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 AREA 
          CPD
 
 
  CPR 305/2011 - 
			
			Regolamento Prodotti da Costruzione ENTRATA IN VIGORE IL 1 luglio 2013
 
 Il “CPR” Regolamento Prodotti da 
			Costruzione (UE) 305/2011, fornisce ulteriori chiarimenti dei 
			concetti e l'uso della marcatura CE; introduce procedure 
			semplificate che ridurranno i costi sostenuti dalle imprese, in 
			particolare dalle Piccole e Medie Imprese (PMI).
 
 La Dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto 
			chiave del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR).
 
 La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le 
			informazioni relative alle caratteristiche essenziali del prodotto 
			che vuole immettere sul mercato.
 
 Il fabbricante redige la DoP quando un prodotto:
 1. è coperto da una norma armonizzata (EN)
 o
 2. valutazione tecnica europea, rilasciata da un Organismo 
			di Valutazione Tecnica (TAB)
 e può essere immettere il prodotto sul mercato.
 
 Il Regolamento prevede, come nella Direttiva 89/106/CE 
			l’implementazione di un Sistema del Controllo della Produzione di 
			Fabbrica (CPF) secondo il Sistema di attestazione previsto: 1/1+/2+/3/4.
 
 Il Sistema di Controllo di Produzione in Fabbrica (CPF) deve 
			essere predisposto in coerenza con la norma EN ISO 9000 e a volte 
			certificato da parte di un Organismo Notificato (ON). 
			Precisiamo che la certificazione EN ISO 9000 dell'azienda 
			fabbricante non è obbligatoria.
 
 Secondo il Regolamento per "Controllo della Produzione di 
			Fabbrica" (CPF), si intende il controllo interno 
			permanente della produzione, effettuato dal fabbricante.
 
 Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottate dal 
			fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma 
			di modalità e procedure scritte.
 
 Questa documentazione del Sistema di Controllo della Produzione deve 
			garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e 
			permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto 
			nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione 
			funzioni efficacemente.Le procedure per valutare la conformità del 
			Controllo di Produzione in Fabbrica sono stabilite dalle norme 
			armonizzate di prodotto.
 
 Il 1° luglio entra in vigore del Regolamento Prodotti da 
			Costruzione, definito CPR 305/2011, che sostituirà a breve la ormai 
			vecchia Direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE da tutti 
			conosciuta come CPD.
 
 
 NOVITA’ GIURIDICHE
 
			Strumento scelto dalla Commissione per rinnovare il 
			quadro relativo ai prodotti da costruzione: si passa da una 
			Direttiva ad un Regolamento, il che comporta una differenza non 
			secondaria dal punto di vista dell’applicazione nei vari Stati 
			membri.  Una Direttiva necessita 
			dell’adozione formale da parte del singolo Stato membro per divenire 
			parte integrante del suo ordinamento giuridico, per un Regolamento 
			ciò non accade in quanto per principio tale tipo di atto diviene 
			operativo in ogni singolo Stato senza bisogno di ulteriori passaggi.
 
 OBBLIGHI DEI FABBRICANTI
 
 1. I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione 
			conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE 
			conformemente agli articoli 8 e 9.
 Come base della dichiarazione di prestazione i fabbricanti 
			redigono la documentazione tecnica descrivendo tutti gli 
			elementi pertinenti relativi al richiesto sistema di valutazione e 
			verifica della costanza della prestazione.
 
 2. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la 
			dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a 
			decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato.
 Se opportuno, la Commissione può, mediante atti delegati 
			conformemente all'articolo 60, modificare tale periodo per famiglie 
			di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del 
			ruolo rivestito dal prodotto da costruzione nelle opere di 
			costruzione.
 
 3. I fabbricanti assicurano che siano poste in essere 
			procedure per garantire che la produzione in serie conservi la 
			prestazione dichiarata. Si tiene adeguatamente conto delle 
			modifiche apportate al prodotto-tipo ed alle specifiche tecniche 
			armonizzate applicabili.
 Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare l'esattezza, 
			l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un 
			prodotto da costruzione, i fabbricanti eseguono prove a campione sui 
			prodotti da costruzione immessi o resi disponibile sul mercato, 
			esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di 
			prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e 
			informano i distributori di tali controlli.
 
 4. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un 
			numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne 
			consenta l'identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del 
			prodotto non lo consente, che le informazioni richieste figurino 
			sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto 
			da costruzione.
 
 5. I fabbricanti indicano sul prodotto da costruzione 
			oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul 
			documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione 
			commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo 
			cui possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un 
			unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
 
 6. All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul 
			mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia 
			accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza 
			redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli 
			utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro 
			interessato.
 
 7. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che 
			un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia 
			conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri 
			pertinenti requisiti di cui al presente regolamento adottano 
			immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme 
			tale prodotto da costruzione o, se opportuno, ritirarlo o 
			richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un 
			rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti 
			autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a 
			disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i 
			dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura 
			correttiva adottata.
 
 8. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di 
			un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le 
			informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la 
			conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di 
			prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui 
			al presente regolamento, in una lingua che può essere 
			facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale 
			autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
			eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno 
			immesso sul mercato
 
 
 NOVITA’
 
			1.     
			il nuovo CPR 305/2011 aggiunge un ulteriore 
			requisito alle opere da costruzione, che si aggiunge ai sei già 
			citati nella CPD, ossia l’uso sostenibile delle risorse 
			naturali. Ciò apre la strada a future dichiarazioni di 
			ecocompatibilità dei prodotti da costruzione.  
			2.     
			A differenza della CPD, nella quale ci si 
			riferiva genericamente ai “fabbricanti” senza che nel documento 
			stesso ne venisse data una chiara definizione, nel nuovo CPR ci si 
			riferisce più genericamente agli operatori economici premurandosi 
			pure di darne una descrizione precisa. Questi soggetti (vedi art. 2 
			Definizioni) risultano essere: • 
			Fabbricante: ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che 
			fabbrichi un prodotto da costruzione oppure lo faccia progettare e 
			fabbricare da terzi e lo commercializzi con il suo nome e marchio, • 
			Importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita 
			nell’UE che immetta sul mercato un prodotto da costruzione 
			fabbricato al di fuori dell’Unione, • 
			Distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dal 
			fabbricante o dall’importatore, che distribuisca un prodotto sul 
			mercato, • 
			Mandatario: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita 
			nell’Unione Europea che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato 
			scritto che la autorizza ad agire per suo nome in determinati 
			compiti.
 
 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI 
			ECONOMICI A 
			seconda della loro natura gli operatori sono sottoposti ad obblighi 
			di diversa natura che, in sintesi, si possono così riassumere (artt. 
			Dal 11 al 14):  • 
			Fabbricanti:  
			a.     
			sono direttamente responsabili della redazione 
			della dichiarazione di prestazione (che nel CPR sostituisce la 
			dichiarazione di conformità prevista nella CPD) e di tutta la 
			documentazione tecnica relativa 
			b.     
			devono conservare tale documentazione per 
			dieci anni a decorrere dall’immissione del prodotto sul mercato 
			c.     
			devono assicurare che la produzione mantenga 
			le caratteristiche dichiarate mediante un idoneo controllo della 
			produzione e, se necessario e/o previsto dal sistema di attestazione 
			conformità proprio del prodotto, mediante prove a campione sui 
			prodotti immessi sul mercato; oltre a ciò i produttori 
			d.     
			devono esaminare i prodotti non conformi e/o i 
			reclami 
			e.     
			devono tenerne un registro ed informare i 
			distributori di tali controlli 
			f.      
			devono assicurare che i prodotti rechino un 
			numero di serie, tipo o lotto che ne consenta l’identificazione e 
			che sia presente sugli stessi il loro marchio, denominazione 
			commerciale nonché un indirizzo al quale essi possano essere 
			contattati. Qualora la natura del prodotto non lo permetta queste 
			informazioni debbono essere presenti sull’imballaggio oppure sui 
			documenti commerciali e di trasporto 
			g.     
			devono assicurarsi che all’atto 
			dell’immissione sul mercato i prodotti sino accompagnati da 
			istruzioni e informazioni sulla sicurezza in uso 
			h.     
			qualora abbiano motivo di credere che i 
			prodotti da loro immessi sul mercato non siano più conformi alla 
			dichiarazione di prestazione devono mettere in atto tutte le 
			procedure necessarie a ristabilire la loro conformità e, se 
			necessario ritirarli o richiamarli di loro iniziativa 
			i.      
			devono fornire alle autorità competenti tutte 
			le informazioni da loro richieste.  • 
			Importatori:  
			a.     
			prima di immettere un prodotto sul mercato, 
			debbono assicurarsi che il fabbricante extra-UE ne abbia determinato 
			le prestazioni e che ne verifichi la costanza durante la produzione 
			b.     
			assicurano che i prodotti rechino la marcatura 
			CE ove previsto e che siano accompagnati dalla documentazione 
			necessaria, ed inoltre assicurano che finché un prodotto rimane 
			sotto la loro custodia le condizioni di conservazione e trasporto 
			non ne compromettano la prestazione.  
			c.     
			se l’importatore ritiene che un prodotto non 
			sia più conforme alla dichiarazione di prestazione deve mettere in 
			atto tutte le procedure necessarie a ristabilire la conformità 
			oppure, se necessario, ritirarli o richiamarli dal mercato 
			d.     
			in caso lo ritengano necessario al fine di 
			controllare l’effettiva conformità di quanto da essi importato 
			debbono far eseguire prove a campione sui prodotti resi disponibili 
			e.     
			debbono tenere un registro delle non 
			conformità e/o dei reclami ed informare i distributori di tali 
			controlli 
			f.      
			devono riportare sul prodotto o, in caso non 
			sia possibile, sull’imballo o sui documenti commerciali e/o di 
			trasporto il loro marchio e denominazione commerciale, nonché un 
			indirizzo al quale possano essere contattati.  
			g.     
			si assicurano che i prodotti siano 
			accompagnati dalla documentazione relativa alla sicurezza in uso e, 
			a richiesta delle autorità competenti, devono fornire tutte le 
			informazioni a loro richieste. Anche gli importatori hanno l’obbligo 
			di conservare la documentazione per un periodo di dieci anni, ma per 
			loro essa si limita alla dichiarazione di prestazione.  • 
			Distributori: 
			a.     
			sono tenuti alla dovuta diligenza per 
			rispettare i requisiti del CPR 
			b.     
			si assicurano che i prodotti siano 
			accompagnati dalla dovuta documentazione, la quale deve venire loro 
			fornita dal fabbricante e/o dall’importatore 
			c.     
			qualora abbiano motivo di ritenere che i 
			prodotti da essi commercializzati non siano più conformi alla 
			dichiarazione di prestazione, hanno obbligo di assicurarsi che siano 
			messe in atto tutte le procedure necessarie a ristabilire la 
			conformità (tali procedure sono di responsabilità dei produttori e 
			degli importatori) e in caso di necessità di ritirarli o richiamarli 
			dal mercato.  
			d.     
			hanno l’obbligo di garantire la corretta 
			conservazione dei prodotti, così come debbono fornire tutta a 
			documentazione in caso di richiesta da parte di un autorità 
			competente  • Mandatari: 
			a.     
			non hanno obblighi relativi alla conformità 
			dei prodotti al CPR 
			b.     
			si limitano a conservare copia delle 
			dichiarazioni di conformità e debbono rendere disponibile tutta la 
			documentazione a fronte di una richiesta delle autorità competenti  Nota: ai sensi dell’art.15 del CPR 
			qualora un distributore o un importatore immettano sul mercato un 
			prodotto a proprio marchio o denominazione commerciale e/o apportino 
			modifiche tali da variarne la prestazione essi si configurano come 
			fabbricanti.
 
 PRODOTTO DA COSTRUZIONE / KIT
 
			·       
			prodotto da costruzione: 
			qualsiasi prodotto o kit fabbricato ed immesso sul mercato per 
			essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in 
			parti di esse in modo che lo smantellamento del prodotto alteri la 
			prestazione delle opere da costruzione rispetto ai requisiti base 
			delle opere stesse 
			·       
			kit: un 
			prodotto immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme 
			di due componenti distinti che debbono essere assemblati per essere 
			installati nelle opere da costruzione
 
 MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO / 
			IMMISSIONE SUL MERCATO
 
			·       
			messa a disposizione sul mercato: 
			la fornitura a titolo oneroso o gratuito di un prodotto da 
			costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione 
			nel corso di un’attività commerciale 
			·       
			immissione sul mercato: 
			la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione
 
 DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
 Passaggio dalla dichiarazione di 
			conformità richiesta dalla CPD alla nuova dichiarazione di 
			prestazione prevista nel CPR.  
			·       
			a differenza di quanto stabilito dalla 
			CPD, che non prevedeva la consegna della dichiarazione di 
			conformità, il CPR prevede che quando un prodotto viene reso 
			disponibile sul mercato esso sia corredato di dichiarazione di 
			prestazione; naturalmente qualora un lotto di prodotti similari 
			venga fornito allo stesso utilizzatore esso potrà essere 
			accompagnato da una singola dichiarazione 
			·       
			la nuova dichiarazione risulta molto 
			più esaustiva o completa rispetto alla vecchia dichiarazione di 
			conformità in quanto in linea di massima dovrebbe contenere: 1. 
			identificazione del prodotto-tipo per il quale è stata redatta la 
			dichiarazione, 2. 
			numero di lotto, serie o tipo o qualsiasi elemento che consenta 
			l’identificazione del prodotto, 3. 
			descrizione degli usi previsti per il prodotto, 4. 
			nome e denominazione commerciale del fabbricante, 5. 
			sistema di valutazione utilizzato (se sistema 1, 2 ,3 ,4), 6. 
			caratteristiche e prestazioni. Con il nuovo CPR andranno elencate 
			tutte le caratteristiche essenziali ;in caso di caratteristica non 
			richiesta all’interno dello Stato nel quale si immette il prodotto 
			andrà apposta la dicitura NPD in luogo del valore.    PRODOTTI ESENTATI DALLA 
			DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DALLA MARCATURA CE Oltre a modificare la parte 
			formale il CPR fissa finalmente su di un documento avente valore 
			legale (il vecchio Guidance Paper M, nel quale erano contenute 
			definizioni similari, non aveva valore legale e quanto in esso 
			riportato, per avere riflessi sul mercato, doveva venire inserito 
			nelle singole EN dei TC preposti) i casi nei quali un prodotto 
			risulta esentato dalla redazione della dichiarazione e quindi, per 
			derivazione, anche dalla marcatura CE. In sostanza i casi sono. • 
			Prodotto fabbricato in unico esemplare o su specifica del 
			committente in un processo non in serie a seguito di una specifica 
			ordinazione ed installato in una specifica opera da costruzione da 
			parte di un fabbricante, che è responsabile della sicurezza e 
			dell’incorporazione del prodotto nell’opera (art.5 comma a), • 
			Prodotto fabbricato in cantiere per essere incorporato nella 
			relativa opera da costruzione (art.5 comma b), • 
			Prodotto fabbricato con metodi tradizionali mediante processo non 
			industriale per il restauro di opere protette come parte di un 
			patrimonio tutelato o in quanto aventi particolare valore 
			architettonico o storico (art.5 comma c).    PROCEDURE SEMPLIFICATE 
			AMMESSE PER ACCEDERE ALLA MARCATURA CE Non meno importante, soprattutto 
			per le piccole aziende, è la presenza su di un documento avente 
			valore legale di una chiara elencazione e descrizione delle 
			procedure semplificate ammesse per accedere alla marcatura CE: • 
			Qualora il prodotto immesso sul mercato da un fabbricante 
			corrisponda a quello di un altro fabbricante già in precedenza 
			testato, e qualora il fabbricante che ha sostenuto le prove 
			autorizzi l’utilizzo dei risultati da lui ottenuti, il prodotto 
			potrà venire immesso sul mercato dichiarando le prestazioni ottenute 
			dal secondo fabbricante(art,. 36 comma b) (in pratica si tratta del 
			già conosciuto “shared ITT results” che ad oggi non era applicabile 
			ai serramenti in quanto non presente all’interno della EN 14351). • 
			Qualora il prodotto immesso sul mercato sia un insieme di component 
			i che il fabbricante assembla in base alle istruzioni di un soggetto 
			terzo qualora tale soggetto abbia sostenuto le prove relative 
			all’assemblato finale e autorizzi l’utilizzo dei risultati da lui 
			ottenuti, il prodotto potrà venire immesso sul mercato dichiarando 
			le prestazioni ottenute dal soggetto terzo (art.36 comma c) (si 
			tratta del già noto “cascading” più che utilizzato nel mondo dei 
			serramenti). • Le 
			microimprese (definite ai sensi della Raccomandazione del 
			Commissione del 6 maggio 2003 come quelle aziende al disotto dei 10 
			addetti e con un fatturato o un bilancio inferiore ai 2Mln di 
			euro/anno) possono decidere di trattare i prodotti ai quali si 
			applica il sistema di valutazione 3 con le procedure previste per il 
			sistema 4 (art. 37).  • Le 
			microimprese, per i soli prodotti ai quali sono applicabili i 
			sistemi 3 o 4 possono determinare le caratteristiche prestazionali 
			mediante metodi diversi da quelli stabiliti dalla norma armonizzata 
			applicabile (art. 37) (questa clausola però ad oggi manca ancora di 
			precise disposizioni attuative).  • Per 
			quanto riguarda i prodotti realizzati in unico esemplare è possibile 
			sostituire la valutazione di prestazione con una documentazione 
			tecnica specifica che dimostri la conformità del prodotto. Nel caso 
			però che i prodotti rientrino nei sistemi di attestazione 1+ o 1 
			(prodotti ad alto impatto su sicurezza e salute come ad esempio, 
			porte su vie di fuga) la documentazione dovrà essere verificata da 
			un organismo notificato (art. 38).    SISTEMI DI VALUTAZIONE E 
			VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE Nel CPR si delineano cinque 
			sistemi (1+, 1, 2+, 3 e 4) mentre nella “vecchia” CPD i sistemi 
			erano in realtà sei (1+, 1, 2+, 2, 3 e 4).  
   CONCLUSIONI Il nuovo documento non 
			stravolge il quadro normativo delineato dalla CPD ma che 
			presenta molteplici novità soprattutto dal punto di vista 
			dell’uniformazione delle disposizioni e della chiarezza esplicativa. 
			Nello specifico si riscontra che: • L’uso dello strumento del 
			regolamento assicurerà un’applicazione uniforme delle disposizioni 
			in tutta la Comunità Europea impedendo differenziazioni non 
			auspicabili tra i vari Stati membri. • L’accorpamento di una buona 
			parte delle disposizioni contenute in precedenza nella CPD e nei 
			singoli Guidance Papers consentirà una maggiore chiarezza di 
			informazione, in quanto tutte le informazioni rilevanti proverranno 
			da un singolo documento e quindi non si sarà obbligati a cimentarsi 
			in una sorta di “caccia al tesoro” per procurarsi i dati necessari; 
			oltre a ciò il fatto che tutte le linee guida siano contenute in un 
			documento unificato ridurrà i rischi di interpretazioni contrastanti 
			e di conflitti tra disposizioni diverse, cosa possibile in caso di 
			eccessiva proliferazione legislativa. • La presenza di chiare 
			descrizioni relative alle procedure semplificate all’interno di un 
			documento avente valore legale assicurerà una maggiore uniformità 
			tra le norme relative al mondo delle costruzioni; infatti ad oggi 
			l’applicazione di eventuali procedure presenti nei singoli Guidance 
			Papers ad uno specifico prodotto era lasciato alla discrezione del 
			singolo TC, creando così diversità a volte incomprensibili (p.ex lo 
			scrivente non ha mai compreso per quale ragione la procedura di 
			“shared” non sia stata considerata applicabile ai serramenti). • La chiara descrizione dei vari 
			tipi di operatore economico unita ad un’altrettanto chiara 
			elencazione dei loro specifici obblighi libera il campo da molte 
			ambiguità; degno di nota il fatto che il CPR crea una sorta di 
			controllo incrociato nelle “catene lunghe” (ossia quelle composte da 
			fabbricante, importatore ed uno o più distributori) 
			responsabilizzando pesantemente ogni singolo soggetto al fine 
			evidente di limitare al massimo la pratica dello scaricabarile. • Il riconoscimento della 
			specificità delle microimprese e l’introduzione in un documento 
			avente valore legale di specifiche deroghe alla redazione della 
			dichiarazione di prestazione in caso di prodotti unici e/o 
			fabbricati in cantiere e/o destinati a stabili storici avvicinano la 
			legislazione alla realtà del mercato, quantomeno quello italiano; 
			uno dei principali limiti della vecchia CPD e della maggior parte 
			dei documenti ad essa correlati stava proprio nella sua sostanziale 
			inapplicabilità ai casi particolari, peraltro così comuni nel nostro 
			Paese, lacuna ora pesantemente colmata dal CPR. • La sostituzione della 
			dichiarazione di conformità con la dichiarazione di prestazione, 
			effettivamente un po’più complessa ed articolata, rappresenta un ben 
			modesto aggravio burocratico a fronte di una più che lodevole opera 
			di chiarificazione.
 
 
 DAI CENTRI DI TRASFORMAZIONE ALLA NORMA ARMONIZZATA PER LA CPD 
			89/106/CEE: 
			EN 1090-1 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 
			1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti 
			strutturali
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            qui per scaricare il documento)
 
 
 Marcatura 
          CE per PAVIMENTAZIONI IN LEGNO
 Obbligatoria a partire da MARZO 2010
 (Clicca 
            qui per scaricare il documento)
 
 
 Marcatura 
          CE per:
          Kits di 
          controsoffitti - Kits di sottostrutture di controsoffitti - componenti 
          della sottostruttura di controsoffitti - componenti della membrana di 
          controsoffitti
 Obbligatoria a partire da LUGLIO 
          2007
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 MARCATURA 
          CE SERRAMENTI
 Obbligatoria a partire da 01 
			febbraio 2010
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            qui per scaricare il documento
 
 
 MARCATURA 
          CE CHIUSURE OSCURANTI
 Obbligatoria a partire da 01 aprile 2006
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 SICUREZZA DELLE PORTE E CANCELLI 
          
          MOTORIZZATI: 
            
            accesso sicuro a merci, veicoli e
            persone in edifici industriali, commerciali o
            residenziali
 Obbligatoria a partire da 01 
          maggio 2005
 (Clicca 
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 MARCATURA 
          CE CONVETTORI
 Obbligatorio a partire da 01 dicembre 
          2005
 Clicca 
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 MARCATURA 
          CE
          TERMOCUCINE E TERMOCAMINETTI
 Obbligatorio a partire da 01 luglio 2007
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 MARCATURA 
          CE DEGLI AGGREGATI
 Obbligatorio a partire da 01 giugno 2004
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