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Macchine in servizio D.lgs. 81/08 allegato V

Paesi extra Europa: UL/CSA - nr. 12 Brasile - Russia EAC - Australia AS, etc...

CPR 305/2011: CE serramenti e cancelli

CPR 305/2011 CE app sanitari

CPR 305/2011: VARIE

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NEWS







  EN 60204-1:2018: Armonizzata Direttiva 2006/42/CE "Macchine"

EN 60204-1:2018 Armonizzazione MD

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 (GU L 102/6 del 02.04.2020), la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE "macchine" a partire dalla data del 02 Aprile 2020. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata 02 Ottobre 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).

EN 60204-1:2018 già Armonizzazione LVD

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019), la EN 60204-1:2018 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre 2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).

 

Timeline "Presunzione di Conformità" Macchine


EN 60206 1 2018 Machinery Directive
armonized timeline

(*) E' previsto un periodo di coesistenza della EN 60204-1:2018 ed EN 60204-1:2006 di 18 mesi (dallo 02 Aprile 2020 allo 02 Ottobre 2021) in cui è prevista la "Presunzione di Conformità" alla Direttiva 2006/42/CE di entrambe le 2 edizioni, con termine ultimo di ritiro dell'Ed. 2006 il 02 Ottobre 2021.

 

La Direttiva 2006/42/CE (come tutte le Direttive e Regolamenti "nuovo Approccio"), si limita a formulare gli obiettivi di sicurezza.

 

La "Presunzione di Conformità" agli obiettivi di sicurezza è conferita alle macchine se conformi alle norme armonizzate.

Per agevolare la valutazione della conformità a tali obiettivi, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate, è conferita la "presunzione di conformità" alle macchine conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea.


 




  NORME ARMONIZZATE PER LA DIRETTIVA MACCHINE – APRILE 2020


I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE (macchine) sono contenuti nelle:

- 1. comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018

- 2. decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019

- 3. decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019

- 4. decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019

- 5. decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020

I testi devono essere letti insieme, tenendo conto che le decisioni modificano alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione (*)

Entrano in regime di armonizzazione, alcune norme tecniche fondamentali per il progetto di una macchina. Il ritiro dalle precedenti sarà a partire dal 02.10.2021.

- EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1: Regole generali (B)
- EN ISO 20607:2019 Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione (B)
- EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 1: Concetti fondamentali e metodologia (B)
- EN ISO 19353:2019 Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l’incendio (B)

 

 

EN 60204-1:2018: Armonizzata Direttiva 2014/35/UE "LVD"

EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali IEC 60204-1:2016 (modificata).

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019), la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre 2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021 (cessazione "Presunzione di Conformità").

Timeline "Presunzione di Conformità" BT

La timeline di "Presunzione di Conformità" della EN 60204-1:2018 (Ed. 6a) e EN 60204-1:2006 (Ed. 5a) è schematizzata come: E' previsto un periodo di coesistenza della EN 60204-1:2018 ed EN 60204-1:2006 di 18 mesi (dal 27 Novembre 2019 al 27 maggio 2021) in cui entrambe le 2 edizioni conferiscono la "Presunzione di Conformità" alla Direttiva 2014/35/UE, con termine ultimo di ritiro dell'Ed, 2006 il 27 maggio 2021.
La direttiva (come tutte le Direttive e Regolamenti "Nuovo Approccio"), si limita a formulare gli obiettivi di sicurezza.
La "Presunzione di Conformità" agli obiettivi di sicurezza è conferita al materiale elettrico conforme alle norme armonizzate.

Per agevolare la valutazione della conformità a tali obiettivi, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate, è conferita la "presunzione di conformità" al materiale elettrico conforme alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea.



 

Dichiarazione Conformità MOCA IT-EU per tipologia di materiale

 

Normativa IT (principale)

Materiali regolamentati dal DM 21/03/1973: - Gomma; - Cellulosa rigenerata; - Carta e cartone; - Vetro; - Acciaio Inossidabile.
Il DM 21 marzo 1973 è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell’Unione europea; in questo caso nel titolo del provvedimento nazionale è citata la direttiva di riferimento in modo da riconoscere la natura dell’aggiornamento.
 Altri materiali, che non figurano nel DM 21 marzo 1973, sono stati oggetto di provvedimenti specifici:

- Banda stagnata (D.M. 18/2/1984 e D.M. 405 del 13/07/1995); - Banda cromata verniciata (D.M 243 del 01/06/1988). - Alluminio; Decreto 18.04.2007 n. 76 - Ceramica.
 

Normativa EU (principale)

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU n. L 86/9 del 18.7.2009)
 - Articolo 16 Dichiarazione di conformità

1. Le misure specifiche di cui all’articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.

2. In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti. Regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GMP)

Regolamento (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti.

Regolamento (CE) 450/2009/CE concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti.

Regolamento (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

Regolamento (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Adozione misure nazionali

Il Regolamento (CE) 1935/2004 stabilisce che ove non esistano misure specifiche per i gruppi di materiali e oggetti elencati nell’allegato I (tra cui l'elenco delle sostanze autorizzate per essere impiegate nella fabbricazione di materiali e oggetti), gli stati membri possono adottare disposizioni nazionali conformi alle norme del trattato. Regolamento (CE) 1935/2004 ... Art. 5 Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti

1. Per i gruppi di materiali e oggetti elencati nell’allegato I e, se del caso, le combinazioni di tali materiali e oggetti o di materiali e oggetti riciclati impiegati nella fabbricazione di tali materiali e oggetti, la Commissione può adottare o modificare misure specifiche. Tali misure specifiche possono includere: a) un elenco delle sostanze autorizzate per essere impiegate nella fabbricazione di materiali e oggetti; b) uno o più elenchi di sostanze autorizzate incorporate in materiali e oggetti attivi o intelligenti a contatto con i prodotti alimentari, o di materiali e oggetti attivi o intelligenti nonché, se necessario, condizioni particolari d’impiego di tali sostanze e/o dei materiali e oggetti in cui sono incorporate ...

Articolo 6 Misure specifiche nazionali

In mancanza di misure specifiche di cui all'articolo 5, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali, a condizione che siano conformi alle norme del trattato. ...

ALLEGATO I Elenco di gruppi di materiali e oggetti che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche

1. Materiali e oggetti attivi e intelligenti 2. Adesivi 3. Ceramiche 4. Turaccioli 5. Gomme naturali 6. Vetro 7. Resine a scambio ionico 8. Metalli e leghe 9. Carta e cartone 10. Materie plastiche 11. Inchiostri da stampa 12. Cellulosa rigenerata 13. Siliconi 14. Prodotti tessili 15. Vernici e rivestimenti 16. Cere 17. Legno

I soggetti obbligati al rilascio della Dichiarazione MOCA

I produttori di sostanze destinate ad essere utilizzate per la produzione di MOCA; Produttori di materiali intermedi e/o semilavorati (es. granuli, preforme, con riferimento alle materie plastiche) e destinati successivamente ad essere trasformati in prodotti finiti; Produttori di prodotti finiti (bottiglie, vaschette ecc) definibili anche come “trasformatori” (che effettuano ad esempio attività di stampaggio, formatura, accoppiamento di film plastico) o “assemblatori” (per la produzione di macchinari, attrezzature ed elettrodomestici); Utilizzatori finali (industria alimentare, dettaglianti, venditori di alimenti quali catering, ristoranti, ecc.). Importatori che immettono sul mercato UE sostanze, intermedi o prodotti finiti provenienti da paesi extra UE.

Regolamento (CE) 1935/2004 ... Articolo 2 Definizioni

c) per «impresa» s’intende ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali e degli oggetti; d) per «operatore economico» s’intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa posta sotto il suo controllo. RESPONSABILE REDAZIONE DICHIARAZIONE MOCA La responsabilità di preparare la dichiarazione di conformità è del cosiddetto “Operatore economico” definito dal Regolamento (CE) 1935/2004 come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire rispetto delle disposizioni del regolamento stesso nell’impresa posta al suo controllo”. La Dichiarazione non è comunque unica per i vari soggetti coinvolti nella filiera di produzione di MOCA in quanto esiste una vera e propria “catena” di Dichiarazioni. A partire dal produttore iniziale delle materie prime fino al distributore finale, ciascuno rilascia la propria dichiarazione di conformità al soggetto economico a valle e detiene quella ricevuta dal soggetto economico a monte. Anche i semplici commercianti (diversi dalla venditori al consumatore), che si inseriscono nella filiera devono ricevere la Dichiarazione e rilasciarla nei confronti del proprio cliente. Le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità non sono le medesime per tutti gli operatori economici in quanto dipendono dalla posizione nella filiera e dal tipo di prodotto che viene ceduto.

Rintracciabilità

Concetto importante è quello della rintracciabilità, definita come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione” (Art.2 Regolamento (CE) 1935/2004) Il Regolamento, all’articolo 17, riporta che la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti debba essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità. Gli Operatori economici devono quindi dotarsi di sistemi e procedure che consentano l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti utilizzati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che dovessero richiederle (ATS territorialmente competenti). Regolamento (CE) 1935/2004 ... Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, fatta eccezione per i termini «rintracciabilità» e «immissione sul mercato» per i quali valgono le seguenti definizioni: a) per «rintracciabilità» s’intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione;

b) per «immissione sul mercato» s’intende la detenzione di materiali e oggetti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: ... c) per «impresa» s’intende ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali e degli oggetti;

d) per «operatore economico» s’intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa posta sotto il suo controllo. ... Articolo 17 Rintracciabilità

1. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.

2. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.

3. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.

Contenuto della Dichiarazione MOCA

 La Dichiarazione di conformità MOCA, che costituisce una “assunzione di responsabilità” da parte del soggetto che la rilascia deve contenere:

- riferimento al Regolamento (CE) 1935/2004 (se applicabile) - riferimento al D.M. 21/03/1973 (se applicabile) - riferimento a specifiche norme in riferimento al materiale oggetto di dichiarazione (es plastica, vetro ecc); - identità Operatore economico (Soggetto catena) (Ragione sociale e dati di contatto); - tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso - codice identificativo o numero della dichiarazione che consente la rintracciabilità univoca tra la dichiarazione ed i singoli lotti del medesimo materiale; - traduzione del documento nella lingua del cliente utilizzatore (importatore o operatore a valle) - informazioni circa l’uso ed eventuali restrizioni (temperature, tempi di contatto ecc.), sostanze di composizione e limitazioni o restrizioni agli additivi “a doppi uso”; - tipo di alimenti per i quali il materiale o l’oggetto è destinato a venire a contatto; - qualora trattasi di materiali e/o oggetti di plastica riciclata, esplicito riferimento all’utilizzo di plastica riciclata proveniente esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato e l’indicazione del numero di registro CE del processo medesimo - dichiarazione che il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche corredato di test report/analisi.
 

Materiali e agli oggetti di plastica riciclata

Regolamento (CE) n. 282/2008 ... Articolo 12 Dichiarazione di conformità e conservazione delle registrazioni

1. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/72/CE (abrogata da Regolamento (CE) 10/2011 -ndr), la dichiarazione di conformità di materiali ed oggetti di plastica riciclata deve contenere le informazioni di cui alla parte A dell'allegato I del presente regolamento.

2. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/72/CE (abrogata da Regolamento (CE) 10/2011 -ndr), la dichiarazione di conformità della plastica riciclata deve contenere le informazioni di cui alla parte B dell'allegato I del presente regolamento ... Allegato I parte A - Informazioni supplementari nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata ... La dichiarazione scritta di cui all'articolo 12, paragrafo 1, deve contenere le seguenti informazioni supplementari:

Una dichiarazione che è stata impiegata esclusivamente plastica riciclata proveniente da un processo di riciclo autorizzato e l'indicazione del numero di registro CE di tale processo autorizzato. - data di compilazione; - firma dell’operatore economico o del soggetto delegato.
 

Test report /analisi

 Le analisi costituiscono la documentazione necessaria per la compilazione della Dichiarazione di Conformità, che obbligatoriamente deve accompagnare i MOCA lungo la filiera alimentare. In sintesi le prove possono essere suddivise in A, B, C, D, E, F:

A. Migrazione globale su MOCA non ancora a contatto.
Questa tipologia di prova prevede la determinazione ponderale aspecifica delle sostanze che vengono cedute dal contenitore o dall’imballaggio durante il contatto con simulanti. La legislazione prevede limiti massimi diversi: - 10 mg/dm2 o 60 mg/kg per materie plastiche (Regolamento (UE) 10/2011) - 8 mg/dm2 o 50 mg/kg per altri materiali (D.M. 21/03/1973). I simulanti da utilizzare sono scelti in base alle caratteristiche dell’alimento a cui è destinato il MOCA: etanolo al 10% (simulante A), acido acetico al 3 % (simulante B), etanolo al 20 % (simulante C), etanolo al 50 % (simulante D1), olio vegetale (simulante D2). Le condizioni di prova, cioè durata e temperatura, dipendono dal reale utilizzo, sono stabilite dalla legislazione vigente, che prevede comunque la possibilità di adottare comunque le condizioni più aderenti al processo di contatto.

B. Migrazione coloranti su MOCA non ancora a contatto
E’ consentito colorare i MOCA con le sostanze previste, ma, per la legge italiana (D.M. 21/03/1973), è previsto un controllo aspecifico per verificare se avviene una migrazione oltre un limite fissato. E’ un controllo spettrofotometrico operato sui medesimi simulanti utilizzati per le prove di migrazione dei coloranti..

C. Migrazione specifica da MOCA non ancora in contatto
Con la determinazione di migrazione specifica si verifica se la singola sostanza viene ceduta e in quali quantità. Si utilizzano i simulanti previsti per estrarre la sostanza dal MOCA, individuando in genere la soluzione più severa.

D. Migrazione specifica da MOCA già in contatto
Con la determinazione di migrazione specifica si verifica se la singola sostanza viene ceduta e in quali quantità. Si utilizzano i simulanti previsti per estrarre la sostanza dal MOCA, individuando in genere la soluzione più severa. Per alcune sostanze presenti nei contenitori o negli imballaggi è possibile accertare se sono migrate nel prodotto alimentare. In particolare le sostanze organiche volatili che derivano da colle, adesivi, inchiostri di stampa possono essere ricercate anche nell’aria della confezione del prodotto alimentare e controllate nel tempo per verificarne l’evoluzione.

E. Prove per specifici materiali
Alcuni materiali, come ad esempio la carta o l’acciaio inox, prevedono prove specifiche per accertare la conformità al contatto alimentare.

F. Test invecchiamento
Con queste prove si può evidenziare l’andamento nel tempo della componente aromatica dell’alimento, identificando eventuali criticità dovute all’interazione con il materiale d’imballaggio o di confezionamento con conseguente modifica delle caratteristiche organolettiche dell’alimento.
 

Aggiornamento Dichiarazione di Conformità
 Ogni Dichiarazione di Conformità deve essere revisionata/aggiornata ad ogni modifica nella composizione delle materie prime impiegate, oppure a variazioni del ciclo produttivo o, più semplicemente, quando variano i riferimenti legislativi. E’ solitamente prevista una revisione annuale.

Le Sanzioni
Il D.Lgs. 29/2017 (GU 10.02 2017) stabilisce in Italia un regime sanzionatorio per le violazioni della normativa europea sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti previste nel Regolamento (CE) 1935/2004 e nel Regolamento (CE) n. 2023/2006 e dalla legislazione specifica di dettaglio per i diversi materiali.


 

 

Medical electrical equipment

The Secretariat of ISO/TC 299 is pleased to announce that the following documents has been published by ISO in July 2019:

IEC 80601-2-77:2019 - Medical electrical equipment – Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and essential performance of robotically assisted surgical equipment

IEC 80601-2-78:2019 - Medical electrical equipment – Part 2-78: Particular requirements for basic safety and essential

performance of medical robots fo  rehabilitation, assessment, compensation or alleviation


 

 

Dispositivi di comando a due mani: EN ISO 13851:2019
 

UNI EN ISO 13851:2019 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Principi per la progettazione e la scelta

Data entrata in vigore: 04 luglio 2019

Il presente documento descrive le caratteristiche principali dei dispositivi di controllo a due mani per garantire la sicurezza e stabilisce combinazioni di caratteristiche funzionali per tre tipi. Essa non si applica ai dispositivi destinati ad essere utilizzati come dispositivi di convalida, come dispositivi di comando ad azione mantenuta o come dispositivi di controllo speciali.

Recepisce: EN ISO 13851:2019

Adotta: ISO 13851:2019

Sostituisce: UNI EN 574:2008

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-iso-13851-2019.html






EN 16985:2018 | Le zone ATEX negli impianti di verniciatura
 

La norma è entrata in vigore il 05 Dicembre 2018. Sostituisce: EN 13355:2004+A1:2009 “Impianti di verniciatura - Cabine forno - Requisiti di sicurezza” EN 12981:2005+A1:2009 “Impianti di verniciatura - Cabine per l'applicazione di prodotti vernicianti in polvere - Requisiti di sicurezza” EN 12215:2004+A1:2009 “Impianti di verniciatura - Cabine di verniciatura per l'applicazione di prodotti vernicianti liquidi - Requisiti di sicurezza” La norma è stata recepita in Italia con la UNI EN 16985:2019, entrata in vigore il 31 Gennaio 2019. Nel documento allegato vengono riportati gli esempi di classificazione dell’Allegato B della norma.

 

EN 16985:2018 - Annex B (informative)

B.1 Example 1

Figures B.1 and B.2 show the hazardous zones for a manual spray booth for liquid coating material with

- CLEL Liquid < 25% in the internal volume of spray booth;
- CLEL Liquid < 10% in the internal volume of exhaust air cleaning system.

B 1

Figure B.1 - Manual spray booth for liquid coating material (top view)

B.2 Example 2

Figures B.3 and B.4 show the hazardous zones for an automatic spray booth for liquid coating material with

- CLEL Liquid < 25% in the internal volume of spray booth;
- sections of the internal volume which cannot be reached by the robot;
- CLEL Liquid < 10% and < 25% in the internal volume of exhaust air cleaning system.

B 3




  EN 31010:2019 Tecniche di Valutazione del Rischio

Questa Norma internazionale serve all'applicazione della Norma ISO 31000 e fornisce una guida per la scelta e l'applicazione di tecniche sistematiche per la valutazione del rischio. La valutazione del rischio effettuata in conformità a questa Norma rientra nell'ambito più ampio della gestione dei rischi. In questa Norma si presenta l'applicazione di diverse tecniche, con specifico riferimento ad altre norme internazionali dove il concetto e l'applicazione delle singole tecniche sono descritte in maggior dettaglio. La seconda edizione del 2019 annulla e sostituisce la prima edizione pubblicata nel 2009. Questa edizione costituisce una revisione tecnica. Questa edizione include le seguenti modifiche significative rispetto alla precedente edizione: - maggiori dettagli sul processo di pianificazione, implementazione, verifica e convalida dell'uso delle tecniche; - il numero e il campo di applicazione delle tecniche sono stati aumentati; - i concetti trattati nella ISO 31000 non sono più riportati in questa norma.

La Tabella A (Allegato A) contiene l’elenco delle 41 Tecniche di Valutazione del rischio, non necessariamente legate alla sicurezza (Ed. 2.0 2019):
1. ALARP/SFAIRP
2. Bayes analysis
3. Bayesian networks/ Influence diagrams
4. Bow tie analysis
5. Brainstorming
6. Business impact analysis
7. Causal mapping
8. Cause consequence analysis
9. Check lists classifications, taxonomies
10. Cindynic approach
11. Conditional value at risk CVaR
12. Consequence likelihood matrix
13. Cost-benefit analysis
14. Cross impact analysis
15. Decision tree analysis
16. Delphi technique
17. Event tree analysis (ETA)
18. Fault tree analysis (FTA)
19. Failure modesand effect and(criticality) analysis FME(C)A
20. F/N diagrams
21. Game theory
22. Hazard analysis and critical control points HACCP
23. Hazard and operability studies HAZOP
24, Human reliability analysis
25. Interviews
26. Ishikawa analysis (fishbone diagram)
27. Layers of protection analysis (LOPA)
28. Markov analysis
29. Monte Carlo analysis
30. Multi criteria analysis
31. Nominal group technique
32. Pareto charts
33. Reliability centred maintenance (RCM)
34. Risk indices
35. Risk register
36. S curves
37. Scenario analysis
38. Surveys
39. Structured what if technique SWIFT
40. Toxicological risk assessment
41. Value at risk (VAR)

Selection of techniques The choice of technique and the way it is applied should be tailored and scaled to the context and use, and provide information of the type and form needed by the stakeholders. In general terms, the number and type of technique selected should be scaled to the significance of the decision, and take into account constraints on time and other resources, and opportunity costs. In deciding whether a qualitative or quantitative technique is more appropriate, the main criteria to consider are the form of output of most use to stakeholders and the availability and reliability of data. Quantitative techniques generally require high quality data if they are to provide meaningful results. However, in some cases where data is not sufficient, the rigour needed to apply a quantitative technique can provide an improved understanding of the risk, even though the result of the calculation might be uncertain. There is often a choice of techniques relevant for a given circumstance. Several techniques might need to be considered, and applying more than one technique can sometimes provide useful additional understanding. Different techniques can also be appropriate as more information becomes available. In selecting a technique or techniques the following aspects of context should therefore be considered: - the purpose of the assessment; - the needs of stakeholders; - any regulatory and contractual requirements; - the operating environment and scenario - the importance of the decision (e.g. the consequences if a wrong decision is made). - any defined decision criteria and their form; - the time available before a decision must be made; - information that is available or can be obtained; - the complexity of the situation; - the expertise available 1094 or that can be obtained; The characteristics of the techniques relevant to these requirements are listed in Table A.1. Table A.2 provides a list of techniques, classified according to these characteristics. Note Although Annex A and B introduce the techniques severally, it may be necessary to make complementary use of multiple techniques to assess complex systems. IEC TR 63039: 2016, for example, guides how to use ETA, FTA and Markov techniques in a complementarily way so that the combined use is a as an efficient way to analyse risk of complex system. As the degree of uncertainty, complexity and ambiguity of the context increases then the need to consult a wider group of stakeholders will increase, with implications for the combination of techniques selected. Some of the techniques described in this document can be applied during steps of the ISO 31000 risk management process other than their usage in risk assessment. Application of the techniques in the risk management process of ISO 31000 is illustrated in Figure A.1. Annex B contains an overview of each technique, its use, its inputs and outputs, its strengths and limitations and, where applicable, a reference for where further detail can be found. It categorises techniques according to their primary application in assessing risk, namely: - eliciting views from stakeholders; - identifying risk; - analysing sources and drivers of risk; - analysing controls; - understanding consequences, likelihood and risk; - analysing dependencies and interactions; - selecting between options; - evaluating the significance of risk; - reporting and recording.


 


  IEC 60812: la tecnica FMEA - Analisi modi di guasto e loro effetti

La tecnica FMEA è specificata nella norma IEC 60812 "Tecniche di analisi per l’affidabilità dei sistemi - Procedura per l’analisi dei modi di guasto e dei loro effetti (FMEA)".

FMEA (Failure Mode Effects Analysis) di derivazione aereonautica, automotive e medicale consente di approcciare l’analisi dei rischi di un prodotto o di un processo (nuovo o modificato) correlandola a indici relativi e specificando contromisure che riducono progressivamente l’indice globale di rischio dell’intero progetto di un prodotto o di un processo produttivo. 
La tecnica si applica a qualsiasi settore merceologico, incluso quello dei servizi.

FMEA/FMECA

Con l'FMEA viene effettuata un’analisi di tipo qualitativo dei singoli componenti di un sistema per determinarne: i “failure mode” (inconvenienti) e gli “effects” (effetti) sul sistema. 

FMECA, Failure Mode and Effect Criticality Analisys (“Analisi critica dei modi di guasto/errore e dei loro effetti”) aggiunge un percorso di valutazione orientato all’assunzione di decisioni operative coerenti.

La FMEA è un’analisi di tipo qualitativo
, la FMECA aggiunge valenze quantitative.

Nell’uso, ormai, quando si parla di FMEA si intende la FMECA.



PROCESSO

Analisi qualitativa 
Per prima deve essere descritto il corretto svolgimento delle attività necessarie a realizzare il servizio o il corretto funzionamento del bene. In riferimento a ciò vengono elencati: 
- tutti i possibili modi di errore/guasto, 
- i loro effetti, 
- le cause potenziali. 

L’analisi qualitativa (FMEA propriamente detta) termina a questo punto, si valutano le criticità (analisi quantitativa).

Analisi quantitativa 
I tre elementi analizzati sono presi in considerazione associandovi un giudizio di valore su criteri predefiniti, che permetterà di calcolare un indice di priorità del rischio (IPR).
Vengono considerate: 
- la probabilità che si verifichi la causa del modo di errore/guasto (e quindi del guasto); 
- la gravità degli effetti dell’errore/guasto; 
- la rilevabilità dell’errore/guasto.



  IEC 60204-1:2016 disponibile la versione 6.0

Disponibile sul sito di IEC la nuova norma IEC 60204-1:2016 sugli equipaggiamenti elettrici di macchine Ed. 6.0 2016

Il processo di armonizzazione prevede ora il passaggio al CENELEC per EN 60204-1:XXXX

PRINCIPALI NOVITA':
·        nuovi requisiti riguardanti alimentazione elettrica, ambiente circostante e compatibilità elettromagnetica (EMC)
·        nuovi requisiti riguardanti modalità di collegamento e requisiti dei dispositivi di sezionamento
·        nuovi requisiti riguardanti protezione contro le tensioni residue e su protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione
·        nuovi requisiti riguardanti protezioni di sovracorrente e per la determinazione della corrente di corto circuito
·        nuovi requisiti riguardanti terminologia e installazione di apparecchi con elevate dispersioni verso terra
·        nuovi requisiti riguardanti comandi senza fili, arresto di emergenza, realizzazione circuiti aventi funzioni di sicurezza, protezione contro il malfunzionamento dei circuiti di controllo
·        nuovi requisiti riguardanti simboli per dispositivi di comando (alimentazione e funzionamento macchina)
·        nuovi requisiti riguardanti effetti del riscaldamento
·        nuovi requisiti riguardanti prevenzione delle correnti parassite
·        nuovi requisiti riguardanti protezione delle prese di servizio
·        nuovi requisiti riguardanti marcatura involucri dell’equipaggiamento elettrico
·        nuovi requisiti riguardanti contenuti e forma della documentazione tecnica
·        nuovi requisiti riguardanti le prove di sicurezza elettrica
·        Nuove specifiche sull’applicazione dei PDS (Power Drive Systems, per esempio inverter)




Applicazione delle Direttive RoHS e RAEE alle  macchine


Ai sensi delle direttive Direttive RoHS e RAEE è necessario marcare CE le macchine entro i limiti dei campi di applicazione previsti.

 È pertanto necessario:

  • verifica preliminare dell’assoggettabilità alle Direttive RoHS e RAEE, in considerazione soprattutto delle recenti modifiche apportate ad entrambe le Direttive, dell’adozione del campo di applicabilità esteso, il cosiddetto “Open scope”, e delle esenzioni specificatamente previste;
  • verificata l’assoggettabilità, ti possiamo assistere in tutte le attività di carattere amministrativo quali l’iscrizione al Registro dei Produttori di AEE e il corretto inquadramento delle categorie di AEE (professionali, domestiche, categoria di appartenenza), la comunicazione annuale delle AEE immesse sul mercato (con specifico riferimento alla Direttiva RAEE).

Con specifico riferimento alla Direttiva RoHS, è necessario svolgere:

  • Analisi dei materiali, delle parti e dei componenti costituenti le apparecchiature;
  • Valutazione della documentazione fornita dai fornitori di parti, sotto-assiemi, materiali ecc
  • Elaborazione di fascicolo tecnico
  • Dichiarazione di Conformità CE




IEC 63074 – SAFETY E SECURITY – NOVITÀ PER I COSTRUTTORI DI MACCHINE


Industria 4.0, Internet of Things e sfide per la sicurezza: i nuovi requisiti a livello di safety e di security.

 

“Safety” e “Security” nell’era dell’Industria 4.0

Il primo problema da affrontare è la differenza linguistica che esiste tra la terminologia utilizzata in inglese e quella esistente nella lingua italiana. Mentre in inglese esistono due vocaboli distinti per “safety” e “security” in italiano ci troviamo nella situazione di dover tradurre i due termini con la stessa parola, “sicurezza”, anche se associata a due aspetti diversi. Cerchiamo quindi innanzitutto di chiarire la differenza tra questi termini utilizzati negli standard internazionali e nella pratica.

Il concetto di safety (sicurezza per le persone) prevede che i rischi per le persone e l’ambiente correlati a una macchina o a un impianto siano eliminati o mitigati in modo che i rischi residui siano accettabili per l’operatore e utilizzatore. Questo include sia i pericoli in prossimità dell’impianto sia i pericoli all’interno dell’impianto stesso incluse le macchine.

Il concetto di security (sicurezza di una macchina o di un impianto) include la previsione, prevenzione, e protezione da eventi illegali, indesiderati, intenzionali, non intenzionali che possono influenzare i sistemi di automazione e controllo e i loro componenti:

  • previsione: si riferisce a misure che hanno lo scopo di anticipare minacce verso i suddetti sistemi. Ad es. attività progettuali di analisi delle minacce, così come raccolta e analisi di eventi/informazioni in base alle quali ricavare informazioni utili a processi decisionali inerenti attività di “security”;
  • prevenzione: si riferisce a misure che hanno lo scopo di ridurre la probabilità che una minaccia diventi effettiva sfruttando le vulnerabilità esistenti. Ad es. utilizzo di dispositivi di sicurezza perimetrale, firewall, proxy, etc.;
  • protezione: si riferisce a misure che permettono di ridurre l’impatto realizzato dal verificarsi di minacce. Ad es. procedure e strumenti per una efficace gestione degli incidenti (“Incident management”).

Esempi di minacce possono essere accessi o modifiche non autorizzate dall’esterno, furto di dati sensibili, accessi non autorizzati a livello interno, malfunzionamenti dovuti a comportamenti negligenti relativamente alla sicurezza, modifiche non controllate lungo la catena di fornitura.

In questo contesto comprendiamo  sicurezza informatica e sicurezza fisica.

Ci troviamo già nella quarta rivoluzione industriale, che annuncia una importante digitalizzazione dei processi di progettazione e produzione. In particolare, l’“Industria 4.0″ vuole modernizzare ulteriormente il settore manifatturiero, affrontando anche alcune questioni legate alla sicurezza dei processi di automazione e alla resilienza delle tecnologie coinvolte.

Tutti i settori industriali saranno impattati da questa nuova rivoluzione e dovranno capire come far dialogare e convivere questi due mondi (safety e security) fino a poco tempo fa slegati per mantenere la sicurezza delle macchine, degli impianti e di tutti gli elementi parti di essi.

L’internet delle cose (IoT) associa il tema di internet con gli oggetti reali della vita di tutti i giorni, oggetti (e dispositivi) che saranno sempre più connessi e che stanno dando vita a una rete in tutti gli ambienti che necessitano di controllo, automazione e rilevamento. Nel mondo industriale si può considerare costituita da 3 elementi:

  1. sensori: possono includere capacità di una prima elaborazione dei dati (“smart”);
  2. connettività;
  3. attuatori: forniscono le capacità di controllare la grandezza monitorata.

L’avvento di una miriade di dispositivi di questo tipo, spesso con dimensioni e costi ridottissimi, con capacità di agire fisicamente sui parametri dei processi in questione, in ogni ambito e applicazione, incrementa esponenzialmente i rischi legati ad aspetti congiunti di safety e security.

 

Evoluzione nell’ambito della standardizzazione

Data l’evoluzione tecnologica e l’aumentata interazione tra gli aspetti di safety security delle macchine, il Comitato Tecnico IEC responsabile della sicurezza delle macchine (IEC/TC 44) ha proposto un nuovo standard (IEC 63074) con lo scopo di chiarire per i costruttori di macchine come trattare i due aspetti.

La proposta del nuovo standard (44/764/NP) è stata formalizzata dal Comitato nazionale tedesco in data 15 aprile 2016 e la sua approvazione ha portato alla nascita del progetto di Norma IEC 63074 con la seguente pianificazione: CD (2017-07), CDV (2018-01), FDIS (2018-07) and IS (2019-12).

È stato quindi creato dal Comitato TC 44 dell’IEC il Gruppo di Lavoro 15 (WG15) per l’emissione dello standard. Il WG15 si è riunito la prima volta a Londra nel dicembre 2016 e successivamente a Francoforte nel gennaio 2017 per rivedere i commenti pervenuti con la nuova proposta. I prossimi incontri pianificati nel 2017 necessari alla finalizzazione del CD e successivo CDV sono previsti in Germania a luglio, in Giappone a settembre e a ottobre in Belgio.

Da notare che lo standard IEC 63074 nasce anche come guida per altri Comitati Tecnici (per esempio ISO/TC199) relativamente agli aspetti della security del sistema di controllo di sicurezza  e in aggiunta è utilizzabile anche per la security dei sistemi di controllo non legati alla safety. É inoltre intenzione del TC 44 di rimanere in contatto con gli altri Gruppi di Lavoro (IEC/TC65/WG20) che si occupano degli aspetti di safety e security e con gli utenti dello standard tra cui costruttori, integratori ed utilizzatori. In questo senso il TC65/WG20 sta lavorando alla definizione della Technical Specification 63069.

In generale, il concetto di security nel contesto che stiamo considerando, include sia aspetti di safety, sia aspetti legati a:

  • disponibilità (in generale delle risorse a cui si vuole accedere, siano essi dati o macchine);
  • integrità di dati;
  • confidenzialità dei dati.

Riassumendo, le minacce e le vulnerabilità alla sicurezza possono avere:

  • impatti legati alla safety: come ad esempio l’esclusione della funzione di arresto di emergenza, o la modifica dei parametri delle funzioni di sicurezza che renderebbero inefficace la protezione nel caso la minaccia diventi reale;
  • impatti non legati alla safety: come perdita di dati confidenziali o danni economici per l’azienda; un esempio è rappresentato dalla perdita di disponibilità della macchina attraverso un accesso non autorizzato al sistema di controllo, che forzi la fermata dell’unità con la funzione di arresto di emergenza.

La norma in oggetto (IEC 63074) invece si occuperà solo dei requisiti relativi alle minacce alla sicurezza (security) e vulnerabilità che possono influenzare il sistema di controllo di sicurezza SCS (Safety-Related Control System) della macchina e portare successivamente alla perdita dell’efficienza ed efficacia del sistema stesso.

Gli aspetti fondamentali presenti nello standard saranno quindi:

  • il rapporto tra safety e security;
  • la definizione delle minacce (potenziali violazioni di sicurezza) e vulnerabilità (debolezze progettuali, implementative, o operative) del sistema di controllo di sicurezza che possono essere sfruttate per attaccare la sicurezza della macchina;
  • la determinazione dell’impatto sulle caratteristiche che determinano la sicurezza e sulla disponibilità dell’SCS per rendere non efficaci e/o non funzionanti le sue funzioni di sicurezza (safety functions);
  • la definizione dei modelli per l’identificazione delle minacce che, sfruttando le vulnerabilità individuate nell’SCS, possono impattare la safety;
  • il legame tra questo standard e gli standard di security della serie IEC 62443, e l’applicazione dei relativi requisiti per la definire le minacce alla sicurezza e vulnerabilità.

Lo standard descriverà come attacchi esterni all’equipaggiamento possono mettere a rischio le persone, e identificherà i requisiti di sicurezza necessari per la protezione delle funzioni di sicurezza.

Questi requisiti sono distribuiti in tutte le fasi del ciclo di vita delle macchine, e comprendono misure organizzative, tecniche, o contromisure attive e passive di mitigazione.

I risultati di ogni fase dell’analisi devono essere documentati in modo che l’efficacia delle contromisure utilizzate in precedenza possa essere confrontata con nuovi scenari di attacco nelle analisi ricorrenti di sicurezza: la prima analisi viene effettuata prima della messa in funzione della macchina, ma ulteriori analisi sono comunque necessarie durante il suo utilizzo per evidenziare eventuali nuove minacce legate all’evoluzione tecnologica.

L’elemento chiave della norma è rappresentato dalla valutazione del rischio per la sicurezza (security), che deve essere effettuata per identificare le minacce e le vulnerabilità del sistema di controllo di sicurezza, e determinarne il potenziale impatto. Essa si tradurrà nelle seguenti attività:

  1. inventario e descrizione dei dispositivi coperti dalla valutazione dei rischi di sicurezza (security): ad esempio un dispositivo collegato al sistema di controllo di sicurezza;
  2. una descrizione delle minacce individuate e delle loro sorgenti (compresi attacchi intenzionali sull’hardware, programmi applicativi e relativi software, così come eventi non intenzionali derivanti da errori umani);
  3. una descrizione delle vulnerabilità identificate che, qualora le minacce divengano effettive, danno luogo a rischi per la sicurezza;
  4. una descrizione delle potenziali conseguenze derivanti e delle condizioni che le determinano;
  5. considerazione delle varie fasi sotto analisi quali la progettazione, realizzazione, messa in funzione e manutenzione;
  6. determinazione delle misure supplementari per mitigare le conseguenze di una minaccia tra cui ad esempio specifiche funzioni di controllo della sicurezza, come il monitoraggio dei valori limite;
  7. una descrizione delle misure adottate per ridurre o rimuovere le minacce (contromisure). Le possibili contromisure legate ai rischi della security vengono descritte nella norma basandosi sui concetti espressi dalla serie di standard IEC 62443.

Alla fine del processo, al costruttore della macchina verrà richiesto di fornire la documentazione necessaria per informare l’utilizzatore dei rischi rilevanti per la sicurezza e delle misure di mitigazione del rischio da prendere in considerazione. Le seguenti informazioni dovranno essere menzionate nella manualistica:

  • dispositivi coperti dalla valutazione del rischio sicurezza;
  • fasi considerate (progettazione, realizzazione, messa in funzione, utilizzo e manutenzione);
  • misure contro l’accesso non autorizzato e la modifica;
  • misure per garantire l’integrità del sistema, in particolare per le interfacce in considerazione, software e di comunicazione.

I costruttori di macchine quindi dovranno in futuro integrare il processo di analisi dei rischi di security nell’attuale processo di analisi dei rischi di safety per progettare le macchine di conseguenza e informare gli utilizzatori in merito ai rischi residui inclusi quelli di security.




MARZO 2019 - NORME ARMONIZZATE DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE


 

I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE sulle macchine sono contenuti nelle:
1. comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 
2. decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019).
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.

Esistono tre tipi di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE.

 

1.     Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva 2006/42/CE, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità.

2.     Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di categorie di macchine. L'applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante dimostra che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L'applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.

3.     Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o di tipo B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o di tipo B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o di tipo B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o di tipo B. 
L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della prima parte. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE deriva dall'applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.

 

Elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE al 19 Marzo 2019

(Elenco consolidato con comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 e la Decisione di esecuzione (UE) 2019/436)

Norme elaborate dal CEN

OEN 
(1)

Riferimento e titolo della norma
(Documento di riferimento)

Prima pubblicazione
GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita 
Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Norme di tipo A 

Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. 
La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva macchine, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità.

CEN

EN ISO 12100:2010 
Sicurezza del macchinario 
Principi generali di progettazione 
Valutazione del rischio e riduzione del rischio 
(ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003 
EN ISO 12100-2:2003
EN ISO 14121-1:2007
Nota 2.1

30.11.2013


Norme di tipo B

Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di macchine. L’applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante indicano che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L’applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.

CEN

EN 349:1993+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali - Principi per la progettazione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 2: Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 1: Principi generali per interazioni dell'uomo con dispositivi di informazione e di comando

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 2: Dispositivi di informazione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 3: Dispositivi di comando

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la proget tazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 4: Ubicazione e sistemazione di dispositivi di informazione e di comando

20.10.2010

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Sistemi di segnali di pericolo e di informazione uditivi e visivi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008
Sicurezza del macchinario -
Prestazione fisica umana - Parte 1: Termini e definizioni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 2: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008
Sicurezza del macchinario -
Prestazione fisica umana - Parte 3: Limiti di forza raccomandati per l'utilizzo del macchinario

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 4: Valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al macchinario

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008
Vibrazioni meccaniche - Esame di macchine mobili allo scopo di determinare i valori di emissione vibratoria

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008 
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di so stanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 1: Scelta dei metodi di prova

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di so stanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 2: Metodo del gas tracciante per la misurazione della portata di emissione di uno specifico inquinante

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 3: Metodo di prova al banco per la misurazione della portata di emissione di uno specifico inquinante

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di so stanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 4: Rendimento della captazione di un impianto di aspirazione - Metodo mediante l'uso di traccianti

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di so stanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 6: Rendimento di separazione massico, scarico libero

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di so stanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 7: Rendimento di separazione massico, scarico intubato

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte8: Parametro di concentrazione dell'inquinante, metodo di prova al banco

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 9: Parametro di concentrazione dell'inquinante, metodo in sala di prova

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 11: Indice di decontaminazione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011
Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia

18.11.2011

EN1127-1:2007
Nota 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2014 
Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - Parte 2: Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera

13.2.2015

EN 1127-2:2002 +A1:2008 
Nota 2.1

Data scaduta (13.2.2015)

CEN

EN 1299:1997+A1:2008
Vibrazioni meccaniche e urti - Isolamento vibrazionale dei macchinari - Informazioni per la messa in opera dell'isolamento della fonte

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Illuminazione integrata alle macchine

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodi di laboratorio in camere riverberanti (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Parte 1: Metodo di comparazione per camere di prova a pareti rigide
(ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore utilizzando la pressione sonora - Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Parte 2: Metodi in camere riverberanti speciali
(ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente 
(ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2012
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodi di laboratorio in camere anecoica e semi- anecoica (ISO 3745:2012)

5.6.2012

EN ISO 3745:2009

Nota 2.1

Data scaduta
(30.9.2012)

 

EN ISO 3745:2012/A1:2017

09.03.2018

Nota 3

30.06.2018

CEN

EN ISO 3746:2010
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodi tecnico progettuale e di controllo per l'utilizzo in opera in un ambiente riverberante (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010
Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti. (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4414:2010
Pneumatica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti. (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4871:2009
Acustica - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora delle macchine e delle apparecchiature (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009
Acustica - Determinazione della potenza sonora immessa in un condotto da ventilatori ed altri sistemi di movimentazione dell'aria - Metodo con sorgente inserita in un condotto (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009
Acustica - Metodi di misurazione in laboratori per silenziatori inseriti nei canali e nelle unità terminali per la diffusione del l'aria - Perdita per inserzione, rumore endogeno e perdite di carico totale (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008
Ergonomia - Segnali di pericolo per luoghi pubblici e aree di lavoro - Segnali acustici di pericolo (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico - Parte 1: Misurazione per scansione (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico - Parte 3: Metodo di precisione per la misurazione per scansione
(ISO9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10326-1:2016
Vibrazioni meccaniche- Metodo di laboratorio per la valutazione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli - Parte 1: Requisiti di base (ISO 10326- 1:2016, Corrected version 2017-02)

09.06.2017

EN 30326-1:1994
Nota 2.1

30.11.2017

CEN

EN ISO 11161:2007
Sicurezza del macchinario - Sistemi di fabbricazione integrati - Requisiti di base (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Nota 3

Data scaduta
(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11201:2010
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchia ture - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni in campo sonoro praticamente libero su un piano riflettente con correzioni ambientali trascurabili (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2014
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate
(ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchia ture - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali accurate (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Metodo tecnico progettuale per la determinazione dei livelli di pressione sonora in opera al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni mediante il metodo intensimetrico (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009
Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche di cappottature - Parte 1: Misurazioni di laboratorio (ai fini della dichiarazione) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009
Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche di cappottature - Parte 2: Misurazioni in opera (ai fini dell'accettazione e della verifica) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008
Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008
Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 2: Requisiti di sicurezza per macchine laser portatili 
(ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013
Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 3: Riduzione del rumore e metodi di misurazione del rumore per macchine laser e macchine laser portatili e relative attrezzature ausiliarie
(classe di accuratezza 2) (ISO 11553-3:2013)

 

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008
Ottica e fotonica - Laser e sistemi laser - Metodi di prova della potenza del fascio, dell'energia e delle caratteristiche temporali (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009
Acustica - Suggerimenti pratici per la progettazione delle macchine e delle apparecchiature a bassa emissione di rumore - Parte 1: Pianificazione (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009
Acustica - Determinazione dell'attenuazione sonora dei silenziatori in canali senza flusso - Metodo di laboratorio (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009
Acustica - Determinazione della prestazione di isolamento acustico di cabine - Misurazioni in laboratorio e in opera (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 1: Principi generali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 2: Procedura di misurazione dell'emissione di radiazione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 3: Riduzione della radiazione per attenuazione o schermatura

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010
Schermi per posti di lavoro in presenza di laser - Requisiti di sicurezza e prove

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:08
Nota 2.1

Data scaduta

(30.9.2010)

CEN

EN 12254:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 12786:2013
Sicurezza del macchinario - Guida per la redazione delle clausole sulle vibrazioni nelle norme di sicurezza

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008
Vibrazioni meccaniche - Carrelli industriali - Valutazione in laboratorio e specifica delle vibrazioni trasmesse all'operatore dal sedile

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008
Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell'uomo al contatto con le superfici - Parte 1: Superfici calde (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008
Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici - Parte 3: Superfici fredde (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008
Vibrazioni meccaniche ed urti - Vibrazioni al sistema mano- braccio - Metodo per misurare la trasmissibilità delle vibrazioni di materiali resilienti caricati dal sistema mano-braccio (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2015
Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849- 1:2015)

13.5.2016

EN ISO 13849-1:2008
Nota 2.1

30.6.2016

CEN

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2012
Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 2: Validazione (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013

EN ISO 13849-2:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.4.2013)

CEN

EN ISO 13850:2015
Sicurezza del macchinario - Funzione di arresto di emergenza - Principi di progettazione (ISO 13850:2015)

13.5.2016

EN ISO 13850:2008
Nota 2.1

31.5.2016

 

EN ISO 13855:2010
Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo umano (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13856-1:2013
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 1: Principi generali di progettazione e di prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione (ISO 13856- 1:2013)

28.11.2013

EN 1760-1:1997+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-2:2013
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 2: Principi generali di progettazione e di prova di bordi e barre sensibili alla pressione (ISO 13856- 2:2013)

28.11.2013

EN 1760-2:2001+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-3:2013
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 3: Principi generali di progettazione e di prova di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla pressione (ISO 13856-3:2013)

28.11.2013

 

EN 1760-3:2004+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
31.1.2014

CEN

EN ISO 13857:2008
Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14118:2018 Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso (ISO 14118:2017)

19.03.2019

 

 

CEN

EN ISO 14119:2013
Sicurezza del macchinario / Dispositivi di
interblocco associati ai ripari / Principi di
progettazione e di scelta (ISO 14119:2013)

11.4.2014

EN 1088:1995 +A2:2008
Nota 2.1

30.4.2015

CEN

EN ISO 14120:2015
Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili (ISO 14120:2015)

13.5.2016

EN 953:1997
+A1:2009
Nota 2.1

31.5.2016

CEN

EN ISO 14122-1:2016
Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli (ISO 14122-1:2016)

9.9.2016

EN ISO 14122-1:2001
Nota 2.1

31.12.2016

CEN

EN ISO 14122-2:2016
Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio (ISO 14122-2:2016)

9.9.2016

EN ISO 14122-2:2001
Nota 2.1

31.12.2016 

CEN

EN ISO 14122-3:2016
Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Scale, scale a castello e parapetti 
(ISO 14122-3:2016)

9.9.2016

EN ISO 14122-3:2001
Nota 2.1

31.12.2016

CEN

EN ISO 14122-4:2016 
Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 4: Scale fisse 
(ISO 14122-4:2016)

9.9.2016

EN ISO 14122-4:2004
Nota 2.1

31.12.2016 

CEN

EN ISO 14123-1:2015
Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Parte 1: Principi e
specifiche per fabbricanti di macchine (ISO 14123-1:2015)

13.5.2016

EN 626-1:1994
+A1:2008
Nota 2.1

31.5.2016

CEN

EN ISO 14123-2:2015
Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Parte 2: Metodologia
per la definizione delle procedure di verifica (ISO 14123-2:2015)

13.5.2016

EN 626-2:1996
+A1:2008
Nota 2.1

30.6.2016

CEN

EN ISO 14159:2008
Sicurezza del macchinario - Requisiti relativi all'igiene per la progettazione del macchinario (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008
Sicurezza del macchinario - Requisiti antropometrici per la progettazione di postazioni di lavoro sul macchinario

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008
Ergonomia - Manichini computerizzati e sagome del corpo umano - Parte 1: Requisiti generali (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15967:2011
Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori

18.11.2011

 

 

CEN

EN 16590-1:2014 Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione e lo sviluppo

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-2:2014 Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 2: Fase concettuale

13.2.2015

 

 

CEN

EN ISO 19353:2016
Sicurezza del macchinario - Prevenzione e
protezione contro l’incendio 
(ISO 19353:2015)

9.9.2016

EN 13478:2001 + A1:2008 Nota 2.1

 31.7.2016

CEN

EN ISO 20643:2008
Vibrazioni meccaniche - Macchine portatili e condotte a mano - Principi per la valutazione della emissione di vibrazioni (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012

Nota 3

Data scaduta
(31.1.2013)

CEN

EN 30326-1:1994
Vibrazioni meccaniche - Metodo di laboratorio per la valuta zione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli - Requisiti di base (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Nota 3

Data scaduta
(28.12.2009)

CEN

EN 30326-1:1994/A2:2011

29.2.2012

Nota 3

Data scaduta
(30.6.2012)

Norme di tipo C
Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. 
Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. 
Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o B. 
L’applicazione delle specifiche di una norma di tipo sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine coperti dalla norma. 
Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della parte 1.
Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine deriva dall’applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole merci - Parte 31: Ascensori accessibili alle sole merci

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli elevatori - Elevatori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 40: Montascale e piattaforme elevatrici inclinate per persone con ridotta mobilità

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l’uso da parte di persone con mobilità ridotta

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 43: Ascensori per gru

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2017
Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili — Parte 1: Costruzione e installazione

09.03.2018

EN 115-1:2008+A1:2010
Nota 2.1

31.01.2019

CEN

EN 201:2009
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine a iniezione - Requisiti di sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011
Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata

18.11.2011

EN 267:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2012)

CEN

EN 280:2013+A1:2015
Piattaforme di lavoro mobili elevabili -
Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove

15.1.2016

EN 280:2013
Nota 2.1

28.2.2017

CEN

EN 289:2014
Macchine per materie plastiche e gomma - Presse - Requisiti di sicurezza

13.2.2015

EN 289:2004 +A1:2008 
Nota 2.1

Data scaduta 
(13.2.2015)

CEN

EN 303-5:2012
Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura

24.8.2012

 

 

CEN

EN 378-2:2016
Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza ed ambientali - Parte 2: Progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione

09.06.2017

EN 378-2:2008+A2:2012
Nota 2.1

30.11.2017

CEN

EN 415-1:2014
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 1: Terminologia e classificazione delle macchine per imballare e delle relative attrezzature

15.1.2016

EN 415-1:2000 +A1:2009 
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2016)

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009
Sicurezza delle macchine per imballare - Formatrici, riempitrici e sigillatrici

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 5: Macchine avvolgitrici

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2013 
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 6: Macchine avvolgitrici di pallet

28.11.2013

EN 415-6:2006+A1:2009
Nota 2.1

30.11.2013

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 7: Macchine per imballaggi multipli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 8: Macchine reggiatrici

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009
Sicurezza delle macchine
per imballare - Parte 9: Metodi di misurazione del rumore per macchine per imballare, line d’imballaggio e relative attrezzature, grado di accuratezza 2 e 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-10:2014
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 10: Requisiti generali

11.7.2014

 

 

CEN

EN 422:2009
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per soffiaggio - Requisiti di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2014
Macchine per l'industria alimentare - Impastatrici per prodotti alimentari - Requisiti di sicurezza e di igiene

15.1.2016

EN 453:2000+A1:2009 
Nota 2.1

(Data scaduta)
29.2.2016

CEN

EN 454:2014
Macchine per l'industria alimentare - Mescolatrici planetarie - Requisiti di sicurezza e di igiene

15.1.2016

EN 454:2000+A1:2009 
Nota 2.1

(Data scaduta)
29.2.2016

CEN

EN 474-1:2006+A5:2018 Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali
Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell'operatore» di questa norma, ma solo in relazione alla norma EN 474-5:2006+A3:2013 «Requisiti per escavatori idraulici», la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

19.03.2019

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 2: Requisiti per apripista

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 3: Requisiti per caricatori

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 4: Requisiti per terne

23.3.2012

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici

28.11.2013

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012
Nota 2.1

31.1.2014

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 6: Requisiti per autoribaltabili

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 7: Requisiti per motoruspe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 8: Requisiti per motolivellatrici

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 9: Requisiti per posatubi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 10: Requisiti per scavafossi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 11: Requisiti per compattatori di rifiuti

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 12: Requisiti per escavatori a fune

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009
Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008
Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 2: Requisiti specifici per frese stradali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008
Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 3: Requisiti specifici per macchine per la stabilizzazione del suolo e per macchine riciclatrici

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011
Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 4: Requisiti specifici per compattatori

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008
Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 6: Requisiti specifici per finitrici stradali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008
Trasloelevatori - Requisiti di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 536:2015 Macchine per costruzioni stradali - Impianti di miscelazione per materiali per costruzioni stradali - Requisiti di sicurezza

15.1.2016

 

 

CEN

EN 609-1:2017
Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - Parte 1: Spaccalegna a cuneo

09.06.2017

EN 609-1:1999
+A2:2009
Nota 2.1

30.6.2018

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - Parte 2: Spaccalegna a vite

18.12.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010
Impianti e sistemi di trasporto continuo - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica (CEM) per gli impianti di immagazzinamento di prodotti sfusi in sili, serbatoi, recipienti e tramogge

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010
Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature di movimentazione meccanica di materiale sfuso, esclusi trasportatori a nastro fissi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010
Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature di movimentazione meccanica di carichi unitari

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010
Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per trasportatori a nastro fissi per materiale sfuso

8.4.2011

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008
Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:2013
Macchine agricole - Spandiletame - Sicurezza

11.4.2014

EN 690:1994+A1:2009
Nota 2.1

 30.04.2014

CEN

EN 703:2004+A1:2009
Macchine agricole - Macchine desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati - Sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009
Macchine agricole - Potatrici per vigneto - Sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009
Macchine agricole - Spandiliquame - Sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009
Macchine agricole e forestali - Motocoltivatori provvisti di coltivatori rotativi, motozappatrici, motozappatrici con ruota(e) motrice(i) - Sicurezza

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.12.2010)

CEN

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010
Requisiti di sicurezza per gli impianti e le macchine per fonderia, per gli impianti per la preparazione delle forme e delle anime e per gli impianti ad essi associati

20.10.2010

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010
Impianti e sistemi di trasporto continuo - Requisiti di sicurezza dei sistemi e dei loro componenti per il trasporto pneumatico di materiali sfusi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009
Apparecchiature di processo termico industriale - Requisiti generali di sicurezza per apparecchiature di processo termico industriale

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010
Apparecchiature di processo termico industriale - Parte 2: Requisiti di sicurezza per i sistemi di combustione e di movimentazione e trattamento dei combustibili

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009
Apparecchiature di processo termico industriale - Parte 3: Requisiti di sicurezza per la generazione e l'utilizzo di gas di atmosfera

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 13: Utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009
Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Requisiti generali di sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 1: Condizioni generali di accettazione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 2: Catena di tolleranza media per brache di catena - Grado 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 3: Catena di tolleranza media per brache di catena - Grado 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 4: Brache di catena - Grado 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 5: Brache di catena - Grado 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 6: Brache di catena - Informazioni per l'uso e la manutenzione che devono essere fornite dal fabbricante

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008
Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Catene a tolleranza stretta per paranchi. Grado T (tipi T, DAT, DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Fresatrici su un solo lato con utensile rotante - Parte 2: Fresatrici superiori monoalbero ad avanzamento manuale e integrato

15.11.2012

EN 848-2:2007+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.3.2013)

CEN

EN 848-3:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Fresatrici su un solo lato con utensile rotante - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico

5.4.2013

EN 848-3:2007+A2:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.4.2013)

CEN

EN 859:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici a filo con avanzamento manuale

24.8.2012

EN 859:2007+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.12.2012)

CEN

EN 860:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici a spessore su una sola faccia

24.8.2012

EN 860:2007+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.12.2012)

CEN

EN 861:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici combinate a filo e a spessore

24.8.2012

EN 861:2007+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.12.2012)

CEN

EN 869:2006+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per unità di fusione a pressione di metalli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Irrigatori su carro a naspo - Sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Macchine per l'irrigazione del tipo a perno centrale e ad avanzamento delle ali piovane - Sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di cuoio e similari - Macchine cardatrici, smerigliatrici, lucidatrici e fresatrici - Requisiti di sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009
Macchine per la produzione di calzature - Macchine per il montaggio - Requisiti di sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009+A1:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Macchine combinate per la lavorazione del legno

5.6.2012

EN 940:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.8.2012)

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014 Attrezzatura fissa di allenamento - Parte 6: Simulatori di corsa, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

13.2.2015

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010
Macchine per conceria - Macchine alternative a rulli - Requisiti di sicurezza

8.4.2011

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta - Parte 1: Requisiti comuni

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta - Parte 2: Macchine per la stampa e per la verniciatura comprese le attrezzature di prepress

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta - Macchine per il taglio

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e la trasformazione della carta - Macchine per legatoria, macchine per la trasformazione della carta e macchine per la finitura della carta

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010
Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Compressori ad aria

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009
Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Pompe per vuoto

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-3:2013
Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Compressori di processo

11.4.2014

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008
Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio con sistema di adescamento - Parte 1: Classificazione - Requisiti generali e di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008
Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio con sistema di adescamento - Parte 2: Verifica dei requisiti generali e di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Requisiti comuni

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 2: Tamburi scortecciatori

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:2011
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 3: Riavvolgitrici e bobinatrici

29.2.2012

EN 1034-3:1999+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2012)

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 4: Impastatrici e relativi impianti di carico

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 5: Taglierine

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 6: Calandre

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 7: Vasche

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-8:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 8: Impianti di raffinazione

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 13: Macchine per separare la balla o la serie di balle

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 14: Tagliatrici per rotoli

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-16:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 16: Macchine per la produzione di carta e cartone

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-17:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 17: Macchine per la produzione di carta velina

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-21:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 21: Spalmatrice

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 22: Sfibratori per legno

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-26:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 26: Macchine per l'imballaggio delle bobine

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1034-27:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 27: Sistemi per la movimentazione delle bobine

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1114-1:2011
Macchine per materie plastiche e gomma - Estrusori e linee di estrusione - Parte 1: Requisiti di sicurezza per estrusori

29.2.2012

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Estrusori e linee di estrusione - Parte 3: Requisiti di sicurezza per traini

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010
Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Requisiti generali per carrelli alimentati a batteria

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010Sicurezza dei carrelli industriali -
Requisiti elettrici - Requisiti generali per carrelli equipaggiati con motore a combustione interna

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010
Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Requisiti specifici per sistemi a trasmissione elettrica dei carrelli equipaggiati con motore a combustione interna

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Tenonatrici - Parte 1: Tenonatrici monolato con tavola mobile

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Tenonatrici - Parte 2: Tenonatrici e/o profilatrici doppie con avanzamento a catena o a catene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Tenonatrici - Parte 3: Tenonatrici ad avanzamento manuale con carro per il taglio di elementi strutturali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Tenonatrici - Parte 5: Profilatrici su un lato con tavola fissa e rulli di avanzamento o con avanzamento a catena

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010
Macchine per fonderia - Requisiti di sicurezza per siviere, materiali di colata, macchine per colata centrifuga, macchine per colata continua o semicontinua

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009
Macchine da fonderia - Requisiti di sicurezza per apparecchia ture di granigliatura

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Procedura di prova del rumore per le macchine e gli equipaggiamenti di fonderia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010
Macchine agricole - Scaricatori fissi di insilato per sili circolari - Sicurezza

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009
Rampe di carico regolabili - Requisiti di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:2014
Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori a cilindri - Requisiti di sicurezza

15.1.2016

EN 1417:1996 +A1:2008 
Nota 2.1

31.12.2016

CEN

EN 1459-1:2017
Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli a braccio telescopico

09.03.2018

 

EN 1459:1998+A3:2012
Nota 2.1

 30.09.2018

CEN

EN 1459-2:2015 Carrelli fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 2: Carrelli a braccio telescopico rotante

15.1.2016

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008
Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 1: Brache di nastro tessuto piatto di fibra chimica, per uso generale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008
Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 2: Brache ad anello continuo di tessuto di fibra chimica, per uso generale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008
Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 4: Brache per il solleva mento per servizi generali realizzate con funi di fibra naturale e chimica

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010
Sollevatori per veicoli

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008
Martinetti spostabili o mobili ed apparecchi di sollevamento associati

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009
Piattaforme elevabili - Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Avvertenza: La presente pubblicazione non riguarda i paragrafi 5.3.2.4, 7.1.2.12 ultimo capoverso, la tabella 8 e la figura 9 della norma EN  1495:1997, per i quali non fornisce alcuna presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE

   

CEN

EN 1501-1:2011+A1:2015
Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e requisiti di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore

18.11.2011

EN 1501-1:2011 
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2016)

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009
Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008
Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007
Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 4: Codice di prova dell'emissione acustica per veicoli raccolta rifiuti

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011
Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2012)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008
Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti aggiuntivi per funzioni automatiche sui carrelli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2015
Essiccatoi e forni nei quali si sviluppano sostanze infiammabili - Requisiti di sicurezza

13.5.2016

EN 1539:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.4.2016)

CEN

EN 1547:2001+A1:2009
Apparecchiature di processo termico industriale - Procedura per prove di rumorosità per apparecchiature di processo termico industriale, incluse le attrezzature di manipolazione ausiliarie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008
Sicurezza delle macchine utensili - Prescrizioni di sicurezza per la progettazione e la costruzione di piattaforme porta-pezzi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1554:2012
Nastri trasportatori - Prove di attrito con tamburo cilindrico

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1570-1:2011+A1:2014
Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 1: Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco.

13.5.2016

EN 1570-1:2011
Nota 2.1

La data di questa pubblicazione

CEN

EN 1570-2:2016
Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 2: Piattaforme elevabili a servizio di un numero di piani fissi di sbarco di un edificio maggiore di due, per il trasporto di cose, con velocità verticale non maggiore di 0,15 m/s

09.06.2017

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per stampaggio a reazione - Parte 1: Requisiti di sicurezza per unità di dosaggio e miscelazione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Forni a carrello rotativo - Requisiti di sicurezza e di igiene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2015
Macchine per l'industria alimentare - Sfogliatrici per panificazione e pasticceria - Requisiti di sicurezza e di igiene

15.1.2016

EN 1674:2000 +A1:2009 
Nota 2.1

Data scaduta
(31.3.2016)

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008
Componenti per brache - Sicurezza - Parte 1: Componenti fucinati di acciaio, grado 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008
Componenti per brache - Sicurezza - Parte 2: Ganci di solleva mento di acciaio fucinato con dispositivo di chiusura dell'imbocco, grado 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008
Componenti per brache - Sicurezza - Parte 3: Ganci di sollevamento di acciaio fucinati con dispositivo di chiusura autobloccante dell'imbocco - Grado 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008
Componenti per brache - Sicurezza - Parte 4: Maglie, grado 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008
Componenti per brache - Sicurezza - Parte 5: Ganci di solleva mento di acciaio fucinati con dispositivo di chiusura dell'imbocco - Grado 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008
Componenti per brache - Sicurezza - Parte 6: Maglie - Grado 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine tagliaverdure - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011
Motori alternativi a combustione interna - Sicurezza - Parte 1: Motori diesel

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013
Sicurezza dei carrelli industriali - Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive - Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili

28.11.2013

EN 1755:2000+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(28.11.2013)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008
Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - Sponde caricatrici per merci

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009
Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Sponde caricatrici per passeggeri

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010
Piattaforme idrauliche per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e prove

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Requisiti di sicurezza per armature marcianti ad azionamento oleodinamico - Parte 1: Elementi di sostegno e requisiti generali

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Requisiti di sicurezza per armature marcianti ad azionamento oleodinamico - Gambe e puntelli meccanizzati

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Requisiti di sicu rezza per armature marchianti ad azionamento oleodinamico - Sistemi di comando idraulici

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807-1:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe a nastro - Parte 1: Seghe a nastro da falegnameria e refendini

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(28.11.2013)

CEN

EN 1807-2:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe a nastro - Parte 2: Segatronchi

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(28.11.2013)

CEN

EN 1808:2015
Requisiti di sicurezza per le piattaforme sospese a livelli variabili - Progettazione strutturale, criteri di stabilità, costruzione - Esami e prove

13.5.2016

EN 1808:1999 +A1:2010
Nota 2.1

13.5.2016

CEN

EN 1829-1:2010
Macchine a getto d'acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Macchine

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008
Macchine a getto d'acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Tubazioni flessibili ed elementi di raccordo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1845:2007
Macchine per la fabbricazione di calzature - Macchine per lo stampaggio di calzature - Requisiti di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013
Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 2: Requisiti comuni - Sicurezza e prestazioni

28.11.2013

EN 1846-2:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(28.11.2013)

CEN

EN 1846-3:2013
Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 3: Attrezzature installate permanentemente - Sicurezza e prestazioni

28.11.2013

EN 1846-3:2002
+A1:2008
Nota 2.1

31.1.2014

CEN

EN 1853:2017
Macchine agricole - Rimorchi - Sicurezza

19.03.2019

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 3: Troncatrici e troncatrici con pianetto

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 4: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale

5.6.2012

EN 1870-4:2001+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.9.2012)

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 5: Seghe circolari da banco/troncatrici con taglio dal basso

15.11.2012

EN 1870-5:2002+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.3.2013)

CEN

EN 1870-6:2017
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 6: Seghe circolari per legna da ardere

19.03.2019

 

 

CEN

EN 1870-7:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 7: Seghe per tronchi monolama con tavola di avanzamento integrata e carico e/o scarico manuale

5.4.2013

EN 1870-7:2002
+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.4.2013)

CEN

EN 1870-8:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 8: Rifilatrici monolama con avanzamento motorizzato dell'unità lama e carico e/o scarico manuale

5.4.2013

EN 1870-8:2001+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.5.2013)

CEN

EN 1870-9:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 9: Troncatrici a doppia lama con avanzamento integrato e con carico e/o scarico manuale

15.11.2012

EN 1870-9:2000+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.3.2013)

CEN

EN 1870-10:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 10: Troncatrici automatiche e semiautomatiche monolama con taglio dal basso

28.11.2013

EN 1870-10:2003+A1:2009

Nota 2.1

30.11.2013

CEN

EN 1870-11:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 11: Troncatrici orizzontali automatiche e semiautomatiche con una sola unità di taglio (seghe radiali)

11.4.2014

EN 1870-11:2003
+A1:2009
Nota 2.1

30.4.2014

CEN

EN 1870-12:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 12: Troncatrici a pendolo

11.4.2014

EN 1870-12:2003
+A1:2009
Nota 2.1

30.4.2014

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 13: Sezionatrici orizzontali per pannelli

5.6.2012

EN 1870-13:2007+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-15:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 15: Troncatrici multilama con avanzamento integrato del pezzo in lavorazione e carico e/o scarico manuale

5.4.2013

EN 1870-15:2004+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.4.2013)

CEN

EN 1870-16:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 16: Troncatrici doppie per taglio a V

5.4.2013

EN 1870-16:2005
+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.4.2013)

CEN

EN 1870-17:2012+A1:2015
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 17: Troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio (seghe radiali manuali)

13.5.2016

EN 1870-17:2012
Nota 2.1

La data di questa pubblicazione

CEN

EN 1870-18:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 18: Squadratrici

28.11.2013

EN 1870-1:2007
+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(28.11.2013)

CEN

EN 1870-19:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 19: Seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile) e seghe da cantiere

11.4.2014

EN 1870-1:2007 +A1:2009
Nota 2.1

31.5.2014

CEN

EN 1889-1:2011
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine mobili sotterranee - Sicurezza - Parte 1: Veicoli con pneumatici

18.11.2011

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine mobili sotterranee - Sicurezza - Parte 2: Locomotive su rotaie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2013
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza

28.11.2013

EN 1915-1:2001+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(28.11.2013)

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali - Parte 2: Requisiti di stabilità e resistenza, calcolo e metodi di prova

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali - Parte 3: Metodi per la misurazione e la riduzione delle vibrazioni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali - Parte 4: Rumore, riduzione e metodi di misurazione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:2013
Apparecchiature di polverizzazione e spruzzatura per prodotti di rivestimento e finitura - Requisiti di sicurezza

28.11.2013

EN 1953:1998+A1:2009
Nota 2.1

31.3.2014

CEN

EN 1974:1998+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Macchine affettatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008
Acustica - Procedura per prove di rumorosità di compressori e pompe per vuoto - Metodo tecnico progettuale (grado 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008
Macchine movimento terra - Dimensioni minime di accesso (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011
Macchine movimento terra - Mezzi d'accesso (ISO 2867:2011)

18.11.2011

EN ISO 2867:2008
Nota 2.1

31.7.2014

CEN

EN ISO 3164:2013
Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione - Specifiche per il volume limite di deformazione (ISO 3164:2013)

28.11.2013

EN ISO 3164:2008
Nota 2.1

30.11.2013

CEN

EN ISO 3266:2010
Golfari di acciaio fucinati di grado 4 per impiego generale di sollevamento 
(ISO3266:2010)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 3266:2010/A1:2015

13.5.2016

Nota 3

30.6.2016

CEN

EN ISO 3411:2007
Macchine movimento terra - Dimensioni ergonomiche degli operatori e spazio minimo di ingombro dell'operatore
(ISO3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008
Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro la caduta di oggetti - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione 
(ISO3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2011
Macchine movimento terra - Macchine su ruote gommate o su cingoli in gomma ad alta velocità - Requisiti di prestazione e metodi di prova per sistemi di frenatura (ISO 3450:2011)

29.2.2012

EN ISO 3450:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(31.5.2012)

CEN

EN ISO 3457:2008
Macchine movimento terra - Ripari - Definizioni e requisiti (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008
Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro il ribaltamento - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3691-1:2015 
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi (ISO 3691-1:2011)

15.1.2016

EN ISO 3691-1:2012 
Nota 2.1

Data scaduta
(31.1.2016)

CEN

EN ISO 3691-5:2014
EN ISO 3691-5:2014 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Carrelli con operatore a piedi (ISO 3691-5:2014)

11.7.2014

EN ISO 3691-5:2009
Nota 2.1

 31.8.2014

 

EN ISO 3691-5:2014/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 3691-6:2015 
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 6: Carrelli trasportatori per carichi e persone (ISO 3691-6:2013)

13.5.2016

EN ISO 3691-6:2013 
Nota 2.1

13.5.2016

 

EN ISO 3691-6:2015/AC:2016

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-1:2015 
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali (ISO 4254-1:2013)

13.5.2016

EN ISO 4254-1:2013 
Nota 2.1

13.5.2016

CEN

EN ISO 4254-5:2018
Macchine agricole - Sicurezza - parte 5: Macchine per la lavorazione del terreno con utensili azionati (ISO 4254-5:2018)

 19.03.2019

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009
Macchine agricole - Sicurezza – Parte 6: Irroratrici e distributori di concimi liquidi (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2017 Macchine agricole - Sicurezza - parte 7: Mietitrebbiatrici, falcia-trincia-caricatrici di foraggio e raccoglitrici di cotone (ISO 4254-7:2017)

 19.03.2019

 

 

CEN

EN ISO 4254-8:2018
Macchine agricole - Sicurezza - parte 8: Spandiconcime per concimi solidi (ISO 4254- 8:2018)

19.03.2019

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 10: Spandivoltafieno e ranghiatori rotativi (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 11: Raccoglimballatrici (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-12:2012
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 12: Falciatrici rotative a disco e a tamburo e trinciatrici (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012

EN 745:1999+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.12.2012)

 

EN ISO 4254-12:2012/A1:2017

09.03.2018

Nota 3

30.06.2018

CEN

EN ISO 4254-14:2016
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 14: Fasciatrici per balle di foraggio (ISO 4254-14:2016)

09.06.2017

 

 

CEN

EN ISO 5395-1:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 1: Terminologia e prove comuni (ISO 5395-1:2013) EN ISO 5395-1:2013/A1:2018

19.03.2019

 

 

CEN

EN ISO 5395-2:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - Parte 2: Tosaerba con conducente a piedi (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011
Nota 2.1

30.9.2014

 

EN ISO 5395-2:2013/A1:2016EN ISO 5395-2:2013/A1:2016

09.06.2017

Nota 3

30.6.2017

 

EN ISO 5395-2:2013/A2:2017

09.03.2018

Nota 3 

30.6.2018

CEN

EN ISO 5395-3:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 3: Tosaerba con conducente a bordo seduto (ISO 5395-3:2013) EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 EN ISO 5395-3:2013/A2:2018

19.03.2019

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009
Trattrici e macchine agricole e forestali - Protezioni per alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) - Prove di resistenza e di usura e criteri di accettazione (ISO 5674:2004, versione corretta 2005-07-01)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008
Macchine movimento terra - Zone di conforto e raggiungibilità dei comandi

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008
Macchine movimento terra - Cinture di sicurezza e ancoraggi per cinture di sicurezza - Requisiti di prestazione e prove (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008
Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008
Requisiti di sicurezza per macchine per lavaggio a secco - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008
Requisiti di sicurezza per macchine per lavaggio a secco - Parte 2: Macchine che utilizzano percloroetilene (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008
Requisiti di sicurezza per macchine per lavaggio a secco - Parte 3: Macchine che utilizzano solventi infiammabili (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8528-13:2016
Motore alternativo a combustione interna che aziona gruppi elettrogeni a corrente alternata - Parte 13: Sicurezza (ISO 8528-13:2016)

9.9.2016

EN 12601:2010
Nota 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9902-1:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Requisiti comuni (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

CEN

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data scaduta
(28.12.2009)

EN ISO 9902-1:2001/A2:2014

15.1.2016

Nota 3

Data scaduta
(29.2.2016)

CEN

 

EN ISO 9902-2:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Macchinario di preparazione alla filatura e di filatura (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data scaduta
(28.12.2009)

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.2.2015

Nota 3

Data scaduta
(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-3:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Macchinario per la produzione di non tessuti (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data scaduta
(28.12.2009)

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

13.2.2015

Nota 3

Data scaduta 
(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-4:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Macchinario di lavorazione del filato e di produzione di corde e cordami (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data scaduta
(28.12.2009)

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

13.2.2015

Nota 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-5:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Macchinario di preparazione alla tessitura e alla maglieria (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3



Data scaduta
(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

13.2.2015

Nota 3

Data scaduta
13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-6:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Macchinario per la fabbricazione di tessuti (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data scaduta 
(28.12.2009)

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

13.2.2015

Nota 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-7:2001
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Macchinario per la tintura e il finissaggio (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data scaduta
(28.12.2009)

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

13.2.2015

Nota 3

Data scaduta 
(13.2.2015)

CEN

EN ISO 10218-1:2011
Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 1: Robot (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011

EN ISO 10218-1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(1.1.2013)

CEN

EN ISO 10218-2:2011
Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Sistemi ed integrazione di robot (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008
Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 1: Requisiti comuni (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008
Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 2: Macchine lavatrici e lavacentrifughe (ISO 10472- 2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008
Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 3: Tunnel di lavaggio, incluse le macchine componenti (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008
Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 4: Essiccatori ad aria (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008
Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 5: Mangani, introduttori e piegatrici (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008
Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 6: Presse da stiro e per termocollaggio (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009
Tosasiepi portatili a motore - Sicurezza (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013

Nota 3

30.9.2014

CEN

EN ISO 10821:2005
Macchine da cucire industriali - Requisiti di sicurezza delle macchine da cucire, unità e sistemi di cucito (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data scaduta
(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009
Motori alternativi a combustione interna - Dispositivo di avviamento a manovella - Parte 1: Requisiti di sicurezza e prove (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009
Motori alternativi a combustione interna - Dispositivo di avviamento a manovella - Parte 2: Metodo di prova dell'angolo di disinnesto (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2016
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza  - Parte 1: Requisiti comuni (ISO 11111-1:2016)

09.06.2017

 

30.11.2017

CEN

EN ISO 11111-2:2005
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Macchine di preparazione alla filatura e macchine di filatura (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data scaduta
(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-2:2005/A2:2016

09.06.2017

Nota 3

La data di questa pubblicazione

CEN

EN ISO 11111-3:2005
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Macchine per la produzione de non tessuti (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data scaduta
(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005/A2:2016

09.06.2017

Nota 3

La data di questa pubblicazione

CEN

EN ISO 11111-4:2005
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Macchine per la lavorazione del filato e per la produzione di corde e cordami (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data scaduta
(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005/A2:2016

09.06.2017

Nota 3

La data di questa pubblicazione

CEN

EN ISO 11111-5:2005
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Macchine di preparazione alla tessitura e alla maglieria (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data scaduta
(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005/A2:2016

09.06.2017

Nota 3

La data di questa pubblicazione

CEN

EN ISO 11111-6:2005
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Macchine per la fabbricazione dei tessuti (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data scaduta
(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005/A2:2016

09.06.2017

Nota 3

La data di questa pubblicazione

CEN

EN ISO 11111-7:2005
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Macchine per tintura e finissagio (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data scaduta
(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005/A2:2016

09.06.2017

Nota 3

La data di questa pubblicazione

CEN

EN ISO 11145:2016
Ottica e fotonica - Laser e sistemi laser - Vocabolario e simboli 
(ISO 11145:2016)

9.9.2016

EN ISO 11145:2008
Nota 2.1

30.9.2016

CEN

EN ISO 11148-1:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Utensili per l'assemblaggio di elementi di collegamento mecca nici non filettati (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012

EN 792-1:2000+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-2:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Taglierine e utensili per formare (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012

EN 792-2:2000+A1:2008

Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-3:2012
Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Trapani e maschiatrici (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-3:2010
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-4:2012
Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Macchine utensili a percussione non rotative (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-4:2010
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-5:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Trapani a percussione rotativi (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012

EN 792-5:2000+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-6:2012
Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Macchine utensili per l'assemblaggio di elementi di collegamento filettati (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-6:2010
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-7:2012
Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Smerigliatrici (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012

EN 792-7:2001+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(28.2.2013)

CEN

EN ISO 11148-8:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 8: Levigatrici e lucidatrici (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012

EN 792-8:2001+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-9:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Smerigliatrici per stampi (ISO 11148- 9:2011)

29.2.2012

EN 792-9:2001+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(1.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-10:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 10: Utensili con funzionamento a compressione (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012

EN 792-10:2000+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-11:2011
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 11: Roditrici e cesoie (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012

EN 792-11:2000+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-12:2012
Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 12: Seghetti a movimento alternativo, oscillante e circo lare (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013

EN 792-12:2000+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11252:2013
Laser e sistemi laser - Dispositivi laser - Requisiti minimi per la documentazione (ISO 11252:2013)

28.11.2013

EN ISO 11252:2008
Nota 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 11553-1:2008
Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008
Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 2: Requisiti di sicurezza per macchine laser portatili (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013
Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 3: Riduzione del rumore e metodi di misurazione del rumore per macchine laser e macchine laser portatili e relative attrezzature ausiliarie (classe di accuratezza 2) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

 

 

 CEN

EN ISO 11554:2017
Ottica e fotonica - Laser e sistemi laser - Metodi di prova della potenza del fascio, dell’energia e delle caratteristiche temporali (ISO 11554:2017)

 09.03.2018

 

EN ISO 11554:2008
Nota 2.1

 30.06.2018

CEN

EN ISO 11680-1:2011
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta a motore - Parte 1: Macchine equipaggiate con un motore a combustione interna integrato (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11680-2:2011
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta a motore - Parte 2: Macchine per uso con sorgente di potenza portata a spalla (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-2:2008
Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-1:2011
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-2:2011
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Part 2: Motoseghe a catena per potatura (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-2:2008

Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2012)

 

EN ISO 11681-2:2011/A1:2017

09.03.2018

Nota 3

30.06.2018

CEN

EN ISO 11806-1:2011
Macchine agricole e forestali - Requisiti di sicurezza e prove per decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente - Parte 1: Macchine equipaggiate di un motore a combustione interna integrato (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11806:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-2:2011
Macchine agricole e forestali - Requisiti di sicurezza e prove per decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente - Parte 2: Macchine per uso con sorgente di potenza portata a spalla (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 11850:2011
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza generali (ISO 11850:2011)

29.2.2012

EN 14861:2004+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.5.2012)

 

EN ISO 11850:2011/A1:2016

9.9.2016

Nota 3

31.8.2016

CEN

EN 12001:2012
Macchine per il trasporto, la proiezione e la distribuzione di calcestruzzo e malta - Requisiti di sicurezza

15.11.2012

EN 12001:2003+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(28.2.2013)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione dimensionale - Parte 1: Requisiti di sicurezza per granulatori a lame

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione dimensionale - Parte 3: Requisiti di sicurezza per trituratori

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione dimensionale - Parte 4: Requisiti di sicurezza per agglomeratori

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2018
Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori interni - Requisiti di sicurezza

19.03.2019

 

 

CEN

EN 12016:2013
Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Immunità

28.11.2013

EN 12016:2004+A1:2008
Nota 2.1

28.2.2014

CEN

EN 12041:2014
Macchine per l'industria alimentare - Formatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene

15.1.2016

EN 12041:2000 +A1:2009 
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2016)

CEN

EN 12042:2014
Macchine per l'industria alimentare - Spezzatrici automatiche - Requisiti di sicurezza e di igiene

13.2.2015

EN 12042:2005+A1:2010
Nota 2.1

Data scaduta
13.2.2015

CEN

EN 12043:2014
Macchine per l'industria alimentare - Celle di lievitazione intermedia - Requisiti di sicurezza e di igiene

15.1.2016

EN 12043:2000 +A1:2010
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2016)

CEN

EN 12044:2005+A1:2009
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari - Macchine fustellatrici e punzonatrici - Requisiti di sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008
Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione delle emissioni di rumore

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008
Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Requisiti per la salute e la sicurezza - Parte 2: Dispositivi di limitazione e indicazione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12110:2014
Macchine per scavo meccanizzato di gallerie - Accesso alla zona in pressione - Requisiti di sicurezza

13.2.2015

EN 12110:2002 +A1:2008 
Nota 2.1

Data scaduta 
(13.2.2015)

CEN

EN 12111:2014
Macchine per scavo meccanizzato di gallerie - Frese e minatori continui - Requisiti di sicurezza

13.2.2015

EN 12111:2002+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta 
(13.2.2015)

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010
Montacarichi da cantiere per materiali - Parte 1: Montacarichi con piattaforma accessibile

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010
Montacarichi da cantiere per materiali - Parte 2: Montacarichi inclinati con dispositivi di trasporto non accessibili

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2012
Ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente

5.4.2013

EN 12159:2000
+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.5.2013)

CEN

EN 12162:2001+A1:2009
Pompe per liquido - Requisiti di sicurezza - Procedura per prove idrostatiche

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari - Presse per calzature e pelletteria - Requisiti di sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12267:2003+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Seghe circolari - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2014
Macchine per l'industria alimentare - Seghe a nastro - Requisiti di sicurezza e di igiene

15.1.2016

EN 12268:2003 +A1:2010
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2016) 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Calandre - Requisiti di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2013
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 1: Scale passeggeri

28.11.2013

EN 12312-1:2001+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta (28.11.2013)

CEN

EN 12312-2:2014
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa Requisiti specifici - Parte 2: Veicoli per servizio
di catering

13.2.2015

EN 12312-2:2002
+A1:2009
Nota 2.1 

13.2.2015

CEN

EN 12312-3:2017
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 3: Trasportatori a nastro

09.06.2017

EN 12312-3:2003 +A1:2009
Nota 2.1

31.7.2017

CEN

EN 12312-4:2014
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 4: Pontili mobili di imbarco passeggeri

11.7.2014

EN 12312-4:2003+A1:2009
Nota 2.1

 30.9.2014

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 5: Mezzi e attrezzature per il rifornimento di car burante agli aeromobili

09.06.2017

EN 12312-6:2004
+A1:2009
Nota 2.1

30.9.2017

CEN

EN 12312-6:2017
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 6: Attrezzature antighiaccio
e di sbrinamento per aeromobili

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 7: Mezzi ed attrezzature per la movimentazione degli aeromobili

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 8: Scalette e piattaforme di manutenzione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2013
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 9: Piattaforme di sollevamento per container/pallet

28.11.2013

EN 123129:2005+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(28.11.2013)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 10: Veicoli per il trasferimento di container/pallet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2017
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 12: Botti acqua potabile

Questa è la prima pubblicazione

 

EN 12312-12:2002+A1:2009
Nota 2.1

 30.06.2018

CEN

EN 12312-13:2017
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 13: Botti igieniche

Questa è la prima pubblicazione

 

EN 12312-13:2002+A1:2009
Nota 2.1

 30.06.2018

CEN

EN 12312-14:2014
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa -
Requisiti specifici - Parte 14: Veicoli per il
trasporto e l'imbarco di passeggeri disabili/
invalidi

13.2.2015

EN 12312-14:2006
+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
13.2.2015

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 15: Trattori per traino carrelli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 16: Dispositivi di avviamento

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 17: Apparati per l'aria condizionata

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 18: Mezzi e attrezzature per ossigeno e azoto

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 19: Martinetti di sollevamento, tripodi, puntoni di coda

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 20: Unità di alimentazione elettrica a terra

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Specifiche per i requisiti di sicurezza dei trasportatori blindati ad alette raschianti per lunghe fronti

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine tritacarne - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008
Macchine per scavo meccanizzato di gallerie - Scudo meccanizzato, spingitubo meccanizzato, spingitubo meccanizzato con estrattore a coclea, erettore di conci - Requisiti di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009
Carotatrici su piedistallo - Sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine scuoiatrici, scotennatrici e asportatrici di membrane - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 2: Definizioni, designazione e classificazione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Informazioni per l'uso e la manutenzione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 4: Funi a trefoli per usi generali nel sollevamento

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 10: Funi spiroidali per usi strutturali generali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari - Attrezzature modulari per la riparazione della scarpa - Requisiti di sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008+A1:2011
Macchine per materie plastiche e gomma - Termoformatrici - Requisiti di sicurezza

29.2.2012

EN 12409:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.4.2012)

CEN

EN 12417:2001+A2:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Centri di lavorazione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009
Macchine per taglio di pietra e muratura da cantiere - Sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011
Macchine per l'industria alimentare - Macchine insaccatrici e macchine ausiliarie - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Centrifughe per il tratta mento degli oli e grassi alimentari - Requisiti di sicurezza e di igiene

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010
Macchine agricole - Caricatori frontali - Sicurezza

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari - Procedura per prove di rumorosità - Requisiti comuni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:2014
Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza

15.1.2016

EN 12547:1999 +A1:2009 
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2016)

CEN

EN 12549:1999+A1:2008
Acustica - Procedure per prove di rumorosità degli utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio - Metodo tecnico progettuale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010
Impianti di verniciatura - Macchinario per l'applicazione di prodotti vernicianti liquidi organici per immersione ed elettroforesi - Requisiti di sicurezza

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Asciugatrici per l'insalata - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 2: Blocchiere

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 3: Mac chine a piano scorrevole e a tavola rotante

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 4: Macchine per la fabbricazione delle tegole di calcestruzzo

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 5-1: Macchine per la fabbricazione in verticale delle tubazioni

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 5-2: Macchine per la fabbricazione in orizzontale delle tubazioni

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 5-3: Macchine per la precompressione delle tubazioni

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 5-4: Macchine per il rivestimento delle tubazioni di calcestruzzo

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 6: Attrezzature fisse e mobili per la fabbricazione di prodotti armati prefabbricati

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 7: Attrezzature fisse e mobili per la fabbricazione su banco di prodotti precompressi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010
Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 8: Macchine e attrezzature per la costruzione dei prodotti da costruzione di silicato di calcio (e calcestruzzo)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008
Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Installazione e utilizzo

8.9.2009

 

 

Attenzione: per quanto concerne il punto 5.1 e l’allegato D, questa pubblicazione non riguarda il riferimento alla norma EN 12453:2000,
la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui ai punti 1.1.2, 1.1.6,
1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 e 1.5.14 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.

CEN

EN 12643:2014
Macchine movimento terra - Macchine a ruote gommate - Requisiti per la sterzatura

11.7.2014

EN 12643:1997+A1:2008
Nota 2.1

 31.8.2014

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008
Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l'impiego ed il collaudo - Parte 1: Istruzioni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008
Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l'impiego e il collaudo - Parte 2: Marcatura

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011
Compattatori di calcestruzzo e macchine lisciatrici - Sicurezza

18.11.2011

EN 12649:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(31.1.2012)

CEN

EN 12653:1999+A2:2009
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di cuoio e similari - Macchine inchiodatacchi - Requisiti di sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008
Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti ambientali e di sicurezza - Compressori refrigeranti di tipo volumetrico

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Trapani

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Motofalciatrici condotte a piedi - Sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Scorniciatrici su quattro lati

28.11.2013

EN 12750:2001+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(28.11.2013)

CEN

EN 12753:2005+A1:2010
Impianti di combustione termica per l'abbattimento dei composti organici volatili emessi da impianti utilizzati per il trattamento delle superfici - Requisiti di sicurezza

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010
Apparecchiature di miscelazione dei prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Apparecchiature di miscelazione per l'impiego di ritocco nell'autocarrozzeria

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la
lavorazione del legno - Sistemi fissi di estrazione di trucioli e polveri - Prestazioni correlate alla sicurezza e requisiti di sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Accessori per le macchine aventi sorgente di movimento ausiliaria - Requisiti di sicurezza e di igiene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine per la lavorazione di alimenti e frullatori - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Frullatori e sbattitori portatili - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Frullatori ad immersione - Requisiti di sicurezza e di igiene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Cutter a vasca rotante - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2014
Nastri trasportatori - Prove di simulazione
d'infiammabilità - Parte 1: Prove con bruciatore
a propano

13.2.2015

EN 12881-1:2005+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(13.2.2015)

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008
Nastri trasportatori - Prove di simulazione d'infiammabilità - Parte 2: Prove al fuoco su vasta scala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2015
Nastri trasportatori per utilizzo generale - Requisiti di sicurezza elettrica e protezione contro l'infiammabilità

15.1.2016

EN 12882:2008 
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2016)

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010
Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che utilizzano sostanze liquide o in fase di vapore - Parte 1: Requisiti di sicurezza generali

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008
Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che uti lizzano sostanze liquide o in fase di vapore - Parte 2: Sicurezza delle macchine che utilizzano detergenti acquosi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008
Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che uti lizzano sostanze liquide o in fase di vapore - Parte 3: Sicurezza delle macchine che utilizzano solventi infiammabili

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008
Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che uti lizzano sostanze liquide o in fase di vapore - Parte 4: Sicurezza delle macchine che utilizzano solventi alogenati

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009
Trattrici e macchine agricole e forestali - Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni - Sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009
Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Dispositivi di sicurezza per porte e cancelli motorizzati - Requisiti e metodi di prova

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009
Impianti di verniciatura - Cabine per l'applicazione di prodotti vernicianti in polvere - Requisiti di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine e apparecchi portatili e/o guidati a mano con strumenti di taglio azionati meccanicamente - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011+A2:2018
Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici

19.03.2019

 

 

CEN

EN 13000:2010+A1:2014
Apparecchi di sollevamento - Gru mobili

13.2.2015

EN 13000:2010
Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 13001-1:2015
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 1: Principi e requisiti generali

15.1.2016

EN 13001-1:2004 +A1:2009
Nota 2.1

(Data scaduta)
29.2.2016

CEN

EN 13001-3-1:2012+A2:2018 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio

19.03.2019

 

 

CEN

EN 13001-2:2014
Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 2: Azioni dei carichi

15.1.2016

EN 13001-2:2011 
Nota 2.1

(Data scaduta)
29.2.2016

CEN

EN 13001-3-2:2014 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-2: Stati limite e verifica di idoneità delle funi nei sistemi di avvolgimento e deviazione

15.1.2016

 

 

CEN

EN 13001-3-3:2014 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-3: Stati limite e verifica di idoneità dei contatti ruota/rotaia

15.1.2016

 

 

CEN

EN 13001-3-5:2016
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-5: Stati limite e verifica dell’idoneità di ganci di sollevamento fucinati

09.06.2017

 

 

CEN

EN 13001-3-6:2018
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-6: Stati limite e verifica dell'idoneità del macchinario – Cilindri idraulici

19.03.2019

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008
Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008
Macchine per la pulizia stradale - Requisiti di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010
Macchine per il trattamento della superficie stradale - Requisiti di sicurezza

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008
Macchine per i servizi invernali - Requisiti di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010
Metodi per la misurazione del rumore di macchine per la stampa, macchine per la trasformazione della carta, macchine per la produzione della carta e attrezzature ausiliarie - Classi di accuratezza 2 e 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008
Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Attrezzatura per l'immagazzinamento, la movimentazione e il tran sporto all'interno della fabbrica

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Attrezzature per l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto all'esterno dello stabilimento

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009
Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Macchine da taglio

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Tavoli basculanti

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Macchine e impianti per impilare e disimpilare

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Macchine per troncaggio

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Macchine da taglio per il vetro laminato

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Impianti di lavaggio

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010
Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 11: Trapanatrici

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009
Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro cavo - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Alimentatore di gocce

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009
Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro cavo - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Macchine di caricamento

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009
Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro cavo - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Macchine IS

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009
Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro cavo - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Presse

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008
Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione delle vibrazioni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008
Macchine per ceramica - Sicurezza - Carico e scarico di piastrelle di ceramica

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009
Macchine per conceria - Spaccatrici e ugualizzatrici a nastro - Requisiti di sicurezza

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010
Macchine per conceria - Spalmatrici a rullo - Requisiti di sicurezza

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009
Macchine per conceria - Reattori di processo rotanti - Requisiti di sicurezza

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009
Macchine agricole - Macchine per la raccolta delle patate - Sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2014
Tende interne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

11.7.2014

EN 13120:2009
Nota 2.1

 31.08.2014

CEN

EN 13128:2001+A2:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Fresatrici (incluse alesatrici)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135:2013+A1:2018
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l'attrezzatura

19.03.2019

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009
Macchine agricole - Macchine per la raccolta delle barbabietole da zucchero e da foraggio - Sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Apparecchi di sollevamento azionati a mano

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13204:2016
Attrezzature idrauliche a doppia azione per
servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e di prestazione

09.06.2017

EN 13204:2004
+A1:2012
Nota 2.1

30.11.2017

CEN

EN 13208:2003+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Pelaverdure - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008
Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici fisse

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241:2003+A2:2016 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali Avvertenza: per quanto concerne i punti 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.6, la presente pubblicazione non riguarda il riferimento della norma EN 12453:2000, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.3.7 e 1.4.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

19.03.2019

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Macchine per il sollevamento e il rovesciamento di recipienti - Requisiti di sicurezza e di igiene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13289:2001+A1:2013
Macchine per la lavorazione della pasta - Essiccatoi e raffreddatori - Requisiti di sicurezza e di igiene

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009
Impianti di verniciatura - Cabine forno - Requisiti di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008
Macchine per ceramica - Sicurezza - Trasbordatori e apparato movimentazione dei carri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13378:2001+A1:2013
Macchine per la lavorazione della pasta - Presse per pasta - Requisiti di sicurezza e di igiene

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13379:2001+A1:2013
Macchine per la lavorazione della pasta - Stenditrici, sfilatrici e troncatrici, convogliatori di canne, accumulatori per canne - Requisiti di sicurezza e di igiene

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Mescolatori a bracci orizzontali - Requisiti di sicurezza e di igiene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Macchine per torte e crostate - Requisiti di sicurezza e di igiene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Radance per branche a fune di acciaio

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 2: Impalmatura delle asole per brache a fune

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Ferrule

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 4: Capocorda con metallo fuso o resina

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Morsetti per funi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008 
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 6: Capicorda asimmetrici a cuneo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 7: Capicorda simmetrici a cuneo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza -  Parte 8: Terminali a pressare e pressatura

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008
Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Brache per usi generali nel sollevamento

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008
Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 2: Linee guida per l'uso e la manutenzione fornite dal fabbricante

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008
Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Brache ad anello e brache piatte

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2013
Macchine per materie plastiche e gomma - Unità per avvolgimento film e foglie - Requisiti di sicurezza

28.11.2013

EN 13418:2004+A1:2008
Nota 2.1

30.11.2013

CEN

EN 13448:2001+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Gruppi falcianti scavallatori - Sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010
Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari - Macchine spaccatrici, smussatrici, rifilatrici, incollatrici ed essiccatrici - Requisiti di sicurezza

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 13482:2014
Robot e dispositivi robotici — Requisiti di 
sicurezza per i robot per la cura personale (ISO 
13482:2014)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 13524:2003+A2:2014
Macchine per la manutenzione delle strade - Requisiti di sicurezza

11.7.2014

EN 13524:2003+A1:2009
Nota 2.1

 31.08.2014

CEN

EN 13525:2005+A2:2009
Macchine forestali - Sminuzzatrici mobili - Sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008
Macchine movimento terra - Struttura di protezione in caso di ribaltamento (TOPS) per escavatori compatti - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine siringatrici per salatura - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008
Apparecchi di sollevamento - Comandi e stazioni di comando

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2015
Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

15.1.2016

EN 13561:2004 +A1:2008 
Nota 2.1

28.2.2017

CEN

EN 13570:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine mescolatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008
Apparecchi di sollevamento - Accessi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Caricatori per forni a ripiani fissi - Requisiti di sicurezza e di igiene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2012
Stazioni di servizio - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote

24.8.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(30.11.2012)

CEN

EN 13621:2004+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Asciugatrici per l'insalata - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2015
Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

15.1.2016

EN 13659:2004 +A1:2008 
Nota 2.1

28.2.2017

CEN

EN 13675:2004+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di laminatoi e sistemi di formatura tubi e loro equipaggiamenti di finitura

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011
Macchine da giardinaggio - Trituratori/sminuzzatrici con motore incorporato - Sicurezza

20.7.2011

 

 

 CEN

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

 

 

 

CEN

EN 13684:2018
Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza

19.03.2019

 

 

CEN

EN 13731:2007
Cuscini di sollevamento pneumatici per servizi antincendio e di soccorso
Requisiti di sicurezza e di prestazione

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2013
Macchine per l'industria alimentare - Refrigeranti del latte sfuso alla stalla - Requisiti di prestazione, sicurezza e igiene

28.11.2013

EN 13732:2002+A2:2009
Nota 2.1

31.1.2014

CEN

EN ISO 13766-2:2018
Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili - Compatibilità elettromagnetica (EMC) di macchine con alimentazione interna elettrica - parte 2: Requisiti supplementari EMC per le funzioni di sicurezza (ISO 13766-2:2018)

19.03.2019

 

 

CEN

EN 13852-1:2013
Apparecchi di sollevamento - Gru per l'utilizzo in mare aperto - Parte 1: Gru per l'utilizzo in mare aperto per impieghi generali

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009
Macchine per taglio di superfici piane orizzontali - Sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2015 Macchine per l'industria alimentare - Macchine porzionatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene

15.1.2016

EN 13870:2005 +A1:2010 Nota 2.1

Data scaduta
(31.3.2016)

CEN

EN 13871:2014
Macchine per l'industria alimentare - Macchine cubettatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene

15.1.2016

EN 13871:2005 +A1:2010 
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2016)

CEN

EN 13885:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine clippatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Caldaie per cottura equipaggiate con mescolatori e/o miscelatori azionati da motore - Requisiti di sicurezza e di igiene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008
Grilli fucinati di acciaio per sollevamento - Grilli diritti e a lira - Grado 6 - Sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per il taglio a freddo dei metalli

8.9.2009

 

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2012
Pompe per liquidi - Requisiti di sicurezza - Applicazioni agro- alimentari - Regole di progettazione per assicurare l'igiene durante l'utilizzo

24.8.2012

EN 13951:2003+A1:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(31.10.2012)

CEN

EN 13954:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Taglierine per pane - Requisiti di sicurezza e di igiene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011
Applicazioni ferroviarie - Binario - Requisiti di sicurezza per macchine portatili e carrelli per la costruzione e la manutenzione

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Cesoie a ghigliottina

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Attrezzatura per i parcheggi auto matici per veicoli a motore - Requisiti di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica (EMC) per le fasi di progettazione, fabbricazione, montaggio e messa in servizio

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14018:2005+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Seminatrici - Sicurezza

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2017
Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine per la costruzione e la manutenzione della infrastruttura ferroviaria - Parte 3: Requisiti generali di sicurezza

09.03.2018

EN 14033-3:2009+A1:2011
Nota 2.1

30.06.2018

CEN

EN 14043:2014
Attrezzature aeree a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio - Scale girevoli con movimenti combinati - Requisiti di sicurezza e di prestazione e metodi di prova

11.7.2014

EN 14043:2005 
+A1:2009
Nota 2.1

 31.7.2014

CEN

EN 14044:2014
Attrezzature a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio - Scale girevoli con movimenti sequenziali - Requisiti di sicurezza e di prestazione e metodi di prova

11.7.2014

EN 14044:2005 
+A1:2009
Nota 2.1

31.7.2014

CEN

EN 14070:2003+A1:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Trasferte e macchine speciali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009
Apparecchi di sollevamento - Dispositivi controllati manualmente per la manipolazione dei carichi

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009
Motori alternativi a combustione interna - Impianto di avviamento autoavvolgente - Requisiti generali di sicurezza (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Gru a torre

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009
Apparecchiature per il trattamento delle superfici - Procedura per prove di rumorosità delle apparecchiature per il trattamento delle superfici, incluse le attrezzature manuali asservite - Classi di accuratezza 2 e 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008
Pompe antincendio - Pompe mobili - Requisiti di sicurezza e di prestazione, prove

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009
Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 1: Argani motorizzati

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009
Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 2: Paranchi motorizzati

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008
Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura per il sollevamento di persone - Parte 2: Stazioni di comando elevabili

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Taglia baguette - Requisiti di sicurezza e di igiene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per presse di estrusione per acciaio e metalli non ferrosi

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010
Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti generali di sicurezza per apparecchiature di movimentazione continua per miniere di lignite a cielo aperto

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per presse idrauliche a forgiare a caldo per acciaio e per metalli non ferrosi

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008
Sicurezza del macchinario - Metallurgia secondaria - Macchinario e attrezzatura per il trattamento dell'acciaio liquido

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per il macchinario e l'attrezzatura per la produzione di acciaio con forno elettrico ad arco

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008
Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di adescamento - Parte 1: Classificazione, requisiti generali e di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008
Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di adescamento - Parte 2: Verifica dei requisiti generali e di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di macchine ed equipaggiamenti per la colata continua dell'acciaio

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Unità di taglio a nastro per espansi a blocchi - Requisiti di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009
Macchine da giardinaggio - Tagliaerba a motore con conducente a piedi - Sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009
Macchine agricole e forestali e da giardinaggio - Macchine portatili manualmente e condotte a piedi - Determinazione dell'accessibilità alle superfici calde

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine lavastoviglie con convogliatore - Requisiti di sicurezza e di igiene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009
Macchine per l'industria alimentare - Macchine per la macinazione e la lavorazione delle farine e delle semole - Requisiti di sicurezza e di igiene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008
Nastri trasportatori per utilizzo nelle installazioni sotterranee - Requisiti di sicurezza elettrica e di protezione contro l'infiammabilità

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009
Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica - Metodi di prova e criteri di accettazione (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14985:2012
Apparecchi di sollevamento - Gru a braccio rotante

23.3.2012

 

 

CEN

EN 15000:2008
Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico - Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011+A1:2014
Apparecchi di sollevamento - Gru a ponte e a portale

11.7.2014

EN 15011:2011
Nota 2.1

31.8.2014

CEN

EN ISO 15012-4:2016
Salute e sicurezza in saldatura e nelle tecniche affini - Attrezzatura per la captazione e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 4: Requisiti generali (ISO 15012-4:2016)

09.06.2017

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009
Seghe murali e seghe a filo trasportabili da cantiere - Sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009
Apparecchi di sollevamento - Requisiti per spreader per container

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009+A1:2015
Veicoli battipista - Requisiti di sicurezza

15.1.2016

EN 15059:2009 
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2016)

CEN

EN 15061:2007+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza dei macchinari e degli equipaggiamenti delle linee di processo nastri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007 Macchine per materie plastiche e gomma - Termosaldatrici per sacchi e sacchetti - Requisiti di sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008
Sicurezza del Macchinario - Requisiti di Sicurezza di Laminatori a Caldo di Prodotti Piani

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008
Sicurezza del Macchinario - Requisiti di Sicurezza di Laminatori a Freddo di Prodotti Piani

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008
Scaffalature e ripiani mobili automatici, magazzini automatici a piani rotanti, magazzini automatici verticali - Requisiti di Sicurezza

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008
Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione delle pietre naturali - Requisiti di sicurezza dei telai

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008
Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione delle pietre naturali - Sicurezza - Requisiti per le tagliatrici a filo diamantato

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008
Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione delle pietre naturali - Sicurezza - Requisiti per tagliatrici a cinghia e a catena

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008
Macchine per l'industria alimentare - Macchine automatiche per la separazione della parte posteriore di carcasse da macello - Requisiti di sicurezza e di igiene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15194:2017
Cicli - Cicli elettrici a pedalata assistita - Biciclette EPAC

19.03.2019

 

 

CEN

EN 15268:2008
Stazioni di servizio - Requisiti di sicurezza per la costruzione di pompe sommerse

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009+A2:2015
Macchine da giardinaggio - Soffiatori, aspiratori e aspiratori- soffiatori da giardino - Sicurezza

13.5.2016

EN 15503:2009+A1:2013
Nota 2.1

30.6.2017

CEN

EN 15572:2015 Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione della pietra naturale - Sicurezza - Requisiti per le macchine di finitura bordi

15.1.2016

 

 

CEN

EN 15695-1:2017
Trattrici agricole e forestali e macchine irroratrici semoventi - Protezione dell’operatore (conducente) da sostanze pericolose - Parte 1: Classificazione della cabina, requisiti e procedure di prova

09.03.2018

 

EN 15695-1:2009
Nota 2.1

 30.06.2018

CEN

EN 15695-2:2017
Trattrici agricole e forestali e macchine irroratrici semoventi -Protezione dell’operatore (conducente) da sostanze pericolose - Parte 2: Filtri, requisiti e procedure di prova

09.03.2018

 

EN 15695-2:2009
Nota 2.1

 30.06.2018

CEN

EN 15700:2011
Sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o utilizzo turistico

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008
Macchine utensili portatili non elettriche - Procedura per la misurazione della rumorosità -Metodo tecnico progettuale (grado 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011
Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine strada-rotaia ed equipaggiamenti associati - Parte 2: Requisiti generali di sicurezza

29.2.2012

EN 15746-2:2010
Nota 2.1

Data scaduta
(30.4.2012)

CEN

EN 15774:2010
Macchine per l'industria alimentare - Macchine per la lavorazione di pasta fresca e ripiena (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette e gnocchi) - Requisiti di sicurezza e di igiene

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2014 
Macchine agricole - Ripari fissi e ripari interbloccati con o senza meccanismo di bloccaggio del riparo per parti di trasmissioni in movimento

15.1.2016

EN 15811:2009 
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2016)

CEN

EN 15830:2012
Carrelli fuoristrada a braccio telescopico - Visibilità - Metodi di prova e verifica

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15861:2012
Macchine per l'industria alimentare - Affumicatoi - Requisiti di sicurezza e di igiene

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15895:2011+A1:2018
Chiodatrici a sparo - Requisiti di sicurezza - Pistole marcatrici a massa battente

19.03.2019

 

 

CEN

EN 15949:2012
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di laminatori a caldo per barre, profili e vergella

5.6.2012

 

 

CEN

EN 15954-2:2013
Applicazioni ferroviarie - Binario - Rimorchi ed equipaggiamenti associati - Parte 2: Requisiti generali di sicurezza

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15955-2:2013
Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine smontabili ed equipaggiamenti associati - Parte 2: Requisiti generali di sicurezza

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15997:2011
Quadricicli fuoristrada (ATV - Quad) - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

29.2.2012

 

 

CEN

EN 15997:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 16005:2012
Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in uso - Requisiti e metodi di prova

5.4.2013

 

 

 

EN 16005:2012/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 16029:2012
Minimoto per trasporto di persone non su strada pubblica - Veicoli a due ruote in linea - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

24.8.2012

 

 

CEN

EN ISO 16089:2015
Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici fisse (ISO 16089:2015)

 13.5.2016

 

EN 13218:2002+A1:2008
Nota 2.1

 30.06.2017

CEN

EN ISO 16092-1:2018
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 16092-1:2017)

19.03.2019

 

 

CEN

EN ISO 16092-3:2018
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - parte 3: Requisiti di sicurezza per presse idrauliche (ISO 16092-3:2017)

19.03.2019

 

 

CEN

EN ISO 16093:2017
Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per il taglio a freddo dei metalli (ISO 16093:2017)

09.03.2018

 

EN 13898:2003+A1:2009

Nota 2.1

 30.06.2018

CEN

EN ISO 16119-1:2013
Macchine agricole e forestali - Requisiti relativi ad aspetti ambientali per irroratrici - Parte 1: Generalità (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-2:2013
Macchine agricole e forestali - Requisiti relativi ad aspetti ambientali per irroratrici - Parte 2: Irroratrici a barra orizzontale (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-3:2013
Macchine agricole e forestali - Requisiti relativi ad aspetti ambientali per irroratrici - Parte 3: Irroratrici per cespugli e colture arboree (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-4:2014 Macchine agricole e forestali - Requisiti relativi ad aspetti ambientali per irroratrici - Parte 4: Irroratrici fisse e semi-mobili (ISO 16119- 4:2014)

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16191:2014
Macchinario per scavo meccanizzato di gallerie - Requisiti di sicurezza

13.2.2015

EN 815:1996+A2:2008
EN 12336:2005
+A1:2008
Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16203:2014
Sicurezza dei carrelli industriali - Prove dinamiche
per la verifica della stabilità laterale -
Carrelli controbilanciati

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16228-1:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 1: Prescrizioni generali

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-2:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 2: Perforatrici mobili per lavori
di ingegneria civile e geotecnica e per l'industria
mineraria ed estrattiva

13.2.2015

13.2.2015. EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-3:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 3: Attrezzature per perforazione
orizzontale direzionata (HDD)

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-4:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 4: Attrezzature per fondazioni

13.2.2015

EN 996:1995+A3:2009
EN 791:1995+A1:2009
Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-5:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 5: Attrezzature per diaframmi

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-6:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 6: Attrezzature per jetting,
cementazione e iniezione

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-7:2014
Attrezzature per perforazioni e fondazioni -
Sicurezza - Parte 7: Attrezzature ausiliarie
intercambiabili

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009
EN 996:1995+A3:2009
Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16230-1:2013+A1:2014
Kart da noleggio - Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per kart

15.1.2016

EN 16230-1:2013 
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2016)

CEN

EN ISO 16230-1:2015 
Macchine agricole e trattrici — Sicurezza dei sistemi e componenti elettrici ed elettronici ad alto voltaggio (tensione) - Parte 1: Requisiti generali (ISO 16230-1:2015)

15.1.2016

 

 

CEN

EN ISO 16231-1:2013 Macchine agricole semoventi - Valutazione della stabilità - Parte 1: Principi (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16231-2:2015 Macchine agricole semoventi - Valutazione della stabilità - Parte 2: Determinazione della stabilità statica e procedure di prova (ISO 16231-2:2015)

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16246:2012
Macchine agricole - Retroescavatori - Sicurezza

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16252:2012
Compattatori per rifiuti o frazioni riciclabili - Presse compattatrici orizzontali - Requisiti di sicurezza

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-1:2013+A1:2015
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Requisiti supplementari per carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducenti, telescopici, trasportatori di merci.

15.1.2016

EN 16307-1:2013 
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2016)

CEN

EN 16307-5:2013
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e 
verifiche - Parte 5: Requisiti supplementari per 
carrelli spinti manualmente

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16307-6:2014
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e 
verifiche - Parte 6: Requisiti supplementari per 
carrelli trasportatori per carichi e persone

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16327:2014
Sistemi di lotta contro gli incendi — Miscelatori 
(sistemi proporzionatori) a pressione positiva 
(PPPS) e sistemi a schiuma ad aria compressa 
(CAFS)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16474:2015 
Macchine per materie plastiche e gomma - Vulcanizzatrici per pneumatici - Requisiti di sicurezza

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16486:2014 Macchine per la compattazione di rifiuti o frazioni riciclabili - Compattatori - Requisiti di sicurezza

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16500:2014 Macchine per la compattazione di rifiuti e frazioni riciclabili - Compattatori verticali — Requisiti di sicurezza

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16590-3:2014
Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 3: Sviluppo in serie, hardware e software

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-4:2014
Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 4: Produzione, funzionamento, modifiche e processi di supporto

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16719:2018
Piattaforme di trasporto

19.03.2019

 

 

CEN

EN 16743:2016
Macchine per l'industria alimentare - Macchine affettatrici industriali automatiche - Requisiti di sicurezza e di igiene

9.9.2016

 

 

CEN

EN 16774:2016
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per convertitori di acciaio e relative attrezzature

9.9.2016

 

 

CEN

EN 16851:2017
Apparecchi di sollevamento - Sistemi di gru a struttura limitata

09.06.2017

 

 

CEN

EN 16952:2018
Macchine agricole - Piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO) - Sicurezza

19.03.2019

 

 

CEN

EN 17059:2018
Linee galvaniche e di anodizzazione - Requisiti di sicurezza

19.03.2019

 

 

CEN

EN ISO 17916:2016
Sicurezza delle macchine per il taglio termico
(ISO 17916:2016)

9.9.2016

 

 

CEN

EN ISO 18217:2015 
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Bordatrici con avanzamento a catena 
(ISO 18217:2015)

15.1.2016

EN 1218-4:2004 +A2:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(31.3.2016)

CEN

EN ISO 19085-1:2017
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni (ISO 19085-1:2017)

09.03.2018

 

 

CEN

 

EN ISO 19085-2:2017
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 2: Sezionatrici orizzontali per pannelli con barra di pressione (ISO 19085-2:2017)

09.03.2018

 

 

CEN

EN ISO 19085-4:2018
 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 4: Sezionatrici verticali per pannelli (ISO 19085-4:2018)

19.03.2019

 

 

CEN

 

EN ISO 19085-5:2017
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 5: Dimensioni delle seghe (ISO 19085-5:2017)

09.03.2018

 

EN 1870-18:2013
Nota 2.1

 30.6.2018

CEN

EN ISO 19085-6:2017
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 6: Fresatrici verticali monoalbero (toupies) (ISO 19085-6:2017)

19.03.2019

 

 

CEN

EN ISO 19085-8:2018

Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 8: Levigatrici e calibratrici a nastro per pezzi rettilinei (ISO 19085-8:2017)

19.03.2019

 

 

CEN

EN ISO 19225:2017
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine ad abbattimento continuo per lunghe fronti - Requisiti di sicurezza per tagliatrici a tamburo e macchine robotizzate (ISO 19225:2017)

19.03.2019

 

 

CEN

EN ISO 19432:2012
Macchine e attrezzature per le costruzioni edili - Troncatrici a disco portatili con motore a scoppio - Requisiti di sicurezza (ISO 19432:2012)

15.11.2012

EN ISO 19432:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(31.1.2013)

CEN

EN ISO 19932-1:2013
Macchine per la protezione delle colture - Irroratrici a spalla - Parte 1: Requisiti ambientali e di sicurezza (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 19932-2:2013
Macchine per la protezione delle colture - Irroratrici a spalla - Parte 2: Metodi di prova 
(ISO 19932-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 20361:2015
Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura per prove di rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3 
(ISO 20361:2015)

9.9.2016

EN ISO 20361:2009
Nota 2.1

31.12.2015

CEN

EN ISO 22867:2011
Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova delle vibrazioni per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Vibrazioni alle impugnature (ISO 22867:2011)

29.2.2012

EN ISO 22867:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.6.2012)

CEN

EN ISO 22868:2011
Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008
Nota 2.1

Data scaduta
(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2015 Macchine utensili - Sicurezza - Torni (ISO 23125:2015)

15.1.2016

EN ISO 23125:2010
Nota 2.1

Data scaduta
(29.2.2016)

CEN

EN ISO 23125:2010/A1:2012

24.8.2012

Nota 3

Data scaduta
(31.10.2012)

CEN

EN ISO 28139:2009
Macchine agricole e forestali - Irroratrici a polverizzazione pneumatica portate a spalla con motore a combustione interna- Requisiti di sicurezza (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28881:2013
Macchine utensili - Sicurezza - Macchine a elettro-erosione (ISO 28881:2013)

28.11.2013

EN 12957:2001+A1:2009
Nota 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 28881:2013/AC:2013

 

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - Parte 1: Smerigliatrici verticali e angolari (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 28927-1:2009/A1:2017

09.03.2018

Nota 3

30.06.2018

CEN

EN ISO 28927-2:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - Parte 2: Avvitatori, avvita dadi e cacciaviti (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 28927-2:2009/A1:2017

19.03.2019

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - Parte 3: Lucidatrici e levigatrici rotative, orbitali e a movimento rotorbitale (ISO 28927- 3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 4: Smerigliatrici dritte (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

 

EN ISO 28927-5:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - Parte 5: Trapani e trapani a percussione (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 28927-5:2009/A1:2015

15.1.2016

Nota 3

Data scaduta
(31.3.2016)

CEN

EN ISO 28927-6:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - Parte 6: Pestelli (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - Parte 7: Roditrici e cesoie (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - Parte 8: Seghetti, lucidatrici e limatrici con azione alternativa e seghetti con azione rotatoria o oscillatoria (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - Parte 9: Martelli disincrostatori e scrostatori ad aghi (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - Parte 10: Trapani a percussione, martelli demolitori e picconatori (ISO 28927-10:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - Parte 11: Martelli per la lavorazione della pietra (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-12:2012
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - Parte 12: Smerigliatrici per stampi (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 80079-38:2016
Atmosfere esplosive - parte 38 Apparecchi e componenti destinati alle atmosfere esplosive in miniere sotterranee (ISO/IEC 80079-38:2016) EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

19.03.2019

 

 

Norme elaborate dal Cenelec

Norme di tipo B 
Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di macchine. L’applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante indicano che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L’applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.

 

Cenelec

 

EN 60204-1:2006 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali IEC 60204-1:2005 (Modificata)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009 
IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Nota 3

Data scaduta (1.2.2012)

EN 60204-1:2006/AC:2010

26.5.2010

Nota 3

Data scaduta
(1.2.2012)

Cenelec

EN 60204-11:2000 
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 11: Prescrizioni per l'equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1 000 V AC o 1 500 V DC, ma non superiori a 36 kV IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008 
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 32: Prescrizioni per le macchine di sollevamento IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011 
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 33: Prescrizioni per gli equipaggiamenti per la fabbricazione di semiconduttori IEC 60204-33:2009 (Modificata)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008 
Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 1: Prescrizioni per segnali visivi, acustici e tattili IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008 
Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 2: Prescrizioni per la marcatura IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008 
Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 3: Prescrizioni per il posizionamento e il senso di manovra degli attuatori IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007 
Azionamenti elettrici a velocità variabile - Parte 5-2: Prescrizioni di sicurezza - Sicurezza Funzionale IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005 Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/A1:2013 
IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013

Nota 3

Data scaduta (18.12.2015)

EN 62061:2005/A2:2015 
IEC 62061:2005/A2:2015

15.1.2016

Nota 3

31.7.2018

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 


Norme di tipo C 
Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o B. L’applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della parte 1. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine deriva dall’applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Cenelec

EN 50223:2015
Apparecchiatura automatica per l’applicazione elettrostatica di materiale infiammabile in fiocco

15.1.2016

EN 50223:2010 
Nota 2.1

13.4.2018

Cenelec

Cenelec

EN 50348:2010
Installazioni di apparecchiature automatiche di spruzzatura elet trostatica per la spruzzatura di prodotti liquidi infiammabili

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50434:2014
Sicurezza degli apparecchi d'uso domestico e similare - Requisiti particolari per trituratori da giardino

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50569:2013
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico
e similare - Norme particolari per centrifughe
asciugabiancheria per uso commerciale

11.4.2014

 

 12.01.2021

 

EN 50569:2013/A1:2018

19.03.2019

 

 

Cenelec

EN 50570:2013
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico
e similare - Parte 2: Norme particolari per
asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

11.4.2014

 

 12.01.2021

 

EN 50570:2013/A1:2018

19.03.2019

 

 

Cenelec

EN 50571:2013
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico
e similare - Norme particolari per macchine
lavabiancheria per uso commercial

11.4.2014

 

 12.01.2021

 

EN 50571:2013/A1:2018

 

 

 

Cenelec

EN 50580:2012
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2: Disposizioni particolari per pistole a spruzzo

5.6.2012

 

 

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013

Nota 3

22.7.2016

Cenelec

EN 50636-2-91:2014
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico
e similare - Parte 2-91: Norme particolari
per tosaerba e rifilatori d'erba portatili a spinta
IEC 60335-2-91:2008 (Modificata)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-92:2014
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico
e similare - Parte 2: Norme particolari per
scarificatori e aeratori elettrici alimentati dalla
rete con operatore a terra
IEC 60335
IEC 60335-2-92:2002 (Modificata)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-94:2014
Sicurezza degli apparecchi elettrici di uso domestico
e similare - Parte 2-94: Norme particolare
per tosaerba del tipo a forbice
IEC 60335-2-94:2008 (Modificata)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-100:2014
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico
e similare - Parte 2: Prescrizioni particolari
per soffiatori, aspiratori ed aspiratori/soffiatori
portatili da giardino con collegamento alla rete
IEC 60335-2-100:2002 (Modificata)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-107:2015 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria IEC 60335-2-107:2012 (Modificata)

15.1.2016

 

 12.01.2021

 

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

19.03.2019

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 31: Prescrizioni particolari per macchine per cucire, unità e sistemi
IEC 60204-31:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 1: Norme generali (IEC 60335-1:2010 modificata) EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-1:2012/A13:2017

19.03.2019

 

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2015
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico
e similare - Parte 2: Norme particolari per
rasoi, taglia capelli e apparecchi elettrici analoghi
IEC 60335-2-8:2012 (Modificata)

13.5.2016

 

 

 

EN 60335-2-8:2015/A1:2016
IEC 60335-2-8:2012/A1:2015

9.9.2016

Nota 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-23:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli IEC 60335-2-23:2003

15.1.2016

 

 

EN 60335-2-23:2003/A2:2015 
IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Modificata)

15.1.2016

Nota 3

29.9.2017

Cenelec  

EN 60335-2-36:2002
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per cucine, forni, fornelli e piani di cottura elettrici per uso collettivo IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

Data scaduta 
(13.2.2015)

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per friggitrici elettriche per uso col lettivo IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

Data scaduta 
(13.2.2015)

EN 60335-2-37:2002/A12:2016

9.9.2016

Nota 3

25.1.2019

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per le pompe di calore elettriche, per i condizionatori d'aria e per i deumidificatori IEC 60335-2-40:2002 (Modificata)

28.11.2013

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013

Nota 3

Data scaduta
(28.11.2013)

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013

Nota 3

Data scaduta

(28.11.2013)

EN 60335-2-40:2003/A1:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Modificata)

28.11.2013

Nota 3

Data scaduta

(28.11.2013)

EN 60335-2-40:2003/A2:2009
IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Modificata)

28.11.2013

Nota 3

Data scaduta

(28.11.2013)

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

28.11.2013

Nota 3

11.7.2014

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

 

EN 60335-2-42:2003
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per forni elettrici a ventilazione forzata, forni per cottura a vapore e forni combinati convezione- vapore per uso collettivo IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

Data scaduta 
(13.2.2015)

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per pentole elettriche per uso collettivo
IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

Data scaduta 
(13.2.2015)

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare- Parte 2: Norme particolari per grill e tostapane elettrici per uso collettivo IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

Data scaduta 
(13.2.2015)

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

Cenelec

Cenelec

EN 60335-2-49:2003
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per armadi caldi elettrici per uso collettivo IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

Data scaduta 
(13.2.2015)

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-58:2005 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-58: Norme particolari per lavastoviglie elettriche per uso collettivo (IEC 60335-2-58:2002 modificata)
EN 60335-2-58:2005/A2:2015
EN 60335-2-58:2005/A12:2016

19.03.2019

 

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la purifica zione dell'aria IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

Data scaduta 
(13.2.2015)

Cenelec

EN 60335-2-67:2012
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento e per la pulizia dei pavimenti per uso commerciale IEC 60335-2-67:2012 (Modificata)

15.11.2012

EN 603352-67:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-68:2012
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per la pulizia a polverizzazione e ad aspirazione d'acqua per uso commerciale IEC 60335-2-68:2012 (Modificata)

15.11.2012

EN 60335-2-68:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-69:2012
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per la pulizia a secco o umida, incluse le spazzole a motore, per uso commerciale IEC 60335-2-69:2012 (Modificata)

15.11.2012

EN 60335-2-69:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-72:2012
Sicurezza degli apparecchi elettrici di uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi con o senza motore di trazione per il trattamento dei pavimenti per uso commerciale IEC 60335-2-72:2012 (Modificata)

15.11.2012

EN 60335-2-72:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-77:2010
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per i tosaerba elettrici alimentati dalla rete con operatore a terra IEC 60335-2-77:2002 (Modificata)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2012
Sicurezza degli apparecchi d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per idropulitrici ed apparecchi per la pulizia a vapore IEC 60335-2-79:2012 (Modificata)

15.11.2012

EN 60335-2-79:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(3.4.2015)

 

EN 60335-2-89:2010
Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per la refrigerazione commerciale comprendenti un'unità di condensazione del fluido frigorifero, o un compressore, incorporato o remoto
IEC 60335-2-89:2010

9.9.2016

 

 

 

EN 60335-2-89:2010/A1:2016
IEC 60335-2-89:2010/A1:2012 (Modificata)

9.9.2016

Nota 3

12.2.2019

 

EN 60335-2-89:2010/A2:2017
IEC 60335-2-89:2010/A2:2015 (Modificata)

09.03.2018

 Nota 3

 3.7.2020

Cenelec

 

EN 60335-2-95:2015 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per i motori di movimentazione di porte di garage a movimento verticale per uso residenziale IEC 60335-2-95:2011 (Modificata)

15.1.2016

 

 

EN 60335-2-95:2015/A1:2015 
IEC 60335-2-95:2011/A1:2015

15.1.2016

Nota 3

15.6.2018

Cenelec

EN 60335-2-97:2006 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per motori di movimentazione per tapparelle, tende per esterno, tende e apparecchiature avvolgibili similari IEC 60335-2-97:2002 (Modificata) + A1:2004 (Modificata

15.1.2016

 

 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

15.1.2016

Nota 3

29.9.2017

EN 60335-2-102:2016
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare- Parte 2: Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a gas, gasolio e combustibile solido provvisti di connessioni elettriche
IEC 60335-2-102:2004 (Modificata)
IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Modificata) + A1:2008 (Modificata)
IEC 60335-2-102:2004/A2:2012 (Modificata)

9.9.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-103:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per attuatori di cancelli, porte e finestre motorizzati IEC 60335-2-103:2006 (Modificata) + A1:2010 (Modificata)

15.1.2016

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2: Prescrizioni particolari per avvitatrici e avvitatrici a impulso IEC 60745-2-2:2003 (Modificata) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

 

EN 60745-2-3:2011
Sicurezza degli utensili elettrici a motore - Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco IEC 60745-2-3:2006 (Modificata) + A1:2010 (Modificata)

18.11.2011

 

 

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015

Nota 3

Data scaduta
(21.4.2016)

EN 60745-2-3:2011/A12:2014

15.1.2016

Nota 3

17.11.2017

EN 60745-2-3:2011/A13:2015

13.5.2016

Nota 3

28.9.2018

EN 60745-2-3:2011/A2:2013 
IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Modificata)

28.11.2013

Nota 3

25.2.2016

Cenelec

EN 60745-2-6:2010 
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili — Parte 2-6: Prescrizioni particolari per martelli IEC 60745-2-6:2003 (Modificata) + A1:2006

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-8: Prescrizioni particolari per cesoie per lamiere e roditrici IEC 60745-2-8:2003 (Modificata) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-9: Prescrizioni particolari per maschiatrici 
IEC 60745-2-9:2003 (Modificata) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-11: Prescrizioni particolari per seghe alternative (seghetti e seghe)
IEC 60745-2-11:2003 (Modificata) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-12: Prescrizioni particolari per vibratori per calcestruzzo 
IEC 60745-2-12:2003 (Modificata) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-13: Norme particolari per le seghe a catena 
IEC 60745-2-13:2006 (Modificata)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010
IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Nota 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-14: Prescrizioni particolari per piallatrici 
IEC 60745-2-14:2003 (Modificata) + A1:2006 (Modificata)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010
IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Nota 3

Data scaduta
(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-15:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-15: Disposizioni particolari per tagliasiepi 
IEC 60745-2-15:2006 (Modificata)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010
IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013

Nota 3

Data scaduta
(28.11.2013)

Cenelec

EN 60745-2-16:2010
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-16: Prescrizioni particolari per cucitrici IEC 60745-2-16:2008 (Modificata)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-18: Prescrizioni particolari per apparecchi nastratori IEC 60745-2-18:2003 (Modificata) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-19: Prescrizioni particolari per fresatrici per giunzioni IEC 60745-2-19:2005 (Modificata)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010
IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Nota 3

Data scaduta
(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-20: Prescrizioni particolari per seghe a catena IEC 60745-2-20:2003 (Modificata) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-21: Prescrizioni particolari per macchine per spurgo IEC 60745-2-21:2002 (Modificata)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010
IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Nota 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-22:2011
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2: Prescrizioni particolari per tranciatrici circolari IEC 60745-2-22:2011 (Modificata)

18.11.2011

 

 

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013

Nota 3

17.12.2015

Cenelec

EN 60745-2-23:2013
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici e piccoli utensili rotanti IEC 60745-2-23:2012 (Modificata)

28.11.2013

 

 

Cenelec

EN 60947-5-3:2013 
Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-3: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Prescrizioni per dispositivi di prossimità con comportamento definito in condizioni di guasto (PDDB) 
IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997
Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Sezione 5: Di spositivo elettrico di arresto di emergenza con blocco meccanico
IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005
IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013

Nota 3

Data scaduta
(28.11.2013)

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013

Nota 3

Data scaduta
(3.12.2015)

EN 60947-5-5:1997/A2:2017
IEC 60947-5-5:1997/A2:2016

09.06.2017

Nota 3

24.2.2020

Cenelec

EN 61029-2-3:2011
Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2- 3: Specifiche particolari per piallatrici e piallatrici a spessore
IEC 61029-2-3:1993 (Modificata) + A1:2001

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-5:2011 
Sicurezza degli utensili a motore trasportabili — Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe a nastro da banco 
IEC 61029-2-5:1993 (Modificata) + A1:2001 (Modificata)

15.1.2016

 

 

EN 61029-2-5:2011/A11:2015

15.1.2016

Nota 3

1.12.2016

Cenelec

EN 61029-2-8:2010
Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2-8: Prescrizioni particolari per formatrice verticale a singolo mandrino
IEC 61029-2-8:1995 (Modificata) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2012
Sicurezza degli utensili a motore trasportabili - Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici 
IEC 61029-2-9:1995 (Modificata)

5.4.2013

EN 61029-2-9:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(3.9.2015)

EN 61029-2-9:2012/A11:2013

28.11.2013

Nota 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-10:2010
Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2:-10 Norme particolari per le smerigliatrici da taglio
IEC 61029-2-10:1998 (Modificata)

20.10.2010

 

 

EN 61029-2-10:2010/A11:2013

28.11.2013

Nota 3

22.7.2016

Cenelec

EN 61029-2-11:2012
Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe da banco
IEC 61029-2-11:2001 (Modificata)

5.4.2013

EN 61029-2-11:2009
Nota 2.1

Data scaduta
(3.9.2015)

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013

Nota 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-12:2011
Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2: Prescrizioni particolari per filettatrici IEC 61029-2-12:2010 (Modificata)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 62841-1:2015
Sicurezza degli utensili e apparecchi per giardinaggio
elettrici a motore portatili e trasportabili - Parte 1: Prescrizioni generali
IEC 62841-1:2014 (Modificata)

15.1.2016

EN 60335-1:2012
+ A11:2014
EN 60745-1:2009
+ A11:2010
EN 61029-1:2009
+ A11:2010
Nota 2.1

22.2.2018

Cenelec

 

EN 62841-2-1:2018
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione portatili
(IEC 62841-2-1:2017 modificata)

19.03.2019

 

 

Cenelec

 

EN 62841-2-2:2014
Sicurezza degli utensili e apparecchi per giardinaggio elettrici a motore portatili e trasportabili - Parte 2-2: Prescrizioni particolari per avvitatori elettrici ed avvitatori elettrici a impulso IEC 62841-2-2:2014

15.1.2016

EN 60745-2-2:2010 
Nota 2.1

21.8.2019

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

 

EN 62841-2-4:2014 
Sicurezza degli utensili e apparecchi per giardinaggio elettrici a motore portatili e trasportabili - Parte 2-4: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici diverse dal tipo a disco IEC 62841-2-4:2014

15.1.2016

EN 60745-2-4:2009+A11:2011 
Nota 2.1

21.8.2019

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62841-2-5:2014 
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, degli utensili trasportabili e degli apparecchi per il giardinaggio - Parte 2-5: Specifiche particolari per le seghe circolari portatili IEC 62841-2-5:2014

15.1.2016

EN 60745-2-5:2010 
Nota 2.1

21.8.2019

Cenelec

EN 62841-2-8:2016
Utensili elettrici a motore portatili, utensili
elettrici a motore trasportabili ed apparecchi
per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2:
Prescrizioni particolari per cesoie e roditrici
portatili IEC 62841-2-8:2016 (Modificata)

09.06.2017

EN 60745-2-8:2009
Nota 2.1

2.5.2020

Cenelec

EN 62841-2-9:2015 
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-9: Prescrizioni particolari per maschiatrici e filettatrici portatili IEC 62841-2-9:2015 (Modificata)

15.1.2016

EN 60745-2-9:2009 
Nota 2.1

21.8.2019

 

EN 62841-2-9:2015/AC:2016-10

 

 

 

 

EN 62841-2-10:2017

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2: Prescrizioni particolari per miscelatori portatili

IEC 62841-2-10:2017 (Modificata)

09.03.2018

 

 

Cenelec

EN 62841-2-11:2016
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza -
Parte 2-11: Prescrizioni particolari per seghe alternative portatili (seghetti e seghe universali)
IEC 62841-2-11:2015 (Modificata)

9.9.2016

EN 60745-2-11:2010
Nota 2.1

23.12.2019

Cenelec

EN 62841-2-14:2015
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-14: Prescrizioni particolari per pialle portatili
IEC 62841-2-14:2015 (Modificata)

13.5.2016

EN 60745-2-14:2009+ A2:2010
Nota 2.1

31.8.2019

Cenelec

EN 62841-2-17:2017
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 2-17: Prescrizioni particolari per fresatrici portatili
(IEC 62841-2-17:2017 modificata)

19.03.2019

 

 

Cenelec

EN 62841-3-1:2014 
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per giardinaggio — Parte 3-1: Requisiti particolari per i tavoli da lavoro trasportabili per seghe IEC 62841-3-1:2014

15.1.2016

EN 61029-2-1:2012 
Nota 2.1

19.10.2019

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

19.03.2019

 

 

Cenelec

EN 62841-3-4:2016
 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-4: Prescrizioni particolari per smerigliatrici da banco trasportabili (IEC 62841-3-4:2016 modificata)
EN 62841-3-4:2016/A11:2017

19.03.2019

 

 

Cenelec

EN 62841-3-6:2014 
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per giardinaggio - Parte 3-6: Requisiti particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di raffreddamento a liquidi 
IEC 62841-3-6:2014

15.1.2016

EN 61029-2-6:2010 
Nota 2.1

19.10.2019

EN 62841-3-6:2014/A11:2017

19.03.2019

 

 

Cenelec

EN 62841-3-9:2015
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per giardinaggio — Parte 3-9: Requisiti particolari per troncatrici trasportabili
IEC 62841-3-9:2014 (Modificata)

13.5.2016 

EN 61029-2-9:2012+ A11:2013
Nota 2.1

 15.11.2019

 

EN 62841-3-9:2015/A11:2017

19.03.2019

 

 

 Cenelec

EN 62841-3-10:2015
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-10: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili
IEC 62841-3-10:2015 (Modificata)

13.5.2016 

EN 61029-2-10:2010+A11:2013
Nota 2.1

19.10.2019

 

EN 62841-3-10:2015/A11:2017

19.03.2019

 

 

Cenelec

EN 62841-3-13:2017
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2: Prescrizioni particolari per trapani trasportabili
IEC 62841-3-13:2017 (Modificata)

09.03.2018

 

 

 

Cenelec

EN 62841-3-14:2017
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-14: Prescrizioni particolari per apparecchi trasportabili per la pulizia interna dei tubi (IEC 62841-3-14:2017 modificata)

19.03.2019

 

 

(1) OEN: Organizzazione europea di normazione: 
- CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel.
+32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu) 
- Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel.
+32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu) 
- ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu) 

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro (“dow”), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diver­samente. 

Nota 2.1
: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. 

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. 

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. 
La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata. 

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. 

NOTA

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (1). 

- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). 
Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. 
La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche "…/AC:YYYY" avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione. 

- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. 

- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco. 

- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

 

 




Norma EN ISO 13857 e le distanze di sicurezza tra strutture protettive e zone pericolose


 

La Norma EN ISO 13857, pubblicato a marzo 2008, sostituisce le precedenti norme EN 294:1993 e EN 811:1998. 

Lo scopo della Norma è quello di stabilire le distanze di sicurezza che le strutture protettive devono avere al fine di impedire il raggiungimento di Zone Pericolose. La Norma si applica sia in ambienti indistriali che non-industriali (esempio con accesso anche del pubblico), per questo motivo vengono prese in considerazione persone a partire dai 3 anni età.

La Norma permette di determinare l'efficacia della struttura protettiva definendo quali sono le distanze adeguate tra tale struttura e la Zona Pericolosa tenendo conto delle dimensioni e della geometria della protezione (in Inglese "Safeguard"). 

Naturalmente tutto ciò è valido solo nel caso in cui il distanzamento dal pericolo sia già di per sè una misura sufficiente a mettere in una condizione di sicurezza. In caso di pericoli che prevedono radiazioni, proiezione ed emissione di sostanze, è necessario adottare addizionali o differenti misure di sicurezza.

Prima di procedere alla determinazione delle distanze di sicurezza, bisogna eseguire un'Analisi del Rischio, in quanto, il risultato di tale analisi inciderà sulla distanza da prendere. In particolare, maggiore è il rischio, maggiore è la distanza di sicurezza.

 

Norma EN ISO 13857 e la distanza di sicurezza per gli arti superiori

 

DISTANZE DI SICUREZZA: ARTI SUPERIORI


Nel capitolo viene trattato il raggiungimento di pericoli tramite l'uso degli arti superiori.
 

 

Raggiungimento verso l'alto

La figura in alto, schematizza il caso in esame:

1. Zona Pericolosa

2. Piano di calpestio

h. Altezza della Zona Pericolosa

Come spiegato nell'introduzione, per stabilire la distanza (h), bisogna prima valutare il livello del rischio associato alla Zona Pericolosa. In base al livello del rischio calcolato, l'altezza h a cui deve trovarsi il pericolo varierà, aumentando all'aumentare del rischio calcolato:

·        Rischio basso - h= 2500 mm (o superiore);

·        Rischio alto - h= 2700 mm (o superiore).

 Figura 1 - Distanze di sicurezza

Raggiungimento oltre la struttura protettiva

Fare riferimento al caso mostrato in figura, dove:

a. Altezza della Zona di Pericolo

b. Altezza della struttura protettiva

c. Distanza di sicurezza dalla Zona di Pericolo

1. Zona Pericolosa

2. Piano di calpestio

3. Struttura protettiva

La norma fornisce due tabelle da cui ricavere le dimensioni di riferimento, una in caso di rischio basso ed una in caso di rischio elevato, entrambe riportate in basso.

Distanze di sicurezza

 

 

Tabella 1 - Raggiungimento oltre la struttura protettiva (Rischio basso)

Distanze di sicurezza

Tabella 2 - Raggiungimento oltre la struttura protettiva (Rischio alto)

Distanze di sicurezza

 

Raggiungimento tramite aperture di forma regolare

Per il raggiungimento del pericolo tramite aperture, la Norma fa distinzione tra persone di oltre 14 anni e bambini di almeno 3 anni (per i luoghi pubblici) in cui si tiene conto delle dimensioni più piccole degli arti.

In base all'ampiezza dell'apertura e alla sua forma, la Norma stabilisce a che distanza deve trovarsi il pericolo affinché sia impossibile raggiungerlo inserendo dita, mani o braccia, in caso di bambini, tale distanza aumenta. Di seguito sono riportate entrambe le tabelle.

Tabella 4 - Raggiungimento tramite aperture di forma regolare (14 anni in su)

Distanze di sicurezza

Tabella 5 - Raggiungimento tramite aperture di forma regolare (3 anni in su)

Distanze di sicurezza

 

EN ISO 13857 e la distanza di sicurezza per gli arti inferiori

4.3 - Distanze di sicurezza: Arti inferiori





ATEX - Terminato il periodo transitorio verso la nuova CEI EN 60079-10-1


Il Comitato Elettrotecnico Italiano informa che è stata abrogata la Norma CEI EN 60079-10-1:2010 (Classificazione luoghi con atmosfere esplosive per la presenza di gas e vapori infiammabili), sostituita dall'edizione 2016 della stessa Norma. Lo scorso 13 ottobre è infatti terminato il periodo transitorio in cui potevano essere applicate entrambe le edizioni.

Conseguentemente sono state abrogate le Guide CEI 31-35, 31-35/A e 31-35;V1.

Con l'occasione è stata comunicata anche la nota di abrogazione della Guida CEI 31-56, per abrogazione della Norma CEI 60079-10-2:2010 (Classificazione luoghi con atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili), anch'essa sostituita da edizione 2016
Non sono note le date in cui è prevista la pubblicazione delle nuove Guide.

Si ricorda che la nuova Norma Atex Polveri non introduce sostanziali modifiche, mentre la nuova Norma Atex Gas è significativamente diversa dalla precedente.





Sicurezza delle macchine utensili - Presse

UNI EN ISO 16092-1:2018

Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza

 

La UNI EN ISO 16092-1:2018 è la prima norma che fissa i "requisiti generali" di sicurezza delle presse, darà indicazioni su tutti i tipi di presse rientranti nelle  macchine utensili.

La norma sarà armonizzata per la Direttiva macchine come "nuova", nella prossima Comunicazione delle norme armonizzate.

Norme della serie ISO 16092-X

Le norme della serie ISO 16092-X devono essere lette unitamente alla ISO 16092-1, tali norme sono:

ISO 16092-1 Presse requisiti generali (Pubblicata)
ISO 16092-2 Presse meccaniche (stato DIS
ISO 16092-3 Presse idrauliche (Pubblicata)
ISO 16092-4 Presse pneumatiche (stato DIS)




Nuovi standard ISO macchine utensili green


 

ISO 14955-1:2017 Machine tools -- Environmental evaluation of machine tools -- Part 1: Design methodology for energy-efficient machine tools


ISO 14955-1:2017 constitutes the application of eco-design standards to machine tools, mainly for automatically operated and/or numerically controlled (NC) machine tools.

ISO 14955-1:2017 addresses the energy efficiency of machine tools during the use stage, i.e. the working life of the machine tool. Environmentally relevant stages other than the use stage and relevant impacts other than energy supplied to machine tools are not within the scope and need special treatment (e.g. according to ISO/TR 14062).

Elements of eco-design procedure according to ISO/TR 14062 are applied to machine tools. Reporting of results to users and suppliers and monitoring of results are defined.

Evaluation of energy efficiency implies quantification of the resources used, i.e. energy supplied, and of the result achieved. ISO 14955-1:2017 provides guidance for a reproducible quantification of the energy supplied. It does not suggest a methodology for quantifying the result achieved due to the lack of universal criteria. The result achieved in industrial application being machined workpieces, their properties (e.g. material, shape, accuracy, surface quality), the constraints of production (e.g. minimum lot size, flexibility) and other appropriate parameters for the quantification of the result achieved are intended to be determined specifically for each application or for a set of applications.

ISO 14955-1:2017 defines methods for setting up a process for integrating energy efficiency aspects into machine tool design. It is not intended for the comparison of machine tools; also, ISO 14955-1:2017 does not deal with the effect of different types of user behaviour or different manufacturing strategies during the use phase.

Lists of environmentally relevant improvements and machine tool components, control of machine tool components and combinations of machine tool components are given in Annex A. Annex B provides an example of application of the methodology.

NOTE Certain machining processes and specific machine tools can allow significant changes in the environmental impact of machined workpieces, e.g. material reduction for aluminium cans by application of special press technology, higher performance of compressors by machining on precision form grinders[10][13]. The environmental impact of such processes or machine tools might be less important compared to the environmental impact of the machined workpieces and their application. These changes in the environmental impact of machined workpieces are not subject of ISO 14955-1:2017, but might be important if different machining processes or different machine tools are compared related to environmental impact of products. For instance, the accuracy of a machined workpiece might be a significant parameter for the environmental impact of the workpiece in its use stage, and any attempt to compare machine tools is intended to take this into account necessarily.

 

ISO 14955-2:2018  Machine tools -- Environmental evaluation of machine tools -- Part 2: Methods for measuring energy supplied to machine tools and machine tool components

 

This document describes how measurements are made by providing measuring methods in order to produce reproducible data about the energy supplied to a machine tool under specified conditions. Furthermore, it provides methods to quantify the energy supplied to components in order to assign their share to generalized machine tool functions as described in ISO 14955‑1.

It supports the energy-saving design methodology according to ISO 14955‑1 by providing measuring methods for the energy supplied to machine tools. The assignment of the energy supplied to machine tool functions requires measurements at machine tool component level. These measurements need to be reproducible and independent of conditions other than those being recorded and documented.

The results of the measurements are intended to document improvements to the design, specifically under energy aspects, and/or to allow evaluating the energy involved in the manufacturing of a given part by a given machine tool. Any comparison requires identical conditions and ensures by specification and measurement that similar results are achieved.

 




DISPOSITIVI DI INTERBLOCCO A CHIAVE INTRAPPOLATA: LA SPECIFICA TECNICA ISO/TS 19837:2018

Le chiavi intrappolate sono un dispositivo che può svolgere le funzioni sopra descritte; è un dispositivo codificato ad attuazione meccanica classificato come tipo 2 dalla norma UNI EN ISO 14119:201319.

La specifica tecnica 1S0/TS 19837 (Marzo 2018): "Safety of machinery – Trapped key interlocking devices – Principles for design and selection" fornisce indicazioni per la progettazione, scelta e utilizzo di questa tipologia di dispositivi

1. Principio di funzionamento

I sistemi a chiave intrappolata si basano sul trasferimento di una chiave tra un interruttore e una serratura di accesso, fisicamente separati.

Le chiavi devono essere codificate in modo che possano essere inserite solamente nel dispositivo corrispondente

2 Comando dell’isolamento

Lo scopo di questa funzione è il raggiungimento e mantenimento di uno stato sicuro di un movimento o di un’energia.

3. Comando dell’isolamento per mezzo di azione meccanica diretta (interblocco di potenza)

In un sistema a chiave intrappolata con interblocco di potenza l’alimentazione deve essere bloccata per mezzo di un’azione meccanica diretta, tipicamente utilizzando un sezionatore in congiunzione con un

chiavistello. I sezionatori devono essere conformi ai requisiti della norma CEI EN 60947-3:201020

4. Comando dell’isolamento per mezzo di azione meccanica non diretta (interblocco di comando)

In un sistema a chiave intrappolata con interblocco di comando l’alimentazione è bloccata indirettamente attraverso un circuito di comando; tipicamente gli elementi comandati dalla chiave intrappolata possono essere contattori o valvole pneumatiche azionate da solenoide. Normalmente viene adottata anche una funzione di monitoraggio

5. Trasferimento intermedio

Utilizzando questa funzione si possono aggiungere funzionalità quali dispositivi di comando dell’isolamento multipli, dispositivi di controllo dell’accesso multipli, dispositivi di ritardo temporale

6. Serratura di accesso

Quando vengono utilizzati chiavistelli per impedire l’accesso all’interno delle zone pericolose, deve essere impedita la possibilità di estrarre la chiave dalla serratura se la porta di accesso non è chiusa.

Le figure seguenti illustrano un esempio di applicazione scorretta di un chiavistello ad un riparo

7. Comando dell’isolamento

La trasmissione della forza tra la serratura e l’interruttore di manovra-sezionatore deve avvenire mediante azione meccanica positiva. Gli elementi di collegamento e trasmissione devono resistere senza danni ad una coppia di 5 Nm per l’uso di una chiave rotativa e una forza di trazione di 250 N per l’uso di una chiave lineare.

L’interruttore di manovra-sezionatore deve essere montato in modo che l’albero di azionamento ed il suo alloggiamento sulla serratura si trovino su un asse centrale e che l’albero non sia esposto a carichi di flessione




PREVENZIONE DELL’AVVIAMENTO INATTESO DELLE MACCHINE: LA NORMA UNI EN ISO 14118


Per garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno delle zone pericolose, ad esempio per operazioni di manutenzione, è necessario che gli elementi pericolosi a cui sono esposti non possano avviarsi in modo inatteso.

A tale scopo bisogna tenere in considerazione sia gli elementi che possono generare pericoli di natura meccanica, ad esempio organi in movimento, che altre potenziali fonti di pericolo, quali ad esempio i laser.

La norma UNI EN ISO 14118 (maggio 2018): "Sicurezza del macchinario – Prevenzione dell’avviamento inatteso" — ha sostituito la norma UNI EN 1037:2008 — è di fondamentale importanza per questo aspetto, in quanto definisce indicazioni sulla scelta e l’attuazione delle misure atte ad impedire che elementi pericolosi delle macchine possano avviarsi in modo inatteso mettendo in pericolo le persone esposte

1. Isolamento e dissipazione dell’energia

Con tale dizione si intende un procedimento costituito da tutte quattro le azioni seguenti:

a) isolare (sezionare, separare) la macchina (o parti definite della macchina) da tutte le fonti di energia;

b) bloccare (o assicurarsi altrimenti), se necessario (ad esempio, quando l’operatore non è in grado, da qualsiasi posto in cui si trovi, di controllare che l’alimentazione rimanga sezionata), tutti i dispositivi di sezionamento in posizione "isolata";

c) dissipare o trattenere (contenere) qualsiasi tipo di energia immagazzinata che possa causare un pericolo;

d) verificare mediante un procedimento di lavoro sicuro (ad esempio per mezzo di misurazioni) che le azioni intraprese secondo i punti a), b) e c) abbiano prodotto l’effetto desiderato.

2. Valutazione dei rischi e istruzioni

La nuova norma specifica chiaramente che deve essere effettuata una valutazione dei rischi in accordo alla norma UNI EN ISO 121002 per identificare le misure necessarie per prevenire l’avviamento inatteso

3. Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza

La norma UNI EN ISO 14118:2018 non contiene requisiti riguardanti livelli di prestazione4 o livelli di integrità della sicurezza5 per parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza che possono effettuare funzioni di prevenzione dell’avviamento inatteso.

4. Misure per l’isolamento e la dissipazione dell’energia

La macchina deve essere dotata di dispositivi azionati manualmente per l’isolamento e la dissipazione dell’energia.

Se per interventi frequenti di breve durata l’utilizzo di dispositivi azionati manualmente non è adeguato, la macchina deve essere dotata di funzioni automatiche che impediscano l’avviamento inatteso degli elementi pericolosi, ad esempio accessi dotati di interblocco o dispositivi di individuazione delle persone.

5. Segnalazione e avvertimento (avvio ritardato)

In funzione dell’esito della valutazione dei rischi, può essere necessario dotare la macchina di segnalazioni acustiche e/o visive che avvertano le persone esposte dell’imminente avvio della macchina

6. Prevenzione dell’avviamento inatteso al ripristino di qualsiasi alimentazione di energia

Se necessario, devono essere prese adeguate misure per impedire l’avviamento inatteso di elementi pericolosi della macchina al ripristino di qualsiasi alimentazione di energia dopo la sua interruzione o dissipazione.

7. Dispositivi per l’isolamento dalle fonti di energia

I dispositivi di isolamento8 devono:

— assicurare un sezionamento o una separazione affidabile dalla sorgente di energia;

— avere un collegamento meccanico affidabile tra il comando manuale e l’elemento (gli elementi) di isolamento;

— essere dotati di un’identificazione chiara e non ambigua dello stato del dispositivo di isolamento che corrisponda a ciascuna posizione del suo comando (attuatore) manuale.

8. Dispositivi di bloccaggio

Deve essere possibile bloccare o assicurare altrimenti i dispositivi di isolamento nella posizione di "isolamento".

I dispositivi di bloccaggio possono non essere necessari quando viene usata una combinazione presa/spina e la spina può essere tenuta sotto stretto controllo dalla persona che si trova nella zona pericolosa

9. Dispositivi di dissipazione o di trattenuta (contenimento) dell’energia immagazzinata

Quando l’energia immagazzinata può creare un pericolo, la macchina deve essere dotata di mezzi per la dissipazione o la trattenuta (contenimento) dell’energia immagazzinata.

Tali dispositivi comprendono, per esempio, freni concepiti per assorbire l’energia cinetica di parti in movimento, resistenze e relativi circuiti per la scarica dei condensatori elettrici, valvole o dispositivi simili per scaricare la pressione degli accumulatori di fluidi12

10. Altre misure per prevenire l’avviamento inatteso

· Misure per prevenire la generazione involontaria di comandi di avvio

Misure per impedire l’attivazione involontaria dei comandi di avviamento manuale

Progettazione delle parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza

Selezione e posizione degli elementi di controllo di potenza

· Misure per mantenere il comando di arresto

Comando di arresto ad effetto mantenuto generato da un dispositivo di comando di arresto (livello A)

– Comando di arresto ad effetto mantenuto generato dal sistema di comando della macchina (livello B/C)




DIRETTIVA RAEE: DEFINIZIONE DI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI E INSTALLAZIONI FISSE DI GRANDI DIMENSIONI


La direttiva RAEE (WEEE in inglese) è la direttiva sui rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) 2012/19/ UE. Dal 15 agosto del 2018 è prevista l’entrata in vigore del cosidetto "open scope" che amplia il campo di applicazione a tutte la AEE non esplicitamente escluse.

In base al campo di applicazione della direttiva RAEE (articolo 2), la direttiva non si applica agli "utensili industriali fissi di grandi dimensioni" (articolo 2, lettera b) e agli " impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti; '(articolo 2.c). Queste esclusioni hanno grande importanza per il settore delle installazioni e delle macchine industriali.

La Direttiva definisce gli "utensili industriali fissi di grandi dimensioni" come: un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo (articolo 3.1.b).

Gli «impianti fissi di grandi dimensioni» sono definiti come: una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:

i) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;

ii) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; e

iii) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate.

Tuttavia, queste definizioni e più concretamente ciò che costituisce la "grande dimensione" non sono realmente specificate nella direttiva. Di seguito è possibile trovare una tabella con ulteriori informazioni su alcune interpretazioni esistenti a livello europeo e nazionale di utensili industriali fissi di grandi dimensioni e installazioni fisse di grandi dimensioni. Il testo è frutto di una indagine condotta dal CECIMO e, pur risultando incompleto, fornisce alcune interessanti indicazioni operative.

Molti paesi hanno recepito la direttiva europea assumendo quasi la stessa formulazione per le esenzioni e le loro definizioni incluse nella direttiva. Alcuni paesi hanno sviluppato documenti di orientamento, ma quando ciò è stato fatto sembrano tutti seguire l'interpretazione fornita dalla "Rete europea dei registri WEEE (EWRN)", che segue i documenti delle FAQ della Commissione su RoHS e RAEE, ma ha criteri più specifici in relazione agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni e le installazioni fisse di grandi dimensioni (per la consultazione della interpretazione EWRN vedere la tabella riportata di seguito, colonna "Documenti rilevanti").




DIRETTIVA RAEE: Le novità sulla gestione dei RAEE a partire dal 15 agosto (open scope)

A partire dal 15 agosto 2018, in attuazione di quanto stabilito a livello europeo (direttiva 2012/19/UE), entra in vigore il “campo aperto” di applicazione del d. lgs. 49/2014, la normativa sulla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), che prevede per questi rifiuti la creazione di un sistema di gestione distinto dagli altri (ritiro, trasporto, raccolta separata, trattamento).

Sono potenzialmente interessati dalle novità, che consistono in un ampliamento dell’ambito di applicazione:

- i produttori e gli importatori di tali apparecchiature, sui quali ricadono gli adempimenti principali; devono ad esempio organizzare e finanziare un sistema di gestione dei rifiuti delle proprie apparecchiature immesse sul mercato, tramite sistemi individuali o, preferibimente, aderendo ad un sistema collettivo (Consorzio); iscriversi al “Registro Nazionale telematico dei produttori di AEE” (Registro AEE) prima di immettere l’apparecchiatura sul mercato ed esporre il numero di iscrizione al Registro sui documenti commerciali (es. fatture, DDT, corrispondenza, preventivi, listini, ecc.) entro 30 giorni dal suo rilascio; ecc.

- le imprese della filiera come i distributori, gli impiantisti e i centri di assistenza, che nell’ambito della propria attività si trovano a “ritirare” dei RAEE.

  

Seppure formalmente la definizione di AEE non venga modificata, tale nuovo approccio (open scope) farà ricadere nell’ambito di applicazione della normativa sui RAEE molte apparecchiature e componenti prima esclusi.
Ma non solo; le modalità di classificazione di un bene come AEE (e, dunque, come RAEE nel momento in cui diventa rifiuto), è meno circoscritta, poiché si supera la vecchia classificazione con 10 categorie ben individuate (in base alla quale, sostanzialmente, se un prodotto non ricadeva nell’elenco non veniva individuato come AEE e quindi come RAEE) e si introduce un criterio cosiddetto “aperto”, in base al quale tutte le apparecchiature che rispondono alla definizione di AEE rientrano nella relativa disciplina – a meno che non siano riconducibili alle esplicite esclusioni previste.

Ciò comporterà, soprattutto nella prima fase di operatività di queste novità, la necessità di valutare, per molti prodotti/componenti prima esclusi, una loro eventuale classificazione come AEE.

Per accompagnare questo processo, il Comitato di Vigilanza e controllo RAEE ha pubblicato una guida operativa che ha l’obiettivo di orientare le imprese nell’applicazione del nuovo ambito di applicazione RAEE.

 

  Cosa devono fare le imprese

Tenuto conto di ciò, sintetizziamo il principale impatto per le imprese:

1.      Per coloro che già si configuravano come produttori/importatori di AEE, le novità implicano la necessità di adeguare la classificazione delle AEE con le nuove categorie; tale conversione verrà effettuata in automatico da parte del Registro AEE e pertanto l’impresa dovrà solo verificarne la correttezza e, se necessario, integrarla con una comunicazione di variazione. Il Registro AEE informerà della riclassificazione le imprese iscritte mediante la trasmissione via PEC di apposita comunicazione. Aggiornamenti potranno essere richiesti anche dal Consorzio di riferimento.

 

2.      Per le imprese che producono/importano apparecchiature che prima non erano AEE ma che adesso lo saranno, a partire dal 15 agosto dovranno essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per i produttori (adesione ad un Sistema Collettivo, iscrizione al registro AEE, obblighi di comunicazione e informazione).

 

3.      Per le imprese della filiera (distributori, installatori, centri di assistenza), le novità avranno effetto laddove un’apparecchiatura che rientra nel nuovo campo di applicazione diventerà rifiuto e, dunque, dovrà essere gestita come RAEE, applicando le procedure e gli adempimenti specifici previsti per tali rifiuti. 

  

Per ulteriori approfondimenti:
- si allega una scheda che fornisce una descrizione delle 6 nuove categorie di AEE,  con alcuni esempi delle nuove AEE e delle esclusioni in vigore dal 15 agosto 2018, secondo le indicazioni del comitato di vigilanza e controllo RAEE, nonché le principali definizioni.

- si fornisce il link per scaricare la guida operativa del Comitato di Vigilanza e controllo RAEE (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/Ind_oper_applicaz_DL_49_2014.pdf)
 

ALLEGATO


LE NUOVE CATEGORIE DI AEE

Dal 15 agosto 2018 le nuove categorie AEE, previste nell’All. III del D.Lgs.49/14, basandosi su criteri dimensionali (categorie 4, 5 e 6) oltre che merceologici (categorie 1, 2 e 3), andranno a coprire pressoché tutte le tipologie di AEE esistenti.

 

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura (es. condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, frigoriferi, congelatori, ecc.)
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm² (es. schermi; televisori; cornici digitali LCD; monitor; laptop, notebook, ecc.)
  3. Lampade (es. tubi fluorescenti; lampade fluorescenti compatte; lampade fluorescenti; LED, ecc.)
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici, app. informatiche e per telecomunicazioni, app. di consumo, lampadari, app. per riprodurre suoni o immagini, app. musicali, strumenti elettr. ed elettron., giocattoli e app. per il tempo libero e sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici, app. per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le app. appartenenti alle categorie 1, 2, 3;
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici, app. informatiche e per telecomunicazioni, app. di consumo, lampadari, app. per riprodurre suoni o immagini, app. musicali, strumenti elettr. ed elettron., giocattoli e app. per il tempo libero e sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici, app. per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le app. appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.;
  6. Piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm): es. telefoni cellulari; telefoni; navigatori satellitari (GPS), calcolatrici tascabili; router; PC; stampanti.

In corsivo alcuni esempi ricavati dall’allegato IV del d. lgs.49/14, nel quale sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo gli apparecchi che ricadono in ciascuna delle 6 categorie; l’elenco è unicamente uno strumento di supporto, se l’apparecchio non figura nell’allegato IV non è esclusa la possibilità che il prodotto rientri nel campo di applicazione.

 

ALCUNI ESEMPI DI NUOVE AEE E DI ESCLUSIONI A PARTIRE DAL 15 AGOSTO 2018

SECONDO LE INDICAZIONI DEL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO RAEE

 

1.    CALDAIE: il caso delle caldaie è uno di quelli in cui potrà essere necessario ricorrere a quesiti al Comitato di vigilanza per valutare, in base al modello e caratteristiche tecniche specifiche, se rientrano o meno nel nuovo ambito di applicazione, in considerazione dell’evoluzione tecnologica.

Caldaie di prima generazione: la fonte primaria di energia che consente all'apparecchiatura di svolgere la sua funzione fondamentale (cioè il riscaldamento) è il gas, mentre l’energia elettrica garantisce solo funzioni di controllo o supporto, pertanto NON era stata considerata un AEE.
Caldaie di ultima generazione (come quelle a condensazione): l’evoluzione tecnologica ha introdotto l’uso dell’energia elettrica anche ad altri fini, e il Comitato di Vigilanza e Controllo Raee ha interpretato che sono incluse nell’ambito del d. lgs. 49/14.

 

2.    COMPONENTISTICA: i componenti di un’AEE che soddisfano la definizione di AEE e che sono dotati di una funzione indipendente rientrano nel campo di applicazione della norma sui RAEE.  
Alcuni esempi, secondo le indicazioni del Comitato di Vigilanza e controllo:

·     l’hard disk di un PC è componente, escluso, se integrato o assemblato all’interno del PC, ma è un AEE se munito di proprio involucro, con funzione di memorizzazione di dati autonoma disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona,

·     prolunghe e avvolgicavo sono AEE; mentre NON sono AEE i cavi elettrici privi di connettori, i fusibili e gli attuatori,

·     gli inverter fotovoltaici sono AEE; mentre ci sono inverter che, pur rientrando nella definizione di AEE, sono esclusi quando progettati e immessi al consumo come componente da integrare in un’altra AEE per il corretto funzionamento di quest’ultima, ad esempio NON sono AEE le schede inverter del monitor LCD, in quanto componenti di tali monitor,

·     gli impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e videocitofonia sono stati considerati AEE dal Comitato di Vigilanza a partire dal 1/1/2018, ne consegue che i loro componenti quando specificatamente dedicati a tali impianti sono AEE:

-  Videosorveglianza (es. telecamere, brandeggi, ricevitori di telemetria, decoder e trasmettitori, amplificatori di linea, ciclici, quadrivisori e commutatori video, multiplexer, matrici, videoregistratori, illuminatori/lampade alimentatori, distributore video, tastiera, joystick, ecc.)

-  Antintrusione/controllo accessi (es. centrali, organi di comando per antintrusione, avvisatori ottico acustici, schede di analisi, sistemi di trasmissione, lettori, controllori, badge/tag/chiavi, varchi automatici, elettroserrature, antenne e distaccatori /disattivatori per antitaccheggio)

- Citofonia e videocitofonia (es. ingresso pedonale, videocitofono/citofono, nodo audio/video, alimentatore, modulatore SCS, telecamera, ecc.),

·     sono stati considerati AEE dal Comitato di Vigilanza a partire dal 1/1/2018 anche i  contatori di gas elettronici, gruppi di continuità-UPS, altri trasformatori e alimentatori.

 

3.    ESPLICITE ESCLUSIONI PREVISTE DAL D.LGS. 49/14: altri esempi di cosa è o NON è AEE si ricavano dall’interpretazione delle esplicite esclusioni fornite dal Comitato di Vigilanza e Controllo Raee.

·      apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione del d. lgs. 49/14, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura.
 

1) saranno considerati AEE:
- i dispositivi di navigazione satellitare che svolgono il loro corretto funzionamento anche senza l’inserimento nelle vetture;
- le AEE integrate in un articolo di arredamento che non sono specificamente progettate per integrarsi in esso o che possono adempiere le loro funzioni anche se non facenti parte di questi mobili.

2) NON saranno considerati AEE:
- i dispositivi di navigazione satellitare integrati nelle auto
- le AEE appositamente progettate e installate per adattarsi ad un articolo di arredamento che possono svolgere le loro funzioni solo se fanno parte di questi elementi di arredo.

 

        le lampade a incandescenza, pertanto saranno considerate AEE tutte le altre tipologie di lampade.

 

        le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni. Ossia le installazioni che hanno queste caratteristiche: sono una combinazione di macchine, componenti e altri dispositivi; sono assemblate, installate e disinstallate da professionisti; sono installate come parte di un edificio o di una struttura in una predefinita area; sono state costruite “su misura” solo per quella installazione
 

NON saranno considerati AEE l’ascensore, gli impianti di risalita, il sistema di trasporto degli oggetti (ad es. nastro trasportatore di bagagli negli aeroporti), un impianto di stoccaggio automatico, un’installazione di generazione elettrica, un’infrastruttura di segnalazione ferroviaria, pompe di erogazione del carburante, un’installazione di impianto di climatizzazione destinato esclusivamente a usi professionali, non scomponibili in un numero finito di unità di condizionamento d’aria.

 

·      gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, ossia gli utensili che hanno queste caratteristiche: sono immessi sul mercato come utensili e non costruiti “su misura”, sono installati in modo permanente in un dato luogo, sono “grandi” in termini di dimensioni e prestazioni (es. peso oltre 2 ton, volume oltre 15,625 mc).

-          NON saranno considerate AEE le pompe, i generatori di corrente, le macchine da stampa, gli utensili per il controllo numerico, le fresatrici e le foratrici a ponte, le presse per formare i metalli e i compressori.

      i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati (Reg. UE 168/2013)

1) NON saranno considerati AEE
- i veicoli con un numero di ruote diverso da due destinati a persone con difficoltà motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili.

2) saranno considerati AEE:
- gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici, le bici elettriche

      le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale, con alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento, continuo o semi-continuo, tra una serie di postazioni fisse durante il lavoro

NON saranno considerati AEE i carrelli elevatori elettrici, le spazzatrici stradali, le macchine tagliaerba, le carriole elettriche e altre macchine da piccolo giardinaggio.

·      le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese

1) NON saranno considerati AEE:
- i prototipi e le apparecchiature realizzate al solo scopo di ricerca e sviluppo.

2) saranno considerati AEE:
- dispositivi quali centrifughe o di misura della pressione del sangue, se l'apparecchiatura è utilizzabile sia per la ricerca e sviluppo, sia come dotazione in ospedali, sia per scopi educativi.

·        i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del DPR 254/2003, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.
 

1) NON saranno considerati AEE:
- i pace-makers;

2) saranno considerati AEE:
- i dispositivi automatici per il controllo e la somministrazione dell’insulina, in quanto possono essere riutilizzati dopo la sostituzione della parte potenzialmente infetta.

·      le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari.

·
      le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

 

4. DEFINIZIONI:

Al fine di rendere più comprensibile la lettura, ricordiamo alcune definizioni dei principali termini utilizzati:

 Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Si intendono: “Le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.”

Dipendente significa che l'energia elettrica e i campi elettromagnetici (e non ad esempio la benzina o il gas) sono la fonte primaria di energia che consentono all'apparecchiatura di svolgere la sua funzione fondamentale.

In assenza di energia elettrica l'apparecchio non può quindi svolgere le sue funzioni essenziali (quelle primarie). Pertanto, se in un'apparecchiatura l'energia elettrica è usata solo per garantire funzioni di supporto o di controllo l'apparecchio NON rientrerà nel campo di applicazione.

 Produttore. Si intende il soggetto che, stabilito nel territorio nazionale, con qualunque tecnica di vendita (anche a distanza):

1) fabbrica AEE o ne commissiona la progettazione e fabbricazione e le vende sul mercato nazionale apponendovi il suo nome o marchio di fabbrica;

2) rivende sul mercato nazionale, con il proprio nome o marchio di fabbrica, AEE prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore;

3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione.

È considerato produttore anche la persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato dell’UE o in un paese extra UE che vende sul mercato nazionale AEE mediante vendita a distanza a nuclei domestici e non.

Chi produce AEE destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini di alcuni obblighi.


Distributore
. Si intende la persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle Imprese per l’attività di commercio di AEE.

Gli installatori possono essere equiparati ai distributori se iscritti al Registro Imprese per commercio di AEE, seppur come attività secondaria, e, quindi, se commerciano AEE domestiche/dual use saranno soggetti ai conseguenti obblighi.

Quando, invece, l’installatore acquista l’AEE per installarla presso il cliente, resta nell’ambito di una prestazione di servizio (attività di installazione), non è iscritto al Registro Imprese per lo svolgimento dell’attività di commercio e, dunque, non sarà equiparato al distributore.





PRODOTTI DA COSTRUZIONE - CPR 305-2011

La linea guida 17052 dettaglia meglio le modalità per comprendere se un prodotto è da marcare CE o meno, in particolare definisce le condizioni necessarie affinché il prodotto da costruzione sia coperto dallo scopo di applicazione della UNI EN 1090-1.
Tali condizioni sono:

1 - la produzione del prodotto rispetta i requisiti della UNI EN 1090-2 (acciaio) o UNI EN 1090-3 (alluminio)

2 - il prodotto è un "prodotto da costruzione" come definito nel Reg 305/2011, il che significa che:

a - il prodotto viene incorporato in modo permanente nella struttura (edifici o lavori di ingegneria civile) e

b - il prodotto ha funzioni strutturale in relazione alla costruzione, cioè il cedimento del componente influenza l'intera struttura determinando crolli, totali o parziali, e carenze nel rispetto della sicurezza in caso di incendio.

3 - lo standard non si applica nella costruzione di prodotti coperti da altre norme armonizzate o ETA.

I prodotti strutturali da costruzione sono parte di una costruzione portante che è dato dall'assemblaggio  organizzato di parti collegate, progettato per fornire resistenza meccanica e stabilità alle opere. Un modo per identificare  un prodotto strutturale da costruzione è porsi la domanda "Se il prodotto viene rimosso questo ha effetto sulla resistenza e stabilità della struttura o parte della struttura?" se la risposta è si allora il prodotto è un prodotto da costruzione e ricade nell'ambito di applicazione della UNI EN 1090-1.





NR 12 - sicurezza macchine in Brasile -  nuova edizione 2017


NR-12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Ultimo aggiornamento

MINISTÉRIO DO TRABALHO  GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 873, DE 6 DE JULHO DE 2017

 

Publicação D.O.U.

Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 06/07/78

 

Atualizações D.O.U.

Portaria SSST n.º 12, de 06 de junho de 1983 14/06/83

Portaria SSST n.º 13, de 24 de outubro de 1994 26/10/94

Portaria SSST n.º 25, de 28 de janeiro de 1996 05/12/96

Portaria SSST n.º 04, de 28 de janeiro de 1997 04/03/97

Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro de 2010 24/12/10

Portaria SIT n.º 293, de 08 de dezembro de 2011 09/12/11

Portaria MTE n.º 1.893, de 09 de dezembro de 2013 11/12/13

Portaria MTE n.º 857, de 25 de junho de 2015 26/06/15

Portaria MTPS n.º 211, de 09 de dezembro de 2015 10/12/15

Portaria MTPS n.º 509, de 29 de abril de 2016 02/05/16

Portaria MTb n.º 1.110, de 21 de setembro de 2016 22/09/16

Portaria MTb n.º 1.111, de 21 de setembro de 2016 22/09/16

 

Notas Técnicas D.O.U.

Nota Técnica DSST/SIT n.º 48/2016

Nota Técnica DSST/SIT n.º 179/2016

Nota Técnica DSST/SIT n.º 253/2016

Nota Técnica DSST/SIT n.º 254/2016

Nota Técnica DSST/SIT n.º 02/2017

 

Instruções Normativas D.O.U.

Instrução Normativa DSST/SIT n.º 129/2017




  MACCHINE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

 

D.Lgs. 29/2017 – articolo 6 – Comunicazione all'autorità sanitaria territorialmente competente

 

Gentili CLIENTI,

 

Vi informiamo che lo scorso 17 luglio le principali Associazioni di costruttori di macchine, hanno ricevuto una comunicazione ufficiale dal Ministero della Salute che fornisce tutte le informazioni necessarie su questo adempimento introdotto dal D.Lgs. 29/2017.

 

La comunicazione va inoltrata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) competente per territorio, in riferimento alla sede operativa degli stabilimenti dove viene svolta l'attività. Lo Sportello provvederà ad inviare la comunicazione all’Autorità Sanitaria Competente.

L’azienda dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita. Per esempio, se un'azienda ha uno stabilimento di produzione in un Comune e uno in un altro Comune, dovrà inoltrare due comunicazioni, una al SUAP del primo Comune e una al SUAP del secondo Comune.

Nella circolare del Ministero potete trovare il modello da utilizzare per la comunicazione, con alcuni chiarimenti sulla compilazione del modulo stesso. Se avete già provveduto alla comunicazione in altra forma, il Ministero specifica che non deve essere ripetuta e che sarà considerata valida.

Per Vostra comodità inoltriamo il modello del Ministero anche in formato word.

 

Il termine di scadenza per l’invio dei modelli è il 31 luglio 2017.

 

L’obbligo di comunicazione non è in carico ai soli produttori ma a tutti gli operatori economici che svolgono una o più delle seguenti attività riguardanti i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti (l’aspetto che conta è la sede dello stabilimento dove viene svolta una delle seguenti attività):

·    Produzione in proprio o per conto terzi di:

o  materiali  destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) (compresi i pezzi di ricambio)

o  “materie prime” (MP) destinate alla produzione di MOCA (Per le materie plastiche, l'obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall'obbligo di comunicazione).

·    Trasformazione di MP (comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti. Es. produzione di Tetrapack ® e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.

·    Assemblaggio: comprende la produzione  di oggetti a contatto con alimenti (OCA) partendo da materie prime adatte al contatto con gli alimenti. Es. produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici...

·    Deposito ingrosso:  comprende la sola attività di stoccaggio e vendita all’ingrosso di MOCA

·    Distribuzione all'ingrosso: comprende gli OE che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di MP o MOCA (destinati ad altri OE o altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo e-commerce.

·    Sono esclusi solo gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale.

Inoltre in relazione al D.Lgs. 29/2017 – articolo 6 comma 7 sono previste delle sanzioni nel caso in cui non si implementino delle procedure relative al controllo del processo (cfr. Regolamento europeo 2023/2006, articolo 6 e 7).

 

Il ns Studio ha definito un opportuno processo per l’implementazione del controllo del processo e l’esecuzione delle prove di migrazione.

 

In caso d’interesse prendere contatti con la ns segreteria, inviandoci l’elenco della tipologia delle macchine immesse sul mercato e per ognuna di essa, l’elenco dei materiali (acciaio, gomma, etc…) destinata al contatto con gli alimenti.






Tutte le Comunicazioni delle norme armonizzate per Direttiva/Regolamento CE/UE aggiornate quotidianamente.

Agg. 28.03.2017

n.

Prodotto

Direttiva

Recepimento    

Norme 

Data

01

Prodotti da costruzione (Abrogata)

89/106/CEE

D.P.R. 246/1993

2013C 186-02

28.06.2013

02

Dispositivi Protezione Individuale DPI
Dispositivi Protezione Individuale DPI (nuovo)

89/686/CEE
Reg. (UE) 2016/425

D.Lgs. 475/1992
N.P.

2016C 332-02
---

09.09.2016
---

03

Dispositivi medici impiantabili attivi

90/385/CEE

D.Lgs. 507/1992

2016C 173-02

13.05.2016

04

Caldaie ad acqua calda

92/42/CEE

D.P.R. 660/1996

---

---

05

Esplosivi per uso civile
Esplosivi per uso civile (nuova)

93/15/CEE
2014/28/UE

D.Lgs. 7/1997
D. Lgs. 81/2016

2006C 221-02

 

14.09.2006

06

Dispositivi medici MD

93/42/CEE

D. Lgs. 46/1997

2016C 173-03

13.05.2016

07

ATEX
ATEX (nuova)

94/9/CE
2014/34/UE

D.P.R. 126/1998
D. Lgs. 85/2016

2016C 126-01
2016C 293-04

08.04.2016
12.08.2016

08

Imbarcazioni da diporto

2013/53/UE
94/25/CE

D.Lgs. 5/2016
D.Lgs. 436/96

2016C 332-04
2016C 174-03

09.09.2016
14.05.2016

09

Ascensori
Ascensori (nuova)

95/16/CE
2014/33/UE

D.P.R. 162/1999
---

2015C 412-02
2016C 293-05

11.12.2015
12.08.2016

10

Attrezzature a pressione PED
Attrezzature a pressione PED (nuova)

97/23/CE
2014/68/UE

D.Lgs. 93/2000
D.Lgs. 26/2016

2014C 313-02
2016C 293-01

12.09.2014
12.08.2016

11

Dispositivi medico-diagnostici in vitro

98/79/CE

D.Lgs. 332/2000

2016C 173-04

13.05.2016

12

R&TTE
RED (nuova)

99/5/CE
2014/53/UE

D.Lgs. 269/01
D. Lgs. 128/2016

2016C 249-01
2017C 076-04

08.07.2016
10.03.2017

13

Impianti a fune trasporto persone
Impianti a fune trasporto persone (nuova)

2000/9/CE
Reg. (UE) 2016/424

D.Lgs. 210/2003
N.P.

2015C 412-04
-
--

11.12.2015
---

14

Strumenti di misura MID
Strumenti di misura MID (nuova)

2004/22/CE
2014/32/UE

D.Lgs. 22/2007
D.Lgs. 84/2016

2014C 76-01
---

14.03.2014
---

15

Compatibilità elettromagnetica EMC
Compatibilità elettromagnetica EMC (nuova)

2004/108/CE
2014/30/UE

D.Lgs. 194/2007
D. Lgs. 80/2016

2015C 014-01
2016C 293-03

16.01.2015
12.08.2016

16

Macchine

2006/42/CE

D. Lgs. 17/2010

2016C 332-01

09.09.2016

17

Materiale elettrico bassa tensione BT
Materiale elettrico bassa tensione BT (nuova)

2006/95/CE
2014/35/UE

L. 791/1977
D. Lgs. 86/2016

2016C 124-03
2016C 249-03

08.04.2016
08.07.2016

18

Articoli pirotecnici

2013/29/UE

D.Lgs 123/2015

2013C 136-06

15.05.2013

19

Strumenti per pesare a fun. non aut.
Strumenti per pesare a fun. non aut. (nuova)

2009/23/CE
2014/31/UE

---
D. Lgs. 83/2016

2016C 014-02
---

15.01.2016
---

20

Giocattoli

2009/48/CE

D.Lgs. 54/2011

2015C 378-01

13.11.2015

21

Recipienti semplici a pressione SPV
Recipienti semplici a pressione SPV (nuova)

2009/105/CE
2014/29/UE

D.Lgs. 311/1991
D. Lgs. 82/2016

2014C 8-03
2016C 138-02

11.01.2014
20.04.2016

22

Attrezzature a pressione trasportabili TPED

2010/35/UE

D. Lgs. 78/2012

---

---

23

Ecodesign ERP (Energy Related Products)

2009/125/CE

D.Lgs. 15/2011

2017/C 044-01

10.02.2017

 

Ecodesidn EuP (Energy-using Products)

2005/32/CE

D.Lgs. 201/2007

2016C 460/01

09/12/2016

24

Apparecchi a gas
Apparecchi a gas (nuovo)

2009/142/CE
Reg. (UE) 2016/426

D.P.R. 661/1996
N.P.

2010C 118-01
---   

07.05.2010
---

25

RoHS II

2011/65/UE

D.Lgs. 27/2014

---

---

26

Sicurezza generale Prodotti

2001/95/CE

D.Lgs. 172/2004

2015C 335-01

09.10.2015

27

Prodotti Costruzione CPR - Norme

305/2011

Reg. 305/2011

2017C 076-05

10.03.2017

 

Prodotti Costruzione CPR - Documenti EAD

305/2011

Reg. 305/2011

2017C 010-01

13.01.2017

28

Pesticidi

2009/128/CE

D. Lgs. 50/2012

2015C 196-02

12.06.2015

29

Equipaggiamento marino (marcatura Spec.)

2014/93/UE

Dec. 31.07.2015

IMO

 

30

Emissione acustica ambientale macchine

2000/14/CE

D.Lgs 262/2002

---

---

31

Normativa Unione sull'armonizzazione

NQN

---

2017C 076-03

10.03.2017

32

Regolamento REACH

Reg. 1907/2006

---

2017C 010-02

13.01.2017

33

Sistema interoperabilità ferroviario

2008/57/CE

 

2016C 249-04

08.06.2016



  Riconoscimento del  "Certificato di Prova" del laboratorio Cinese

Sovente l’Agenzia delle dogane non riconosce i test report di laboratori anche famosi senza la firma di un  responsabile tecnico europeo.
Il nuovo Manuale Procedurale per i Controlli Doganali emesso dalla Agenzia delle Dogane ed in vigore dal Gennaio 2010, richiede quanto segue:  

"Il rapporto di prova emesso da un laboratorio avente sede in un Paese Terzo può essere riconosciuto valido se il laboratorio è sede secondaria di un laboratorio europeo e se il rapporto di prova rilasciato dal laboratorio extra europeo è sottoscritto dal Responsabile tecnico o Direttore tecnico del laboratorio avente sede nell‟Unione europea”

Le norme europee vigenti ci permettono di dimostrare che un laboratorio con sede in Cina e accreditato CNAS è automaticamente riconosciuto come accreditato ACCREDIA e quindi valido in Italia.  
Difatti esiste il mutuo riconoscimento tra ITALIA e CINA in questo ambito.  
La normativa europea delega all’importatore la responsabilità totale del prodotto come se fosse il fabbricante e quindi può scegliere una autonomia il laboratorio di sua fiducia in CINA che segua quanto previsto delle relative direttive di prodotto.

A titolo esemplificativo, quando un prodotto deve essere sottoposto ad una procedura con cui un ente notificato esamina dei campioni e ne verifica la conformità alla norma armonizzata e successivamente controlla periodicamente la produzione del vostro fornitore secondo un manuale FPC previsto dal CPR 305/2011. Questo può essere tranquillamente fatto da un ente accreditato CNAS in Cina.  Sul prodotto comparirà la Marcatura CE con il numero dell’ente notificato che effettua questo audit annualmente. Se il fornitore è d’accordo, potete pure apporre il vostro nome sul prodotto





MACCHINE VERSO LA TURCHIA


LA TURCHIA PUR NON FACENTE PARTE DELL'UNIONE EUROPEA DAL 2006 HA DEFINITIVAMENTE SOTTOSCRITTO DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON I QUALI S'IMPEGNA A GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI QUALI MACCHINE. (SI VEDA LA LINEA GUIDA BLU EMESSA DALLA COMMISSIONE EUROPEA E PUBBLICATA NELLA GAZZETTA DELL'UNIONE EUROPEA.

PERTANTO LE MACCHINE, NON RIENTRANTI IN ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA MACCHINE, POSSONO ESSERE REGOLARMENTE IMMESSE NEL MERCATO TURCO SENZA LIMITAZIONI OD OSTACOLI DA PARTE DI ENTITA' DEL COMMERCIO ESTERO TURCO.

LINK DA CUI SCARICARE LA GUIDA ANCHE IN INGLESE (VEDERE PARAGRAFO N. 2.4.8)
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7326 

CERTIFICATO  A.TR.

L’A.TR è un certificato previsto dall'accordo Unione Europea/Turchia, emesso a richiesta dell'operatore per attestare che la merce descritta nel modulo è in libera circolazione, cioè in esenzione dai dazi doganali a destinazione.

L'esenzione vale per le spedizioni dall'Unione Europea verso la Turchia ed anche dalla Turchia verso l'Unione Europea.

Non si applica ai prodotti agricoli e a quelli appartenenti alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

L’A.TR non è un documento obbligatorio, è necessario solo se l'importatore lo richiede per usufruire dell’esenzione daziaria.

Viene rilasciato dalle autorità doganali ai sensi del codice doganale comunitario.

Ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro tale termine alle autorità doganali turche.




  Robots and robotic devices — Collaborative robots - ISO/TS 15066:2016

È stata pubblicata la specifica tecnica ISO/TS 15066:2016 “Robots and robotic devices – Collaborative robots”.

Per robot collaborativo si intende un robot che opera condividendo lo spazio di lavoro con un operatore umano.

Questo documento definisce i criteri per la valutazione dei rischi generati dall’utilizzo di robot collaborativi e le misure di protezione che devono essere adottate.

Pur non essendo una norma, e quindi non potendo essere armonizzata ai sensi della direttiva macchine, la specifica tecnica ISO/TS 15066 definisce lo stato dell’arte attuale per la progettazione e realizzazione di sistemi robotici collaborativi.

1 Scope

This Technical Specification specifies safety requirements for collaborative industrial robot systems and the work environment, and supplements the requirements and guidance on collaborative industrial robot operation given in ISO 10218-1 and ISO 10218-2.

This Technical Specification applies to industrial robot systems as described in ISO 10218-1 and ISO 10218-2. It does not apply to non-industrial robots, although the safety principles presented can be useful to other areas of robotics.

 

3 Terms and definitions

collaborative operation - state in which a purposely designed robot system and an operator work within a collaborative workspace

collaborative workspace - space within the operating space where the robot system (including the workpiece) and a human can perform tasks concurrently during production operation




 

Collaborative operations

Collaborative operations may include one or more of the following methods:

a) safety-rated monitored stop;

b) hand guiding;

c) speed and separation monitoring;

d) power and force limiting.

 

5.5.2 Safety-rated monitored stop

In this method, the safety-rated monitored stop robot feature is used to cease robot motion in the collaborative workspace before an operator enters the collaborative workspace to interact with the robot system and complete a task (e.g. loading a part onto the end-effector).
If there is no operator in the collaborative workspace, the robot may operate non-collaboratively. When the robot system is in the collaborative workspace, the safety-rated monitored function is active and robot motion is stopped, the operator is permitted to enter the collaborative workspace. Robot system motion can resume without any additional intervention only after the operator has exited the collaborative workspace.

 

5.5.3 Hand guiding

In this method of operation, an operator uses a hand-operated device to transmit motion commands to the robot system.
Before the operator is permitted to enter the collaborative workspace and conduct the hand-guiding task, the robot achieves a safety-rated monitored stop (see 5.5.2).
The task is carried out by manually actuating guiding devices located at or near the robot end-effector.
Robot systems used for hand guiding can be equipped with additional features, such as force amplification, virtual safety zones or tracking technologies.
If the requirements of 5.5.5 are fulfilled in a hand guiding task, then the requirements of 5.5.3 do not apply.

 

5.5.4 Speed and separation monitoring

In this method of operation, the robot system and operator may move concurrently in the collaborative workspace.
Risk reduction is achieved by maintaining at least the protective separation distance between operator and robot at all times.
During robot motion, the robot system never gets closer to the operator than the protective separation distance.
When the separation distance decreases to a value below the protective separation distance, the robot system stops.
When the operator moves away from the robot system, the robot system can resume motion automatically according to the requirements of this clause while maintaining at least the protective separation distance.
When the robot system reduces its speed, the protective separation distance decreases correspondingly.

 

5.5.5 Power and force limiting

In this method of operation, physical contact between the robot system (including the workpiece) and an operator can occur either intentionally or unintentionally.
Power and force limited collaborative operation requires robot systems specifically designed for this particular type of operation.
Risk reduction is achieved, either through inherently safe means in the robot or through a safety-related control system, by keeping hazards associated with the robot system below threshold limit values that are determined during the risk assessment.
A means to establish the threshold limits values is outlined in Annex A.





  Motori elettrici da 0,75 a 375 kW: Classe IE3 dal 1 Gennaio 2017

Dal 1 Gennaio 2017 i motori elettrici (potenza da 0,75 a 375 kW), in accordo con il Regolamento (CE) 640/2009, dovranno avere Classe di efficienza IE3 o IE2 (con inverter).

Il Regolamento CE 640/2009 si applica a motori elettrici così come definiti all’Articolo 2, comma 1 ovvero a motori trifase 2, 4 e 6 poli a singola velocità, con potenze da 0,75 kW a 375 kW compresi, tensione fino a 1000 V e con la capacità di operare in servizio continuo.
Sono esplicitamente esclusi (Articolo 1, comma 2) dal campo di applicazione i motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido e i motori completamente integrati in un prodotto per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto. Sono inoltre esclusi i motori per applicazioni speciali (es. motori per ambienti ATEX e motori auto frenanti).

Le nuove classi di efficienza

Le nuove classi IE definite dalla nuova norma IEC 60034-30:2008 si basano sul metodo di prova IEC 60034-2-1 del Settembre 2007.

Sulla base dello stesso criterio della precedente norma, vengono individuate delle differenti classi:

IE1 = rendimento standard

IE2 = alto rendimento

IE3 = Premium Efficiency

I livelli di rendimento in accordo alla 60034-30:2008 devono essere misurati con l'applicazione del metodo specificato nella norma IEC 60034-2-1 e sono riportati tali e quali nell’Allegato I del Regolamento 640/2009/CE per le sole classi IE2 e IE3.

Con il nuovo Standard EN 50598-2, vengono definiti i Requisiti e limiti dei sistemi elettrici di azionamento (PDS) attraverso le classi IES (International Efficiency of Systems IS0/IES1/IS2), in questo modo è possibile determinare la classificazione di efficienza energetica/valutazione dell’insieme motore-sistema elettrico di azionamento.

La gamma media è IES1 e sistemi che non raggiungono il valore minimo di IES1 sono classificate come IES0, i sistemi più efficienti, con valori del 20% sopra IES1, sono identificati come IES2.

Questo nuovo standard aiuterà anche agli utenti finali in valutazioni più accurate.

Gli obblighi temporali

Il Regolamento prevede 3 step di applicazione:

1. 16 Giugno 2011 - Fase 1: tutti i motori dovranno avere come livello minimo di efficienza IE2.

2. 01 Gennaio 2015 - Fase 2: i motori con potenza da 7,5 a 375 kW dovranno avere efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.

3. 01 Gennaio 2017 - Fase 3: i motori con potenza da 0,75 a 375 kW dovranno avere efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.

REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici.






  Pacchetto di misure noto come "Nuovo Quadro Normativo" (NQN)

Le misure sono intese a rafforzare e modernizzare le condizioni per l'immissione sul mercato dell'UE di una vasta gamma di prodotti industriali.

I testi giuridici pubblicati nella GUUE sono:

Il regolamento (CE) n 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n 339/93.

Il regolamento (CE) n 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione 3052/95/CE.

La Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio.

Allineamenti al 30 Settembre 2016

L'allineamento della legislazione sui prodotti alla data del 30 Settembre 2016 è la seguente:

Direttiva

Recepimento

Direttiva Bassa Tensione

 2014/35/UE

D. Lgs. 81/2016

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

 2014/30/UE

D. Lgs. 80/2016

Direttiva ATEX

 2014/34/UE

D. Lgs. 85/2016

Direttiva Ascensori

 2014/33/UE

in corso

Direttiva Recipienti Semplici a Pressione

 2014/29/UE

D. Lgs. 82/2016

Direttiva Strumenti di misura

 2014/32/UE

D. Lgs. 84/2016

Direttiva sugli strumenti per pesare non automatici

 2014/31/UE

D. Lgs. 83/2016

Direttiva Esplosivi uso civile

 2014/28/UE

D. Lgs. 81/2016

Direttiva RED

 2014/53/UE

D. Lgs. 128/2016


Inoltre, la legislazione, è stata allineata nelle aree di:

Direttiva

Recepimento

Direttiva Attrezzature a Pressione

2014/68/UE

D. Lgs. 26/2016

 

 

 


 





NUOVO ELENCO DELLE NORME ARMONIZZATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE - Comunicazione 2016/C 332/01 del 09 Settembre 2016

Pubblicazione del 09.09.2016: scarica file

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Prime pubblicazioni in evidenza:

EN ISO 14122-1:2016
Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario — Parte 1: Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli (ISO 14122-1:2016)

EN ISO 14122-2:2016
Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario — Parte 2: Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio (ISO 14122- 2:2016)

EN ISO 14122-3:2016
Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario — Parte 3: Scale, scale a castello e parapetti (ISO 14122-3:2016)

EN ISO 14122-4:2016
Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario — Parte 4: Scale fisse (ISO 14122-4:2016)

EN ISO 19353:2016
Sicurezza del macchinario — Prevenzione e protezione contro l’incendio (ISO 19353:2015)

EN ISO 4254-14:2016
Macchine agricole — Sicurezza — Parte 14: Fasciatrici per balle di foraggio (ISO 4254- 14:2016)

EN ISO 8528-13:2016
Motore alternativo a combustione interna che aziona gruppi elettrogeni a corrente alternata — Parte 13: Sicurezza (ISO 8528-13:2016)

EN ISO 11145:2016
Ottica e fotonica — Laser e sistemi laser — Vocabolario e simboli (ISO 11145:2016)

EN ISO 11850:2011/A1:2016

EN 16743:2016
Macchine per l'industria alimentare — Macchine affettatrici industriali automatiche — Requisiti di sicurezza e di igiene

EN 16774:2016
Sicurezza del macchinario — Requisiti di sicurezza per convertitori di acciaio e relative attrezzature

EN ISO 17916:2016
Sicurezza delle macchine per il taglio termico (ISO 17916:2016)

EN ISO 20361:2015
Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi — Procedura per prove di rumorosità — Classi di accuratezza 2 e 3 (ISO 20361:2015)

EN 60335-2-89:2010 A
pparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — Parte 2: Norme particolari per apparecchi per la refrigerazione commerciale comprendenti un'unità di condensazione del fluido frigorifero, o un compressore, incorporato o remoto

EN 60335-2-102:2016
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 2: Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a gas, gasolio e combustibile solido provvisti di connessioni elettriche

EN 62841-2-11:2016
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio — Sicurezza — Parte 2-11: Prescrizioni particolari per seghe alternative portatili (seghetti e seghe universali)





Radiazioni emesse dal macchinario

EN 12198-1
Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario
Principi generali


EN 12198-2
Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario
Procedura di misurazione dell’emissione di radiazione


EN 12198-3
Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario
Riduzione della radiazione per attenuazione o schermatura


I macchinari alimentati da corrente elettrica oppure contenenti sorgenti di radiazioni possono emettere radiazioni o generare campi elettrici e/o magnetici. 
I campi e le emissioni di radiazioni variano in frequenza e in grandezza.

1. Classificazione delle radiazioni in base alla frequenza e alla lunghezza d'onda

Ai fini della presente norma, la classificazione delle radiazioni in base alla frequenza e alla lunghezza d'onda o energia è fornita nel prospetto seguente.

Natura

Tipo

Frequenza/lunghezza d'onda

Campi elettrici e/o magnetici
Onde elettromagnetiche
Radiazione ottica
Radiazione ottica
Radiazione ottica

Frequenza bassa ed estremamente bassa
Radiofrequenza
Infrarossa
Visibile
Ultravioletta

0 < f < 30 kHz
30 kHz < f < 300 GHz
1 mm > λ > 780 nm
780 nm > λ > 380 nm
380 nm > λ > 100 nm

 

 

 

f = frequenza
λ = lunghezza d'onda.

 

 

Nota 
Gli intervalli sopra specificati relativi alla frequenza e alla lunghezza d'onda delle radiazioni possono essere diversi in altri documenti riguardanti le radiazioni.

2. Caratteristiche delle emissioni di radiazioni

Le emissioni di radiazioni possono inoltre essere caratterizzate dalla loro intensità, durata, frequenza, distribuzione spaziale e spettrale, per esempio:

- onda continua;
- modulata, a impulsi;
- a banda larga (copre varie frequenze);
- con spettro continuo o discreto (spettro a righe);
- caratteristiche geometriche;
- coerente, non coerente;
- polarizzazione.

3. Categorie di emissioni

Categoria 1
Il fabbricante deve specificare, nelle informazioni per l'utilizzo, le misure di protezione appropriate che devono essere prese, considerando le caratteristiche tecniche della macchina e le informazioni sui livelli di emissione di radiazioni rimanenti in diverse aree attorno alla macchina.

Categoria 2
Le misure di protezione sono necessarie. L'individuazione di quali misure di protezione siano necessarie dipende dal livello di emissione, da come è impiegata la macchina e da altri fattori. Devono essere fornite informazioni sui pericoli, sui rischi e sugli effetti secondari. 
L'addestramento può essere necessario.
Quando una norma di tipo C per tipi o gruppi particolari di macchine è in fase di elaborazione, essa deve includere le misure di protezione necessarie.

4. Marcatura

Le macchine rientranti nelle categorie 1 e 2 devono essere marcate.

La marcatura consiste in:
- un segnale di sicurezza che rappresenta il tipo di emissione di radiazione (campo magnetico, elettromagnetico, radiazione ottica).
- Il numero di categoria (categoria 1 o categoria 2).
- Il numero della presente norma: EN 12198.





Pubblicati 7 Decreti attuativi nuove Direttive di Prodotto: BT, EMC, ATEX, SPV, MID, ecc

In Gazzetta Ufficiale SO n. 121 del 25 Maggio 2016 pubblicati i Decreti attuativi delle nuove Direttive di Prodotto:

Decreto Legislativo 18 maggio 2016 n. 80 | EMC
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 81 | Esplosivi Uso Civile
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 82 | Recipienti semplici a pressione
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 83 | Strumenti pesare
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84 | Strumenti misura
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 | ATEX
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86 | Bassa  Tensione





ISO 13849-1:2015 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design
 

PRINCIPALI NOVITA':
·        precisazione dell'applicabilità della norma solamente ai circuiti di comando che intervengono almeno una volta all'anno (“high demand mode” o “continuos mode”);

·        introduzione del concetto di componenti “proven in use”;

·        indicazione della necessità, se del caso, di considerare le funzioni in presenza ed in assenza di alimentazione esterna;

·        modifica del criterio suggerito per la selezione di F nella stima del PLr;

·        introduzione del criterio di occorrenza nella stima del PLr;

·        chiarificazione sulla valutazione dei pericoli che si possono manifestare simultaneamente;

·        innalzamento a 2500 anni del massimo valore di MTTFd per circuiti in categoria 4;

·        introduzione della possibilità di utilizzo del concetto di B10d per componenti idraulici;

·        maggiori spiegazioni sui criteri di scelta dei valori tabulati di copertura diagnostica;

·        precisazioni sul comportamento dei circuiti di categoria 2;

·        possibilità di stimare il PL nel caso in cui non siano disponibili i valori di MTTFd/B10d dei component;

·        precisazione sui criteri di assegnazione del punteggio per le CCF.

PRINCIPALI NOVITA' DI DETTAGLIO:

ISO 13849-1:2015 provides safety requirements and guidance on the principles for the design and integration of safety-related parts of control systems (SRP/CS), including the design of software. For these parts of SRP/CS, it specifies characteristics that include the performance level required for carrying out safety functions. It applies to SRP/CS for high demand and continuous mode, regardless of the type of technology and energy used (electrical, hydraulic, pneumatic, mechanical, etc.), for all kinds of machinery.

It does not specify the safety functions or performance levels that are to be used in a particular case.

This part of ISO 13849 provides specific requirements for SRP/CS using programmable electronic system(s).

It does not give specific requirements for the design of products which are parts of SRP/CS. Nevertheless, the principles given, such as categories or performance levels, can be used.

NOTE 1 Examples of products which are parts of SRP/CS: relays, solenoid valves, position switches, PLCs, motor control units, two-hand control devices, pressure sensitive equipment. For the design of such products, it is important to refer to the specifically applicable International Standards, e.g. ISO 13851, ISO 13856‑1 and ISO 13856‑2.

NOTE 2 For the definition of required performance level, see 3.1.24.

NOTE 3 The requirements provided in this part of ISO 13849 for programmable electronic systems are compatible with the methodology for the design and development of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems for machinery given in IEC 62061.

NOTE 4 For safety-related embedded software for components with PLr = e, see IEC 61508?3:1998, Clause 7.






NUOVO APPROCCIO 2016: LE NUOVE DIRETTIVE DI PRODOTTO CE/UE

Nella Tabella sottostante, si evidenziano le nuove Direttive UE (1), con la Direttiva sostituita(2), la data di entrata in vigore(3), la data di abrogazione della Direttiva sostituita(4), il Decreto di recepimento (5) e la data di entrata in vigore del Decreto di Recepimento (6):
 

 

Nuova (1)

Direttiva sostituita (2)  

Data entrata
in vigore 
(3)

Abrogazione Direttiva (4)

Decreto Recepimento (5)  

Data entrata
in vigore 
(6)

ATEX

Direttiva 2014/34/UE

Direttiva
94/9/CE

30 Marzo 2014

20 Aprile 2016

in corso Schema

---

ASCE

Direttiva 2014/33/UE
 

Direttiva
95/16/CE

30 Marzo 2014

20 Aprile 2016

in corso Schema

---

LVD

Direttiva 2014/35/UE

Direttiva 2006/95/CE

30 Marzo 2014

20 Aprile 2016

in corso Schema

---

EMC

Direttiva 2014/30/UE

Direttiva 2004/108/CE

18 Marzo 2014

20 Aprile 2016

in corso Schema

---

PED

Direttiva 2014/68/UE

Direttiva
97/23/CE

20 Luglio 2014 

19 Luglio 2016

Decreto 26/2016

19 Luglio 2016

R&TTE

Direttiva 2014/53/UE

Direttiva 1999/5/CE

11 Giugno 2014

13 Giugno 2016

in corso Schema

---



Direttiva 2014/35/UE - LVD
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 

Allegato IV Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)

1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie): 
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato: 
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. 
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del materiale elettrico che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente se necessario per l’identificazione del materiale elettrico): 
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: 
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità: 
7. Informazioni supplementari: 
Firmato a nome e per conto di: 
(luogo e data del rilascio): 
(nome, funzione) 
(firma):

(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.


Direttiva 2014/30/UE - EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Allegato IV Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX) 

1. Modello di apparecchio/Prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. 
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’apparecchio che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente laddove necessario per l’identificazione dell’apparecchio: 
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: 
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle specifiche: 
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato: 
8. Informazioni supplementari: 
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) 
(firma):

(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.



Direttiva 2014/68/UE - PED
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

Allegato IV Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)

1. Attrezzatura a pressione o insieme (numero di prodotto, di tipo, di lotto, o di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere un’immagine, laddove necessario per l’identificazione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme):
- descrizione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme,
- procedura di valutazione di conformità utilizzata,
- per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonché delle procedure di valutazione di conformità utilizzate.
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Eventualmente, il nome, l’indirizzo e il numero dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione di conformità e il numero del certificato rilasciato, nonché un riferimento al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, certificato di esame UE del tipo, tipo di progetto, certificato di esame UE del progetto o certificato di conformità.
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio): (nome e cognome, funzione) (firma):
(eventualmente, identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato)

(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.



Direttiva 2014/34/UE - ATEX Prodotti
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

Allegato X Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)

1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la tracciabilità; se necessario per l’identificazione del prodotto è possibile includere un’immagine):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) … ha effettuato (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il certificato:
8. Informazioni aggiuntive: Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma):

(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.



Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ALLEGATO VI DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

1. N. … (identificazione unica dell’AEE):

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario:

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell’installatore):

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’AEE che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, ove opportuno):

5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (*).

6. Ove applicabile, i riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o i riferimenti alle specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7. Ulteriori informazioni:

Firmato in vece e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):




Direttiva 2011/65/UE RoHS II
DIRETTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

ALLEGATO VI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. XXX) (1)

1. Apparecchiatura radio (numero di prodotto, di tipo, di lotto o di serie):

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'apparecchiatura radio che ne consenta la tracciabilità. Essa può comprendere un'immagine a colori sufficientemente chiara se necessario per l'identificazione dell'apparecchiatura radio):

5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: Direttiva 2014/53/UE Se del caso, altre normative di armonizzazione dell'Unione

6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità. I riferimenti devono essere indicati con il loro numero di identificazione e versione e, se del caso, la data di emissione:

7. Se del caso, l'organismo notificato … (denominazione, numero) … ha effettuato … (descrizione dell'intervento) … e rilasciato il certificato di esame UE del tipo: …

8. Se del caso, una descrizione degli accessori e dei componenti inclusi nella dichiarazione di conformità UE, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto:

9. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di: …

(luogo e data del rilascio):

(nome, funzione) (firma):

(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.

ALLEGATO VII DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

 La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 10, paragrafo 9, deve essere presentata come segue: Il fabbricante, [nome del fabbricante], dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [designazione del tipo di apparecchiatura radio] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:








ISO 14120: pubblicata da ISO la versione ufficiale 2015


ISO 14120:2015 specifica i requisiti generali per la progettazione, la costruzione, e la scelta dei ripari fornite per la protezione delle persone dai rischi meccanici, indica altri pericoli che potrebbero influenzare la progettazione e la costruzione di ripari, si applica alle protezioni per macchine che verranno realizzate dopo la pubblicazione.

I requisiti sono applicabili a ripari fissi o mobili. 
La presente norma internazionale non comprende dispositivi di interblocco. Questi sono coperti nella norma ISO 14119.

ISO 14120:2015 non fornisce requisiti per i sistemi di protezione alla mobilità, come ROPS (rollover protective structures), FOPS (falling-object protective structures) e TOPS (tip over protective structures) o alla capacità delle macchine di sollevare carichi.

ISO 14120 - General requirements for design and construction of fixed and movable guards

Revision of ISO 14120

2015 an updated version of ISO 14120 will be published and it will replace the old standard EN 953. This new standard will also be harmonized. Transition period from the publishing date is one year. In the transition period you are free to choose which standard you will use as long your machinery is handed over before the transition period has ended. You have to choose one standard to use, either EN 953 or ISO 14120. It is not allowed to use booth standards.

ISO 14120 has not been revised since 1997 and many clauses needed updated wording for better understanding. Requirements for safety has been updated and tightened to comply with the Machinery Directive, the definitions and terms have been updated, validation and verification has a new table and the information of use is very clear with who can remove guards and what the manual shall include.

Type of standard

ISO 14120 is a type-B2 standard as stated in ISO 12100. Guards provide a risk reduction for both protection against unintended access and against ejected parts and substances. The guarding can also give protection against others hazards e.g. noise, fire, biological hazards, radiation.

Scope

ISO 14120 is an International Standard that specifies general requirements for the design, construction and selection of guards provided to protect persons from mechanical hazards. It indicates other hazards that can influence the design and construction of guards and it applies to guards for machinery which will be manufactured after it is published. The requirements are applicable if fixed and movable guards are used. This International Standard does not cover interlocking devices, these are covered in ISO 14119.
ISO 14120 does not provide requirements for special systems relating specifically to mobility or to the ability to lift loads such as ROPS (Rollover Protective Structures), FOPS (Falling-Object Protective Structures and TOPS (Tip over Protective Structures) are outside the scope of this standard

Some important updates to the standard

3.7 Tool

implement such as a key or wrench designed to open and close a fastener. Note to entry: An improvised implement such as a coin or a nail-file cannot be considered as a tool.

3.8 Use of a tool

action by a person under known and predetermined circumstances as part of a safe working procedure

4 Risk assessment

In order to select and design types of guards appropriate to particular machinery, it is important to assess the risk arising from the various hazards present at that machinery and the foreseeable categories of persons who can be exposed to the hazard(s) (see ISO 12100:2010, Clause 5).

5.1.3 Containment of ejected parts and other impacts

Where there is a foreseeable risk of
- ejection of parts (for example workpiece or broken tooling) from the machine,
- impacts from parts of machinery, or
- impacts from the operator the guard shall, as far as practicable, be designed and constructed so as to contain and withstand such ejections and impacts.

5.2.4 Viewing

Where viewing of the process is required guards shall be designed and constructed to offer adequate viewing. This can eliminate the need for defeating them. See also 5.9.

5.3.9 Removal of fixed guards

Demountable fixed parts of guards shall only be removable with the use of a tool (see 3.8). See also 8.5 and 8.6.
NOTE 1 This is because operators may prefer to use an easily removable fixed guard instead of using an interlocked movable guard.
NOTE 2 The use of fastenings that can be released quickly from the inside of the guarded area should not be regarded as an alternative to providing an emergency exit. The emergency release of guards with interlocking/guard locking is dealt with in ISO 14119.See also Clause 6, Selection of types of guards.

5.3.10 Mounting of removable fixed guards

Fixed guards which are removable shall, where practicable, be unable to remain in place without their fixings.

5.3.12 Movable guards

The opening of movable guards shall require deliberate action. Where possible movable guards shall be attached to the machine or adjacent fixed elements so that they are retained, for example by hinges or slides, even when open. Such attachments shall only be removable with the use of a tool (see 3.8). Interlocked moveable guards shall be positioned relative to the hazard zone in accordance with ISO 13855.

5.4 Materials, rigidity and impact requirements

5.4.2 Impact and ejection resistance

Guards shall, as far as practicable, be designed and material selected to withstand and contain reasonably foreseeable impacts and ejections according to 5.1.3. Materials for viewing panels shall be selected with properties suited to resist the mass and velocity of the ejected object or material. Where guards are fitted with viewing panels, special consideration shall be given to the selection of materials and method of fixing them. Guards shall resist static and dynamic forces (pressure, impacts) according to the risk assessment.
NOTE The impact resistance depends e.g. on the properties of the material being used, its strength, the fixing and its ageing.

5.4.4 Secure fixing

Guards or parts of guards shall be secured by fixing points of adequate strength, spacing and number to remain secure under any foreseeable loading or impact. Fixing can be by means of mechanical fasteners or clamps, welded or bonded joints or other means suited to the application. See also 5.3.8.

5.12 Electrostatic properties

Materials of the guard that enclose or is placed in an environment containing dust, fibers or particles shall be selected to prevent accumulation. If there is a risk of static charge to a hazardous level, guards shall be designed in material with an electrical conductance high enough to avoid build-up of static charge or by other measures to prevent hazardous static charge. For consideration of ignition sources, see 5.1.7.

NOTE IEC /TR 61340-1 gives guidance on electrostatic problems and hazards.

5.13 Guards with electrically conductive parts

Where guards are made of electrically conductive material and used in electrically powered machines, they may need to be considered as ”extraneous conductive parts of the machine” according to IEC 60204-1:2005, clause 8.

5.19 Retained fastenings

When it is foreseen (e.g. maintenance) that the fixed guard will be removed, then the fastenings shall remain attached to the guard or to the machinery. The requirement does not necessarily apply to fixed guards that are only liable to be removed, for example, when the machinery is completely overhauled, is subject to major repairs or is dismantled for transfer to another site. For the same reason, it may not be necessary to apply the requirement for retained fastenings to the casings of machinery if,
- the manufacturer’s instructions specify that the repairs requiring removal of these casings are only to be carried out in a specialist repair workshop, and
- fastenings, as far as practicable, shall only be removable by the use of a tool.
See Annex A for examples of retained fastenings.

NOTE This requirement aims to reduce risks due to loss of one or more of the fixings when guards are removed, for example, for maintenance purposes. This can lead to the guards not being replaced, being only partially fixed in place or fixed with replacement fixings that do not have adequate strength, so that the guard cannot adequately perform its protective function, for example, where containment of ejected parts is necessary.

5.22 Colour

Attention can be drawn to the hazard while the guard is opened or left off by highlighting the hazard by the use of suitable colours. For example if a guard is painted the same colour as the machine then the hazardous parts is painted a contrasting bright colour. Care should be taken in the selection and combination of colours to avoid confusion, e.g. red and yellow in combination is normally used for emergency stop. When observation of the process is required, guards of perforate material should not be painted in bright colours, e.g. yellow, that might interfere with the viewing of the process.
NOTE For further information see EN 614-1.

6.2 Combination of different guards or of guards with other devices

It can be appropriate to use a combination of different types of guards. For example:
- if a machine has several hazard zones and access is required to one of them during the operating phase, the guards can consist of a fixed guard combined with an interlocking movable guard;
- if a perimeter fence is used to prevent access to the hazard zones of a machine, an interlocked gate would normally be required to provide safe access.
In a similar way, a combination of protective devices and guards can sometimes be required (see Figure 9).

EXAMPLE Where a mechanical feed device is used in conjunction with a fixed guard to feed workpieces into a machine (thereby removing the need for access to the hazard zone), a sensing protective device (see ISO 12100:2010, 3.28.5) can be required to protect against a secondary trapping or shearing hazard between the mechanical feed device and the fixed guard.

6.3 Selection of guards according to the number and size of the hazards

Where practicable hazards shall be guarded by enclosing guards. When enclosing guards are not practicable guards of the most appropriate type must be selected e.g. fixed guards (distance or perimeter), movable guards, adjustable guards (automatic or manual) (see 6.4). It is possible for a guard to protect multiple hazards and/or hazardous zones e.g. perimeter guarding with an interlocked access gate around an assembly of machines. If a guard protects multiple hazards then the guarding shall be appropriate for all the hazards.
NOTE 1 When a hazardous area is separated into different zones to allow access to stationary machinery in one zone when machinery is operating on other zones, access to a zone still in operation by accessing a safe zone should be prevented by the use of appropriate safeguarding.
NOTE 2 Other safeguarding measures outside of the scope of this standard might be more suited to the hazard(s) identified and the intended operation of the machine.
It can be beneficial to the production process to divide a guarded area into different zones, to enable actions (for example checking, adjustment) in one zone to be carried out without affecting machine operation in another zone. In this case, the guarding for each zone shall be in accordance with all the requirements of this International Standard

6.4.4.1 Where access is required only for machine setting, process correction or maintenance

The following types of guard should be used:
a) Movable guard, if the foreseeable frequency of access is high (e.g. more than once per week) or if removal or replacement of a fixed guard would be difficult. Movable guards shall be associated with an interlock or an interlock with guard locking (see ISO 14119);
b) Fixed guard only, if the foreseeable frequency of access is low (e.g. less than once per week), its replacement is easy and its removal and replacement are carried out under a safe system of work.

7.2 Verification and validation methods

Verification and validation can be satisfied by methods including but not limited to:

- Visual inspection (A);

- Practical tests (B);

- Measurement (C);

- Observation during operation (D);

- Review of task-based risk assessment (E);

- Review of specifications, layout and documentation (F).

- New table of verification and validation added.

8 Information for use

8.1 General

The instructions for use shall contain the required information about guards, their safety parameters and their functions (e.g. vertical or horizontal orientation), including installation and maintenance (see ISO 12100:2010, 6.4).

8.2 Guard hazards

Information shall be provided for any hazards associated with the guards themselves, for example mechanical hazards or flammability of materials and relevant test results.

8.3 Installation

Instructions shall be supplied for the correct installation of guards and associated equipment. When guards are to be attached to a structure, the instructions shall include requirements for fixing. This includes but is not limited to:

- fixing to a floor;

- assembling of movable guards;

- number and types of fixings;

- compliance with other relevant standards, e.g. ISO 13857 and ISO 14119.

NOTE When guards are designed to be fixed to a concrete floor, instructions for installation can refer to concrete classification. See for example EN 206-1 with classes C20/25 to C50/60 for compressive strength

8.5 Removal of guards

Information shall be provided indicating actions to be taken before guards are removed, for example machine power isolation, dissipation of stored energy and procedures for the removal of guards. The information shall also prescribe requirements on procedures for the removal of guards, including
- the appropriate use of a tool (see 3.9) and
- the safe working procedure.
NOTE See also ISO 14118 and IEC 60204-1:2005, 5.3 and 5.4.
- Includes new requirements.

8.6 Inspection and maintenance

Details shall be provided of inspections to be carried out and maintenance required for, including:
- loss of or damage to any part of the guard, especially where this leads to deterioration of safety performance, for example reduction of impact resistance from scratches to glazing materials;
- deformed or damaged part shall be repaired or replaced if the damage has negative influence on safety;
- replacement of wearing parts;
- correct operation of interlocks;
- degradation of jointing or fixing points;
- degradation by corrosion, temperature change, embrittlement or chemical attack;
- satisfactory operation and lubrication, if necessary, of moving parts;
- modification of safety distances and aperture sizes;
- degradation of acoustic performance, if applicable.
The information for use shall include requirements on the use of a tool (see 3.9).
 

Annex A, Annex B

Both Annex A and Annex B from EN 953 are withdrawn from ISO 14120. New Annex A show example of retained fastening and new Annex B shows example of projectile test method for mechanically testing guards.

Annex C

Annex C is a new informative Annex that gives example of the pendulum test method for mechanically testing guards. The pendulum test method can be used to test the resistance of guards against impacts from outside the protected hazard zone and from inside the hazard zone. The test method is based upon the impact of a “body”, which might be a human body (soft body) or a part of a machine (hard body) falling under the effect of gravity and simulating the contact by the human body with the guard or by part of the machine with guard.
Annex C describes test equipment, test object, test impact energies, resistance of guards against impacts from outside the hazard zone and resistance of guards against impacts from inside the hazard zone and what type of results and test reports that are required

 
Tool


Real impact test


Earthing For Smart Fix system, the kit functional bonding creates an electrical bonding between panels and posts, solving problems with leakage current.


Captive bolts The bolt that attaches the panel to the post in the Smart Fix system is held captive even when the system is disassembled, fulfilling the standards and rules for machine guarding


Colour


Where access is required only for machine setting, process correction or maintenance





Criteri di relazione tra ISO 12100 e ISO 13849-1: ISO/TR 22100-2

Il Rapporto Tecnico ISO/TR 22100-2 è lo Standard TR che stabilisce i criteri di relazione tra la norma tipo A ISO 12100 con la norma di tipo B EN ISO 13849-1.

L'uso della norma ISO 12100 contemporaneamente alla ISO 13849-1 ha posto diverse difficoltà.

Il presente documento è stato preparato per guidare i lettori su come le due norme sono da utilizzare per ottenere in generale un rischio tollerabile per una macchina ed in particolare per la parti di sicurezza del sistema di comando.

ISO/TR 22100-2:2013 Safety of machinery Relationship with ISO 12100 - Part 2: How ISO 12100 relates to ISO 13849-1







Componenti di sicurezza: sistemi di aspirazione e filtrazione integrati nelle macchine

This document, as WG-2015.15, has been approved by the Machinery Working Group in May 2015

 Pubblichiamo un interessante chiarimento, del maggio 2015, del Machinery Working Group (importante organismo europeo per la gestione della direttiva 2006/42/CE), in merito ai sistemi di aspirazione e filtrazione destinati ad essere integrati nelle macchine.

L'allegato V fornisce un elenco esemplificativo di 17 componenti, che soddisfano la definizione di "componente di sicurezza", così come definito dalla direttiva 2006/42/CE.

Con questo documento è stato chiarito che sono da considerarsi "componenti di sicurezza" anche:

  • sistemi di filtrazione, destinati ad essere integrati in macchine, al fine di proteggere gli operatori o altre persone da materiali e sostanze pericolose;
  • filtri per sistemi di filtrazione.







Un prodotto (insieme) soggetto a EN 1090-1 può rientrare nel campo di applicazione o integrato in altre Direttive/Regolamenti (o viceversa).

La norma EN 1090-1 è armonizzata per il Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/21011: un prodotto per il quale sia applicabile la EN 1090-1 può essere soggetto ad altre Direttive e Regolamenti che prevedono la marcatura CE per taluni requisiti in forma esplicita diretta o borderline (o viceversa).

E’ quindi possibile che la marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per i componenti strutturali EN 1090-1 in accordo con il Regolamento CPR 305/2011 debba essere integrata con la Dichiarazione CE/UE di Conformità di Direttive/Regolamenti di Prodotto.

Questo può già avvenire ad esempio per i cancelli elettrici (CPR + Direttiva macchine), la valutazione dovrà comunque essere fatta di caso in caso.

Risposta del TC135 in ordine alla richiesta della Commissione Europea, DG Enterprise and Industry, sullo scopo della EN 1090-1.

Elenco Prodotti coperti dalla EN 1090-1 (si/no) e possibilità di integrazione del Prodotto macchina/insieme, con i requisiti/norme della Direttiva macchine 2006/42/CE es:

Prodotti

Regolamento CPR 305/2011 (EN 1090-1)

Machinery Directive 2006/42/CE

28. Machinery supports, if integral part of the load bearing structure of the construction works
28. Supporti per macchine, se parti integranti della struttura portante dell'opera di costruzione

SI

Possibile

39. Silos
39. Silos

SI

Possibile

11. Doors
11. Porte

NO

Possibile

20. Gates
20. Cancelli

NO

Possibile

61. Steel and aluminium components covered by the Machinery Directive
61. Componenti in acciaio e alluminio contemplati dalla Direttiva Macchine

NO

SI

65. Stairs as part of machinery according to EN ISO 14122-3
65. Scale come parte delle macchine secondo EN ISO 14122-3

NO

SI

66. Structural components for cranes
66. Componenti strutturali per gru

NO

SI




Quadri elettrici: il 1° novembre 2014 è stata abrogata la EN 60439-1 e -2: sostituita da EN 61439-1 e 2.

Con queste nuove norme è completamente cambiata la struttura della "normativa quadri", infatti nella serie della EN 60439 ogni sottonorma era autonoma, ora è necessario prendere in esame sia la norma madre EN 61439-1.

La serie della EN 61439 è strutturata come segue:

EN 61439-1 Regole generali valide per tutti i tipi di quadro elettrico per bassa tensione;
EN 61439-2 Quadri di potenza;
EN 61439-3 Quadri di distribuzione finale;
EN 61439-4 Quadri per cantieri;
EN 61439-5 Quadri di distribuzione di potenza;
EN 61439-6 Quadri per sistemi di sbarre.






Verifiche  EN 61439-1

Tutte le verifiche e prove previste dalla norma in modello elaborabile doc/pdf.

CEI EN 61439-1 (CEI 17-113)
Apparecchiature assiemate di protezione e manovra bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali

CAP. 10 - VERIFICHE DI PROGETTO

CAP. 11 - VERIFICHE INDIVIDUALI
- Minime distanze di isolamento in aria 
- Minime distanze di isolamento superficiale

- Sezione del conduttore di protezione in rame
- Scelta dei conduttori e prescrizioni per l’installazione
- Minima capacità termica per i conduttori di protezione in rame (pe, pen)
- Limiti di sovratemperatura
- Valori per il fattore N
- Tensione di tenuta a frequenza di esercizio per i circuiti principali
- Tensione di tenuta a frequenza di esercizio per i circuiti ausiliari e di comando
- Tensioni di tenuta a impulso
- Conduttori di prova in rame per correnti di prova inferiori o uguali a 400 a
- Conduttori di prova in rame per correnti nominali da 400 a a 4000 a
- Verifica del cortocircuito con le regole di progetto: lista di controllo
- Relazione tra la corrente di guasto presunta ed il diametro del filo di rame




Verifiche di base degli impianti elettrici

La crescente preoccupazione in materia di sicurezza pubblica e la sempre maggiore complessità degli attuali impianti elettrici fissi in edifici civili, commerciali e industriali comporta un’ulteriore responsabilità per i tecnici addetti alle verifiche elettriche, incaricati di garantire la conformità con i requisiti normativi internazionali vigenti.

Tabella 1: Norme nazionali equivalenti alla IEC 60364 (6.61)

Di conseguenza, è importante disporre degli strumenti di misura adatti a soddisfare le prescrizioni della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e del Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica (CENELEC).

La Norma IEC 60364 e le sue varianti nazionali pubblicate in tutta Europa (tabella 1) specificano le prescrizioni relative agli impianti elettrici fissi negli edifici. Nella sezione 6.61 della Norma vengono descritti i requisiti necessari per la verifica della conformità dell’impianto in relazione alla Norma stessa.


I requisiti di base della Norma IEC 60364.6.61

Molti installatori elettrici hanno già una certa familiarità con la Norma IEC 60364.6.61, o con i suoi equivalenti nazionali, che stabilisce come la verifica dell’impianto debba essere eseguita secondo questa sequenza:

1.     ispezione visiva;

2.     verifica delle seguenti caratteristiche:

·        continuità dei conduttori di protezione;

·        misura della resistenza d’isolamento;

·        protezione mediante separazione dei circuiti;

·        resistenza del pavimento e delle pareti;

·        scollegamento automatico dell’alimentazione

·        polarità

·        prestazioni funzionali.

Inoltre, è bene tenere in considerazione i seguenti test:

·        rigidità elettrica;

·        caduta di tensione.

Per verificare le misure di protezione sopra descritte, la Norma IEC 60364.6.61 fa riferimento alla Norma IEC/EN 61557.


I requisiti di base della Norma IEC/EN 61557

La Norma Europea EN 61557 stabilisce i requisiti per le apparecchiature di test impiegate durante la verifica degli impianti. In particolare, quelli generali per le apparecchiature di test (parte 1), quelli specifici per le apparecchiature di misura combinate (parte 10) e tratta i requisiti specifici per le misure o le verifiche:

1.     di resistenza d’isolamento (parte 2);

2.     d’impedenza dell’anello (parte 3);

3.     di resistenza di collegamento a terra (parte 4);

4.     di resistenza verso terra (parte 5);

5.     di funzionamento dei differenziali o RCD nei sistemi TT e TN (parte 6);

6.     della sequenza di fase (parte 7);

7.     dei dispositivi per il monitoraggio dell’isolamento nei sistemi IT (parte 8).



Verifica di un impianto elettrico

Prima di tutto, si esegue un’ispezione visiva per confermare che le apparecchiature elettriche collegate in modo permanente soddisfino i requisiti di sicurezza e non siano visibilmente danneggiate. Si verifica la presenza di barriere antincendio, dispositivi di protezione, monitoraggio, isolamento e commutazione, oltre che di tutta la relativa documentazione.

Dopo questa ispezione, inizia la verifica elettrica. I metodi di test descritti sono indicati come metodi di riferimento dalla Norma IEC 60364.6.61; non si escludono altri metodi, purché i risultati siano ugualmente validi.

Una persona può essere considerata idonea per la verifica degli impianti conformemente alla IEC 60364.6.61 solo se dispone dell’esperienza e della formazione adeguate, degli indumenti di sicurezza e degli strumenti di misura adatti.

Durante le verifiche occorre adottare adeguate precauzioni per evitare danni a persone, apparecchiature o proprietà, oltre che mantenere lontane dal pericolo le persone non autorizzate.

Continuità

La verifica di continuità dei conduttori di protezione viene normalmente eseguita con uno strumento in grado di generare una tensione a vuoto tra 4 e 24 V (c.c. o c.a.) con una corrente minima di 0,2 A. Il test di continuità più comune consiste nella misura della resistenza dei conduttori di protezione, e comporta, in primo luogo, la conferma della continuità di tutti i conduttori di protezione dell’impianto e, in secondo luogo, la verifica dei conduttori equipotenziali principali e secondari. Si verificano anche tutti di conduttori del circuito finale. Poiché il test di continuità misura resistenze piuttosto basse, occorre compensare la resistenza dei puntali.

Resistenza d’isolamento dell’impianto elettrico

L’integrità dell’isolamento è critico per prevenire scosse elettriche. In generale, si misura tra conduttori sotto tensione e tra ciascun conduttore sotto tensione e la terra. Per misurare la resistenza d’isolamento tra conduttori sotto tensione e la terra, occorre scollegare tutto l’impianto, rimuovere tutte le lampade e staccare tutte le apparecchiature. Tutti i fusibili devono essere lasciati inseriti, gli interruttori automatici e quelli del circuito finale chiusi.

Le misure vengono eseguite in corrente continua, utilizzando uno strumento in grado di fornire una tensione di prova di 1.000, 500 o 250 V, in funzione della tensione nominale del circuito. Nei sistemi di alimentazione monofase, il test d’isolamento viene normalmente eseguito con una tensione di prova di 500 V. Prima del test occorre scollegare le apparecchiature e adottare precauzioni per impedire che la tensione di prova danneggi i dispositivi sensibili alla tensione come, ad esempio, interruttori attenuatori, timer di ritardo e dispositivi di avviamento elettronici per lampade fluorescenti.

Per migliorare la sicurezza, i tester per impianti della Serie 1650 dispongono di un indicatore di tensione attiva per avvertire gli utenti della presenza di tensione. Se si rileva tensione, la verifica viene inibita. Quando si esegue una misura, il doppio schermo indica sia la resistenza d’isolamento, sia la tensione di prova applicata.

Secondo la Norma IEC 60364.6.61, i valori di resistenza devono essere superiori a 1 megaohm per una tensione di prova di 1.000 V; a 0,5 megaohm per 500 V; a 0,25 megaohm per 250 V.

Protezione mediante separazione dei circuiti

La separazione degli elementi sotto tensione dagli altri circuiti e da terra deve essere verificata mediante la misura della resistenza d’isolamento. I valori di resistenza limite devono essere identici a quelli precedentemente menzionati con tutte le apparecchiature collegate.

Resistenza del pavimento e delle pareti

Se possibile, occorre eseguire almeno tre misure della resistenza del pavimento e delle pareti per ogni posizione, una a circa 1 metro da un qualunque elemento conduttore esterno accessibile e le altre due a distanze maggiori.

La serie di misure si ripete per ciascuna superficie rilevante.

La resistenza viene misurata tra un elettrodo di prova (ad esempio, una piastra metallica quadrata da 250 mm con un foglio di carta assorbente inumidita di 270 mm da cui è stata rimossa l’acqua in eccesso) e un conduttore di protezione dell’impianto.

Verifica della protezione mediante scollegamento automatico dell’alimentazione

La verifica dell’efficacia delle misure di protezione contro il contatto indiretto mediante scollegamento automatico dell’alimentazione dipende dal tipo di sistema.

In particolare:

·        per i sistemi TN: misura dell’impedenza dell’anello di guasto e verifica delle caratteristiche del dispositivo di protezione associato (ispezione visiva dell’impostazione di corrente nominale, per interruttori automatici; valori nominali di corrente, per fusibili; verifica di RCD);

·        per i sistemi TT: misura della resistenza degli elettrodi di terra per parti conduttive esposte dell’impianto e verifica delle caratteristiche del dispositivo di protezione associato (differenziali o RCD, mediante ispezione visiva e test);

·        per i sistemi IT: calcolo o misura della corrente di guasto.

Misura della resistenza degli elettrodi di terra

La misura della resistenza di un elettrodo di terra viene eseguita con un metodo appropriato, ad esempio utilizzando due elettrodi o “picchetti” di terra ausiliari. Prima del test, occorre scollegare il picchetto di terra dal terminale di messa a terra principale dell’impianto. A questo punto l’impianto non disporrà di protezione di terra e, pertanto, deve essere completamente disattivato prima di procedere con il test. Il test di resistenza a terra non deve essere eseguito in un sistema sotto tensione.

Un elettrodo ausiliario viene collocato a una distanza prestabilita dall’elettrodo di terra, mentre l’altro a circa il 62% della distanza tra i due in linea retta. Il test misura la resistenza di terra e rileva la tensione tra gli elettrodi ausiliari. Se questa supera i 10 V, il test viene inibito.

Misura dell’impedenza dell’anello di guasto a terra

La misura dell’impedenza dell’anello di guasto a terra viene eseguita utilizzando la stessa frequenza nominale del circuito (50 Hz). Il test d’impedenza dell’anello di guasto a terra misura la resistenza del percorso che una corrente di guasto seguirebbe tra la fase e la terra di protezione, che deve essere abbastanza ridotta da consentire un flusso di corrente sufficiente a far intervenire un dispositivo di protezione di circuito, come un MCB (interruttore automatico miniaturizzato).

Lo strumento calcola la corrente di dispersione prevista (PFC), che compare nella parte inferiore del doppio schermo. La determinazione della PFC è importante per garantire che non si superi la capacità dei fusibili e degli interruttori automatici di sovracorrente. Gli strumenti della Serie 1650 possono anche misurare la componente della resistenza di terra della resistenza dell’anello totale e l’impedenza di fase (impedenza del generatore tra fase e neutro o impedenza tra fase e fase nei sistemi trifase), oltre che calcolare la corrente di cortocircuito prevista (PSC) che potrebbe fluire in caso di cortocircuito tra fase e neutro. La misura dell’impedenza dell’anello di molti strumenti attuali può attivare l’RCD nel circuito da verificare, impedendo di procedere con le misure. Per evitare ciò, il Fluke 1650 utilizza un’innovativa tecnologia brevettata, che consente risultati più costanti e ripetibili senza attivare l’RCD.

Verifica dei differenziali (RCD)

Per ottenere un’ulteriore protezione, spesso s’installano dispositivi a corrente residua (RCD) utili a rilevare flussi di corrente a terra troppo ridotti per far scattare i dispositivi di protezione da sovracorrente o per fondere i fusibili, ma sufficienti per causare una pericolosa scossa elettrica o generare calore sufficiente per dare vita a un incendio. La verifica di base dei differenziali o RCD implica la determinazione del tempo d’intervento (in millisecondi) mediante l’introduzione di una corrente di guasto nel circuito.

I tester multifunzione della Serie 1650 eseguono anche un pre-test per determinare se il test effettivo potrebbe causare una tensione di guasto superiore al limite di sicurezza di 50 V o 25 V. Per misurare manualmente il tempo d’intervento, con i pulsanti del menu si seleziona la corrente nominale d’intervento degli RCD, un moltiplicatore di corrente di prova, il tipo di RCD e la regolazione di fase della corrente di prova. Dato che alcuni RCD sono più sensibili in un semiciclo rispetto all’altro, il test viene eseguito con impostazioni di fase sia 0, sia 180°. Si registra il tempo più lungo.

I risultati vengono salvati in una memoria temporanea e possono essere visualizzati in sequenza con i pulsanti direzionali. I modelli 1653 e 1654 dispongono anche di una memoria interna per conservare i risultati ed utilizzarli in seguito. I modelli 1652, 1653 e 1654 possono misurare la corrente d’intervento dell’RCD (test di rampa) mediante il graduale incremento di una corrente applicata, fino all’intervento dell’RCD.

Test di polarità

Quando le normative locali proibiscono l’installazione di dispositivi di commutazione unipolari sul conduttore neutro, è necessario eseguire un test di polarità per verificare che i dispositivi siano collegati solo sulla fase. Una polarità scorretta può comportare che parti dell’impianto rimangano collegate a un conduttore di fase sotto tensione, anche quando l’interruttore unipolare è aperto o quando è intervenuto un dispositivo di protezione da sovracorrente. I tester multifunzione della Serie 1650 verificano la polarità corretta utilizzando la modalità di continuità.

Test funzionale

Occorre verificare la funzionalità di tutti i componenti, come commutatori di tensione e componenti di controllo, motori, comandi e blocchi, per garantire che siano montati, regolati e installati correttamente e conformemente ai requisiti della normativa corrispondente. Occorre anche verificare la funzionalità dei dispositivi di protezione per garantire che siano installati e regolati correttamente.

Attenzione! Questa nota applicativa non sostituisce le prescrizioni inserite nella Norma IEC 60364 (o nei relativi documenti equivalenti nazionali), ma si limita a fornire un riassunto dei requisiti generali. Si tenga conto del fatto che non tutti i test vengono menzionati. Per qualsiasi dubbio, consultare le Norme corrispondenti.



EN ISO 14119: dispositivi di interblocco di ripari mobili di protezione

L'uso dei meccanismi di interblocco sulle porte di sicurezza è una pratica collaudata per la protezione di macchine con rischio di over-traveling, l’interblocco assicura che la porta non si apra fino al completo arresto del macchinario, ciò avviene tramite la applicazione nei punti di accesso di un interruttore che contenga dispositivo di ritenuta con elettromagnete con solenoide che viene eccitato (sbloccato) solo in conseguenza di un segnale predeterminato.

 Alla luce della vigente UNI EN 1088 appare complesso determinare il corretto tipo di interruttore data la  genericità dei concetti espressi, al contrario la nuova norma  EN ISO 14199 promette di facilitare il compito fornendo indicazioni chiare.

 Lo "standard” è al momento UNI EN 1088 "Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta", norma armonizzata secondo nuova direttiva macchine 42/2006 con tutte le caratteristiche inerenti il valore legale che questo stato le assegna.

Questa è in vigore dal 1995 con revisioni poco significative nel 2005 e nel 2008, dal 2011 è apparso il progetto di revisione denominato EN ISO 14119, in corso di ballottaggio presso il comitato tecnico sicurezza del macchinario ISO TC/199 la cui versione finale è prevista per i primi mesi del 2013

 Il monitoraggio elettronico è solitamente realizzato con un sensore unico con due canali, tuttavia, le categorie 3 e 4 richiedono chiaramente due sensori. Questo significa che si debba per forza utilizzare due dispositivi di interblocco  dell’accesso?

La EN ISO 14119 risponde a questa domanda affermando che e possibile applicare il principio della “fault exclusion” (esclusione del guasto) circa la possibile rottura degli interblocchi anche per i PL “e” e SIL3  in altre parole è possibile utilizzare un solo sistema di interblocco.

 Un'altra domanda è se il controllo del meccanismo di chiusura sia rilevante in materia di “safety assessment” (EN ISO 13849-1) e se sì in che modo debba essere effettuata la valutazione?

La nuova EN ISO 14119 risponde anche a questa domanda, ma purtroppo in modo non inequivocabile. In un commento, si afferma che il Performance Level PL dell’interblocco è in genere inferiore al PL del sistema di controllo della posizione. Questo perché l’opportunità che si generi un pericolo in caso di guasto esiste solo raramente. La ragione è che il circuito che monitora la posizione di blocco degli interruttori commuta la macchina in off non appena  il controllo del meccanismo di ritenuta dovesse consentire in modo non corretto l’apertura della porta. Pertanto, il pericolo rappresentato da una macchina in over-traveling esiste solamente in questo caso casi. In definitiva, in molti casi pratici, il risultato sarà un singolo canale di controllo che soddisfi le esigenze di PLr della valutazione del rischio.

 Procediamo dicendo che in genere gli interblocchi devono integrare un’altra funzione di sicurezza fondamentale per la prevenzioni di riavvio inaspettato dell’impianto, pertanto la scelta del componente da utilizzare dovrà verificare la presenza di dispositivo volto a prevenire la chiusura dell’interruttore (e conseguente consenso al riavvio) senza che anche la porta (nel nostro caso) a cui è associato non sia anch’essa chiusa e che il gesto / manovra debba essere intenzionale / positivo. Tale meccanismo nella nuova ISO 14119 si definisce di Failsafe.

 Con la futura EN ISO 14119, la valutazione e l'uso dei dispositivi elettromagnetici sarà molto più facile nel complesso poiché la procedura è descritta più chiaramente. Inoltre, la nuova norma include una valutazione semplificata del pericolo manomissione e una descrizione per la connessione ad un sistema di controllo

 

EN ISO 14119:2013 Sicurezza del macchinario — Dispositivi di interblocco associati ai ripari — Principi di progettazione e di scelta

 

 

 

  

 

 

 


 

La norma UNI EN ISO 14119:2013 definisce:

 — elusione: azione che rende inoperativo un dispositivo di interblocco o lo scavalca con il risultato che la macchina è utilizzata in un modo differente da quello previsto dal fabbricante o senza le misure di sicurezza necessarie

elusione in un modo ragionevolmente prevedibile: elusione effettuata manualmente o mediante l’utilizzo di oggetti facilmente disponibili (ad esempio cacciaviti, chiavi inglesi, chiavi a brugola, pinze, monete, chiavi)

 

 

 

La norma richiede che l'elusione dei sensori di interblocco dei ripari mobili in un modo ragionevolmente prevedibile sia impedita.

 Le seguenti misure possono essere adottate per ridurre l’elusione degli interblocchi:

Ø  prevenzione dell’accesso agli elementi del dispositivo di interblocco:

        montaggio non raggiungibile;

        ostacoli fisici e protezioni;

        montaggio in posizioni nascoste;

Ø  prevenzione della sostituzione degli attuatori:

        livello di codifica degli attuatori basso, medio o alto;

Ø  prevenzione dello smontaggio o spostamento degli elementi usando dispositivi non rimovibili (ad esempio saldatura, incollaggio, viti non smontabili, rivettatura);

        questa misura può non essere adatta se si potesse rendere necessaria una sostituzione veloce del dispositivo di interblocco a seguito di una rottura;

Ø  integrazione con un sistema di monitoraggio e controllo;

        monitoraggio dello stato; ad esempio il sistema di controllo della macchina può controllare che il riparo venga aperto in determinate fasi del ciclo nelle quali ciò è necessario (ad esempio per lo scarico dei pezzi);

        controlli periodici;

Ø  aggiunta di un ulteriore interblocco, ad esempio con principi di attuazione differenti;

        in questo caso il sistema di controllo della macchina può verificare la plausibilità dello stato di entrambe i sensori.

 

Le motivazioni per l’elusione dei dispositivi di interblocco dei ripari mobili comprendono vari aspetti, tra cui:

Ø  intralcio all’esecuzione di alcuni compiti sulla macchina

Ø  necessità di controlli del processo di lavorazione per evitare scarti o difetti

Ø  regolazioni fini della lavorazione

 

L'allegato H della norma UNI EN ISO 14119:2013 riporta un esempio di metodo per identificare le motivazioni di elusione dei dispositivi di interblocco (per una macchina automatica):

Ø  devono essere tenute in considerazione tutte le modalità di funzionamento della macchina

Ø  se un compito è necessario e non è possibile senza eludere i dispositivi di interblocco è necessario riconsiderare la progettazione della macchina

Ø  se sono presenti potenziali benefici nell’esecuzione delle operazioni senza dispositivi di protezione (+ o ++) bisogna verificare se è possibile migliorare le misure di protezione

Ø  se l’incentivo all’elusione dei dispositivi di interblocco non può essere completamente eliminato bisogna rendere più difficile o impossibile l’elusione dei dispositivi di interblocco

 

 

Tipologia dispositivi d’interblocco

 




ELENCO NORME ARMONIZZATE PER LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

Pubblicazione del 11.04.2014: per verificare le nuove norme, armonizzate, vedere direttamente l'elenco, esegui una ricerca nel file allegato "questa è la prima pubblicazione": scarica file



Sicurezza generale Prodotti

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti [Gazzetta ufficiale L 11 del 15.1.2002]

SINTESI
La direttiva si applica in assenza di specifiche normative europee sulla sicurezza di talune categorie di prodotti o quando vi siano lacune in tali normative specifiche (settoriali). La sua applicazione non pregiudica l'applicazione della direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Requisito generale di sicurezza
La direttiva impone un requisito generale di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell’ambito di un servizio. I beni di seconda mano con valore di pezzi d'antiquariato o che devono subire riparazioni non sono soggetti a tale requisito.

Un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti (compatibili con l'impiego del prodotto) e accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Un prodotto è considerato sicuro se rispetta le disposizioni di sicurezza previste dalla legislazione europea o, in assenza di tali disposizioni, se rispetta le disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. Il prodotto è altresì ritenuto sicuro quando è conforme a una norma europea stabilita in base alla procedura della presente direttiva. In mancanza di tali regolamentazioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:

- le norme nazionali non cogenti (che recepiscono altre norme europee pertinenti) e le raccomandazioni della Commissione (relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti);
- le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato;
- i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute;
- le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica;
- la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi.

Obblighi di fabbricanti e distributori
I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza. 
Essi devono inoltre:

- fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili;
- adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti).

Anche i distributori sono tenuti a:

- fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale;
- controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato;
- fornire la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti.

Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse. Tale obbligo di informazione viene precisato nell'allegato I della Direttiva





Le nuove Direttive di Prodotto UE 2014:

ESPLOSIVI USO CIVILE Direttiva 2014/28/UE
RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE SPVD Direttiva 2014/29/UE
EMC Direttiva 2014/30/UE
STRUMENTI PESARE NON AUTOMATICI Direttiva 2014/31/UE
STRUMENTI DI MISURA Direttiva 2014/32/UE
ASCENSORI Direttiva 2014/33/UE
ATEX Direttiva 2014/34/UE
BASSA TENSIONE Direttiva 2014/35/UE



Le nuove direttive UE "Nuovo Approccio", che sono entrate in vigore ad Aprile, sostituiranno le attuali, le caratteristiche principali:

-
Adeguamento al Nuovo Quadro Normativo UE "NQN" = nuovo quadro normativo

-
Responsabilità ben definite a tutta la catena: Importatore, Distributore, Fabbricante. Gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del ruolo rispettivo che rivestono nella catena di fornitura, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e sicurezza delle persone, in particolare dei lavoratori e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

-
Tracciabilità Garantire la tracciabilità di un prodotto attraverso l’intera catena di fornitura aiuta a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l’operatore economico che mette a disposizione sul mercato prodotti non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi delle nuove direttive per l’identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non sono tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito un prodotto o ai quali essi hanno fornito un prodotto.

-
Uso ragionevolmente prevedibile Gli Stati membri devono adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che i prodotti disciplinati dalle nuove direttive possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, e non devono mettere in pericolo la salute e l’incolumità delle persone. I prodotti disciplinati dalle nuove direttive devono essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti soltanto in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

-
Nuova Dichiarazione UE di Conformità (formale) I fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma delle direttive sulla conformità di un prodotto alle prescrizioni stabilite e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione.


Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 43 - Abrogazione La direttiva 94/9/CE, modificata dal regolamento di cui all’allegato XI, parte A, è abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e le date di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XI, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII.
Articolo 44 - Entrata in vigore e applicazione La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (30 Marzo 2014)

Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
Articolo 27 Abrogazione La direttiva 2006/95/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 28 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, l’articolo 3, secondo comma, l’articolo 5, l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, V e VI si applicano a decorrere dal 20 aprile 2016. (18 Aprile 2014)

Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
Articolo 45 - Abrogazione La direttiva 2004/108/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione di tale direttiva di cui all’allegato V. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 46 - Entrata in vigore e applicazione La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (18 Aprile 2014)

Nuova Direttiva Ascensori 2014/33/UE Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
Articolo 47 Abrogazione La direttiva 95/16/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIII, parte A, è abrogata a decorrere dal20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai ter¬mini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIV.
Articolo 48 Entrata in vigore e applicazione La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (18 Aprile 2014)




UNI EN ISO 13849-2:2013: Sicurezza del macchinario. Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 2: Validazione

È stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI EN ISO 13849-2:2013 riguardante la validazione, mediante analisi e prove, della categoria ottenuta e del livello di prestazione raggiunta dalle parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza progettate in conformità alla norma UNI EN ISO 13849-1.

 Le principali novità introdotte con la norma UNI EN ISO 13849-2:2013 riguardano l'aggiunta di requisiti specifici per:

·        la validazione dei valori di MTTFd e della copertura diagnostica media (DCavg);

·        la validazione delle misure adottate contro i guasti di causa comune (CCF);

·        la validazione delle misure adottate contro i guasti sistematici;

·        la validazione del software avente funzioni di sicurezza;

·        la validazione dei PL raggiunti.

 La norma EN ISO 13849-2:2012 (punto 4.1) prescrive inoltre esplicitamente l'obbligo di sottoporre a prove di guasto (validazione mediante prove) le parti dei circuiti di comando legate alla sicurezza in categoria 2, 3 oppure 4:

 For Categories 2, 3 and 4 the validation of the safety function shall also include testing under fault conditions.

Il contenuto degli allegati A, B, C e D (principi di sicurezza di base, principi di sicurezza ben collaudati, componenti ben collaudati ed esclusioni dei guasti, rispettivamente per componenti con tecnologia meccanica, pneumatica, idraulica ed elettrica) non sono invece stati modificati in maniera significativa.

 Lo Studio Valeri Vanni non si limita a soddisfare i requisiti imposti da Norme e prescrizioni, ma si assicura di essere in grado di offrire ai propri clienti i migliori servizi relativi alla sicurezza.

 Siamo a disposizione per approfondire le esigenze legate alla validazione dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza.




MODIFICHE RILEVANTI ALLA NORMA: UNI ISO/TR 14121-2:2013 - Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi

L'Analisi dei Rischi rende necessaria una nuova Valutazione dei Rischi in relazione alle misure di riduzione degli stessi.

 La Norma UNI ISO/TR 14121-2:2013 è stata recentemente ampliata e modificata in modo da adeguarla alla Norma EN ISO 12100:2010.

Queste modifiche riguardano tutti gli utilizzatori direttamente coinvolti nell'integrazione della sicurezza nelle fasi di progettazione, installazione o modifica delle macchine.

 Le seguenti novità relative alla Norma UNI ISO/TR 14121-2:2013 sono di particolare interesse:
• La Norma riprende un esempio di matrice di rischio che corrisponde alla matrice utilizzata nella Norma Americana ANSI B11.0.

• L'Analisi dei Rischi definisce chiaramente che è necessario eseguire una nuova procedura di Valutazione dei Rischi per verificare l'efficacia delle misure di riduzione dei rischi stessi.

• Gli esempi in precedenza di cui all'allegato A, nonché la descrizione della stima del rischio quantificato, sono stati soppressi

• Le spiegazioni dei metodi o strumenti, tratti dall'elenco di cui all'allegato A, sono ora presentati in 5.3.5 per il pericolo di identificazione e 5.4.4.1 per la valutazione del rischio

• La terminologia ed i criteri sono stati rivisti; di conseguenza, le informazioni vengono fornite in modo più chiaro e completo ed in linea con la EN ISO 12100.

Procedura per la Valutazione dei Rischi in tutte le fasi del ciclo di vita delle macchine

 Lo Studio Valeri Vanni non si limita a soddisfare i requisiti imposti da Norme e prescrizioni, ma si assicura di essere in grado di offrire ai propri clienti i migliori servizi relativi alla sicurezza.

La Norma prevede di eseguire una Valutazione dei Rischi correlati a tutti i pericoli sulla base di una procedura quantificabile, senza tuttavia specificare in concreto quale sia la procedura adeguata.

Studio Valeri Vanni ha ideato una procedura numerica, basata su cinque parametri, che permette di eseguire una precisa valutazione dei rischi in ogni fase del ciclo di vita di una macchina. Grazie ai processi interni, lo Studio Valeri Vanni è in grado di garantire un livello di qualità costante ed elevato per ogni progetto realizzato.

 La valutazione necessaria dell'efficacia dei metodi per la riduzione dei rischi è da sempre una parte fondamentale della procedura di Valutazione dei Rischi. Una volta eseguita la Valutazione dei Rischi, lo Studio Valeri Vanni si occupa di valutare la macchina in relazione alle misure implementate per la riduzione del rischio e documenta i risultati per il cliente.

Per i clienti con macchine esistenti e installate, lo Studio Valeri Vanni gestisce l'implementazione di misure per la riduzione dei rischi anche nel caso in cui l'Analisi dei Rischi iniziale non sia stata eseguita dallo Studio Valeri Vanni.




EN ISO 12100 e le norme sostituite cessazione

Il 30 Novembre 2013 cessa la Presunzione di Conformità delle norme tecniche:
- EN ISO 12100-1
- EN ISO 12100-2
- EN ISO 14121-1

Tali norme, sostituite dalla EN ISO 12100,  cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Non devono essere più applicate e riportate in Dichiarazione CE di Conformità in quanto possono essere tecnicamente dubitative della Conformità CE.

Proponiamo la Tabella di corrispondenza tra:
ISO 12100:2010
ISO 12100-1
ISO 12100-2

EN ISO 14121-1






Da EN 954-1 a EN ISO 13849-1

Cosa cambia se la norma EN 954-1 non sarà più valida ai sensi della Direttiva Macchine e verrà sostituita dalla norma EN ISO 13849-1?

 Il 31.12.2011 la norma EN 954-1 scadrà e perderà pertanto la propria presunzione di conformità. In tal modo la norma EN 954-1 verrà sostituita definitivamente dalla norma EN ISO 13849-1. Cosa cambia con le nuove norme?

 La nuova norma EN ISO 13849-1:

Ø  introduce il concetto di Performance Level (PL) quale indicatore del livello di affidabilità di una funzione di sicurezza

Ø  contiene inoltre indicazioni di affidabilità relative alla determinazione dei livelli di sicurezza. Vi è una serie di altri fattori importanti che devono essere considerati in fase di progetto per ottenere la conformità secondo la norma EN ISO 13849-1 ed in accordo alla Direttiva Macchine. Tra questi, sono compresi: “MTTF”, "Copertura diagnostica", architettura del sistema (struttura) e Common Cause Failure (guasti di causa comune).

Ø  Il PL necessario per una determinata funzione di sicurezza deve essere determinato in base alla valutazione del rischio e ottenuto mediante la scelta di un’architettura adeguata, l’impiego di componenti idonei, l’eventuale adozione di ridondanze e di sufficiente copertura diagnostica.

 

Obiettivo raggiunto in 6 mosse

L'introduzione della EN ISO 13849-1 ha comportato nuovi requisiti procedurali anche nella costruzione delle macchine. La realizzazione di parti di sicurezza dei sistemi è un processo iterativo che si compie in diverse fasi.

 

Fase 1 - definizione dei requisiti delle funzioni di sicurezza

E' necessario stabilire le caratteristiche necessarie per ogni funzione di sicurezza. Questa è la fase più importante e al contempo la più difficile. Ad esempio, per garantire la sicurezza di un riparo mobile di una macchina è necessario interrompere i movimenti pericolosi all'apertura del riparo stesso; non è possibile consentire un riavvio con il riparo mobile aperto.

 

Fase 2 – determinare il necessario Performance Levels PL

Tanto maggiore è il rischio, tanto più elevato è il requisito del sistema di controllo.

Il contributo all'affidabilità e alla struttura può variare a seconda della tecnologia utilizzata.

Il livello per ogni situazione pericolosa viene suddiviso in cinque livelli, dalla "a" alla "e".

Con PL "a" il contributo della funzione di controllo alla riduzione del rischio è basso, con PL "e" è elevato.

A seconda dei grafici del rischio viene determinato il Performance Level richiesto (PLr) per le funzioni di sicurezza sopra descritte.

 

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 Gravità della lesione (S)

S1 = lesione leggera (normalmente reversibile)

S2 = lesione grave (normalmente irreversibile), anche mortale

 

Frequenza e/o durata dell'esposizione al rischio (F)

F1 = da rara a frequente e/o di breve durata

F2 = da frequente a costante e/o di lunga durata

 

Possibilità di evitare il pericolo (P)

P1 = possibile in determinate condizioni

P2 = praticamente impossibile

 

Fase 3 - progettazione e realizzazione tecnica delle funzioni di sicurezza

La funzione di sicurezza "Blocco del riparo mobile" descritta nella fase 1 viene realizzata a livello tecnico. Per il blocco del riparo mobile è necessario utilizzare finecorsa di sicurezza codificato.

E' così possibile commutare più ripari mobili in serie, senza che le funzioni di controllo perdano efficacia. A questo scopo il Codifica offre un elevato livello di protezione contro la manipolazione.

La relativa verifica dei sensori avviene tramite un sistema di sicurezza multifunzionale. L'arresto del motore avviene tramite due relè con contatti a guida forzata.

 

Fase 4 - determinazione del Performance Level e valutazione quantitativa

Per determinare il Performance Level ottenuto, la funzione di sicurezza viene analizzata nelle sue singole parti: sensore (=rilevatore dell’informazione), logica (=elaborazione) e attuatore (=apparecchio di manovra).

Ogni parte di questo sistema apporta un proprio contributo alla funzione di sicurezza.

L’applicazione dei PL comporta però la necessità di calcolare e validare i parametri che li compongono: categoria del circuito, affidabilità (MTTF), copertura diagnostica (DC) e cause comuni di guasto (CCF).

 

Fase 5 - Verifica

Questa fase spiega la domanda a che livello il Performance Level raggiunto corrisponda anche al Performance Level necessario.

Il PL raggiunto deve essere uguale o superiore rispetto al PLr stabilito dalla valutazione del rischio.

Ciò significa "via libera" alla costruzione di macchine.

 

Fase 6 - Convalida

Oltre a quanto previsto dai requisiti puramente qualitativi, nella realizzazione dei sistemi di sicurezza è anche importante evitare errori sistematici.

 Per ogni funzione di sicurezza, l’obbiettivo non è più quello di determinare la categoria di sicurezza secondo la EN 954-1:1997 ma il PL (performance level), articolato in n. 5 livelli: a, b, c, d, e. PL è il livello di affidabilità per realizzare la riduzione richiesta di rischio per ogni funzione di sicurezza, ovvero la capacità di un sistema di comando e controllo di svolgere una funzione di sicurezza sotto determinate condizioni, al fine di ottenere la prevista riduzione dei rischi.

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Pertanto nell’approccio probabilistico si devono ora tenere in considerazione dei nuovi parametri:

  1. PFHd : probabilità media di guasti pericolosi all’ora
  2. MTTFd : tempo medio di guasto pericoloso all’ora
  3. λd : tasso di guasto pericoloso
  4. B10d: il numero di cicli di funzionamento entro cui il 10% dei componenti ha subito un guasto pericoloso
  5. T10d: periodo di tempo espresso in anni in cui il 10% dei componenti subisce un guasto pericoloso. Pertanto una volta superato il tempo calcolato, il componente deve essere sostituito.
  6. DC: copertura diagnostica
  7. CCF: cause comuni di guasto

  

RELAZIONE TRA PL E SIL

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ESEMPI DÌ ALCUNI CALCOLI SECONDO LA EN ISO 13849-1

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 SERVIZI OFFERTI ALLE AZIENDE

 Pertanto sia le analisi dei rischi sia i documenti delle Vs macchine (per. es. fascicolo tecnico, manuale delle istruzioni per l’uso, etc…), potrebbero non essere aggiornati secondo il comparto normativo vigente.

 Valeri Vanni con il proprio staff tecnico è referente tecnico per Cobest. S.r.l. partecipata UCIMU Sistemi Per Produrre (Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili) attraverso SOFIMU.

Questa collaborazione porta alla fornitura di un servizio ingegneristico, specialistico e costantemente aggiornato con l’evoluzione tecnica nel settore della sicurezza delle macchine e degli impianti, nel centro Italia.

 Valeri Vanni si propone come referente per la risoluzione delle problematiche legate all’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

 Valeri Vanni possiede adeguate competenze tecniche nel settore per l’analisi dei rischi, lo sviluppo della documentazione a carico del PRODUTTORE e tutte le ulteriori attività formative nel settore, in merito a:

1.    Incontri tecnici - corsi di formazione,

2.    Aggiornamento delle analisi dei rischi (in virtù delle nuove norme tecniche)

3.    Esecuzione dei calcoli al fine di identificare il PL

4.    Aggiornamento dei fascicoli tecnici (in virtù delle nuove norme tecniche)

5.    Aggiornamento dei manuali delle istruzioni per l’uso (in virtù delle nuove norme tecniche)





Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Concluso il 21 giugno 1999 Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991, Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002

La Comunità Europea e la Svizzera accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi riconosciuti conformemente alle procedure (organismi di valutazione della conformità riconosciuti), nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai requisiti dell’altra Parte nei settori di:

1 Macchine
2 Dispositivi di protezione individuale
3 Giocattoli4 Dispositivi medici
5 Apparecchi a gas e caldaie
6 Apparecchi a pressione
7 Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione
8 Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
9 Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
10 Macchine e materiali per cantieri
11 Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati
12 Veicoli a motore
13 Trattori agricoli o forestali
14 Buona pratica di laboratorio (Good Laboratory Practice, GLP)
15 Ispezioni della buona pratica di fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP) e certificazione delle partite dei medicinali
16 Prodotti da costruzione
17 Ascensori
18 Biocidi

 Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative:

Unione europea: Direttiva 2006/42/CE

 Svizzera: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 17 giugno 2005 (RU 2006 2197)

·        Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 2 aprile 2008 (RU 2008 1785)

·        Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (RU 2008 1785)

 

Grazie all’accordo bilaterale, per poter commercializzare un prodotto sia nel mercato unico europeo sia in Svizzera è sufficiente un’unica valutazione della conformità; questo se la legislazione svizzera è riconosciuta equivalente a quella europea.

 Nei casi in cui le prescrizioni svizzere divergono da quelle europee, sono ancora necessari due certificati di conformità: Gli enti svizzeri abilitati alla valutazione della conformità possono rilasciare certificato sia per il mercato svizzero che per il mercato dell’UE. Questi organismi accreditati – chiamati organismi notificati (“notified bodies”) – sono riconosciuti dalle parti contraenti.

 Dal 1° febbraio 2007, l’accordo riguarda tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine: le merci provenienti da paesi terzi possono essere certificate dagli organismi svizzeri abilitati alla valutazione della conformità ed in seguito essere commercializzate nell’UE.

 Per la maggior parte dei settori, la legislazione svizzera viene equiparata alla legislazione europea e numerose direttive sulla marcatura CE sono recepite nel diritto svizzero.





D.lgs. 104/2012: esteso l'obbligo di etichettatura energetica: compresi i prodotti che contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso" quali ad esempio serramenti, infissi e cappottature

Con il D. Lgs. n.104/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio ed entrato in vigore il 21/07/2012, l'Italia ha recepito la Direttiva europea 2010/30/UE sull'Energy label concernente l'obbligo di etichettatura energetica per i prodotti che consumano energia e altre risorse, offerti in vendita, affitto o locazione finanziaria.

Il D.lgs. 104/2012 estende l'obbligo di etichettatura energetica a tutti i prodotti correlati al consumo di energia.

Le misure previste dal decreto si applicano "ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso" (art. 1, comma 2) quindi non solo prodotti che consumano energia ma anche "prodotti che contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso" (art. 2 lett. f)) quali ad esempio serramenti, infissi e cappottature, mentre invece ne è esclusa l'applicazione ai prodotti usati, ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone, alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.

Il D.lgs. 104/2012 prevede l’adozione di successivi provvedimenti di esecuzione, delegati alla Commissione europea (atti delegati), sia per l’individuazione dei prodotti per i quali le relative disposizioni trovano effettiva applicazione sia per l’individuazione delle specifiche relative all’etichetta ed alle schede per ciascun tipo di prodotto. Questo significa che solo con la promulgazione da parte della Commissione di uno specifico atto delegato sarà possibile apporre l’etichetta per lo specifico prodotto.

A differenza della precedente normativa, che aveva un ambito di applicazione oggettivo limitato agli elettrodomestici di maggiore diffusione, il decreto in esame estende a carico dei fornitori l'obbligo di fornire un'etichetta e una scheda del prodotto o del servizio indicanti il consumo di energia oltre che informazioni integrative per i prodotti connessi all'energia; analogamente, i distributori devono apporre sul prodotto etichette ben visibili e leggibili o fornire informazioni specifiche nell'opuscolo di accompagnamento.

Il Decreto tra l’altro prevede l’obbligo per: - i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti coperti da una misura di implementazione, di fornire un’etichetta e una scheda di prodotto; - i distributori di esporre le etichette, in maniera visibile e leggibile, nonché di presentare la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti.

A tal fine il decreto definisce prodotto connesso con l'energia "qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente".

Il Decreto, inoltre, con riferimento agli appalti pubblici, stabilisce che se un prodotto è contemplato da un atto delegato (cioè un regolamento mediante il quale la Commissione dell'UE definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto) le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del D.lgs. n.163/2006 che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 30 del codice dei contratti pubblici, "acquistano ove possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilità' economica, idoneità' tecnica e adeguata concorrenza ".

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, attraverso un'apposita Autorità di vigilanza coordinerà l'attività di monitoraggio e controllo a campione per verificare l'applicazione delle misure previste dal decreto.




Quadri elettrici BT: nuove norme CEI EN 61439

Due norme della serie CEI EN 61439 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)", la Parte 1: "Regole Generali" e la Parte 2: Quadri di potenza", introducono sostanziali modifiche

La serie di norme per i quadri elettrici in bassa tensione è stata completamente ristrutturata introducendo modifiche sostanziali; la norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) rappresentava sia una norma di prodotto per i quadri soggetti a prove di tipo (AS) e parzialmente soggetti a prove di tipo (ANS), sia forniva le regole generali di riferimento per i quadri trattati dalle successive parti della serie CEI EN 60439 (Condotti sbarre, quadri per persone non addestrate, quadri per cantiere, ecc.).

La nuova CEI EN 61439-1 è da utilizzarsi esclusivamente come Norma per "regole generali" e deve essere di riferimento alle successive Parti di prodotto della serie 61439.
La norma di prodotto che sostituisce la CEI EN 60439-1 è la CEI EN 61439-2.
Un'altra criticità della norma CEI 17-13/1 è che si prestava a una difficile interpretazione per le prove ed in particolare per la derivazione dei quadri ANS. Con l'approccio delle verifiche è stata eliminata la discriminante fra i quadri provati con prove di tipo (AS) e i quadri parzialmente provati con prove di tipo (ANS).
Non esistono, quindi, quadri di Serie A e quadri di Serie B.

A seguito dell'eliminazione dei quadri AS e ANS, sono state introdotte, nella nuova Norma, tre differenti tipi di verifiche; per ogni requisito si può scegliere tra:
- la verifica con prove;
- la verifica con calcoli;
- la verifica con la conformità alle regole di progetto.



La scelta al quadrista
E' proprio questo il cambiamento più importante introdotto dalla nuova normativa: viene lasciata al costruttore o al quadrista la facoltà di scegliere, per ogni prova, un possibile metodo di verifica poiché sono alternativi ed hanno il medesimo livello di sicurezza.


Chiarimenti sul riscaldamento
Per quanto riguarda il problema del riscaldamento del quadro sono state chiarite le prescrizioni relative alla sovratemperatura e in particolare è stato trattato in maniera più dettagliata il fattore di contemporaneità per le prove. Infine, per la parte strutturale del quadro, sono state incorporate le prescrizioni derivate dalla Norma per gli involucri vuoti (CEI EN 62208); ne consegue che tutte le proprietà costruttive e dei materiali devono essere verificate.

La norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) rimane valida sino al 2014, quando si prevede che tutte le parti seconde saranno allineate alla nuova 61439-1.


L'attuale struttura della norme della serie EN 60439
Le serie di norme Iec 60439 è suddivisa in 5 parti, e precisamente:
- Iec 60439-1: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri bt) - Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (Ans);
- Iec 60439-2: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) - Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;
- Iec 60439-3: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri bt) - Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (Asd);
- Iec 60439-4: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri bt) - Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (Asc);
- Iec 60439-5: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri bt) - Parte 5: Prescrizioni particolari per apparecchiature di distribuzione in reti pubbliche.

La nuova serie di norme Iec 61439
Le nuova serie di norme Iec 61439 sarà completamente diversa come suddivisione rispetto alla serie EN 60439 in quanto saranno suddivise non più in 5 parti ma nelle 6 seguenti parti:
- Iec 61439-1: General rules;
- Iec 61439-2: Power switchgear and controlgear Assemblies (Psc-Assemblies);
- Iec 61439-3: Distribution boards (a sostituire la Iec 60439-3 relativa ai quadri Asd);
- Iec 61439-4: Assemblies for construction sites (a sostituire la Iec 60439-4 relativa ai quadri Asc);
- Iec 61439-5: Assemblies for power distribution (a sostituire la Iec 60439-5 e non solo);
- Iec 61439-6: Busbar trunking systems (a sostituire la Iec 60439-2)È poi prevista la pubblicazione di una parte 0 destinata a diventare una guida all'utilizzo con riferimento alla funzione d'uso del quadro elettrico e probabilmente saranno pubblicate altre parti relative ai piccoli quadretti di distribuzione.


Quali sono le principali novità che si profilano con questa nuova serie di norme?
Innanzi tutto ci sarà un completo rifacimento della serie di norme nei quali saranno abbandonati i concetti di quadri AS e Ans per sposare un'altra filosofia, alla quale i costruttori dovranno abituarsi rapidamente, basata su una parte 1 generale per tutte le tipologie di quadri e altre 5 parti specifiche per ciascuna tipologia di quadri; già dalle definizioni si ravvisa questo cambiamento dove l'"Assembley system" è definito come "gamma completa di componenti meccanici ed elettrici (involucri, sistemi a sbarre, unità funzionali, eccetera) come definite dal costruttore originale, i quali possono essere assemblati in accordo con le istruzioni del costruttore originale per produrre le varie apparecchiature".
Nella definizioni sono riportate anche le definizioni di "Costruttore originale" definito come "organizzazione che ha effettuato la progettazione originale e la verifica collegata di una apparecchiatura in conformità con questo standard" e di "assemblatore" definito come "organizzazione che assume la responsabilità per l'assemblaggio completo": dunque finalmente viene chiarito che il costruttore del quadro può essere differente da chi poi lo assembla secondo le istruzioni del costruttore originale e quindi vi sono differenti livelli di responsabilità.

Nell'ambito della parte 1 della EN 61439, che è sicuramente la parte più importante, vi sono poi numerosi cambiamenti concettuali ed in questa breve sintesi saranno solo accennati gli aspetti principali rimandando a dopo la pubblicazione della norma l'approfondimento della stessa.
Si segnalano nuovi obblighi per i costruttori circa le misure da prendere per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica associata all'istallazione, al funzionamento e alla manutenzione dell'apparecchiatura; in particolare se un'apparecchiatura costruita in modo specifico per l'ambiente A ai sensi Emc deve essere usata nell'ambiente B, per questa deve essere allora inclusa nelle istruzioni di funzionamento l'avvertenza "Questo è un prodotto previsto per l'ambiente A. In un ambiente domestico questo prodotto può generare interferenze a radiofrequenza, in questo caso l'utilizzatore deve prendere misure adeguate.".

Uno dei più consistenti cambiamenti si prospetta nella sezione riservata alle verifiche dove, rispetto alle verifiche come intese nella attuale Iec 60439-1, saranno possibili tre metodologie equivalenti tra loro di verifica delle apparecchiature, ossia:
- verifiche mediante prove;
- verifiche mediante calcoli;
- verifiche mediante regole di progetto.
Queste metodologie equivalenti potranno essere scelte per quanto applicabile al caso specifico, come risulta dalla tabella D.1 dell'allegato D della norma Iec 61439-1 di seguito riportata in figura 2.

Grosse novità soprattutto, anche grazie all'insistenza dell'Italia, per quanto concerne le verifiche relative all'aumento della temperatura (sovratemperatura); queste potranno essere eseguite mediante una delle seguenti possibilità:
a) test con passaggio di corrente;
b) derivazione (da un progetto provato) di varianti similari;
c) calcolo.

La scelta del metodo più appropriato ricade sotto la responsabilità del costruttore dell'apparecchiatura.
Fra tante novità inserite nella nuova Iec 61439-1 rimane invece più che mai aperto il problema del conflitto tra la norma Iec 60204-1 e la norma 61439-1.
Il problema della sovrapposizione tra le due norme si è arguito fin dalla pubblicazione nel marzo 2005 dell'emendamento 1 alla norma Iec 60439-1 il quale ha aggiunto allo scopo della quarta edizione della norma pubblicata nel 2000 la seguente frase "La presente norma si applica anche alle apparecchiature assiemate progettate per l'equipaggiamento elettrico delle macchine. Tuttavia, quando applicabile, devono essere soddisfatte le prescrizioni aggiuntive della Iec 60204-1.", in contrapposizione a quanto indicato nella norma Iec 60204-1:2006 la quale all'art. 4.2.2 cita che "L'equipaggiamento elettrico della macchina deve soddisfare le prescrizioni di sicurezza identificate dalla valutazione del rischio della macchina. In funzione della macchina, dell'uso previsto, e del suo equipaggiamento elettrico, il progettista può scegliere parti di quest'ultimo conformi con la EN 60439-1 e, secondo necessità, alle altre parti relative della serie Iec 60439 (vedere anche Allegato F)".
La futura norma Iec 61439-1 confermerà che nel suo campo di applicazione, salvo improbabili cambiamenti, è incluso anche il "progetto per equipaggiamenti elettrici delle macchine" precisando anche che "Prescrizioni supplementari per apparecchiature che formano parte della macchina sono coperte dalla serie di norme Iec 60204": in altri termini viene mantenuta sostanzialmente la posizione assunta nella attuale norma Iec 60439-1.
Indipendentemente dalla diatriba circa quale norma sia applicabile in via prioritaria ai quadri di comando e controllo dell'equipaggiamento elettrico delle macchine (anche se indubbiamente la norma Iec 60240-1 contiene la maggior parte di prescrizioni pertinenti per l'applicazione specifica), resta il fatto che spesso nel testo delle due norme, pur citando argomenti identici, forniscono differenti prescrizioni (ad esempio nella parte di verifiche) e tali differenze disorientano gli operatori del mercato; per tale ragione, partendo da analisi sulle differenze delle due norme già focalizzate negli anni passati da un gruppo di lavoro del CT 44 del Cei, è in corso a livello internazionale una azione principalmente voluta dal comitato italiano CT44 (equipaggiamento elettrico delle macchine) per tentare di trovare il punto di incontro tra il comitato SC17D che si occupa dei quadri elettrici. L'esito di questo lavoro potrebbe sfociare in una delle seguenti strade:
- la produzione di un allegato comune nella norma Iec 60204-1 e nella Iec 61439-1 che evidenzi le differenze tra le due norme e ne indichi la soluzione caso per caso;
- la definizione delle risoluzioni delle contraddizioni e delle sovrapposizioni caso per caso per inserire poi in entrambe le norme la parte decisa di comune accordo in modo che tra le due non vi siano più incongruenze;
- la produzione di un nuovo standard comune sui quadri elettrici per macchina (soluzione poco probabile).
Se son rose fioriranno, sperando solo che un giorno si possa vedere questa fioritura dato che ormai è da molti anni che la si attende.





MACCHINE PER IL SETTORE ALIMENTARE

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IL  REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene all’immissione sul mercato comunitario dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

Rintracciabilità: s’intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione.

Immissione sul mercato: s’intende la detenzione di materiali e oggetti a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette.


 

Il REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Il regolamento si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino ad e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza.

Elenco di gruppi di materiali e oggetti: Materiali e oggetti attivi e intelligenti, Adesivi, Ceramiche, Turaccioli, Gomme naturali, Vetro, Resine a scambio ionico, Metalli e leghe, Carta e cartone, Materie plastiche, Inchiostri da stampa, Cellulosa rigenerata, Siliconi, Prodotti tessili Vernici e rivestimenti, Cere.

Buone pratiche di fabbricazione (GMP) (good manufacturing practices): gli aspetti di assicurazione della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all'uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche.

Sistema di assicurazione della qualità: tutti gli accordi organizzati e documentati, conclusi al fine di garantire che i materiali e gli oggetti siano della qualità atta a renderli conformi alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi necessari per l’uso cui sono destinati.

Sistema di controllo della qualità: l’applicazione sistematica di misure stabilite nell’ambito del sistema di assicurazione della qualità al fine di garantire che i materiali di partenza e i materiali e gli oggetti intermedi e finiti siano conformi alle specifiche elaborate nel sistema di assicurazione della qualità;




AREA ATEX
LE CABINE DI VERNICIATURA
Scarica il nuovo articolo sulle cabine di verniciatura, secondo la norma armonizzata, EN 12215.

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