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PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 - IPER E SUPER AMMORTAMENTO




 

LEGGE DI STABILITA’ 2020 - Transizione 4.0 - principali differenze rispetto al passato


La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi dal 184 al 197) ha rinnovato gli incentivi di Impresa 4.0 per l’acquisto di beni strumentali interconnessi (EX iperammortamento) o non (ex superammortamento) da parte delle imprese, cambiando però, rispetto alle agevolazioni precedenti, la tipologia di modalità di godimento dell’agevolazione, che diventa ora credito di imposta.

Nel caso del vecchio superammortamento, ora l’agevolazione, come credito di imposta è pari al 6% del valore del bene nuovo acquistato, per investimenti fino a 2.000.000 di euro.

Invece, il vecchio iperammortamento è stato sostituito da un credito di imposta pari al 40% o al 20% del valore dei beni materiali acquistati e al 15% dei beni immateriali (software) con dei massimali di investimento totale.

Una novità interessante è che così possono godere dell’agevolazione anche aziende che non hanno utili dichiarati.

Però ci saranno da considerare nuovi adempimenti burocratrici obbligatori:

  • le imprese che godono delle agevolazioni 2020 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico;
  • la perizia (o attestazione da ente) è obbligatoria per beni di valore superiore o uguale a 300.000 euro (prima era 500.000 euro), ma non serve più che sia asseverata;
  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge 160 del 27 dicembre 2019.

 

Nuove aliquote del credito di imposta 2020 per i macchinari

Esse sono:

  • CREDITO DI IMPOSTA del 40% del valore del bene per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • CREDITO DI IMPOSTA del 20% del valore del bene per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro.

Il credito di imposta non si applica alla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 10 milioni di euro. L’aliquota si applica, a scaglioni incrementali, al totale degli investimenti e non al valore del singolo bene acquistato.

 

Nuove aliquote del credito di imposta 2020 per i software

  • CREDITO DI IMPOSTA del 15% del valore del bene immateriale per gli investimenti fino a 700.000 euro.

 

Investimenti decisi nel 2019

Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, o siano stati acquisiti nel 2019, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) con iperammortamento in scaglioni

 

Investimenti decisi nel 2017 e 2018

Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2018, o siano stati acquisiti nel 2017 o 2018, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2018 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205).

 

Tempistiche per godere del credito di imposta 2020

Il beneficio vale per beni nuovi acquistati, anche in leasing, dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Agevolazione del credito d’imposta Transizione 4.0 - legge stabilità 2020

Da dopo l’entrata in vigore del decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Quindi presta molta attenzione al rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori della tua azienda (D.Lgs. 81/08).

 

Beni acquistati cui si applica l’agevolazione

Si applica a beni (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

  • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
  • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.

 All’allegato B originario, la legge di bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

 

Caratteristiche che devono avere i beni

L’Allegato A (beni materiali) elenca 3 CATEGORIE di beni:

  • A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
  • A2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
  • A3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).
  • A4: beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” anche i dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti

 L’Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni  acquistati  da aziende che già investono in  beni materiale in logica industria 4.0 (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

 

Caratteristiche che devono avere i macchinari (A1 + A4) per godere dell’agevolazione

I beni acquistati devono avere alcune caratteristiche tassative ed alcune aggiuntive.

Il motivo di questi vincoli è che si vuole spingere l’acquisto di macchine avanzate interconnesse al sistema di fabbrica e con altre componenti del ciclo di lavorazione, ovvero realmente un progetto industry 4.0 e non un semplice acquisto di nuove macchine per una produzione tradizionale.

Infatti l’obiettivo del piano nazionale è portare la produzione italiana a livelli molto alti di automazione ed interconnessione, non solo all’interno della fabbrica ma anche tra imprese che lavorano insieme, ad esempio tra fabbrica e logistica.

 

Caratteristiche tassative dei macchinari per godere dell’agevolazione

Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
  3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.

Nota 1: La circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC (ad esempio: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed Control System).

 

Caratteristiche aggiuntive dei macchinari per godere dell’agevolazione

La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) (vedi nota 2 sotto).

Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.

Nota 2: La circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che si fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line come ad esempio i modelli generati tramite tecniche di machine learning.

 

Macchina interconnessa

La Circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se:

  • il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

La parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;  per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

In pratica la macchina deve essere dotata di un sistema collegato con la rete aziendale esistente e con alcuni apparati (ad esempio un sistema IPC tipo un Simatic industrial tablet PC, network switch Scalance W, field PC, NETWORK SERVER).

 

Cosa deve fare l’impresa per godere dell’agevolazione

L’impresa deve acquistare i beni, materiali o immateriali, dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 oppure deve emettere l’ ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2020 e mettere in funzione il bene entro il 30 giugno 2021.

L’impresa, per beni del valore inferiore a 300.000 euro, deve poi acquisire un’attestazione che dimostri che il bene:

  • possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
  • sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Beneficio dell’agevolazione

L’agevolazione verrà poi goduta dall’impresa come credito di imposta utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo (3 per gli investimenti in software).

 

Adempimenti aggiuntivi

Tutti i documenti relativi all’acquisizione del bene (fatture, ordini, contratti, leasing, documenti di trasporto, ecc…) dovranno riportare la dicitura che trattasi di bene agevolato secondo la legge 160 del 27 dicembre 2019, art 1 commi da 184 a 194.

Rispetto alle regole del 2017 / 2018 / 2019 c’è un adempimento obbligatorio nuovo.

Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

 

Chi deve fare l’attestazione per l’agevolazione

Per beni con un costo fino a 300.000 euro può bastare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Per beni di costo superiore a 300.000 euro, serve una perizia tecnica emessa da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato).

L’attestazione è fatta per il singolo bene, non vale un’attestazione unica per tutti i beni acquistati nell’anno, anche se una singola perizia può descrivere e comprendere molti beni.

Senza la dichiarazione/attestazione di interconnessione alla fabbrica — entro l’esercizio fiscale in cui la macchina viene messa in funzione — NON si godere dell’iperammortamento, anche se la macchina ha tutte le caratteristiche di legge.

 

Quando deve essere fatta l’attestazione per l’agevolazione

L’attestazione, o la perizia, deve essere fatta entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e viene interconnesso con la fabbrica.

Solo dal momento dell’interconnessione vale il credito di imposta del 40% o del 20%, prima si applica il credito al 6% per macchinari non interconnessi.

 

Macchine acquistate in leasing

L’agevolazione è applicabile anche ai beni acquistati in leasing, il costo da considerare, per il calcolo del credito di imposta, è quello di acquisizione del bene da parte del leasing.





  DOMANE / RISPOSTE Iperammortamento 2019 - 2020

1 Cos’è Industria 4.0?

Il termine industria 4.0 si riferisce ad una “quarta rivoluzione industriale” che cambierà il modo produttivo tramite l’uso diffuso di connessioni wireless e sensori a basso costo.

Questa rivoluzione sarà caratterizzata dall’utilizzo sempre più massiccio di dati ed informazioni, di nuovi materiali, sistemi totalmente digitalizzati e connessi (internet of things and machines).

In pratica, dopo l’internet delle informazioni, avremo l’internet delle cose.
 

2 Cos’è il piano nazionale italiano Industria 4.0?

Il piano nazionale Industria 4.0 è stato proposto originariamente a fine 2016 ed aveva l’obiettivo di incentivare gli investimenti delle aziende in tecnologie ed aumentarne la competitività ed aumentare la spesa delle aziende in ricerca, sviluppo ed innovazione.

La legge attuativa è entrata in vigore per la prima volta nel 2017, poi prorogata nel 2018, 2019 e 2020.
 

3  Quali sono le nuove aliquote dell’iperammortamento 2019?

Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2019 ha definito nuove aliquote differenziate per l’iperammortamento degli investimenti.

Esse sono:

•           IPERAMMORTAMENTO del 270% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

•           IPERAMMORTAMENTO del 200% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro

•           IPERAMMORTAMENTO del 150% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro.

L’iperammortamento non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

L’aliquota si applica sul totale degli investimenti, non sul valore del singolo bene acquistato e si tratta  di scaglioni incrementali.
 

4 Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2017 e 2018?

Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20 % entro il 31 dicembre 2018, o siano stati acquisiti nel 2017 o 2018 ma non ancora interconnessi,  NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2018 con iperammortamento al 250 %.
 

5 Cosa significa iperammortamento del 270%?

Significa ad esempio che una macchina industriale, nuova, del costo di  euro 1.000.000 — che abbia tutti i requisiti richiesti dalla legge di bilancio che vedremo poi ai punti  8 —13, acquistata dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, può essere imputata come costo dell’impresa per  euro 2.700.000 euro invece che euro 1.000.000, con evidente vantaggio fiscale per l’impresa.

Infatti si arriva ad un ammortamento totale del 270% del costo del bene.
 

6 Quali sono le tempistiche per godere dell’iperammortamento industria 4.0?

L’iperammortamento vale per beni nuovi acquistati, anche in leasing, dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.

È possibile applicarla anche a beni consegnati, installati e messi in funzione fino al 31 dicembre 2020; però deve essere stato emesso l’ordine e pagato un acconto — maggiore del 20% —  entro il 31 dicembre 2019.
 

7 Chi può godere del beneficio fiscale dell’iperammortamento industria 4.0?

Possono goderne tutte le imprese italiane (con sede fiscale in Italia) di tutte le tipologie (Srl, SpA, Sas, Snc) e di tutti i settori economici, ad esclusione delle imprese che applicano il nuovo regime forfettario.

Da dopo l’entrata in vigore del Decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.
 

8 A quali beni acquistati si applica l’iperammortamento ?

Si applica a beni (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

•           beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;

•           beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.

I beni immateriali, non indispensabili e non connessi a beni in allegato A, possono godere di un AMMORTAMENTO MASSIMO  totale del 140% .

All’allegato B originario, la Legge di Bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:

•           sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;

•           software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

•           software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.
 

9 Che caratteristiche devono avere i beni?

L’Allegato A (beni materiali) elenca 3 CATEGORIE di beni:

•          1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);

•           2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);

•           3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza)

L’Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni  acquistati  da aziende che già investono in  beni materiale in logica industria 4.0 (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

L’ammortamento del 140% per i beni immateriali è previsto SOLO per le aziende che investono anche in beni materiali che godono di iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.

Per un bene acquistato, in allegato A, che gode dell’iperammortamento , si possono superammortare, al 140%,  beni in allegato B, anche non strettamente collegati al primo bene in allegato A.

La parte immateriale è iperammortizzabile anch’essa al 270% o 200% o 150 % solo se necessaria per fare funzionare i beni materiali. Ad esempio, se il software è embedded, e quindi acquistato insieme al bene, vale l’iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.
 

10 Quali sono le caratteristiche che devono avere i macchinari (A1) per godere dell’iperammortamento ?

I beni acquistati devono avere alcune caratteristiche tassative ed alcune aggiuntive.

Il motivo di questi vincoli è che si vuole spingere l’acquisto di macchine avanzate interconnesse al sistema di fabbrica e con altre componenti del ciclo di lavorazione, ovvero realmente un progetto industry 4.0 e non un semplice acquisto di nuove macchine per una produzione tradizionale.

Infatti l’obiettivo del piano nazionale è portare la produzione italiana a livelli molto alti di automazione ed interconnessione, non solo all’interno della fabbrica ma anche tra imprese che lavorano insieme, ad esempio tra fabbrica e logistica.

11 Quali sono le caratteristiche tassative dei macchinari per godere dell’iperammortamento?

Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

1.         controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);

2.         interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;

3.         integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;

4.         interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;

5.         rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.
 

12 Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei macchinari per godere dell’iperammortamento?

La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:

1.         sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

2.         monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

3.         caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) (vedi nota 2 sotto).

Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.
 

13 Cosa significa una macchina interconnessa?

La Circolare 4E del 30-3-2017 ha chiarito che la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se:

•           il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.).

•           inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

la parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;  per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

In pratica la macchina deve essere dotata di un sistema collegato con la rete aziendale esistente e con alcuni apparati (ad esempio un sistema IPC tipo un Simatic industrial tablet PC, network switch Scalance W, field PC, NETWORK SERVER).
 

14 Cosa deve fare l’impresa per godere del beneficio dell’iperammortamento ?

L’impresa deve acquistare i beni, materiali o immateriali, dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019 oppure deve emettere l’ ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2019 e mettere in funzione il bene entro il 31 dicembre 2020.

L’impresa, per beni del valore inferiore a 500.000 euro, deve poi acquisire un’attestazione che dimostri che il bene:

•           possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;

•           sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
 

15 I soldi risparmiati con il beneficio fiscale a chi vanno chiesti?

Stavolta non ci saranno bandi e sportelli, i soldi non andranno richiesti; al beneficio si accede in automatico in fase di redazione di bilancio e tramite dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante o perizia giurata.

In pratica l’impresa verserà meno tasse.
 

16 Chi deve fare l’attestazione  per l’iperammortamento ?

Per beni con un costo fino a 500.000 euro basta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Per beni di costo superiore a 500.000 euro, serve una perizia tecnica giurata da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato).

L’attestazione è fatta per il singolo bene, non vale un’attestazione unica per tutti i beni acquistati nell’anno, anche se una singola perizia può descrivere e comprendere molti beni.
 

17 Quando deve essere fatta l’attestazione per l’iperammortamento ?

L’attestazione, o la perizia, deve essere fatta entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e viene interconnesso con la fabbrica.

Solo dal momento dell’interconnessione vale l’iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.
 

18 I benefici fiscali dell’iperammortamento sono cumulabili con altri benefici?

SÌ, sono cumulabili con:

•           Sabatini;

•           credito d’imposta per ricerca e sviluppo;

•           patent box;

•           ACE (incentivi perché le imprese aumentino il patrimonio d’impresa);

•           incentivi per start up e PMI innovative;

•           fondo centrale di garanzia.

19 Cosa succede per le macchine acquistate in leasing?

Si ritiene (dalla dalla Circolare del MISE e AdE del 30 marzo 2017) che l’iperammortamento del 270% o 200% o 150 %sia applicabile anche ai beni acquistati in leasing.

La data da utilizzare per calcolare l’ammortamento è in questo caso la data della consegna oppure la data del collaudo se è prevista una clausola di prova.

È quindi necessario che il bene sia collegato, integrato ed interconnesso al sistema aziendale e sia stata emessa l’attestazione entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e viene interconnesso con la fabbrica.

Fatte queste tre cose l’impresa può applicare sui canoni di leasing l’iperammortamento, ma solo limitatamente alla quota capitale e non alla quota interessi!
 

20 Chi compra beni per darli in noleggio ad altre aziende può godere dell’iperammortamento ?

La questione è complessa, inizialmente la posizione del SOLE 24 Ore era per il NO, ovvero è escluso il beneficio fiscale per chi acquista beni e poi li dà in uso ad altri, perché non si verifica mai il requisito di interconnessione per chi ha acquistato il bene.

Successivamente la circolare dell’AdE di marzo 2017, ha poi chiarito che:

“Si ricorda che sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.

Si precisa, tuttavia, per questi ultimi soggetti, che il beneficio del super ammortamento spetta solo nell’ipotesi in cui l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività. “

Infine è uscita una FAQ del Mise:

“DOMANDA – Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?

RISPOSTA – Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.”
 

21  I beni usati ed il revamping sono compresi nell’iperammortamento?

Il decreto milleproroghe 2017 ha chiarito che :

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

Quindi beneficiano dell’iperammortamento anche gli interventi di revamping, ovviamente per i costi di acquisto dei beni descritti più sopra.

A proposito di revamping e di beni usati, si è espressa la Circolare 4E del 30-3-2017 dell’Agenzia delle Entrate e MISE  (pag. 28), chiarendo che:

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Tale circostanza dovrà sussistere sia i) nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato che ii) nell’ipotesi di bene realizzato in economia.

Nel caso i), il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato possa, secondo i principi sopra esposti, essere considerato “nuovo”, l’importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto del bene.

Nell’ipotesi ii), invece, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempre ché sostenuto nel periodo agevolato.


22  Quali sono le sanzioni in caso di errore o frode?

La migliore risposta a queste domande è spiegata in questa pagina di INNOVATION POST, sito che ringraziamo per i molti approfondimenti sull’argomento Industria 4.0.



  Iperammortamento 2019 - 2020

Iperammortamento al 270%

Al comma 60 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2019 si legge che "Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".

Ma è al successivo comma 61 che interviene la parte più sostanziosa. "La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro."

Dunque questa è la nuova tabella di iperammortamento dei beni strumentali 4.0:

- aliquota al 270% - investimenti fino a 2,5 milioni di euro

- aliquota al 200% - investimenti da 2,51 a 10 milioni di euro

- aliquota al 150% - investimenti da 10,1 a 20 milioni di euro

- aliquota al 100% (nessuna maggiorazione) - investimenti oltre i 20 milioni di euro

Nulla cambia per l'accesso al beneficio dell'iperammortamento: rimane fermo l'obbligo di produrre documentazione peritale per tutti i beni al di sopra dei 500.000 euro, mediante perizia giurata emessa da parte di professionista abilitato o certificato di conformità rilasciato da ente di certificazione accreditato.

Torna il superammortamento per i beni immateriali

Al comma 62, si legge che "Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento".

Dunque, un'azienda che investe in tecnologie produttive 4.0 e che nel contempo si dota di nuovo software, potrà ammortizzarne il costo con una maggiorazione del 40%.






  Iperammortamento e interconnessione: in alcuni casi basta la comunicazione monodirezionale


L'ultima circolare direttoriale del MISE n. 295485 del 1° agosto 2018 contiene una serie di chiarimenti sul requisito dell'interconnessione per alcune tipologie di macchine.

Ferma restando l'assoluta obbligatorietà dell'interconnessione, quest'ultima può essere implementata in maniera "semplificata" per tutti quei beni che eseguono operazioni ripetitive e determinate. Ne sono un esempio i trapani, la segatrici, le taglierine ecc. per i quali è sufficiente trasmettere solo i dati in uscita. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento



  PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 -
Consulenza per il costruttore del bene e per l'utilizzatore (=beneficiario dell'iperammortamento)
 

Intervento c/o costruttore del bene:

  • Verifica in azienda:

-         Analisi tecnica di una macchina (famiglia) e dei suoi requisiti obbligatori e facoltativi

  • Redazione dell’analisi tecnica comprendente:

-         Descrizione tecnica del bene e dei requisiti soddisfatti obbligatori e facoltativi 




Intervento c/o il utilizzatore del bene (= beneficiario dell’agevolazione):

  • Verifica in azienda:

-         Analisi tecnica di una macchina (famiglia) (se non è disponibile un’analisi del fabbricante)

-         Verifica dei requisiti di interconnessione + verifica dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni

 

  • Redazione dell’analisi tecnica del sistema comprendente:

-         Descrizione tecnica con indicazione di costo

-         Descrizione dei requisiti soddisfatti obbligatori e facoltativi

-         Descrizione dei requisiti di interconnessione

-         Descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione

-         Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni

 

  • Redazione perizia e giuramento.





  PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0
- Circolare Agenzia Entrate e MISE

A disposizione per verificare se la VA MACCHINA  POSSIEDE LE CARATTERISTICHE PER POTER, A SEGUITO DELL’INTEGRAZIONE NEL SISTEMA PRODUTTIVO, beneficiare dell’iperammortamento.

Per quali categorie di beni scattano i bonus super e iper ammortamento? Quali tipologie di investimento premiano e a quali condizioni? Quali i termini temporali di riferimento, le scadenze e a favore di quali soggetti? Sono questi alcuni dei quesiti che trovano risposta nella circolare n. 4/E di oggi redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico. Il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle misure fiscali introdotte per dare impulso all’ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica e digitale. In particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento.

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017


PRIME OSSERVAZIONI CONFINDUSTRIA 11.04.2017



  PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 - aggiornamento della legge di stabilità

A disposizione per verificare se la VA MACCHINA  POSSIEDE LE CARATTERISTICHE PER POTER, A SEGUITO DELL’INTEGRAZIONE NEL SISTEMA PRODUTTIVO, beneficiare dell’iperammortamento.

La misura è prevista in: LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232  - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57)  : Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2017

La legge di stabilità è stata modificata dalla legge del 27.02.2017, n. 18, in vigore dal 01.03.2017. La modifica riguarda principalmente gli aspetti tecnici dell'allegato A.

Il nuovo Iperammortamento 250 per cento 2017 consente di ammortizzare un valore maggiore relativo al costo di acquisto di beni materiali e strumentali nuovi (ovvero non utilizzati in precedenza né dal venditore che da altri soggetti) legati a progetti di digitalizzazione aziendale. I beni ammessi all’agevolazione sono stati indicati nell’Allegato A e B della Legge di Bilancio.

Per accedere al nuovo iperammortamento al 250 per cento (Super ammortamento versione 2017) bisognerà effettuare l’acquisto entro il 31 dicembre 2017.

L’agevolazione è concessa anche se il bene è acquistato entro il 30 giugno 2018 ma l’ordine dovrà rispettare la prima scadenza indicata. Inoltre, per gli acquisti entro il mese di giugno 2018, è necessario che l’impresa paghi al fornitore, a titolo di acconto, almeno il 20% dell’investimento entro il 31 dicembre 2017.

Sulla base di quanto introdotto dalle modifiche alla Legge di Bilancio 2017, possono usufruire di agevolazioni anche i beni immateriali nuovi, ovvero software funzionali all’utilizzo dei beni ammessi al super ammortamento 250% ma nella misura del 140%. L’elenco dei beni è specificato nell’Allegato B.

Per usufruire dell’agevolazione è necessaria una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa circa gli acquisti ammessi al super ammortamento 140% o 250%. Nel caso di acquisti di importo superiore ai 500 mila euro è invece richiesta una perizia tecnica giurata che certifichi che il bene rientra tra quelli indicati negli allegati A e B e che sia interconnesso al sistema aziendale, ad opera di un ente accreditato o di un ingegnere o perito industriale iscritti all’albo.

Ad oggi siamo in grado di verificare lo stato di rispondenza delle macchine nuove ai requisiti dell'allegato A e/o B della legge di stabilità e fornire una relazione di risanamento / attestazione se la macchina sia già conforme.

 L'attuazione del provvedimento attende ancora alcune certezze:

- tecniche - si sta mettendo a punto con MISE una guida interpretativa

- fiscali - attendiamo una riunione con l'Agenzia delle Entrate

Le certezze sono:

- la macchina deve essere prevista in Allegato A e dotata di:

- CNC/PL

- interconnessione per istruzioni

- integrazione con stabilimento

- interfaccia semplice

- sicura

e di almeno due delle seguenti caratteristiche:

- Telemanutenzione

- Monitoraggio funzioni

- Integrabilità cyberfisica

- Filtri

 

Nel caso esposto (cioè se la macchina è dotata delle caratteristiche elencate) potrà consentire all'acquirente di accedere all'iper ammortamento del 250% solo quando le caratteristiche sopra esposte saranno effettivamente cablate (Hd o Sw) con il sistema aziendale (a cura dell'acquirente) e funzionanti.

In caso contrario la macchina non integrata permetterà al cliente il beneficio del super ammortamento del solo 140%.

Le certificazioni sono previste per forniture oltre 500.000 € per i soli impianti completi e funzionanti in chiave 4.0.

Il cliente, però, chiederà sempre al fornitore di dichiarare se le caratteristiche del macchinario, per la parte di propria competenza, permettono di accedere al 250%. E' evidente che non basta una dichiarazione del fabbricante ma una guida tecnica completa su come integrare la macchina nel sistema aziendale.

  




PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0
- VERSO LA PRODUZIONE INDUSTRIALE AUTOMATIZZATA E INTERCONNESSA

Nei prossimi anni il sistema manifatturiero mondiale dovrà affrontare la sfida della quarta Rivoluzione Industriale, la cosiddetta Industry 4.0 che determinerà la totale automazione ed interconnessione delle produzioni. Alla base del processo di trasformazione ci sono le nuove tecnologie digitali che avranno un impatto profondo nell'ambito di direttrici di sviluppo quali: il Data Driven innovation, l’interazione tra uomo e macchina e la digitalizzazione del processo produttivo. La quarta Rivoluzione Industriale tocca oggi tutte le imprese impegnate nella produzione manifatturiera, nei processi continui o nella gestione di impianti di pubblica utilità. Nonostante i diversi approcci che le economie mondiali stanno mettendo a punto per rispondere in modo efficiente alla sfida di Industry 4.0, i vantaggi attesi per il sistema produttivo sono previsti in termini di flessibilità, velocità, produttività, qualità, competitività.

 

Reti Dati: Il processo di digitalizzazione della produzione permette di sfruttare le sinergie tra le diverse fasi del processo produttivo, implementare servizi innovativi come la manutenzione predittiva, la manutenzione a distanza e l’analisi dati finalizzata all’ottimizzazione dei processi. Alla base di tutto, è però necessario poter disporre di un’infrastruttura di comunicazione affidabile, stabile, sicura e potente. Il Gruppo Bureau Veritas supporta le aziende fin dalla fase della progettazione, verificando che siano rispettati i requisiti tecnici in termini di affidabilità ed efficienza della rete. I servizi proposti comprendono anche l’attività di validazione, troubleshooting e controlli funzionali dei sistemi di interconnessione aziendali. Al fine di garantire una corretta progettazione, gestione e manutenzione dell’infrastruttura di rete è necessario che i progettisti e gli installatori di reti industriali siano adeguatamente formati. Il Gruppo Bureau Veritas propone un’offerta formativa certificata Cepas, capace di fornire, a tutti i progettisti e installatori di reti, le competenze necessarie.

 

Data Driven Innovation: La produzione intelligente, o smart manufacturing, è il perfetto connubio tra l’informazione generata dall’analisi dei dati, la tecnologia e l’ingegno umano per giungere ad un concetto di azienda ad elevatissima competenza ed efficienza o smart factory. Le industrie di oggi hanno bisogno di essere guidate verso l’efficienza operativa per stimolare la produttività, acquisire nuove conoscenze e competenze al fine di rimanere competitivi. Questa guida può avvenire solo attraverso lo studio e l’analisi dei dati, dove l’informazione risiede. In questo ambito, Bureau Veritas propone servizi, basati sui più recenti metodi statistici e di machine learning per l’analisi dati, mirati a: trovare le relazioni fra i dati e fare previsioni in base alle informazioni acquisite; sviluppare e/o migliorare nuovi prodotti o processi; analizzare in tempo reale i dati del processo aiutando gli operatori a mantenerlo sotto controllo e individuare le anomalie.

 

Cyber Security: L’ICT è sempre più spesso il ponte tra i diversi processi aziendali. Essendo aperto alla rete globale, è uno dei punti di maggiore vulnerabilità dell’azienda. Se ogni processo si basa su dati in input, che vengono elaborati e portano ad un output, tali dati sono spesso gestiti dai sistemi ICT o comunque automatizzati. Il successo del processo dipende, quindi, dall’affidabilità dei dati e dalla loro disponibilità. Le Organizzazioni possono proteggersi da potenziali minacce alla sicurezza delle informazioni da esse gestite sviluppando un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISMS: Information Security Management System), conformemente a quanto definito daIla ISO/IEC 27001 e richiedendo una verifica di certificazione indipendente



   

 

 

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