LEGGE DI STABILITA’ 2020 - Transizione 4.0 - principali differenze
rispetto al passato
La legge di bilancio 2020
(Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi dal 184 al 197) ha
rinnovato gli incentivi di Impresa 4.0 per l’acquisto di beni
strumentali interconnessi (EX iperammortamento) o non (ex
superammortamento) da parte delle imprese, cambiando però, rispetto
alle agevolazioni precedenti, la tipologia di modalità di godimento
dell’agevolazione, che diventa ora credito
di imposta.
Nel caso del vecchio
superammortamento, ora l’agevolazione, come credito
di imposta è pari al 6% del valore del bene nuovo
acquistato, per investimenti fino a 2.000.000 di euro.
Invece, il vecchio
iperammortamento è stato sostituito da un
credito di imposta pari al 40% o al 20% del valore dei beni
materiali acquistati e al 15% dei beni immateriali (software)
con dei massimali di investimento totale.
Una novità interessante è che così
possono godere dell’agevolazione anche aziende che non hanno utili
dichiarati.
Però ci saranno da considerare nuovi
adempimenti burocratrici obbligatori:
-
le imprese che godono delle
agevolazioni 2020 devono effettuare una comunicazione
al Ministero dello sviluppo economico;
-
la perizia (o
attestazione da ente) è obbligatoria per beni di valore
superiore o uguale a 300.000 euro (prima era 500.000 euro), ma
non serve più che sia asseverata;
-
le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei
beni agevolati devono contenere l’espresso
riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge
160 del 27 dicembre 2019.
Nuove aliquote del credito di imposta 2020 per i macchinari
Esse sono:
-
CREDITO DI IMPOSTA del 40% del valore del bene per
gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
-
CREDITO DI IMPOSTA del 20% del valore del bene per
gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di
euro.
Il credito di imposta non si applica
alla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 10
milioni di euro. L’aliquota si applica, a scaglioni incrementali, al
totale degli investimenti e non al valore del singolo bene
acquistato.
Nuove aliquote del credito di imposta 2020 per i software
-
CREDITO DI IMPOSTA del 15% del valore del bene immateriale per
gli investimenti fino a 700.000 euro.
Investimenti decisi nel 2019
Per gli investimenti per i quali sia
già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, o siano
stati acquisiti nel 2019, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA
NULLA, si applica la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018,
n. 145) con iperammortamento in scaglioni
Investimenti decisi nel 2017 e 2018
Per gli investimenti per i quali sia
già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2018, o siano
stati acquisiti nel 2017 o 2018, ma non ancora interconnessi, NON
CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2018 (legge 11
dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017,
n. 205).
Tempistiche per godere del credito di imposta 2020
Il beneficio vale per beni nuovi
acquistati, anche in leasing, dal
1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro
il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31
dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%
del costo di acquisizione.
Agevolazione del credito d’imposta Transizione 4.0 - legge stabilità
2020
Da dopo l’entrata in vigore del
decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono
essere operativi all’interno del territorio nazionale.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231. Per le
imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio
spettante è comunque subordinata alla condizione
del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili
in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori.
Quindi presta molta attenzione al
rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori della
tua azienda (D.Lgs. 81/08).
Beni acquistati cui si applica l’agevolazione
Si applica a beni (acquistati anche
in leasing) dei seguenti tipi:
-
beni materiali (macchine,
attrezzature, ecc.) elencati in allegato
A della legge;
-
beni immateriali (licenze,
software, sistemi) elencati in allegato
B della legge, indispensabili per fare funzionare i
beni materiali in allegato A.
All’allegato B
originario, la legge di bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:
-
sistemi di gestione della supply
chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
-
software e servizi digitali per
la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa,
ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
-
software, piattaforme e
applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica
con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di
servizio.
Caratteristiche che devono avere i beni
L’Allegato
A (beni materiali) elenca 3 CATEGORIE di beni:
-
A1: beni strumentali con
funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti
tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per
la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili,
ecc.);
-
A2: sistemi per l’assicurazione
della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di
sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
-
A3: dispositivi per
l’interazione uomo macchina e per il miglioramento
dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica
4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni,
diminuire errori ed aumentare l’efficienza).
-
A4: beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il
modello “Industria 4.0” anche i dispositivi, strumentazione e
componentistica intelligente per l’integrazione, la
sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico
dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel
revamping dei sistemi di produzione esistenti
L’Allegato
B (beni immateriali), invece, come beni
ammortizzabili prevede programmi e applicazioni acquistati da
aziende che già investono in beni materiale in logica industria 4.0
(ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e
applicazioni).
Caratteristiche che devono avere i macchinari (A1 + A4) per
godere dell’agevolazione
I beni acquistati devono avere
alcune caratteristiche tassative ed alcune aggiuntive.
Il motivo di questi vincoli è che si
vuole spingere l’acquisto di macchine avanzate interconnesse al
sistema di fabbrica e con altre componenti del ciclo di lavorazione,
ovvero realmente un progetto industry 4.0 e non un semplice acquisto
di nuove macchine per una produzione tradizionale.
Infatti l’obiettivo del piano
nazionale è portare la produzione italiana a livelli molto alti di
automazione ed interconnessione, non solo all’interno della fabbrica
ma anche tra imprese che lavorano insieme, ad esempio tra fabbrica e
logistica.
Caratteristiche tassative dei macchinari per
godere dell’agevolazione
Le macchine in elenco A1 devono
avere tutte e 5 queste caratteristiche:
-
controllo per mezzo di CNC e/o
PLC (vedi nota 1 sotto);
-
interconnessione ai sistemi
informatici di fabbrica;
-
integrazione con il sistema
logistico della fabbrica e/o altre macchine;
-
interfaccia uomo macchina
semplice ed intuitiva;
-
rispondenza ai più recenti
standard in termini di sicurezza.
Nella parte finale di questo
articolo troverai esempi di componentistica industriale per
soddisfare questi requisiti.
Nota 1: La circolare 4E del
30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica del controllo per mezzo
di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic
Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la
macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti,
ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o
equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o
personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore
centralizzato, che combinano più PLC o CNC (ad esempio: soluzioni di
controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS –
Distributed Control System).
Caratteristiche aggiuntive dei macchinari per
godere dell’agevolazione
La macchina deve avere almeno 2
caratteristiche tra queste 3 elencate:
-
sistemi di telemanutenzione e/o
telediagnosi e/o controllo in remoto;
-
monitoraggio in continuo delle
condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante
opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
-
caratteristiche di integrazione
tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la
simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del
processo (sistema cyberfisico) (vedi nota 2 sotto).
Nella parte finale di questo
articolo troverai esempi di componentistica industriale per
soddisfare questi requisiti.
Nota 2: La circolare 4E del
30/03/2017 ha chiarito che si fa riferimento al concetto del
cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello
virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o
dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento
anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di
ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei parametri
che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti
sia su macchina che off-line come ad esempio i modelli generati
tramite tecniche di machine learning.
Macchina interconnessa
La Circolare 4E del 30/03/2017 ha
chiarito che la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi
informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o
part program è soddisfatta se:
-
il bene scambia informazioni con
sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di
pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del
prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre
macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento
basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e
internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT,
ecc.);
-
inoltre, il bene deve essere
identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine
delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di
indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo
IP).
La parola fabbrica deve essere
intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore
attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o
realizzazione di prodotti; per istruzioni si può intendere anche
indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate
alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al
controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere
caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.
In pratica la macchina deve essere
dotata di un sistema collegato con la rete aziendale esistente e con
alcuni apparati (ad esempio un sistema IPC tipo un Simatic
industrial tablet PC, network switch Scalance W, field PC, NETWORK
SERVER).
Cosa deve fare l’impresa per godere dell’agevolazione
L’impresa deve acquistare i beni,
materiali o immateriali, dal 1°
gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 oppure deve
emettere l’ ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31
dicembre 2020 e mettere in funzione il bene entro il 30
giugno 2021.
L’impresa, per beni del valore
inferiore a 300.000 euro, deve poi acquisire un’attestazione che
dimostri che il bene:
-
possieda tutte le
caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
-
sia interconnesso al sistema di
gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Beneficio dell’agevolazione
L’agevolazione verrà poi goduta
dall’impresa come credito di imposta utilizzabile in 5 quote annuali
di pari importo (3 per gli investimenti in software).
Adempimenti aggiuntivi
Tutti i documenti relativi
all’acquisizione del bene (fatture, ordini, contratti, leasing,
documenti di trasporto, ecc…) dovranno riportare la dicitura che
trattasi di bene agevolato secondo la legge 160 del 27 dicembre
2019, art 1 commi da 184 a 194.
Rispetto alle regole del 2017 / 2018
/ 2019 c’è un adempimento obbligatorio nuovo.
Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i
termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo
d’imposta agevolabile.
Chi deve fare l’attestazione per l’agevolazione
Per beni con un costo fino a 300.000
euro può bastare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.
Per beni di costo superiore a 300.000
euro, serve una perizia tecnica emessa da parte di un
ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o
un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione
accreditato (definizione da testo di legge, non è chiaro se si
tratta di Ente Notificato).
L’attestazione è fatta per il
singolo bene, non vale un’attestazione unica per tutti i beni
acquistati nell’anno, anche se una singola perizia può descrivere e
comprendere molti beni.
Senza la dichiarazione/attestazione
di interconnessione alla fabbrica — entro l’esercizio fiscale in cui
la macchina viene messa in funzione — NON si godere
dell’iperammortamento, anche se la macchina ha tutte le
caratteristiche di legge.
Quando deve essere fatta l’attestazione per l’agevolazione
L’attestazione, o la perizia, deve
essere fatta entro il periodo di imposta in cui il bene entra in
funzione e viene interconnesso con la fabbrica.
Solo dal momento
dell’interconnessione vale il credito di imposta del 40% o del 20%,
prima si applica il credito al 6% per macchinari non interconnessi.
Macchine acquistate in leasing
L’agevolazione è applicabile anche
ai beni acquistati in leasing, il costo da considerare, per il
calcolo del credito di imposta, è quello di acquisizione del bene da
parte del leasing.
DOMANE / RISPOSTE
Iperammortamento 2019 - 2020
1 Cos’è Industria 4.0?
Il termine
industria 4.0 si riferisce ad una “quarta rivoluzione industriale”
che cambierà il modo produttivo tramite l’uso diffuso di connessioni
wireless e sensori a basso costo.
Questa
rivoluzione sarà caratterizzata dall’utilizzo sempre più massiccio
di dati ed informazioni, di nuovi materiali, sistemi totalmente
digitalizzati e connessi (internet of things and machines).
In
pratica, dopo l’internet delle informazioni, avremo l’internet delle
cose.
2 Cos’è il piano nazionale italiano Industria 4.0?
Il piano
nazionale Industria 4.0 è stato proposto originariamente a fine 2016
ed aveva l’obiettivo di incentivare gli investimenti delle aziende
in tecnologie ed aumentarne la competitività ed aumentare la spesa
delle aziende in ricerca, sviluppo ed innovazione.
La legge
attuativa è entrata in vigore per la prima volta nel 2017, poi
prorogata nel 2018, 2019 e 2020.
3 Quali sono le nuove aliquote dell’iperammortamento 2019?
Per
incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di
bilancio 2019 ha definito nuove aliquote differenziate per
l’iperammortamento degli investimenti.
Esse sono:
• IPERAMMORTAMENTO del 270% per gli investimenti fino a
2,5 milioni di euro.
• IPERAMMORTAMENTO del 200% per gli investimenti oltre 2,5
milioni di euro fino a 10 milioni di euro
• IPERAMMORTAMENTO del 150% per gli investimenti oltre 10
milioni di euro fino a 20 milioni di euro.
L’iperammortamento non si applica sulla parte di investimenti
complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
L’aliquota
si applica sul totale degli investimenti, non sul valore del singolo
bene acquistato e si tratta di scaglioni incrementali.
4 Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2017 e 2018?
Per gli
investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20 % entro
il 31 dicembre 2018, o siano stati acquisiti nel 2017 o 2018 ma non
ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di
bilancio 2018 con iperammortamento al 250 %.
5 Cosa significa iperammortamento del 270%?
Significa
ad esempio che una macchina industriale, nuova, del costo di euro
1.000.000 — che abbia tutti i requisiti richiesti dalla legge di
bilancio che vedremo poi ai punti 8 —13, acquistata dal 1 gennaio
2019 fino al 31 dicembre 2019, può essere imputata come costo
dell’impresa per euro 2.700.000 euro invece che euro 1.000.000, con
evidente vantaggio fiscale per l’impresa.
Infatti si
arriva ad un ammortamento totale del 270% del costo del bene.
6 Quali sono le tempistiche per godere dell’iperammortamento
industria 4.0?
L’iperammortamento vale per beni nuovi acquistati, anche in leasing,
dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.
È
possibile applicarla anche a beni consegnati, installati e messi in
funzione fino al 31 dicembre 2020; però deve essere stato emesso
l’ordine e pagato un acconto — maggiore del 20% — entro il 31
dicembre 2019.
7 Chi può godere del beneficio fiscale dell’iperammortamento
industria 4.0?
Possono
goderne tutte le imprese italiane (con sede fiscale in Italia) di
tutte le tipologie (Srl, SpA, Sas, Snc) e di tutti i settori
economici, ad esclusione delle imprese che applicano il nuovo regime
forfettario.
Da dopo
l’entrata in vigore del Decreto chiamato “dignità” del luglio 2018,
i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio
nazionale.
8 A quali beni acquistati si applica l’iperammortamento ?
Si applica
a beni (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:
• beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati
in allegato A della legge;
• beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati
in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni
materiali in allegato A.
I beni
immateriali, non indispensabili e non connessi a beni in allegato A,
possono godere di un AMMORTAMENTO MASSIMO totale del 140% .
All’allegato B originario, la Legge di Bilancio 2018, ha aggiunto i
seguenti beni:
• sistemi di gestione della supply chain finalizzata al
drop shipping nell’e-commerce;
• software e servizi digitali per la fruizione immersiva,
interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
• software, piattaforme e applicazioni per la gestione e
il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di
integrazione delle attività di servizio.
9 Che caratteristiche devono avere i beni?
L’Allegato
A (beni materiali) elenca 3 CATEGORIE di beni:
• 1: beni strumentali con funzionamento controllato da
sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e
azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio,
lavorazione, macchine utensili, ecc.);
• 2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della
sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la
tracciabilità dei prodotti, ecc.);
• 3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il
miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro
in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire
infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza)
L’Allegato
B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede
programmi e applicazioni acquistati da aziende che già investono
in beni materiale in logica industria 4.0 (ad esempio software,
sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).
L’ammortamento del 140% per i beni immateriali è previsto SOLO per
le aziende che investono anche in beni materiali che godono di
iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.
Per un
bene acquistato, in allegato A, che gode dell’iperammortamento , si
possono superammortare, al 140%, beni in allegato B, anche non
strettamente collegati al primo bene in allegato A.
La parte
immateriale è iperammortizzabile anch’essa al 270% o 200% o 150 %
solo se necessaria per fare funzionare i beni materiali. Ad esempio,
se il software è embedded, e quindi acquistato insieme al bene, vale
l’iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.
10 Quali sono le caratteristiche che devono avere i macchinari (A1)
per godere dell’iperammortamento ?
I beni
acquistati devono avere alcune caratteristiche tassative ed alcune
aggiuntive.
Il motivo
di questi vincoli è che si vuole spingere l’acquisto di macchine
avanzate interconnesse al sistema di fabbrica e con altre componenti
del ciclo di lavorazione, ovvero realmente un progetto industry 4.0
e non un semplice acquisto di nuove macchine per una produzione
tradizionale.
Infatti
l’obiettivo del piano nazionale è portare la produzione italiana a
livelli molto alti di automazione ed interconnessione, non solo
all’interno della fabbrica ma anche tra imprese che lavorano
insieme, ad esempio tra fabbrica e logistica.
11 Quali
sono le caratteristiche tassative dei macchinari per godere
dell’iperammortamento?
Le
macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:
1.
controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
2.
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
3.
integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre
macchine;
4.
interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
5.
rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.
Nella
parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica
industriale per soddisfare questi requisiti.
12 Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei macchinari per
godere dell’iperammortamento?
La
macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:
1.
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in
remoto;
2.
monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri
di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle
derive di processo;
3.
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con
la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento
nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) (vedi nota 2
sotto).
Nella
parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica
industriale per soddisfare questi requisiti.
13 Cosa significa una macchina interconnessa?
La
Circolare 4E del 30-3-2017 ha chiarito che la caratteristica
dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta
se:
• il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.:
sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di
progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in
remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per
mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate,
disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi:
TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.).
• inoltre, il bene deve essere identificato univocamente,
al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante
l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente
riconosciuti (es.: indirizzo IP).
la parola
fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene
creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o
semilavorati e/o realizzazione di prodotti; per istruzioni si può
intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica
vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla
schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza
necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della
macchina.
In pratica
la macchina deve essere dotata di un sistema collegato con la rete
aziendale esistente e con alcuni apparati (ad esempio un sistema IPC
tipo un Simatic industrial tablet PC, network switch Scalance W,
field PC, NETWORK SERVER).
14 Cosa deve fare l’impresa per godere del beneficio
dell’iperammortamento ?
L’impresa
deve acquistare i beni, materiali o immateriali, dal 1 gennaio 2019
fino al 31 dicembre 2019 oppure deve emettere l’ ordine e pagare un
acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2019 e mettere in
funzione il bene entro il 31 dicembre 2020.
L’impresa,
per beni del valore inferiore a 500.000 euro, deve poi acquisire
un’attestazione che dimostri che il bene:
• possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti
previste dalla legge;
• sia interconnesso al sistema di gestione della
produzione o alla rete di fornitura.
15 I soldi
risparmiati con il beneficio fiscale a chi vanno chiesti?
Stavolta
non ci saranno bandi e sportelli, i soldi non andranno richiesti; al
beneficio si accede in automatico in fase di redazione di bilancio e
tramite dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante o
perizia giurata.
In pratica
l’impresa verserà meno tasse.
16 Chi deve fare l’attestazione per l’iperammortamento ?
Per beni
con un costo fino a 500.000 euro basta una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.
Per beni
di costo superiore a 500.000 euro, serve una perizia tecnica giurata
da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo
professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di
certificazione accreditato (definizione da testo di legge, non è
chiaro se si tratta di Ente Notificato).
L’attestazione è fatta per il singolo bene, non vale un’attestazione
unica per tutti i beni acquistati nell’anno, anche se una singola
perizia può descrivere e comprendere molti beni.
17 Quando deve essere fatta l’attestazione per l’iperammortamento ?
L’attestazione, o la perizia, deve essere fatta entro il periodo di
imposta in cui il bene entra in funzione e viene interconnesso con
la fabbrica.
Solo dal
momento dell’interconnessione vale l’iperammortamento del 270% o
200% o 150 %.
18 I benefici fiscali dell’iperammortamento sono cumulabili con
altri benefici?
SÌ, sono
cumulabili con:
• Sabatini;
• credito d’imposta per ricerca e sviluppo;
• patent box;
• ACE (incentivi perché le imprese aumentino il patrimonio
d’impresa);
• incentivi per start up e PMI innovative;
• fondo centrale di garanzia.
19 Cosa
succede per le macchine acquistate in leasing?
Si ritiene
(dalla dalla Circolare del MISE e AdE del 30 marzo 2017) che
l’iperammortamento del 270% o 200% o 150 %sia applicabile anche ai
beni acquistati in leasing.
La data da
utilizzare per calcolare l’ammortamento è in questo caso la data
della consegna oppure la data del collaudo se è prevista una
clausola di prova.
È quindi
necessario che il bene sia collegato, integrato ed interconnesso al
sistema aziendale e sia stata emessa l’attestazione entro il periodo
di imposta in cui il bene entra in funzione e viene interconnesso
con la fabbrica.
Fatte
queste tre cose l’impresa può applicare sui canoni di leasing
l’iperammortamento, ma solo limitatamente alla quota capitale e non
alla quota interessi!
20 Chi
compra beni per darli in noleggio ad altre aziende può godere
dell’iperammortamento ?
La
questione è complessa, inizialmente la posizione del SOLE 24 Ore era
per il NO, ovvero è escluso il beneficio fiscale per chi acquista
beni e poi li dà in uso ad altri, perché non si verifica mai il
requisito di interconnessione per chi ha acquistato il bene.
Successivamente la circolare dell’AdE di marzo 2017, ha poi chiarito
che:
“Si
ricorda che sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in
base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali
beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà
spettare al soggetto locatore o noleggiante.
Si
precisa, tuttavia, per questi ultimi soggetti, che il beneficio del
super ammortamento spetta solo nell’ipotesi in cui l’attività di
locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale
dell’attività. “
Infine è
uscita una FAQ del Mise:
“DOMANDA –
Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo
termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene
iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di
Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e
dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno
essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve
garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri
sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere
soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve
garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di
fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?
RISPOSTA –
Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo
2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione
fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La
circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto
internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono
ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano
mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il
soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà
proporzionale al periodo di durata del noleggio.”
21 I beni usati ed il revamping sono compresi
nell’iperammortamento?
Il decreto
milleproroghe 2017 ha chiarito che :
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione
tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i
seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente
per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il
controllo automatico dei processi utilizzati anche
nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione
esistenti.
Quindi
beneficiano dell’iperammortamento anche gli interventi di revamping,
ovviamente per i costi di acquisto dei beni descritti più sopra.
A
proposito di revamping e di beni usati, si è espressa la Circolare
4E del 30-3-2017 dell’Agenzia delle Entrate e MISE (pag. 28),
chiarendo che:
Con
riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano
concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della
“novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del
costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo
complessivamente sostenuto.
Tale
circostanza dovrà sussistere sia i) nell’ipotesi di acquisto a
titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un
bene usato che ii) nell’ipotesi di bene realizzato in economia.
Nel caso
i), il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di
ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Qualora il bene
complesso che incorpora anche un bene usato possa, secondo i
principi sopra esposti, essere considerato “nuovo”, l’importo
agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal
cessionario per l’acquisto del bene.
Nell’ipotesi ii), invece, il bene complesso costruito in economia,
dotato del requisito della “novità”, può fruire della maggiorazione,
oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene
complesso, anche sul costo della componente usata sempre ché
sostenuto nel periodo agevolato.
22 Quali sono le sanzioni in caso di errore o frode?
La
migliore risposta a queste domande è spiegata in questa pagina di
INNOVATION POST, sito che ringraziamo per i molti approfondimenti
sull’argomento Industria 4.0.
Iperammortamento 2019 - 2020
Iperammortamento al 270%
Al comma 60 dell'art. 1 della legge
di Bilancio 2019 si legge che "Al fine di favorire processi di
trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria
4.0 », le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma
61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel
territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero
entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31
dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione".
Ma è al successivo comma 61 che
interviene la parte più sostanziosa. "La maggiorazione del costo di
acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per
cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura
del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e
fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli
investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di
investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro."
Dunque questa è la
nuova tabella di iperammortamento dei beni strumentali 4.0:
- aliquota al 270% - investimenti
fino a 2,5 milioni di euro
- aliquota al 200% - investimenti
da 2,51 a 10 milioni di euro
- aliquota al 150% - investimenti
da 10,1 a 20 milioni di euro
- aliquota al 100% (nessuna
maggiorazione) - investimenti oltre i 20 milioni di euro
Nulla cambia per
l'accesso al beneficio dell'iperammortamento: rimane fermo l'obbligo
di produrre documentazione peritale per tutti i beni al di sopra dei
500.000 euro, mediante perizia giurata emessa da parte di
professionista abilitato o certificato di conformità rilasciato da
ente di certificazione accreditato.
Torna il
superammortamento per i beni immateriali
Al comma 62, si legge che "Per i
soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e
che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano
investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di
cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento".
Dunque, un'azienda che investe in
tecnologie produttive 4.0 e che nel contempo si dota di nuovo
software, potrà ammortizzarne il costo con una maggiorazione del
40%.
Iperammortamento e interconnessione: in alcuni casi basta la
comunicazione monodirezionale
L'ultima circolare direttoriale del MISE n. 295485 del 1° agosto
2018 contiene una serie di chiarimenti sul requisito
dell'interconnessione per alcune tipologie di macchine.
Ferma restando l'assoluta obbligatorietà dell'interconnessione,
quest'ultima può essere implementata in maniera "semplificata" per
tutti quei beni che eseguono operazioni ripetitive e determinate. Ne
sono un esempio i trapani, la segatrici, le taglierine ecc. per i
quali è sufficiente trasmettere solo i dati in uscita.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 -
Consulenza per il costruttore del bene e per
l'utilizzatore (=beneficiario dell'iperammortamento)
Intervento c/o costruttore del bene:
-
Analisi tecnica di una macchina (famiglia) e dei suoi requisiti
obbligatori e facoltativi
-
Descrizione tecnica del bene e dei requisiti soddisfatti
obbligatori e facoltativi
Intervento c/o il utilizzatore del bene (= beneficiario
dell’agevolazione):
-
Analisi tecnica di una macchina (famiglia) (se non è disponibile
un’analisi del fabbricante)
-
Verifica dei requisiti di interconnessione + verifica dei flussi
di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni
-
Descrizione tecnica con indicazione di costo
-
Descrizione dei requisiti soddisfatti obbligatori e facoltativi
-
Descrizione dei requisiti di interconnessione
-
Descrizione delle modalità in grado di dimostrare
l’interconnessione
-
Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e
semilavorati e informazioni
PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 - Circolare Agenzia Entrate e MISE
A disposizione per verificare se la VA MACCHINA POSSIEDE LE
CARATTERISTICHE PER POTER, A SEGUITO DELL’INTEGRAZIONE NEL SISTEMA
PRODUTTIVO, beneficiare dell’iperammortamento.
Per quali categorie di beni scattano i bonus super e iper
ammortamento? Quali tipologie di investimento premiano e a quali
condizioni? Quali i termini temporali di riferimento, le scadenze e
a favore di quali soggetti? Sono questi alcuni dei quesiti che
trovano risposta nella circolare n. 4/E di oggi redatta
congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo
Economico. Il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle misure
fiscali introdotte per dare impulso all’ammodernamento delle imprese
e alla loro trasformazione tecnologica e digitale. In particolare,
la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super
ammortamento e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione
del 150% del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della
deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria.
Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore
maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali
immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di
system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i
soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento.
CIRCOLARE N.4/E
del 30/03/2017
PRIME OSSERVAZIONI CONFINDUSTRIA 11.04.2017
PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 - aggiornamento della legge di stabilità
A disposizione per verificare se la VA MACCHINA POSSIEDE LE
CARATTERISTICHE PER POTER, A SEGUITO DELL’INTEGRAZIONE NEL SISTEMA
PRODUTTIVO, beneficiare dell’iperammortamento.
La misura è prevista in: LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242) (GU Serie Generale
n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57) : Entrata in vigore
del provvedimento: 01/01/2017
La legge di stabilità è stata modificata dalla legge del 27.02.2017,
n. 18, in vigore dal 01.03.2017. La modifica riguarda principalmente
gli aspetti tecnici dell'allegato A.
Il nuovo
Iperammortamento 250 per cento 2017 consente di ammortizzare un
valore maggiore relativo al costo di acquisto di beni materiali e
strumentali nuovi (ovvero non utilizzati in precedenza né dal
venditore che da altri soggetti) legati a progetti di digitalizzazione
aziendale. I beni ammessi all’agevolazione sono stati
indicati nell’Allegato
A e B della Legge di Bilancio.
Per accedere al nuovo iperammortamento al 250 per cento (Super
ammortamento versione 2017) bisognerà effettuare l’acquisto entro
il 31 dicembre 2017.
L’agevolazione è
concessa anche se il bene è acquistato entro il 30 giugno 2018 ma
l’ordine dovrà rispettare la prima scadenza indicata. Inoltre, per
gli acquisti entro il mese di giugno 2018, è necessario che
l’impresa paghi al fornitore, a titolo di acconto, almeno il 20%
dell’investimento entro il 31 dicembre 2017.
Sulla base di quanto
introdotto dalle modifiche alla Legge di Bilancio 2017, possono
usufruire di agevolazioni anche i beni
immateriali nuovi, ovvero software
funzionali all’utilizzo dei beni ammessi al super
ammortamento 250% ma nella misura del 140%. L’elenco dei beni è
specificato nell’Allegato
B.
Per usufruire
dell’agevolazione è necessaria una dichiarazione
del legale rappresentante dell’impresa circa gli acquisti
ammessi al super ammortamento 140% o 250%. Nel caso di acquisti di
importo superiore ai
500 mila euro è invece richiesta una perizia
tecnica giurata che certifichi che il bene rientra tra
quelli indicati negli allegati A e B e che sia interconnesso al
sistema aziendale, ad opera di un ente accreditato o di un ingegnere
o perito industriale iscritti all’albo.
Ad
oggi siamo in grado di verificare lo stato di
rispondenza delle macchine nuove ai requisiti dell'allegato A e/o B della
legge di stabilità e fornire una relazione di risanamento /
attestazione se la macchina sia già conforme.
L'attuazione del
provvedimento attende ancora alcune certezze:
- tecniche -
si sta mettendo a punto con MISE una guida interpretativa
- fiscali -
attendiamo una riunione con l'Agenzia delle Entrate
Le certezze sono:
- la macchina deve essere
prevista in Allegato A e dotata di:
- CNC/PL
- interconnessione per
istruzioni
- integrazione con
stabilimento
- interfaccia semplice
- sicura
e di almeno due delle
seguenti caratteristiche:
- Telemanutenzione
- Monitoraggio funzioni
- Integrabilità
cyberfisica
- Filtri
Nel caso esposto (cioè se
la macchina è dotata delle caratteristiche elencate) potrà
consentire all'acquirente di accedere all'iper
ammortamento del 250% solo quando le caratteristiche sopra esposte
saranno effettivamente cablate (Hd o Sw) con il sistema aziendale (a
cura dell'acquirente) e funzionanti.
In caso contrario la
macchina non integrata permetterà al cliente il beneficio del super
ammortamento del solo 140%.
Le certificazioni sono
previste per forniture oltre 500.000 € per i soli impianti completi
e funzionanti in chiave 4.0.
Il cliente, però, chiederà
sempre al fornitore di dichiarare se le caratteristiche del
macchinario, per la parte di propria competenza, permettono di
accedere al 250%. E' evidente che non basta una dichiarazione del
fabbricante ma una guida tecnica completa su come integrare la
macchina nel sistema aziendale.

PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0
- VERSO LA
PRODUZIONE INDUSTRIALE AUTOMATIZZATA E INTERCONNESSA
Nei
prossimi anni il sistema manifatturiero mondiale dovrà affrontare la
sfida della quarta Rivoluzione Industriale, la cosiddetta Industry
4.0 che determinerà la totale automazione ed interconnessione delle
produzioni. Alla base del processo di trasformazione ci sono le
nuove tecnologie digitali che avranno un impatto profondo
nell'ambito di direttrici di sviluppo quali: il Data Driven
innovation, l’interazione tra uomo e macchina e la digitalizzazione
del processo produttivo. La quarta Rivoluzione Industriale tocca
oggi tutte le imprese impegnate nella produzione manifatturiera, nei
processi continui o nella gestione di impianti di pubblica utilità.
Nonostante i diversi approcci che le economie mondiali stanno
mettendo a punto per rispondere in modo efficiente alla sfida di
Industry 4.0, i vantaggi attesi per il sistema produttivo sono
previsti in termini di flessibilità, velocità, produttività,
qualità, competitività.
Reti Dati:
Il processo di digitalizzazione della produzione permette di
sfruttare le sinergie tra le diverse fasi del processo produttivo,
implementare servizi innovativi come la manutenzione predittiva, la
manutenzione a distanza e l’analisi dati finalizzata
all’ottimizzazione dei processi. Alla base di tutto, è però
necessario poter disporre di un’infrastruttura di comunicazione
affidabile, stabile, sicura e potente. Il Gruppo Bureau Veritas
supporta le aziende fin dalla fase della progettazione, verificando
che siano rispettati i requisiti tecnici in termini di affidabilità
ed efficienza della rete. I servizi proposti comprendono anche
l’attività di validazione, troubleshooting e controlli funzionali
dei sistemi di interconnessione aziendali. Al fine di garantire una
corretta progettazione, gestione e manutenzione dell’infrastruttura
di rete è necessario che i progettisti e gli installatori di reti
industriali siano adeguatamente formati. Il Gruppo Bureau Veritas
propone un’offerta
formativa certificata
Cepas, capace di
fornire, a tutti i progettisti e installatori di reti, le competenze
necessarie.
Data Driven
Innovation:
La produzione intelligente, o
smart
manufacturing,
è il perfetto connubio tra l’informazione generata dall’analisi dei
dati, la tecnologia e l’ingegno umano per giungere ad un concetto di
azienda ad elevatissima competenza ed efficienza o
smart factory.
Le
industrie di oggi hanno bisogno di essere guidate verso l’efficienza
operativa per stimolare la produttività, acquisire nuove conoscenze
e competenze al fine di rimanere competitivi. Questa guida può
avvenire solo attraverso lo
studio e
l’analisi
dei dati,
dove l’informazione risiede. In questo ambito, Bureau Veritas
propone servizi, basati sui più recenti metodi statistici e di
machine learning per l’analisi dati, mirati a: trovare le relazioni
fra i dati e fare previsioni in base alle informazioni acquisite;
sviluppare e/o migliorare nuovi prodotti o processi; analizzare in
tempo reale i dati del processo aiutando gli operatori a mantenerlo
sotto controllo e individuare le anomalie.
Cyber Security:
L’ICT è sempre più spesso il ponte tra i diversi processi aziendali.
Essendo aperto alla rete globale, è uno dei punti di maggiore
vulnerabilità dell’azienda. Se ogni processo si basa su dati in
input, che vengono elaborati e portano ad un output, tali dati sono
spesso gestiti dai sistemi ICT o comunque automatizzati. Il successo
del processo dipende, quindi, dall’affidabilità dei dati e dalla
loro disponibilità. Le Organizzazioni possono proteggersi da
potenziali minacce alla sicurezza delle informazioni da esse gestite
sviluppando un
Sistema di
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
(ISMS: Information
Security Management System), conformemente a quanto definito daIla
ISO/IEC
27001 e
richiedendo una verifica di certificazione indipendente
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