec
|
EN 60335-2-58:2005 Sicurezza
degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-58: Norme
particolari per lavastoviglie elettriche per uso collettivo (IEC
60335-2-58:2002 modificata)
EN 60335-2-58:2005/A2:2015
EN 60335-2-58:2005/A12:2016
|
19.03.2019
|
|
|
Cenelec
|
EN 60335-2-65:2003
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte
2: Norme particolari per gli apparecchi per la purifica zione
dell'aria IEC 60335-2-65:2002
|
5.4.2013
|
|
|
EN 60335-2-65:2003/A11:2012
|
5.4.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(13.2.2015)
|
Cenelec
|
EN 60335-2-67:2012
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte
2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento e per la
pulizia dei pavimenti per uso commerciale IEC 60335-2-67:2012
(Modificata)
|
15.11.2012
|
EN 603352-67:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(3.5.2015)
|
Cenelec
|
EN 60335-2-68:2012
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare -
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per la pulizia a
polverizzazione e ad aspirazione d'acqua per uso commerciale IEC
60335-2-68:2012 (Modificata)
|
15.11.2012
|
EN 60335-2-68:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(3.5.2015)
|
Cenelec
|
EN 60335-2-69:2012
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte
2: Norme particolari per apparecchi per la pulizia a secco o umida,
incluse le spazzole a motore, per uso commerciale IEC
60335-2-69:2012 (Modificata)
|
15.11.2012
|
EN 60335-2-69:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(3.5.2015)
|
Cenelec
|
EN 60335-2-72:2012
Sicurezza degli apparecchi elettrici di uso domestico e similare - Parte
2: Norme particolari per apparecchi con o senza motore di trazione per il
trattamento dei pavimenti per uso commerciale IEC 60335-2-72:2012
(Modificata)
|
15.11.2012
|
EN 60335-2-72:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(3.5.2015)
|
Cenelec
|
EN 60335-2-77:2010
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare -
Parte 2: Norme particolari per i tosaerba
elettrici alimentati dalla rete con operatore a terra IEC 60335-2-77:2002
(Modificata)
|
8.4.2011
|
|
|
Cenelec
|
EN 60335-2-79:2012
Sicurezza degli apparecchi d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme
particolari per idropulitrici ed apparecchi per la pulizia a
vapore IEC 60335-2-79:2012 (Modificata)
|
15.11.2012
|
EN 60335-2-79:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(3.4.2015)
|
|
EN 60335-2-89:2010
Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte
2: Norme particolari per apparecchi per la refrigerazione
commerciale comprendenti un'unità di condensazione del fluido
frigorifero, o un compressore, incorporato o remoto
IEC 60335-2-89:2010
|
9.9.2016
|
|
|
|
EN 60335-2-89:2010/A1:2016
IEC 60335-2-89:2010/A1:2012 (Modificata)
|
9.9.2016
|
Nota 3
|
12.2.2019
|
|
EN 60335-2-89:2010/A2:2017
IEC 60335-2-89:2010/A2:2015 (Modificata)
|
09.03.2018
|
Nota 3
|
3.7.2020
|
Cenelec
|
EN 60335-2-95:2015
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte
2: Norme particolari per i motori di movimentazione di porte di garage a movimento
verticale per uso residenziale IEC 60335-2-95:2011 (Modificata)
|
15.1.2016
|
|
|
EN
60335-2-95:2015/A1:2015
IEC 60335-2-95:2011/A1:2015
|
15.1.2016
|
Nota 3
|
15.6.2018
|
Cenelec
|
EN 60335-2-97:2006 Sicurezza
degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme
particolari per motori di movimentazione per tapparelle, tende per
esterno, tende e apparecchiature avvolgibili similari IEC 60335-2-97:2002
(Modificata) + A1:2004 (Modificata
|
15.1.2016
|
|
|
EN 60335-2-97:2006/A12:2015
|
15.1.2016
|
Nota 3
|
29.9.2017
|
EN 60335-2-102:2016
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare-
Parte 2: Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a gas,
gasolio e combustibile solido provvisti di
connessioni elettriche
IEC 60335-2-102:2004 (Modificata)
IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Modificata) + A1:2008 (Modificata)
IEC 60335-2-102:2004/A2:2012 (Modificata)
|
9.9.2016
|
|
|
Cenelec
|
EN 60335-2-103:2015 Sicurezza
degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari
per attuatori di cancelli, porte e finestre motorizzati IEC
60335-2-103:2006 (Modificata) + A1:2010 (Modificata)
|
15.1.2016
|
|
|
Cenelec
|
EN 60745-2-2:2010
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2:
Prescrizioni particolari per avvitatrici e avvitatrici a impulso IEC
60745-2-2:2003 (Modificata) + A1:2008
|
20.10.2010
|
|
|
Cenelec
|
EN 60745-2-3:2011
Sicurezza degli utensili elettrici a motore - Parte 2:
Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e
lucidatrici del tipo a disco IEC 60745-2-3:2006 (Modificata) +
A1:2010 (Modificata)
|
18.11.2011
|
|
|
EN 60745-2-3:2011/A11:2014
|
13.2.2015
|
Nota 3
|
Data scaduta
(21.4.2016)
|
EN 60745-2-3:2011/A12:2014
|
15.1.2016
|
Nota 3
|
17.11.2017
|
EN 60745-2-3:2011/A13:2015
|
13.5.2016
|
Nota 3
|
28.9.2018
|
EN
60745-2-3:2011/A2:2013
IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Modificata)
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
25.2.2016
|
Cenelec
|
EN 60745-2-6:2010
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili — Parte 2-6:
Prescrizioni particolari per martelli IEC 60745-2-6:2003 (Modificata) +
A1:2006
|
20.10.2010
|
|
|
Cenelec
|
EN 60745-2-8:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-8:
Prescrizioni particolari per cesoie per lamiere e roditrici IEC
60745-2-8:2003 (Modificata) + A1:2008
|
18.12.2009
|
|
|
Cenelec
|
EN 60745-2-9:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte
2-9: Prescrizioni particolari per maschiatrici
IEC 60745-2-9:2003 (Modificata) + A1:2008
|
18.12.2009
|
|
|
Cenelec
|
EN 60745-2-11:2010
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-11:
Prescrizioni particolari per seghe alternative (seghetti e seghe)
IEC 60745-2-11:2003 (Modificata) + A1:2008
|
20.10.2010
|
|
|
Cenelec
|
EN 60745-2-12:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-12:
Prescrizioni particolari per vibratori per calcestruzzo
IEC 60745-2-12:2003 (Modificata) + A1:2008
|
18.12.2009
|
|
|
Cenelec
|
EN 60745-2-13:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-13: Norme
particolari per le seghe a catena
IEC 60745-2-13:2006 (Modificata)
|
18.12.2009
|
|
|
EN 60745-2-13:2009/A1:2010
IEC 60745-2-13:2006/A1:2009
|
20.7.2011
|
Nota 3
|
1.12.2013
|
Cenelec
|
EN 60745-2-14:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-14:
Prescrizioni particolari per piallatrici
IEC 60745-2-14:2003 (Modificata) + A1:2006 (Modificata)
|
18.12.2009
|
|
|
EN 60745-2-14:2009/A2:2010
IEC 60745-2-14:2003/A2:2010
|
8.4.2011
|
Nota 3
|
Data scaduta
(1.6.2013)
|
Cenelec
|
EN 60745-2-15:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-15:
Disposizioni particolari per tagliasiepi
IEC 60745-2-15:2006 (Modificata)
|
18.12.2009
|
|
|
EN 60745-2-15:2009/A1:2010
IEC 60745-2-15:2006/A1:2009
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
Cenelec
|
EN 60745-2-16:2010
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-16:
Prescrizioni particolari per cucitrici IEC 60745-2-16:2008 (Modificata)
|
8.4.2011
|
|
|
Cenelec
|
EN 60745-2-18:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-18:
Prescrizioni particolari per apparecchi nastratori IEC
60745-2-18:2003 (Modificata) + A1:2008
|
18.12.2009
|
|
|
Cenelec
|
EN 60745-2-19:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-19:
Prescrizioni particolari per fresatrici per giunzioni IEC
60745-2-19:2005 (Modificata)
|
18.12.2009
|
|
|
EN 60745-2-19:2009/A1:2010
IEC 60745-2-19:2005/A1:2010
|
8.4.2011
|
Nota 3
|
Data scaduta
(1.6.2013)
|
Cenelec
|
EN 60745-2-20:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-20:
Prescrizioni particolari per seghe a catena IEC 60745-2-20:2003
(Modificata) + A1:2008
|
18.12.2009
|
|
|
Cenelec
|
EN 60745-2-21:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-21:
Prescrizioni particolari per macchine per spurgo IEC 60745-2-21:2002
(Modificata)
|
18.12.2009
|
|
|
EN 60745-2-21:2009/A1:2010
IEC 60745-2-21:2002/A1:2008
|
20.7.2011
|
Nota 3
|
1.12.2013
|
Cenelec
|
EN 60745-2-22:2011
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2:
Prescrizioni particolari per tranciatrici circolari IEC
60745-2-22:2011 (Modificata)
|
18.11.2011
|
|
|
EN 60745-2-22:2011/A11:2013
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
17.12.2015
|
Cenelec
|
EN 60745-2-23:2013
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2:
Prescrizioni particolari per smerigliatrici e piccoli utensili rotanti
IEC 60745-2-23:2012 (Modificata)
|
28.11.2013
|
|
|
Cenelec
|
EN 60947-5-3:2013
Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-3: Dispositivi per circuiti di
comando ed elementi di manovra - Prescrizioni per dispositivi di
prossimità con comportamento definito in condizioni di guasto
(PDDB)
IEC 60947-5-3:2013
|
11.4.2014
|
|
|
Cenelec
|
EN 60947-5-5:1997
Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-5: Dispositivi per circuiti di
comando ed elementi di manovra - Sezione 5: Di spositivo elettrico di
arresto di emergenza con blocco meccanico
IEC 60947-5-5:1997
|
28.11.2013
|
|
|
EN 60947-5-5:1997/A1:2005
IEC 60947-5-5:1997/A1:2005
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(28.11.2013)
|
EN 60947-5-5:1997/A11:2013
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
Data scaduta
(3.12.2015)
|
EN 60947-5-5:1997/A2:2017
IEC 60947-5-5:1997/A2:2016
|
09.06.2017
|
Nota 3
|
24.2.2020
|
Cenelec
|
EN 61029-2-3:2011
Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte
2- 3: Specifiche particolari per piallatrici e piallatrici a
spessore
IEC 61029-2-3:1993 (Modificata) + A1:2001
|
18.11.2011
|
|
|
Cenelec
|
EN 61029-2-5:2011
Sicurezza degli utensili a motore trasportabili — Parte 2: Prescrizioni particolari
per seghe a nastro da banco
IEC 61029-2-5:1993 (Modificata) + A1:2001 (Modificata)
|
15.1.2016
|
|
|
EN 61029-2-5:2011/A11:2015
|
15.1.2016
|
Nota 3
|
1.12.2016
|
Cenelec
|
EN 61029-2-8:2010
Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte
2-8: Prescrizioni particolari per formatrice verticale a singolo
mandrino
IEC 61029-2-8:1995 (Modificata) + A1:1999 + A2:2001
|
20.10.2010
|
|
|
Cenelec
|
EN 61029-2-9:2012
Sicurezza degli utensili a motore trasportabili - Parte 2: Prescrizioni
particolari per troncatrici
IEC 61029-2-9:1995 (Modificata)
|
5.4.2013
|
EN 61029-2-9:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(3.9.2015)
|
EN 61029-2-9:2012/A11:2013
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
12.8.2016
|
Cenelec
|
EN 61029-2-10:2010
Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte
2:-10 Norme particolari per le smerigliatrici da taglio
IEC 61029-2-10:1998 (Modificata)
|
20.10.2010
|
|
|
EN 61029-2-10:2010/A11:2013
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
22.7.2016
|
Cenelec
|
EN 61029-2-11:2012
Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2:
Prescrizioni particolari per seghe da banco
IEC 61029-2-11:2001 (Modificata)
|
5.4.2013
|
EN 61029-2-11:2009
Nota 2.1
|
Data scaduta
(3.9.2015)
|
EN 61029-2-11:2012/A11:2013
|
28.11.2013
|
Nota 3
|
12.8.2016
|
Cenelec
|
EN 61029-2-12:2011
Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2:
Prescrizioni particolari per filettatrici IEC 61029-2-12:2010
(Modificata)
|
18.11.2011
|
|
|
Cenelec
|
EN 62841-1:2015
Sicurezza degli utensili e apparecchi per giardinaggio
elettrici a motore portatili e trasportabili - Parte 1: Prescrizioni
generali
IEC 62841-1:2014 (Modificata)
|
15.1.2016
|
EN 60335-1:2012
+ A11:2014
EN 60745-1:2009
+ A11:2010
EN 61029-1:2009
+ A11:2010
Nota 2.1
|
22.2.2018
|
Cenelec
|
EN 62841-2-1:2018
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore
trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza -
parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione
portatili
(IEC 62841-2-1:2017 modificata)
|
19.03.2019
|
|
|
Cenelec
|
EN 62841-2-2:2014
Sicurezza degli utensili e apparecchi per giardinaggio elettrici a motore
portatili e trasportabili - Parte 2-2: Prescrizioni particolari per
avvitatori elettrici ed avvitatori elettrici a impulso IEC 62841-2-2:2014
|
15.1.2016
|
EN 60745-2-2:2010
Nota 2.1
|
21.8.2019
|
EN 62841-2-2:2014/AC:2015
|
|
|
|
Cenelec
|
EN 62841-2-4:2014
Sicurezza degli utensili e apparecchi per giardinaggio elettrici a motore
portatili e trasportabili - Parte 2-4: Prescrizioni particolari per
levigatrici e lucidatrici diverse dal tipo a disco IEC 62841-2-4:2014
|
15.1.2016
|
EN
60745-2-4:2009+A11:2011
Nota 2.1
|
21.8.2019
|
EN 62841-2-2:2014/AC:2015
|
|
|
|
Cenelec
|
EN 62841-2-5:2014
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, degli utensili trasportabili
e degli apparecchi per il giardinaggio - Parte 2-5: Specifiche
particolari per le seghe circolari portatili IEC 62841-2-5:2014
|
15.1.2016
|
EN 60745-2-5:2010
Nota 2.1
|
21.8.2019
|
Cenelec
|
EN 62841-2-8:2016
Utensili elettrici a motore portatili, utensili
elettrici a motore trasportabili ed apparecchi
per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2:
Prescrizioni particolari per cesoie e roditrici
portatili IEC 62841-2-8:2016 (Modificata)
|
09.06.2017
|
EN 60745-2-8:2009
Nota 2.1
|
2.5.2020
|
Cenelec
|
EN 62841-2-9:2015
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore
trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza -
Parte 2-9: Prescrizioni particolari per maschiatrici e filettatrici
portatili IEC 62841-2-9:2015 (Modificata)
|
15.1.2016
|
EN 60745-2-9:2009
Nota 2.1
|
21.8.2019
|
|
EN 62841-2-9:2015/AC:2016-10
|
|
|
|
|
EN 62841-2-10:2017
Utensili
elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili
ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza -
Parte 2: Prescrizioni particolari per miscelatori portatili
IEC
62841-2-10:2017 (Modificata)
|
09.03.2018
|
|
|
Cenelec
|
EN 62841-2-11:2016
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore
trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza
-
Parte 2-11: Prescrizioni particolari per seghe alternative portatili
(seghetti e seghe universali)
IEC 62841-2-11:2015 (Modificata)
|
9.9.2016
|
EN 60745-2-11:2010
Nota 2.1
|
23.12.2019
|
Cenelec
|
EN 62841-2-14:2015
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore
trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza -
Parte 2-14: Prescrizioni particolari per pialle portatili
IEC 62841-2-14:2015 (Modificata)
|
13.5.2016
|
EN 60745-2-14:2009+ A2:2010
Nota 2.1
|
31.8.2019
|
Cenelec
|
EN 62841-2-17:2017
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore
trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza -
parte 2-17: Prescrizioni particolari per fresatrici portatili
(IEC 62841-2-17:2017 modificata)
|
19.03.2019
|
|
|
Cenelec
|
EN 62841-3-1:2014
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed
apparecchi per giardinaggio — Parte 3-1: Requisiti particolari per i
tavoli da lavoro trasportabili per seghe IEC 62841-3-1:2014
|
15.1.2016
|
EN 61029-2-1:2012
Nota 2.1
|
19.10.2019
|
EN 62841-3-1:2014/A11:2017
|
19.03.2019
|
|
|
Cenelec
|
EN 62841-3-4:2016
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili
ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-4:
Prescrizioni particolari per smerigliatrici da banco trasportabili (IEC
62841-3-4:2016 modificata)
EN 62841-3-4:2016/A11:2017
|
19.03.2019
|
|
|
Cenelec
|
EN 62841-3-6:2014
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed
apparecchi per giardinaggio - Parte 3-6: Requisiti particolari per
trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di raffreddamento a
liquidi
IEC 62841-3-6:2014
|
15.1.2016
|
EN 61029-2-6:2010
Nota 2.1
|
19.10.2019
|
EN 62841-3-6:2014/A11:2017
|
19.03.2019
|
|
|
Cenelec
|
EN 62841-3-9:2015
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed
apparecchi per giardinaggio — Parte 3-9: Requisiti particolari per troncatrici
trasportabili
IEC 62841-3-9:2014 (Modificata)
|
13.5.2016
|
EN 61029-2-9:2012+ A11:2013
Nota 2.1
|
15.11.2019
|
|
EN 62841-3-9:2015/A11:2017
|
19.03.2019
|
|
|
Cenelec
|
EN 62841-3-10:2015
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore
trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza -
Parte 3-10: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili
IEC 62841-3-10:2015 (Modificata)
|
13.5.2016
|
EN 61029-2-10:2010+A11:2013
Nota 2.1
|
19.10.2019
|
|
EN 62841-3-10:2015/A11:2017
|
19.03.2019
|
|
|
Cenelec
|
EN 62841-3-13:2017
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore
trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio -
Sicurezza - Parte 2: Prescrizioni particolari per trapani
trasportabili
IEC 62841-3-13:2017 (Modificata)
|
09.03.2018
|
|
|
Cenelec
|
EN 62841-3-14:2017
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore
trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza -
parte 3-14: Prescrizioni particolari per apparecchi trasportabili per la
pulizia interna dei tubi (IEC 62841-3-14:2017 modificata)
|
19.03.2019
|
|
|
(1)
OEN: Organizzazione europea di normazione:
- CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819
(http://www.cen.eu)
- Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax
+32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33
492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)
Nota 1: in genere la data di cessazione della
presunzione di conformità coincide con la data di ritiro (“dow”),
fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare
l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in
alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o
modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita.
Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione
di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti
dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di
applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le
norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti
essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente
dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di
applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla
data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la
presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri
requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti
o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova
norma.
La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri
requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per
i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della
norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione
della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa
riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti
eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò
consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali
modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la
norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti
essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente
dell'Unione.
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere
ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli
organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente
all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (1).
-
Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di
normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme
anche in francese e tedesco).
Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in
tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli
organismi nazionali di normazione.
La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei
titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche "…/AC:YYYY"
avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di
stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o
più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma
adottata da un'organizzazione europea di normazione.
-
La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue
ufficiali dell'Unione.
-
Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea
assicura l'aggiornamento del presente elenco.
-
Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee,
consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
Norma EN
ISO 13857 e le distanze di sicurezza tra strutture protettive e zone
pericolose
La Norma EN ISO 13857,
pubblicato a marzo 2008, sostituisce le precedenti norme EN 294:1993 e EN
811:1998.
Lo scopo della Norma è quello di
stabilire le distanze
di sicurezza che le strutture protettive devono avere al
fine di impedire il raggiungimento di Zone Pericolose. La Norma si
applica sia in ambienti indistriali che non-industriali (esempio
con accesso anche del pubblico), per questo motivo vengono prese in
considerazione persone a partire dai 3 anni età.
La Norma permette di determinare
l'efficacia della struttura protettiva definendo quali sono le distanze
adeguate tra tale struttura e la Zona Pericolosa tenendo conto
delle dimensioni e della geometria della protezione (in Inglese
"Safeguard").
Naturalmente tutto ciò è valido solo
nel caso in cui il distanzamento dal pericolo sia già di per sè una misura
sufficiente a mettere in una condizione di sicurezza. In caso di pericoli
che prevedono radiazioni, proiezione ed emissione di sostanze, è necessario
adottare addizionali o differenti misure di sicurezza.
Prima di procedere alla
determinazione delle distanze di sicurezza, bisogna eseguire
un'Analisi del Rischio, in quanto, il risultato di tale analisi inciderà
sulla distanza da prendere. In particolare, maggiore è il rischio, maggiore
è la distanza di sicurezza.
Norma EN ISO 13857 e la distanza di
sicurezza per gli arti superiori
DISTANZE DI SICUREZZA: ARTI SUPERIORI
Nel
capitolo viene trattato il raggiungimento di pericoli tramite l'uso degli
arti superiori.
Raggiungimento verso l'alto
La figura in alto, schematizza il caso in
esame:
1. Zona Pericolosa
2. Piano di calpestio
h. Altezza della Zona Pericolosa
Come spiegato nell'introduzione, per stabilire
la distanza (h), bisogna prima valutare il livello del rischio
associato alla Zona Pericolosa. In base al livello del rischio calcolato,
l'altezza h a cui deve trovarsi il pericolo varierà, aumentando
all'aumentare del rischio calcolato:
·
Rischio basso - h= 2500 mm (o superiore);
·
Rischio alto - h= 2700 mm (o superiore).
Raggiungimento oltre la struttura
protettiva
Fare riferimento al caso mostrato in
figura, dove:
a. Altezza della Zona di Pericolo
b. Altezza della struttura protettiva
c. Distanza di sicurezza dalla Zona di
Pericolo
1. Zona Pericolosa
2. Piano di calpestio
3. Struttura protettiva
La norma fornisce due tabelle da cui
ricavere le dimensioni di riferimento, una in caso di rischio basso ed una
in caso di rischio elevato, entrambe riportate in basso.
Tabella 1 - Raggiungimento oltre la struttura protettiva
(Rischio basso)
Tabella 2 - Raggiungimento oltre la struttura protettiva
(Rischio alto)
Raggiungimento tramite aperture di forma regolare
Per il raggiungimento del pericolo tramite aperture, la
Norma fa distinzione tra persone di oltre 14 anni e bambini di almeno 3
anni (per i luoghi pubblici) in cui si tiene conto delle dimensioni
più piccole degli arti.
In base all'ampiezza dell'apertura e alla sua forma, la
Norma stabilisce a che distanza deve trovarsi il pericolo affinché sia
impossibile raggiungerlo inserendo dita, mani o braccia, in caso di
bambini, tale distanza aumenta. Di seguito sono riportate entrambe le
tabelle.
Tabella 4 - Raggiungimento tramite aperture di forma
regolare (14 anni in su)
Tabella 5 - Raggiungimento tramite aperture di forma
regolare (3 anni in su)
EN ISO 13857 e la distanza di sicurezza per gli arti
inferiori
ATEX - Terminato il periodo
transitorio verso la nuova CEI EN 60079-10-1
Il Comitato Elettrotecnico Italiano informa che è stata abrogata la Norma
CEI EN 60079-10-1:2010 (Classificazione luoghi con atmosfere esplosive per
la presenza di gas e vapori infiammabili), sostituita dall'edizione 2016
della stessa Norma. Lo scorso 13 ottobre è infatti terminato il periodo
transitorio in cui potevano essere applicate entrambe le edizioni.
Conseguentemente sono state abrogate le
Guide CEI 31-35, 31-35/A e 31-35;V1.
Con l'occasione è stata comunicata anche la nota di abrogazione della Guida
CEI 31-56, per abrogazione della Norma CEI 60079-10-2:2010 (Classificazione
luoghi con atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili),
anch'essa sostituita da edizione 2016
Non sono note le date in cui è prevista la pubblicazione delle nuove Guide.
Si ricorda che la nuova Norma Atex Polveri
non introduce sostanziali modifiche, mentre la nuova Norma Atex Gas è
significativamente diversa dalla precedente.
Sicurezza
delle macchine utensili - Presse
UNI EN ISO 16092-1:2018
Sicurezza delle macchine utensili - Presse
- Parte 1: Requisiti generali di sicurezza
La UNI EN ISO 16092-1:2018 è la prima
norma che fissa i "requisiti generali" di sicurezza delle
presse, darà indicazioni su tutti i tipi di presse rientranti
nelle macchine utensili.
La norma sarà armonizzata per la Direttiva macchine come "nuova",
nella prossima Comunicazione delle norme armonizzate.
Norme della serie ISO 16092-X
Le norme della serie ISO 16092-X devono essere lette unitamente alla ISO
16092-1, tali norme sono:
ISO 16092-1 Presse requisiti generali (Pubblicata)
ISO 16092-2 Presse meccaniche (stato DIS
ISO 16092-3 Presse idrauliche (Pubblicata)
ISO 16092-4 Presse pneumatiche (stato DIS)
Nuovi
standard ISO macchine utensili green
ISO 14955-1:2017 Machine tools --
Environmental evaluation of machine tools -- Part 1: Design methodology for
energy-efficient machine tools
ISO 14955-1:2017 constitutes the application of eco-design standards to
machine tools, mainly for automatically operated and/or numerically
controlled (NC) machine tools.
ISO
14955-1:2017 addresses the energy efficiency of machine tools during the
use stage, i.e. the working life of the machine tool. Environmentally
relevant stages other than the use stage and relevant impacts other than
energy supplied to machine tools are not within the scope and need special
treatment (e.g. according to ISO/TR 14062).
Elements
of eco-design procedure according to ISO/TR 14062 are applied to machine
tools. Reporting of results to users and suppliers and monitoring of
results are defined.
Evaluation
of energy efficiency implies quantification of the resources used, i.e.
energy supplied, and of the result achieved. ISO 14955-1:2017 provides
guidance for a reproducible quantification of the energy supplied. It does
not suggest a methodology for quantifying the result achieved due to the
lack of universal criteria. The result achieved in industrial application
being machined workpieces, their properties (e.g. material, shape,
accuracy, surface quality), the constraints of production (e.g. minimum lot
size, flexibility) and other appropriate parameters for the quantification
of the result achieved are intended to be determined specifically for each
application or for a set of applications.
ISO
14955-1:2017 defines methods for setting up a process for integrating
energy efficiency aspects into machine tool design. It is not intended for
the comparison of machine tools; also, ISO 14955-1:2017 does not deal with
the effect of different types of user behaviour or different manufacturing
strategies during the use phase.
Lists of
environmentally relevant improvements and machine tool components, control
of machine tool components and combinations of machine tool components are
given in Annex A. Annex B provides an example of application of the
methodology.
NOTE
Certain machining processes and specific machine tools can allow
significant changes in the environmental impact of machined workpieces,
e.g. material reduction for aluminium cans by application of special press
technology, higher performance of compressors by machining on precision
form grinders[10][13]. The environmental impact of such processes or machine
tools might be less important compared to the environmental impact of the
machined workpieces and their application. These changes in the environmental
impact of machined workpieces are not subject of ISO 14955-1:2017, but
might be important if different machining processes or different machine
tools are compared related to environmental impact of products. For
instance, the accuracy of a machined workpiece might be a significant
parameter for the environmental impact of the workpiece in its use stage,
and any attempt to compare machine tools is intended to take this into
account necessarily.
ISO 14955-2:2018 Machine
tools -- Environmental evaluation of machine tools -- Part 2: Methods for
measuring energy supplied to machine tools and machine tool components
This
document describes how measurements are made by providing measuring methods
in order to produce reproducible data about the energy supplied to a
machine tool under specified conditions. Furthermore, it provides methods
to quantify the energy supplied to components in order to assign their
share to generalized machine tool functions as described in ISO 14955‑1.
It
supports the energy-saving design methodology according to ISO 14955‑1
by providing measuring methods for the energy supplied to machine tools.
The assignment of the energy supplied to machine tool functions requires
measurements at machine tool component level. These measurements need to be
reproducible and independent of conditions other than those being recorded
and documented.
The
results of the measurements are intended to document improvements to the
design, specifically under energy aspects, and/or to allow evaluating the
energy involved in the manufacturing of a given part by a given machine
tool. Any comparison requires identical conditions and ensures by
specification and measurement that similar results are achieved.
DISPOSITIVI
DI INTERBLOCCO A CHIAVE INTRAPPOLATA: LA SPECIFICA TECNICA ISO/TS
19837:2018
Le
chiavi intrappolate sono un dispositivo che può svolgere le funzioni sopra
descritte; è un dispositivo codificato ad attuazione meccanica classificato
come tipo 2 dalla norma UNI EN ISO 14119:201319.
La
specifica tecnica 1S0/TS 19837 (Marzo 2018): "Safety of machinery –
Trapped key interlocking devices – Principles for design and
selection" fornisce indicazioni per la progettazione, scelta e
utilizzo di questa tipologia di dispositivi
1.
Principio di funzionamento
I sistemi
a chiave intrappolata si basano sul trasferimento di una chiave tra un
interruttore e una serratura di accesso, fisicamente separati.
Le chiavi
devono essere codificate in modo che possano essere inserite solamente nel
dispositivo corrispondente
2
Comando dell’isolamento
Lo scopo
di questa funzione è il raggiungimento e mantenimento di uno stato sicuro
di un movimento o di un’energia.
3. Comando
dell’isolamento per mezzo di azione meccanica diretta (interblocco di
potenza)
In un
sistema a chiave intrappolata con interblocco di potenza l’alimentazione
deve essere bloccata per mezzo di un’azione meccanica diretta, tipicamente
utilizzando un sezionatore in congiunzione con un
chiavistello.
I sezionatori devono essere conformi ai requisiti della norma CEI EN
60947-3:201020
4.
Comando dell’isolamento per mezzo di azione meccanica non diretta
(interblocco di comando)
In un
sistema a chiave intrappolata con interblocco di comando l’alimentazione è
bloccata indirettamente attraverso un circuito di comando; tipicamente gli
elementi comandati dalla chiave intrappolata possono essere contattori o
valvole pneumatiche azionate da solenoide. Normalmente viene adottata anche
una funzione di monitoraggio
5.
Trasferimento intermedio
Utilizzando
questa funzione si possono aggiungere funzionalità quali dispositivi di
comando dell’isolamento multipli, dispositivi di controllo dell’accesso
multipli, dispositivi di ritardo temporale
6.
Serratura di accesso
Quando
vengono utilizzati chiavistelli per impedire l’accesso all’interno delle
zone pericolose, deve essere impedita la possibilità di estrarre la chiave
dalla serratura se la porta di accesso non è chiusa.
Le figure
seguenti illustrano un esempio di applicazione scorretta di un chiavistello
ad un riparo
7.
Comando dell’isolamento
La
trasmissione della forza tra la serratura e l’interruttore di
manovra-sezionatore deve avvenire mediante azione meccanica positiva. Gli
elementi di collegamento e trasmissione devono resistere senza danni ad una
coppia di 5 Nm per l’uso di una chiave rotativa e una forza di trazione di
250 N per l’uso di una chiave lineare.
L’interruttore
di manovra-sezionatore deve essere montato in modo che l’albero di
azionamento ed il suo alloggiamento sulla serratura si trovino su un asse
centrale e che l’albero non sia esposto a carichi di flessione
PREVENZIONE
DELL’AVVIAMENTO INATTESO DELLE MACCHINE: LA NORMA UNI EN ISO 14118
Per
garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno delle zone
pericolose, ad esempio per operazioni di manutenzione, è necessario che gli
elementi pericolosi a cui sono esposti non possano avviarsi in modo
inatteso.
A tale
scopo bisogna tenere in considerazione sia gli elementi che possono
generare pericoli di natura meccanica, ad esempio organi in movimento, che
altre potenziali fonti di pericolo, quali ad esempio i laser.
La norma
UNI EN ISO 14118 (maggio 2018): "Sicurezza del macchinario –
Prevenzione dell’avviamento inatteso" — ha sostituito la norma UNI
EN 1037:2008 — è di fondamentale importanza per questo aspetto, in quanto
definisce indicazioni sulla scelta e l’attuazione delle misure atte ad
impedire che elementi pericolosi delle macchine possano avviarsi in modo
inatteso mettendo in pericolo le persone esposte
1.
Isolamento e dissipazione dell’energia
Con tale
dizione si intende un procedimento costituito da tutte quattro le azioni
seguenti:
a) isolare
(sezionare, separare) la macchina (o parti definite della macchina) da
tutte le fonti di energia;
b)
bloccare (o assicurarsi altrimenti), se necessario (ad esempio, quando
l’operatore non è in grado, da qualsiasi posto in cui si trovi, di
controllare che l’alimentazione rimanga sezionata), tutti i dispositivi di
sezionamento in posizione "isolata";
c)
dissipare o trattenere (contenere) qualsiasi tipo di energia immagazzinata
che possa causare un pericolo;
d)
verificare mediante un procedimento di lavoro sicuro (ad esempio per mezzo
di misurazioni) che le azioni intraprese secondo i punti a), b) e c)
abbiano prodotto l’effetto desiderato.
2.
Valutazione dei rischi e istruzioni
La nuova
norma specifica chiaramente che deve essere effettuata una valutazione dei
rischi in accordo alla norma UNI EN ISO 121002 per identificare le misure necessarie per
prevenire l’avviamento inatteso
3.
Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza
La norma
UNI EN ISO 14118:2018 non contiene requisiti riguardanti livelli di
prestazione4
o
livelli di integrità della sicurezza5 per parti dei sistemi di comando legate
alla sicurezza che possono effettuare funzioni di prevenzione
dell’avviamento inatteso.
4.
Misure per l’isolamento e la dissipazione dell’energia
La
macchina deve essere dotata di dispositivi azionati manualmente per l’isolamento
e la dissipazione dell’energia.
Se per
interventi frequenti di breve durata l’utilizzo di dispositivi azionati
manualmente non è adeguato, la macchina deve essere dotata di funzioni
automatiche che impediscano l’avviamento inatteso degli elementi
pericolosi, ad esempio accessi dotati di interblocco o dispositivi di
individuazione delle persone.
5.
Segnalazione e avvertimento (avvio ritardato)
In
funzione dell’esito della valutazione dei rischi, può essere necessario
dotare la macchina di segnalazioni acustiche e/o visive che avvertano le
persone esposte dell’imminente avvio della macchina
6.
Prevenzione dell’avviamento inatteso al ripristino di qualsiasi
alimentazione di energia
Se
necessario, devono essere prese adeguate misure per impedire l’avviamento
inatteso di elementi pericolosi della macchina al ripristino di qualsiasi
alimentazione di energia dopo la sua interruzione o dissipazione.
7.
Dispositivi per l’isolamento dalle fonti di energia
I
dispositivi di isolamento8 devono:
— assicurare
un sezionamento o una separazione affidabile dalla sorgente di energia;
— avere un
collegamento meccanico affidabile tra il comando manuale e l’elemento (gli
elementi) di isolamento;
— essere
dotati di un’identificazione chiara e non ambigua dello stato del
dispositivo di isolamento che corrisponda a ciascuna posizione del suo
comando (attuatore) manuale.
8.
Dispositivi di bloccaggio
Deve
essere possibile bloccare o assicurare altrimenti i dispositivi di
isolamento nella posizione di "isolamento".
I
dispositivi di bloccaggio possono non essere necessari quando viene usata
una combinazione presa/spina e la spina può essere tenuta sotto stretto
controllo dalla persona che si trova nella zona pericolosa
9.
Dispositivi di dissipazione o di trattenuta (contenimento) dell’energia
immagazzinata
Quando
l’energia immagazzinata può creare un pericolo, la macchina deve essere
dotata di mezzi per la dissipazione o la trattenuta (contenimento)
dell’energia immagazzinata.
Tali
dispositivi comprendono, per esempio, freni concepiti per assorbire
l’energia cinetica di parti in movimento, resistenze e relativi circuiti
per la scarica dei condensatori elettrici, valvole o dispositivi simili per
scaricare la pressione degli accumulatori di fluidi12
10.
Altre misure per prevenire l’avviamento inatteso
· Misure per prevenire la generazione
involontaria di comandi di avvio
– Misure
per impedire l’attivazione involontaria dei comandi di avviamento manuale
– Progettazione
delle parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza
– Selezione
e posizione degli elementi di controllo di potenza
· Misure per mantenere il comando di
arresto
– Comando
di arresto ad effetto mantenuto generato da un dispositivo di comando di
arresto (livello A)
– Comando
di arresto ad effetto mantenuto generato dal sistema di comando della
macchina (livello B/C)
DIRETTIVA
RAEE: DEFINIZIONE DI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI E
INSTALLAZIONI FISSE DI GRANDI DIMENSIONI
La
direttiva RAEE (WEEE in inglese) è la direttiva sui rifiuti delle
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) 2012/19/ UE. Dal 15 agosto
del 2018 è prevista l’entrata in vigore del cosidetto "open
scope" che amplia il campo di applicazione a tutte la AEE non
esplicitamente escluse.
In base al
campo di applicazione della direttiva RAEE (articolo 2), la direttiva non
si applica agli "utensili industriali fissi di grandi dimensioni"
(articolo 2, lettera b) e agli " impianti fissi di grandi dimensioni,
ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate
specificamente per essere parte di detti impianti; '(articolo 2.c). Queste
esclusioni hanno grande importanza per il settore delle installazioni e
delle macchine industriali.
La Direttiva
definisce gli "utensili industriali fissi di grandi dimensioni"
come: un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o
componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica,
installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un
determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un
impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo
(articolo 3.1.b).
Gli
«impianti fissi di grandi dimensioni» sono definiti come: una combinazione
su larga scala di apparecchi di vario tipo ed,
eventualmente, di altri dispositivi, che:
i) sono
assemblati, installati e disinstallati da professionisti;
ii) sono
destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio
o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; e
iii)
possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature
appositamente progettate.
Tuttavia,
queste definizioni e più concretamente ciò che costituisce la "grande
dimensione" non sono realmente specificate nella direttiva. Di seguito
è possibile trovare una tabella con ulteriori informazioni su alcune
interpretazioni esistenti a livello europeo e nazionale di utensili
industriali fissi di grandi dimensioni e installazioni fisse di grandi
dimensioni. Il testo è frutto di una indagine condotta dal CECIMO e, pur
risultando incompleto, fornisce alcune interessanti indicazioni operative.
Molti
paesi hanno recepito la direttiva europea assumendo quasi la stessa
formulazione per le esenzioni e le loro definizioni incluse nella
direttiva. Alcuni paesi hanno sviluppato documenti di orientamento, ma
quando ciò è stato fatto sembrano tutti seguire l'interpretazione fornita
dalla "Rete europea dei registri WEEE (EWRN)", che segue i documenti
delle FAQ della Commissione su RoHS e RAEE, ma ha criteri più specifici in
relazione agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni e le
installazioni fisse di grandi dimensioni (per la consultazione della
interpretazione EWRN vedere la tabella riportata di seguito, colonna
"Documenti rilevanti").
DIRETTIVA RAEE: Le novità sulla
gestione dei RAEE a partire dal 15 agosto (open scope)
A partire dal 15 agosto 2018, in
attuazione di quanto stabilito a livello europeo (direttiva 2012/19/UE), entra
in vigore il “campo aperto” di applicazione del d. lgs. 49/2014, la normativa sulla gestione dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), che prevede per questi rifiuti la creazione di un sistema
di gestione distinto dagli altri (ritiro, trasporto, raccolta separata,
trattamento).
Sono potenzialmente interessati dalle novità, che
consistono in un ampliamento dell’ambito di applicazione:
- i produttori e gli importatori di tali
apparecchiature, sui quali ricadono gli adempimenti principali; devono ad
esempio organizzare e finanziare un sistema di gestione dei rifiuti delle
proprie apparecchiature immesse sul mercato, tramite sistemi individuali o,
preferibimente, aderendo ad un sistema collettivo (Consorzio); iscriversi
al “Registro Nazionale telematico dei produttori di AEE” (Registro AEE)
prima di immettere l’apparecchiatura sul mercato ed esporre il numero di
iscrizione al Registro sui documenti commerciali (es. fatture, DDT,
corrispondenza, preventivi, listini, ecc.) entro 30 giorni dal suo
rilascio; ecc.
- le imprese della filiera come i distributori, gli
impiantisti e i centri di assistenza, che nell’ambito della propria
attività si trovano a “ritirare” dei RAEE.
Seppure formalmente
la definizione di AEE non venga modificata, tale nuovo approccio
(open scope) farà ricadere nell’ambito di applicazione della normativa sui
RAEE molte apparecchiature e componenti prima esclusi.
Ma non solo; le modalità di classificazione di un bene come AEE (e, dunque,
come RAEE nel momento in cui diventa rifiuto), è meno circoscritta, poiché
si supera la vecchia classificazione con 10 categorie ben individuate (in
base alla quale, sostanzialmente, se un prodotto non ricadeva nell’elenco
non veniva individuato come AEE e quindi come RAEE) e si introduce un criterio
cosiddetto “aperto”, in base al quale tutte le apparecchiature che
rispondono alla definizione di AEE rientrano nella relativa disciplina –
a meno che non siano riconducibili alle esplicite esclusioni previste.
Ciò comporterà,
soprattutto nella prima fase di operatività di queste novità, la necessità
di valutare, per molti prodotti/componenti prima esclusi, una loro
eventuale classificazione come AEE.
Per accompagnare questo processo, il
Comitato di Vigilanza e controllo RAEE ha pubblicato una guida operativa
che ha l’obiettivo di orientare le imprese nell’applicazione del nuovo
ambito di applicazione RAEE.
Cosa devono fare le imprese
Tenuto conto di
ciò, sintetizziamo il principale impatto per le imprese:
1.
Per
coloro che già si configuravano come produttori/importatori di AEE,
le novità implicano la necessità di adeguare la classificazione delle AEE
con le nuove categorie; tale conversione verrà effettuata in automatico
da parte del Registro AEE e pertanto l’impresa dovrà solo verificarne la
correttezza e, se necessario, integrarla con una comunicazione di
variazione. Il Registro AEE informerà della riclassificazione le imprese
iscritte mediante la trasmissione via PEC di apposita comunicazione.
Aggiornamenti potranno essere richiesti anche dal Consorzio di riferimento.
2.
Per
le imprese che producono/importano apparecchiature che prima non erano
AEE ma che adesso lo saranno, a partire dal 15 agosto dovranno essere
in regola con tutti gli adempimenti previsti per i produttori (adesione ad
un Sistema Collettivo, iscrizione al registro AEE, obblighi di
comunicazione e informazione).
3.
Per
le imprese della filiera (distributori, installatori, centri di
assistenza), le novità avranno effetto laddove un’apparecchiatura che rientra
nel nuovo campo di applicazione diventerà rifiuto e, dunque, dovrà essere
gestita come RAEE, applicando le procedure e gli adempimenti specifici
previsti per tali rifiuti.
Per
ulteriori approfondimenti:
- si allega una scheda che fornisce una descrizione delle 6 nuove categorie
di AEE, con alcuni esempi delle nuove AEE e delle esclusioni in
vigore dal 15 agosto 2018, secondo le indicazioni del comitato di vigilanza
e controllo RAEE, nonché le principali definizioni.
- si fornisce il link per scaricare
la guida operativa del Comitato di Vigilanza e controllo RAEE (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/Ind_oper_applicaz_DL_49_2014.pdf)
LE NUOVE CATEGORIE DI AEE
Dal 15 agosto 2018 le nuove categorie AEE, previste
nell’All. III del D.Lgs.49/14, basandosi su criteri dimensionali (categorie
4, 5 e 6) oltre che merceologici (categorie 1, 2 e 3), andranno a coprire
pressoché tutte le tipologie di AEE esistenti.
- Apparecchiature
per lo scambio di temperatura (es. condizionatori, deumidificatori,
pompe di calore, frigoriferi, congelatori, ecc.)
- Schermi,
monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie
superiore a 100 cm² (es. schermi; televisori; cornici digitali LCD;
monitor; laptop, notebook, ecc.)
- Lampade
(es. tubi fluorescenti; lampade fluorescenti compatte; lampade
fluorescenti; LED, ecc.)
- Apparecchiature
di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50
cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici, app. informatiche e per
telecomunicazioni, app. di consumo, lampadari, app. per riprodurre
suoni o immagini, app. musicali, strumenti elettr. ed elettron., giocattoli
e app. per il tempo libero e sport, dispositivi medici, strumenti di
monitoraggio e controllo, distributori automatici, app. per la
generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le
app. appartenenti alle categorie 1, 2, 3;
- Apparecchiature
di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50
cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici, app. informatiche e per
telecomunicazioni, app. di consumo, lampadari, app. per riprodurre
suoni o immagini, app. musicali, strumenti elettr. ed elettron.,
giocattoli e app. per il tempo libero e sport, dispositivi medici,
strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici, app.
per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include
le app. appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.;
- Piccole
apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna
dimensione esterna superiore a 50 cm): es. telefoni
cellulari; telefoni; navigatori satellitari (GPS), calcolatrici
tascabili; router; PC; stampanti.
In corsivo alcuni esempi ricavati
dall’allegato IV del d. lgs.49/14, nel quale sono elencati a titolo
esemplificativo e non esaustivo gli apparecchi che ricadono in ciascuna
delle 6 categorie; l’elenco è unicamente uno strumento di supporto, se
l’apparecchio non figura nell’allegato IV non è esclusa la possibilità che
il prodotto rientri nel campo di applicazione.
ALCUNI
ESEMPI DI NUOVE AEE E DI ESCLUSIONI A PARTIRE DAL 15 AGOSTO 2018
SECONDO LE
INDICAZIONI DEL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO RAEE
1. CALDAIE:
il caso delle caldaie è uno di quelli in cui potrà essere necessario
ricorrere a quesiti al Comitato di vigilanza per valutare, in base al
modello e caratteristiche tecniche specifiche, se rientrano o meno nel
nuovo ambito di applicazione, in considerazione dell’evoluzione
tecnologica.
Caldaie
di prima generazione: la fonte primaria di energia che consente
all'apparecchiatura di svolgere la sua funzione fondamentale (cioè il
riscaldamento) è il gas, mentre l’energia elettrica garantisce solo funzioni
di controllo o supporto, pertanto NON era stata considerata un AEE.
Caldaie di ultima generazione (come quelle a condensazione): l’evoluzione
tecnologica ha introdotto l’uso dell’energia elettrica anche ad altri fini,
e il Comitato di Vigilanza e Controllo Raee ha interpretato che sono
incluse nell’ambito del d. lgs. 49/14.
2.
COMPONENTISTICA:
i componenti di un’AEE che soddisfano la definizione di AEE e che sono
dotati di una funzione indipendente rientrano nel campo di applicazione
della norma sui RAEE.
Alcuni esempi, secondo le indicazioni del Comitato di Vigilanza e
controllo:
· l’hard disk
di un PC è componente, escluso, se integrato o assemblato all’interno del
PC, ma è un AEE se munito di proprio involucro, con funzione di memorizzazione
di dati autonoma disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre
a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona,
·
prolunghe
e avvolgicavo sono AEE; mentre NON sono AEE i cavi
elettrici privi di connettori, i fusibili e gli attuatori,
·
gli
inverter fotovoltaici sono AEE; mentre ci sono inverter che, pur
rientrando nella definizione di AEE, sono esclusi quando progettati e
immessi al consumo come componente da integrare in un’altra AEE per il
corretto funzionamento di quest’ultima, ad esempio NON sono AEE le schede
inverter del monitor LCD, in quanto componenti di tali monitor,
· gli impianti di
videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e
videocitofonia sono stati considerati AEE dal Comitato di Vigilanza a
partire dal 1/1/2018, ne consegue che i loro componenti quando
specificatamente dedicati a tali impianti sono AEE:
- Videosorveglianza
(es. telecamere, brandeggi, ricevitori di
telemetria, decoder e trasmettitori, amplificatori di linea, ciclici,
quadrivisori e commutatori video, multiplexer, matrici, videoregistratori,
illuminatori/lampade alimentatori, distributore video, tastiera, joystick,
ecc.)
-
Antintrusione/controllo accessi (es. centrali, organi di comando per antintrusione,
avvisatori ottico acustici, schede di analisi, sistemi di trasmissione,
lettori, controllori, badge/tag/chiavi, varchi
automatici, elettroserrature, antenne e
distaccatori /disattivatori per antitaccheggio)
-
Citofonia e videocitofonia (es. ingresso pedonale, videocitofono/citofono,
nodo audio/video, alimentatore, modulatore SCS, telecamera, ecc.),
·
sono
stati considerati AEE dal Comitato di Vigilanza a partire dal 1/1/2018
anche i contatori
di gas elettronici, gruppi di continuità-UPS, altri trasformatori e
alimentatori.
3.
ESPLICITE
ESCLUSIONI PREVISTE DAL D.LGS. 49/14: altri
esempi di cosa è o NON è AEE si ricavano dall’interpretazione delle
esplicite esclusioni fornite dal Comitato di Vigilanza e Controllo Raee.
·
apparecchiature
progettate e installate specificamente come parte di un’altra
apparecchiatura che è esclusa o che non rientra
nell’ambito di applicazione del d. lgs. 49/14, purché possano
svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura.
1) saranno considerati
AEE:
- i dispositivi di navigazione satellitare che svolgono il loro
corretto funzionamento anche senza l’inserimento nelle vetture;
- le AEE integrate in un articolo di arredamento che non sono
specificamente progettate per integrarsi in esso o che possono adempiere le
loro funzioni anche se non facenti parte di questi mobili.
2)
NON saranno considerati AEE:
- i dispositivi di navigazione satellitare integrati nelle auto
- le AEE appositamente progettate e installate per adattarsi ad un
articolo di arredamento che possono svolgere le loro funzioni solo se
fanno parte di questi elementi di arredo.
•
le
lampade a incandescenza, pertanto saranno considerate AEE tutte le
altre tipologie di lampade.
•
le
installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle
apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per
essere parte di dette installazioni. Ossia le installazioni che hanno
queste caratteristiche: sono una combinazione di macchine, componenti e
altri dispositivi; sono assemblate, installate e disinstallate da
professionisti; sono installate come parte di un edificio o di una
struttura in una predefinita area; sono state costruite “su misura” solo
per quella installazione
NON saranno considerati AEE l’ascensore, gli
impianti di risalita, il sistema di trasporto degli oggetti (ad es.
nastro trasportatore di bagagli negli aeroporti), un impianto di
stoccaggio automatico, un’installazione di generazione elettrica,
un’infrastruttura di segnalazione ferroviaria, pompe di erogazione del
carburante, un’installazione di impianto di climatizzazione destinato
esclusivamente a usi professionali, non scomponibili in un numero finito di
unità di condizionamento d’aria.
·
gli
utensili industriali fissi di grandi dimensioni, ossia gli utensili
che hanno queste caratteristiche: sono immessi sul mercato come utensili e
non costruiti “su misura”, sono installati in modo permanente in un dato
luogo, sono “grandi” in termini di dimensioni e prestazioni (es. peso oltre
2 ton, volume oltre 15,625 mc).
-
NON
saranno considerate AEE le pompe, i generatori di corrente, le macchine
da stampa, gli utensili per il controllo numerico, le fresatrici e le
foratrici a ponte, le presse per formare i metalli e i compressori.
•
i
mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli
elettrici a due ruote non omologati (Reg. UE 168/2013)
1) NON saranno considerati AEE
- i veicoli con un numero di ruote diverso da due destinati a persone
con difficoltà motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le
scale mobili.
2) saranno considerati AEE:
- gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici, le bici
elettriche
•
le
macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale,
con alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o
movimento, continuo o semi-continuo, tra una serie di postazioni fisse
durante il lavoro
NON saranno considerati AEE i carrelli elevatori
elettrici, le spazzatrici stradali, le macchine tagliaerba, le carriole
elettriche e altre macchine da piccolo giardinaggio.
·
le
apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo,
disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese
1) NON
saranno considerati AEE:
- i prototipi e le apparecchiature realizzate al solo scopo di ricerca e
sviluppo.
2)
saranno considerati AEE:
- dispositivi quali centrifughe o di misura della pressione del sangue,
se l'apparecchiatura è utilizzabile sia per la ricerca e sviluppo, sia come
dotazione in ospedali, sia per scopi educativi.
·
i
dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro,
qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del
DPR 254/2003, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici
impiantabili attivi.
1)
NON saranno considerati AEE:
- i pace-makers;
2)
saranno considerati AEE:
- i dispositivi automatici per il controllo e la somministrazione
dell’insulina, in quanto possono essere riutilizzati dopo la
sostituzione della parte potenzialmente infetta.
·
le
apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della
sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico,
purché destinate a fini specificamente militari.
·
le
apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
4. DEFINIZIONI:
Al fine di rendere più comprensibile la lettura,
ricordiamo alcune definizioni dei principali termini utilizzati:
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
(AEE).
Si intendono: “Le apparecchiature che dipendono, per un corretto
funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le
apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste
correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non
superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
corrente continua.”
Dipendente significa che l'energia elettrica e i
campi elettromagnetici (e non ad esempio la benzina o il gas) sono la fonte
primaria di energia che consentono all'apparecchiatura di svolgere la sua
funzione fondamentale.
In assenza di energia elettrica l'apparecchio non può
quindi svolgere le sue funzioni essenziali (quelle primarie). Pertanto, se
in un'apparecchiatura l'energia elettrica è usata solo per garantire
funzioni di supporto o di controllo l'apparecchio NON rientrerà nel campo
di applicazione.
Produttore. Si intende il
soggetto che, stabilito nel territorio nazionale, con qualunque tecnica di
vendita (anche a distanza):
1) fabbrica AEE o ne commissiona la progettazione e
fabbricazione e le vende sul mercato nazionale apponendovi il suo nome
o marchio di fabbrica;
2) rivende sul mercato nazionale, con il proprio
nome o marchio di fabbrica, AEE prodotte da altri fornitori; il
rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca
il marchio del produttore;
3) importa o immette per primo, nel territorio
nazionale, AEE nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione.
È considerato produttore anche la persona fisica o
giuridica stabilita in un altro Stato dell’UE o in un paese extra UE che
vende sul mercato nazionale AEE mediante vendita a distanza a nuclei
domestici e non.
Chi produce AEE destinate esclusivamente
all’esportazione è produttore solo ai fini di alcuni obblighi.
Distributore.
Si intende la persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle Imprese
per l’attività di commercio di AEE.
Gli installatori possono essere equiparati
ai distributori se iscritti al Registro Imprese per commercio di AEE,
seppur come attività secondaria, e, quindi, se commerciano AEE
domestiche/dual use saranno soggetti ai conseguenti obblighi.
Quando, invece, l’installatore acquista l’AEE per
installarla presso il cliente, resta nell’ambito di una prestazione di
servizio (attività di installazione), non è iscritto al Registro Imprese
per lo svolgimento dell’attività di commercio e, dunque, non sarà
equiparato al distributore.
PRODOTTI
DA COSTRUZIONE - CPR 305-2011
La linea guida 17052 dettaglia
meglio le modalità per comprendere se un prodotto è da marcare CE o meno,
in particolare definisce le condizioni necessarie affinché il prodotto da costruzione
sia coperto dallo scopo di applicazione della UNI EN 1090-1.
Tali condizioni sono:
1 - la produzione del prodotto rispetta i requisiti
della UNI EN 1090-2 (acciaio) o UNI EN 1090-3 (alluminio)
2 - il prodotto è un "prodotto da
costruzione" come definito nel Reg 305/2011, il che significa che:
a - il prodotto viene incorporato in modo permanente
nella struttura (edifici o lavori di ingegneria civile) e
b - il prodotto ha funzioni strutturale in relazione alla
costruzione, cioè il cedimento del componente influenza l'intera struttura
determinando crolli, totali o parziali, e carenze nel rispetto della
sicurezza in caso di incendio.
3 - lo standard non si applica nella costruzione di
prodotti coperti da altre norme armonizzate o ETA.
I prodotti
strutturali da costruzione sono parte di una costruzione portante che è
dato dall'assemblaggio organizzato di parti collegate, progettato per
fornire resistenza meccanica e stabilità alle opere. Un modo per identificare
un prodotto strutturale da costruzione è porsi la domanda "Se il prodotto viene rimosso
questo ha effetto sulla resistenza e stabilità della struttura o parte
della struttura?" se la risposta è si allora il
prodotto è un prodotto da costruzione e ricade nell'ambito di applicazione
della UNI EN 1090-1.
NR 12 -
sicurezza macchine in Brasile - nuova edizione 2017
NR-12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Ultimo aggiornamento
MINISTÉRIO DO TRABALHO GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 873, DE 6 DE JULHO DE
2017
Publicação
D.O.U.
Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 06/07/78
Atualizações
D.O.U.
Portaria SSST n.º 12, de 06 de junho de 1983 14/06/83
Portaria SSST n.º 13, de 24 de outubro de 1994 26/10/94
Portaria SSST n.º 25, de 28 de janeiro de 1996 05/12/96
Portaria SSST n.º 04, de 28 de janeiro de 1997 04/03/97
Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro de 2010 24/12/10
Portaria SIT n.º 293, de 08 de dezembro de 2011 09/12/11
Portaria MTE n.º 1.893, de 09 de dezembro de 2013 11/12/13
Portaria MTE n.º 857, de 25 de junho de 2015 26/06/15
Portaria MTPS n.º 211, de 09 de dezembro de 2015 10/12/15
Portaria MTPS n.º 509, de 29 de abril de 2016 02/05/16
Portaria MTb n.º 1.110, de 21 de setembro de 2016 22/09/16
Portaria MTb n.º 1.111, de 21 de setembro de 2016 22/09/16
Notas
Técnicas D.O.U.
Nota Técnica DSST/SIT n.º 48/2016
Nota Técnica DSST/SIT n.º 179/2016
Nota Técnica DSST/SIT n.º 253/2016
Nota Técnica DSST/SIT n.º 254/2016
Nota Técnica DSST/SIT n.º 02/2017
Instruções
Normativas D.O.U.
Instrução Normativa DSST/SIT n.º 129/2017
MACCHINE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI
D.Lgs. 29/2017 – articolo 6 – Comunicazione
all'autorità sanitaria territorialmente competente
Gentili
CLIENTI,
Vi
informiamo che lo scorso 17 luglio le principali Associazioni di costruttori
di macchine, hanno ricevuto una comunicazione ufficiale dal Ministero della
Salute che fornisce tutte le informazioni necessarie su questo adempimento
introdotto dal D.Lgs. 29/2017.
La comunicazione
va inoltrata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) competente
per territorio, in riferimento alla sede operativa degli stabilimenti
dove viene svolta l'attività. Lo Sportello provvederà ad inviare la
comunicazione all’Autorità Sanitaria Competente.
L’azienda dovrà inoltrare una comunicazione per
ogni sede operativa gestita.
Per esempio, se un'azienda ha uno stabilimento di produzione in un
Comune e uno in un altro Comune, dovrà inoltrare due comunicazioni,
una al SUAP del primo Comune e una al SUAP del secondo Comune.
Nella circolare
del Ministero potete trovare il modello da utilizzare per la comunicazione,
con alcuni chiarimenti sulla compilazione del modulo stesso. Se avete
già provveduto alla comunicazione in altra forma, il Ministero specifica
che non deve essere ripetuta e che sarà considerata valida.
Per
Vostra comodità inoltriamo il modello del Ministero anche in formato word.
Il termine di scadenza per l’invio dei
modelli è il 31 luglio 2017.
L’obbligo
di comunicazione non è in carico ai soli produttori ma a tutti gli
operatori economici che svolgono una o più delle seguenti
attività riguardanti i materiali e gli oggetti a contatto con gli
alimenti (l’aspetto che conta è la sede dello stabilimento dove viene
svolta una delle seguenti attività):
·
Produzione in proprio o per conto terzi di:
o
materiali destinati e oggetti destinati a venire a contatto
con alimenti (MOCA) (compresi i pezzi di ricambio)
o
“materie prime” (MP) destinate alla produzione
di MOCA (Per le materie plastiche, l'obbligo di comunicazione
parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione
delle sostanze per la formazione dei polimeri
(additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall'obbligo
di comunicazione).
·
Trasformazione di MP (comprende la produzione di MOCA
a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti. Es.
produzione di Tetrapack ® e poliaccoppiati, formatura
di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati,
stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche,
stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.
·
Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a
contatto con alimenti (OCA) partendo da materie prime adatte al
contatto con gli alimenti. Es.
produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici...
·
Deposito ingrosso: comprende la sola attività di
stoccaggio e vendita all’ingrosso di MOCA
·
Distribuzione all'ingrosso: comprende gli OE che
svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di MP o MOCA
(destinati ad altri OE o altre imprese alimentari) anche
attraverso forme di commercio tipo e-commerce.
·
Sono esclusi solo gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente
attività di distribuzione al consumatore finale.
Inoltre
in relazione al D.Lgs. 29/2017 – articolo 6 comma 7 sono previste delle
sanzioni nel caso in cui non si implementino delle procedure relative al
controllo del processo (cfr. Regolamento europeo 2023/2006, articolo 6 e
7).
Il ns Studio ha definito un opportuno
processo per l’implementazione del controllo del processo e l’esecuzione
delle prove di migrazione.
In caso d’interesse prendere contatti con la
ns segreteria, inviandoci l’elenco della tipologia delle macchine immesse
sul mercato e per ognuna di essa, l’elenco dei materiali (acciaio, gomma,
etc…) destinata al contatto con gli alimenti.
Tutte le
Comunicazioni delle norme armonizzate per Direttiva/Regolamento CE/UE
aggiornate quotidianamente.
Agg.
28.03.2017
n.
|
Prodotto
|
Direttiva
|
Recepimento
|
Norme
|
Data
|
01
|
Prodotti da costruzione (Abrogata)
|
89/106/CEE
|
D.P.R. 246/1993
|
2013C 186-02
|
28.06.2013
|
02
|
Dispositivi
Protezione Individuale DPI
Dispositivi Protezione Individuale DPI (nuovo)
|
89/686/CEE
Reg. (UE) 2016/425
|
D.Lgs.
475/1992
N.P.
|
2016C
332-02
---
|
09.09.2016
---
|
03
|
Dispositivi
medici impiantabili attivi
|
90/385/CEE
|
D.Lgs. 507/1992
|
2016C
173-02
|
13.05.2016
|
04
|
Caldaie
ad acqua calda
|
92/42/CEE
|
D.P.R. 660/1996
|
---
|
---
|
05
|
Esplosivi
per uso civile
Esplosivi per uso civile (nuova)
|
93/15/CEE
2014/28/UE
|
D.Lgs.
7/1997
D. Lgs. 81/2016
|
2006C
221-02
|
14.09.2006
|
06
|
Dispositivi
medici MD
|
93/42/CEE
|
D.
Lgs. 46/1997
|
2016C
173-03
|
13.05.2016
|
07
|
ATEX
ATEX (nuova)
|
94/9/CE
2014/34/UE
|
D.P.R.
126/1998
D. Lgs. 85/2016
|
2016C
126-01
2016C 293-04
|
08.04.2016
12.08.2016
|
08
|
Imbarcazioni
da diporto
|
2013/53/UE
94/25/CE
|
D.Lgs.
5/2016
D.Lgs. 436/96
|
2016C
332-04
2016C 174-03
|
09.09.2016
14.05.2016
|
09
|
Ascensori
Ascensori (nuova)
|
95/16/CE
2014/33/UE
|
D.P.R.
162/1999
---
|
2015C
412-02
2016C 293-05
|
11.12.2015
12.08.2016
|
10
|
Attrezzature
a pressione PED
Attrezzature a pressione PED (nuova)
|
97/23/CE
2014/68/UE
|
D.Lgs.
93/2000
D.Lgs. 26/2016
|
2014C
313-02
2016C 293-01
|
12.09.2014
12.08.2016
|
11
|
Dispositivi
medico-diagnostici in vitro
|
98/79/CE
|
D.Lgs.
332/2000
|
2016C
173-04
|
13.05.2016
|
12
|
R&TTE
RED (nuova)
|
99/5/CE
2014/53/UE
|
D.Lgs.
269/01
D. Lgs. 128/2016
|
2016C
249-01
2017C 076-04
|
08.07.2016
10.03.2017
|
13
|
Impianti
a fune trasporto persone
Impianti a fune trasporto persone (nuova)
|
2000/9/CE
Reg. (UE) 2016/424
|
D.Lgs.
210/2003
N.P.
|
2015C
412-04
---
|
11.12.2015
---
|
14
|
Strumenti
di misura MID
Strumenti di misura MID (nuova)
|
2004/22/CE
2014/32/UE
|
D.Lgs.
22/2007
D.Lgs. 84/2016
|
2014C 76-01
---
|
14.03.2014
---
|
15
|
Compatibilità
elettromagnetica EMC
Compatibilità elettromagnetica EMC (nuova)
|
2004/108/CE
2014/30/UE
|
D.Lgs.
194/2007
D. Lgs. 80/2016
|
2015C
014-01
2016C 293-03
|
16.01.2015
12.08.2016
|
16
|
Macchine
|
2006/42/CE
|
D.
Lgs. 17/2010
|
2016C
332-01
|
09.09.2016
|
17
|
Materiale
elettrico bassa tensione BT
Materiale elettrico bassa tensione BT (nuova)
|
2006/95/CE
2014/35/UE
|
L.
791/1977
D. Lgs. 86/2016
|
2016C
124-03
2016C 249-03
|
08.04.2016
08.07.2016
|
18
|
Articoli
pirotecnici
|
2013/29/UE
|
D.Lgs
123/2015
|
2013C
136-06
|
15.05.2013
|
19
|
Strumenti
per pesare a fun. non aut.
Strumenti per pesare a fun. non aut. (nuova)
|
2009/23/CE
2014/31/UE
|
---
D. Lgs. 83/2016
|
2016C
014-02
---
|
15.01.2016
---
|
20
|
Giocattoli
|
2009/48/CE
|
D.Lgs.
54/2011
|
2015C
378-01
|
13.11.2015
|
21
|
Recipienti
semplici a pressione SPV
Recipienti semplici a pressione SPV (nuova)
|
2009/105/CE
2014/29/UE
|
D.Lgs.
311/1991
D. Lgs. 82/2016
|
2014C
8-03
2016C 138-02
|
11.01.2014
20.04.2016
|
22
|
Attrezzature
a pressione trasportabili TPED
|
2010/35/UE
|
D.
Lgs. 78/2012
|
---
|
---
|
23
|
Ecodesign
ERP (Energy Related Products)
|
2009/125/CE
|
D.Lgs.
15/2011
|
2017/C
044-01
|
10.02.2017
|
|
Ecodesidn
EuP (Energy-using Products)
|
2005/32/CE
|
D.Lgs.
201/2007
|
2016C
460/01
|
09/12/2016
|
24
|
Apparecchi
a gas
Apparecchi a gas (nuovo)
|
2009/142/CE
Reg. (UE) 2016/426
|
D.P.R. 661/1996
N.P.
|
2010C
118-01
---
|
07.05.2010
---
|
25
|
RoHS
II
|
2011/65/UE
|
D.Lgs.
27/2014
|
---
|
---
|
26
|
Sicurezza
generale Prodotti
|
2001/95/CE
|
D.Lgs.
172/2004
|
2015C
335-01
|
09.10.2015
|
27
|
Prodotti Costruzione CPR - Norme
|
305/2011
|
Reg. 305/2011
|
2017C 076-05
|
10.03.2017
|
|
Prodotti
Costruzione CPR - Documenti EAD
|
305/2011
|
Reg.
305/2011
|
2017C
010-01
|
13.01.2017
|
28
|
Pesticidi
|
2009/128/CE
|
D.
Lgs. 50/2012
|
2015C
196-02
|
12.06.2015
|
29
|
Equipaggiamento
marino (marcatura Spec.)
|
2014/93/UE
|
Dec.
31.07.2015
|
IMO
|
|
30
|
Emissione
acustica ambientale macchine
|
2000/14/CE
|
D.Lgs
262/2002
|
---
|
---
|
31
|
Normativa Unione sull'armonizzazione
|
NQN
|
---
|
2017C 076-03
|
10.03.2017
|
32
|
Regolamento
REACH
|
Reg.
1907/2006
|
---
|
2017C
010-02
|
13.01.2017
|
33
|
Sistema
interoperabilità ferroviario
|
2008/57/CE
|
|
2016C
249-04
|
08.06.2016
|
Riconoscimento
del "Certificato di Prova" del laboratorio Cinese
Sovente l’Agenzia delle dogane non riconosce i test report di laboratori
anche famosi senza la firma di un responsabile tecnico europeo.
Il nuovo Manuale Procedurale per i Controlli Doganali emesso dalla Agenzia
delle Dogane ed in vigore dal Gennaio 2010, richiede quanto segue:
"Il
rapporto di prova emesso da un laboratorio avente sede in un Paese Terzo
può essere riconosciuto valido se il laboratorio è sede secondaria di un
laboratorio europeo e se il rapporto di prova rilasciato dal laboratorio
extra europeo è sottoscritto dal Responsabile tecnico o Direttore tecnico
del laboratorio avente sede nell‟Unione europea”
Le norme europee vigenti ci permettono di dimostrare che un laboratorio con
sede in Cina e accreditato CNAS è automaticamente riconosciuto come
accreditato ACCREDIA e quindi valido in Italia.
Difatti esiste il mutuo riconoscimento tra ITALIA e CINA in questo ambito.
La normativa europea delega all’importatore la responsabilità totale del
prodotto come se fosse il fabbricante e quindi può scegliere una autonomia
il laboratorio di sua fiducia in CINA che segua quanto previsto delle
relative direttive di prodotto.
A titolo esemplificativo, quando un prodotto deve essere sottoposto ad una
procedura con cui un ente notificato esamina dei campioni e ne verifica la
conformità alla norma armonizzata e successivamente controlla
periodicamente la produzione del vostro fornitore secondo un manuale FPC
previsto dal CPR 305/2011. Questo può essere tranquillamente fatto da un
ente accreditato CNAS in Cina. Sul prodotto comparirà la Marcatura CE
con il numero dell’ente notificato che effettua questo audit annualmente.
Se il fornitore è d’accordo, potete pure apporre il vostro nome sul prodotto
MACCHINE
VERSO LA TURCHIA
LA
TURCHIA PUR NON FACENTE PARTE DELL'UNIONE EUROPEA DAL 2006 HA DEFINITIVAMENTE
SOTTOSCRITTO DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON I QUALI S'IMPEGNA A GARANTIRE
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI QUALI MACCHINE. (SI VEDA LA LINEA GUIDA
BLU EMESSA DALLA COMMISSIONE EUROPEA E PUBBLICATA NELLA GAZZETTA
DELL'UNIONE EUROPEA.
PERTANTO LE MACCHINE, NON RIENTRANTI IN ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA
MACCHINE, POSSONO ESSERE REGOLARMENTE IMMESSE NEL MERCATO TURCO SENZA
LIMITAZIONI OD OSTACOLI DA PARTE DI ENTITA' DEL COMMERCIO ESTERO TURCO.
LINK DA CUI SCARICARE LA GUIDA ANCHE IN INGLESE (VEDERE PARAGRAFO N. 2.4.8)
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7326
CERTIFICATO A.TR.
L’A.TR è un certificato previsto dall'accordo Unione Europea/Turchia,
emesso a richiesta dell'operatore per attestare che la merce descritta nel
modulo è in libera circolazione, cioè in esenzione dai dazi doganali a
destinazione.
L'esenzione vale per le spedizioni dall'Unione Europea verso la Turchia ed
anche dalla Turchia verso l'Unione Europea.
Non si applica ai prodotti agricoli e a quelli appartenenti alla Comunità
europea del carbone e dell'acciaio.
L’A.TR non è un documento obbligatorio, è necessario solo se l'importatore lo
richiede per usufruire dell’esenzione daziaria.
Viene rilasciato dalle autorità doganali ai sensi del codice doganale
comunitario.
Ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di
esportazione e deve essere presentato entro tale termine alle autorità
doganali turche.
Robots and robotic devices — Collaborative robots - ISO/TS 15066:2016
È
stata pubblicata la specifica tecnica ISO/TS 15066:2016 “Robots and robotic
devices – Collaborative robots”.
Per robot collaborativo si intende un robot che opera condividendo lo
spazio di lavoro con un operatore umano.
Questo documento definisce i criteri per la valutazione dei rischi generati
dall’utilizzo di robot collaborativi e le misure di protezione che devono
essere adottate.
Pur non essendo una norma, e quindi non potendo essere armonizzata ai sensi
della direttiva macchine, la specifica tecnica ISO/TS 15066 definisce lo
stato dell’arte attuale per la progettazione e realizzazione di sistemi
robotici collaborativi.
1 Scope
This
Technical Specification specifies safety requirements for collaborative
industrial robot systems and the work environment, and supplements the
requirements and guidance on collaborative industrial robot operation given
in ISO 10218-1 and ISO 10218-2.
This
Technical Specification applies to industrial robot systems as described in
ISO 10218-1 and ISO 10218-2. It does not apply to non-industrial robots,
although the safety principles presented can be useful to other areas of
robotics.
3 Terms
and definitions
collaborative
operation - state
in which a purposely designed robot system and an operator work within a
collaborative workspace
collaborative
workspace - space
within the operating space where the robot system (including the workpiece)
and a human can perform tasks concurrently during production operation
Collaborative
operations
Collaborative
operations may include one or more of the following methods:
a)
safety-rated monitored stop;
b) hand
guiding;
c) speed
and separation monitoring;
d) power
and force limiting.
5.5.2
Safety-rated monitored stop
In this
method, the safety-rated monitored stop robot feature is used to cease
robot motion in the collaborative workspace before an operator enters the
collaborative workspace to interact with the robot system and complete a
task (e.g. loading a part onto the end-effector).
If there is no operator in the collaborative workspace, the robot may
operate non-collaboratively. When the robot system is in the collaborative
workspace, the safety-rated monitored function is active and robot motion
is stopped, the operator is permitted to enter the collaborative workspace.
Robot system motion can resume without any additional intervention only
after the operator has exited the collaborative workspace.
5.5.3
Hand guiding
In this
method of operation, an operator uses a hand-operated device to transmit motion
commands to the robot system.
Before the operator is permitted to enter the collaborative workspace and
conduct the hand-guiding task, the robot achieves a safety-rated monitored
stop (see 5.5.2).
The task is carried out by manually actuating guiding devices located at or
near the robot end-effector.
Robot systems used for hand guiding can be equipped with additional
features, such as force amplification, virtual safety zones or tracking
technologies.
If the requirements of 5.5.5 are fulfilled in a hand guiding task, then the
requirements of 5.5.3 do not apply.
5.5.4
Speed and separation monitoring
In this
method of operation, the robot system and operator may move concurrently in
the collaborative workspace.
Risk reduction is achieved by maintaining at least the protective
separation distance between operator and robot at all times.
During robot motion, the robot system never gets closer to the operator
than the protective separation distance.
When the separation distance decreases to a value below the protective
separation distance, the robot system stops.
When the operator moves away from the robot system, the robot system can
resume motion automatically according to the requirements of this clause
while maintaining at least the protective separation distance.
When the robot system reduces its speed, the protective separation distance
decreases correspondingly.
5.5.5
Power and force limiting
In this
method of operation, physical contact between the robot system (including
the workpiece) and an operator can occur either intentionally or
unintentionally.
Power and force limited collaborative operation requires robot systems
specifically designed for this particular type of operation.
Risk reduction is achieved, either through inherently safe means in the
robot or through a safety-related control system, by keeping hazards
associated with the robot system below threshold limit values that are
determined during the risk assessment.
A means to establish the threshold limits values is outlined in Annex A.
Motori elettrici da 0,75 a 375 kW: Classe IE3 dal 1
Gennaio 2017
Dal 1 Gennaio 2017 i motori elettrici
(potenza da 0,75 a 375 kW), in accordo con il Regolamento (CE) 640/2009,
dovranno avere Classe di efficienza IE3 o IE2 (con inverter).
Il
Regolamento CE 640/2009 si applica a motori elettrici così come definiti
all’Articolo 2, comma 1 ovvero a motori trifase 2, 4 e 6 poli a singola
velocità, con potenze da 0,75 kW a 375 kW compresi, tensione fino a 1000 V
e con la capacità di operare in servizio continuo.
Sono esplicitamente esclusi (Articolo 1, comma 2) dal campo di applicazione
i motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido e i
motori completamente integrati in un prodotto per i quali non è possibile
testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto. Sono inoltre
esclusi i motori per applicazioni speciali (es. motori per ambienti ATEX e
motori auto frenanti).
Le nuove classi di efficienza
Le
nuove classi IE definite dalla nuova norma IEC 60034-30:2008 si basano sul
metodo di prova IEC 60034-2-1 del Settembre 2007.
Sulla base
dello stesso criterio della precedente norma, vengono individuate delle
differenti classi:
IE1 =
rendimento standard
IE2 =
alto rendimento
IE3 =
Premium Efficiency
I
livelli di rendimento in accordo alla 60034-30:2008 devono essere misurati
con l'applicazione del metodo specificato nella norma IEC 60034-2-1 e sono
riportati tali e quali nell’Allegato I del Regolamento 640/2009/CE per le
sole classi IE2 e IE3.
Con il
nuovo Standard EN 50598-2, vengono definiti i Requisiti e limiti dei
sistemi elettrici di azionamento (PDS) attraverso le classi IES
(International Efficiency of Systems IS0/IES1/IS2), in questo modo è
possibile determinare la classificazione di efficienza
energetica/valutazione dell’insieme motore-sistema elettrico di
azionamento.
La gamma media è IES1 e sistemi che non raggiungono il valore minimo di
IES1 sono classificate come IES0, i sistemi più efficienti, con valori del
20% sopra IES1, sono identificati come IES2.
Questo nuovo standard aiuterà anche agli utenti finali in valutazioni più
accurate.
Gli
obblighi temporali
Il
Regolamento prevede 3 step di applicazione:
1. 16
Giugno 2011 - Fase 1: tutti i motori dovranno avere come livello minimo di
efficienza IE2.
2. 01
Gennaio 2015 - Fase 2: i motori con potenza da 7,5 a 375 kW dovranno avere
efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.
3. 01
Gennaio 2017 - Fase 3: i motori con potenza da 0,75 a 375 kW dovranno avere
efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.
REGOLAMENTO
(CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di
applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
motori elettrici.
Pacchetto di misure noto come "Nuovo Quadro
Normativo" (NQN)
Le misure sono intese a rafforzare e modernizzare le condizioni per
l'immissione sul mercato dell'UE di una vasta gamma di prodotti
industriali.
I testi
giuridici pubblicati nella GUUE sono:
Il regolamento (CE) n
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n 339/93.
Il regolamento (CE) n
764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
luglio 2008 , che stabilisce procedure relative all'applicazione di
determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente
commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione
3052/95/CE.
La
Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del
Consiglio.
Allineamenti al 30
Settembre 2016
L'allineamento
della legislazione sui prodotti alla data del 30 Settembre 2016 è
la seguente:
Direttiva
|
Recepimento
|
Direttiva Bassa Tensione
|
2014/35/UE
|
D. Lgs. 81/2016
|
Direttiva Compatibilità
Elettromagnetica
|
2014/30/UE
|
D. Lgs. 80/2016
|
Direttiva ATEX
|
2014/34/UE
|
D. Lgs. 85/2016
|
Direttiva Ascensori
|
2014/33/UE
|
in corso
|
Direttiva Recipienti Semplici
a Pressione
|
2014/29/UE
|
D. Lgs. 82/2016
|
Direttiva Strumenti di misura
|
2014/32/UE
|
D. Lgs. 84/2016
|
Direttiva sugli strumenti per
pesare non automatici
|
2014/31/UE
|
D. Lgs. 83/2016
|
Direttiva Esplosivi uso civile
|
2014/28/UE
|
D. Lgs. 81/2016
|
Direttiva RED
|
2014/53/UE
|
D. Lgs. 128/2016
|
Inoltre,
la legislazione, è stata allineata nelle aree di:
Direttiva
|
Recepimento
|
Direttiva Attrezzature a
Pressione
|
2014/68/UE
|
D. Lgs. 26/2016
|
|
|
|
NUOVO ELENCO DELLE NORME ARMONIZZATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA
MACCHINE 2006/42/CE - Comunicazione 2016/C 332/01 del 09 Settembre 2016
Pubblicazione del
09.09.2016: scarica file
Comunicazione
della Commissione nell'ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Prime pubblicazioni in evidenza:
EN ISO 14122-1:2016
Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario —
Parte 1: Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli (ISO
14122-1:2016)
EN ISO 14122-2:2016
Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario —
Parte 2: Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio (ISO 14122- 2:2016)
EN ISO 14122-3:2016
Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario —
Parte 3: Scale, scale a castello e parapetti (ISO 14122-3:2016)
EN ISO 14122-4:2016
Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario —
Parte 4: Scale fisse (ISO 14122-4:2016)
EN ISO 19353:2016
Sicurezza del macchinario — Prevenzione e protezione contro l’incendio (ISO
19353:2015)
EN ISO 4254-14:2016
Macchine agricole — Sicurezza — Parte 14: Fasciatrici per balle di foraggio
(ISO 4254- 14:2016)
EN ISO 8528-13:2016
Motore alternativo a combustione interna che aziona gruppi elettrogeni a corrente
alternata — Parte 13: Sicurezza (ISO 8528-13:2016)
EN ISO 11145:2016
Ottica e fotonica — Laser e sistemi laser — Vocabolario e simboli (ISO
11145:2016)
EN ISO 11850:2011/A1:2016
EN 16743:2016
Macchine per l'industria alimentare — Macchine affettatrici industriali
automatiche — Requisiti di sicurezza e di igiene
EN 16774:2016
Sicurezza del macchinario — Requisiti di sicurezza per convertitori di
acciaio e relative attrezzature
EN ISO 17916:2016
Sicurezza delle macchine per il taglio termico (ISO 17916:2016)
EN ISO 20361:2015
Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi — Procedura per prove di rumorosità
— Classi di accuratezza 2 e 3 (ISO 20361:2015)
EN 60335-2-89:2010 A
pparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — Parte 2: Norme
particolari per apparecchi per la refrigerazione commerciale comprendenti
un'unità di condensazione del fluido frigorifero, o un compressore,
incorporato o remoto
EN 60335-2-102:2016
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 2:
Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a gas, gasolio e
combustibile solido provvisti di connessioni elettriche
EN 62841-2-11:2016
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore
trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio — Sicurezza —
Parte 2-11: Prescrizioni particolari per seghe alternative portatili
(seghetti e seghe universali)
Radiazioni
emesse dal macchinario
EN
12198-1
Valutazione
e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal
macchinario
Principi generali
EN
12198-2
Valutazione
e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal
macchinario
Procedura di misurazione dell’emissione di radiazione
EN
12198-3
Valutazione
e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario
Riduzione della radiazione per attenuazione o schermatura
I
macchinari alimentati da corrente elettrica oppure contenenti sorgenti di
radiazioni possono emettere radiazioni o generare campi elettrici e/o
magnetici.
I
campi e le emissioni di radiazioni variano in frequenza e in
grandezza.
1. Classificazione delle radiazioni in base alla frequenza e
alla lunghezza d'onda
Ai
fini della presente norma, la classificazione delle radiazioni in base alla
frequenza e alla lunghezza d'onda o energia è fornita nel prospetto
seguente.
Natura
|
Tipo
|
Frequenza/lunghezza
d'onda
|
Campi
elettrici e/o magnetici
Onde
elettromagnetiche
Radiazione
ottica
Radiazione
ottica
Radiazione
ottica
|
Frequenza
bassa ed estremamente bassa
Radiofrequenza
Infrarossa
Visibile
Ultravioletta
|
0 <
f < 30 kHz
30
kHz < f < 300 GHz
1 mm
> λ > 780 nm
780
nm > λ > 380 nm
380
nm > λ > 100 nm
|
|
|
|
f =
frequenza
λ
= lunghezza d'onda.
|
|
|
Nota
Gli intervalli sopra
specificati relativi alla frequenza e alla lunghezza d'onda delle
radiazioni possono essere diversi in altri documenti riguardanti le
radiazioni.
2. Caratteristiche delle emissioni di radiazioni
Le
emissioni di radiazioni possono inoltre essere caratterizzate dalla loro
intensità, durata, frequenza, distribuzione spaziale e spettrale, per
esempio:
- onda
continua;
-
modulata, a impulsi;
- a
banda larga (copre varie frequenze);
- con
spettro continuo o discreto (spettro a righe);
-
caratteristiche geometriche;
-
coerente, non coerente;
-
polarizzazione.
3. Categorie di emissioni
Categoria
1
Il fabbricante deve specificare, nelle informazioni per
l'utilizzo, le misure di protezione appropriate che devono essere prese, considerando le
caratteristiche tecniche della macchina e le informazioni sui livelli di
emissione di radiazioni rimanenti in diverse aree attorno alla macchina.
Categoria
2
Le misure di protezione sono necessarie. L'individuazione
di quali misure di protezione siano necessarie dipende dal livello di
emissione, da come è impiegata la macchina e da altri fattori. Devono
essere fornite informazioni sui pericoli, sui rischi e sugli effetti
secondari.
L'addestramento può essere necessario.
Quando
una norma di tipo C per tipi o gruppi particolari di macchine è in fase di
elaborazione, essa deve includere le misure di protezione necessarie.
4. Marcatura
Le macchine rientranti nelle categorie 1 e 2 devono essere marcate.
La
marcatura consiste in:
- un
segnale di sicurezza che rappresenta il tipo di emissione di radiazione
(campo magnetico, elettromagnetico, radiazione ottica).
- Il
numero di categoria (categoria 1 o categoria 2).
- Il
numero della presente norma: EN 12198.
Pubblicati
7 Decreti attuativi nuove Direttive di Prodotto: BT, EMC, ATEX, SPV, MID,
ecc
In
Gazzetta Ufficiale SO n. 121 del 25 Maggio 2016 pubblicati i Decreti attuativi delle
nuove Direttive di Prodotto:
Decreto Legislativo 18 maggio 2016 n. 80 | EMC
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 81 | Esplosivi Uso
Civile
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 82 | Recipienti
semplici a pressione
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 83 | Strumenti pesare
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84 | Strumenti misura
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 | ATEX
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86 | Bassa
Tensione
ISO
13849-1:2015 Safety of machinery -
Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for
design
PRINCIPALI
NOVITA':
· precisazione dell'applicabilità
della norma solamente ai circuiti di comando che intervengono almeno una
volta all'anno (“high demand mode” o “continuos mode”);
·
introduzione del concetto di componenti “proven in use”;
·
indicazione della necessità, se del caso, di considerare le funzioni in
presenza ed in assenza di alimentazione esterna;
·
modifica del criterio suggerito per la selezione di F nella stima del PLr;
·
introduzione del criterio di occorrenza nella stima del PLr;
·
chiarificazione sulla valutazione dei pericoli che si possono manifestare
simultaneamente;
·
innalzamento a 2500 anni del massimo valore di MTTFd per circuiti in
categoria 4;
·
introduzione della possibilità di utilizzo del concetto di B10d per
componenti idraulici;
·
maggiori spiegazioni sui criteri di scelta dei valori tabulati di copertura
diagnostica;
·
precisazioni sul comportamento dei circuiti di categoria 2;
·
possibilità di stimare il PL nel caso in cui non siano disponibili i valori
di MTTFd/B10d dei component;
·
precisazione sui criteri di assegnazione del punteggio per le CCF.
PRINCIPALI
NOVITA' DI DETTAGLIO:
ISO 13849-1:2015 provides safety requirements and guidance on the
principles for the design and integration of safety-related parts of
control systems (SRP/CS), including the design of software. For these parts
of SRP/CS, it specifies characteristics that include the performance level
required for carrying out safety functions. It applies to SRP/CS for high
demand and continuous mode, regardless of the type of technology and energy
used (electrical, hydraulic, pneumatic, mechanical, etc.), for all kinds of
machinery.
It does not specify the safety functions or performance levels that are to
be used in a particular case.
This part of ISO 13849 provides specific requirements for SRP/CS using
programmable electronic system(s).
It does not give specific requirements for the design of products which are
parts of SRP/CS. Nevertheless, the principles given, such as categories or
performance levels, can be used.
NOTE 1 Examples of products which are parts of SRP/CS: relays,
solenoid valves, position switches, PLCs, motor control units, two-hand
control devices, pressure sensitive equipment. For the design of such
products, it is important to refer to the specifically applicable
International Standards, e.g. ISO 13851, ISO 13856‑1 and ISO 13856‑2.
NOTE 2 For the definition of required performance level, see 3.1.24.
NOTE 3 The requirements provided in this part of ISO 13849 for
programmable electronic systems are compatible with the methodology for the
design and development of safety-related electrical, electronic and
programmable electronic control systems for machinery given in IEC 62061.
NOTE 4 For safety-related embedded software for components with PLr =
e, see IEC 61508?3:1998, Clause 7.
NUOVO APPROCCIO 2016: LE NUOVE
DIRETTIVE DI PRODOTTO CE/UE
Nella
Tabella sottostante, si evidenziano le nuove Direttive UE (1), con la
Direttiva sostituita(2), la data di entrata in vigore(3), la data di
abrogazione della Direttiva sostituita(4), il Decreto di recepimento (5) e
la data di entrata in vigore del Decreto di Recepimento (6):
|
Nuova
(1)
|
Direttiva
sostituita (2)
|
Data
entrata
in vigore (3)
|
Abrogazione
Direttiva (4)
|
Decreto
Recepimento (5)
|
Data
entrata
in vigore (6)
|
ATEX
|
Direttiva 2014/34/UE
|
Direttiva
94/9/CE
|
30
Marzo 2014
|
20
Aprile 2016
|
in corso
Schema
|
---
|
ASCE
|
Direttiva 2014/33/UE
|
Direttiva
95/16/CE
|
30
Marzo 2014
|
20
Aprile 2016
|
in
corso Schema
|
---
|
LVD
|
Direttiva 2014/35/UE
|
Direttiva 2006/95/CE
|
30
Marzo 2014
|
20
Aprile 2016
|
in
corso Schema
|
---
|
EMC
|
Direttiva 2014/30/UE
|
Direttiva 2004/108/CE
|
18
Marzo 2014
|
20
Aprile 2016
|
in
corso Schema
|
---
|
PED
|
Direttiva 2014/68/UE
|
Direttiva
97/23/CE
|
20
Luglio 2014
|
19
Luglio 2016
|
Decreto 26/2016
|
19 Luglio 2016
|
R&TTE
|
Direttiva 2014/53/UE
|
Direttiva 1999/5/CE
|
11
Giugno 2014
|
13
Giugno 2016
|
in
corso Schema
|
---
|
Direttiva 2014/35/UE - LVD
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale
elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di
tensione.
Allegato IV Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)
1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o
serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante
autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la
responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del materiale elettrico che
ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di
chiarezza sufficiente se necessario per l’identificazione del materiale
elettrico):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente
normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti
alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la
conformità:
7. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione)
(firma):
(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla
dichiarazione di conformità è opzionale.
Direttiva 2014/30/UE - EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Allegato IV Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)
1. Modello di apparecchio/Prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o
serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la
responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’apparecchio che ne
consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di
chiarezza sufficiente laddove necessario per l’identificazione
dell’apparecchio:
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente
normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la
data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione
alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle
specifiche:
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato
… (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione)
(firma):
(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla
dichiarazione di conformità è opzionale.
Direttiva 2014/68/UE - PED
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
Allegato IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)
1. Attrezzatura a pressione o insieme (numero di prodotto, di tipo, di
lotto, o di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo
rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la
responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’attrezzatura a
pressione o dell’insieme che ne consenta la rintracciabilità. Essa può
comprendere un’immagine, laddove necessario per l’identificazione
dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme):
- descrizione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme,
- procedura di valutazione di conformità utilizzata,
- per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li
compongono, nonché delle procedure di valutazione di conformità utilizzate.
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente
normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre
specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Eventualmente, il nome, l’indirizzo e il numero dell’organismo
notificato che ha effettuato la valutazione di conformità e il numero del
certificato rilasciato, nonché un riferimento al certificato di esame UE
del tipo - tipo di produzione, certificato di esame UE del tipo, tipo di
progetto, certificato di esame UE del progetto o certificato di conformità.
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio): (nome e cognome, funzione) (firma):
(eventualmente, identificazione del firmatario che ha la delega del
fabbricante o del suo rappresentante autorizzato)
(*) L’assegnazione di
un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è
opzionale.
Direttiva 2014/34/UE - ATEX Prodotti
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)
Allegato X
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)
1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo,
lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante
autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la
responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne
consenta la tracciabilità; se necessario per l’identificazione del prodotto
è possibile includere un’immagine):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente
normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti
alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la
conformità:
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) … ha
effettuato (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il certificato:
8. Informazioni aggiuntive: Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma):
(*) L’assegnazione di
un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.
Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno
2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
ALLEGATO
VI DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ
1. N. … (identificazione
unica dell’AEE):
2. Nome e indirizzo del
fabbricante o del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione
di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del
fabbricante (o dell’installatore):
4. Oggetto della
dichiarazione (identificazione dell’AEE che ne consenta la
rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, ove opportuno):
5. L’oggetto della
dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011, sulla restrizione
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (*).
6. Ove applicabile, i
riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o i riferimenti
alle specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la
conformità:
7. Ulteriori informazioni:
Firmato in vece e per conto
di:
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione)
(firma):
Direttiva 2011/65/UE RoHS II
DIRETTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile
2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e
che abroga la direttiva 1999/5/CE
ALLEGATO
VI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. XXX) (1)
1. Apparecchiatura radio
(numero di prodotto, di tipo, di lotto o di serie):
2. Nome e indirizzo del
fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione
di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del
fabbricante:
4. Oggetto della
dichiarazione (identificazione dell'apparecchiatura radio che ne consenta
la tracciabilità. Essa può comprendere un'immagine a colori
sufficientemente chiara se necessario per l'identificazione dell'apparecchiatura
radio):
5. L'oggetto della
dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di
armonizzazione dell'Unione: Direttiva 2014/53/UE Se del caso, altre
normative di armonizzazione dell'Unione
6. Riferimento alle
pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche
tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità. I riferimenti
devono essere indicati con il loro numero di identificazione e versione e,
se del caso, la data di emissione:
7. Se del caso, l'organismo
notificato … (denominazione, numero) … ha effettuato … (descrizione
dell'intervento) … e rilasciato il certificato di esame UE del tipo: …
8. Se del caso, una
descrizione degli accessori e dei componenti inclusi nella dichiarazione di
conformità UE, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura
radio di funzionare come previsto:
9. Informazioni
supplementari:
Firmato a nome e per conto
di: …
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):
(*) L’assegnazione
di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è
opzionale.
ALLEGATO
VII DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
La dichiarazione di
conformità UE semplificata di cui all'articolo 10, paragrafo 9, deve essere
presentata come segue: Il fabbricante, [nome del fabbricante], dichiara che
il tipo di apparecchiatura radio [designazione del tipo di apparecchiatura
radio] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della
dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo
Internet:
ISO
14120: pubblicata da ISO la versione ufficiale 2015
ISO 14120:2015
specifica i requisiti generali per la progettazione, la costruzione, e la
scelta dei ripari fornite per la protezione delle persone dai rischi
meccanici, indica altri pericoli che potrebbero influenzare la
progettazione e la costruzione di ripari, si applica alle protezioni
per macchine che verranno realizzate dopo la pubblicazione.
I requisiti sono
applicabili a ripari fissi o mobili.
La presente norma
internazionale non comprende dispositivi di interblocco. Questi sono
coperti nella norma ISO 14119.
ISO 14120:2015 non fornisce
requisiti per i sistemi di protezione alla mobilità, come ROPS (rollover
protective structures), FOPS (falling-object protective structures) e TOPS
(tip over protective structures) o alla capacità delle macchine di
sollevare carichi.
ISO 14120 -
General requirements for design and construction of fixed and movable
guards
Revision of ISO 14120
2015 an updated version of
ISO 14120 will be published and it will replace the old standard EN 953.
This new standard will also be harmonized. Transition period from the publishing
date is one year. In the transition period you are free to choose which
standard you will use as long your machinery is handed over before the
transition period has ended. You have to choose one standard to use, either
EN 953 or ISO 14120. It is not allowed to use booth standards.
ISO 14120 has not been
revised since 1997 and many clauses needed updated wording for better
understanding. Requirements for safety has been updated and tightened to
comply with the Machinery Directive, the definitions and terms have been
updated, validation and verification has a new table and the information of
use is very clear with who can remove guards and what the manual shall
include.
Type of standard
ISO 14120 is a type-B2
standard as stated in ISO 12100. Guards provide a risk reduction for both
protection against unintended access and against ejected parts and
substances. The guarding can also give protection against others hazards
e.g. noise, fire, biological hazards, radiation.
Scope
ISO 14120 is an International
Standard that specifies general requirements for the design, construction
and selection of guards provided to protect persons from mechanical
hazards. It indicates other hazards that can influence the design and
construction of guards and it applies to guards for machinery which will be
manufactured after it is published. The requirements are applicable if
fixed and movable guards are used. This International Standard does not
cover interlocking devices, these are covered in ISO 14119.
ISO 14120 does not provide requirements for special systems relating
specifically to mobility or to the ability to lift loads such as ROPS
(Rollover Protective Structures), FOPS (Falling-Object Protective
Structures and TOPS (Tip over Protective Structures) are outside the scope
of this standard
Some important updates
to the standard
3.7 Tool
implement such as a key or
wrench designed to open and close a fastener. Note to entry: An improvised
implement such as a coin or a nail-file cannot be considered as a tool.
3.8 Use of a tool
action by a person under
known and predetermined circumstances as part of a safe working procedure
4 Risk assessment
In order to select and
design types of guards appropriate to particular machinery, it is important
to assess the risk arising from the various hazards present at that
machinery and the foreseeable categories of persons who can be exposed to
the hazard(s) (see ISO 12100:2010, Clause 5).
5.1.3 Containment of
ejected parts and other impacts
Where there is a
foreseeable risk of
- ejection of parts (for example workpiece or broken tooling) from the
machine,
- impacts from parts of machinery, or
- impacts from the operator the guard shall, as far as practicable, be
designed and constructed so as to contain and withstand such ejections and
impacts.
5.2.4 Viewing
Where viewing of the
process is required guards shall be designed and constructed to offer
adequate viewing. This can eliminate the need for defeating them. See also
5.9.
5.3.9 Removal of fixed
guards
Demountable fixed parts of
guards shall only be removable with the use of a tool (see 3.8). See also
8.5 and 8.6.
NOTE 1 This is because operators may prefer to use an easily removable
fixed guard instead of using an interlocked movable guard.
NOTE 2 The use of fastenings that can be released quickly from the inside
of the guarded area should not be regarded as an alternative to providing
an emergency exit. The emergency release of guards with interlocking/guard
locking is dealt with in ISO 14119.See also Clause 6, Selection of types of
guards.
5.3.10 Mounting of
removable fixed guards
Fixed guards which are
removable shall, where practicable, be unable to remain in place without
their fixings.
5.3.12 Movable guards
The opening of movable guards
shall require deliberate action. Where possible movable guards shall be
attached to the machine or adjacent fixed elements so that they are
retained, for example by hinges or slides, even when open. Such attachments
shall only be removable with the use of a tool (see 3.8). Interlocked
moveable guards shall be positioned relative to the hazard zone in
accordance with ISO 13855.
5.4 Materials, rigidity
and impact requirements
5.4.2 Impact and
ejection resistance
Guards shall, as far as
practicable, be designed and material selected to withstand and contain
reasonably foreseeable impacts and ejections according to 5.1.3. Materials
for viewing panels shall be selected with properties suited to resist the
mass and velocity of the ejected object or material. Where guards are
fitted with viewing panels, special consideration shall be given to the
selection of materials and method of fixing them. Guards shall resist
static and dynamic forces (pressure, impacts) according to the risk
assessment.
NOTE The impact resistance depends e.g. on the properties of the material
being used, its strength, the fixing and its ageing.
5.4.4 Secure fixing
Guards or parts of guards
shall be secured by fixing points of adequate strength, spacing and number
to remain secure under any foreseeable loading or impact. Fixing can be by
means of mechanical fasteners or clamps, welded or bonded joints or other
means suited to the application. See also 5.3.8.
5.12 Electrostatic
properties
Materials of the guard that
enclose or is placed in an environment containing dust, fibers or particles
shall be selected to prevent accumulation. If there is a risk of static
charge to a hazardous level, guards shall be designed in material with an
electrical conductance high enough to avoid build-up of static charge or by
other measures to prevent hazardous static charge. For consideration of
ignition sources, see 5.1.7.
NOTE IEC /TR 61340-1 gives
guidance on electrostatic problems and hazards.
5.13 Guards with
electrically conductive parts
Where guards are made of
electrically conductive material and used in electrically powered machines,
they may need to be considered as ”extraneous conductive parts of the
machine” according to IEC 60204-1:2005, clause 8.
5.19 Retained fastenings
When it is foreseen (e.g.
maintenance) that the fixed guard will be removed, then the fastenings
shall remain attached to the guard or to the machinery. The requirement
does not necessarily apply to fixed guards that are only liable to be
removed, for example, when the machinery is completely overhauled, is
subject to major repairs or is dismantled for transfer to another site. For
the same reason, it may not be necessary to apply the requirement for
retained fastenings to the casings of machinery if,
- the manufacturer’s instructions specify that the repairs requiring
removal of these casings are only to be carried out in a specialist repair
workshop, and
- fastenings, as far as practicable, shall only be removable by the use of
a tool.
See Annex A for examples of retained fastenings.
NOTE This requirement aims
to reduce risks due to loss of one or more of the fixings when guards are
removed, for example, for maintenance purposes. This can lead to the guards
not being replaced, being only partially fixed in place or fixed with replacement
fixings that do not have adequate strength, so that the guard cannot
adequately perform its protective function, for example, where containment
of ejected parts is necessary.
5.22 Colour
Attention can be drawn to
the hazard while the guard is opened or left off by highlighting the hazard
by the use of suitable colours. For example if a guard is painted the same
colour as the machine then the hazardous parts is painted a contrasting
bright colour. Care should be taken in the selection and combination of
colours to avoid confusion, e.g. red and yellow in combination is normally
used for emergency stop. When observation of the process is required,
guards of perforate material should not be painted in bright colours, e.g.
yellow, that might interfere with the viewing of the process.
NOTE For further information see EN 614-1.
6.2 Combination of
different guards or of guards with other devices
It can be appropriate to
use a combination of different types of guards. For example:
- if a machine has several hazard zones and access is required to one of
them during the operating phase, the guards can consist of a fixed guard
combined with an interlocking movable guard;
- if a perimeter fence is used to prevent access to the hazard zones of a
machine, an interlocked gate would normally be required to provide safe
access.
In a similar way, a combination of protective devices and guards can
sometimes be required (see Figure 9).
EXAMPLE Where a mechanical
feed device is used in conjunction with a fixed guard to feed workpieces
into a machine (thereby removing the need for access to the hazard zone), a
sensing protective device (see ISO 12100:2010, 3.28.5) can be required to
protect against a secondary trapping or shearing hazard between the
mechanical feed device and the fixed guard.
6.3 Selection of guards
according to the number and size of the hazards
Where practicable hazards
shall be guarded by enclosing guards. When enclosing guards are not
practicable guards of the most appropriate type must be selected e.g. fixed
guards (distance or perimeter), movable guards, adjustable guards
(automatic or manual) (see 6.4). It is possible for a guard to protect
multiple hazards and/or hazardous zones e.g. perimeter guarding with an
interlocked access gate around an assembly of machines. If a guard protects
multiple hazards then the guarding shall be appropriate for all the
hazards.
NOTE 1 When a hazardous area is separated into different zones to allow
access to stationary machinery in one zone when machinery is operating on other
zones, access to a zone still in operation by accessing a safe zone should
be prevented by the use of appropriate safeguarding.
NOTE 2 Other safeguarding measures outside of the scope of this standard
might be more suited to the hazard(s) identified and the intended operation
of the machine.
It can be beneficial to the production process to divide a guarded area
into different zones, to enable actions (for example checking, adjustment)
in one zone to be carried out without affecting machine operation in
another zone. In this case, the guarding for each zone shall be in
accordance with all the requirements of this International Standard
6.4.4.1 Where access is
required only for machine setting, process correction or maintenance
The following types of guard
should be used:
a) Movable guard, if the foreseeable frequency of access is high (e.g. more
than once per week) or if removal or replacement of a fixed guard would be
difficult. Movable guards shall be associated with an interlock or an
interlock with guard locking (see ISO 14119);
b) Fixed guard only, if the foreseeable frequency of access is low (e.g. less than once per week), its
replacement is easy and its removal and replacement are carried out under a
safe system of work.
7.2 Verification and
validation methods
Verification and validation
can be satisfied by methods including but not limited to:
- Visual inspection (A);
- Practical tests (B);
- Measurement (C);
- Observation during
operation (D);
- Review of task-based risk
assessment (E);
- Review of specifications,
layout and documentation (F).
- New table of verification
and validation added.
8 Information for use
8.1 General
The instructions for use
shall contain the required information about guards, their safety
parameters and their functions (e.g. vertical or horizontal orientation),
including installation and maintenance (see ISO 12100:2010, 6.4).
8.2 Guard hazards
Information shall be
provided for any hazards associated with the guards themselves, for example
mechanical hazards or flammability of materials and relevant test results.
8.3 Installation
Instructions shall be
supplied for the correct installation of guards and associated equipment.
When guards are to be attached to a structure, the instructions shall
include requirements for fixing. This includes but is not limited to:
- fixing to a floor;
- assembling of movable
guards;
- number and types of
fixings;
- compliance with other
relevant standards, e.g. ISO 13857 and ISO 14119.
NOTE When guards are
designed to be fixed to a concrete floor, instructions for installation can
refer to concrete classification. See for example EN 206-1 with classes
C20/25 to C50/60 for compressive strength
8.5 Removal of guards
Information shall be
provided indicating actions to be taken before guards are removed, for
example machine power isolation, dissipation of stored energy and
procedures for the removal of guards. The information shall also prescribe
requirements on procedures for the removal of guards, including
- the appropriate use of a tool (see 3.9) and
- the safe working procedure.
NOTE See also ISO 14118 and IEC 60204-1:2005, 5.3 and 5.4.
- Includes new requirements.
8.6 Inspection and
maintenance
Details shall be provided
of inspections to be carried out and maintenance required for, including:
- loss of or damage to any part of the guard, especially where this leads
to deterioration of safety performance, for example reduction of impact
resistance from scratches to glazing materials;
- deformed or damaged part shall be repaired or replaced if the damage has
negative influence on safety;
- replacement of wearing parts;
- correct operation of interlocks;
- degradation of jointing or fixing points;
- degradation by corrosion, temperature change, embrittlement or chemical
attack;
- satisfactory operation and lubrication, if necessary, of moving parts;
- modification of safety distances and aperture sizes;
- degradation of acoustic performance, if applicable.
The information for use shall include requirements on the use of a tool
(see 3.9).
Annex A, Annex B
Both Annex A and Annex B
from EN 953 are withdrawn from ISO 14120. New Annex A show example of
retained fastening and new Annex B shows example of projectile test method
for mechanically testing guards.
Annex C
Annex C is a new
informative Annex that gives example of the pendulum test method for
mechanically testing guards. The pendulum test method can be used to test
the resistance of guards against impacts from outside the protected hazard
zone and from inside the hazard zone. The test method is based upon the
impact of a “body”, which might be a human body (soft body) or a part of a
machine (hard body) falling under the effect of gravity and simulating the
contact by the human body with the guard or by part of the machine with
guard.
Annex C describes test equipment, test object, test impact energies,
resistance of guards against impacts from outside the hazard zone and
resistance of guards against impacts from inside the hazard zone and what
type of results and test reports that are required
Tool
Real impact test
Earthing For Smart Fix system, the kit functional bonding creates an
electrical bonding between panels and posts, solving problems with leakage
current.
Captive bolts The bolt that attaches the panel to the post in the Smart Fix
system is held captive even when the system is disassembled, fulfilling the
standards and rules for machine guarding
Colour
Where access is required only for machine setting, process correction or
maintenance
Criteri
di relazione tra ISO 12100 e ISO 13849-1: ISO/TR 22100-2
Il Rapporto Tecnico
ISO/TR 22100-2 è lo Standard TR che stabilisce i criteri di relazione tra
la norma tipo
A ISO 12100 con
la norma di tipo
B EN ISO 13849-1.
L'uso
della norma ISO 12100 contemporaneamente alla ISO 13849-1 ha posto diverse
difficoltà.
Il presente documento è stato preparato per guidare i lettori su come le
due norme sono da utilizzare per ottenere in generale un rischio
tollerabile per una macchina ed in particolare per la
parti di sicurezza del sistema di comando.
ISO/TR 22100-2:2013 Safety of machinery
Relationship with ISO 12100 - Part 2: How ISO 12100 relates to
ISO 13849-1
Componenti di sicurezza: sistemi di aspirazione e filtrazione
integrati nelle macchine
This document, as WG-2015.15, has been approved by
the Machinery Working Group in May 2015
Pubblichiamo un interessante chiarimento,
del maggio 2015, del Machinery Working Group (importante
organismo europeo per la gestione della direttiva 2006/42/CE), in merito ai
sistemi di aspirazione e filtrazione destinati ad essere integrati nelle
macchine.
L'allegato
V fornisce un elenco esemplificativo di 17 componenti, che soddisfano la
definizione di "componente di sicurezza", così come definito
dalla direttiva 2006/42/CE.
Con
questo documento è stato chiarito che sono da considerarsi "componenti
di sicurezza" anche:
- sistemi di filtrazione, destinati ad essere
integrati in macchine, al fine di proteggere gli operatori o altre
persone da materiali e sostanze pericolose;
- filtri per sistemi di filtrazione.
Un prodotto (insieme) soggetto a EN 1090-1 può rientrare nel
campo di applicazione o integrato in altre Direttive/Regolamenti (o
viceversa).
La norma EN 1090-1 è armonizzata per il Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR 305/21011: un prodotto per il quale sia applicabile la
EN 1090-1 può essere soggetto ad altre Direttive e Regolamenti che
prevedono la marcatura CE per taluni requisiti in forma
esplicita diretta o borderline (o viceversa).
E’ quindi possibile che la
marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per i componenti
strutturali EN 1090-1 in accordo con il Regolamento CPR 305/2011 debba
essere integrata con la Dichiarazione CE/UE di Conformità di
Direttive/Regolamenti di Prodotto.
Questo può già avvenire ad esempio per i cancelli elettrici (CPR +
Direttiva macchine), la valutazione dovrà comunque essere fatta di caso in
caso.
Risposta del TC135 in ordine alla richiesta della Commissione
Europea, DG Enterprise and Industry, sullo scopo della EN 1090-1.
Elenco Prodotti coperti dalla EN 1090-1 (si/no) e possibilità di
integrazione del Prodotto macchina/insieme, con i requisiti/norme della
Direttiva macchine 2006/42/CE es:
Prodotti
|
Regolamento CPR 305/2011 (EN 1090-1)
|
Machinery Directive 2006/42/CE
|
28.
Machinery supports, if integral part of the load bearing structure of the
construction works
28. Supporti per macchine,
se parti integranti della struttura portante dell'opera di costruzione
|
SI
|
Possibile
|
39. Silos
39. Silos
|
SI
|
Possibile
|
11. Doors
11. Porte
|
NO
|
Possibile
|
20. Gates
20. Cancelli
|
NO
|
Possibile
|
61.
Steel and aluminium components covered by the Machinery Directive
61. Componenti in acciaio e
alluminio contemplati dalla Direttiva Macchine
|
NO
|
SI
|
65.
Stairs as part of machinery according to EN ISO 14122-3
65. Scale come parte delle
macchine secondo EN ISO 14122-3
|
NO
|
SI
|
66. Structural components for cranes
66. Componenti strutturali per gru
|
NO
|
SI
|
Quadri elettrici: il 1° novembre 2014 è stata abrogata la
EN 60439-1 e -2: sostituita da EN 61439-1 e 2.
Con queste nuove
norme è completamente cambiata la struttura della "normativa quadri",
infatti nella serie della EN 60439 ogni sottonorma era autonoma, ora è
necessario prendere in esame sia la norma
madre EN 61439-1.
La serie della EN 61439 è strutturata come segue:
EN 61439-1 Regole
generali valide per tutti i tipi di quadro elettrico per bassa tensione;
EN 61439-2 Quadri di
potenza;
EN 61439-3 Quadri di
distribuzione finale;
EN 61439-4 Quadri per
cantieri;
EN 61439-5 Quadri di
distribuzione di potenza;
EN 61439-6 Quadri per
sistemi di sbarre.
Verifiche EN 61439-1
Tutte
le verifiche e prove previste dalla norma in modello elaborabile doc/pdf.
CEI EN 61439-1
(CEI 17-113)
Apparecchiature assiemate
di protezione e manovra bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali
CAP. 10 - VERIFICHE DI PROGETTO
CAP. 11 -
VERIFICHE INDIVIDUALI
- Minime distanze di
isolamento in aria
- Minime distanze di isolamento superficiale
- Sezione del conduttore
di protezione in rame
- Scelta dei conduttori
e prescrizioni per l’installazione
- Minima capacità
termica per i conduttori di protezione in rame (pe, pen)
- Limiti di
sovratemperatura
- Valori per il fattore
N
- Tensione di tenuta a
frequenza di esercizio per i circuiti principali
- Tensione di tenuta a
frequenza di esercizio per i circuiti ausiliari e di comando
- Tensioni di tenuta a
impulso
- Conduttori di prova
in rame per correnti di prova inferiori o uguali a 400 a
- Conduttori di prova
in rame per correnti nominali da 400 a a 4000 a
- Verifica del
cortocircuito con le regole di progetto: lista di controllo
- Relazione tra la
corrente di guasto presunta ed il diametro del filo di rame
Verifiche di base degli impianti elettrici
La crescente
preoccupazione in materia di sicurezza pubblica e la sempre maggiore
complessità degli attuali impianti elettrici fissi in edifici civili,
commerciali e industriali comporta un’ulteriore responsabilità per i
tecnici addetti alle verifiche elettriche, incaricati di garantire la
conformità con i requisiti normativi internazionali vigenti.
Tabella
1: Norme nazionali equivalenti alla IEC 60364 (6.61)
Di conseguenza, è importante disporre degli strumenti di misura adatti a
soddisfare le prescrizioni della Commissione Elettrotecnica Internazionale
(IEC) e del Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica (CENELEC).
La Norma IEC 60364 e le sue varianti nazionali
pubblicate in tutta Europa (tabella 1) specificano le prescrizioni relative
agli impianti elettrici fissi negli edifici. Nella sezione 6.61 della Norma
vengono descritti i requisiti necessari per la verifica della conformità
dell’impianto in relazione alla Norma stessa.
I requisiti di base
della Norma IEC 60364.6.61
Molti installatori elettrici hanno già una certa
familiarità con la Norma IEC 60364.6.61, o con i suoi equivalenti
nazionali, che stabilisce come la verifica dell’impianto debba essere
eseguita secondo questa sequenza:
1. ispezione
visiva;
2. verifica
delle seguenti caratteristiche:
·
continuità dei conduttori di protezione;
·
misura della resistenza d’isolamento;
·
protezione mediante separazione dei circuiti;
·
resistenza del pavimento e delle pareti;
·
scollegamento automatico dell’alimentazione
·
polarità
·
prestazioni funzionali.
Inoltre, è bene tenere in considerazione i seguenti
test:
·
rigidità elettrica;
·
caduta di tensione.
Per verificare le misure di protezione sopra descritte,
la Norma IEC 60364.6.61 fa riferimento alla Norma IEC/EN 61557.
I requisiti di base
della Norma IEC/EN 61557
La Norma Europea EN 61557 stabilisce i requisiti per le
apparecchiature di test impiegate durante la verifica degli impianti. In
particolare, quelli generali per le apparecchiature di test (parte 1),
quelli specifici per le apparecchiature di misura combinate (parte 10) e
tratta i requisiti specifici per le misure o le verifiche:
1. di
resistenza d’isolamento (parte 2);
2.
d’impedenza dell’anello (parte 3);
3. di
resistenza di collegamento a terra (parte 4);
4. di resistenza
verso terra (parte 5);
5. di
funzionamento dei differenziali o RCD nei sistemi TT e TN (parte 6);
6. della
sequenza di fase (parte 7);
7. dei
dispositivi per il monitoraggio dell’isolamento nei sistemi IT (parte 8).
Verifica di un impianto
elettrico
Prima di tutto, si esegue un’ispezione visiva per
confermare che le apparecchiature elettriche collegate in modo permanente
soddisfino i requisiti di sicurezza e non siano visibilmente danneggiate.
Si verifica la presenza di barriere antincendio, dispositivi di protezione,
monitoraggio, isolamento e commutazione, oltre che di tutta la relativa
documentazione.
Dopo questa ispezione, inizia la verifica elettrica. I
metodi di test descritti sono indicati come metodi di riferimento dalla
Norma IEC 60364.6.61; non si escludono altri metodi, purché i risultati
siano ugualmente validi.
Una persona può essere considerata idonea per la
verifica degli impianti conformemente alla IEC 60364.6.61 solo se dispone
dell’esperienza e della formazione adeguate, degli indumenti di sicurezza e
degli strumenti di misura adatti.
Durante le verifiche occorre adottare adeguate
precauzioni per evitare danni a persone, apparecchiature o proprietà, oltre
che mantenere lontane dal pericolo le persone non autorizzate.
Continuità
La verifica di continuità dei conduttori di protezione
viene normalmente eseguita con uno strumento in grado di generare una
tensione a vuoto tra 4 e 24 V (c.c. o c.a.) con una corrente minima di 0,2
A. Il test di continuità più comune consiste nella misura della resistenza
dei conduttori di protezione, e comporta, in primo luogo, la conferma della
continuità di tutti i conduttori di protezione dell’impianto e, in secondo
luogo, la verifica dei conduttori equipotenziali principali e secondari. Si
verificano anche tutti di conduttori del circuito finale. Poiché il test di
continuità misura resistenze piuttosto basse, occorre compensare la
resistenza dei puntali.
Resistenza d’isolamento dell’impianto
elettrico
L’integrità dell’isolamento è critico
per prevenire scosse elettriche. In generale, si misura tra conduttori
sotto tensione e tra ciascun conduttore sotto tensione e la terra. Per
misurare la resistenza d’isolamento tra conduttori sotto tensione e la
terra, occorre scollegare tutto l’impianto, rimuovere tutte le lampade e
staccare tutte le apparecchiature. Tutti i fusibili devono essere lasciati
inseriti, gli interruttori automatici e quelli del circuito finale chiusi.
Le misure vengono eseguite in corrente continua,
utilizzando uno strumento in grado di fornire una tensione di prova di
1.000, 500 o 250 V, in funzione della tensione nominale del circuito. Nei
sistemi di alimentazione monofase, il test d’isolamento viene normalmente
eseguito con una tensione di prova di 500 V. Prima del test occorre
scollegare le apparecchiature e adottare precauzioni per impedire che la
tensione di prova danneggi i dispositivi sensibili alla tensione come, ad
esempio, interruttori attenuatori, timer di ritardo e dispositivi di
avviamento elettronici per lampade fluorescenti.
Per migliorare la sicurezza, i tester per impianti
della Serie 1650 dispongono di un indicatore di tensione attiva per
avvertire gli utenti della presenza di tensione. Se si rileva tensione, la
verifica viene inibita. Quando si esegue una misura, il doppio schermo
indica sia la resistenza d’isolamento, sia la tensione di prova applicata.
Secondo la Norma IEC 60364.6.61, i valori di resistenza
devono essere superiori a 1 megaohm per una tensione di prova di 1.000 V; a
0,5 megaohm per 500 V; a 0,25 megaohm per 250 V.
Protezione mediante separazione dei
circuiti
La separazione degli elementi sotto tensione dagli
altri circuiti e da terra deve essere verificata mediante la misura della
resistenza d’isolamento. I valori di resistenza limite devono essere
identici a quelli precedentemente menzionati con tutte le apparecchiature
collegate.
Resistenza del pavimento e delle pareti
Se possibile, occorre eseguire almeno tre misure della resistenza
del pavimento e delle pareti per ogni posizione, una a circa 1 metro da un
qualunque elemento conduttore esterno accessibile e le altre due a distanze
maggiori.
La serie di misure si ripete per ciascuna superficie
rilevante.
La resistenza viene misurata tra un elettrodo di prova
(ad esempio, una piastra metallica quadrata da 250 mm con un foglio di
carta assorbente inumidita di 270 mm da cui è stata rimossa l’acqua in
eccesso) e un conduttore di protezione dell’impianto.
Verifica della protezione mediante
scollegamento automatico dell’alimentazione
La verifica dell’efficacia delle misure di protezione
contro il contatto indiretto mediante scollegamento automatico
dell’alimentazione dipende dal tipo di sistema.
In particolare:
·
per i sistemi TN:
misura dell’impedenza dell’anello di guasto e verifica delle
caratteristiche del dispositivo di protezione associato (ispezione visiva
dell’impostazione di corrente nominale, per interruttori automatici; valori
nominali di corrente, per fusibili; verifica di RCD);
·
per i sistemi TT:
misura della resistenza degli elettrodi di terra per parti conduttive
esposte dell’impianto e verifica delle caratteristiche del dispositivo di
protezione associato (differenziali o RCD, mediante ispezione visiva e
test);
·
per i sistemi IT:
calcolo o misura della corrente di guasto.
Misura della resistenza degli elettrodi di
terra
La misura della resistenza di un elettrodo di terra
viene eseguita con un metodo appropriato, ad esempio utilizzando due
elettrodi o “picchetti” di terra ausiliari. Prima del test, occorre
scollegare il picchetto di terra dal terminale di messa a terra principale
dell’impianto. A questo punto l’impianto non disporrà di protezione di
terra e, pertanto, deve essere completamente disattivato prima di procedere
con il test. Il test di resistenza a terra non deve essere eseguito in un
sistema sotto tensione.
Un elettrodo ausiliario viene collocato a una distanza
prestabilita dall’elettrodo di terra, mentre l’altro a circa il 62% della
distanza tra i due in linea retta. Il test misura la resistenza di terra e
rileva la tensione tra gli elettrodi ausiliari. Se questa supera i 10 V, il
test viene inibito.
Misura dell’impedenza dell’anello di guasto
a terra
La misura dell’impedenza dell’anello di guasto a terra
viene eseguita utilizzando la stessa frequenza nominale del circuito (50
Hz). Il test d’impedenza dell’anello di guasto a terra misura la resistenza
del percorso che una corrente di guasto seguirebbe tra la fase e la terra
di protezione, che deve essere abbastanza ridotta da consentire un flusso
di corrente sufficiente a far intervenire un dispositivo di protezione di
circuito, come un MCB (interruttore automatico miniaturizzato).
Lo strumento calcola la corrente di dispersione
prevista (PFC), che compare nella parte inferiore del doppio schermo. La
determinazione della PFC è importante per garantire che non si superi la
capacità dei fusibili e degli interruttori automatici di sovracorrente. Gli
strumenti della Serie 1650 possono anche misurare la componente della
resistenza di terra della resistenza dell’anello totale e l’impedenza di
fase (impedenza del generatore tra fase e neutro o impedenza tra fase e
fase nei sistemi trifase), oltre che calcolare la corrente di cortocircuito
prevista (PSC) che potrebbe fluire in caso di cortocircuito tra fase e
neutro. La misura dell’impedenza dell’anello di molti strumenti attuali può
attivare l’RCD nel circuito da verificare, impedendo di procedere con le
misure. Per evitare ciò, il Fluke 1650 utilizza un’innovativa tecnologia
brevettata, che consente risultati più costanti e ripetibili senza attivare
l’RCD.
Verifica dei differenziali (RCD)
Per ottenere un’ulteriore protezione, spesso
s’installano dispositivi a corrente residua (RCD) utili a rilevare flussi
di corrente a terra troppo ridotti per far scattare i dispositivi di
protezione da sovracorrente o per fondere i fusibili, ma sufficienti per
causare una pericolosa scossa elettrica o generare calore sufficiente per
dare vita a un incendio. La verifica di base dei differenziali o RCD
implica la determinazione del tempo d’intervento (in millisecondi) mediante
l’introduzione di una corrente di guasto nel circuito.
I tester multifunzione della Serie 1650 eseguono anche
un pre-test per determinare se il test effettivo potrebbe causare una
tensione di guasto superiore al limite di sicurezza di 50 V o 25 V. Per
misurare manualmente il tempo d’intervento, con i pulsanti del menu si
seleziona la corrente nominale d’intervento degli RCD, un moltiplicatore di
corrente di prova, il tipo di RCD e la regolazione di fase della corrente
di prova. Dato che alcuni RCD sono più sensibili in un semiciclo rispetto
all’altro, il test viene eseguito con impostazioni di fase sia 0, sia 180°.
Si registra il tempo più lungo.
I risultati vengono salvati in una memoria temporanea e
possono essere visualizzati in sequenza con i pulsanti direzionali. I
modelli 1653 e 1654 dispongono anche di una memoria interna per conservare
i risultati ed utilizzarli in seguito. I modelli 1652, 1653 e 1654 possono
misurare la corrente d’intervento dell’RCD (test di rampa) mediante il
graduale incremento di una corrente applicata, fino all’intervento
dell’RCD.
Test di polarità
Quando le normative locali proibiscono l’installazione
di dispositivi di commutazione unipolari sul conduttore neutro, è
necessario eseguire un test di polarità per verificare che i dispositivi
siano collegati solo sulla fase. Una polarità scorretta può comportare che
parti dell’impianto rimangano collegate a un conduttore di fase sotto
tensione, anche quando l’interruttore unipolare è aperto o quando è
intervenuto un dispositivo di protezione da sovracorrente. I tester
multifunzione della Serie 1650 verificano la polarità corretta utilizzando
la modalità di continuità.
Test funzionale
Occorre verificare la funzionalità di tutti i
componenti, come commutatori di tensione e componenti di controllo, motori,
comandi e blocchi, per garantire che siano montati, regolati e installati
correttamente e conformemente ai requisiti della normativa corrispondente.
Occorre anche verificare la funzionalità dei dispositivi di protezione per
garantire che siano installati e regolati correttamente.
Attenzione! Questa nota
applicativa non sostituisce le prescrizioni inserite nella Norma IEC 60364
(o nei relativi documenti equivalenti nazionali), ma si limita a fornire un
riassunto dei requisiti generali. Si tenga conto del fatto che non tutti i
test vengono menzionati. Per qualsiasi dubbio, consultare le Norme corrispondenti.
EN ISO
14119: dispositivi di interblocco di ripari mobili di protezione
L'uso dei meccanismi di
interblocco sulle porte di sicurezza è una pratica collaudata per la
protezione di macchine con rischio di over-traveling, l’interblocco
assicura che la porta non si apra fino al completo arresto del macchinario,
ciò avviene tramite la applicazione nei punti di accesso di un interruttore
che contenga dispositivo di ritenuta con elettromagnete con solenoide che
viene eccitato (sbloccato) solo in conseguenza di un segnale
predeterminato.
Alla luce della
vigente UNI EN 1088 appare complesso determinare il corretto tipo di
interruttore data la genericità dei concetti espressi, al contrario
la nuova norma EN ISO 14199 promette di facilitare il compito
fornendo indicazioni chiare.
Lo "standard”
è al momento UNI EN 1088 "Sicurezza del macchinario - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di
scelta", norma armonizzata secondo nuova direttiva macchine 42/2006
con tutte le caratteristiche inerenti il valore
legale che questo stato le assegna.
Questa è in vigore dal
1995 con revisioni poco significative nel 2005 e nel 2008, dal 2011 è
apparso il progetto di revisione denominato EN ISO 14119, in corso di
ballottaggio presso il comitato tecnico sicurezza del macchinario ISO
TC/199 la cui versione finale è prevista per i primi mesi del 2013
Il monitoraggio elettronico è solitamente
realizzato con un sensore unico con due canali, tuttavia, le categorie 3 e
4 richiedono chiaramente due sensori. Questo significa che si debba per
forza utilizzare due dispositivi di interblocco dell’accesso?
La EN ISO 14119 risponde
a questa domanda affermando che e possibile
applicare il principio della “fault exclusion” (esclusione del guasto)
circa la possibile rottura degli interblocchi anche per i PL “e” e
SIL3 in altre parole è possibile utilizzare un solo sistema di
interblocco.
Un'altra domanda è se il controllo del meccanismo
di chiusura sia rilevante in materia di “safety assessment” (EN ISO
13849-1) e se sì in che modo debba essere effettuata la valutazione?
La nuova EN ISO 14119
risponde anche a questa domanda, ma purtroppo in modo non inequivocabile.
In un commento, si afferma che il Performance Level PL dell’interblocco è
in genere inferiore al PL del sistema di controllo della posizione. Questo
perché l’opportunità che si generi un pericolo in caso di guasto esiste solo
raramente. La ragione è che il circuito che monitora la posizione di blocco
degli interruttori commuta la macchina in off non appena il controllo
del meccanismo di ritenuta dovesse consentire in modo non corretto
l’apertura della porta. Pertanto, il pericolo rappresentato da una macchina
in over-traveling esiste solamente in questo caso casi. In definitiva, in
molti casi pratici, il risultato sarà un singolo canale di controllo che
soddisfi le esigenze di PLr della valutazione del rischio.
Procediamo dicendo
che in genere gli interblocchi devono integrare un’altra funzione di
sicurezza fondamentale per la prevenzioni di
riavvio inaspettato dell’impianto, pertanto la scelta del componente da
utilizzare dovrà verificare la presenza di dispositivo volto a prevenire la
chiusura dell’interruttore (e conseguente consenso al riavvio) senza che
anche la porta (nel nostro caso) a cui è associato non sia anch’essa chiusa
e che il gesto / manovra debba essere intenzionale / positivo. Tale
meccanismo nella nuova ISO 14119 si definisce di Failsafe.
Con la futura EN
ISO 14119, la valutazione e l'uso dei dispositivi elettromagnetici sarà
molto più facile nel complesso poiché la procedura è descritta più
chiaramente. Inoltre, la nuova norma include una valutazione semplificata
del pericolo manomissione e una descrizione per la connessione ad un
sistema di controllo
EN ISO 14119:2013 Sicurezza del
macchinario — Dispositivi di interblocco associati ai ripari — Principi di
progettazione e di scelta
La norma UNI EN ISO 14119:2013 definisce:
— elusione: azione che rende
inoperativo un dispositivo di interblocco o lo scavalca con il risultato che
la macchina è utilizzata in un modo differente da quello previsto dal
fabbricante o senza le misure di sicurezza necessarie
— elusione in un modo ragionevolmente prevedibile:
elusione effettuata manualmente o mediante l’utilizzo di oggetti facilmente
disponibili (ad esempio cacciaviti, chiavi inglesi, chiavi a brugola,
pinze, monete, chiavi)
La norma richiede che l'elusione dei sensori di
interblocco dei ripari mobili in un modo ragionevolmente prevedibile sia
impedita.
Le seguenti misure possono essere adottate per
ridurre l’elusione degli interblocchi:
Ø
prevenzione dell’accesso agli elementi del dispositivo di
interblocco:
•
montaggio non raggiungibile;
•
ostacoli fisici e protezioni;
•
montaggio in posizioni nascoste;
Ø
prevenzione della sostituzione degli attuatori:
•
livello di codifica degli attuatori basso, medio o alto;
Ø
prevenzione dello smontaggio o spostamento degli elementi
usando dispositivi non rimovibili (ad esempio saldatura, incollaggio, viti
non smontabili, rivettatura);
•
questa misura può non essere adatta se si potesse rendere
necessaria una sostituzione veloce del dispositivo di interblocco a seguito
di una rottura;
Ø
integrazione con un sistema di monitoraggio e controllo;
•
monitoraggio dello stato; ad esempio il sistema di controllo
della macchina può controllare che il riparo venga aperto in determinate
fasi del ciclo nelle quali ciò è necessario (ad esempio per lo scarico dei
pezzi);
•
controlli periodici;
Ø
aggiunta di un ulteriore interblocco, ad esempio con principi
di attuazione differenti;
•
in questo caso il sistema di controllo della macchina può
verificare la plausibilità dello stato di entrambe i sensori.
Le motivazioni per l’elusione dei dispositivi di
interblocco dei ripari mobili comprendono vari aspetti, tra cui:
Ø
intralcio all’esecuzione di alcuni compiti sulla macchina
Ø
necessità di controlli del processo di lavorazione per
evitare scarti o difetti
Ø
regolazioni fini della lavorazione
L'allegato H della norma UNI EN ISO 14119:2013 riporta un
esempio di metodo per identificare le motivazioni di elusione dei
dispositivi di interblocco (per una macchina automatica):
Ø
devono essere tenute in considerazione tutte le modalità
di funzionamento della macchina
Ø
se un compito è necessario e non è possibile senza
eludere i dispositivi di interblocco è necessario riconsiderare la
progettazione della macchina
Ø
se sono presenti potenziali benefici nell’esecuzione
delle operazioni senza dispositivi di protezione (+ o ++) bisogna
verificare se è possibile migliorare le misure di protezione
Ø
se l’incentivo all’elusione dei dispositivi di
interblocco non può essere completamente eliminato bisogna rendere più
difficile o impossibile l’elusione dei dispositivi di interblocco
Tipologia dispositivi d’interblocco
ELENCO NORME ARMONIZZATE PER LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
Pubblicazione del
11.04.2014: per verificare le nuove norme, armonizzate, vedere direttamente
l'elenco, esegui una ricerca nel file allegato "questa è la prima
pubblicazione": scarica file
Sicurezza generale Prodotti
Direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti [Gazzetta ufficiale L 11 del
15.1.2002]
SINTESI
La direttiva si applica
in assenza di specifiche normative europee sulla sicurezza di talune
categorie di prodotti o quando vi siano lacune in tali normative specifiche
(settoriali). La sua applicazione non pregiudica l'applicazione della
direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da
prodotti difettosi.
Requisito generale di
sicurezza
La direttiva impone un requisito generale di sicurezza per ogni prodotto
immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai
consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell’ambito di
un servizio. I beni di seconda mano con valore di pezzi d'antiquariato o
che devono subire riparazioni non sono soggetti a tale requisito.
Un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta
unicamente rischi ridotti (compatibili con l'impiego del prodotto) e
accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della
sicurezza delle persone.
Un prodotto è considerato sicuro se rispetta le disposizioni di sicurezza
previste dalla legislazione europea o, in assenza di tali disposizioni, se
rispetta le disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di
commercializzazione. Il prodotto è altresì ritenuto sicuro quando è
conforme a una norma europea stabilita in base alla procedura della
presente direttiva. In mancanza di tali regolamentazioni o norme, la
conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:
- le norme nazionali non
cogenti (che recepiscono altre norme europee pertinenti) e le
raccomandazioni della Commissione (relative ad orientamenti sulla
valutazione della sicurezza dei prodotti);
- le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o
commercializzato;
- i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute;
- le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica;
- la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi.
Obblighi di
fabbricanti e distributori
I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il
requisito generale di sicurezza.
Essi devono inoltre:
- fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei
rischi connessi con l'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano
immediatamente percepibili;
- adottare disposizioni adeguate per prevenire
tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze
ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già
forniti).
Anche i distributori sono
tenuti a:
- fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale;
- controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato;
- fornire la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti.
Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è
pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario,
collaborare con esse. Tale obbligo di informazione viene precisato
nell'allegato I della Direttiva
Le nuove Direttive di Prodotto UE 2014:
ESPLOSIVI
USO CIVILE Direttiva 2014/28/UE
RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE SPVD Direttiva 2014/29/UE
EMC Direttiva 2014/30/UE
STRUMENTI PESARE NON AUTOMATICI Direttiva 2014/31/UE
STRUMENTI DI MISURA Direttiva 2014/32/UE
ASCENSORI Direttiva 2014/33/UE
ATEX Direttiva 2014/34/UE
BASSA TENSIONE Direttiva 2014/35/UE
Le nuove direttive UE "Nuovo Approccio", che sono entrate in
vigore ad Aprile, sostituiranno le attuali, le caratteristiche principali:
- Adeguamento al Nuovo Quadro Normativo UE "NQN" = nuovo quadro
normativo
- Responsabilità ben definite a tutta la catena: Importatore,
Distributore, Fabbricante. Gli operatori economici sono responsabili della
conformità dei prodotti, in funzione del ruolo rispettivo che rivestono
nella catena di fornitura, al fine di garantire un elevato livello di
protezione della salute e sicurezza delle persone, in particolare dei
lavoratori e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché una
concorrenza leale sul mercato dell’Unione.
- Tracciabilità Garantire la tracciabilità di un prodotto
attraverso l’intera catena di fornitura aiuta a semplificare la vigilanza
del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di
tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato
di rintracciare l’operatore economico che mette a disposizione sul mercato
prodotti non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi
delle nuove direttive per l’identificazione di altri operatori economici,
questi ultimi non sono tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti
gli altri operatori economici che hanno fornito un prodotto o ai quali essi
hanno fornito un prodotto.
- Uso ragionevolmente prevedibile Gli Stati membri
devono adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che i
prodotti disciplinati dalle nuove direttive possano essere immessi sul
mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono
destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, e non devono
mettere in pericolo la salute e l’incolumità delle persone. I prodotti
disciplinati dalle nuove direttive devono essere considerati non conformi
ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti soltanto in
condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso
possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.
- Nuova Dichiarazione UE di Conformità (formale) I fabbricanti
devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le
informazioni richieste a norma delle direttive sulla conformità di un
prodotto alle prescrizioni stabilite e da altri atti pertinenti della
normativa di armonizzazione dell’Unione.
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE Direttiva
2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative
agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (testo rilevante ai fini del
SEE)
Articolo 43 - Abrogazione La direttiva 94/9/CE, modificata dal regolamento
di cui all’allegato XI, parte A, è abrogata con effetto decorrente dal 20
aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai
termini di recepimento nel diritto interno e le date di applicazione della
direttiva indicati nell’allegato XI, parte B. I riferimenti alla direttiva
abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo
la tavola di concordanza di cui all’allegato XII.
Articolo 44 - Entrata in vigore e applicazione La presente direttiva entra
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. (30 Marzo 2014)
Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE Direttiva
2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a
essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE).
Articolo 27 Abrogazione La direttiva 2006/95/CE è abrogata a decorrere dal
20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai
termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle
direttive di cui all’allegato V. I riferimenti alla direttiva abrogata si
intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di
concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 28 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. L’articolo 1, l’articolo 3, secondo comma, l’articolo
5, l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, V e VI si applicano a
decorrere dal 20 aprile 2016. (18 Aprile 2014)
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE Direttiva
2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (Testo rilevante ai fini
del SEE).
Articolo 45 - Abrogazione La direttiva 2004/108/CE è abrogata a decorrere
dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai
termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione di
tale direttiva di cui all’allegato V. I riferimenti alla direttiva abrogata
si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola
di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 46 - Entrata in vigore e applicazione La presente direttiva entra
in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. (18 Aprile 2014)
Nuova Direttiva Ascensori 2014/33/UE Direttiva
2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE).
Articolo 47 Abrogazione La direttiva 95/16/CE, come modificata dagli atti
elencati nell’allegato XIII, parte A, è abrogata a decorrere dal20 aprile
2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai ter¬mini di
recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati
nell’allegato XIII, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si
intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all’allegato XIV.
Articolo 48 Entrata in vigore e applicazione La presente direttiva entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. (18 Aprile 2014)
UNI EN
ISO 13849-2:2013: Sicurezza del macchinario. Parti dei sistemi di comando
legate alla sicurezza – Parte 2: Validazione
È stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI EN ISO 13849-2:2013
riguardante la validazione, mediante analisi e prove, della categoria
ottenuta e del livello di prestazione raggiunta dalle parti dei sistemi di
comando legate alla sicurezza progettate in conformità alla norma UNI EN
ISO 13849-1.
Le principali
novità introdotte con la norma UNI EN ISO 13849-2:2013 riguardano
l'aggiunta di requisiti specifici per:
·
la validazione dei valori di MTTFd e della copertura diagnostica media
(DCavg);
·
la validazione delle misure adottate contro i guasti di causa comune (CCF);
·
la validazione delle misure adottate contro i guasti sistematici;
·
la validazione del software avente funzioni di sicurezza;
·
la validazione dei PL raggiunti.
La norma EN ISO
13849-2:2012 (punto 4.1) prescrive inoltre esplicitamente l'obbligo di
sottoporre a prove di guasto (validazione mediante prove) le parti dei
circuiti di comando legate alla sicurezza in categoria 2, 3 oppure 4:
For
Categories 2, 3 and 4 the validation of the safety function shall also
include testing under fault conditions.
Il contenuto
degli allegati A, B, C e D (principi di sicurezza di base, principi di
sicurezza ben collaudati, componenti ben collaudati ed esclusioni dei
guasti, rispettivamente per componenti con tecnologia meccanica,
pneumatica, idraulica ed elettrica) non sono invece stati modificati in
maniera significativa.
Lo Studio Valeri
Vanni non si limita a soddisfare i requisiti imposti da Norme e prescrizioni,
ma si
assicura di essere in grado di offrire ai propri clienti i migliori servizi
relativi alla sicurezza.
Siamo a
disposizione per approfondire le esigenze legate alla validazione dei
sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza.
MODIFICHE RILEVANTI ALLA NORMA: UNI ISO/TR 14121-2:2013 -
Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 2: Guida
pratica ed esempi di metodi
L'Analisi dei Rischi
rende necessaria una nuova Valutazione dei Rischi in relazione alle misure
di riduzione degli stessi.
La Norma UNI
ISO/TR 14121-2:2013 è stata recentemente ampliata e modificata in modo
da adeguarla alla Norma EN ISO 12100:2010.
Queste modifiche
riguardano tutti gli utilizzatori direttamente coinvolti nell'integrazione
della sicurezza nelle fasi di progettazione, installazione o modifica delle
macchine.
Le seguenti novità
relative alla Norma UNI ISO/TR 14121-2:2013 sono di particolare
interesse:
• La Norma riprende un esempio di matrice di rischio che corrisponde alla
matrice utilizzata nella Norma Americana ANSI B11.0.
• L'Analisi dei Rischi definisce chiaramente che è necessario eseguire una
nuova procedura di Valutazione dei Rischi per verificare l'efficacia delle
misure di riduzione dei rischi stessi.
• Gli esempi in precedenza di cui all'allegato A, nonché la descrizione
della stima del rischio quantificato, sono stati soppressi
• Le spiegazioni dei metodi o strumenti, tratti dall'elenco di cui
all'allegato A, sono ora presentati in 5.3.5 per il pericolo di
identificazione e 5.4.4.1 per la valutazione del rischio
• La terminologia ed i criteri sono stati rivisti; di conseguenza, le informazioni
vengono fornite in modo più chiaro e completo ed in linea con la EN ISO
12100.
Procedura
per la Valutazione dei Rischi in tutte le fasi del ciclo di vita delle
macchine
Lo Studio Valeri
Vanni non si limita a soddisfare i requisiti imposti da Norme e
prescrizioni, ma si assicura di essere in grado di offrire ai propri clienti i
migliori servizi relativi alla sicurezza.
La Norma prevede di
eseguire una Valutazione dei Rischi correlati a tutti i pericoli sulla base
di una procedura quantificabile, senza tuttavia specificare in concreto
quale sia la procedura adeguata.
Studio Valeri
Vanni ha ideato una procedura numerica, basata su cinque parametri, che
permette di eseguire una precisa valutazione dei rischi in ogni fase del
ciclo di vita di una macchina. Grazie ai processi interni, lo Studio Valeri
Vanni è in grado di garantire un livello di qualità costante ed elevato per
ogni progetto realizzato.
La valutazione
necessaria dell'efficacia dei metodi per la riduzione dei rischi è da
sempre una parte fondamentale della procedura di Valutazione dei Rischi.
Una volta eseguita la Valutazione dei Rischi, lo Studio Valeri Vanni si
occupa di valutare la macchina in relazione alle misure implementate per la
riduzione del rischio e documenta i risultati per il cliente.
Per i clienti con
macchine esistenti e installate, lo Studio Valeri Vanni gestisce
l'implementazione di misure per la riduzione dei rischi anche nel caso in
cui l'Analisi dei Rischi iniziale non sia stata eseguita dallo Studio
Valeri Vanni.
EN ISO 12100 e le norme sostituite cessazione
Il 30 Novembre 2013 cessa la Presunzione di Conformità
delle norme tecniche:
- EN ISO 12100-1
- EN ISO 12100-2
- EN ISO 14121-1
Tali norme,
sostituite dalla EN ISO 12100, cessano di dare la presunzione di
conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla
normativa pertinente dell'Unione.
Non devono essere più applicate e riportate in Dichiarazione CE di
Conformità in quanto possono essere tecnicamente dubitative della
Conformità CE.
Proponiamo la Tabella di corrispondenza tra:
ISO 12100:2010
ISO 12100-1
ISO 12100-2
EN ISO 14121-1
Da EN 954-1 a EN ISO 13849-1
Cosa cambia se la norma
EN 954-1 non sarà più valida ai sensi della Direttiva Macchine e verrà
sostituita dalla norma EN ISO 13849-1?
Il 31.12.2011 la
norma EN 954-1 scadrà e perderà pertanto la propria presunzione di
conformità. In tal modo la norma EN 954-1 verrà sostituita definitivamente
dalla norma EN ISO 13849-1. Cosa cambia con le nuove norme?
La nuova norma EN
ISO 13849-1:
Ø introduce il concetto di Performance Level (PL) quale indicatore del
livello di affidabilità di una funzione di sicurezza
Ø contiene inoltre indicazioni di affidabilità
relative alla determinazione dei livelli di sicurezza. Vi è una serie di
altri fattori importanti che devono essere considerati in fase di progetto
per ottenere la conformità secondo la norma EN ISO 13849-1 ed in accordo
alla Direttiva Macchine. Tra questi, sono compresi: “MTTF”, "Copertura
diagnostica", architettura del sistema (struttura) e Common Cause
Failure (guasti di causa comune).
Ø Il PL necessario per una determinata funzione
di sicurezza deve essere determinato in base alla valutazione del rischio e
ottenuto mediante la scelta di un’architettura adeguata, l’impiego di
componenti idonei, l’eventuale adozione di ridondanze e di sufficiente
copertura diagnostica.
Obiettivo raggiunto in 6 mosse
L'introduzione della EN
ISO 13849-1 ha comportato nuovi requisiti procedurali anche nella
costruzione delle macchine. La realizzazione di parti di sicurezza dei
sistemi è un processo iterativo che si compie in diverse fasi.
Fase 1 -
definizione dei requisiti delle funzioni di sicurezza
E' necessario stabilire le
caratteristiche necessarie per ogni funzione di sicurezza. Questa è la fase
più importante e al contempo la più difficile. Ad esempio, per garantire la
sicurezza di un riparo mobile di una macchina è necessario interrompere i
movimenti pericolosi all'apertura del riparo stesso; non è possibile
consentire un riavvio con il riparo mobile aperto.
Fase 2 –
determinare il necessario Performance Levels PL
Tanto maggiore è il
rischio, tanto più elevato è il requisito del sistema di controllo.
Il contributo
all'affidabilità e alla struttura può variare a seconda della tecnologia
utilizzata.
Il livello per ogni
situazione pericolosa viene suddiviso in cinque livelli, dalla
"a" alla "e".
Con PL "a" il
contributo della funzione di controllo alla riduzione del rischio è basso,
con PL "e" è elevato.
A seconda dei grafici
del rischio viene determinato il Performance Level richiesto (PLr) per le
funzioni di sicurezza sopra descritte.
|
→
|
|
Gravità della
lesione (S)
S1 = lesione leggera
(normalmente reversibile)
S2 = lesione grave
(normalmente irreversibile), anche mortale
Frequenza e/o durata
dell'esposizione al rischio (F)
F1 = da rara a frequente
e/o di breve durata
F2 = da frequente a
costante e/o di lunga durata
Possibilità di evitare
il pericolo (P)
P1 = possibile in
determinate condizioni
P2 = praticamente
impossibile
Fase 3 -
progettazione e realizzazione tecnica delle funzioni di sicurezza
La funzione di sicurezza
"Blocco del riparo mobile" descritta nella fase 1 viene
realizzata a livello tecnico. Per il blocco del riparo mobile è necessario
utilizzare finecorsa di sicurezza codificato.
E' così possibile commutare più ripari
mobili in serie, senza che le funzioni di controllo perdano efficacia. A
questo scopo il Codifica offre un elevato livello di protezione contro la manipolazione.
La relativa verifica dei
sensori avviene tramite un sistema di sicurezza multifunzionale. L'arresto
del motore avviene tramite due relè con contatti a guida forzata.
Fase 4 -
determinazione del Performance Level e valutazione quantitativa
Per determinare il
Performance Level ottenuto, la funzione di sicurezza viene analizzata nelle
sue singole parti: sensore (=rilevatore dell’informazione), logica
(=elaborazione) e attuatore (=apparecchio di manovra).
Ogni parte di questo
sistema apporta un proprio contributo alla funzione di sicurezza.
L’applicazione
dei PL comporta però la necessità di calcolare e validare i parametri che
li compongono: categoria del circuito, affidabilità (MTTF), copertura
diagnostica (DC) e cause comuni di guasto (CCF).
Fase 5 -
Verifica
Questa fase spiega la
domanda a che livello il Performance Level raggiunto corrisponda anche al
Performance Level necessario.
Il PL raggiunto deve
essere uguale o superiore rispetto al PLr stabilito dalla valutazione del
rischio.
Ciò significa "via
libera" alla costruzione di macchine.
Fase 6 -
Convalida
Oltre a quanto previsto
dai requisiti puramente qualitativi, nella realizzazione dei sistemi di
sicurezza è anche importante evitare errori sistematici.
Per ogni funzione
di sicurezza, l’obbiettivo non è più quello di determinare la categoria di
sicurezza secondo la EN 954-1:1997 ma il PL (performance level),
articolato in n. 5 livelli: a, b, c, d, e. PL è il livello di affidabilità
per realizzare la riduzione richiesta di rischio per ogni funzione di
sicurezza, ovvero la capacità di un sistema di comando e controllo di
svolgere una funzione di sicurezza sotto determinate condizioni, al fine di
ottenere la prevista riduzione dei rischi.
|
→
|
|
Pertanto nell’approccio
probabilistico si devono ora tenere in considerazione dei nuovi parametri:
- PFHd
: probabilità media di guasti pericolosi all’ora
- MTTFd
: tempo medio di guasto pericoloso all’ora
- λd
: tasso di guasto pericoloso
- B10d:
il numero di cicli di funzionamento entro cui il 10% dei componenti ha
subito un guasto pericoloso
- T10d:
periodo di tempo espresso in anni in cui il 10% dei componenti subisce
un guasto pericoloso. Pertanto una volta superato il tempo calcolato,
il componente deve essere sostituito.
- DC:
copertura diagnostica
- CCF:
cause comuni di guasto
RELAZIONE
TRA PL E SIL
ESEMPI DÌ ALCUNI CALCOLI SECONDO LA EN ISO 13849-1
SERVIZI
OFFERTI ALLE AZIENDE
Pertanto sia le
analisi dei rischi sia i documenti delle Vs macchine
(per. es. fascicolo tecnico, manuale delle istruzioni per l’uso, etc…),
potrebbero non essere aggiornati secondo il comparto
normativo vigente.
Valeri Vanni
con il proprio staff tecnico è referente tecnico per Cobest. S.r.l.
partecipata UCIMU Sistemi Per Produrre (Associazione Costruttori Italiani
Macchine Utensili) attraverso SOFIMU.
Questa collaborazione porta
alla fornitura di un servizio ingegneristico, specialistico e
costantemente aggiornato con l’evoluzione tecnica nel settore della
sicurezza delle macchine e degli impianti, nel centro Italia.
Valeri Vanni si
propone come referente per la risoluzione delle problematiche legate
all’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Valeri Vanni possiede
adeguate competenze tecniche nel settore per l’analisi dei rischi, lo
sviluppo della documentazione a carico del PRODUTTORE e tutte le ulteriori
attività formative nel settore, in merito a:
1.
Incontri tecnici - corsi di formazione,
2.
Aggiornamento delle analisi dei rischi (in virtù delle nuove norme
tecniche)
3.
Esecuzione dei calcoli al fine di identificare il PL
4.
Aggiornamento dei fascicoli tecnici (in virtù delle nuove norme tecniche)
5.
Aggiornamento dei manuali delle istruzioni per l’uso (in virtù delle nuove
norme tecniche)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
Concluso il 21
giugno 1999 Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991, Ratificato
con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 ed entrato in vigore il 1°
giugno 2002
La Comunità Europea e la
Svizzera accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le
autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi
riconosciuti conformemente alle procedure (organismi di valutazione della
conformità riconosciuti), nonché le dichiarazioni di conformità del
fabbricante che attestano la conformità ai requisiti dell’altra Parte nei
settori di:
1 Macchine
2 Dispositivi di protezione individuale
3 Giocattoli4 Dispositivi medici
5 Apparecchi a gas e caldaie
6 Apparecchi a pressione
7 Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione
8 Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva
9 Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
10 Macchine e materiali per cantieri
11 Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati
12 Veicoli a motore
13 Trattori agricoli o forestali
14 Buona pratica di laboratorio (Good Laboratory Practice, GLP)
15 Ispezioni della buona pratica di fabbricazione (Good Manufacturing
Practice, GMP) e certificazione delle partite dei medicinali
16 Prodotti da costruzione
17 Ascensori
18 Biocidi
Disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative:
Unione europea:
Direttiva 2006/42/CE
Svizzera: Legge
federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi
tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 17 giugno 2005 (RU 2006
2197)
·
Ordinanza
del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi
tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 2 aprile 2008 (RU 2008 1785)
·
Ordinanza
del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (RU 2008 1785)
Grazie
all’accordo bilaterale, per poter commercializzare un prodotto sia nel
mercato unico europeo sia in Svizzera è sufficiente un’unica valutazione
della conformità; questo se la legislazione svizzera è riconosciuta
equivalente a quella europea.
Nei
casi in cui le prescrizioni svizzere divergono da quelle europee, sono
ancora necessari due certificati di conformità: Gli enti svizzeri abilitati
alla valutazione della conformità possono rilasciare certificato sia per il
mercato svizzero che per il mercato dell’UE. Questi organismi accreditati –
chiamati organismi notificati (“notified bodies”) – sono riconosciuti dalle
parti contraenti.
Dal
1° febbraio 2007, l’accordo riguarda tutti i prodotti, indipendentemente
dalla loro origine: le merci provenienti da paesi terzi possono essere
certificate dagli organismi svizzeri abilitati alla valutazione della
conformità ed in seguito essere commercializzate nell’UE.
Per
la maggior parte dei settori, la legislazione svizzera viene equiparata
alla legislazione europea e numerose direttive sulla marcatura CE sono
recepite nel diritto svizzero.
D.lgs. 104/2012:
esteso l'obbligo di etichettatura energetica: compresi
i prodotti che contribuiscono alla conservazione dell'energia durante
l'uso" quali ad esempio serramenti, infissi e cappottature
Con
il D. Lgs. n.104/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20
luglio ed entrato in vigore il 21/07/2012, l'Italia ha recepito la
Direttiva europea 2010/30/UE sull'Energy label concernente l'obbligo di
etichettatura energetica per i prodotti che consumano energia e altre
risorse, offerti in vendita, affitto o locazione finanziaria.
Il D.lgs. 104/2012 estende l'obbligo di etichettatura energetica a tutti i
prodotti correlati al consumo di energia.
Le misure previste dal decreto si applicano "ai prodotti che hanno un
notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso,
su altre risorse essenziali durante l'uso" (art. 1, comma 2) quindi
non solo prodotti che consumano energia ma anche "prodotti che
contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso" (art. 2
lett. f)) quali ad esempio serramenti, infissi e cappottature, mentre
invece ne è esclusa l'applicazione ai prodotti usati, ai mezzi adibiti al
trasporto di cose o di persone, alla piastrina, o l'equivalente della
piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui
prodotti.
Il D.lgs. 104/2012 prevede l’adozione di successivi provvedimenti di
esecuzione, delegati alla Commissione europea (atti delegati), sia per
l’individuazione dei prodotti per i quali le relative disposizioni trovano
effettiva applicazione sia per l’individuazione delle specifiche relative
all’etichetta ed alle schede per ciascun tipo di prodotto. Questo significa
che solo con la promulgazione da parte della Commissione di uno specifico
atto delegato sarà possibile apporre l’etichetta per lo specifico prodotto.
A differenza della precedente normativa, che aveva un ambito di
applicazione oggettivo limitato agli elettrodomestici di maggiore
diffusione, il decreto in esame estende a carico dei fornitori l'obbligo di
fornire un'etichetta e una scheda del prodotto o del servizio indicanti il
consumo di energia oltre che informazioni integrative per i prodotti
connessi all'energia; analogamente, i distributori devono apporre sul
prodotto etichette ben visibili e leggibili o fornire informazioni
specifiche nell'opuscolo di accompagnamento.
Il Decreto tra l’altro prevede l’obbligo per: - i fornitori che immettono
sul mercato o che mettono in servizio i prodotti coperti da una misura di
implementazione, di fornire un’etichetta e una scheda di prodotto; - i
distributori di esporre le etichette, in maniera visibile e leggibile,
nonché di presentare la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra
documentazione che correda i prodotti quando sono venduti.
A tal fine il decreto definisce prodotto connesso con l'energia
"qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante
l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti
destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati
dal presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come
parti a se' stanti per gli utilizzatori finali e di cui è possibile
valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente".
Il Decreto, inoltre, con riferimento agli appalti pubblici, stabilisce che
se un prodotto è contemplato da un atto delegato (cioè un regolamento
mediante il quale la Commissione dell'UE definisce gli elementi tecnici
specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto)
le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di
lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del D.lgs. n.163/2006 che
non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e
30 del codice dei contratti pubblici, "acquistano ove possibile soltanto
i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di
prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza
energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza
in termini di costi, fattibilità' economica, idoneità' tecnica e adeguata
concorrenza ".
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, attraverso un'apposita Autorità di
vigilanza coordinerà l'attività di monitoraggio e controllo a campione per
verificare l'applicazione delle misure previste dal decreto.
Quadri elettrici BT: nuove
norme CEI EN 61439
Due norme della
serie CEI EN 61439 "Apparecchiature assiemate di protezione e
di manovra per bassa tensione (quadri BT)", la Parte 1: "Regole
Generali" e la Parte 2: Quadri di potenza", introducono
sostanziali modifiche
La serie di norme per i quadri elettrici in bassa tensione è stata
completamente ristrutturata introducendo modifiche sostanziali; la norma
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) rappresentava sia una norma di prodotto per i
quadri soggetti a prove di tipo (AS) e parzialmente soggetti a prove di
tipo (ANS), sia forniva le regole generali di riferimento per i quadri
trattati dalle successive parti della serie CEI EN 60439 (Condotti sbarre,
quadri per persone non addestrate, quadri per cantiere, ecc.).
La nuova CEI EN 61439-1 è da utilizzarsi esclusivamente come Norma
per "regole generali" e deve essere di riferimento alle
successive Parti di prodotto della serie 61439.
La norma di prodotto che sostituisce la CEI EN 60439-1 è la CEI EN
61439-2.
Un'altra criticità della norma CEI 17-13/1 è che si prestava a una
difficile interpretazione per le prove ed in particolare per la derivazione
dei quadri ANS. Con l'approccio delle verifiche è stata eliminata la
discriminante fra i quadri provati con prove di tipo (AS) e i quadri
parzialmente provati con prove di tipo (ANS).
Non esistono, quindi, quadri di Serie A e quadri di Serie B.
A seguito dell'eliminazione dei quadri AS e ANS, sono state introdotte,
nella nuova Norma, tre differenti tipi di verifiche; per ogni requisito si
può scegliere tra:
- la verifica con prove;
- la verifica con calcoli;
- la verifica con la conformità alle regole di progetto.
La scelta al quadrista
E' proprio questo il cambiamento più importante introdotto dalla nuova
normativa: viene lasciata al costruttore o al quadrista la facoltà di
scegliere, per ogni prova, un possibile metodo di verifica poiché sono
alternativi ed hanno il medesimo livello di sicurezza.
Chiarimenti sul riscaldamento
Per quanto riguarda il problema del riscaldamento del quadro sono state
chiarite le prescrizioni relative alla sovratemperatura e in particolare è
stato trattato in maniera più dettagliata il fattore di contemporaneità per
le prove. Infine, per la parte strutturale del quadro, sono state
incorporate le prescrizioni derivate dalla Norma per gli involucri vuoti
(CEI EN 62208); ne consegue che tutte le proprietà costruttive e dei
materiali devono essere verificate.
La norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) rimane valida sino al 2014, quando
si prevede che tutte le parti seconde saranno allineate alla nuova 61439-1.
L'attuale struttura della norme della serie EN 60439
Le serie di norme Iec 60439 è suddivisa in 5 parti, e precisamente:
- Iec 60439-1: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri bt) - Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di
tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (Ans);
- Iec 60439-2: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) - Parte 2:
Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;
- Iec 60439-3: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri bt) - Parte 3: Prescrizioni particolari per
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere
installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso -
Quadri di distribuzione (Asd);
- Iec 60439-4: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri bt) - Parte 4: Prescrizioni particolari per
apparecchiature assiemate per cantiere (Asc);
- Iec 60439-5: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri bt) - Parte 5: Prescrizioni particolari per
apparecchiature di distribuzione in reti pubbliche.
La nuova serie di norme Iec 61439
Le nuova serie di norme Iec 61439 sarà completamente diversa come
suddivisione rispetto alla serie EN 60439 in quanto saranno suddivise non
più in 5 parti ma nelle 6 seguenti parti:
- Iec 61439-1: General rules;
- Iec 61439-2: Power switchgear and controlgear Assemblies
(Psc-Assemblies);
- Iec 61439-3: Distribution boards (a sostituire la Iec 60439-3 relativa ai
quadri Asd);
- Iec 61439-4: Assemblies for construction sites (a sostituire la Iec
60439-4 relativa ai quadri Asc);
- Iec 61439-5: Assemblies for power distribution (a sostituire la Iec
60439-5 e non solo);
- Iec 61439-6: Busbar trunking systems (a sostituire la Iec 60439-2)È poi
prevista la pubblicazione di una parte 0 destinata a diventare una guida
all'utilizzo con riferimento alla funzione d'uso del quadro elettrico e
probabilmente saranno pubblicate altre parti relative ai piccoli quadretti
di distribuzione.
Quali sono le principali novità che si profilano con questa nuova serie
di norme?
Innanzi tutto ci sarà un completo rifacimento della serie di norme nei
quali saranno abbandonati i concetti di quadri AS e Ans per sposare
un'altra filosofia, alla quale i costruttori dovranno abituarsi rapidamente,
basata su una parte 1 generale per tutte le tipologie di quadri e altre 5
parti specifiche per ciascuna tipologia di quadri; già dalle definizioni si
ravvisa questo cambiamento dove l'"Assembley system" è definito
come "gamma completa di componenti meccanici ed elettrici (involucri,
sistemi a sbarre, unità funzionali, eccetera) come definite dal costruttore
originale, i quali possono essere assemblati in accordo con le istruzioni
del costruttore originale per produrre le varie apparecchiature".
Nella definizioni sono riportate anche le definizioni di "Costruttore
originale" definito come "organizzazione che ha effettuato la
progettazione originale e la verifica collegata di una apparecchiatura in
conformità con questo standard" e di "assemblatore"
definito come "organizzazione che assume la responsabilità per
l'assemblaggio completo": dunque finalmente viene chiarito che il
costruttore del quadro può essere differente da chi poi lo assembla secondo
le istruzioni del costruttore originale e quindi vi sono differenti livelli
di responsabilità.
Nell'ambito della parte 1 della EN 61439, che è sicuramente la parte più
importante, vi sono poi numerosi cambiamenti concettuali ed in questa breve
sintesi saranno solo accennati gli aspetti principali rimandando a dopo la
pubblicazione della norma l'approfondimento della stessa.
Si segnalano nuovi obblighi per i costruttori circa le misure da prendere
per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica associata
all'istallazione, al funzionamento e alla manutenzione
dell'apparecchiatura; in particolare se un'apparecchiatura costruita in
modo specifico per l'ambiente A ai sensi Emc deve essere usata
nell'ambiente B, per questa deve essere allora inclusa nelle istruzioni di
funzionamento l'avvertenza "Questo è un prodotto previsto per
l'ambiente A. In un ambiente domestico questo prodotto può generare
interferenze a radiofrequenza, in questo caso l'utilizzatore deve prendere
misure adeguate.".
Uno dei più consistenti cambiamenti si prospetta nella sezione riservata
alle verifiche dove, rispetto alle verifiche come intese nella attuale
Iec 60439-1, saranno possibili tre metodologie equivalenti tra loro di
verifica delle apparecchiature, ossia:
- verifiche mediante prove;
- verifiche mediante calcoli;
- verifiche mediante regole di progetto.
Queste metodologie equivalenti potranno essere scelte per quanto
applicabile al caso specifico, come risulta dalla tabella D.1 dell'allegato
D della norma Iec 61439-1 di seguito riportata in figura 2.
Grosse novità soprattutto, anche grazie all'insistenza dell'Italia, per
quanto concerne le verifiche relative all'aumento della temperatura
(sovratemperatura); queste potranno essere eseguite mediante una delle
seguenti possibilità:
a) test con passaggio di corrente;
b) derivazione (da un progetto provato) di varianti similari;
c) calcolo.
La scelta del metodo più appropriato ricade sotto la responsabilità del
costruttore dell'apparecchiatura.
Fra tante novità inserite nella nuova Iec 61439-1 rimane invece più che mai
aperto il problema del conflitto tra la norma Iec 60204-1 e la norma
61439-1.
Il problema della sovrapposizione tra le due norme si è arguito fin dalla
pubblicazione nel marzo 2005 dell'emendamento 1 alla norma Iec 60439-1 il
quale ha aggiunto allo scopo della quarta edizione della norma pubblicata
nel 2000 la seguente frase "La presente norma si applica anche alle
apparecchiature assiemate progettate per l'equipaggiamento elettrico delle
macchine. Tuttavia, quando applicabile, devono essere soddisfatte le
prescrizioni aggiuntive della Iec 60204-1.", in contrapposizione a
quanto indicato nella norma Iec 60204-1:2006 la quale all'art. 4.2.2 cita
che "L'equipaggiamento elettrico della macchina deve soddisfare le
prescrizioni di sicurezza identificate dalla valutazione del rischio della
macchina. In funzione della macchina, dell'uso previsto, e del suo
equipaggiamento elettrico, il progettista può scegliere parti di
quest'ultimo conformi con la EN 60439-1 e, secondo necessità, alle altre
parti relative della serie Iec 60439 (vedere anche Allegato F)".
La futura norma Iec 61439-1 confermerà che nel suo campo di applicazione,
salvo improbabili cambiamenti, è incluso anche il "progetto per
equipaggiamenti elettrici delle macchine" precisando anche che
"Prescrizioni supplementari per apparecchiature che formano parte
della macchina sono coperte dalla serie di norme Iec 60204": in altri
termini viene mantenuta sostanzialmente la posizione assunta nella attuale
norma Iec 60439-1.
Indipendentemente dalla diatriba circa quale norma sia applicabile in via
prioritaria ai quadri di comando e controllo dell'equipaggiamento elettrico
delle macchine (anche se indubbiamente la norma Iec 60240-1 contiene la
maggior parte di prescrizioni pertinenti per l'applicazione specifica),
resta il fatto che spesso nel testo delle due norme, pur citando argomenti
identici, forniscono differenti prescrizioni (ad esempio nella parte di
verifiche) e tali differenze disorientano gli operatori del mercato; per
tale ragione, partendo da analisi sulle differenze delle due norme già
focalizzate negli anni passati da un gruppo di lavoro del CT 44 del Cei, è
in corso a livello internazionale una azione principalmente voluta dal
comitato italiano CT44 (equipaggiamento elettrico delle macchine) per
tentare di trovare il punto di incontro tra il comitato SC17D che si occupa
dei quadri elettrici. L'esito di questo lavoro potrebbe sfociare in una
delle seguenti strade:
- la produzione di un allegato comune nella norma Iec 60204-1 e nella Iec
61439-1 che evidenzi le differenze tra le due norme e ne indichi la
soluzione caso per caso;
- la definizione delle risoluzioni delle contraddizioni e delle
sovrapposizioni caso per caso per inserire poi in entrambe le norme la
parte decisa di comune accordo in modo che tra le due non vi siano più
incongruenze;
- la produzione di un nuovo standard comune sui quadri elettrici per
macchina (soluzione poco probabile).
Se son rose fioriranno, sperando solo che un giorno si possa vedere questa
fioritura dato che ormai è da molti anni che la si attende.
MACCHINE PER IL SETTORE
ALIMENTARE
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la guida sul REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004
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(CE) N. 2023/2006
IL REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 riguardante i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, mira a
garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene
all’immissione sul mercato comunitario dei materiali e degli oggetti
destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti
alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di
tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.
Rintracciabilità: s’intende la possibilità di ricostruire e
seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della
lavorazione, della trasformazione e della distribuzione.
Immissione sul mercato: s’intende la detenzione di materiali
e oggetti a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra
forma, gratuita o a pagamento, di cessione nonché la vendita stessa, la
distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette.
Il REGOLAMENTO (CE)
N. 2023/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di
fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto
con prodotti alimentari, stabilisce le norme relative alle buone
pratiche di fabbricazione (GMP) per i gruppi di materiali e di oggetti
destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Il regolamento si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di
produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino ad
e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza.
Elenco di gruppi di materiali e oggetti: Materiali e oggetti
attivi e intelligenti, Adesivi, Ceramiche, Turaccioli, Gomme naturali,
Vetro, Resine a scambio ionico, Metalli e leghe, Carta e cartone, Materie
plastiche, Inchiostri da stampa, Cellulosa rigenerata, Siliconi,
Prodotti tessili Vernici e rivestimenti, Cere.
Buone pratiche di fabbricazione (GMP) (good manufacturing practices):
gli aspetti di assicurazione della qualità che assicurano che i
materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, per
assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard
qualitativi adeguati all'uso cui sono destinati, senza costituire rischi
per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del
prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche
organolettiche.
Sistema di assicurazione della qualità: tutti gli accordi
organizzati e documentati, conclusi al fine di garantire che i materiali e
gli oggetti siano della qualità atta a renderli conformi alle norme ad essi
applicabili e agli standard qualitativi necessari per l’uso cui sono
destinati.
Sistema di controllo della qualità: l’applicazione
sistematica di misure stabilite nell’ambito del sistema di assicurazione
della qualità al fine di garantire che i materiali di partenza e i
materiali e gli oggetti intermedi e finiti siano conformi alle specifiche
elaborate nel sistema di assicurazione della qualità;
AREA ATEX
LE CABINE DI VERNICIATURA
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il nuovo articolo sulle cabine di verniciatura, secondo la norma
armonizzata, EN 12215.
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