AREA
CPD
CPR 305/2011 -
Regolamento Prodotti da Costruzione
ENTRATA IN VIGORE IL 1 luglio 2013
Il “CPR” Regolamento Prodotti da
Costruzione (UE) 305/2011, fornisce ulteriori chiarimenti dei
concetti e l'uso della marcatura CE; introduce procedure
semplificate che ridurranno i costi sostenuti dalle imprese, in
particolare dalle Piccole e Medie Imprese (PMI).
La Dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto
chiave del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR).
La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le
informazioni relative alle caratteristiche essenziali del prodotto
che vuole immettere sul mercato.
Il fabbricante redige la DoP quando un prodotto:
1. è coperto da una norma armonizzata (EN)
o
2. valutazione tecnica europea, rilasciata da un Organismo
di Valutazione Tecnica (TAB)
e può essere immettere il prodotto sul mercato.
Il Regolamento prevede, come nella Direttiva 89/106/CE
l’implementazione di un Sistema del Controllo della Produzione di
Fabbrica (CPF) secondo il Sistema di attestazione previsto: 1/1+/2+/3/4.
Il Sistema di Controllo di Produzione in Fabbrica (CPF) deve
essere predisposto in coerenza con la norma EN ISO 9000 e a volte
certificato da parte di un Organismo Notificato (ON).
Precisiamo che la certificazione EN ISO 9000 dell'azienda
fabbricante non è obbligatoria.
Secondo il Regolamento per "Controllo della Produzione di
Fabbrica" (CPF), si intende il controllo interno
permanente della produzione, effettuato dal fabbricante.
Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottate dal
fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma
di modalità e procedure scritte.
Questa documentazione del Sistema di Controllo della Produzione deve
garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e
permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto
nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione
funzioni efficacemente.Le procedure per valutare la conformità del
Controllo di Produzione in Fabbrica sono stabilite dalle norme
armonizzate di prodotto.
Il 1° luglio entra in vigore del Regolamento Prodotti da
Costruzione, definito CPR 305/2011, che sostituirà a breve la ormai
vecchia Direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE da tutti
conosciuta come CPD.
NOVITA’ GIURIDICHE
Strumento scelto dalla Commissione per rinnovare il
quadro relativo ai prodotti da costruzione: si passa da una
Direttiva ad un Regolamento, il che comporta una differenza non
secondaria dal punto di vista dell’applicazione nei vari Stati
membri.
Una Direttiva necessita
dell’adozione formale da parte del singolo Stato membro per divenire
parte integrante del suo ordinamento giuridico, per un Regolamento
ciò non accade in quanto per principio tale tipo di atto diviene
operativo in ogni singolo Stato senza bisogno di ulteriori passaggi.
OBBLIGHI DEI FABBRICANTI
1. I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione
conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE
conformemente agli articoli 8 e 9.
Come base della dichiarazione di prestazione i fabbricanti
redigono la documentazione tecnica descrivendo tutti gli
elementi pertinenti relativi al richiesto sistema di valutazione e
verifica della costanza della prestazione.
2. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la
dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a
decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato.
Se opportuno, la Commissione può, mediante atti delegati
conformemente all'articolo 60, modificare tale periodo per famiglie
di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del
ruolo rivestito dal prodotto da costruzione nelle opere di
costruzione.
3. I fabbricanti assicurano che siano poste in essere
procedure per garantire che la produzione in serie conservi la
prestazione dichiarata. Si tiene adeguatamente conto delle
modifiche apportate al prodotto-tipo ed alle specifiche tecniche
armonizzate applicabili.
Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare l'esattezza,
l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un
prodotto da costruzione, i fabbricanti eseguono prove a campione sui
prodotti da costruzione immessi o resi disponibile sul mercato,
esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di
prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e
informano i distributori di tali controlli.
4. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un
numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne
consenta l'identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del
prodotto non lo consente, che le informazioni richieste figurino
sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto
da costruzione.
5. I fabbricanti indicano sul prodotto da costruzione
oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul
documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione
commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo
cui possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un
unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
6. All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul
mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia
accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza
redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli
utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro
interessato.
7. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che
un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia
conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri
pertinenti requisiti di cui al presente regolamento adottano
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale prodotto da costruzione o, se opportuno, ritirarlo o
richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un
rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti
autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a
disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i
dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura
correttiva adottata.
8. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la
conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di
prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui
al presente regolamento, in una lingua che può essere
facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno
immesso sul mercato
NOVITA’
1.
il nuovo CPR 305/2011 aggiunge un ulteriore
requisito alle opere da costruzione, che si aggiunge ai sei già
citati nella CPD, ossia l’uso sostenibile delle risorse
naturali. Ciò apre la strada a future dichiarazioni di
ecocompatibilità dei prodotti da costruzione.
2.
A differenza della CPD, nella quale ci si
riferiva genericamente ai “fabbricanti” senza che nel documento
stesso ne venisse data una chiara definizione, nel nuovo CPR ci si
riferisce più genericamente agli operatori economici premurandosi
pure di darne una descrizione precisa. Questi soggetti (vedi art. 2
Definizioni) risultano essere:
•
Fabbricante: ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che
fabbrichi un prodotto da costruzione oppure lo faccia progettare e
fabbricare da terzi e lo commercializzi con il suo nome e marchio,
•
Importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
nell’UE che immetta sul mercato un prodotto da costruzione
fabbricato al di fuori dell’Unione,
•
Distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dal
fabbricante o dall’importatore, che distribuisca un prodotto sul
mercato,
•
Mandatario: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
nell’Unione Europea che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato
scritto che la autorizza ad agire per suo nome in determinati
compiti.
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
A
seconda della loro natura gli operatori sono sottoposti ad obblighi
di diversa natura che, in sintesi, si possono così riassumere (artt.
Dal 11 al 14):
•
Fabbricanti:
a.
sono direttamente responsabili della redazione
della dichiarazione di prestazione (che nel CPR sostituisce la
dichiarazione di conformità prevista nella CPD) e di tutta la
documentazione tecnica relativa
b.
devono conservare tale documentazione per
dieci anni a decorrere dall’immissione del prodotto sul mercato
c.
devono assicurare che la produzione mantenga
le caratteristiche dichiarate mediante un idoneo controllo della
produzione e, se necessario e/o previsto dal sistema di attestazione
conformità proprio del prodotto, mediante prove a campione sui
prodotti immessi sul mercato; oltre a ciò i produttori
d.
devono esaminare i prodotti non conformi e/o i
reclami
e.
devono tenerne un registro ed informare i
distributori di tali controlli
f.
devono assicurare che i prodotti rechino un
numero di serie, tipo o lotto che ne consenta l’identificazione e
che sia presente sugli stessi il loro marchio, denominazione
commerciale nonché un indirizzo al quale essi possano essere
contattati. Qualora la natura del prodotto non lo permetta queste
informazioni debbono essere presenti sull’imballaggio oppure sui
documenti commerciali e di trasporto
g.
devono assicurarsi che all’atto
dell’immissione sul mercato i prodotti sino accompagnati da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza in uso
h.
qualora abbiano motivo di credere che i
prodotti da loro immessi sul mercato non siano più conformi alla
dichiarazione di prestazione devono mettere in atto tutte le
procedure necessarie a ristabilire la loro conformità e, se
necessario ritirarli o richiamarli di loro iniziativa
i.
devono fornire alle autorità competenti tutte
le informazioni da loro richieste.
•
Importatori:
a.
prima di immettere un prodotto sul mercato,
debbono assicurarsi che il fabbricante extra-UE ne abbia determinato
le prestazioni e che ne verifichi la costanza durante la produzione
b.
assicurano che i prodotti rechino la marcatura
CE ove previsto e che siano accompagnati dalla documentazione
necessaria, ed inoltre assicurano che finché un prodotto rimane
sotto la loro custodia le condizioni di conservazione e trasporto
non ne compromettano la prestazione.
c.
se l’importatore ritiene che un prodotto non
sia più conforme alla dichiarazione di prestazione deve mettere in
atto tutte le procedure necessarie a ristabilire la conformità
oppure, se necessario, ritirarli o richiamarli dal mercato
d.
in caso lo ritengano necessario al fine di
controllare l’effettiva conformità di quanto da essi importato
debbono far eseguire prove a campione sui prodotti resi disponibili
e.
debbono tenere un registro delle non
conformità e/o dei reclami ed informare i distributori di tali
controlli
f.
devono riportare sul prodotto o, in caso non
sia possibile, sull’imballo o sui documenti commerciali e/o di
trasporto il loro marchio e denominazione commerciale, nonché un
indirizzo al quale possano essere contattati.
g.
si assicurano che i prodotti siano
accompagnati dalla documentazione relativa alla sicurezza in uso e,
a richiesta delle autorità competenti, devono fornire tutte le
informazioni a loro richieste. Anche gli importatori hanno l’obbligo
di conservare la documentazione per un periodo di dieci anni, ma per
loro essa si limita alla dichiarazione di prestazione.
•
Distributori:
a.
sono tenuti alla dovuta diligenza per
rispettare i requisiti del CPR
b.
si assicurano che i prodotti siano
accompagnati dalla dovuta documentazione, la quale deve venire loro
fornita dal fabbricante e/o dall’importatore
c.
qualora abbiano motivo di ritenere che i
prodotti da essi commercializzati non siano più conformi alla
dichiarazione di prestazione, hanno obbligo di assicurarsi che siano
messe in atto tutte le procedure necessarie a ristabilire la
conformità (tali procedure sono di responsabilità dei produttori e
degli importatori) e in caso di necessità di ritirarli o richiamarli
dal mercato.
d.
hanno l’obbligo di garantire la corretta
conservazione dei prodotti, così come debbono fornire tutta a
documentazione in caso di richiesta da parte di un autorità
competente
• Mandatari:
a.
non hanno obblighi relativi alla conformità
dei prodotti al CPR
b.
si limitano a conservare copia delle
dichiarazioni di conformità e debbono rendere disponibile tutta la
documentazione a fronte di una richiesta delle autorità competenti
Nota:
ai sensi dell’art.15 del CPR
qualora un distributore o un importatore immettano sul mercato un
prodotto a proprio marchio o denominazione commerciale e/o apportino
modifiche tali da variarne la prestazione essi si configurano come
fabbricanti.
PRODOTTO DA COSTRUZIONE / KIT
·
prodotto da costruzione:
qualsiasi prodotto o kit fabbricato ed immesso sul mercato per
essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in
parti di esse in modo che lo smantellamento del prodotto alteri la
prestazione delle opere da costruzione rispetto ai requisiti base
delle opere stesse
·
kit: un
prodotto immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme
di due componenti distinti che debbono essere assemblati per essere
installati nelle opere da costruzione
MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO /
IMMISSIONE SUL MERCATO
·
messa a disposizione sul mercato:
la fornitura a titolo oneroso o gratuito di un prodotto da
costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione
nel corso di un’attività commerciale
·
immissione sul mercato:
la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione
DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Passaggio dalla dichiarazione di
conformità richiesta dalla CPD alla nuova dichiarazione di
prestazione prevista nel CPR.
·
a differenza di quanto stabilito dalla
CPD, che non prevedeva la consegna della dichiarazione di
conformità, il CPR prevede che quando un prodotto viene reso
disponibile sul mercato esso sia corredato di dichiarazione di
prestazione; naturalmente qualora un lotto di prodotti similari
venga fornito allo stesso utilizzatore esso potrà essere
accompagnato da una singola dichiarazione
·
la nuova dichiarazione risulta molto
più esaustiva o completa rispetto alla vecchia dichiarazione di
conformità in quanto in linea di massima dovrebbe contenere:
1.
identificazione del prodotto-tipo per il quale è stata redatta la
dichiarazione,
2.
numero di lotto, serie o tipo o qualsiasi elemento che consenta
l’identificazione del prodotto,
3.
descrizione degli usi previsti per il prodotto,
4.
nome e denominazione commerciale del fabbricante,
5.
sistema di valutazione utilizzato (se sistema 1, 2 ,3 ,4),
6.
caratteristiche e prestazioni. Con il nuovo CPR andranno elencate
tutte le caratteristiche essenziali ;in caso di caratteristica non
richiesta all’interno dello Stato nel quale si immette il prodotto
andrà apposta la dicitura NPD in luogo del valore.
PRODOTTI ESENTATI DALLA
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DALLA MARCATURA CE
Oltre a modificare la parte
formale il CPR fissa finalmente su di un documento avente valore
legale (il vecchio Guidance Paper M, nel quale erano contenute
definizioni similari, non aveva valore legale e quanto in esso
riportato, per avere riflessi sul mercato, doveva venire inserito
nelle singole EN dei TC preposti) i casi nei quali un prodotto
risulta esentato dalla redazione della dichiarazione e quindi, per
derivazione, anche dalla marcatura CE. In
sostanza i casi sono.
•
Prodotto fabbricato in unico esemplare o su specifica del
committente in un processo non in serie a seguito di una specifica
ordinazione ed installato in una specifica opera da costruzione da
parte di un fabbricante, che è responsabile della sicurezza e
dell’incorporazione del prodotto nell’opera (art.5 comma a),
•
Prodotto fabbricato in cantiere per essere incorporato nella
relativa opera da costruzione (art.5 comma b),
•
Prodotto fabbricato con metodi tradizionali mediante processo non
industriale per il restauro di opere protette come parte di un
patrimonio tutelato o in quanto aventi particolare valore
architettonico o storico (art.5 comma c).
PROCEDURE SEMPLIFICATE
AMMESSE PER ACCEDERE ALLA MARCATURA CE
Non meno importante, soprattutto
per le piccole aziende, è la presenza su di un documento avente
valore legale di una chiara elencazione e descrizione delle
procedure semplificate ammesse per accedere alla marcatura CE:
•
Qualora il prodotto immesso sul mercato da un fabbricante
corrisponda a quello di un altro fabbricante già in precedenza
testato, e qualora il fabbricante che ha sostenuto le prove
autorizzi l’utilizzo dei risultati da lui ottenuti, il prodotto
potrà venire immesso sul mercato dichiarando le prestazioni ottenute
dal secondo fabbricante(art,. 36 comma b) (in pratica si tratta del
già conosciuto “shared ITT results” che ad oggi non era applicabile
ai serramenti in quanto non presente all’interno della EN 14351).
•
Qualora il prodotto immesso sul mercato sia un insieme di component
i che il fabbricante assembla in base alle istruzioni di un soggetto
terzo qualora tale soggetto abbia sostenuto le prove relative
all’assemblato finale e autorizzi l’utilizzo dei risultati da lui
ottenuti, il prodotto potrà venire immesso sul mercato dichiarando
le prestazioni ottenute dal soggetto terzo (art.36 comma c) (si
tratta del già noto “cascading” più che utilizzato nel mondo dei
serramenti).
• Le
microimprese (definite ai sensi della Raccomandazione del
Commissione del 6 maggio 2003 come quelle aziende al disotto dei 10
addetti e con un fatturato o un bilancio inferiore ai 2Mln di
euro/anno) possono decidere di trattare i prodotti ai quali si
applica il sistema di valutazione 3 con le procedure previste per il
sistema 4 (art. 37).
• Le
microimprese, per i soli prodotti ai quali sono applicabili i
sistemi 3 o 4 possono determinare le caratteristiche prestazionali
mediante metodi diversi da quelli stabiliti dalla norma armonizzata
applicabile (art. 37) (questa clausola però ad oggi manca ancora di
precise disposizioni attuative).
• Per
quanto riguarda i prodotti realizzati in unico esemplare è possibile
sostituire la valutazione di prestazione con una documentazione
tecnica specifica che dimostri la conformità del prodotto. Nel caso
però che i prodotti rientrino nei sistemi di attestazione 1+ o 1
(prodotti ad alto impatto su sicurezza e salute come ad esempio,
porte su vie di fuga) la documentazione dovrà essere verificata da
un organismo notificato (art. 38).
SISTEMI DI VALUTAZIONE E
VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Nel CPR si delineano cinque
sistemi (1+, 1, 2+, 3 e 4) mentre nella “vecchia” CPD i sistemi
erano in realtà sei (1+, 1, 2+, 2, 3 e 4).
CONCLUSIONI
Il nuovo documento non
stravolge il quadro normativo delineato dalla CPD ma che
presenta molteplici novità soprattutto dal punto di vista
dell’uniformazione delle disposizioni e della chiarezza esplicativa.
Nello specifico si riscontra che:
• L’uso dello strumento del
regolamento assicurerà un’applicazione uniforme delle disposizioni
in tutta la Comunità Europea impedendo differenziazioni non
auspicabili tra i vari Stati membri.
• L’accorpamento di una buona
parte delle disposizioni contenute in precedenza nella CPD e nei
singoli Guidance Papers consentirà una maggiore chiarezza di
informazione, in quanto tutte le informazioni rilevanti proverranno
da un singolo documento e quindi non si sarà obbligati a cimentarsi
in una sorta di “caccia al tesoro” per procurarsi i dati necessari;
oltre a ciò il fatto che tutte le linee guida siano contenute in un
documento unificato ridurrà i rischi di interpretazioni contrastanti
e di conflitti tra disposizioni diverse, cosa possibile in caso di
eccessiva proliferazione legislativa.
• La presenza di chiare
descrizioni relative alle procedure semplificate all’interno di un
documento avente valore legale assicurerà una maggiore uniformità
tra le norme relative al mondo delle costruzioni; infatti ad oggi
l’applicazione di eventuali procedure presenti nei singoli Guidance
Papers ad uno specifico prodotto era lasciato alla discrezione del
singolo TC, creando così diversità a volte incomprensibili (p.ex lo
scrivente non ha mai compreso per quale ragione la procedura di
“shared” non sia stata considerata applicabile ai serramenti).
• La chiara descrizione dei vari
tipi di operatore economico unita ad un’altrettanto chiara
elencazione dei loro specifici obblighi libera il campo da molte
ambiguità; degno di nota il fatto che il CPR crea una sorta di
controllo incrociato nelle “catene lunghe” (ossia quelle composte da
fabbricante, importatore ed uno o più distributori)
responsabilizzando pesantemente ogni singolo soggetto al fine
evidente di limitare al massimo la pratica dello scaricabarile.
• Il riconoscimento della
specificità delle microimprese e l’introduzione in un documento
avente valore legale di specifiche deroghe alla redazione della
dichiarazione di prestazione in caso di prodotti unici e/o
fabbricati in cantiere e/o destinati a stabili storici avvicinano la
legislazione alla realtà del mercato, quantomeno quello italiano;
uno dei principali limiti della vecchia CPD e della maggior parte
dei documenti ad essa correlati stava proprio nella sua sostanziale
inapplicabilità ai casi particolari, peraltro così comuni nel nostro
Paese, lacuna ora pesantemente colmata dal CPR.
• La sostituzione della
dichiarazione di conformità con la dichiarazione di prestazione,
effettivamente un po’più complessa ed articolata, rappresenta un ben
modesto aggravio burocratico a fronte di una più che lodevole opera
di chiarificazione.
DAI CENTRI DI TRASFORMAZIONE ALLA NORMA ARMONIZZATA PER LA CPD
89/106/CEE:
EN 1090-1 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte
1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti
strutturali
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Marcatura
CE per PAVIMENTAZIONI IN LEGNO
Obbligatoria a partire da MARZO 2010
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Marcatura
CE per:
Kits di
controsoffitti - Kits di sottostrutture di controsoffitti - componenti
della sottostruttura di controsoffitti - componenti della membrana di
controsoffitti
Obbligatoria a partire da LUGLIO
2007
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MARCATURA
CE SERRAMENTI
Obbligatoria a partire da 01
febbraio 2010
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MARCATURA
CE CHIUSURE OSCURANTI
Obbligatoria a partire da 01 aprile 2006
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SICUREZZA DELLE PORTE E CANCELLI
MOTORIZZATI:
accesso sicuro a merci, veicoli e
persone in edifici industriali, commerciali o
residenziali
Obbligatoria a partire da 01
maggio 2005
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MARCATURA
CE CONVETTORI
Obbligatorio a partire da 01 dicembre
2005
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MARCATURA
CE
TERMOCUCINE E TERMOCAMINETTI
Obbligatorio a partire da 01 luglio 2007
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MARCATURA
CE DEGLI AGGREGATI
Obbligatorio a partire da 01 giugno 2004
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