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PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0

NUOVA 2006/42/CE


Macchine in servizio D.lgs. 81/08 allegato V

Paesi extra Europa: UL/CSA - nr. 12 Brasile - Russia EAC - Australia AS, etc...

CPR 305/2011: CE serramenti e cancelli

CPR 305/2011 CE app sanitari

CPR 305/2011: VARIE

ATEX - 94/9/CE

PARCHI GIOCO

Verifiche di terra DPR 462

IMPIANTI DM 37/2008

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Valeri Vanni [Technical Manager]
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Cell. +39 339 6410508
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Direttiva macchine 2006/42/CE            Direttiva macchine 2006/42/CE

D.P.R. 462/01 – verifiche degli impianti di terra             D.P.R. 462/01 – verifiche degli impianti di terra

Paesi extra Europa: UL/CSA - nr. 12 Brasile - Russia EAC - Australia AS, etc...

 

Attività



Le attività sono il cuore del nostro operato.

Esse rappresentano quello che svolgiamo e quindi qualificano il nostro "prodotto/servizio".


Le attività di cui ci occupiamo sono:
(Clicca sui titoli per aprire il file/collegamento corrispondente)

Referente Tecnico per COBEST S.r.l. (gruppo UCIMU - Sistemi per Produrre)

Al fine di garantire un servizio ingegneristico e  specialistico, Valeri Vanni grazie ad una   stretta collaborazione, è il referente tecnico di Cobest S.r.l. partecipata UCIMU Sistemi Per Produrre attraverso SOFIMU.

Questa collaborazione porta alla fornitura di un   servizio specialistico e costantemente aggiornato con l’evoluzione tecnica nel settore   dell’automazione industriale, essendo il loro   referente tecnico.




DI CHE COSA CI OCCUPIAMO

Marcatura CE

Circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza

REDAZIONE FASCICOLO TECNICO ED ANALISI DEI RISCHI


REDAZIONE MANUALE DELLE ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE - MANUALI TECNICI


DIRETTIVE COMUNITARIE BASATE SUL NUOVO APPROCCIO

Ø Nuovo Approccio
Ø Marcatura CE
Ø Approccio Globale
Ø Direttive dopo il 7 maggio 1985 - "Nuovo Approccio"
Ø Direttiva macchine (2006/42/CE)
Ø Direttiva bassa tensione (nuova 2006/95/CE)
Ø Direttiva EMC (nuova 2004/108/CE)
Ø Attrezzature a pressione (97/23/CE)
Ø Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in
       atmosfera esplosiva
(94/9/CEE)
Ø Dispositivi medici (93/42/CEE)
Ø Dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE)
Ø Apparecchi a gas (90/396/CEE)
Ø Ascensori (95/16/CE)


Certificazione e sicurezza dei prodotti - MARCATURA CE


Direttiva 89/106/CEE “prodotti da costruzione” MARCATURA CE di….


DIRETTIVE ATEX: Direttiva di prodotto 94/9/CE Direttiva sociale 99/92/CE


Conformità a norme UL, CSA, GOST-R, mercato Cinese, etc


Consulenza ed interventi per adeguamento delle macchine in servizio (direttive 89/655/CEE e 95/63/CE)


CONTROLLO IN ACCETTAZIONE PER
ACQUISTO: cosa deve controllare il datore di lavoro



Servizio di controllo in accettazione per l’acquisto DI MACCHINE ed impianti


REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA PER
L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZATE PER ESEGUIRE LAVORI IN QUOTA



CONSULENZA PER NORMATIVA SANZIONATORIA


CONSULENZA PER ATTIVITA' TECNICHE


PERIZIE ASSEVERATE, COMPRESE CONSULENZE PER I TRIBUNALI


L’EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE DELLE  MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A  FUNZIONARE ALL’APERTO


LAVORI ELETTRICI SUI QUADRI ELETTRICI DELLE MACCHINE E NEGLI STABILIMENTI


RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)


PARCHI GIOCO: Controlli di sicurezza delle attrezzature usate nelle aree da gioco


ISO 9000 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'






Marcatura CE

Con l'entrata in vigore delle direttive di prodotto cambiano le regole per la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comunitario. A partire da questo momento le merci per poter essere liberamente commercializzate devono rispettare alcune regole di sicurezza.

Il rispetto di tali direttive viene attestato mediante una dichiarazione di conformità stilata dal produttore e l'apposizione sul prodotto stesso della marcatura CE.

A questo fine è necessario che il fabbricante effettui l'analisi di rischio dei prodotti e costituisca il “fascicolo tecnico” di costruzione.

I prodotti devono, inoltre, essere accompagnati da istruzioni per l'uso che soddisfino i requisiti essenziali per una corretta installazione, utilizzo e manutenzione in condizioni di sicurezza e per evitare usi impropri.

L'area marcatura CE di Quadra assiste i propri clienti, anche attraverso la progettazione di specifici percorsi formativi del personale addetto allo sviluppo ed alla sicurezza dei prodotti, nell'adeguamento ai requisiti delle direttive comunitarie: direttiva macchine 2006/42/CE, direttiva bassa tensione 2006/95/CE, direttiva attrezzature a pressione (PED) 97/23/CE, direttiva apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX) 94/9/CE, direttiva dispositivi medici 93/42/CE e diagnostici in vitro 98/79/CE, direttiva materiali da costruzione 89/106/CE, direttiva emissione acustica ambientale di macchine destinate ad essere utilizzate all'aperto 2000/14/CE, direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE, mediante servizi quali:

  • ricerca delle norme applicabili ai prodotti

  • valutazione dei rischi

  • costituzione di fascicoli tecnici

  • redazione di istruzioni per l'uso

  • prove strumentali

  • analisi dei circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza (PL & SIL)




Circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza

La direttiva macchine 2006/42/CE prescrive che i sistemi di comando siano progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose ed in particolare in modo tale che un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose.
Al fine di soddisfare tale requisito, è possibile prendere a riferimento la norma armonizzata UNI EN ISO 13849-1:2008 (che a partire dal 2012 sostituirà definitivamente la UNI EN 954-1:1998).

Tale norma stabilisce i requisiti di sicurezza ed una guida ai principi per la progettazione e l'integrazione della parti dei sistemi di comando che svolgono funzioni di sicurezza (SRP/CS), inclusa la progettazione del software.

Nello specifico la norma UNI EN ISO 13849-1:2008:

  • definisce le principali funzioni di sicurezza delle macchine (arresto di emergenza, interblocco del riparo mobile, ripristino, barriere fotoelettriche, tappeti sensibili, blocco del riparo, velocità ridotta, ecc.)

  • fornisce una procedura per la determinazione del livello di prestazione richiesto per ciascuna funzione di sicurezza (PLr)

  • descrive una procedura semplificata per la stima del Performance Level (PL) dei circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza; tale stima prende in considerazione l'affidabilità dei componenti (MTTFd o B10d), la copertura diagnostica (DC), la categoria del circuito di comando, le misure contro i guasti di causa comune (CCF)

  • determina i requisiti di sicurezza del software;

  • è applicabile a tutti i circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza indipendentemente dal tipo di tecnologia ed energia utilizzate (elettrica, idraulica, pneumatica, ecc.).

Al fine di supportare le aziende negli adempimenti previsti dalla direttiva macchine e dalla norma UNI EN ISO 13849-1:2008, Valeri Vanni supporta le aziende mediante:

  • valutazione dei rischi presenti sulla macchina in accordo con la norma UNI EN ISO 12100:2010

  • identificazione delle funzioni di sicurezza e dei circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza (circuiti elettrici, elettronici, pneumatici, idraulici, ecc.)

  • determinazione del PLr per ciascuna funzione di sicurezza

  • stima del livello di prestazione (PL), eventualmente mediante l'utilizzo dei software maggiormente diffusi (Sistema e Pascal);

  • confronto con il livello di prestazione richiesto (PLr);

  • nel caso in cui il PL dovesse risultare non adeguato, ovvero inferiore al PLr, individuazione, in collaborazione con i progettisti, delle soluzioni che è possibile adottare per poter aumentare il livello di prestazione (ad esempio mediante modifiche della struttura del circuito di comando o scelta di componenti maggiormente affidabili)

  • verifica del soddisfacimento dei requisiti previsti per il software che svolge funzioni di sicurezza

  • validazione dei circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza inclusa la redazione di una procedura per l'esecuzione delle prove previste.


Per ciascuna delle suddette attività, Valeri Vanni è in grado di elaborare un rapporto tecnico in cui sono indicati sia i risultati ottenuti sia le eventuali non conformità riscontrate (incluse le indicazioni per poter conformarsi ai requisiti della norma); tali rapporti possono poi entrare a far parte del fascicolo tecnico della macchina




REDAZIONE FASCICOLO TECNICO ED ANALISI DEI RISCHI

La direttiva macchine 2006/42/CE, come del resto la 98/37/CE e la 89/392/CE che l'hanno preceduta, elenca in dettaglio la documentazione che il fabbricante di macchine o impianti deve produrre. Contrariamente a quanto si è portati a pensare, la documentazione non si limita al manuale delle istruzioni per l'uso, ma include un documento altrettanto importante: IL FASCICOLO TECNICO.
Di cosa si tratta?

Il fascicolo tecnico è una raccolta di tutta la parte documentale che ha coinvolto la progettazione, la costruzione, il collaudo della macchina. In esso sono inclusi i calcoli strutturali, le caratteristiche dei materiali utilizzati, i disegni costruttivi, gli schemi, la documentazione del materiale da commercio, le misurazioni di rumore aereo e di compatibilità elettromagnetica. Ma, soprattutto, il fascicolo deve includere l'analisi dei rischi.
Inoltre il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.

CONTENUTI DEL FASCICOLO TECNICO


Contrariamente al manuale di uso e manutenzione, il fascicolo tecnico non deve essere fornito al cliente, ma deve essere archiviato presso il costruttore.

L'analisi dei rischi può essere considerata la parte più importante del fascicolo tecnico, ed è da ritenersi assolutamente indispensabile. Tale intervento, per il quale possono essere applicate differenti metodologie, mira ad analizzare in dettaglio le caratteristiche meccaniche, elettriche, idrauliche, ambientali, operative della macchina, allo scopo di evidenziare possibili fonti di rischio per l'operatore e per la macchina stessa. Dall'analisi, da farsi preferibilmente sul prototipo, scaturisce un elenco di rischi esistenti, che dovrebbero essere eliminati in sede progettuale. Ove ciò non sia possibile, e il rischio si presenti tale anche sulla versione commercializzata, dovranno essere citate tutte le contromisure che l'operatore dovrà adottare per le cautele del caso. Tali informazioni, identificate con il termine "rischi residui", dovranno essere riportate sul manuale di uso e manutenzione.



REDAZIONE MANUALE DELLE ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE - MANUALI TECNICI

La direttiva macchine 2006/42/CE, elenca in dettaglio le informazioni minime che il manuale delle istruzioni deve contenere (cfr. allegato 1, punto 1.7.4.2).

La realizzazione del manuale di uso e manutenzione deve sempre scaturire da un'analisi dei rischi già effettuata. Uno degli errori più comuni è infatti quello di realizzare prima il manuale, e solo in un secondo tempo il fascicolo tecnico e l' analisi dei rischi.

Realiziamo di manuali tecnici, istruzioni, libretti d'uso per qualsiasi applicazione, macchinario, impianto, software, sia in ambito civile che industriale o militare. Manuali per macchine e impianti, software e firmware, controllori di processo, elettrodomestici, macchine agricole, apparecchiature biomedicali, veicoli e apparati militari, telefonia, trasmissione dati, elettronica e computer, auto e moto, attrezzature hobbistiche e altro.

I nostri redattori, formati con anni di esperienza nei più svariati settori, sono distribuiti capillarmente sul territorio italiano, in modo da poter raggiungere il cliente evitando trasferte onerose. Il loro intervento in azienda è strutturato secondo procedure interne che contengono al massimo il coinvolgimento del cliente. Ogni conversazione viene registrata o videoripresa, in modo che le informazioni trasmesse non debbano essere ripetute più volte. Le domande e i chiarimenti necessari vengono condensati in pochi interventi programmati. La segretezza delle informazioni acquisite viene garantita contrattualmente all'atto della ricezione dell'ordine.
I manuali possono essere realizzati in formato cartaceo, in formato .pdf, in versione ipertestuale o multimediale, in formato html per la pubblicazione su Internet o Intranet aziendale.

Oltre alla Direttiva Macchine, rispondono ai requisiti previsti dalle norme UNI per la documentazione tecnica.



DIRETTIVE COMUNITARIE BASATE SUL NUOVO APPROCCIO

NUovo Approccio
Con la Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 sono stati adottati nuovi principi per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri.

E' stato stabilito che:
    - Le direttive fissano i requisiti essenziali di salute, sicurezza, igiene e protezione dell'ambiente.
    - Le specifiche tecniche supplementari sono definite da Norme Tecniche "armonizzate" elaborate dagli Istituti Europei di Normalizzazione -CEN, CENELEC ed ETSI- su mandato della Commissione. Tali norme debbono essere obbligatoriamente trasposte in norme tecniche nazionali, ed eventuali norme in conflitto debbono essere ritirate.
    - Le norme tecniche non hanno carattere cogente; al costruttore che non le applica spetta il compito di dimostrare che il proprio prodotto soddisfi in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive.
    - Viceversa, il prodotto realizzato sulla base delle norme armonizzate beneficia di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive.
    - In assenza di norme armonizzate, ed in via transitoria, gli Stati membri sono tenuti ad accettare come conformi ai requisiti essenziali i prodotti eseguiti secondo le norme d'origine puramente nazionale, che siano state oggetto di una particolare procedura di riconoscimento da parte della Commissione.



Direttive dopo il 7 maggio 1985 - "Nuovo Approccio"
Le principali caratteristiche, sono di seguito esplicitate:
    - coprono solo gli aspetti giuridici,
    - si focalizzano sulle esigenze essenziali di sicurezza,
    - introducono il principio di presunzione di conformità per i prodotti marcati CE e accompagnati da Dichiarazione di Conformità,
    - rinviano all'uso volontario delle norme tecniche armonizzate,
    - attribuiscono al fabbricante (o al suo mandatario) la responsabilità di rilasciare la Dichiarazione di Conformità e apporre la marcatura CE;
    - nella maggior parte dei casi il fabbricante può procedere in modo autonomo alla valutazione della conformità del proprio prodotto conservando idonea documentazione (fascicolo tecnico)
    - in altri casi, per quei prodotti che il legislatore europeo ha giudicato potenzialmente più rischiosi, è previsto l'intervento di un Organismo di terza parte, o Organismo Notificato, che, alternativamente o congiuntamente:
          ○
verifica e approva, mediante esami e prove su un prototipo, la progettazione del prodotto,
          ○ approva unitariamente ogni esemplare del prodotto (solo la produzione/installazione ovvero anche la progettazione)
          ○ approva e sorveglia il sistema di garanzia del fabbricante (assumendo come riferimento le norme UNI EN ISO 9000): garanzia qualità totale della produzione o dei prodotti.

Marcatura CE + Dichiarazione di Conformità = prodotto conforme a tutte le esigenze di sicurezza, salute, igiene e protezione dell'ambiente ad esso applicabili.



Marcatura CE
La dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono il passaporto che permette ai prodotti la libera circolazione in Europa.
E' infatti stabilita già nel "Trattato di Roma" del 1957 l'esigenza di rimuovere le barriere tecniche che ostacolano la libera circolazione dei prodotti (Artt 100 & 30 -36).

Successivamente con
la Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 è stato affermato il principio che un prodotto legalmente commercializzato in uno stato membro possa essere legalmente commercializzato anche sul territorio degli altri stati membri e che inoltre le esigenze di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente dovessero essere armonizzate in Europa mediante le Direttive Comunitarie



Approccio Globale
Un nuovo traguardo è stato raggiunto nel 1993 con la Decisione del Consiglio 93/446/CEE che ha introdotto il Sistema Modulare identificando in modo univoco i principi e le procedure per la valutazione di conformità e l'apposizione della marcatura CE.
La valutazione di conformità può essere eseguita utilizzando uno o più dei seguenti moduli, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento:
    - Modulo A (Controllo di fabbricazione interno)
    - Modulo B (Esame CE del tipo)
    - Modulo C (Conformità al tipo)
    - Modulo D (Garanzia qualità produzione)
    - Modulo E (Garanzia qualità prodotti)
    - Modulo F (Verifica su prodotto)
    - Modulo G (Verifica di un unico prodotto)
    - Modulo H (Garanzia qualità totale)

Tutti i moduli richiedono l'intervento di un Organismo Notificato, tranne il Modulo A.




MACCHINE – MSD 2006/42/CE
La direttiva si applica:

a) macchine:
Ø       insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata tra loro,
Ø       insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
Ø       insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
Ø       insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
Ø       insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

b) attrezzature intercambiabili: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile

c) componenti di sicurezza: componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti

d) accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento

e) catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento

f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima. Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto

g) quasi-macchine: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva

La direttiva non si applica (elenco non esaustivo): i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (3): — elettrodomestici destinati a uso domestico, — apparecchiature audio e video, — apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione, — macchine ordinarie da ufficio, — apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione, — motori elettrici.

APPLICAZIONI
Ø Montacarichi e piattaforme per disabili



Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
La Direttiva 73/23/CEE e successive modifiche (nuovo testo 2006/95/CE), nota con il nome di Direttiva Bassa Tensione per il suo campo di applicazione, è stato il primo documento legislativo europeo elaborato per l'armonizzazione tecnica ad utilizzare i principi poi definiti e formalizzati dieci anni più tardi con la "Risoluzione del Consiglio relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (85/C136/01)" nota come filosofia del "Nuovo Approccio".

L'obiettivo che fin dal lontano 1973 veniva perseguito dalla direttiva era l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali, la libera circolazione dei prodotti elettrici negli stati membri, l'incremento del progresso tecnico garantendo la sicurezza degli utilizzatori. La direttiva, recepita in Italia con Legge 791 del 1977, (e pertanto operante in Italia da quasi trent’anni !!) conteneva tutte le caratteristiche di una direttiva nuovo approccio, vale a dire il vasto campo di applicazione, l'obbligatorietà degli elementi essenziali, l'armonizzazione totale ed il rinvio alle norme quale presunzione di conformità.
L'argomento è tornato poi di attualità perchè la direttiva CEE 93/68, pubblicata il 31/8/93 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ha apportato alcune modifiche alla vecchia 73/23, introducendo anche per il materiale elettrico di bassa tensione la marcatura CE.

Campo di applicazione
Il campo di applicazione della direttiva è estremamente vasto, comprendendo tutti i materiali elettrici (apparecchi utilizzatori e componenti) previsti per essere utilizzati con una tensione nominale tra 50 e 1000V in corrente alternata e 75 e 1500V in corrente continua.
Esistono certi tipi di prodotti che sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva, in quanto rientranti in altre direttive (materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione; parti elettriche per radiologia ed uso clinico (ai dispositivi medici si applica la direttiva 93/42; materiali elettrici di ascensori e montacarichi materiali nei riguardi dei disturbi radio-elettrici; etc..);
Come si vede il campo di applicazione comprende la stragrande maggioranza dei prodotti e componenti elettrici/elettronici; solo le prese e spine di corrente per uso domestico venivano escluse a causa della mancata armonizzazione dei sistemi utilizzati nei diversi paesi della Comunità.

Requisiti di sicurezza
Come tutte le direttive Nuovo Approccio introduce è il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. In generale si può affermare che l'Allegato I della direttiva stabilisce quali requisiti essenziali i seguenti:
   • presenza di adeguata marcatura e documentazione tecnica per l'uso e l'installazione;
   • presenza di adeguati mezzi di connessione alla sorgente di alimentazione;
   • protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
   • corretto dimensionamento degli isolamenti sia come distanze superficiali che distanze in aria ed attraverso l'isolamento sia come scelta dei materiali in funzione della tensione di lavoro, del grado di inquinamento e della categoria di installazione;
   • progetto e realizzazione mirata a ridurre il pericolo di sovratemperature, archi elettrici o radiazioni pericolose;
   • adeguato dimensionamento e scelta dei materiali per la realizzazione degli involucri sia per la resistenza agli agenti atmosferici previsti nell'uso, sia come resistenza alle sollecitazioni meccaniche;
   • corretto dimensionamento delle protezioni in modo da garantire la sicurezza in condizioni di sovraccarico;

E' bene rilevare come tra i requisiti essenziali vengano inclusi non solo elementi atti a preservare dal pericolo elettrico in senso stretto ma anche provvedimenti mirati a ridurre pericoli di natura non elettrica che possono derivare dal materiale elettrico. Tutto ciò può portare a sovrapposizioni con altre direttive, quali ad esempio la direttiva macchine (D.P.R. 459/96).
Il tempo e l'esperienza aiuteranno senza dubbio a districarsi nella risoluzione pratica di casi in cui allo stesso prodotto possano applicarsi più direttive; a tale proposito occorre però sottolineare che non esiste nessun documento ufficiale che riporti per ogni prodotto la direttiva cui questo deve conformarsi, ma questa "scelta" deve essere fatta dal costruttore stesso sulla base dell'analisi del rischio. In pratica il costruttore dovrà identificare i rischi che il prodotto può presentare in caso di uso corretto o di uso ragionevolmente non corretto e, in conseguenza, definire i relativi requisiti di sicurezza applicabili.
Questi requisiti poi possono essere previsti da una o più direttive ed andranno comunque soddisfatti tutti indipendentemente dalla direttiva cui appartengono. Infatti per l'applicazione di una direttiva occorre che vengano soddisfatte due condizioni:
  • il prodotto rientra nel campo di applicazione della direttiva;
  • si applicano i rischi ai quali i requisiti essenziali della direttiva si riferiscono.

Il rinvio alle norme armonizzate
Un'operazione così delicata di analisi del rischio e rispetto dei relativi requisiti risulta tanto più semplificata quanto più si rendono disponibili normative tecniche armonizzate di prodotto o di famiglie di prodotti che identificano per ogni rischio il relativo requisito di sicurezza e la prova sperimentale di dimostrazione della conformità.
La direttiva stabilisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali per i prodotti che soddisfino alle norme armonizzate o, in mancanza di queste, ad una norma IEC o una norma di un Paese CEE purché garantisca un livello di sicurezza equivalente.
La pubblicazione di una norma EN sulla gazzetta ufficiale della comunità la rende norma armonizzata e pertanto documento utilizzabile per la presunzione di conformità ai requisiti.
Tuttavia l'uso della norma tecnica non è obbligatorio. Un costruttore può scegliere di non utilizzare una norma tecnica (oppure per prodotti particolarmente innovativi può non esistere la relativa norma) ed è tenuto solo a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti essenziali.

Procedura per la marcatura
Con la modifica CEE 93/68 anche la direttiva bassa tensione si è allineata alle procedure di certificazione previste dall'approccio modulare (Decisione del Consiglio del 13 dicembre 1990); il modulo da applicare è il modulo "A" che prevede che il costruttore assolva ai seguenti oneri:
  • redigere la dichiarazione di conformità;
  • allestire il fascicolo tecnico.

La dichiarazione di conformità, che conterrà una serie di dati (nome ed indirizzo del costruttore o di un suo rappresentante autorizzato nella Comunità; descrizione del prodotto o componente elettrico; riferimento alle eventuali norme armonizzate utilizzate; etc..), a differenza della direttiva macchine, non dovrà accompagnare tutti i componenti elettrici, ma dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto o dell'ultimo esemplare per prodotti in serie. In sede CENELEC è in corso di elaborazione una dichiarazione di conformità standard perla direttiva bassa tensione. Nel caso in cui il costruttore non utilizzi norme armonizzate per la dimostrazione della conformità ai requisiti dovrà dimostrare la rispondenza con una relazione tecnica di un Organismo Notificato (IMQ, CESI, IENGF, Istituto Italiano Saldatura, Firenze Tecnologia Lab. CE.TA.CE.). Il fascicolo tecnico costituisce la raccolta della documentazione sul prodotto, utile per dimostrare all'autorità di controllo che lo stesso è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza. Anche il fascicolo tecnico deve essere tenuto a disposizione delle autorità per un periodo minimo di dieci anni. La marcatura CE, apposta dal costruttore sul prodotto o componente (in alternativa sull'imballo, sulle istruzioni d'uso o sul certificato di garanzia) deve essere visibile (altezza minima 5mm) leggibile ed indelebile. Il prodotto può portare altri marchi (es. marchi di qualità) ma tali indicazioni non devono poter essere confuse con il significato del simbolo CE.

Entrata in vigore e periodo transitorio
La direttiva Bassa Tensione modificata dall’applicazione della 93/68 è pertanto divenuta obbligatoria Dal 1° gennaio 1997, e quindi i prodotti di bassa tensione dovranno portare la marcatura CE.
E' poi bene ricordare che un prodotto per poter essere marcato CE dovrà soddisfare tutte le direttive che lo riguardano (es. direttiva compatibilità elettromagnetica).

Conclusioni
La marcatura CE per il materiale elettrico ha essenzialmente uno scopo amministrativo di controllo, per le Autorità competenti, della circolazione dei prodotti nel territorio dell'Unione. Dal punto di vista del consumatore, in pratica, la sicurezza e la qualità del prodotto dipendono interamente dalla serietà del costruttore che ha marcato il prodotto. Sotto tale aspetto la contemporanea presenza di un marchio di qualità potrà invece dimostrare una maggiore garanzia dovuta al controllo continuo di una parte terza non solo sul progetto, ma anche su tutta la produzione. Per quanto riguarda invece il costruttore serio occorre sottolineare che, malgrado il modulo A di certificazione non richieda l'intervento obbligatorio di una parte terza, risulta invece obbligatoria l'effettuazione delle prove che dimostrino la conformità dei prodotti ai requisiti. Inoltre si richiede al fabbricante una conoscenza approfondita ed aggiornata delle normative per evitare errori o omissioni. In una tale situazione può essere conveniente per il fabbricante rivolgersi ad un istituto indipendente, meglio se riconosciuto come competente ed imparziale come è un organismo notificato che disponga delle conoscenze necessarie nel campo della normativa e che sia in grado di effettuare le prove richieste.



APPLICAZIONI

Ø DIRETTIVA BASSA TENSIONE -  frigoriferi, congelatori e produttori di ghiaccio
Ø DIRETTIVA BASSA TENSIONE - macchine per refrigerazione
Ø QUADRI ELETTRICI



Direttiva EMC 2004/108/CE
La Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (CEE 89/336), recepita in Italia con Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 476, e nella nuova edizione 2004/108/CE prescrive l'obbligo per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, affinchè possano essere immesse nel mercato comunitario, di soddisfare ai requisiti seguenti:

a) i disturbi elettromagnetici da esse generati devono essere limitati ad un livello che permetta agli altri apparecchi radio e di telecomunicazione di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;

b)devono avere un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.

In pratica il fabbricante deve accertare e dichiarare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva, o a sua scelta, alle norme armonizzate applicabili, provandolo con l'allestimento di un "fascicolo tecnico della costruzione". Quest'ultimo può comprendere le informazioni sulla progettazione, la costruzione ed il funzionamento del prodotto e comprenderne una descrizione generale che includa, anche per le varianti, i disegni e gli schemi di progettazione e costruzione, i risultati dell'analisi dei rischi applicabili, con un elenco delle norme e delle soluzioni alternative adottate per soddisfare i requisiti essenziali, quelli dei calcoli, delle prove e dei controlli, le istruzioni per l'uso. Inoltre il fabbricante deve assicurare di aver preso le misure necessarie perchè il processo di fabbricazione sia tale da rendere e da mantenere il prodotto conforme alla documentazione tecnica ed ai requisiti della direttiva applicabili.
A questo punto il fabbricante può apporre la marcatura CE sul suo prodotto ed immetterlo sul mercato.
Riassumendo la procedura di marcatura CE consiste nelle seguenti operazioni:
   • Stesura del fascicolo tecnico complessivo, comprendente:
1) le prove richieste per la certificazione..
2) tutta la documentazione tecnica del prodotto
3) allestimento di un criterio di controllo e mantenimento della conformità di tutti i prodotti al capostipite provato.

   • Archiviazione del Fascicolo Tecnico a disposizione delle Autorità competenti per almeno 10 anni dalla data dell'ultimo prodotto immesso sul mercato.

   • Redazione da parte del fabbricante per ciascun modello della "Dichiarazione Europea di conformità" sulla base delle prove eseguite.

   • Apposizione su ogni prodotto venduto del marchio CE.

Il marchio CE deve essere applicato su tutti i prodotti immessi sul mercato (sulla carcassa dello stesso e se questo non fosse possibile sul manuale d'uso o, in ultima analisi, sul certificato di garanzia).
Come si vede da questo quadro, malgrado il modulo A di certificazione non richieda l'intervento obbligatorio di una parte terza, risulta invece obbligatoria l'effettuazione delle prove che dimostrino la conformità dei prodotti ai requisiti. Inoltre si richiede al fabbricante una conoscenza approfondita ed aggiornata delle normative per evitare errori o omissioni. In una tale situazione può essere conveniente per il fabbricante rivolgersi ad un istituto indipendente, meglio se riconosciuto come competente ed imparziale come è un organismo notificato che disponga delle conoscenze necessarie nel campo della normativa e che sia in grado di effettuare le prove richieste.



RECIPIENTI A PRESSIONE - PED 97/23/CE
La marcatura CE dei dispositivi in pressione si riferisce all'applicazione della Direttiva Europea 97/23/CE.
Il 29 maggio 2002 è entrata in vigore la direttiva europea 97/23/CE, meglio conosciuta come PED, recepita dalla Repubblica Italiana attraverso il d.lgs. n. 93 del 25 Febbraio 2000.
La direttiva prevede la marcatura delle attrezzature a pressione e degli insiemi la cui pressione massima ammissibile (PS) è superiore a 0,5 bar, in funzione dei campi di utilizzo (pressioni, temperature), dei tipi di fluido utilizzati (acqua, gas, idrocarburi, ecc.) e del rapporto dimensione/pressione previsto per l'utilizzo.
Scopo della direttiva 97/23/CE è armonizzare tutte le legislazione degli stati appartenenti alla Comunità Europea in tema di attrezzature a pressione con particolare riguardo ai criteri di progettazione, fabbricazione controllo, collaudo e campo di applicazione e in questo modo consentire la libera circolazione delle attrezzature a pressione e dei relativi accessori.
La direttiva richiede la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza ai quali il fabbricante deve uniformare i prodotti e il processo produttivo. Il produttore ha l'obbligo di valutare e ridurre i rischi del prodotto immesso sul mercato.

ITER DI CERTIFICAZIONE:
L'organismo procede ad effettuare verifiche e controlli basati su criteri di sorveglianza dei sistemi di qualità aziendali a vari livelli per il rilascio di certificati CE di tipo per particolari modelli di prodotto e per le verifiche finali prima della messa in servizio, se necessario. Procede quindi con:
   - la scelta dei modelli da sottoporre a certificazione / marcatura;
   - l'esame della documentazione del fascicolo tecnico e del progetto;
   - la definizione dei controlli da effettuare col costruttore;
la verifica degli stessi in corso d'opera.

L'organismo emette quindi il libretto e marcatura CE del manufatto.

APPLICAZIONI
Ø DIRETTIVA PED: Impianti Frigoriferi, di Condizionamento e di Antincendio



APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE UTILIZZATI IN ATMOSFERA ESPLOSIVA – ATEX 94/9/CEE



DISPOSITIVI MEDICI (Direttiva 93/42/CEE)
(Clicca qui per scaricare il documento)
  La Direttiva è relativa al ravvicinamento delle
  disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
  degli Stati membri concernenti i dispositivi medici ed
  agli accessori
. Ai fini della Direttiva 93/42/CEE,
  s’intende per:
 Ø     dispositivo medico” qualsiasi strumento,
         apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto,
         utilizzato da solo o in combinazione, compreso il
         software informatico impiegato per il corretto
         funzionamento e destinato dal fabbricante ad esser
         impiegato nell'uomo a scopo di: a) diagnosi,
         prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di
         una malattia; b) diagnosi, controllo, terapia,
         attenuazione o compensazione di una ferita o di un
         handicap; c) studio, sostituzione o modifica
         dell'anatomia o di un processo fisiologico; d)
          intervento sul concepimento.
 Ø     accessorio”: prodotto che, pur non essendo un
         dispositivo, sia destinato in modo specifico dal
         fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo
         per consentirne l'utilizzazione prevista dal
         fabbricante stesso.

La marcatura CE dei Dispositivi Medici si riferisce alla applicazione della Direttiva comunitaria 93/42/CEE e del suo recepimento in Italia con il D. Lgs. 46/97.
La direttiva 93/42/CEE si applica ai dispositivi medici e agli accessori, escludendo i dispositivi destinati alla diagnosi in vitro, i dispositivi impiantabili attivi, i farmaci, i prodotti cosmetici, il sangue e il plasma umani, gli organi e i tessuti di origine umana.
Dal 14 Giugno 1998 tutti i dispositivi medici prodotti ed immessi sul mercato devono essere marcati CE e devono quindi soddisfare i requisiti essenziali previsiti dalla direttiva, relativi alla concezione e alla costruzione, soprattutto per quanto concerne la scelta dei materiali, la compatibilità tra questi materiali e i tessuti e le cellule biologiche, per minimizzare il rischio di contaminazione per il personale che partecipa al trasporto, all'immagazzinamento e all'impiego e per i pazienti.
La Direttiva suddivide i prodotti in quattro classi, in funzione della pericolosità del dispositivo stesso. Le regole di classificazione sono riportate nell'allegato IX della Direttiva. Per ogni classe la Direttiva indica diverse possibili procedure per l'attestazione della conformità ai requisiti essenziali. In particolare:
   - per la classe I il fabbricante (o il suo mandatario nell'Unione europea) può apporre la marcatura CE dopo aver effettuato una Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali;
   - per le Classi IIa, IIb, e III è previsto l'intervento di un Organismo Notificato.

Il fabbricante può scegliere tra certificazione del prodotto (certificazione di Tipo + prove per lotti), certificazione del sistema di qualità aziendale completo, oppure un sistema misto (certificazione di Tipo + sistema di qualità della produzione o del prodotto).
Poiché i requisiti previsti dalla Direttiva 93/42/CEE coincidono per la maggior parte con i requisiti della ISO 9001:2000 + ISO 13485, è buona regola che le aziende del settore adottino un sistema qualità conforme a questi requisiti e che quindi si segua un processo di verifica completo.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(Direttiva 89/686/CEE)
  La Direttiva è relativa al ravvicinamento delle
  disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
  degli Stati membri concernenti i dispositivi di
  protezione individuale
.
  Ai fini della Direttiva 89/686/CEE, s’intende per
  dispositivi di protezione individuale i prodotti che
  hanno la funzione di salvaguardare la persona che
  l'indossi o comunque li porti con sé da rischi per la
  salute e la sicurezza.



APPARECCHI A GAS (Direttiva 90/396/CEE)
  La Direttiva è relativa al ravvicinamento delle
  disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
  degli Stati membri concernenti gli apparecchia a gas,
  ovvero:
 Ø    gli apparecchi utilizzati per la cottura, il
        riscaldamento, la produzione di acqua calda, il
        raffreddamento, l’illuminazione ed il lavaggio, che
        bruciano combustibili gassosi ed hanno una
        temperatura normale dell’acqua, se impiegata, non
        superiore a 105° C; essi sono di seguito
        denominati "apparecchi". Sono assimilati agli
        apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonchè i corpi
        di scambio di calore destinati ad essere attrezzati
        con tali bruciatori;
 
Ø     i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione
        e i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata
        e dai corpi di scambio di calore destinati ad essere
        attrezzati con tali bruciatori, commercializzati
        separatamente per uso professionale e destinati ad
        essere incorporati in un apparecchio a gas o
        montati per costituire un apparecchio a gas; essi
        sono di seguito denominati "dispositivi".



ASCENSORI (Direttiva 95/16/CE)
La marcatura CE secondo la Direttiva 95/16/CE rappresenta un requisito obbligatorio per la commercializzazione e messa in servizio di nuovi ascensori.
La Direttiva 95/16/CE, recepita dalla normativa italiana con il DPR 162/99, prevede la marcatura CE di tutti gli ascensori installati successivamente al 1 luglio 1999.
La Direttiva è relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni. Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori.

Per ascensore s’intende un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose soltanto di cose se la cabina accessibile, ossia se una  persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona.

Secondo la direttiva, gli installatori sono "responsabili della progettazione, fabbricazione ed installazione" degli ascensori: spetta all'installatore dichiarare la conformità dell'impianto, seguendo una delle procedure previste dalla direttiva, e apporre la Marcatura CE. Nello svolgimento di questa attività è previsto l'intervento di un Organismo Notificato.
Per ascensori e montacarichi regolarmente in servizio il DPR 162/99 prevede, a cura del proprietario, il conferimento dell'incarico per l'esecuzione di verifiche periodiche biennali e, ove necessario, di verifiche straordinarie (a seguito di verifica periodica con esito negativo, modifiche o incidente di notevole importanza). Con il nuovo regolamento tali verifiche possono essere eseguite oltre che dagli Enti Pubblici anche dagli Organismi Notificati.




DIRETTIVA PED ed impianti FRIGORIFERI, di CONDIZIONAMENTO e di ANTINCENDIO
(clicca qui per scaricare il documento imp. FRIGORIFERI)
(clicca qui per scaricare il documento imp. ANTINCENDIO)

La direttiva europea 97/23/CE
, meglio nota
come PED (Pressure Equipment Directive), si applica alle attrezzature a pressione ed
  agli insiemi,cioè a quegli impianti costruiti da un
  Fabbricante che intende commercializzarli per
  essere posti in esercizio così come li ha
  assemblati.

  In questa tipologia di impianti rientrano anche

  • gli Impianti Frigoriferi e di Condizionamento.
  • gli Impianti antincendio

   La  PED è entrata in vigore obbligatoriamente dal
   30/5/2002: da questa data
   gli impianti frigoriferi, di condizionamento
   ed antincendio sono interessati, sia a livello di
   componenti che d’impianto,
   dall’applicazione della direttiva.
   Conseguentemente, gli installatori devono
   adeguarsi alle nuove disposizioni normative.

   Chi costruisce e commercializza (Fabbricante) un
   impianto frigorifero o di condizionamento
   o di antincendio destinato a funzionare così come
   è stato assemblato (Insieme), deve soddisfare
   obbligatoriamente le disposizioni imposte dalla
   Direttiva europea 97/23/CE (PED).

    Valeri Vanni con proprio staff tecnico è
    in grado di supportare gli INSTALLATORI DI
    IMPIANTO FRIGORIFERO, DI CONDIZIONAMENTO
    e di ANTINCENDIO, in tutte le attività di:

  • Analisi dei rischi;
  • Redazione del fascicolo tecnico della  costruzione;
  • Redazione del manuale delle istruzioni per l’uso dell’impianto;
  • Supporto per gestione pratiche con L’Organismo Notificato.




Certificazione e sicurezza dei prodotti - MARCATURA CE

Valeri Vanni, per ognuna delle sopra indicate   Direttive Comunitarie di Prodotto, assiste le Aziende per le seguenti macro attività:
Ø     Consulenza tecnico progettuale  ingegneristica: sviluppo di tutte le attività tecnico/progettuali riguardanti il supporto ai tecnici aziendali per la progettazione della sicurezza delle macchine e dei beni strumentali che devono essere immessi sul mercato o messi in servizio (NUOVA COSTRUZIONE),
Ø     Consulenza per verifica adeguatezza soluzioni antinfortunistiche: verificare della rispondenza ai requisiti minimi di sicurezza e servizio di diagnostica e verifica applicazione norme armonizzate.
Ø    Sviluppo documentale: predisposizione e fornitura di tutti i documenti necessari per         supportare le soluzioni tecnico/progettuali         antinfortunistiche, previsti dalle direttive di  prodotto e necessari all’Azienda.


Analisi dei prodotti E DELLE RELATiVE FAMIGLIE
 
Analisi dei prodotti e supporto tecnico per l’identificazione
  delle famiglie di prodotto in base agli elementi sostanziali
  che possono variare le prestazioni del prodotto


Verifica conformità ALLE NORME TECNICHE (norme di tipo “C”) E DISPOSIZIONI COGENTI
  Il servizio concerne l’identificazione, ricerca, acquisto,
  interpretazione ed analisi delle nuove norme tecniche
  (CEI, UNI, CEN, CENELEC, ISO, IEC ed UL/CSA), o
  disposizioni di legge (legislazione nazionale, comunitaria,
  americana-canadese, russa e cinese, etc…) applicabili ai
  prodotti.


Analisi dei rischi
 L'attività svolta in stretta collaborazione con l'azienda,
  ovvero il processo iterativo per ottenere la sicurezza, si
  sviluppa, nelle seguenti fasi:
 Ø       Determinazione dei limiti della macchina Analisi
  funzionale
, Analisi fattibilità antinfortunistica (vedere
   punto 5 della EN 1050)
 Ø       Identificazione del pericolo Determinazione delle
  specifiche tecniche antinfortunistiche
(vedere punto 6
  della EN 1050)
 Ø       Stima dei rischi Analisi dei pericoli secondo la
  guida combinata delle norme armonizzate
(vedere
  punto 7 della EN 1050)
 Ø       Valutazione dei rischi (vedere punto 8 della EN
  1050) La macchina è sicura? Se no...
 Ø       Riduzione dei rischi (La riduzione dei rischi e la
  scelta di adeguate misure di sicurezza non fanno parte
  della valutazione dei rischi. Per ulteriori chiarimenti,
  vedere il punto 5 della EN ISO 12100-1 E -2
 Ø       Eventuale progettazione e attuazione delle
  bonifiche alle non conformità
 Ø       Verifica della validità della documentazione
  prodotta a supporto della soluzione tecnica adottata con
  riferimento alle norme o progetto originale
 Ø       Definizione dei rischi residui


stesura del Fascicolo Tecnico
 
Stesura del Fascicolo Tecnico della costruzione per
  descrivere e raccogliere tutti quegli elementi
  pensati e progettati al fine della sicurezza
. Il
  fascicolo conterrà anche tutti i riferimenti alla
  documentazione prodotta in azienda come disegni,
  relazioni di calcolo, schemi e le norme applicate.

  Vengono raccolti, descritti e rappresentanti tutti i dati
  relativi alla progettazione antinfortunistica, come
  indispensabili per la corretta archiviazione del
  progetto, al fine di constatarne la raggiunta
  conformità.


Manualistica
 
Impostazione e/o stesura dei manuali
di uso e
  manutenzione per descrivere in maniera completa ed
  esaustiva tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto:
  dall’installazione, alla messa in servizio, all’uso, alla
  manutenzione fino allo smantellamento.


Organizzazione del Piano di Controllo della Produzione – PREDISPOSIZIONE DI tutte le procedure, moduli, etc… al fine della registrazione dei controlli e rintracciabilità
 
Incontri in azienda e predisposizione delle procedure per il
  “Piano di controllo della produzione”, ovvero di un
  sistema di controllo della produzione in fabbrica che
  garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni
  tecniche pertinenti, compresa la predisposizione moduli
  per la registrazione dei controlli
, secondo la norme
  armonizzate applicabili (per 89/106/CEE).


Selezione ed organizzazione di prove presso laboratori / ORGANISMI notificati
  Selezione ed organizzazione di prove presso laboratori
  notificati per ogni famiglia di prodotto in base agli
  elementi sostanziali che possono variare la sicurezza /
  le prestazioni del prodotto.

 
È in atto una collabora con Laboratori Accreditati e
  Notificati
che dispongono di camere anecoiche per
  eseguire le prove prescritte dalle norme armonizzate
  EMC e di adeguate strutture per la
verifica delle
  prestazioni dei prodotti da costruzione
(resistenza
  termica, acustica, etc…).
Per verificare la reale
  conformità dei macchinari e degli impianti alla Direttive
  73/23/CEE ed alla Direttiva 89/336/CEE, le verifiche
  possono avvenire anche presso la sede del cliente
  tramite strumenti portabili e danno un immediato
  riscontro in merito alla conformità alla norma CEI EN
  60204-1 ed all'emissione ed immissione di disturbi
  elettromagnetici, etc….

  Per le macchine rientranti nell’allegato IV della direttiva
  macchine, possiamo metterVi in contatto con i principali
  Organismi notificati per l’esame di tipo CE.



Conformità a norme UL, CSA, GOST-R, mercato Cinese, etc
                                       Scarica i file
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI NEL MERCATO AMERICANO
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI NEL MERCATO RUSSO
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI NEL MERCATO CINESE

  Qualsiasi apparecchiatura elettrica installata / messa in
  servizio nel paese Americano, deve essere conforme
  al NEC.

 
Il NEC (National Electrical Code) nato nel 1897, è il
  codice elettrico americano, utilizzato dagli ispettorati
  locali per la valutazione delle installazioni delle
  apparecchiature ed impianti elettrici.
  I prodotti non marcati UL sono sottoposti, da parte
  delle AHJs (Organo Competente di Controllo), a
  scrupolosi ed approfonditi controlli, poiché hanno la
  Responsabilità legale della non pericolosità
  dell’impianto finale.

 
Nel dicembre 2001, la Repubblica Popolare Cinese è
  entrata a far parte della World Trade Organization
  (WTO).
  Il marchio CCC e la certificazione CCC (Certificazione
  Obbligatoria per la China) sono relativi alla sicurezza e
  alla qualità dei prodotti venduti sul mercato cinese,
  tenendo conto dell’impatto ambientale.

  I prodotti importati senza il marchio CCC saranno
  bloccati alla dogana e saranno soggetti a sanzioni.



REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA PER
L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZATE PER ESEGUIRE LAVORI IN QUOTA

(Clicca qui per scaricare il documento)

  Con il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 di
  attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
  requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso
  delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori,
  sono state apportate alcune modifiche al D. Lgs.
  626/94 (modifiche che entreranno in vigore
  obbligatoriamente dal 19 luglio 2005).

 
I servizi riguardano, ma non sono limitati a:
 Ø  Definizione delle metodologie di scelta
       delle attrezzature per l’esecuzione di lavoro
       in quota;
 Ø  Valutazione dello stato di conformità delle
       attrezzature attualmente impiegate:

    o
       
di scale,
    o        di ponteggi,
    o        di sistemi di accesso e di posizionamento
           mediante funi;
 Ø  Redazione di manuali indicanti i criteri di scelta
       delle attrezzature;
 Ø  Redazione dei manuali indicanti le metodologie
       di corretto impiego delle attrezzature da fornire
       ai lavoratori;
 Ø  Redazione dei manuali indicanti i controlli da
      eseguire, prima, durante e dopo l’impiego delle
      attrezzature;
 Ø  Organizzazione di corsi di formazione di 20 ore
       previsti per i lavoratori che montano, smontano
       e trasformano ponteggi e che impiegato
       sistemi di accesso e di posizionamento
       mediante funi (formazione prevista
       obbligatoriamente dal D. Lgs. 235-2003).



CONSULENZA PER NORMATIVA SANZIONATORIA

  Gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 e dai
  successivi aggiornamenti, sono da suddividere
  tra i vari soggetti che a titolo operano in
  azienda
, e per ciascuno di essi, in caso di
  inadempimento, il decreto prevede appropriate
  sanzioni per:
      - Datore di lavoro, preposti, progettisti ed
        installatori
.



CONSULENZA PER ATTIVITA' TECNICHE

Analisi tecnico-legali
  E' possibile controllare per Voi:
  - Tutta la documentazione tecnica di corredo di
    una Vostra macchina modello;
  - Le dichiarazioni CE di conformità o dichiarazioni
    d'incorporazione delle Vostre macchine;
  - Le targhette affisse alla macchina;
  al fine di segnalarVi eventuali manchevolezze o difformità
  dalla regola d'arte.

Analisi tecnica dello stato di conformità di nuove macchine
  Il servizio riguarda, ma non è limitato a:
    - Approvvigionamento ed interpretazione delle
      norme tecniche
    - Progettazione e/o realizzazione delle bonifiche
      e degli interventi
    - Ausilio al miglioramento dei manuali di istruzione come
      previsto dalle direttive applicabili
    - Adempimenti per la certificazione del prodotto
      ad opera di Organismi Notificati
    - Assistenza nella gestione dei rapporti con i
      laboratori di prove

Quadri elettrici - impianti elettrici a bordo macchina
  Consulenza per rifacimento di quadri elettrici,
  impianti elettrici a bordo macchina e pulsantiere,
  secondo le indicazioni congiunte della CEI EN
  60204-1 e della CEI EN 60439-1.

  Si dispone di risorse e mezzi per poter
  completare quanto già fornito o quanto presente
  presso il Vostro stabilimento, con altri servizi,
  indispensabili per la realizzazione, finitura e
  manutenzione di macchine.




 

 

 
Contatta il WebMaster: postmaster@vannivaleri.it


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